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Introduzione
Il presente lavoro si focalizza sul concetto del servizio pubblico locale della
Pubblica Amministrazione fino a prevedere il ricorso all’outsourcing. Trattasi
dell’esternalizzazione di servizi o di specifiche funzioni, al fine di ottimizzare l’uso
di risorse umane ed economiche a disposizione, nonché di velocizzare i tempi di
erogazione dei vari servizi e delle informazioni rivolte al cittadino. Viene riportato in
questo trattato il casi sui rifiuti solidi urbani di un Comune della parte orientale della
Sicilia, il Comune di Scicli, con tutte le problematiche e contraddizioni relative al
servizio, con un avvio verso una “raccolta differenziata” fino ad una “raccolta
differenziata spinta” la cd. raccolta “porta a porta”, un avvio lento e irto di problemi
vista la scarsa influenza che si ha a livello di cambiamento culturale della
cittadinanza; quindi siamo ben lontani dai risultati ottenuti nei comuni del nord di
Treviso. Abbiamo analizzato il concetto partendo da un excursus storico, dalla genesi
della forma di stato Welfare State del xx secolo, un confronto con gli altri sistemi
giuridici delle altre nazioni, sino ad analizzare da vicino lo stato italiano dal periodo
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della seconda guerra mondiale con un ingerenza da parte della nostra Costituzione,
dove articoli come l’art. 41 e l’art.43 si occupano espressamente dei servizi pubblici
locali. Abbiamo visto nel primo capitolo di questa trattazione i vari passaggi della
normativa, le varie riforme avvenute nel tempo, con le modifiche rapportate
all’esigenze del periodo di riferimento relative ai servizi, nonché i vari tipi di gestioni
degli enti locali. Dalla legge di Giolitti sino ad arrivare alle ultime novità del
recentissimo art. 15 del decreto legge n. 135 del 2009, confrontandolo con l’art.
23bis, dove viene rafforzato il concetto dell’in house providing, della gara ad
evidenza pubblica, distinguendo i regimi in ordinario e derogatorio, è abrogato parte
della disciplina dell’art. 113 del TUEL, da parte dell’art. 15, che si ritiene
incompatibile con la norma. Nel secondo capitolo affrontiamo la tematica rapportata
in ambito europeo partendo dal concetto di liberalizzazione e gli obiettivi posti
dall’art.86 del Trattato CEE. Sottolinea come il servizio viene inteso a livello
comunitario, mettendo in evidenza i concetti di monopoli naturali e monopoli legali.
Viene messo in rilievo il concetto della concorrenza come sinonimo di
liberalizzazione, quale apertura verso il mercato; si fanno due distinzioni tra
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concorrenza per il mercato e concorrenza nel mercato. Gli strumenti utilizzati sono la
yardstick competion e la direttiva Bolkestein del 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno. Tutto viene visto sotto l’ottica del concetto di globalizzazione,
percepito dai cittadini non come fase di sviluppo ma come rischio socio-economico.
Altri strumenti utilizzati sono la carte dei servizi e il contratto di servizio, che
consentono all’ente locale di controllare l’erogazione del servizio. Viene trattato il
nuovo Patto di stabilità interno fino a vedere le leggi settoriali, legge Galli per il
settore idrico e decreto Ronchi per il servizio dei rifiuti, andando a terminare con le
rispettive direttive quadro, quella riferita al servizio delle acque del 2000/60/CE e
quella sui rifiuti del 2008/98/CE per un’azione comunitaria in materia di acque e
rifiuti. Infine nel terzo e ultimo capitolo viene completato il discorso
dell’esternalizzazione prendendo il servizio dei rifiuti, dalla nozione alla
classificazione sino alla prevenzione ed al recupero nonché al riciclaggio. Viene
trattato il nuovo sistema informatico sulla tracciabilità dei rifiuti solidi urbani
(hiamato SISTRI), inoltre viene effettuato uno studio analitico sulla tariffa dei rifiuti
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urbani con la distinzione tra il regime TARSU e regime Tia. Concludendo con
propositi e soluzioni da applicare, anche relative al caso.
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EXCURSUS LEGISLATIVO: Dall’azienda municipalizzata a oggi
1.1Genesi
A partire dalla metà del secolo XIX, l‟industrializzazione e l‟urbanizzazione
fanno esplodere la domanda per i servizi essenziali delle comunità locali:
distribuzione dell‟acqua, dell‟energia elettrica, del gas, l‟illuminazione pubblica, il
trasporto pubblico locale, la raccolta rifiuti. Queste attività vengono sottratte al
mercato e attribuite alle collettività locali, che ne assicurano la gestione diretta
oppure li affidano ai privati, riservandosi ampi poteri di controllo e la fissazione di
tariffe riservate all‟utenza. Alla fine del medesimo secolo, vennero create autorità
specifiche di regolazione settoriale (Regulatory Authorities). Nel corso del XX
secolo si sviluppa la forma del Welfare State (Stato sociale), secondo cui i pubblici
poteri, oltre ad esercitare la loro autorità in base alle loro attribuzioni dovevano
assicurare la fruizione di beni e servizi a tutta la collettività. L‟affermazione del cd.
Stato pluriclasse, ha comportato una maggiore flessibilità verso le esigenze sociali
che partivano dal basso. Ciò ha determinato, gradualmente, una crescita qualitativa e
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quantitativa dell‟intervento dello Stato, ed ha rappresentato anche un determinante
propulsore per il riequilibrio economico e sociale
1
.
Nel periodo storico in cui i sistemi giuridici contenevano norme e “Common law”
(cioè il tradizionale complesso di norme consuetudinarie), tra cui l‟ordinamento
americano, i servizi di public utilities (imprese che gestiscono servizi d‟interesse
generale, servizi pubblici essenziali, in mercati non concorrenziali) alcuni servizi
venivano erogati da parte degli imprenditori privati per soddisfare un particolare
interesse della collettività.
1.1.2 IL Servizio pubblico nello Stato italiano
Dopo la seconda guerra mondiale, i paesi industrializzati, hanno accolto i principi
interventisti e si sono creati dei presupposti per un nuovo sistema economico. Nel
periodo fascista, successivo alla guerra, la municipalizzazione ebbe una battuta di
arresto, poiché molti servizi furono affidati ai privati, riducendo notevolmente il
numero delle aziende pubbliche. L‟Italia e altri paesi come la Francia ad economia
(
1
) G. PALLIGGIANO, atti del convegno, La riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, 26 giugno 2010.
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mista con accentuati caratteri di dirigismo; infatti l‟economia si propone durante
l‟esperienza della crisi degli anni ‟30, dove il settore economico non è più solo
privato, presenta la convivenza tra le attività economiche svolte dai privati e quelle
svolte dallo Stato; per cui i poteri non necessariamente sono pubblici, cioè di
derivazione statale, solitamente troviamo una combinazione di poteri statali di
regolamentazione, di autorità pubbliche, di indirizzo e di controllo. “Nell‟economia
mista lo sviluppo e la stabilità del sistema non sono soltanto valori e impegni politici,
ma sono assunti e affidati come interessi pubblici in senso stretto. Per realizzare gli
obiettivi essenziali, lo Stato ha bisogno di molte risorse, quando non è in grado di
procurarsele con le sole entrate tributarie, chiederà prestiti ai privati, contrarrà cioè
debiti, ricorrendo allo strumento del debito pubblico.
Nei sistemi a economia mista i privati rimangono liberi di prendere decisioni
economiche che ritengono più convenienti”
2
.
“L’economia mista sovverte i presupposti, di fatto, sui quali si sono sviluppate le
regole dello Stato liberale. Perciò la disciplina del mercato che ci deriva dall‟800, è
del tutto inadatta alla regolamentazione dell‟economia mista che si è organizzata a
(
2
) G. VISENTINI, Economia mista ed economia di mercato: il caso italiano, LUISS maggio 2001
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partire del primo „900. I poteri pubblici vestono la parte dei poteri privati; così
accade che da un lato l‟azione pubblica si svincola dalle responsabilità del diritto
pubblico senza essere sottoposto alle responsabilità del diritto privato, mentre dal
loro canto i privati perdono nei confronti dell‟azione pubblica le guarentigie dello
Stato di diritto. In questo gioco di forme viene a cadere la separazione dei poteri e il
loro bilanciamento reciproco, che secondo caratteri del liberismo economico,
contribuiscono al fondamento della democrazia politica”
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Si fanno diverse distinzioni di servizi. Con riferimento all‟attività economica, si
distingue il servizio pubblico dall‟attività a contenuto sociale, che mira a finalità
esclusivamente sociali e non comporta l‟erogazione di un corrispettivo, anche se nei
termini di tariffa piuttosto che di prezzo per gli utenti. Quindi viene inteso il servizio
pubblico come attività destinata a soddisfare la domanda del pubblico degli utenti.
Un altro genere di classificazione di servizio pubblico, che ebbe il suo culmine
negli anni ‟60 del secolo scorso, fu quella in senso soggettivo ed in senso oggettivo.
La prima, qualifica tutte quelle attività economiche svolte dai pubblici poteri, la
seconda , invece, è volta a fornire la nozione di servizio pubblico in base alle sue
(
3
) G. VISENTINI, La teoria della personalità giuridica ed i problemi della società per azioni, in riv.
Soc. 1999.
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caratteristiche in termini di “essenzialità del servizio”. Quest‟ultima contrapposizione
ha trovato slancio dopo l‟entrata in vigore della Costituzione fino agli anni ‟60,
quando i due concetti tendono a convergere. “In particolare grazie alla concezione in
senso oggettivo del servizio pubblico, si viene a riconoscere il carattere oggettivo ed
essenziale del servizio secondo un‟interpretazione degli art. 41 e seguenti della
Costituzione che allora si consolidò. Il disposto degli artt. 41, comma 2, e 43
conferisce al legislatore una discrezionalità ampia che, di fatto, coincide con l‟ambito
soggettivo dei pubblici poteri”
4
.
Nel nostro ordinamento, solo l’art.43 della Costituzione si occupa espressamente
dei servizi pubblici e costituisce il fondamento della municipalizzazione. Tale norma
prevede che l‟attività di impresa in determinati settori, riferita ai servizi pubblici
essenziali, sia svolta esclusivamente dalla mano pubblica (o cooperativa di lavori)”
5
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Inoltre, bisogna distinguere tra assunzione di servizio ed erogazione:
(
4
) G. DI GASPARE, Servizi pubblici locali in trasformazione, CEDAM, 2010.
(
5
) G. PALLIGGIANO, atti del convegno, La riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, 26 giugno 2009