UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “Tor Vergata”
Il diritto di proprietà intellettuale e le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 2
INTRODUZIONE
Il presenta elaborato è incentrato sul ruolo che il diritto d’autore riveste nel contesto
attuale, caratterizzato da un alto grado di sviluppo tecnologico e dall’emergere di nuove forme
di fruizione dei contenuti digitali.
Il lavoro si compone di due capitoli, il primo dei quali (Capitolo I) contestualizza il
diritto d’autore nella Società dell’Informazione, ribadendone i contenuti e le caratteristiche
essenziali condivise in dottrina (paragrafo 1.1.), il modo in cui i tratti originari vanno
cambiando con la digitalizzazione (paragrafo 1.2.) e, infine, descrivendo le principali
tecnologie (in particolare il sistema DRM) utilizzate per garantire un’efficace ed efficiente
protezione delle opere digitali, tenuto conto dei problemi e delle criticità correlate alla loro
adozione (paragrafo 1.3.).
Il secondo capitolo (Capitolo II) è incentrato sul ruolo che l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni riveste nel settore delle comunicazioni elettroniche, alla luce dei
cambiamenti sopradescritti (paragrafo 2.1.). L’analisi verte successivamente sulla descrizione
dei punti salienti dello schema di provvedimento avanzati dall’Autorità per ridisegnare le
proprie competenze nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti comunicazione
elettronica, in linea con le recenti direttive comunitarie in materia (paragrafo 2.2.).
L’ultima parte dell’elaborato rappresenta una revisione critica della bozza di
regolamento Agcom e mette in rilievo alcuni aspetti che potrebbero essere oggetto di ulteriore
approfondimento in sede legislativa e parlamentare, allo scopo di evitare una sovrapposizione
di ruoli tra autorità (di garanzia e giudiziaria) volte alla tutela del medesimo interesse ma alle
quali, per legge, sono demandati compiti istituzionali differenti (paragrafo 2.3.).
Quest’ultimo aspetto trova ulteriore riscontro nella recente proposta del Presidente
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nella relazione annuale sull’attività
dell’Agcm nell’anno 2011, ha fatto riferimento alla segnalazione inviata dall’Antitrust al
Parlamento ed al Governo perché venga rivista la normativa sul copyright, adeguandola alle
innovazioni tecnologiche ed economiche del web, sottolineando la necessità di una legge
nazionale che definisca un sistema di diritti di proprietà intellettuale in grado di incoraggiare
forme di cooperazione tra i titolari dell’esclusiva e i fornitori di servizi innovativi, preso anche
atto dell’oggettivo squilibrio di valore che la produzione editoriale genera per il sistema di
Internet nel suo complesso e i ricavi che gli editori online sono in grado di percepire.
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CAPITOLO I - IL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA
1.1. Caratteri generali del diritto d’autore
Il diritto d’autore, nato in Inghilterra nel secolo XVII e poi in Francia con le leggi del
1791-1793, è il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera che spetta a qualsiasi
autore avente i requisiti di legge
1
.
Nell’ambito del diritto esclusivo di sfruttamento dell’opera, si configura il diritto
esclusivo di comunicare l’opera al pubblico nei diversi modi in cui questo sia realmente
possibile, e dunque attraverso la rappresentazione, l’esecuzione e la diffusione a distanza
attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione
2
.
Col tempo si è assistito ad un arricchimento del contenuto della protezione che ha
portato all’estensione della stessa sino alle modalità di comunicazione oltreché della
riproduzione dell’opera: ad oggi la portata del fenomeno è ancor più evidente con riferimento
al modo in cui la tecnologia digitale abbia favorito la creazione di nuovi tipi di opere (dai
software alle opere multimediali) oltre ad ampliare la gamma dei modi di diffusione e di
sfruttamento economico delle opere tramite le reti telematiche.
Il diritto d’autore pertanto tende sempre più ad allargare la propria sfera di competenza
in virtù della molteplicità ed eterogeneità delle opere da proteggere, tanto da portare taluni
studiosi del settore a sostenere che non esista più un solo diritto d’autore, bensì molteplici
diritti d’autore.
Tra le ragioni che giustificano la protezione propria del diritto d’autore vi è da un lato
l’esigenza di favorire ed incentivare, in vista del più grande interesse generale, il lavoro e gli
investimenti nella realizzazione e diffusione di opere dell’ingegno, salvaguardando al
contempo la libera circolazione delle informazioni e delle idee che da essi ne derivano;
dall’altro lato vi è la convinzione che l’obiettivo sia raggiungibile nella misura in cui
all’autore venga riconosciuta la proprietà del risultato del suo sforzo creativo, e quindi
1
Cfr. P. Auteri – G. Florida – V. Mangini – G. Olivieri – M- Ricolfi – P. Spada in “Diritto industriale, proprietà
intellettuale e concorrenza”, G. Giappichelli Editore, 2005, Torino.
2
Cfr. Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio, in G.
U. n. 166 del 16 luglio 1941. Per esattezza, v. l’art. 16: “Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o
senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite,
la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso;
comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.
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l’esclusiva sullo sfruttamento economico dell’opera al fine di trarne profitto ed una
remunerazione in base all’utilizzazione dell’opera da parte di terzi. In questo senso si
potrebbe dire che il diritto d’autore tenda a far prevalere l’interesse individuale dell’autore, al
quale viene attribuito un forte legame con l’opera, rispetto all’interesse della collettività
3
.
Gli artt. 2575 c.c. e 1 della legge sul diritto d’autore
4
, parallelamente agli artt. 1 e 2
della Convenzione d’Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del
1886, menzionano ampie categorie nelle quali rientrano le opere che formano oggetto del
diritto d’autore facendovi rientrare le opere riconducibili “alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione”. L’elenco è stato nel tempo allargato, facendovi confluire anche le
opere fotografiche e i programmi per elaboratori, le banche dati e le opere di disegno
industriale.
In armonia con le disposizioni internazionali, anche in Italia la giurisprudenza, sin
dall’entrata in vigore della legge sul diritto d’autore del 1941, ha da sempre teso ad attribuire
la protezione del diritto d’autore non solo ad opere artistiche, ben inquadrate nella definizione
di “opere dell’ingegno aventi carattere creativo”
5
, ma anche creazioni diverse da quelle
tradizionalmente riconosciute, sia per i mezzi espressivi utilizzati che per la funzione
demandata, si pensi con riferimento a quest’ultimo caso ai programmi per elaboratori.
Per quanto attiene alla protezione garantita dal diritto d’autore, e dunque alla sua
natura sostanziale, essa ha per oggetto l’opera intesa quale rappresentazione della realtà o
forma espressiva. L’esclusiva attiene dunque alla forma e non invece al contenuto di
informazioni o idee da essa veicolate. Queste, infatti, possono essere oggetto di ulteriore
esposizione e rappresentazione.
Sotto questo punto di vista si distingue in dottrina tra forma esterna, forma interna e
contenuto: la prima rappresenta il modo in cui l’opera appare ed è rappresentativo in questo
senso pensare alle arti figurative come espressione più eloquente della forma dell’opera; la
seconda, la forma interna, è la struttura espositiva o di rappresentazione dell’opera (nell’opera
letteraria si potrebbe pensare alla struttura espositiva del discorso); infine il contenuto attiene
alle informazioni ovvero le idee veicolate dalle forme (esterna ed interna). Quest’ultimo, a
3
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (art. 27, comma 2) riconosce ad ogni individuo il diritto alla
protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui
sia autore. Nella stessa disposizione si afferma inoltre il riconoscimento del diritto ad accedere alla conoscenza
di ogni individuo, prendendo parte alla vita culturale della comunità (art. 27, comma 1). Il principio cui deve
ispirarsi la normativa del diritto d’autore è pertanto il contemperamento di tali interessi contrapposti.
4
Legge 22 aprile 1941 n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
5
Vedi artt. 1 e 2 della l. n. 633 del 1941
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differenza della forma esterna ed interna, giuridicamente tutelate dal diritto d’autore, non è
oggetto di protezione.
Affinché un’opera sia suscettibile di protezione propria del diritto d’autore, deve
possedere il requisito del carattere creativo, con riferimento alla sua forma espressiva e
rappresentativa. La creatività si esplica nelle forme dell’originalità e della novità.
La prima, l’originalità, si riferisce alle caratteristiche individuali, del modo di rappresentare ed
esprimere fatti e idee proprie dell’autore di cui l’opera è veicolo.
La seconda, la novità, comporta che via sia una distinzione obiettiva dell’opera dalle altre
opere e creazioni che abbiano pur sempre lo stesso contenuto
6
.
Il diritto d’autore, come tutti i diritti di esclusiva, ha una durata limitata nel tempo: da
un lato, la protezione, limitata alle sole opere che siano rappresentazione personale della realtà
e non estesa anche al contenuto, tende ad accentuare il legame dell’opera con l’autore,
dall’altro, la durata limitata della tutela tende a ridurre gli effetti monopolistici dell’esclusiva
a vantaggio della collettività.
La regola generale prevede che “i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano
tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte”
7
,
salvo per opere anonime o pseudonime e opere collettive per le quali la durata di settant’anni
si computa dalla prima pubblicazione dell’opera (regola speciale).
Un cenno appare infine necessario con riferimento alla gestione collettiva del diritto
d’autore. L’origine della gestione collettiva risiede nella difficoltà per il singolo autore o
titolare della privativa di esercitare il diritto di esclusiva quando l’opera, per sua natura, è
destinata ad essere utilizzata da numerosi soggetti sparsi in più luoghi: da un lato emerge
quindi l’esigenza da parte degli autori di esercitare un controllo sull’utilizzazione e la
diffusione dell’opera per evitare che ciò avvenga abusivamente, dall’altro si segnala il
bisogno di favorire le trattative tra i titolari del diritto e gli utilizzatori, consentendo l’accesso
legale all’opera a chiunque ne sia interessato.
6
In dottrina è dibattuto se ai fini della protezione sia sufficiente l’originalità o sia richiesta anche la novità
oggettiva. L’opinione più diffusa in Italia tende a prevalere in quest’ultimo senso mentre all’estero è più diffusa
la seconda. Si tende cioè ad evitare di sovrapporre la tutela propria del diritto d’autore a quella del brevetto, di
cui è proprio l’“effetto di sbarramento”. In tal caso infatti c’è il rischio che si diffonda un effetto di tipo
monopolistico dato da una tutela di lunga durata (cfr. OPPO, Vitt. DE SANCTIS e AMMENDOLA).
7
In Italia, come negli altri Stati membri dell’UE, a seguito dell’attuazione della direttiva n. 93/83/CEE avvenuta
con l. 6 febbraio 1996 n. 52, modificata con d.l. 23 ottobre 1996 n. 545 convertito in l. 23 dicembre 1996 n. 650,
vale come regola generale. Restano fuori dal campo di applicazione di detta regola le opere del disegno
industriale per le quali la durata della protezione è pari a venticinque anni (art. 44 del Codice della proprietà
industriale). L’art. 1.2. della direttiva n. 93/98 per le opere in collaborazione prevede che “se il diritto d’autore
appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera il periodo decorre dalla morte del coautore che muore per
ultimo”.