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Introduzione
‹‹ Ogni siciliano è un’isola, ogni siciliano vive della sua isolitudine ››
così Camilleri spiegava l’intimo rapporto tra la sua isola e gli abitanti.
In chiave piø ampia ogni isola ha una propria evoluzione storica e
culturale e possiede proprie istituzioni; inoltre ogni isola, seppur facente parte
di uno stesso impianto costituzionale, conserva le proprie peculiarità.
Ho preso questa citazione perchØ è, al tempo stesso, possibile spiegare
attraverso di essa, il rapporto che esiste tra il centro e la periferia nelle
esperienze di de territorialità di matrice coloniale europea e quanto esse
differiscano tra di loro all’interno di una stessa, o di diverse realtà istituzionali.
In questa tesi mi soffermerò, in particolare, sull’esperienza francese e la
comparerò con quella britannica.
Molto interessante notare, preliminarmente, come le due esperienze
storiche di matrice coloniale abbiano un effetto determinante anche sulla
evoluzione statutaria e sui rapporti tra il centro e la periferia, perfino, in
seguito al periodo di decolonizzazione.
Prendendo in prestito delle nozioni piø confacenti alla scienza politica è
possibile dimostrare come la Corona inglese abbia creato un effetto “top
down” in relazione al suo rapporto con la periferia ( ovvero la legittimità
politica inglese si basa sull’effetto omogeneizzante dell’appartenenza al
Regno; tutti i cittadini dell’impero britannico sono, come i cittadini del Regno
Unito, sudditi della Corona e di conseguenza ottengono la cittadinanza inglese
e tutti i diritti connessi).
3
Al contrario, nel caso francese, il rapporto con la periferia è di tipo
“bottom up”
1
(ovvero i governanti sono membri della comunità delegati dal
popolo, per gestire il bene comune). Fin dalla Rivoluzione francese, la volontà
generale è l’elemento di legittimazione del potere e dell’unione del popolo ed
in virtø di ciò, i simboli di unità nazionale come: la lingua, la bandiera e i
principi illuministi sono stati inseriti nel progetto coloniale francese, dando
vita ad un’esperienza per alcuni aspetti diametralmente opposta a quella
inglese.
Perciò nella prima parte di questo lavoro si tenterà di spiegare come
l’evoluzione storica abbia influito sulle istituzioni periferiche attuali e come si
realizzano le specificità legislative delle stesse.
In questa analisi saranno inseriti tutti gli elementi concreti e
problematici legati alla realizzazione dei principi rivoluzionari di libèrtØ,
fraternitØ, ØgalitØ.
In particolare il principio di uguaglianza, è un elemento molto
importante in diritto pubblico francese, perchØ stabilisce e consolida il
concetto di Stato unitario
2
. Come accennato già in precedenza, esso è uno
degli elementi fondamentali per comprendere il legame tra lo Stato e i suoi
cittadini, perchØ è il mezzo con cui si attua la volontà generale: «L’État
moderne Ømane d’une sociØtØ d’Øgaux (ØgalitØ politique) et doit considØrer les
membres de cette sociØtØ comme Øgalement soumis à sa puissance (ØgalitØ
1
In Waltz l’analisi dei fenomeni politici internazionali è separata in tre distinte componenti, quella
relativa al contesto sistemico, quella che studi le dinamiche che intercorrono tra attori statuali, quelle
relative ai rapporti inter-soggettivi che legano tra loro gli individui […] questi livelli si condizionano
in maniera reciproca e costante, il “top down” è un flusso condizionante diretto e immediato che dal
contesto internazionale influenza i comportamenti degli Stati e dei singoli individui; il “bottom up”
invece è un flusso condizionante retroattivo, che attraverso la scelta e le pratiche di individui singoli,
può esercitare pressioni a livello strutturale anche se tali comportamenti devono prima cristallizzarsi
per essere effettivamente realizzati. Cfr. Carlo Simon- Belli, La risoluzione dei conflitti internazionali,
Guerra edizioni, Perugia, 2006.
2
Anne Levade, Discrimination positive et principe d’ØgalitØ en droit français, Pouvoirs 2004/4, n°
111, p. 55-71.
4
civile)» (Olivier Jouanjan) la legge è l’espressione dei rappresentanti di
cittadini uguali e si applicherà a tutti i cittadini in maniera egalitaria; quindi il
principio di uguaglianza è, nell’esperienza francese, il fondamento
legittimante dello spirito delle leggi
3
.
L’esperienza anglosassone è, invece, parzialmente esplicabile con
questa metafora di Torre: «…[i]l fiume il cui corso , scorrendo verso la foce,
può essere in alcuni tratti ampio e placido e in altri stretto e vorticoso ››
4
. Il
rapporto tra le libertà fondamentali e l’evoluzione costituzionale ha come
elemento pregnante la sua sedimentazione in diversi secoli di storia; la
costituzione inglese, sebbene non scritta, è difficilmente modificabile e ha il
suo fondamento nella prassi consuetudinaria, propria dei paesi di common law,
che accompagna tutta la sua storia. Riprendendo la metafora di Torre: i tratti
ampi e placidi riguardano i momenti in cui non avvennero grandi riforme
costituzionali, procedurali o di difesa delle libertà fondamentali. I tratti stretti e
vorticosi sono invece quei momenti di grande incertezza e perciò i piø propizi
a grandi evoluzioni sia dal punto di vista costituzionale, che dal punto di vista
della salvaguardia e del rispetto dei diritti umani.
In seguito verranno esaminati i rapporti, anch’essi differenziati, tra le
“periferie” e le organizzazioni regionali e le organizzazioni internazionali,
infine la loro partecipazione a programmi specifici di sviluppo dedicato alle
isole come la Mauritius Strategy .
Il fine ultimo di questa tesi è analizzare le istituzioni d’outre- mer
francesi e il loro ruolo geo-politico e strategico all’interno del contesto
europeo.
3
Ibidem
4
Alessandro Torre, Regno Unito, Il Mulino, Bologna, 2005 p. 34
5
Infine, presentare le criticità presenti in queste realtà politiche e
istituzionali variegate ma accomunate da alcuni tratti: le piccole dimensioni, la
grande distanza geografica dal territorio metropolitano ed infine le carenze
strutturali endemiche che producono, nella maggior parte dei casi, grande
povertà e ineguaglianza.
6
Capitolo 1: la territorialità d’oltremare: elementi storici costitutivi
1.1 Elementi costitutivi delle politiche coloniali europee
L’analisi non si baserà su una ricostruzione storica del periodo
coloniale, bensì ricercherà quegli elementi rimasti imbrigliati nel rapporto
centro-periferia e ancora oggi presenti.
Per incominciare, credo che sia utile dare una prima definizione di tale
fenomeno: ‹‹L’impero è un ordinamento composito, una forma (gerarchica e
potestativa) di relazione fra ordinamenti. Esso incide prioritariamente e
direttamente sugli ordinamenti controllati e solo secondariamente e
indirettamente sui soggetti appartenenti agli ordinamenti stessi (di contro al
rapporto diretto e decisivo che l’individuo intrattiene con la città o con lo
Stato)››
5
.
Le politiche coloniali sono caratterizzate da diverse forme di controllo
da parte dello Stato, a seconda dell’ingerenza nelle questioni interne delle
autorità locali colonizzate: il controllo diretto è la forma piø estrema di
dominio, sono regimi ad alto tasso di violenza
6
, alto livello di corruzione e di
contrattazione politica, e di massima concentrazione del potere demandato ad
Ølitès esterne al paese, a cui è negata ogni forma di pluralismo istituzionale, o
in cui non esistono forme istituzionalizzate di mediazione (ad esempio il Terzo
Reich e l’Unione Sovietica); l’assimilazionismo francese,invece è legato alla
concezione che i territori coloniali possano diventare delle estensioni del
5
Pietro Costa, Il concetto di impero: un nuovo strumento per la storiografia? in Impero, imperi. Un
conversazione a cura di Raffaele Romanelli, l’Ancora del mediterraneo, Roma-Napoli, 2010 p.24
6
Facendo riferimento al triangolo della violenza di Galtung ne esistono tre tipi: 1. la violenza
strutturale ovvero quella che incide sull’organizzazione profonda del tessuto sociale determinando da
un lato l’assuefazione alla repressione politica, all’espropriazione economica, e all’alienazione
culturale, dall’altro determinando una crisi sia individuale che della coscienza collettiva; 2. violenza
culturale che incide sulla produzione di memorie e di idee collettive e che è il terreno con cui si creano
le giustificazioni adeguate per l’accettazione della violenza nella quotidianità; 3. violenza diretta che è
la manifestazione visibile delle altre due e quella immediatamente percepibile. Ivi p. 83
7
territorio metropolitano. Lo scopo dell’assoggettamento politico è di importare
progressivamente il corpus legislativo metropolitano nella periferia. I territori
d’oltremare sono governati democraticamente da Parigi e, con le dovute
eccezioni, si applica la medesima legislazione sia nel centro che nella periferia,
medesima situazione per l’attuazione dei regimi doganali e amministrativi.
Non è presente alcun tipo di autogoverno a livello locale ma, solo
nominalmente, venne concesso agli abitanti autoctoni delle colonie le stesse
libertà e gli stessi diritti civili, politici e di rappresentanza all’interno delle
istituzioni metropolitane, purtroppo di fatto persistette l’ineguaglianza
giuridica e sociale tra gruppi etnici, sia per garantire ai “coloni” posizioni di
privilegio all’interno delle istituzioni e del sistema economico locali, sia per
non concedere un reale potere politico ai rappresentanti inviati dalle province
d’oltremare al parlamento metropolitano; ultima politica presa in esame è
l’indirect rules di tipo britannico ovvero la politica di autonomia, in questo
caso specifico le autorità coloniali sono affiancate da Ølitès indigene.
Il governo britannico delegò l’organizzazione e il governo sulle
popolazioni indigene ai capi-villaggio e alle diverse autorità locali come
dirigenti subordinati all’autorità inglese, per tale motivo l’apparato burocratico
delle colonie britanniche risultò possedere un potere effettivo, sia a livello
esecutivo che giudiziario, tutto sotto l’attenta supervisione del governo
britannico, che ricevette l’”obbligo” di educarli ai moderni metodi
d’amministrazione e alla responsabilità pubblica. Le competenze locali ebbero
precise limitazioni
7
: la sicurezza, la gestione delle risorse fondiarie, l’autorità
7
“Secondo Lugard i limiti del potere indigeno sono: 1. i capi indigeni non possono arruolare e
disporre di forze armate od ottenere il permesso di portare armi; 2. il diritto di imporre tasse in
qualsiasi forma spetta al potere del Sovrano; 3. il diritto di fare leggi è riservato; 4. il diritto di alienare
la terra, in termini ragionevoli, per pubblica utilità o per esigenze commerciali è nelle mani del
governatore; 5. allo scopo di mantenere il controllo del Governo centrale su ogni straniero, ed
eliminare urti e difficoltà, i dipendenti dell’amministrazione nativa devono essere interamente reclutati
tra i nativi, soggetti all’autorità nativa, 6. infine in vista del principio di buon governo, il diritto di
8
fiscale e la legislazione locale, furono di esclusiva pertinenza del Governo
centrale, ma le autorità locali goderono comunque di una certa autonomia dal
punto di vista fiscale, potendo contare su una certa flessibilità delle
imposizioni britanniche (che potevano variare tra il 25% e il 70% sul monte
totale)
8
per far fronte alle spese locali
9
. Per quanto riguarda il potere
giudiziario, si decise per la formazione di un ibrido giuridico: il diritto
consuetudinario di common law fu combinato con i principi giuridici locali; le
istituzioni locali furono preposte all’esercizio di tali funzioni, fermo restando
che la giurisdizione rimanesse sotto il controllo britannico, di conseguenza le
istituzioni e le strutture sociali coloniali si rafforzarono disgregando e
annientando la vita comunitaria, le tradizioni religiose e le concezioni
giuridiche preesistenti.
1.2 L’effetto “top down” della Monarchia britannica
Nel XIX secolo la Monarchia inglese assunse funzioni simboliche e
cerimoniali volte a cementare l’architettura istituzionale fin lì faticosamente
costruita.
Nell’opera di Bagehot English Constitution il ruolo della Corona venne
descritto come il punto di riferimento del potere politico inglese: ‹‹ the use of
the Queen, in a dignified capacity, is incalculable. Without her in England, the
present English government would fail and pass away ››, la Regina assurse al
ruolo di filtro tra i vari poteri costituzionalmente prestabiliti, in quanto Capo
dello Stato, non ha funzioni meramente passive, seppur il suo ruolo,
nell’ordinamento giuridico, sia secondario.
confermare o di ratificare la scelta del popolo, sull’elezione del successore di un’autorità indigena e
della deposizione di un qualsiasi capo per malgoverno o altri motivi validi è riservata al governo”.
Bruna Bagnato, L’Europa e il Mondo. Origini, sviluppo e crisi dell’imperialismo coloniale, Le
Monnier Università/ Storia, Firenze, 2006
8
Ibidem
9
Stipendi degli impiegati, le festività religiose, in parte per le scuole. Ivi p. 16
9
Le funzioni principali della Corona inglese sono dette royal prerogative.
Esse si dividono in due categorie: la personal prerogative e la executive
prerogative.
La personal prerogative indica le funzioni del monarca in quanto
personalità pubblica: le sue immunità e i suoi diritti patrimoniali.
Prima fra tutte è la salvaguardia del principio per cui The King can do
no wrong, ovvero dell’irresponsabilità del sovrano, salvaguardandolo da ogni
tipo di accusa od offesa, anche se legittima.
Per effetto del Crown proceedings Act del 1947 le violazioni
contrattuali e patrimoniali compiute in nome della Corona sono perseguibili
giudizialmente, tale norma fu emanata al fine di tutelare il cittadino nei
confronti dell’amministrazione dello Stato.
La executive prerogative incarna il ruolo politico-istituzionale della
Corona e la ripartizione delle funzioni con gli altri poteri dello Stato.
Il monarca possiede il potere di nomina e di revoca dei ministri, degli
alti funzionari pubblici, delle amministrazioni speciali (in particolare delle
forze armate), dei judicial officers e dei Life Peerage, ovvero dei Pari del
Regno, che occupano i seggi della Camera Alta.
Il monarca ha il potere di proroga (prorogued), di scioglimento
(dissolved) della Camera dei Comuni e di convocazione (summon, che per la
Camera dei Comuni equivarrebbe all’indire nuove elezioni, mentre per quel
che concerne la Camera dei Pari è di carattere personale).