1
Introduzione
Il mio lavoro di tesi vuole evidenziare come la tutela dei ragazzi
maggiorenni, figli di coppie separate e divorziate, sia diffusa e quali sono le
sue caratteristiche fondamentali.
Dal febbraio del 2006 viene introdotta una nuova disciplina
1
relativa
all‟affidamento della prole in seguito alla rottura del rapporto coniugale.
La normativa stabilisce la regola dell‟affido condiviso fra i genitori, i
quali assumono le stesse responsabilità nella gestione sia materiale che
spirituale dei bisogni del minore.
Il legislatore apre la strada ad una nuova prospettiva di tutela,
differente da quella previgente e supportata dalla realizzazione del
principio della bi genitorialità all‟interno della vita familiare, anche in
situazioni di crisi che richiedono una riorganizzazione dei rapporti.
Le norme costituzionali di riferimento sono rappresentate dagli art.
29 e 30, che affermano l‟uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Il
Cod. civ., agli art. 143 e 147 richiama l‟esercizio dei poteri genitoriali nei
confronti dei figli.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto
delle sue capacità ed aspirazioni, deve essere perseguito dai genitori fino a
che i figli possano dirsi autonomi nell‟affrontare le scelte di vita che li
attendono. Nello specifico il mantenimento deve essere garantito finché il
1
F. RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo affido condiviso, in Rivista di diritto della famiglia e delle
successioni in Europa -Familia- 2006, pag. 628. La normativa è la n°54 dell’8 febbraio 2006.
2
giovane non abbia sviluppato delle capacità ed acquisito una formazione
tali da permettergli di avviare una propria attività lavorativa.
L‟obbligazione è il risvolto patrimoniale del più generale compito di
cura ed assistenza dei genitori. Questi possono accordarsi fra loro, ma se
ciò non è possibile, la somma da destinare al sostentamento economico del
figlio viene determinata da un giudice, il quale si attiene al criterio della
proporzionalità dei redditi dei genitori
2
. Dovrà essere il genitore più forte
economicamente, che nella gran parte dei casi è il padre, a contribuire
maggiormente al mantenimento del figlio.
Si può menzionare, a questo proposito, una sentenza
3
molto celebre
in materia, riguardante le figlie di Albano Carrisi e Romina Power, che ha
ad oggetto il contributo di mantenimento in loro favore versato dal padre.
L‟art. 155 del Cod. civ. prevede anche che l‟assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, possa essere versato direttamente all‟avente
diritto. La facoltà è soggetta al prudente apprezzamento del giudice e vuole
tutelare il diritto peculiare del maggiorenne. La Giurisprudenza però, nelle
numerose sentenze civili
4
in merito, esprime la propensione a destinare
l‟assegno al genitore convivente con la prole, piuttosto che al figlio stesso.
Lo scopo è quello di favorire un utilizzo ponderato delle risorse
economiche a disposizione.
2
F. RUSCELLO, La tutela dei figli, op. cit., pag. 632.
3
Cass. Civ. Sez. I, 18 agosto 2006, n. 18187, in il Corriere giuridico, 10/2006, pag. 1348-1360, con nota di
V. CARBONE.
4
Cass. Civ., sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21437, in Famiglia e Diritto, 6/2008, pag. 584 e ss., con nota di A.
GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economicamente non
ancora autosufficienti. Note processuali; Giudice di pace di Monza, sentenza 13 maggio 2008, in
Giurisprudenza civile, Il Giudice di pace, 1/2009, pag. 53 e ss., con NOTA di F. ZAMBONIN, Mantenimento
dei figli da parte dei genitori fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.
3
La cessazione dell‟obbligo al mantenimento può avvenire in
conseguenza della prova, da parte del genitore che ne sia interessato, che il
figlio maggiorenne abbia acquisito una propria autonomia personale ed
economica. Il diritto-dovere può estinguersi anche in seguito alla
dimostrata colpa od inerzia del giovane, quando siano stati messi a sua
disposizione mezzi e risorse senza che lo stesso ne abbia saputo o voluto
trarre profitto.
Nel nostro periodo storico sono moltissimi i giovani che restano nella
famiglia di origine molto più a lungo che in passato, spesso anche a causa
dell‟ampliamento del percorso di studi (università, master, ect.).
Le possibilità lavorative stabili sono scarse, soprattutto nel periodo
d‟inserimento nel mercato del lavoro.
L‟Istituto Italiano di Statistica conduce ogni anno un‟indagine sulla
situazione delle famiglie italiane in cui sono intervenute separazioni e
divorzi. Nell‟anno 2006
5
, fondamentale per la riforma in materia di
affidamento, sono cresciute molto le percentuali di condivisione
nell‟affidamento della prole. Viene registrata inoltre la presenza di
un‟ampia fascia di figli maggiorenni che ricevono il contributo al
mantenimento, così come viene previsto dalla normativa.
Tutto ciò sta a dimostrare l‟efficacia del nuovo orientamento
legislativo, che viene attuato dalla giurisprudenza attraverso adattamenti
alle esigenze concrete.
5
Direzione Generale di Statistica, Istat: Indagine su separazioni e divorzi anno 2006, in Archivio Istat -
sez. Strutture familiari- agosto 2008, pag. 1-11.
4
CAPITOLO PRIMO
LA FAMIGLIA E L’UGUAGLIANZA CONIUGALE
SOMMARIO: 1. La famiglia.- 1.1 Famiglia parentale e famiglia nucleare. -
1.2 La Riforma del diritto di famiglia e l’uguaglianza coniugale.
1. La famiglia
La famiglia si può descrivere come una spontanea associazione di
soggetti, che condividono interessi personali ed esercitano solidarietà
reciproca.
E‟ una formazione sociale, nella quale il singolo trova la possibilità di
realizzazione e di confronto intersoggettivo. Rappresenta cioè il luogo
adeguato alla trasmissione di precetti educativi da una generazione all‟altra
e finalizzata allo sviluppo di costruttivi rapporti genitori-figli, che
proiettano l‟individuo nella società allargata.
Questo istituto primario del nostro ordinamento giuridico nazionale
trova la sua esclusiva legittimazione attraverso l‟istituzione del matrimonio.
L‟art. 29, co. I, della Costituzione italiana parla della famiglia quale
«società naturale» che ha pieno riconoscimento giuridico se fondata sul
matrimonio.
5
L‟ordinamento esprime una visione etico-religiosa radicata nella
società, la quale vede nel rito matrimoniale la garanzia di serietà e stabilità
dell‟istituto-famiglia
6
.
A livello normativo, il termine società è sinonimo di forma di
organizzazione della convivenza umana od associazione. L‟aggettivo
naturale sta ad indicare il riconoscimento da parte dello Stato che la
famiglia è prima di tutto un fatto di natura, un‟espressione della realtà
sociale, né sopprimibile, né coercibile.
La famiglia costituisce l‟ambiente in cui l’uomo realizza elettivamente i
propri interessi e contribuisce alla continuità della specie
7
. Si può definire
allora come una formazione sociale nella quale il singolo svolge la propria
personalità (art. 2 Cost.).
1.1 Famiglia parentale e famiglia nucleare
Nel corso del tempo la famiglia ha avuto una sua naturale evoluzione.
La famiglia tradizionale viene identificata nell‟aggregazione di soggetti
aventi comune ascendenza
8
. Si tratta del concetto di famiglia parentale o
«familia», nella quale una pluralità di persone si trova assoggettata
all‟autorità di un unico capo attraverso il cosiddetto rapporto di soggezione
fra i membri del gruppo familiare ed il padre di famiglia o cosiddetto pater
6
G. BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, Torino 2002, pag. 3-4. L’autore parla della famiglia legittima
che trova nel matrimonio la sua fonte di tendenziale stabilità nel tempo.
7
G. BONILINI, Manuale di diritto, cit., pag. 3.
8
G. BONILINI, Manuale di diritto, cit., pag. 4.
6
familias
9
. E‟ un legame perpetuo, che consente solo ai figli maschi di
proseguire nell‟esercizio dell‟autorità rispetto agli altri componenti del
gruppo.
Questo tipo di famiglia rappresenta quello dell‟epoca preindustriale e
contadina, in cui più nuclei che avevano origine nello stesso ceppo
familiare, erano assoggettati al potere autoritativo di un solo capo e
vivevano insieme cooperando quotidianamente nelle attività di lavoro. Tale
realtà va via scomparendo con l‟avvento dei fenomeni di urbanizzazione ed
industrializzazione. Lo sviluppo economico e l‟evoluzione del costume
sociale conducono ad una rapida indipendenza degli individui. Nel
contempo, l‟acquisizione della piena capacità di agire ad un‟età inferiore
rispetto al passato, permette la crescita dell‟autonomia ed una più libera
affermazione della personalità
10
.
La famiglia diviene «nucleare», consiste cioè in un insieme stabile
creato da un uomo ed una donna legati da matrimonio e generalmente
ampliato in conseguenza della nascita dei figli. I membri non sono
assoggettati ad un capo, ma legati da vincoli affettivi e da rapporti di
solidarietà attiva
11
.
È il concetto moderno di famiglia, in cui gli individui sono liberi di
agire ed il potere di autorità dei genitori nei confronti dei figli viene
esercitato con l‟esclusivo intento di salvaguardare i loro interessi.
9
G. BONILINI, Manuale di diritto, cit., pag. 4 e ss.
10
G. BONILINI, Manuale di diritto, cit., pag. 5.
11
G. BONILINI, Manuale di diritto, cit., pag. 5 e ss. L’autore specifica come questi sono gli unici vincoli
che legano i membri del gruppo, i quali appaiono ora in una situazione di sostanziale parità molto
diversa dall’impostazione gerarchica del passato.
7
1.2 La Riforma del diritto di famiglia e l’uguaglianza coniugale
Nel 1975 la riforma del diritto di famiglia, con Legge n°151 del 19
maggio, disegna l‟impostazione della famiglia moderna.
L‟immagine di «parità assoluta»
12
dei soggetti, sia nel rapporto tra
coniugi che fra genitori e figli, viene affermata come la condizione
fondamentale che sta alla base della nascita di ogni nucleo-famiglia in cui
si realizza l‟unione di un uomo ed una donna con l‟assunzione di reciproci
diritti e doveri mediante il matrimonio
13
.
La riforma del „75 ha permesso che l‟ordinamento si adeguasse ai
cambiamenti di costume, apportando modifiche a principi ormai superati ed
andando incontro alle esigenze sopravvenute
14
. Rappresenta il passaggio
dal vecchio orientamento per la difesa di una famiglia intesa come un
ordine sociale – istituzione, alla nuova concezione che si basa invece
sull‟idea di formazione sociale in cui ognuno può trovare il luogo di
realizzazione della propria conoscenza, attraverso l‟uguaglianza dei
soggetti e la persistenza delle relazioni di affetto e solidarietà.
La legge di riforma
15
viene anticipata, nel 1970, dalla normativa sul
divorzio
16
, che ha ad oggetto la possibilità di scioglimento del vincolo
12
G. BONILINI, Manuale di diritto, cit., pag. 6. L’autore parla del concetto di parità assoluta come
principio fondamentale nei rapporti di famiglia, siano essi intesi tra i coniugi, come tra genitori e figli,
con la perdita della soggezione completa nei confronti del padre-capo famiglia.
13
C. CANOSA, La famiglia nella Costituzione italiana, in Il diritto di famiglia e delle persone (Vol. XXXVI,
aprile-giugno) 2007, pag. 903.
14
G. BONILINI, Manuale di diritto, cit., pag. 2.
15
G. BONILINI, Manuale di diritto, cit., pag. 12. La legge di riforma è anche denominata «novella del
1975», proprio per la sua portata innovativa nella materia del diritto di famiglia.
16
G. BONILINI, Manuale di diritto, cit., pag. 12 e s. La legge n°898 del 1970, disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio, è stata approvata con referendum abrogativo popolare nel 1974.