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CAPITOLO I
Offerta Pubblica di Acquisto
INTRODUZIONE
I prodotti finanziari sono beni dei quali il pubblico di risparmiatori, il più delle
volte, non possiede un‟opportuna conoscenza sicché, le relative negoziazioni
avvengono, nella maggior parte dei casi, in condizioni di asimmetria
informativa. La fisiologica opacità dei prodotti finanziari fa sì che si renda
indispensabile non solo assicurare un‟adeguata comprensione degli stessi da
parte degli investitori al dettaglio
1
ma che si configurino, da parte del
legislatore, le modalità di tutela dei risparmiatori.
1
La direttiva MiFid distingue tra clienti professionali e al dettaglio dove la caratterizzazione di
cliente al dettaglio" (retail) è di tipo residuale in quanto tale categoria di clienti è costituita da
tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate. Il cliente retail è
dunque colui possiede una minore esperienza e competenza in materia di investimenti e
necessitano, quindi, del livello di tutela maggiore, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della
prestazione dei servizi di investimento. Con i termini “clienti professionali” e “le controparti
qualificate” si indica quella categoria di clienti che possiede l‟esperienza, le conoscenze e la
competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di
investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali
necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio, essendo prevista, una parziale
esenzione dall‟applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti
10
La necessità di tutelare i risparmiatori e l‟esigenza di assicurare che, attraverso
il mercato mobiliare, si giunga a un‟allocazione “ottima” del risparmio ha
indotto la normativa europea e, di conseguenza, quella italiana a subire
profonde modifiche. Si sono succedute negli anni molteplici leggi come la 216
che nel 1974 istituì la Consob, organo di vigilanza sulle società quotate in Borsa
e sui Fondi Mobiliari, la quale si è vista estendere nel tempo le sue funzioni, in
relazione sia all'esigenza di ampliare l'ambito della tutela del risparmio sia al
progressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia
2
, la
professionali. Per le controparti qualificate il livello di protezione è più basso solo per la
prestazione di servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o
esecuzione di ordini. Francesco Del Bene, Strumenti finanziari e regole MIFID. Compliance,
autorità di vigilanza e conflitti di interesse, Wolters Kluwer Italia, 2009, pp 227-229
2
Le funzioni della CONSOB si possono dividere in tre macrocategorie:
Controllo di trasparenza della proprietà e sui prodotti finanziari al fine di assicurare
un grado di informazione tale che i risparmiatori posseggano tutti i dati necessari a
effettuare e gestire i propri investimenti in modo consapevole, sicché la Consob:
ha il compito di regolamentare la prestazione dei servizi di investimento, di
disciplinare gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico
di strumenti finanziari;
poteri autorizzativi per la pubblicazione dei prospetti informativi relativi a
offerte pubbliche di vendita (OPV) e dei documenti d'offerta concernenti offerte
pubbliche di acquisto(OPA)
poteri autorizzativi per‟esercizio dei mercati regolamentati e per le iscrizioni
agli Albi di Intermediari,Promotori Finanziari e Società di Revisione.
Controllo di correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari
e nell‟attività di vigilanza sulle società di gestione dei mercati ha la funzione di:
emanare norme dirette a proteggere l'investitore da comportamenti scorretti
che possano provocare un danno patrimoniale;
sanzionare i soggetti vigilati, direttamente o formulando una proposta al
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
11
legge del 1991 che istituì le Sim nel piano di Riforma delle Borse, nel 1992 la
legge sull‟offerta pubblica di acquisto (l„OPA) e la disciplina delle offerte
pubbliche di vendita (Opv) o di scambio (Ops). La legge Draghi, nata dal
recepimento della legge comunitaria del 1994 che delegò il Governo di emanare
entro il febbraio 1998 un Testo Unico delle norme in tema di intermediari e
mercati finanziari e mobiliari, produsse il Decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, ovvero il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria. Il Testo Unico aveva il compito di risolvere le controversie in
termini di coordinamento e di armonizzazione delle diverse discipline che fino
ad allora avevano regolato il mercato mobiliare. Il Tuf ha interessato molteplici
aspetti, quali la modifica della disciplina relativa alle società con azioni quotate
sui mercati regolamentati e l‟introduzione di norme che rafforzassero la tutela
del risparmio e degli azionisti di minoranza in materia di collegio sindacale,
poteri attribuiti alle minoranze, sindacati di voto e rapporti di gruppo. Tra le
modificazioni più significative vi è quella di distinguere tra le offerte dirette a
Controllo sui mercati mobiliari al fine di assicurare la massima efficienza delle
contrattazioni, la significatività dei prezzi, l‟esecuzione dei contratti conclusi secondo la
disciplina allo scopo di garantirne l‟efficacia.
La Consob ha potere di:
controllare le informazioni diffuse tra il pubblico dei risparmiatori, ovvero al
mercato, dalle società quotate e da coloro che promuovono offerte al pubblico
di strumenti finanziari nonché le informazioni contenute nei documenti
contabili delle società quotate;
verificare eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e
compire ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso
di informazioni privilegiate (insider trading) e di aggiotaggio su strumenti
finanziari.
www.consob.it/documenti/La_Consob/brochure_consob.pdf, 12/07/10 9.37
12
provocare l‟investimento in valori mobiliari, quindi offerte di vendita e di
sottoscrizione, e quelle che sollecitano il pubblico di risparmiatori al
disinvestimento, ovvero offerte di acquisto e/o scambio. Il motivo di questa
distinzione, la quale non era contemplata nella legge 216 del 1974, è la necessità
di apprestare una maggiore protezione del risparmiatore nella prima ipotesi,
piuttosto che nella seconda derivante da un diverso profilo di rischio
3
.
Sotto il profilo dell‟informazione, le modificazioni normative hanno lo scopo di
consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sull‟offerta,
permettendo di assumere decisioni di investimento o di disinvestimento
consapevoli. In questo quadro normativo ogni azionista, ha il diritto di disporre
di tutte le informazioni necessarie per vagliare quali sono le opportunità di
modificazione del proprio portafoglio titoli al fine di ridurne il rischio o di
aumentarne il rendimento
4
. Gli obblighi informativi delle società quotate
attengono la composizione dell‟azionariato (azionisti che, sulla base delle
comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 58/98, possiedono
partecipazioni rilevanti al capitale sociale di emittenti quotati), il capitale sociale
(art. 98 del regolamento n. 11971/99), gli organi sociali (art. 100 del regolamento
3
Renzo Costi, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino 2008, pp 36-39
4
A tale proposito è necessario condurre un‟analisi del rapporto rischio-rendimento dei titoli al
fine di poter individuare la composizione del portafoglio ottimo. Sicuramente il modello Media-
Varianza elaborato da Markowitz costituisce la fattispecie che ha riscosso maggior successo in
quanto consente di determinare, sulla base di alcune ipotesi semplificatrici, l‟insieme dei
portafogli efficienti per un investitore avverso al rischio, cioè individuare le combinazioni che
permettono di massimizzare il rendimento dato il livello di rischio o minimizzare il rischio dato
un livello di rendimento. Ma l‟analisi markowitziana è andata oltre concettualizzando e
identificando due classi di rischio, quello sistematico, legato a variabili macroeconomiche e
quello specifico, ovvero idiosincratico, dipendente dalle caratteristiche intrinseche della società
e diversificabile, ovvero eliminabile attraverso una composizione del portafoglio che includa
titoli il cui andamento sia perfettamente, o comunque, negativamente incorrelato. Per un
maggiore approfondimento si veda: Harry Markowitz, Portfolio selection: efficient diversification of
investments, Wiley-Blackwell, 1991
13
n. 11971/99), l‟operatività degli emittenti sui propri titoli dall'1 aprile 2006 (artt.
87 e 101 del regolamento n. 11971/99), le comunicazioni dei capigruppo fino al
31 marzo 2006 (artt. 87 e 101 del regolamento n. 11971/99), le comunicazioni di
partecipazioni rilevanti (art. 120 d.lgs. n. 58/98 e artt. 116-terdecies ss. del
regolamento n. 11971/99), nonché le partecipazioni potenziali (art. 119 del
regolamento n. 11971/99), gli estratti dei patti parasociali relativi alle società
quotate o alle loro controllate (art. 122 del d.lgs. n. 58/98) e le quote di
partecipazione richieste per la presentazione delle liste dei candidati per
l'elezione degli organi di amministrazione e controllo (artt. 144-ter e ss. del
regolamento n. 11971/99).
La regolamentazione relativa ad ulteriori aspetti che rientrano nella sfera di
interesse attinente alla tutela degli azionisti di minoranza di società quotate
sono state recentemente introdotte dalla cosiddetto “legge sul risparmio” (l.
252/2005). Di notevole rilevanza sono:
L‟introduzione del voto di lista obbligatorio, per cui almeno un membro
del Consiglio di Amministrazione deve essere assegnato alla lista con il
maggior numero di voti presentata da azionisti di minoranza (sarà
sufficiente il 2.5% dei diritti di voto per poter presentare una lista di
candidati);
Diminuzione della quota necessaria per esercitare l‟azione di
responsabilità verso gli amministratori che scende dal 5% al 2.5%;
Diritto di integrare l‟ordine del giorno dell‟assemblea con il 2.5% del
capitale sociale;
Imposizione di maggiori obblighi di trasparenza dei bilanci delle società
estere appartenenti a una lista di Paesi da individuare in base a una serie
di criteri e contraddistinti da uno scarso livello di trasparenza contabile;
14
Responsabilità degli intermediari per un anno per le emissione all‟estero
di strumenti finanziari venduti a investitori professionali e poi trasferiti
al pubblico;
Obbligo di prospetto informativo anche per le emissioni di obbligazioni
bancarie;
Introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari che ha il compito di attestare la veridicità
dei dati di bilancio insieme al direttore generale;
Controllo della Consob sulle società di revisione circa la presenza di
cause di incompatibilità e impossibilità da parte degli stessi di offrire
servizi e consulenze alle società oggetto della revisione;
Voto segreto per le elezioni delle cariche sociali;
Delega al Governo per:
adottare procedure di arbitrato, efficiente rapido ed economico,
dinanzi alla CONSOB per risolvere controversie fra risparmiatori
e banche;
Redigere lo statuto dei risparmiatori;
Istituire lo statuto dei risparmiatori
5
.
È indubbio che interesserebbero alle minoranze azionarie interventi che
rafforzassero la contendibilità delle società nonché strumenti che siano idonei a
5
Brealey-Myers-Sandri, Principi di finanza aziendale, McGraw Hill. Ultima edizione Milano, pp
1032-1033
15
misurare l‟efficacia del sistema di governance dualistica. Infatti, come sostiene
l‟ex presidente della Consob Cardia, nel modello dualistico la distinzione tra
Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione ha confuso, anziché chiarire, i
due ruoli, rispetto al modello tradizionale di Consiglio di Amministrazione e
Collegio Sindacale.
16
1. Offerta Pubblica di Acquisto
L‟offerta pubblica, nella normativa del nostro Paese, è stata inizialmente
regolamentata da un codice di autoregolamentazione della Borsa Valori di
Milano del 1971, per poi passare alla disciplina istituita dalla legge n. 216/1974.
In realtà un primo tentativo di disciplinare le offerte pubbliche di acquisto
obbligatorie risale alla legge n. 149/1992, che tuttavia indico solo per
compiutezza di analisi in quanto suddetta regolamentazione tralasciava aspetti
fondamentali per la tutela del risparmio, quali obblighi di trasparenza e
correttezza dei comportamenti. La disciplina organica della materia si ebbe solo
nel 1998 con il TUF, ovvero il D. Lgs. N. 58/1998.
Ai sensi del 1° comma lett. V. dell‟articolo 1 del Tuf, con i termini “offerta
pubblica di acquisto o di scambio"
6
: ogni offerta, invito a offrire o messaggio
promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare
complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo
100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di
scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati
comunitari”
7
.
6
Per un maggiore approfondimento si veda Appendice pp. 48 e seg
7
Lettera così modificata dall‟art. 1 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole:
"superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare
complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;" con le parole: "e di
ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,
17
Tale definizione, quindi, pare far rientrare l„OPA in una semplice proposta di
contrattazione rivolta al pubblico di risparmiatori, ovvero al mercato
8
. Infatti,
prima all‟entrata in vigore del TUF le offerte pubbliche di acquisto erano
considerate quali particolari modalità di sollecitazione del pubblico risparmio,
con la conseguenza che per quelle di esse che non interessavano titoli quotati o
titoli che sebbene quotati non attribuivano né direttamente né indirettamente
diritto di voto, non si applicava la legge n.149 del 18.02.1992 rientrando invece
nell‟ambito della disciplina di “trasparenza concernente la sollecitazione del
pubblico” risparmio dettata dagli art. 18 e ss. della legge n.216 del 7.6.1974.
La dottrina classica definisce la disciplina delle OPA uno strumento per
acquisire, in maniera coordinata, la proprietà di un cospicuo quantitativo di
titoli azionari di una medesima specie ed emessi da un medesimo soggetto, che
siano posseduti da una pluralità di investitori , configurandola così, sotto il
profilo giuridico, come un‟offerta, irrevocabile, rivolta ad una molteplicità di
soggetti, autonomamente idonea a generare la conclusione di una serie di
contratti traslativi distinti, a contenuto identico, ma tra di loro interdipendenti
9
.
In quest‟ottica si asserisce che l„OPA è uno dei mezzi tramite cui si ottiene il
trasferimento del pacchetto di controllo delle società quotate nonché la modalità
più trasparente e corretta per muovere alla conquista di una società.
comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a
oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari. Quest‟ultima previsione
appare comprensibile nell‟ottica di un interesse pubblico teso ad assicurare l‟afflusso di capitale
di rischio verso le società, e non anche ad istituti nazionali o sovranazionali.
www.consob.it 01/09/2010 19.48
8
Alpa, Capriglione, Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria,Cedam, Padova 1998, p. 9 ss
9
Roberto Weigmann, Guido Ferrarini, Trattato delle società per azioni, Utet Torino, 1993, p 317
18
È proprio la complessità e la delicatezza degli argomenti che comporta una
regolamentazione molto ampia, bipartita in due classi: una prima sezione (art.
102-104), reca norme di trasparenza, di comportamento e procedimentali
comuni a tutte le suddette offerte, la cui ratio risiede nel disciplinare gli aspetti
più importanti da un punto di vista di tutela del mercato dettando linee guida,
lasciando poi alla CONSOB
10
(artt. 35-44 del Regolamento Emittenti), sulla scia
del processo di deregolamentazione, un maggiore approfondimento degli
svariati aspetti disciplinari
11
; la seconda disciplina esclusivamente l„OPA
obbligatoria
12
, la quale è destinata alle sole offerte pubbliche di acquisto su
azioni ordinarie di “società italiane con azioni ordinarie quotate su mercati
regolamentati italiani” (art. 105-112 TUF e gli artt. 45-50 del Regolamento
Emittenti).
È chiaro come, anche dal punto di vista sistematico, si sia voluto distinguere
esplicitamente l‟offerta pubblica di acquisto dalle fattispecie di “sollecitazione
all‟investimento”, ovvero l„OPA non è più considerata una forma particolare di
sollecitazione al pubblico risparmio. Inoltre l‟espressione “prodotto finanziario”
sostituisce la nozione di valore mobiliare fornita dalla legge 216/74,
rendendone il significato decisamente più esteso, come viene specificato
dall‟art. 1 lettera u), secondo cui si intende per "prodotti finanziari": gli
strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria e
10
Infatti, alla fonte di primo grado si è aggiunta la normativa secondaria emanata dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa il 01.07.1998, la quale è confluita nel
regolamento adottato con delibera n° 11971 del 14.05.1999 successivamente rinominato
“Regolamento Emittenti”.
11
Nella prima sezione, che riguarda le OPA lanciate in Italia su strumenti finanziari che siano
considerati diffusi tra il pubblico, rientra la cosiddetta “passivity rule” (art. 104), che si applica
alle sole offerte pubbliche di acquisto e/o scambio su azioni (ordinarie nonché di risparmio e
privilegiate) di società italiane che siano quotate su mercati regolamentati italiani o di altri Paesi
dell‟Unione Europea.
12
Cfr infra, p.22 e seg.
19
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non
rappresentati da strumenti finanziari
13
.
La classe di prodotti a cui si applica la normativa è quindi ben più ampia
includendo infatti anche valori mobiliari quotati in borsa o negoziati nel
mercato ristretto (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che
comunque consentono di acquisire diritti di voto.
La procedura di svolgimento dell‟offerta predisposta dal legislatore prevede
sostanzialmente due fasi :
Un‟istruttoria della durata di quindici o, al massimo, trenta giorni,
nel caso l„OPA sia lanciata su strumenti non quotati poiché,
quest‟ultima ipotesi, comporta una più difficoltosa fase di
accertamento data la minore disponibilità di informazioni diffuse
tra il pubblico. L‟istruttoria ha inizio nel momento in cui
l‟offerente comunica alla Consob la propria intenzione di
procedere al lancio dell„OPA, allegando a tale comunicazione, un
documento destinato alla pubblicazione, alla quale seguirà poi lo
svolgimento dell‟offerta;
Una seconda fase, la quale avrà luogo solo se l‟istruttoria abbia
avuto esito positivo, consiste nell‟effettivo svolgimento
dell‟offerta. L„OPA viene lanciata tramite una comunicazione al
mercato, congiuntamente a quella destinata alla società target,
pubblicando un documento informativo contenente le
informazioni necessarie per consentire ai destinatari di valutare
13
Le parole: “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati
da strumenti finanziari” sono state aggiunte dall‟art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
www.consob.it 01/09/2010 19.52.44
20
consapevolmente l‟offerta secondo quanto disposto dalla Consob
14
(art. 102 comma 1 del T.U.F.).
La regolamentazione dettagliata delle informazioni che concretamente sono
richieste alla società offerente, così come le linee procedimentali dell„OPA , non
sono indicate nel Testo Unico ma rientra nelle competenze regolamentari della
Commissione. Quest‟approccio, id est il limitarsi, da parte del legislatore, di
curare solo le linee guida del procedimento, senza fissare discipline di dettaglio,
rientra nel processo di delegificazione che vede le autorità di vigilanza, Banca
d‟Italia e Consob, le demandate a redigere le norme di dettaglio
15
.
Infatti, secondo l‟art. 103 comma 4 lett. a), la Consob ha il ruolo di dettare
disposizioni secondarie sul contenuto del documento informativo e sulle
modalità di pubblicazione dello stesso e il potere di richiedere, entro 15 giorni
dalla comunicazione, integrazioni all‟informativa fornita dall‟offerente o di
stabilire modalità diverse di pubblicazione, e per le offerte aventi ad oggetto
titoli non quotati, né diffusi tra il pubblico in misura rilevante, o aventi quale
corrispettivo suddetti titoli, ai sensi dell‟art. 116, si prolungato a 30 giorni l‟arco
di tempo entro cui la Consob può esercitare i suoi poteri.
Il Regolamento Consob inoltre prevede “schemi” di documenti di offerta
diversi non solo per le offerte pubbliche di acquisto e di scambio e per quelle
miste di acquisto e scambio, ma anche specifici contenuti dei predetti
documenti a seconda che oggetto dell‟offerta siano strumenti quotati o non
quotati e a seconda che l‟offerente sia un soggetto che abbia emesso o meno
suddetti titoli. Tale differenziazione trova giustificazione nel fatto che mentre i
14
Domenico Lamanna Di Salvo, La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio, UNI
Service, Trento 2005 , pp.15-16
15
Renzo Costi, Op. cit., p. 38
21
primi, essendo noti al mercato sono caratterizzati da una maggiore mole di
informazioni disponibili, i secondi sono invece contraddistinti da una più
marcata opacità informativa. Per quanto attiene invece alla differenziazione per
soggetti, essa è motivata dai diversi vincoli di trasparenza a cui sono sottoposte
le due categorie di emittenti, cosi ad un soggetto che non abbia titoli quotati gli
si richiedono vincoli informativi più stringenti.
Indubbiamente la comunicazione dell‟offerente non è solo un‟esternazione di
intenti sul lancio dell‟offerta, ad probationem affinché essa risulti completa, ai
sensi dell‟art. 37 del Regolamento Emittenti è necessario che essa contenga:
Il documento d‟offerta destinato alla pubblicazione e la scheda
di adesione redatti secondo gli schemi degli allegati 2A e 2B
del regolamento 11971, nonché la documentazione relativa
all‟avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento
o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro
l‟inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso
specifica descrizione; limitatamente alle offerte pubbliche di
scambio aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito,
svolte contestualmente in più Stati dell‟Unione Europea,
l‟offerente può chiedere alla Consob di utilizzare, in luogo del
documento d‟offerta previsto dal comma 1, il prospetto
approvato dall‟autorità competente dello Stato membro di
origine conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE;
L‟indicazione che sono state contestualmente presentate alle
autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie
per l‟acquisto delle partecipazioni;
Ciò che spiega la richiesta di autorizzazioni è il fatto che un„OPA può avere
come effetto la creazione, o il consolidamento, di una posizione dominante, tale
22
per cui potrebbe rientrare nell‟ambito di applicazione della normativa antitrust
sia nazionale che comunitaria, cosicché, è possibile affermare che l‟ottenimento
dell‟autorizzazione è una condicio sine qua non per validare l‟offerta,
autorizzazione peraltro che deve giungere prima dell‟inizio del “periodo di
adesione” da parte degli oblati come disciplina la Consob, e non più entro la
data di chiusura dell‟offerta come voleva la prassi.
La comunicazione prende la data del giorno in cui la stessa giunge alla Consob,
da questo giorno, e per i successivi cinque, la Consob ha il potere di comunicare
all'offerente che la stessa è incompleta, sicché le informazioni, o la
documentazione, integrative devono essere inoltrate alla Consob, a pena di
inammissibilità della comunicazione, entro quindici giorni dalla data in cui
l‟offerente è informato della eventuale incompletezza e in questo caso la
comunicazione prenderà la data del giorno in cui pervengono alla Consob le
informazioni o la documentazione mancanti.
È chiaro che dell'intervenuta comunicazione deve essere data immediatamente
notizia, al mercato e, contestualmente, all'emittente tramite un comunicato che
indichi gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell‟operazione, le garanzie
che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le potenziali
condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o
da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali
consulenti. Nel caso in cui l‟emittente sia una società quotata, ove il comunicato
debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è
trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici
minuti prima della sua diffusione
16
.
16
http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/regemit.htm#Art._37
07/09/2010 10.01
23
Dunque il legislatore impone la pubblicità della comunicazione, ma non
pretende che alla stessa sia allegato il documento di offerta, il quale tuttavia
deve essere reso pubblico e comunicato alla Consob “tempestivamente e
comunque entro un periodo massimo di venti giorni dalla comunicazione” e nel
caso di mancato rispetto di suddetti termini, “il documento d‟offerta è
dichiarato irricevibile e l‟offerente non può più promuovere un‟ulteriore offerta
avente ad oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi
dodici mesi” .
Mentre gli elementi essenziali della comunicazione hanno come comun
denominatore il fine di consentire la divulgazione delle informazioni essenziali
sull‟offerta, al documento di offerta è demandato il compito di formare la
conoscenza dell‟investitore interessato
17
. È sulla scia della tutela del pubblico
risparmio che si sono individuati i principi cardine a cui deve aspirare il
documento, come la completezza, la veridicità, la conoscibilità da parte i tutti i
destinatari, l‟aggiornamento delle informazioni che possono avere ripercussioni
sull‟andamento dell‟offerta e, soprattutto, la chiarezza dell‟informazione. Esso è
il principio essenziale, il quale rappresenta lo strumento primario per una
ponderata e consapevole scelta, di conseguenza i dati forniti devono essere
intellegibili anche per i soggetti che non abbiano approfondite conoscenze
nell‟ambito di interesse.
Le dichiarazioni e le comunicazioni, riguardanti l'offerta e l'emittente, ispirate ai
medesimi principi sopra elencati e applicabili a tutti i soggetti che
interloquiscono sull'offerta, indipendentemente dalle loro qualità personali,
possono essere diffusi al mercato e contestualmente trasmessi alla Consob,
soltanto tramite comunicati, e in ogni caso indicando il soggetto che le ha rese
note. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e
motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e