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Introduzione
Ho deciso di affrontare questo tema perché mi è sempre interessato e mi piacerebbe
lavorare in quest.ambito. Infatti, facendo delle ricerche sul tema del maltrattamento, spero
di avere maggiori risorse a disposizione per affrontare, qualora mi capitassero, casi come
questi e non sbagliare, perché non ci si può permettere di fare errori in una situazione tanto
delicata.
I bambini vittime di violenza sono oggi al centro dei fatti di cronaca, si trovano molto
frequentemente in situazioni a rischio, inquietano l'opinione pubblica, in particolare il fatto
che i colpevoli di tale sofferenza siano nella maggior parte coloro che dovrebbero
occuparsi della cura del bambino e assicurargli felicità e protezione: i genitori.
Un ruolo importante nei maltrattamenti viene svolto dalla scuola che ha il compito di
individuare eventuali segni del bambino e segnalarli all'assistente sociale, ma molto spesso
questo non accade, anzi oggi anche le scuole sono teatro di violenza da parte degli
insegnanti, e ricade sul servizio sociale questo compito gravoso.
Il ruolo dell.assistente sociale è molto difficile perché deve tutelare il bambino evitando di
farsi coinvolgere emotivamente e cercare di capire la situazione effettiva per evitare di
creare danni ancora peggiori. Molto spesso il servizio viene criticato, si sente molto spesso
parlare di assistente sociale cattiva che porta via i bambini, ma non è cosi, è una persona e
come tale non potrebbe mai fare del male a una famiglia e ai suoi bambini; cerca, per
quanto è possibile, di intervenire sulla famiglia per fare in modo che il bambino non venga
separato da loro, l'allontanamento dello stesso, avviene solo nei casi in cui tutto è stato fatto
e risulta l'unica situazione possibile.
Nel mio elaborato ho cercato di spiegare cos'è il maltrattamento, come si presenta la
famiglia maltrattante, quali sono le conseguenze degli abusi sui bambini ma anche come si
deve muovere l'assistente sociale di fronte ad un caso di maltrattamento: dal colloquio con
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la famiglia, alla segnalazione al Tribunale per i minorenni, alla valutazione di recuperabilitnull
della famiglia, al rientro del minore in famiglia, ma anche i casi in cui il minore viene
messo in affidamento e adozione, tenendo conto di quella che null la legislazione di
riferimento.
Nel primo capitolo ho trattato dello sviluppo del bambino inclusa la relazione che il
bambino sviluppa da piccolo verso la figura di attaccamento, come si nullevoluto il mal-
trattamento nella storia, quali sono le tipologie di maltrattamento, come si presenta la
famiglia maltrattante e quali sono le conseguenze dei maltrattamenti sul bambino.
Nel secondo capitolo ho trattato la presa in carico della situazione da parte dell‟assistente
sociale, quindi ho parlato del ruolo dell‟assistente sociale e del contesto della presa in
carico coatta.
Nel terzo capitolo ho trattato il ricorso al Tribunale dei minorenni, parlando di quali organi
si compone, della segnalazione al Tribunale da parte degli operatori (che a volte risulta
difficile), quali sono le difficoltnulldel lavoro di rete tra operatori e Tribunale e la valutazione
di recuperabilitnulldella famiglia.
Nel quarto capitolo ho trattato le misure di protezione per il minore, quindi
l‟allontanamento, l‟affido e l‟adozione e l‟aiuto che dev‟essere dato al minore per
affrontare il distacco dalla famiglia naturale.
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Legislazione
La prima carta dei diritti del fanciullo nullstata sancita dall'ONU a New York il 20 novembre
1959 e successivamente ampliata dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia,
approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata da tutti
i Paesi tranne Somalia e Stati Uniti.
Con la legge 176 del 27 maggio 1991 l'Italia ratifica e introduce la convenzione sui diritti
all'infanzia. La convenzione definisce “fanciullo ogni essere umano avente un‟etnull inferiore a
diciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturitnull in virtnull della legislazione
applicabile”
1
, gli articoli della convenzione possono essere raggruppati in quattro categorie:
il principio di non discriminazione : ”impegna gli Stati ad applicare i diritti ivi sanciti a
tutti i minori senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del
bambino e dei genitori”
2 ;
superiore interesse del bambino: “prevede che in ogni decisione, azione legislativa,
provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse
superiore del bambino deve essere una considerazione preminente”
3 ;
diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo: “prevede il riconoscimento da parte degli Stati
membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, con tutte le misure
possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo”
4 ;
ascolto delle opinioni del bambino: ”prevede il diritto del bambino ad essere ascoltato in
tutti i procedimenti che lo riguardano, soprattutto in ambito legale.”
5
Sul piano civilistico si riconosce al minore:
il diritto ad avere un‟idonea famiglia che lo aiuti a crescere e, se questa non è in grado di
1. Art 1, Convenzione dei diritti dell'infanzia 1989
2 Art 2, Convenzione dei diritti dell' infanzia 1989
3 Art 3, Convenzione dei diritti dell'infanzia 1989
4 Art 3, Convenzione dei dritti dell'infanzia 1989
5 Art 21, Costituzione italiana 1948
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adempiere alle sue funzioni, ha diritto ad una famiglia sostitutiva temporanea o definitiva;
il diritto a vedere riconosciuta e rispettata la propria identitnull i figli non sono proprietnulldei
genitori, la potestnulldel genitore non nullun potere sui figli, ma un potere per i figli, ed educare
non significa colonizzare, si deve rispettare l'identitnull del ragazzo, le sue inclinazioni e
aspirazioni;
il diritto all'istruzione, non solo come teorico diritto di accesso ad un sistema scolastico,
ma tentando di superare le varie forme di evasione, espulsione dalla scuola ed
emarginazione;
il diritto alla salute, inteso non solo come prevenzione e cura di patologie fisiche, ma
attenzione ad uno sviluppo funzionale, fisico e psichico; il diritto di assistenza, realizzando
un sistema di servizi capace di prevenire situazioni di disagio e promuovere lo sviluppo di
ogni essere umano senza discriminazioni;
il diritto al lavoro, evitando il precoce ingresso nel sistema lavorativo e lo sfruttamento
del minore;
il diritto allo svago e riposo, dando spazio alla libertnull creativa ed evitando l'uso passivo
del tempo libero.
L'art. 403
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: ”quando il minore si trova in una situazione di grave pericolo per la propria
integritnullfisica e psichica, da parte della pubblica autoritnull a mezzo degli organi di protezione
dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa prevedere in modo definitivo
alla sua protezione”
Quest‟atto non prevede un‟esplicitazione dettagliata dei motivi, ma deve essere evidenziata
una situazione di grave pregiudizio per il minore ed null necessario che i genitori siano
informati della decisione, ma non nullnecessario indicare il luogo in cui il minore si trova ad
operare sono gli organi di pubblica autoritnull quindi sia gli organi della polizia che quelli
deputati alla protezione dei minori, questi organi devono collaborare. La collocazione in
luogo protetto dovrebbe durare per tempi brevi, durante i quali si deve provvedere alla
collocazione definitiva del minore.
6 Titolo IX: dell'affiliazione e dell'affidamento, Codice Civile
8
L'art. 330
7
stabilisce che se il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi
poteri arrecando grave pregiudizio al figlio, il Tribunale per i minori punull pronunciare la
decadenza della potestnull sul figlio, inoltre per gravi motivi punullordinare l'allontanamento del
figlio dalla residenza famigliare.
La legge 184/83 “ disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” sancisce l'affido e
l'adozione.
La legge per l'affido viene successivamente modificata con la legge 149/2001 “modifiche
della legge 184/83 ed al primo libro del codice civile”.
L'art. 1 proclama il diritto all'educazione del minore; l'art 2 afferma che nella ricerca di una
famiglia, va data la precedenza alla soluzione dell'affidamento famigliare, rispetto al ricovero
in Istituto.
Negli art. 4 e 5 vengono regolati i criteri, le procedure e le modalitnull di svolgimento
dell'affidamento famigliare, si prevedono 2 ipotesi:
che i genitori siano consenzienti, in questo caso nullprevisto il servizio di assistenza sociale
dell'ASL con l'intervento del giudice tutelare;
che i genitori si oppongano, in questo caso provvede il Tribunale per i minorenni
applicando gli art. 330 e 333; la legge dell'affidamento si rivolge ai minori di anni 18 che si
trovano in mancanza di cure adeguate da parte della famiglia e vengono affidati ad una
famiglia affidataria. I genitori affidatari possono essere una coppia, con o senza figli o single,
l'obiettivo principale dell'affido nulldi favorire il rientro del minore in famiglia.
L'affido ha un periodo massimo di 2 anni ma punullessere prevista una deroga da parte del
Tribunale dei minorenni. L'affidamento viene disposto dal servizio sociale con emanazione
di un decreto da parte del Tribunale per i minorenni.
Il Titolo II della legge 184/83 disciplina l'adozione, questa viene concessa ai coniugi sposati
da almeno 3 anni durante i quali non sussista separazione nemmeno di fatto, gli adottanti
7 Titolo IX: della potestnulldei genitori, Codice Civile
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devono superare di almeno 18 e non pinull di 40 anni l'etnull dell'adottando. L'intervento del
Tribunale per i minorenni si articola in due momenti: l'accertamento della situazione di
abbandono del minore e il suo inserimento prima provvisorio (affidamento adottivo) e poi
definitivo nel nucleo famigliare adottivo.
Secondo l'art. 8 sono in situazione di abbandono” i minori privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.” Nel 2001 la legge è stata
modificata, in particolare null stata innalzata a 45 anni l'etnulldi differenza tra adottanti e adottato,
la coppia deve semplicemente essere sposata, viene contato anche il periodo di tempo prima
del matrimonio, inoltre nel 2006 sono stati gradualmente chiusi gli istituti di ricovero dei
minori.
Particolare rilevanza ha avuto la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n.151)
che ha modificato radicalmente la vecchia impostazione legislativa, introducendo il concetto
di famiglia come comunitnull di persone di pari dignitnull e valorizzando, quanto alla potestnull
genitoriale, il suo essere funzionale all'educazione e allo sviluppo della personalitnulldei figli.
Importante nullanche la norma sulla tutela penale della personalitnulldel minore (progetto Russo
Iervolino), in particolare l‟articolo 545 (atti lesivi della sfera sessuale):
“ chiunque con violenza o minaccia compie atti sessuali su un minore degli anni 18 è punito
con una pena da tre a dieci anni, alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su una
persona che al momento del fatto:
non ha compiuto gli anni 14;
non ha compiuto gli anni 16, quando colpevole;
ne null l'ascendente o tutore;
nulluna persona alla quale il minore nullaffidato per ragioni di cura, educazione istruzione,
vigilanza o custodia;
abusi di una relazione di convivenza con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla
quale il minore null affidato.
E gli art. 546 e 547 (atti lesivi della protezione del minore e atti lesivi delle relazioni
famigliari del minore): “ Chiunque fuori dai casi previsti dall'art. 547, sottrae il minore al
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genitore esercente la potestnull al tutore, al curatore o chi ne abbia l'affidamento, la
vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontnulldei medesimi, nullpunito con la
reclusione da uno a tre anni”.
La pena nulldiminuita qualora vi sia il consenso del minore che abbia compiuto gli anni 14.
La pena null da uno a quattro anni se il minore viene condotto al di fuori del territorio
nazionale.
Art. 549 (atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore): “chiunque allo
scopo di trarne profitto impiega un minore in attivitnull lavorative non consentite dalla legge
nullpunito con una pena da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque impiega un
minore di anni 15 per la produzione di messaggi pubblicitari, nella preparazione o
rappresentazione di spettacoli teatrali o riprese cinematografiche e televisive.
Art. 553: (atti lesivi della formazione psichica e morale del minore): “ Chiunque affigge o
espone in un luogo pubblico o aperto disegni, immagini, fotografie o oggetti figurati, i
quali per il loro contenuto erotico o violento possono essere gravemente lesivi della
formazione psichica e morale del minore, nullpunito con una reclusione da tre mesi ad un
anno.
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Capitolo 1. Disagio e maltrattamento infantile
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1.1 Lo sviluppo del bambino
Prima ancora di parlare di abuso null importante sapere quali sono i segnali di uno
sviluppo “sano” o patologico del bambino. Con il termine sviluppo
8
intendiamo quel
complesso processo con il quale l‟essere vivente, a partire dal concepimento,
raggiunge le caratteristiche somatiche e psichiche proprie alla sua specie.
Lo sviluppo evolutivo
9
null il risultato dell'interazione tra le spinte istintuali innate,
l‟organismo e l'ambiente.
Cinullche differenzia un normale sviluppo evolutivo da uno sviluppo patologico non null
la presenza o meno di segnali di disagio, quanto piuttosto il loro perdurare nella vita
del bambino.
Tale sviluppo viene suddiviso in “stadi” (o fasi) al cui interno l‟individuo affronta
delle “crisi”, o per meglio dire dei momenti di particolare tensione riconoscibili per
la comparsa di determinati sintomi. Se si conosce e, conseguentemente, si tiene conto
dello stadio evolutivo del bambino e delle crisi ad esso correlate, null pinull facile
comprendere il senso dei segnali e dei sintomi presentati dal bambino, un disagio
patologico si ha in presenza di sintomi che sono del tutto anacronistici e rigidi,
rispetto al momento evolutivo vissuto dal bambino. Uno sviluppo evolutivo
patologico evidenzia il perdurare dei segnali di disagio, evidenziando la “rottura
dell‟equilibrio” all‟interno del percorso di sviluppo. Quando lo sviluppo evolutivo
del bambino segue una condotta normale, le crisi evolutive si manifestano con
segnali di disagio non rigidi, che si presentano in maniera transitoria e destinati a
8 R.Levi Montalcini,Elogio dell'imperfezione, Garzanti, Milano,pag 2
9 F.Montecchi.Abuso sui bambini, L' intevento a scuola, Franco Angeli, Milano,2002
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scomparire non appena il momento di difficoltnull viene superato.
Tabella 1. Fasi dello sviluppo del bambino
Etnull e stadio evolutivo Crisi evolutiva Segnali di disagio normali Segnali di disagio patologici
0.1 anno
1° stadio
Allattamento e suo termine
Crisi dello svezzamento:
dovuta al passaggio
dall‟alimentazione liquida a
quella solida. Si presenta per la
necessitnull evolutiva di
economizzarsi dalla
dipendenza dalla madre e il
relazionarsi con il mondo e
attiva nella coppia madre-
bambino per la paura di
perdere l‟altro
-inappetenza con riduzione
dell‟apporto alimentare e
perdita di peso
-pianti prolungati e paura
estranei
-temporanei disturbi del
sonno
-ritiro marcato delle relazioni
-persistenza di pianti incontrollati
-blocco e grave inibizione
dell‟attività motoria
-perdita di peso persistente
dovuta al rifiuto del cibo
-movimenti ritmici del capo e del
tronco
-gravi disturbi del sonno
1-3 anni
2° stadio
Scoperta del mondo, conosce il
mondo delle cose distaccato da
snull, dice, io, tu, no
Crisi dell‟opposizione: è la fase
del ”no”, il bambino si oppone
alla imposizioni dell‟adulto per
affermare la propria
individualità e l‟autonomia delle
sue scelte
-diventa testardo
-da prevalentemente attivo
si chiude in snull stesso,
abbandona i giochi, evita le
relazioni
-presenza di comportamenti
rigidamente oppositivi
-chiusura totale e rifiuto
-regressione delle precedenti
acquisizioni
3-6 anni
3° stadio
Dalla conoscenza del mondo,
passa dal clan famigliare alla
piccola societnull scolastica,
riesce a separarsi dalle figure
genitoriali. Riconosce le
differenze sessuali, consolida
le relazioni e tre e il
linguaggio.
Crisi edipica: desidera rapporti
affettivi privilegiati con il
genitore di sesso opposto e ha un
rapporto ambivalente con il
genitore dello stesso sesso.
-fobie verso animali
.ansia di danneggiamento
fisico
-masturbazione
6-10 anni
4° stadio
La scolarizzazione: ingresso
nella societnull allargata, nella
scuola elementare, sviluppa
uno spirito gregario,
integrazione con il gruppo di
pari, nuovi modelli di
identificazione come le
insegnanti
Crisi logico morale: dal mondo
dei giochi al mondo delle regole.
Il bambino ha formato un proprio
“codice morale”, all‟interno della
famiglia che ora deve
confrontare l‟esterno.
-temporaneo rifiuto
scolastico
-difficoltnull di relazione con
compagni e adulti
-tendenza all‟isolamento
-tendenza all‟iperattività
-crisi di opposizione a
genitori e insegnanti
-marcata chiusura e isolamento
-comportamento oppositorio e
provocatorio con genitori e
insegnanti
-rilevante iperattivitnull
-comportamenti aggressivi
-caduta del rendimento scolastico
-depressione, ansia, fobie
-figa nella malattia
11-17 anni
5° stadio
Prepuberale-puberale:
imponenti cambiamenti
psicologici e fisici, conflitto tra
bisogno di aiuto e autonomia
Crisi dell‟adolescenza:
coesistenza contrastante di
intellettu alizzazione e tendenze
acetiche, lutt o per la perdita
dell‟infanzia e spinte verso l‟età
adulta
-opposizioni rispetto ai
genitori
-presenza di critica
-insoddisfazione
dell‟immagine corporea
- aumenta il senso estetico
-gestione delle pulsioni
sessuali
-forte variabilità dell‟umore
-eccessiva timidezza e rancore
nei confronti del mondo
-persistente oppositiva
-tendenza ad un comportamento
deviante
-disturbi alimentari
-uso di sostanze
-gravi depressioni
-tentativ i di suicidio