3
Introduzione
La presente tesi si pone l’obiettivo di fornire un
quadro completo sul trattamento tributario, ai fini delle
imposte dirette dei soggetti non residenti, persone fisiche
e giuridiche, e quindi di analizzare le norme in materia di
localizzazione e trattamento del reddito. Tale ambito
risulta quanto mai attuale, infatti, la piena affermazione
della globalizzazione ha causato una crescita dei rapporti
con l’estero e di conseguenza la sua importanza;
recentemente tale materia è stata al centro di numerose
discussioni a livello mondiale, soprattutto per quanto
riguarda il trasferimento della residenza in paesi a fiscalità
privilegiata ed il fenomeno dell’estero vestizione, cioè
quella particolare forma di “raggiro” delle norme
tributarie, realizzata mediante l’illegittimo occultamento
della residenza fiscale reale e l’assunzione indebita di una
residenza di facciata.
La tesi si compone di tre capitoli che formano una
sorta di percorso che ci condurrà dal concetto di residenza
fiscale, passando per il nucleo centrale della tesi, la
tassazione dei non residenti, per poi arrivare alla
trattazione di un caso pratico interessante, la tassazione
degli artisti e degli sportivi non residenti.
Il primo capitolo approfondisce il concetto di
residenza fiscale, sia delle persone fisiche che di quelle
giuridiche, presupposto che fa da spartiacque tra i
4
residenti e i non mentre per quanto riguarda l’ambito
IRES, si sofferma sulla nozione di stabile organizzazione.
Infine viene posto l’accento sull’ormai sempre più
frequente, trasferimento della residenza verso Paesi a
fiscalità privilegiata da parte sia di persone fisiche che di
quelle giuridiche.
Il secondo capitolo tratta della tassazione dei non
residenti, esaminando i criteri di collegamento
all’imposizione delle varie categorie reddituali imponibili
e le modalità con le quali vengono tassate, soffermandosi
sul particolare caso di trattamento di un non residente
come residente: le holding di partecipazioni. L’analisi
prosegue sulla disciplina del consolidato mondiale, la
normativa sui prezzi di trasferimento e sul regime Cfc,
quest’ultime due facenti parte della cosiddetta disciplina
antiabuso, per poi studiare il particolare caso della doppia
imposizione e, di conseguenza, procedendo alla disamina
delle norme convenzionali in materia di localizzazione e
trattamento delle varie categorie di reddito transnazionale.
Tali trattati bilaterali rappresentano un tema di primo
piano per gli scenari attuali e prospettici della fiscalità
internazionale, in quanto in un ambiente competitivo
globale assume particolare importanza la salvaguardia dei
flussi di reddito da parte delle Amministrazioni
finanziarie.
Il terzo capitolo delinea il contesto normativo
italiano e internazionale della particolare categoria dei
redditi degli artisti e degli sportivi professionisti,
esaminando le relative modalità di tassazione. Infatti, in
considerazione delle particolari caratteristiche dell’attività
5
svolta, gli artisti e gli sportivi non residenti rimangono nel
territorio dello stato per un periodo di tempo molto
limitato, strettamente necessario all’esecuzione della
prestazione programmata, e non dispongono generalmente
di una base fissa in stati diversi da quello di residenza.
Nonostante la loro ridotta permanenza nello stato, però,
gli artisti e gli sportivi possono conseguire redditi di
ammontare rilevante, giustificando la particolare
attenzione posta nei loro riguardi.
Infine viene analizzato un caso che ultimamente ha
suscitato molto scalpore: il contenzioso tra il Fisco e
Valentino Rossi, uno dei tanti casi di accertamento a
personaggi noti basato sulla presunzione di trasferimento
fittizio della residenza all’estero.
Raffaele Quaranta
7
CAPITOLO 1
LA RESIDENZA FISCALE
1.1 Le persone fisiche
L’ambito della fiscalità internazionale, per quanto
riguarda l’Italia, è disciplinato da tre ordini di norme:
- le norme di fonte interna;
- le norme di fonte internazionale, riconducibili alle
cosiddette convenzioni internazionali;
- le norme di fonte comunitaria;
L’art.2 del Tuir delinea i soggetti passivi dell’IRPEF,
stabilendo che sono sottoposte all’imposta le persone
fisiche residenti per i redditi ovunque prodotti (tassazione
mondiale dei redditi), e le persone fisiche non residenti
per i redditi conseguiti nel territorio dello Stato (principio
della territorialità). Da tale distinzione si evince
l’importanza del concetto di residenza disciplinata
dall’art.2 comma 2 e 2-bis del Tuir, infatti, attraverso tali
articoli si considerano residenti le persone che per la
maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle
anagrafi della popolazione residente
1
o che hanno nel
1
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 aprile 2006 n.9319.
8
territorio dello Stato il loro domicilio (sede principale di
affari e interessi
2
) o la residenza ai sensi del Codice Civile
(dimora abituale). Altresì il comma 2-bis
3
prevede che
siano considerati residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente in seguito al trasferimento in Stati o territori
cosiddetti a “fiscalità privilegiata”.
Tutti i cittadini italiani che risiedono al di fuori del
territorio nazionale per più di un anno, devono richiedere
il trasferimento nell’Anagrafe dei residenti all’estero
(A.I.R.E) del Comune italiano di origine o di ultima
residenza; sono previste alcune eccezioni che riguardano
coloro che si trasferiscono per un periodo non superiore
all’anno e per i dipendenti dello Stato inviati all’estero per
motivi di servizio. Per poter essere considerata residente
una persona fisica deve soddisfare necessariamente una
delle tre condizioni stabilite dal comma 2, inoltre tale
requisito dovrà sussistere per la maggior parte del periodo
d’imposta, cioè per più di 183 giorni nell’arco dell’anno
(184 se anno bisestile), ne discende che la definizione
tributaria di residenza è più ampia di quella civilistica.
L’anagrafe della popolazione residente redatto da ogni
comune, contiene l’elenco di tutte le persone che hanno la
dimora abituale in quel comune. La sola iscrizione presso
tali anagrafi costituisce una presunzione assoluta di
2
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 7 novembre 2001, n. 13803.
3
Tale disposizione si applicherà dal periodo d’imposta successivo a quello di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale in questione.
9
residenza fiscale italiana e quindi incontrovertibile, infatti,
la Corte di Cassazione considera tale prova sufficiente a
non richiedere ulteriori accertamenti ai fini fiscali, cosa
che non avviene in ambito civilistico. Al contrario la
cancellazione da tali anagrafi e la contestuale iscrizione
all’A.I.R.E non comporta automaticamente la perdita della
residenza italiana, in quanto l’iscrizione all’A.I.R.E. non
esclude il domicilio o la residenza nello Stato
4
. L’altra
condizione richiamata dall’art.2 comma 2 è la residenza
intesa quale luogo in cui la persona ha la dimora abituale,
a tale requisito concorre sia il fatto oggettivo, cioè la
permanenza stabile in quel luogo, sia la volontà
soggettiva. Inoltre c’è d’aggiungere che la residenza non
viene meno qualora vi siano assenze temporanee dovute a
particolari situazioni della vita
5
.
L’ultima condizione richiamata è il domicilio, cioè
il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale
dei suoi affari o interessi intesi sia sotto il punto di vista
economico-patrimoniale che dal punto di vista della sfera
socio-familiare, quest’ultimi considerati di preminenza
nell’individuazione della residenza
6
. Qualora il cittadino
4
La Circolare Ministeriale n.304/E del 1997 chiarisce che la mera iscrizione
all’AIRE e la contemporanea cancellazione dalle anagrafi della popolazione
residente non costituiscono una condizione assoluta per l’esclusione dal
domicilio o la residenza dello Stato.
5
Cassazione 5 febbraio 1985, n.791.
6
La Commissione tributaria provinciale di Roma, sezione I, n. 149, del 6 maggio
2006, riguardo al caso di una famosa attrice italiana che aveva trasferito la
10
perda la residenza fiscale, essa riguarderà l’intero periodo
d’imposta e non la frazione di esso successiva al
trasferimento. Infine bisogna ricordare che l’articolo 2
comma 2-bis opera una previsione relativa, considerando
ancora residenti tutte le persone fisiche trasferitesi presso
Paesi appartenenti alla cosiddetta white-list
7
. Tale
previsione comporta un’inversione dell’onere della prova,
infatti, se il contribuente si trasferisce in un paese a
fiscalità privilegiata dovrà dimostrare la propria residenza
in tale Stato, mentre nel caso in cui il contribuente si
trasferisce in un Paese appartenente alla cosiddetta white
list, spetterà all’Amministrazione finanziaria l’onere della
prova.
propria residenza a Montecarlo, aveva ritenuto che la presenza sul territorio
italiano dei propri figli, fosse un indice incontrovertibile di permanenza in Italia.
7
Si rimanda l’analisi al paragrafo 1.4.
11
1.2 Gli enti e le società commerciali
Dall’art.73 comma 3
8
del Tuir si comprende che
sono considerate residenti le società e gli enti che per la
maggior parte del periodo d’imposta
9
hanno la sede legale
o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel
territorio dello Stato
10
; il legislatore stabilisce che non ha
alcun rilievo la forma giuridica della società, ma a
differenza di quanto previsto per l’articolo 2 comma 2 del
Tuir, non rinvia a concetti civilistici
11
.
Analizzando le tre condizioni che permettono ad una
società di essere considerata residente, si nota subito che
per quanto riguarda la sede legale non vi sono particolari
8
E. IASCONE, “La residenza fiscale delle società: il caso holding di
partecipazioni”, in Rivista di diritto Tributario fasc. 10 del 2008 pag. 174.
9
E . I A S C O N E , “ S u l l a d e c o r r e n z a d e lla residenza fiscale nel caso di
trasferimento in Italia della sede di società estera”, in Rivista di diritto Tributario
fasc. 4 del 2006 pag.53.
10
Allo stesso modo sono considerati residenti i trust e gli istituti con eguale
contenuto, siti in Stati diversi da quelli previsti dal Decreto Ministeriale 4
settembre 1996, oppure situati in paesi che consentono un adeguato scambio
d’informazioni o che almeno uno dei beneficiari del trust sia fiscalmente
residente nel territorio dello Stato, al contrario si ottengono le nozioni di società,
enti e trust non residenti. Per un maggiore approfondimento si veda G.
FRANSONI, “La residenza del trust”, in Corriere Tributario fasc. 32 del 2008 pag.
2582 e seguenti.
11
G. MELIS, “La residenza fiscale delle società nell’IRES”, in Corriere Tributario
fasc. 43 del 2008 pag. 3495.
12
problemi, in quanto essa è espressamente indicata nell’atto
costitutivo o nello statuto.
Molto più complessa, invece, risulta l’analisi del
concetto di sede dell’amministrazione
12
, infatti, essa viene
intesa quale sede dove viene effettivamente svolta
l’azione amministrativa
13
, consistente nel luogo dove sono
assunte le decisioni chiave dell’azienda e prescinde da
eventuali deleghe fittizie di tale potere ad altri soggetti,
quindi, a differenza della sede legale, se si vuole spostarla
non c’è bisogno di alcun atto solenne. Tale definizione ha
fin da subito creato problemi, in quanto molte aziende
spostavano le proprie riunioni amministrative in paesi a
bassa fiscalità con il solo intento di perseguire vantaggi
12
A riguardo risulta interessante la sentenza della Corte di Cassazione del 1988
n.3910.
13
Emblematico a riguardo risulta il caso “Luxottica”, società residente in Italia e
che controllava una società tedesca, la quale beneficiava del particolare regime
fiscale tedesco di esenzione dei dividendi e delle plusvalenze. Ebbene gli ispettori
del fisco, in seguito alle loro indagini, hanno dimostrato che tutte le decisioni
della società tedesca venivano prese in Italia dai proprietari dei pacchetti azionari
trasferiti all'estero. Ad avvalorare questa tesi aveva contribuito anche il
ritrovamento di una lettera, inviata dalla società di revisione di bilancio e
consulenza, alla sede della Luxottica, in cui si consigliava di tenere in Germania
l'assemblea degli azionisti al fine di ridurre il rischio che le autorità fiscali
tedesche potessero considerare la società un soggetto residente in Italia ai fini
fiscali. Secondo la Commissione tributaria provinciale, chiamata a giudicare tale
caso, lo svolgimento delle assemblee in Germania apparivano un mero
strumento elusivo delle disposizioni in tema di domicilio fiscale e, secondo i
giudici, la società tedesca risultava essere nata “ad hoc” per permettere alla
società bellunese di intestare pacchetti azionari ed evitare così di versare i tributi
in Italia, lo dimostrava il fatto che in Germania risultava una totale inoperatività
della società.
13
fiscali, la questione diviene ancor più complicata da
decifrare per le aziende di grosse dimensioni e per le
società facenti parte di gruppi. Le società e gli enti che
detengono partecipazioni di controllo in società di capitali
o enti commerciali nazionali hanno la sede
dell’amministrazione nel territorio dello Stato se sono
controllate anche indirettamente da soggetti fiscalmente
residenti in Italia o se sono amministrate da un consiglio
d’amministrazione composto per la maggior parte da
consiglieri residenti nel territorio dello Stato. Di
particolare interesse, a riguardo, risulta la sentenza n.108
della Commissione tributaria provinciale di Firenze del 13
luglio 2007 pronunciatasi nei confronti di una società con
sede a San Marino e quasi interamente partecipata da una
holding lussemburghese, quest’ultima a sua volta
interamente partecipata da una società italiana. Nella sede
di quest’ultima venne rinvenuta della documentazione che
l’Amministrazione finanziaria italiana riteneva fosse
sufficiente a considerare la società sanmarinese residente
in Italia, infatti, i giudici diedero ragione
all’Amministrazione finanziaria in quanto notarono lo
spossessamento in capo agli amministratori locali di
qualsiasi funzione amministrativa, tale funziona invece
veniva svolta dalla società italiana anche per quanto
riguarda gli atti gestionali fondamentali della società
estera. Da questa sentenza si evince ancor di più che ai
fini della determinazione della residenza fiscale, riveste
maggiore importanza chi amministra in concreto la società
rispetto a chi formalmente ne appare amministratore.