7
INTRODUZIONE.
A causa dell’aumento dei problemi di inquinamento e deterioramento delle risorse
naturali, è stato necessario intensificare le iniziative di politica ambientale, sia a livello
nazionale che internazionale, nelle principali aree sulle quali si può intervenire
attivamente, quali: la gestione delle risorse energetiche, delle risorse idriche, dei rifiuti,
l’inquinamento acustico, atmosferico, delle acque e del suolo. I principali elementi
critici che contribuiscono a determinare le azioni di politica ambientale sono
rappresentati dallo sviluppo delle imprese, dalla limitatezza delle risorse e dalla
pressione di carattere sociale volta al miglioramento dell’ambiente, quest’ultimo inteso
come contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il
terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
L’esigenza è connessa al concetto di sviluppo sostenibile, ossia una forma di sviluppo
(sociale, economico ed ambientale) che non compromette la possibilità alle future
generazioni di perdurare nello sviluppo, preservando la qualità e la quantità del
patrimonio ambientale e delle sue riserve naturali, attraverso un utilizzo consapevole
delle stesse risorse, contribuendo a limitare ogni impatto negativo sull’ambiente. Tutto
ciò significa essenzialmente, mantenere uno sviluppo economico compatibile con
l’equità sociale, gli ecosistemi, operando in regime di equilibrio ambientale. Pertanto, le
norme in tema d’ambiente non possono più essere disattese e diventa utile adottare un
approccio proattivo, per poter vivere l’ambiente, non solo come un vincolo, ma anche
come fonte di opportunità. I due strumenti più rappresentativi per l’attuazione di una
corretta gestione ambientale delle organizzazioni, sono le norme di carattere volontario,
come la norma UNI EN ISO 14001:2004 in materia di Sistemi di Gestione Ambientale
(SGA), ed il Regolamento comunitario n.1221/2009 intitolato EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme). Con la norma UNI EN ISO 14001:2004,
l’organizzazione mira a stabilire una propria politica ambientale e degli obiettivi,
8
tenendo conto delle prescrizioni legislative e delle informazioni riguardanti gli impatti
significativi sui quali l’organizzazione può essere influente. L’EMAS è stato introdotto
dall’Unione Europea nell’ambito del V Programma d’Azione sull’Ambiente per
sperimentare in concreto l’interazione tra strumenti Command and Control, con quelli
basati sulle dinamiche del mercato. L’intento di tale Regolamento, non è quello
dell’introduzione di limiti ambientali, ma rappresenta uno strumento di gestione per
raggiungere gli obiettivi che l’organizzazione si prefissa, nell’ottica del miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali, adeguando il suo Sistema di Gestione
Ambientale e provvedendo a comunicare all’esterno i risultati ottenuti. L’atto finale
dell’iter procedurale è l’ottenimento della registrazione dell’organizzazione, che
avviene dopo la convalida della Dichiarazione Ambientale da parte dell’Organismo
Competente.
Il presente lavoro è incentrato sull’analisi del Regolamento EMAS della Centrale
Termoelettrica E.ON di Fiume Santo e in particolare sulla descrizione in merito
all’utilizzo del software Banca Dati ESI per la procedura di valutazione della
significatività degli aspetti ambientali relativa all’impianto PKS della Centrale di Fiume
Santo. La Centrale, per il contesto naturalistico in cui si trova, ha da sempre prestato
una particolare attenzione per la tutela ambientale. Dal 2005 aderisce all’EMAS ed è
dotata di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
Il primo capitolo dell’elaborato introduce il quadro normativo di riferimento, volto alla
descrizione dei due principali strumenti di gestione ambientale. Contiene una
descrizione dettagliata del Regolamento EMAS in tutte le sue parti, e della norma UNI
EN ISO 14001:2004, oltre ad un confronto fra le due normative che ne evidenzia le
differenze. Sono delineati: l’obiettivo, i principi guida, il percorso evolutivo dello
strumento di gestione ambientale per eccellenza sin dalla sua prima introduzione e i
passi necessari per ottenere la registrazione EMAS.
9
Nel secondo capitolo è descritta l’organizzazione oggetto di studio, la Centrale E.ON di
Fiume Santo, insieme alla sua Politica Integrata per l’Ambiente, la Salute e la
Sicurezza. È analizzata la sua struttura corporate, la strategia adottata, il contesto nel
quale opera, le sue attività, la sua cultura, la storia, i valori ed i principi che
caratterizzano l’organizzazione.
Oggetto del terzo capitolo è l’analisi del Sistema di Gestione Integrato della Centrale di
Fiume Santo, effettuata attraverso il Manuale di Gestione Ambientale. Vengono
illustrate nel dettaglio tutte le fasi, secondo il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Action),
spiegando come avvengono le procedure, qual è il quadro normativo considerato, la
documentazione prodotta, la formazione, gli audit, ed in generale le modalità di gestione
di ogni fase.
Nel quarto capitolo sono descritte le procedure relative alla valutazione degli aspetti
ambientali e dei rischi, specificando i metodi ed i criteri adottati per l’attribuzione del
livello di significatività ambientale relativo ad ogni aspetto preso in considerazione
dalla Centrale. In esso è riportata inoltre l’analisi dettagliata di ogni aspetto ambientale
dell’organizzazione secondo i contenuti della Dichiarazione Ambientale 2010.
Nel quinto capitolo vengono descritti sinteticamente i principali contenuti della
Dichiarazione Ambientale relativa all’anno 2010.
Il sesto ed ultimo capitolo del lavoro descrive il nuovo impianto PKS della Centrale di
Fiume Santo. Nella seconda parte è contenuta l’analisi della procedura di valutazione
degli aspetti ambientali connessi all’impianto, effettuata attraverso il software Banca
Dati ESI, il quale consente di attribuire ad ogni aspetto il suo livello di significatività, ai
fini di opportuni interventi correttivi dell’organizzazione, se necessari, che abbiano
come obiettivo il miglioramento delle prestazioni dell’impianto e dell’organizzazione
nel suo complesso.
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1. I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: L’EMAS E LA
NORMA ISO 14001.
Premessa.
Nel presente capitolo saranno descritti nel dettaglio i due principali strumenti di
gestione ambientale: il Regolamento EMAS e la norma ISO 14001. La prima parte del
capitolo introduce l’analisi del Regolamento EMAS partendo dalla sua definizione,
proseguendo con l’indicazione di quale sia lo scopo per il quale tale Regolamento è
stato emanato dalla Comunità Europea, qual è l’obiettivo che si prefigge e quali sono i
principi guida dello strumento di gestione ambientale per eccellenza, a disposizione
delle organizzazioni che intendano aderirvi. L’analisi procede con l’esame del suo
percorso evolutivo, partendo dalla sua prima introduzione nel 1993, fino all’attuale
Regolamento 1221 del 2009, la tappa successiva spiega quali sono le fasi operative che
un’organizzazione deve concretizzare per poter ottenere la registrazione EMAS, ed
infine vengono esposti i principali vantaggi per l’organizzazione che ha deciso di
implementare tale strumento. La seconda parte del capitolo è dedicata alla certificazione
ISO 14001, chiarendo quali sono i tratti salienti che contraddistinguono tale norma e
quali sono le fasi necessarie affinché un’organizzazione possa implementare e
certificare un Sistema di Gestione Ambientale. L’ultima parte del capitolo è rivolta al
confronto fra i due strumenti evidenziando quali siano le differenze principali tra
registrazione EMAS e certificazione ISO 14001.
11
1.1 Regolamento EMAS.
EMAS (Eco management ed Audit Scheme) è acronimo di Sistema comunitario di
ecogestione ed audit, si tratta di uno strumento di gestione ambientale a carattere
volontario, al quale possono aderire le imprese e le organizzazioni
1
, sia pubbliche che
private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea, o al di fuori di esso, al fine di
valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico ed agli
stakeholder informazioni sulla propria gestione ambientale. Il suo fondamento si basa
sull’autocontrollo e sul continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle
organizzazioni aderenti, per far in modo che le stesse prendano coscienza della propria
attività e degli effetti di quest’ultima sull’ambiente nel suo complesso.
Lo scopo principale dell’EMAS è quello di contribuire alla realizzazione di uno
sviluppo economico sostenibile, ponendo in evidenza il ruolo e la responsabilità delle
imprese; il processo di attuazione di tale sistema dovrebbe prevedere la partecipazione
del personale dell’organizzazione per migliorare la soddisfazione professionale e le
conoscenze tematiche sull’ambiente che possono pertanto essere divulgate all’interno e
all’esterno dell’ambiente professionale.
Le organizzazioni che decidono di aderire all’EMAS hanno la possibilità di ottenere un
valore aggiunto in termini di controllo regolamentare, maggiore competitività, risparmio
sui costi, maggiore efficienza dovuta ad un utilizzo “responsabile” delle risorse ed una
migliore percezione dell’immagine aziendale nel suo complesso, purché siano in grado
di dimostrare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali
2
.
1
Organizzazione: un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, ovvero
loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno
della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa (art. 2 Reg. CE n.1221/2009).
2
Prestazioni ambientali: i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di
un’organizzazione (art. 2 Reg. CE n.1221/2009).
12
I principi guida dell’EMAS sono infatti:
il rispetto delle leggi ambientali;
il miglioramento continuo degli effetti ambientali;
l’ottica della prevenzione;
il coinvolgimento attivo dei dipendenti.
L’obiettivo dell’EMAS consiste nell’incentivare miglioramenti continui delle
prestazioni ambientali delle organizzazioni, in primo luogo attraverso l’introduzione e
l’attuazione da parte delle stesse di un opportuno Sistema di Gestione, ed in secondo
luogo, tramite l’informazione sulle proprie prestazioni ambientali ed un dialogo aperto
con il pubblico e gli altri soggetti interessati, reso possibile dalla pubblicazione della
Dichiarazione Ambientale. Il Sistema di Gestione Ambientale richiesto dallo standard
EMAS è basato sulla norma ISO 14001:2004
3
, di cui sono richiamati tutti i requisiti,
mentre il dialogo aperto con il pubblico, viene perseguito prescrivendo che le
organizzazioni pubblichino e tengano aggiornata una Dichiarazione Ambientale, nella
quale sono riportate le informazioni ed i dati in merito ai suoi aspetti ed impatti
ambientali
4
.
3
ISO 14001: è la norma internazionale, a carattere volontario, che specifica i requisiti di un Sistema di
Gestione Ambientale di una qualsiasi organizzazione in base ai quali certificarsi (http://it.wikipedia.org).
4
Impatto ambientale: qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in
parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione (art. 2 Reg. CE n.1221/2009).
13
1.2 Percorso evolutivo dell’EMAS: dalla prima introduzione all’attuale
Regolamento CE 1221/2009.
1.2.1 Regolamento 1836/93 (EMAS).
L’EMAS rientra fra gli strumenti volontari attivati nel V Programma Quadro della
Comunità Europea. È un programma politico e d’azione a favore dell’ambiente e di uno
sviluppo sostenibile, relativo al periodo 1993-2000, che recepisce gli orientamenti del
Summit della Terra che si tenne a Rio de Janeiro nel 1992, assume integralmente i
principi per poter perseguire uno sviluppo sostenibile ed è lo strumento di attuazione, in
ambito comunitario, dell’Agenda 21. I presupposti del V Programma fanno perno sulla
necessità di razionalizzare e ridurre i consumi delle risorse e contiene tutte le azioni da
porre in essere per poter perseguire gli obiettivi di tutela ambientale, introducendo il
principio della “responsabilità condivisa”, mediante la quale si richiede una
redistribuzione delle responsabilità ambientali tra i vari attori sociali, attraverso un loro
coinvolgimento attivo nei programmi di politica ambientale
5
. Segna, attraverso la
definizione di limiti e controlli e sul rispetto degli stessi, il passaggio dalle norme
“Command & Control” (o standard ambientali atti a regolare le emissioni ed i rifiuti
dannosi per l’uomo e l’ecosistema), agli strumenti di politica ambientale basati sulla
responsabilità e sulla volontà d’iniziativa dei soggetti. Ciò che cambia rispetto ai
precedenti Programmi della Comunità Europea è il completamento e l’affiancamento
degli strumenti legislativi (intesi a fissare i livelli base di protezione della salute dei
cittadini e dell’ambiente) ad altri strumenti, quali, strumenti di mercato che mirano a
5
Politica Ambientale: intenzioni e orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria
prestazione ambientale, espressa dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi
normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
(art. 2 Reg. CE n.1221/2009).
14
sensibilizzare produttori e consumatori ad un uso responsabile delle risorse naturali e ad
evitare l’inquinamento e la produzione di rifiuti mediante l’internazionalizzazione dei
costi ambientali esterni (attraverso incentivi/disincentivi economici e fiscali, il principio
della responsabilità civile, ecc.) per riequilibrare i prezzi dei prodotti e servizi ecologici,
in modo da evitare svantaggi rispetto ai concorrenti più inquinanti; strumenti
orizzontali di supporto che si sostanziano in migliori dati statistici, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico, una migliore pianificazione settoriale e spaziale, maggiore
informazione ed educazione del pubblico dei consumatori, istruzione e formazione
professionale continua ed infine meccanismi di sostegno finanziario attraverso la
partecipazione di fondi strutturali (in particolare ENVIREG) per il finanziamento delle
azioni volte a migliorare l’ambiente.
È in tale contesto che il 29 giugno del 1993 nasce il Regolamento (CEE) n.1836, noto
come EMAS, entrato in vigore nel luglio del 1993 e reso operativo, nella maggior parte
dei Paesi dell’Unione Europea, nell’aprile del 1995. Il Regolamento 1836/93 introduce
la possibilità di un’adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un
Sistema Comunitario di Ecogestione ed Audit ambientale. Obiettivo di EMAS nel
Regolamento del 1993 è quello di promuovere costanti miglioramenti dell’efficienza
ambientale, mediante l’introduzione e l’attuazione di Politiche, Programmi e Sistemi di
Gestione Ambientale, la valutazione sistemica, obiettiva e periodica dell’efficienza di
tali elementi e, da ultimo, l’informazione verso il pubblico sulla stessa efficienza
ambientale ai fini di uno sviluppo sostenibile.
1.2.2 Regolamento 761/2001 (EMAS II).
Il Regolamento 1836/93 all’art.20 dispone che la Commissione, a distanza di cinque
anni dalla sua entrata in vigore, provveda ad una revisione del sistema alla luce
dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento, valutando la possibilità di
15
proporre al Consiglio delle modifiche riguardo il campo di applicazione del sistema e
l’eventuale introduzione di un logo. In seguito a questa previsione, già nel 1997 la
Commissione iniziò ad avviare i lavori per poter definire un nuovo testo. I risultati dei
lavori avviati dalla Commissione segnalarono la necessità di concentrare l’attenzione su
una maggiore credibilità del sistema, una revisione del campo di applicazione, il
superamento dell’apparente conflitto fra EMAS e norma ISO 14001, il coinvolgimento
attivo dei lavoratori, ed infine, una maggiore visibilità della partecipazione ad EMAS.
Il 30 ottobre del 1998 la Commissione presentò al Consiglio una proposta di nuovo
Regolamento che nel gennaio del 1999 fu sottoposta all’esame dello stesso Consiglio, il
quale, in seguito a diversi incontri, apportò delle modifiche per migliorarne il testo,
mantenendo sostanzialmente invariati gli elementi innovativi già contenuti nella
proposta della Commissione. Il 24 aprile del 2001 è stato pubblicato sulla GUCE il
nuovo EMAS (EMAS II) con Regolamento n.761/2001 entrato in vigore il 27 aprile del
2001 che sostituisce ed abroga il precedente Regolamento n.1836/93. Il Reg. 761/2001
ha introdotto importanti innovazioni:
l’estensione del campo di applicabilità non solo al settore industriale ma,
anche a quelli economici e dei servizi, sia pubblici che privati, passando dal
concetto di “sito
6
” a quello più ampio di “organizzazione”, ampliando così la
gamma dei soggetti che possono ottenere la registrazione. Con l’espressione
“organizzazione”, il Regolamento intende società, azienda, impresa, autorità o
istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica
pubblica o privata, che ha amministrazione o funzioni proprie;
eliminazione dei precedenti problemi di incompatibilità fra EMAS e ISO
14001, assumendo in toto come Sistema di Gestione Ambientale, quello
previsto dalla ISO 14001;
6
Sito: ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale dell’organizzazione che comprende,
attività, prodotti e servizi, ivi compresi le infrastrutture, gli impianti e i materiali; è la più piccola entità da
considerare ai fini della registrazione (art. 2 Reg. CE n.1221/2009) .
16
promozione della partecipazione ad EMAS anche alle piccole e medie
imprese attraverso la facilitazione di accesso alle informazioni ed ai fondi di
sostegno, alle istituzioni pubbliche ed ai pubblici appalti e alla possibilità di
avere assistenza tecnica;
partecipazione dei dipendenti considerata come requisito fondamentale ai fini
di un loro coinvolgimento attivo, non solo in fase di attuazione, ma anche nella
fase operativa;
adozione di un logo: le organizzazioni che partecipano a EMAS possono
utilizzare il logo (Fig. 1.1), ossia il marchio che identifica e attesta la
registrazione dell’organizzazione, utilizzato per comunicare al pubblico
informazioni ambientali in forma chiara, concisa e trasparente. Il logo può
essere utilizzato nella Dichiarazione Ambientale, sulle informazioni
convalidate, sulle intestazioni di lettere dell’organizzazione registrata o ai fini
pubblicitari su prodotti, servizi, attività, ecc. Indica l’affidabilità e la credibilità
dell’informazione fornita dall’organizzazione registrata in merito alle sue
prestazioni ambientali e rappresenta l’impegno della stessa al miglioramento
delle sue prestazioni ambientali e ad un’attenta gestione dei suoi aspetti
ambientali, ha infine la funzione di far crescere la consapevolezza
sull’importanza della registrazione EMAS presso il pubblico, le parti interessate
e le organizzazioni che intendono migliorare le loro prestazioni ambientali.
Fig. 1.1: versione 1 e versione 2 logo EMAS
art. 8 allegato IV del Reg. (CE) n. 761/2001.
17
1.2.3 Regolamento 1221/2009 (EMAS III).
Anche il Regolamento 761/2001 prevedeva all’art. 15 la possibilità di revisione del
Regolamento stesso, nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, alla luce
dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali. Il
16 luglio del 2008, dopo circa due anni di attesa, è stato raggiunto il primo obiettivo del
percorso di revisione del Regolamento EMAS, rappresentato dall’approvazione da parte
della Commissione UE della proposta di testo, inoltrata in seguito alle Istituzioni
Europee per concludere l’iter approvativo prima della definitiva adozione in Consiglio.
Il quesito posto alla base del processo di revisione è stato se EMAS avesse o meno
raggiunto gli obiettivi che l’Unione Europea si era prefissata nel 1993, con
l’introduzione di uno strumento di politica ambientale basato sull’adesione volontaria
delle imprese del settore industriale. Con l’adesione a tale strumento, le organizzazioni
partecipanti, a fronte di un impegno a migliorare le prestazioni ambientali delle proprie
attività, godevano di vantaggi competitivi attivando un “mercato verde”, privilegiato da
consumatori consapevoli ed informati, ottenendo anche una minore pressione da parte
delle autorità di controllo ambientale. Ciò che ci si prefigurava, non era la sostituzione
delle norme “Command & Control” ma, una loro integrazione con strumenti volontari
basati su una gestione trasparente della questione ambientale, dimostrabile e verificata
da terze parti indipendenti.
Nel 2001 con l’estensione a tutte le organizzazioni della possibilità di partecipare ad
EMAS, c’è stato un progressivo aumento dell’adesione da parte delle imprese di servizi
e della pubblica amministrazione, con un minore interesse però del mondo industriale.
Uno dei motivi dovuti a tale spostamento è stata la contemporanea presenza sul mercato
internazionale dello standard ISO 14001 che, essendo per l’appunto, di portata
mondiale, può apparire più appetibile per le imprese che esportano nei paesi extra UE.
Un altro motivo è dato dalla semplicità di conseguimento della certificazione ISO,
rispetto alla registrazione EMAS.