1
Introduzione
Questo lavoro di tesi ha per oggetto il finanziamento della salute
alla luce del neointrodotto federalismo fiscale. La scelta di un tale
argomento è stata guidata dalla consapevolezza dell‟importanza
fondamentale che ricopre la tutela della salute, la quale costituisce un
preciso diritto del cittadino e un interesse pubblico di primaria
importanza entrambi sanciti nella nostra Carta costituzionale. Proprio
per questo, l‟esigenza di individuare un meccanismo di finanziamento
percorribile nelle diverse fasi storiche del nostro Paese, è stata da
sempre posta in primo piano nei vari soggetti politici che si sono
succeduti. La tesi si propone (in un ovvio spazio ristretto) di dare una
visione più o meno organica del tema, sottolineando i passaggi
cruciali che ci sono stati nel sistema di finanziamento della salute, fino
alla graduale introduzione del federalismo fiscale.
Il lavoro si articola in quattro capitoli.
Nel primo capitolo verrà trattata l‟evoluzione storica della salute,
partendo dall‟Unità d‟Italia, percorrendo le principali tappe che
l‟hanno caratterizzato. Il che verrà analizzato come il concetto di
salute sia cambiato negli anni, attraverso la sua suprema
consacrazione nella Carta costituzionale. Un exursus che passa
attraverso dall‟istituzione del sistema mutualistico, alla riforma
ospedaliera, alla prima fondamentale tappa, ovverosia l‟introduzione
del Servizio sanitario nazionale e delle sue due successive modifiche,
la riforma bis ( d.lgs. n. 502 del 1992) e la ter (d.lgs. n. 229 del 1999).
Nel secondo capitolo verrà trattato il graduale passaggio dal sistema
contributivo a quello impositivo. Un passaggio segnato da alcuni
2
principi ispiratori quali: l‟universalità, l‟uguaglianza e la globalità
dell‟intervento socio-assistenziale. Un meccanismo di finanziamento
che vede la sua evoluzione da un sistema dove la contribuzione dei
lavoratori garantiva loro le prestazioni necessarie, ad un sistema di
imposizione attraverso il quale finanziare il diritto alla salute. Un
meccanismo che col tempo è risultato fuori dal controllo delle logiche
razionali, generando enormi debiti nel settore, creando inefficienze di
qualsiasi genere. Una spesa incontrollata che ha visto porsi dei limiti,
attraverso l‟istituzione del Patto di stabilità a livello Europeo e la
relativa introduzione del Patto di stabilità interno. Attraverso gli
accordi conclusi in Conferenza permanente si sancivano gli accordi,
dai quali scaturivano i cosiddetti Patti per la salute.
Nel terzo capitolo verrà analizzato la nascita del federalismo fiscale
a partire dall‟accenno di volontà consacrato nella Legge n. 133/99 e
nel suo decreto attuativo n.56/2000. Successivamente si analizzerà la
modifica del Titolo V della Carta costituzionale, nella fattispecie
quella riguardante l‟art. 119.
Una modifica che ha prodotto vari tentativi di attuazione,
attraverso l‟istituzione dell‟Acoff (Alta commissione di Studio) nel
2003, fino ad arrivare al primo tentativo di d.d.l. delega licenziato dal
Governo Prodi nel 2007. Un tentativo fallito solo per la poca durata
del suo Governo. Un tentativo ripreso successivamente ad opera del
Ministro Calderoli dal quale ne è scaturito all‟attuale legge dello Stato
n. 42 del 2009 recante “Delega al governo in materia di federalismo
fiscale in attuazione dell‟art. 119 della Costituzione”.
Nel quarto e ultimo capitolo si tratterà del trinomio federalismo,
sanità e sociale. Un argomento trattato alla luce degli ultimi
provvedimenti attuativi del federalismo fiscale e della loro incidenza
3
nel settore sanitario e socio-assistenziale. Nella parte finale verrà
dedicata attenzione alla proposta da parte del Governo di riformare
l‟assistenza sociale. Una riforma della quale si dovrà necessariamente
tenere conto vista l‟importanza che ricopre un tale argomento.
4
I. L’EVOLUZIONE STORICA DELLA SALUTE
I.1 - Dall‟Unità d‟Italia all‟Alto Commissariato.
Il sistema della salute in Italia ha visto susseguirsi, al suo interno e
nell‟arco degli anni, numerosi cambiamenti, sia da un punto di vista
strutturale che normativo. Le trasformazioni, avvenute nel sistema
salutistico, al variare delle esigenze e del contesto storico, hanno visto
modificare la concezione stessa di salute, percepita in principio, come
mantenimento dell‟ordine pubblico minacciato dalle pestilenze e
carestie causate dalle guerre, fino ad arrivare ai giorni nostri alla
percezione di salute come un valore tangibile
1
. Da tale valore non si
può prescindere, atteso che riguarda direttamente il singolo e la
collettività. A seguito dell‟unificazione del Regno d‟Italia sono stati
molteplici gli interventi legislativi che hanno modificato l‟assetto della
salute, primo fra tutti la legge Rattazzi del 3 agosto 1862 n. 753, la
quale introdusse la prima disciplina per le opere che si occupavano del
soccorso e dell‟assistenza alla popolazione più in difficoltà. Essa si
rivolgeva agli istituti di carità, di beneficienza e qualsiasi ente morale
avente come scopo l‟assistenza ai bisognosi.
Nel 1865 con la legge del 20 marzo n. 2248, si ebbe una prima
stesura di una legge organica in materia sanitaria, una stesura
uniforme riguardante l‟organizzazione sanitaria pubblica, di
connotazione piramidale, con a capo il Ministero dell‟interno, da cui
dipendeva l‟Ufficio della sanità. In periferia i Prefetti, in qualità di
rappresentanti del Governo nelle rispettive Province, i Sottoprefetti e i
1
Alemanno G. S., Il nuovo servizio sanitario nazionale, Piacenza, 1993.
5
Sindaci in quanto funzionari o ufficiali del Governo negli enti
territoriali locali.
Accanto a queste figure operavano, parallelamente: il Consiglio
superiore di sanità, il consiglio sanitario di provincia o circondario,
infine, la Commissione municipale di sanità
2
. A seguito di tale
provvedimento normativo, intervenne la legge n. 5849 del 22
dicembre 1888, per regolamentare «la tutela dell‟igiene e della sanità
pubblica». Essa costituì il secondo pilastro del sistema sanitario
italiano. Con la legge del 17 luglio 1890 n. 6972, comunemente nota
come “Legge Crispi”, lo Stato italiano si dotò della prima “norma
quadro” in materia di assistenza e beneficenza pubblica, trasformando
gli ospedali, le case di riposo, le opere pie, gli asili e qualsivoglia ente
morale da enti privati in Istituti pubblici di assistenza e beneficenza.
Successivamente, seguirono altri importanti provvedimenti, tra i quali
citiamo i più importanti: la legge del 14 febbraio 1904 n. 36 sui
manicomi e gli alienati; il t.u. approvato con R.D. 1° agosto 1907 n.
603 recante il coordinamento delle precedenti disposizioni; la legge
del 10 luglio 1910 n. 445 sugli ordini professionali sanitari; la legge
del 22 maggio 1913 n. 468 sull‟ordinamento delle farmacie e il d.lgs.
del 3 dicembre 1923 n. 2880 che attuò un notevole decentramento
delle competenze delle autorità sanitarie
3
.
Con il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 si
riordinavano le esperienze precedenti e si ristrutturò la sanità a livello
organizzativo. Con questo intervento normativo si introdusse un
meccanismo di regolazione che per la prima volta mirava ad una più
2
Bolino G., L’organizzazione dei servizi sanitari, Milano, 1979.
3
Quaranta A., Il sistema di assistenza sanitaria, Milano,1985.
6
efficace sanità territoriale e istituiva il primo modello di rete
assistenziale.
Siffatto provvedimento costituì l‟elemento legislativo più
rappresentativo, tale da essere ritenuto ancora oggi, un significativo
riferimento del sistema ordinamentale sanitario
4
. Il suddetto Testo
unico era composto da 10 Titoli, comprendenti circa 394 articoli. In
particolare provvedeva:
a riorganizzare ordinamento e le attribuzioni
dell‟amministrazione sanitaria;
a disciplinare l‟esercizio delle professioni, delle arti sanitarie e le
attività soggette a vigilanza sanitaria (esercizio delle professioni
sanitarie ausiliarie, del servizio farmaceutico, della produzione e
del commercio di specialità medicinali, della fabbricazione,
vendita e impiego di sieri, vaccini e prodotti assimilati etc.)
a regolamentare l‟igiene del suolo e dell‟abitato;
a disciplinare la tutela igienica dell‟alimentazione dell‟acqua
potabile e degli oggetti di uso personale;
all‟emanazione di provvedimenti contro le malattie infettive e
sociali;
a fissare le norme disciplinanti l‟attività di polizia mortuaria e le
regolamentazioni locali di igiene, sanità a polizia veterinaria.
Il periodo antecedente la seconda Guerra Mondiale fu caratterizzato
dalle competenze specifiche dei Comuni per la spesa della salute e
dall‟assistenza ai non abbienti, e dalle varie funzioni di controllo da
parte di Province e Governo centrale. La responsabilità della salute era
affidata all‟Autorità politico-amministrativa generale, coadiuvata da
4
Jorio E., Diritto sanitario, Milano, 2006.
7
funzionari tecnici e organi tecnico-consultivi. Centralmente
l‟organizzazione sanitaria era affidata al Ministero dell‟Interno, nella
cui cerchia operava una Direzione generale della Sanità e un Consiglio
superiore della Sanità. Il Prefetto
5
costituiva l‟autorità sanitaria della
provincia. Egli era coadiuvato dal medico e dal veterinario provinciale
e da un Consiglio Sanitario del quale ne era presidente. Il Sindaco, a
livello comunale, era l‟autorità sanitaria del luogo. I Comuni
6
provvedevano alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie
trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali, ovvero
attraverso l‟attività del Sindaco, il quale, affiancato dall‟Ufficiale
Sanitario-Medico capo del comune, provvedeva all‟assistenza
sanitaria attraverso i «medici condotti
7
» e alle «ostetriche condotte».
Può essere d‟interesse riportare la definizione del medico condotto
data dal Codice: «il Medico condotto è l‟Autorità sanitaria del
Comune ed Ufficiale sanitario dello Stato. Oltre alla cura dei malati,
nei limiti e secondo le norme del rispettivo capitolato del Consorzio,
egli veglia sulla salute pubblica della sua circoscrizione sanitaria
8
».
Questo personale svolgeva la propria attività sotto la supervisione
dell‟Ufficiale Sanitario, prestando la loro opera, a pagamento, anche a
chi non aveva diritto all‟assistenza gratuita
9
. Questo periodo è
5
Art. 2 del T.U. del 27 luglio 1934 n. 1265.
6
Art. 3 del T.U. del 27 luglio 1934 n. 1265.
7
Art. 56 del T.U. del 27 luglio 1934 n. 1265 recita testualmente: “I medici
condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene
e di profilassi che siano ordinati dalla autorità sanitaria comunale e dalle autorità
superiori; nell'ambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio
antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne
facciano espresso obbligo”.
8
Giannico L., Amministrazione sanitaria: storia, in G. De Cesare, M. S.
Giannini, Dizionario di diritto sanitario, Milano, 1984.
9
Guiducci P. L., Il servizio sanitario nazionale, Milano, 1999.
8
contraddistinto dalla lotta contro le malattie infettive acute e contro le
infezioni croniche, in particolare tubercolosi e sifilide (ivi).
Con il Dlt. del 12 luglio 1945 n. 417, venne istituito l‟Alto
Commissariato per l‟igiene pubblica, direttamente dipendente dal
Consiglio dei Ministri, al quale venivano affidate “la tutela della
sanità pubblica, il coordinamento e la vigilanza tecnica sulle
organizzazioni sanitarie e sugli enti che hanno lo scopo di prevenire e
combattere le malattie sociali”, sostituendo la Direzione Generale di
Sanità.
I.2 – La Costituzione.
Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione repubblicana.
Definita come fonte suprema del diritto, essa sancì i principi
fondamentali alla base del nostro ordinamento, fornendo piena
legittimazione alla tutela della salute. Nella più importante struttura
giuridico-normativa, trovò il giusto riconoscimento la tutela del diritto
alla salute, esattamente nell‟art. 32 della nostra Carta Costituzionale,
il quale recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Si tratta di una norma programmatica che indica una linea di tendenza
nella quale deve svilupparsi l‟ordinamento. Tale norma eleva a
principio costituzionale quello della rilevanza, individuale e collettiva,
9
della salute
10
. Essa rappresenta una condizione di benessere da
conservare nel tempo o, meglio, un valore percepito dal soggetto e
generato da una serie complessa e interdipendente di fattori esterni e
interni al soggetto stesso, con la conseguenza che lo stesso concetto di
«salute» può variare nel tempo e, contemporaneamente, la variazione
delle politiche e gli strumenti della tutela giuridica in favore di essa
11
.
L‟art. 32 sottende il riconoscimento di due profili essenziali del
diritto
12
: il primo inteso come “difesa dell‟integrità fisio-psichica della
persona umana di fronte alle aggressioni o alle condotte comunque
lesive di terzi”, in relazione al quale, il diritto alla salute si configura
come un “diritto erga omnes, immediatamente garantito dalla
Costituzione, e come tale, direttamente tutelabile e azionabile dai
soggetti legittimati nei confronti degli autori dei comportamenti
illeciti”. Il secondo concepito come pretesa a ricevere prestazioni
positive da parte della Repubblica per la tutela della salute, in termini
di “diritto a trattamenti sanitari”, il quale è soggetto alla
“determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione
della relativa tutela da parte del legislatore ordinario
13
”.
L‟ordinamento, da sempre, ha dedicato molto tempo alla tutela della
salute e all‟integrità fisio-psichica. Infatti, già nel periodo precedente
all‟approvazione della Costituzione, esisteva una disciplina, tanto
civile che penale, consistente nel divieto per l‟individuo di disporre
del proprio corpo – inteso quale oggetto autonomo su cui esercitare i
propri poteri e diritti reali e personali – finalizzata al mantenimento
10
Quaranta A., Il sistema… op. cit., Milano, 1985.
11
Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), Commentario alla Costituzione,
Volume I, Torino, 2006.
12
Morana D., La salute nella Costituzione Italiana, Milano, 2002.
13
Corte Cost., sent. n. 445/1990 cit.
10
dell‟integrità biologica (art. 5 c.c.) e, inoltre, una serie di sanzioni
dirette a colpire la lesione di particolari aspetti del bene salute (artt.
581 «lesioni e percosse» e 582 «lesione personale» c.p.)
14
. La Carta
fondamentale aveva segnato un punto di passaggio epocale,
riconoscendo, da un lato, una «posizione centrale alla tutela e alla
realizzazione della persona umana, […] intesa come qualcosa di
assolutamente unico e non separabile, composto da corpo e mente e,
dall‟altro, sancendo la fondamentalità del diritto alla tutela della salute
senza porre distinzioni tra aspetti della stessa». Questo tipo di visione
imponeva il superamento di una visione patrimonialistica della
persona e, soprattutto, dell‟adeguamento di questo concetto ai rapidi
mutamenti sociali (ivi).
Quindi, per salute intendiamo l‟insieme fisico e psichico dell‟integrità,
entrambe oggetto della libertà di autodeterminazione entro i limiti
propri del diritto alla salute, distinguendosi per i caratteri
dell‟essenzialità, dell‟indisponibilità, dell‟intrasmissibilità, opponibili
erga omnes come tutti i diritti della personalità
15
.
Nella prima parte dell‟art. 32 l‟intento del legislatore costituzionale
era quello di far emergere il diritto alle prestazioni sanitarie,
esercitabile «sia nei confronti dei soggetti pubblici che nei confronti
dei soggetti privati, ed è condizionato al possesso al possesso della
capacità economica di sopportarne i costi» (ivi). E‟ possibile, quindi,
che l‟erogazione delle prestazioni sanitarie, possa risultare gratuita o
essere offerta in forma di compartecipazione parziale o totale a carico
del destinatario, in funzione di una scelta discrezionale del legislatore,
14
Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), Commentario…op. cit., Torino,
2006.
15
Ibidem
11
correlata alla disponibilità finanziarie
16
. Tale onere spetta al legislatore
il quale dovrà dare attuazione al dettato costituzionale e determinare
“strumenti, tempi e modi” della tutela della salute, scegliendo non solo
l‟assetto organizzativo per assicurare il soddisfacimento del diritto a
prestazioni, ma anche il livello di impegno finanziario pubblico nel
coprire i costi delle singole prestazioni
17
.
Nella seconda parte, emerge chiaramente un altro fondamentale
aspetto, quello della scelta terapeutica, accanto al quale si colloca, un
altro importante principio in materia, cioè quello della libertà della
salute. Secondo tale principio, la legge può imporre soltanto singoli
trattamenti sanitari e un non generale obbligo a curarsi. Il limite
principale è quello di non poter imporre trattamenti sanitari, se non per
manifesta disposizione legislativa, nel pieno rispetto della persona
umana, non potendo attraverso un atto di legge, invadere gli ambiti
vitali nei quali, l‟individuo deve poter necessariamente disporre, in
piena libertà, della propria qualità di essere umano e della sua
16
Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), Commentario… op. cit., Torino,
2006. L‟impostazione concretamente seguita dal legislatore italiano nella storia
repubblicana non è sempre stata la stessa. L‟indomani dell‟approvazione della
Costituzione, il perdurare di una situazione di fatto analoga a quella pre-
repubblicana aveva di fatto legittimato un‟interpretazione «minimale» del dettato
contenuto nel primo periodo del comma 1 del 32 Cost. L‟assistenza sanitaria era
innanzi tutto legata alla contribuzione mutualistica e all‟azione dei corpi
intermedi. Sul finire degli anni settanta è radicalmente cambiata. Il legislatore,
com‟è noto, ha preferito estendere il più possibile il concetto di gratuità che la
Costituzione imponeva soltanto nei confronti degli indigenti: il diritto a
prestazioni nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche è stato interpretato
come un «diritto a ricevere cure pagate in prevalenza con denaro pubblico». E‟
con l‟avvento degli anni novanta, dinnanzi a sempre maggiori indilazionabili
esigenze di contenimento della spesa pubblica, il legislatore è tornato a ridurre
l‟aera della gratuità, traducendo il diritto a prestazioni in un diritto – di fatto –
condizionato dalla compartecipazione del beneficiario alla spesa.
17
Morana D., La salute nella Costituzione Italiana, Milano, 2002.
12
condizione di primarietà costituzionale
18
. In dottrina, si è già
evidenziato come possa esistere la possibilità del diritto al rifiuto delle
cure, inteso come il potere del singolo di decidere se essere
destinatario o meno di una particolare terapia. Questo potere di
autodeterminazione, pur non essendo previsto nel dettato
costituzionale, troverebbe ugualmente garanzia, ove per i trattamenti
sanitari obbligatori si chiede, da un lato, il rispetto della dignità umana
e, dall‟altro, si impongono i trattamenti sanitari obbligatori solo in casi
particolari previsti dalla legge e a garanzia della salute della
collettività
19
.
La salute, diventa realmente una posizione di diritto soggettivo
tutelata in via diretta dalla Costituzione e il diritto della sua tutela,
viene disegnato come un diritto irrinunciabile e, come un requisito
assoluto, qualitativo, incondizionato appartenente alla persona umana.
Questa prerogativa non si limita allo stato personale, ma va ben oltre,
estendendosi sino alla tutela del diritto ambientale, in cui l‟uomo vive,
agisce e custodisce la propria salute nel modo che la Costituzione
vuole e garantisce
20
. Infatti, come la stessa giurisprudenza
costituzionale ha evidenziato nel corso degli anni settanta, dalla
codificazione del diritto alla salute discende sia il diritto soggettivo
della persona, che l‟interesse della collettività a godere di un ambiente
salubre. La salute della persona viene ritenuta così una diretta
conseguenza dell‟ambiente in cui vive. In realtà già Costantino
Mortati, in uno scritto del 1961 pose in evidenza come:
18
Alemanno G. S., Il nuovo servizio sanitario, Piacenza, 1993.
19
Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), Commentario… op. cit., Torino,
2006.
20
Corte di Cassazione 6 ottobre 1972, n. 5172 e Corte Costituzionale 26 luglio
1979, n. 88.
13
lo Stato repubblicano abbia posto come somma direttiva della propria
azione la protezione e lo sviluppo della personalità dei singoli, non
solo nel senso negativo della sua preservazione da ogni attentato da
parte di altri, ma in quello positivo dell’esigenza di predisporre le
condizioni favorevoli al suo pieno svolgimento. Ed è ovvio come tra
tali condizioni debba necessariamente ed in via primaria rientrare la
salute, bene strumentale necessario allo svolgimento stesso
21
.
L‟art. 38 recita «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed alla assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed
all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituzioni
predisposti o integrati dallo stato». Esso attribuisce al cittadino
posizioni giuridiche soggettive differenti: al primo comma riconosce
un diritto al mantenimento e all‟assistenza sociale in capo ad ogni
cittadino che risulti inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari
per vivere e, per tanto, pone tra i compiti primari dello Stato quello di
intervenire in favore di chi si trovi in condizioni di “indigenza e
inabilità”. Il secondo comma, invece, riconosce ai lavoratori un diritto
per il quale siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in presenza di eventi che possano incidere
negativamente sulla loro attività lavorativa (e cioè in caso di
21
Mortati C., La tutela della salute nella Costituzione Italiana, in Riv. Infortuni
e malattie professionali, 1961.
14
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria)
22
. L‟art. 38 guarda al settore della sanità in modo
differente rispetto all‟art 32, assicurando ai lavoratori un sistema di
tutela adeguato a garantire loro una copertura a livello economico e
retributivo, nell‟occasione in cui si verifichi una diminuzione o perdita
della capacità lavorativa che abbia ripercussioni inevitabili sullo stato
generale della persona, ovvero nell‟eventualità in cui si verifichi uno
stato di infortunio, malattia, invalidità permanente tale da non poter
garantirsi i mezzi per vivere una vita dignitosa. In realtà, tale norma
non nasce con finalità dirette alla salute, ma subentra, attraverso la
previsione della tutela economica, nell‟eventualità in cui la persona
abbia una perdita parziale o totale della sua efficienza lavorativa.
Dunque, l‟apparato normativo costituzionale del nostro paese pare
offrire garanzia non solo alla salute, attraverso l‟art. 32, ma anche al
venir meno della salute, (alla non salute) cioè a quello stato soggettivo
che investe l‟individuo relegandolo, nella maggioranza dei casi, in una
posizione distaccata e lontana da quella della gente sana
23
. In seguito,
questo concetto ha avuto un ulteriore ampliamento in diverse
direzioni, sia da un punto di vista puramente biologico che da un
punto di vista etico-sociale. Pertanto dal diritto alla salute si è andato
enunciando il diritto all‟ambiente salubre, considerato come un
prolungamento e naturale evoluzione del primo (ivi). In sostanza, non
si può considerare l‟esistenza della salute con riferimento solo una
situazione momentanea dell‟essere fisico o psico-fisico dell‟individuo,
ma anche nel suo ambiente esterno, dove vive e svolge la sua attività
lavorativa, che costituisce a volte, perdita dello stato di salute. La
22
Morana D., La salute… op. cit., Milano, 2002.
23
Ibidem.