4
INTRODUZIONE
Nell‟era della globalizzazione, la necessità di crescere, di farsi conoscere, di
ottimizzare la qualità del servizio, ha investito anche i professionisti e le strutture
in cui operano: gli studi professionali. Un contesto sociale che non ammette
ritardi, errori, omissioni o ignoranza di sorta e che sta portando ad una costante
evoluzione dell‟organizzazione dei professionisti verso la forma
dell‟associazionismo. L‟organizzazione quindi deve incentrarsi su una gestione
accurata delle risorse umane e degli strumenti messi a disposizione del progresso
tecnologico, con l‟unico obiettivo di fornire un servizio di qualità.
Ovviamente le necessità di offrire un servizio professionale impeccabile
hanno reso preferibile per molti professionisti l‟attività professionale in forma
associata.
Tuttavia bisogna costatare che l‟evoluzione delle professioni verso
l‟associazionismo viene ostacolata da due ordini di motivi. In primis dal carattere
stesso del professionista che mal sopporta una limitazione dell‟autonomia di agire
ed i legami che giocoforza l‟associazione con altri partner comporta ed in secondo
luogo dal sistema legislativo che non ha agevolato il fenomeno. Il legislatore teme
infatti una concentrazione eccessiva di potere nelle associazioni e la nascita di
lobby capaci di ostacolare la libera concorrenza e schiacciare i piccoli
professionisti.
5
Pertanto, chi dà vita ad associazioni professionali non può ispirarsi ad un
quadro normativo armonico, capace di disciplinare i vari aspetti dell‟unione ma
deve affidarsi a statuti “ad hoc”; e in caso di controversie la stessa magistratura ha
dovuto elaborare principi giurisprudenziali per supplire ai vuoti legislativi.
In attesa di una riforma delle professioni che modernizzi le stesse, l‟unica
strategia vincente per realizzare un modello di partnership competitivo, efficace
ed efficiente, è definire con precisione gli obiettivi, le finalità e le aspettative dei
soci ed affidarsi ad esperti nel campo dell‟organizzazione dei mezzi e risorse
umane, per la realizzazione del progetto.
Nel corso del lavoro si affronteranno più specificamente le problematiche
connesse all‟organizzazione e gestione risorse umane degli studi associati e le
strategie da adottare affinché anche i professionisti possano erogare un servizio
concorrenziale di qualità certificata.
6
CAPITOLO I
LA PARTNERSHIP NELLE PROFESSIONI
PROTETTE: FORME GIURIDICHE PREVISTE
DALL‟ORDINAMENTO ITALIANO
1. LA PROFESSIONE PROTETTA
Nell‟ambito delle attività di lavoro autonomo disciplinate dall‟art 2222 c.c.
rientrano le cosiddette professioni protette.
Si definiscono professioni protette o ordinistiche quelle in cui i professionisti
che le esercitano sono selezionati ed abilitati a seguito del superamento di un
esame di stato a protezione di un interesse pubblico degli utenti di poter usufruire,
con una certa sicurezza, di determinate prestazioni di elevata difficoltà tecnica e
di difficile valutazione (D‟AGNOLO, 2008; p.11). Tali professioni per essere
esercitate richiedono iscrizioni in albi, elenchi, registri, ordini o collegi (art. 4
decreto legislativo. n.206/2007 in attuazione della direttiva 2005/36/Ce).
Ciò vuol dire che ogni qualvolta il legislatore ritenga di proteggere in modo
più marcato gli interessi pubblici portati da nuove professioni, include le stesse
tra quelle protette o al contrario le liberalizza come ad esempio la professione di
amministratore di condominio, interprete e grafologo.
Nel caso delle professioni protette il professionista da un lato è custode di un
interesse pubblico che subordina l‟attività ad oneri ed obblighi e, dall‟altro, egli
7
opera sul mercato in regime di diritto privato istaurando rapporti giuridici regolati
dal codice civile (art. 2222 e ss. c.c.): si assiste ad un caso di interesse pubblico
lasciato alle cure di un soggetto privato. Si possono classificare le professioni
ordinistiche in quattro famiglie principali e precisamente:
a) professioni giuridico – economiche (avvocati, notai, commercialisti
etc.);
b) professioni tecniche (ingegneri, geometri, architetti etc.);
c) professioni scientifiche (biologi, chimici, geologi etc.);
d) professioni mediche e infermieristiche.
Le professioni ordinistiche sono disciplinate da uno specifico statuto
inderogabile:
a) sono sottoposte all‟osservanza del codice deontologico e al potere
disciplinare degli ordini professionali di appartenenza;
b) divieto di esercizio per i non iscritti negli albi professionali delle
materie riservate;
c) esecuzione personale della prestazione con assunzione di
responsabilità illimitata della stessa;
d) sono inseriti in un sistema previdenziale ad hoc;
e) hanno l‟obbligo dell‟aggiornamento professionale continuo;
f) il loro compenso deve essere adeguato all‟importanza dell‟opera e al
decoro della professione nell‟ambito di minimi e massimi tabellari;
8
g) divieto parziale di pubblicità;
h) l‟obbligazione assunta dal professionista è di mezzi e non di risultato.
L‟attività del professionista è attività produttiva di servizi esercitati in modo
professionale, abituale, con metodo economico ed a scopo di lucro. E‟ inoltre
attività nella quale l‟organizzazione di capitale e di altrui prestazioni lavorative
può assumere rilievo preminente rispetto alla prestazione d‟opera intellettuale del
professionista come dimostrano i tipici esempi dello studio del dentista o del
centro di chirurgia estetica. Ed in tali casi, solo per libera scelta del legislatore, il
professionista non diventa imprenditore e non può essere sottoposto a procedure
concorsuali (CAMPOBASSO, 2007; p.19).
2. LA PARTNERSHIP
La partnership è un termine inglese che letteralmente significa: far da
compagno, associarsi.
La partnership è un confronto o, per meglio dire, è una collaborazione tra due
o più soggetti regolamentata da un accordo centrato su uno o più progetti comuni
o complementari che prevede un grado variabile di integrazione tra le risorse
intellettuali e/o economiche dei soggetti coinvolti (ENCICLOPEDIA
TRECCANI, 2010).
Nell‟ambito dello sviluppo degli studi professionali associati va approfondito
in particolare, il rapporto di collaborazione di “professional partnership” .
9
Il rapporto di professional partnership ha alla base:
a) la condivisione della conoscenza tecnica che valorizza i professionisti
e costituisce una risorsa chiave per un servizio competitivo;
b) si fonda sulla stima reciproca (peer evaluation) che riduce al minimo il
rischio di comportamenti opportunistici anche in assenza di procedure
formali di controllo;
c) l‟assunzione di responsabilità illimitata dei partner: essa è segnale di
affidabilità all‟interno del rapporto e di garanzia di esatto
perseguimento degli obiettivi nei riguardi del cliente.
La partnership dà vita ad una forma di “governance”, termine che tradotto
significa: risolvere i problemi collettivamente. La governance può essere
esaminata da due diversi punti di vista:
a) la governance come forma legale;
b) la governance come forma amministrativa.
La prima comprende una serie di regole comportamentali e formali che i
partner dello studio si impegnano a rispettare reciprocamente ad esempio: non
trattare alcuni tipi di pratiche o non intraprendere affari con alcuni paesi.
La seconda riguarda l‟adozione di un modus operandi quale, ad esempio, la
condivisione di esperienze acquisite, lo scambio di conoscenze tecnico –
10
professionali, il riconoscimento reciproco del ruolo rivestito nello studio che
consente di operare in modo coerente, non conflittuale e profittevole.
Pertanto, istaurare un rapporto di professional partnership all‟interno di uno
studio professionale, vuol dire dare vita ad una governance che comporta una
modifica nei processi decisionali e nelle strutture di governo degli studi stessi.
In linea teorica il rapporto di professional partnership prevede la
partecipazione paritaria di tutti i soci ma, questo principio può porre in crisi il
buon andamento del governo dello studio ove non venga adattato alle differenti
dimensioni dello studio stesso.
Si può dire che, a seguito di rapporto di professional partnership,
l‟impostazione della governance è attuata in due modi secondo:
a) il modello aristocratico dove il leader ha ampi poteri di azione in nome
e per conto degli altri soci: caso tipico del partner senior;
b) il modello democratico che prevede eguale partecipazione di influenza
dei soci.
Entrambe le impostazioni danno vita ad una serie di problematiche. Nel primo
caso, ad esempio, ove gli studi abbiano più sedi logistiche o si occupino di diverse
materie, il partner ha difficoltà nella consultazione del socio leader per le decisioni
estemporanee da adottare. Nel secondo caso potrebbero essere adottate soluzioni
contraddittorie in mancanza di unità di intenti o addirittura giungere ad una
11
paralisi decisionale (GUBITTA, GIANECCHINI, 2010; p. 363 - 365). Le
strategie da adottare per superare queste problematiche saranno trattate più
approfonditamente nel prosieguo del lavoro.
3. STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
MONOTEMATICO – INTERDISCIPLINARE: FORMA
GIURIDICA PREVISTA DALL‟ORDINAMENTO
ITALIANO
Due o più professionisti esercenti una professione protetta, legati tra loro da
una relazione di professional partnership, danno vita ad uno studio professionale
associato. Qualora l‟associazione avvenga tra professionisti iscritti al medesimo
albo o elenco si parla di studio professionale associato monotematico. Se
l‟associazione avviene tra professionisti iscritti ad ordini diversi (ad esempio tra
un avvocato, un notaio ed un commercialista) si parla di studio professionale
associato interdisciplinare. L‟attività dello studio professionale è limitata alle
materie riservate e tipiche delle rispettive professioni.
Lo studio professionale associato è previsto dall‟art. 1 della legge n. 1815 del
1939 che recita testualmente: “le persone che munite dei necessari titoli di studio
di abilitazione professionale ovvero autorizzate all‟esercizio di specifiche attività
in forza di particolari disposizioni di legge si associano per l‟esercizio della
professione o delle altre attività per cui sono abilitate e autorizzate, debbono usare
12
nella denominazione del loro ufficio o nei rapporti con i terzi la dizione di studio
tecnico, legale, etc. con i titoli e nominativi dei singoli associati”.
L‟articolo in esame non disciplina la sostanza del rapporto ma si limita ad una
descrizione formale dell‟associazione. Il fenomeno dell‟associazionismo è visto
come una mera modalità di esercizio in comune di una determinata attività
professionale protetta e non attribuisce alcuna personalità giuridica distinta allo
studio professionale associato. Ciò in quanto il legislatore ha voluto creare un
rapporto diretto tra la figura del professionista protetto, l‟esecuzione della
prestazione e il cliente, rapporto in cui l‟intuitus personae e la illimitata
responsabilità del professionista sono sempre stati considerati come l‟essenza
delle professioni liberali. Ma la giurisprudenza dapprima e, poi varie normative
soprattutto in tema di diritto tributario, hanno considerato lo studio professionale
associato titolare di diritti ed obbligazioni, pur mantenendo verso l‟esterno intatta
la illimitata responsabilità dei professionisti associati nei confronti del cliente.
L‟associazione professionale descritta dall‟art. 1 della legge n. 815/1939 è un
tertium genus. Essa infatti non è una società in quanto priva di personalità
giuridica autonoma, ma non è neppure un‟associazione non riconosciuta perché
lo scopo perseguito è di natura economica e non ideale (DE STEFANIS, 2010;
p.22).
In campo giurisprudenziale valga per tutte la massima giuridica della Corte di
Cassazione appresso riportata. Ancorché privo di personalità giuridica “lo studio
13
associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di
interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di
imputazione dei rapporti giuridici e che sono dotati perciò di capacità di stare in
giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la
rappresentanza” (Cassazione civ. sezione I sentenza n. 4628 del 23/5/1997).
Lo studio associato, pertanto, si pone all‟esterno come un unico centro di
imputazione di interessi cui è destinato il corrispettivo delle obbligazioni assunte,
ma la prestazione può essere efficacemente svolta da uno qualsiasi degli associati
in quanto il contratto d‟opera intellettuale presenta, in questo caso specifico, due
parti: il cliente ed i professionisti riuniti nell‟associazione.
La giurisprudenza ha riconosciuto al professionista associato un potere di
rappresentanza reciproca in base al quale l‟associato con cui si conclude il
contratto può obbligare tutti gli altri soci all‟esecuzione dello stesso, e può
garantire il cliente sulla possibilità di adempiere puntualmente all‟obbligazione
pagando nelle mani di uno qualsiasi degli associati. I singoli professionisti
associati possono agire in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega
scritta a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi la circostanza che si
agisce come mandatario di uno studio professionale associato ed il cliente, può
chiedere che l‟obbligazione venga eseguita esclusivamente da uno o più specifici
professionisti individuati (FORMERO, MEOLI, VALENTE, 2008).