1.1 Il sistema delle fonti nel diritto penale inglese e
statunitense
Poichè il nucleo essenziale dell’ordinamento giuridico dei Paesi
Anglosassoni è costituito dal diritto giurisprudenziale, cioè dal diritto creato
dai giudici, tale caratteristica si riflette anche nel sistema delle fonti del
diritto penale.
Nel diritto penale inglese, sono fonti di diritto:
a) la Common Law, cioè il diritto giurisprudenziale;
b) la Statute Law, cioè la legge scritta.
La Common Law è stata in ordine cronologico la prima fonte di diritto
penale dal momento che le Corti Regie dal XII al XIV sec. elaborarono le
regole generali riguardanti vari reati. Il trend attuale è comunque, quello di
un intervento sempre più consistente ed incisivo della legge scritta in materia
penale. Inoltre, non sempre gli organi della “Alta Giustizia” inglese si sono
sentiti vincolati, anche in ambito penale, dai propri precedenti. Nel 1966, la
House of Lords affermò in una sua decisione di non sentirsi vincolata dai
propri precedenti, anche se in altri frangenti si rifiutò di abrogare le regole
sancite in proprie decisioni precedenti. La Court of Appeal, Criminal
Division invece, è vincolata dalle decisioni della House of Lords e dalle
proprie, anche se può discostarsi da quest’ultime sul presupposto che la
2
legge è stata mal applicata.
2
Non esiste in Inghilterra un codice nel settore penale. La materia resta
disciplinata dunque dalle singole leggi e dai princìpi giurisprudenziali.
3
Al contrario, un codice in materia penale esiste negli Stati Uniti. A livello
federale, infatti, il Titolo 18 dello U.S.C.A. prevede i cosiddetti federal
crimes. Vedremo che la sezione 201 di tale titolo contiene la disciplina del
reato di corruzione.
L’ordinamento penale statunitense presenta anche la peculiarità di un sistema
delle fonti più complesso di quello inglese, a causa della struttura federale e
della presenza di una Costituzione scritta. Le fonti del diritto penale
nordamericano sono:
a) la Costituzione federale, che prevede e disciplina
espressamente dei reati;
b) la Common Law, vale a dire il diritto giurisprudenziale; al
riguardo si parla di Common Law Crimes;
c) le leggi penali dei singoli Stati, poiché la materia penale è, in
buona parte, di competenza dei singoli Stati. Al riguardo si
parla di State Statutory Crimes;
d) le leggi penali federali, dal momento che la Costituzione
2
Circa la decisione della House of Lords: Practice Note (1966) 3 All ER 77. Per approfondimenti, Card,
Jones, Cross, Criminal Law; London, Butterworths, 1995, pp 12 e s; Ashworth, Principle of Criminal Law,
Oxford, Clarendon Press, 1991, pp. 16 e s.
3
Card, Jones, Cross, Criminal Law, London, Butterworths, 1995, p. 15.
3
conferisce al Congresso il potere di emanare leggi nell’ambito
dei poteri delegati al potere federale. Per quello che interessa il
diritto penale, la Costituzione autorizza il Congresso a
legiferare nei settori (da essa stabiliti) della legislazione
penale federale. I reati disciplinati dalla legge penale federale
sono denominati Federal Statutory Crimes.
Ricordiamo che soprattutto negli Stati Uniti, la tendenza è comunque quella
di un ruolo sempre maggiore della legge scritta, anche in materia penale.
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1.2 Principi di diritto penale.
Esistono in materia penale delle regole che sono universali, o meglio tali
principi sono affermati e applicati se non in tutti, almeno nella maggior parte
degli ordinamenti penali. Basti ricordare i seguenti principi:
a) Nullum crimen sine lege, secondo cui qualsiasi reato può essere previsto
solo dalla legge. Ciò significa che una condotta è penalmente rilevante
solo se tale è per la legge, che non può avere effetto retroattivo, cioè non
può qualificare come reato un’azione od omissione poste in essere prima
della sua entrata in vigore;
b) Nulla poena sine lege, in base al quale non solo il reato, ma anche la pena
può essere stabilita solo dalla legge penale. D’altra parte, poiché è la
4
Bassiouni, ivi, pp. 2 e s.
4
legge che sancisce quando una condotta è criminale, non può essere altro
che la legge a fissare la pena;
c) Nullum crimen sine poena, vale a dire la pena è strettamente connessa al
reato, nel senso che se un comportamento è penalmente rilevante, è tale
perchè arreca un danno. Ciò porta alla conclusione ovvia che quella
condotta deve essere punita. E la punizione consiste in una sanzione
penale che può essere prevista solo da una norma penale. Se la legge
penale non statuisse alcunché sulla pena, tale norma sarebbe incompleta
e inefficace.
Anche negli ordinamenti penali anglosassoni, la legge penale non può avere
effetto retroattivo, secondo quanto già accennato, dal momento che
altrimenti sarebbe minata la certezza del diritto.
5
Nel diritto penale inglese vale il principio della Maximum Certainty nel
definire i reati, in tutto e per tutto analogo al nostro principio di
determinatezza e tassatività, secondo cui il reato deve essere formulato e
determinato con la massima precisione dalla norma penale, in modo da non
creare la possibilità di incertezze. Strettamente connesso è il principio di
Strict Construction, secondo cui le Corti devono interpretare restrittivamente
la legge penale scritta. Non è quindi ammessa la interpretazione analogica
della norma penale, cioè l’estensione per analogia del caso previsto dalla
norma penale a casi simili (analogamente a quanto previsto nell’ordinamento
5
penale italiano).
6
Anche il diritto penale degli Stati Uniti prevede principi identici. Infatti, i
principi strettamente connessi di Void for Vagueness e Fair Warning
sanciscono che se una legge penale è imprecisa e vaga, essa è nulla e quindi
inapplicabile. Se quindi una legge penale, per quanto riguarda il
comportamento vietato o la sanzione penale o il giudice competente, è
generica ed imprecisa, tale da destare perplessità nell’uomo di media
intelligenza, ne consegue che essa non può essere applicata. Del resto, la
stessa Corte Suprema ha affermato che ogni individuo ha il diritto di essere
informato precisamente su ciò che la nazione vieta o comanda.
Nel caso nordamericano inoltre, la Costituzione federale pone dei limiti alla
legislazione penale. Il primo è il divieto di emanare leggi penali retroattive
(ex post facto laws ), leggi cioè, che non solo criminalizzano comportamenti
che precedentemente non erano previsti dalla legge come reato, ma anche
quelle che, per il medesimo reato, statuiscono pene più gravi di quelle
previste al momento della commissione del reato.
L’altro limite costituzionale alla legislazione penale è il divieto al Congresso
di emanare Bills of Attainder, cioè le leggi che stabiliscono che una sanzione
penale debba essere inflitta senza un previo procedimento penale. Ciò
sarebbe in contrasto con l’articolo 1, section 9, clause 3 della Costituzione
che vieta i decreti privativi dei beni o dei diritti civili. Il principio è stato
5
Bassiouni, ivi, p. 65, La Fave, Scott, Criminal Law, St Paul, Minn, West Publishing, 1997, pp. 8 e s.
6
successivamente generalizzato con le Due Process Clauses (V Emendamento
alla Costituzione), che sostanzialmente stabiliscono che nessuno può essere
privato della vita, della libertà, della proprietà senza un giusto processo.
Inoltre, altra limitazione contenuta nel V Emendamento è il divieto di
sottoporre a processo un soggetto due volte per il medesimo reato (Double
Jeopardy).
7
Possiamo quindi concludere che il diritto penale italiano e il diritto penale
anglo-americano appartengono alla stessa civiltà giuridica.
1.3 Un Problema posto dai Common Law Crimes.
Negli Stati Uniti, dove anche in materia penale la regola del precedente non è
rigorosa, le decisioni degli organi giudiziari supremi sono precedenti
vincolanti per gli organi giudiziari inferiori. Tali precedenti sono dunque
fonte di diritto penale. D’altra parte, le Corti Supreme, federale e statali,
sono vincolate dai propri precedenti, qualora lo ritengano opportuno.
8
Analogamente, in Inghilterra, la Common Law è fonte di diritto penale.
Ma l’affermazione della Common Law come fonte di diritto penale pone seri
problemi. Può accadere che un giudice anglo-americano, alla cui cognizione
6
Ashworth, Principle of Criminal Law, Oxford, Clarendon Press, 1991, pp. 59 e s.
7
La Fave, Scott, Criminal Law, St Paul, Minn., West Publishing, 1997, pp. 90 e s., Bassiouni, ivi, pp. 32 e s.
e pp. 61 e s.
8
Bassiouni, ivi, pp. 96 e s.
7
è sottoposto un caso particolare, stabilisca che un certo comportamento (che
fino a quel momento non costituiva reato), sia criminoso e quindi il soggetto
agente venga condannato, anche se quella azione od omissione non venivano
concepite dal diritto penale come reato. In altri termini, se la Common Law
fosse fonte di diritto penale, il giudice potrebbe anche creare nuovi reati, e
ciò avverrebbe con effetto retroattivo. Ovviamente, tale situazione sarebbe in
contrasto con i principi basilari del diritto penale e con lo stesso Stato di
diritto. Negli Stati Uniti, si ritiene per questo opportuna l’eliminazione della
Common Law come fonte di diritto penale ed in alcuni Stati federati sono
stati aboliti i Common Law Crimes. D’altra parte, abbiamo già ribadito che
lo intervento della Statute Law è sempre più cospicuo in materia penale, e
questo trend sembra utile per ovviare a tale inconveniente.
9
In Inghilterra, è stato messo in discussione il potere delle Corti di creare reati,
proprio a causa del pericolo di stabilire una responsabilità penale retroattiva.
Tale situazione di impasse è stata risolta dalla House of Lords nel 1972 con
una sentenza che ha negato l’esistenza del potere delle Corti di sancire nuovi
reati.
10
9
Bassiouni, ivi, p. 64.
10
Knuller Ltd v. D. P.P. (1972) 2 All ER 898.
8
2. I PRINCIPI GENERALI RIGUARDANTI LA
STRUTTURA DEL REATO.
Analogamente a quanto prevede il diritto penale italiano, perchè ci sia una
condotta criminosa, cioè affinché ci sia perfezione del reato, devono
sussistere:
a) l’elemento materiale del reato, costituito dalla condotta, dallo
evento e dal nesso causale;
b) l’elemento psicologico del reato, consistente nello stato mentale
esistente al momento della commissione del fatto;
Tale condotta deve essere lesiva, cioè deve arrecare un danno ad un interesse
giuridicamente protetto. In altri termini, il danno deve essere causato da quel
comportamento, il pregiudizio subìto deve essere cioè il risultato di
quell’azione od omissione.
La responsabilità penale sorge nel caso in cui viene effettivamente posto in
essere un comportamento criminoso, non essendo sufficiente per infliggere la
pena, la semplice intenzione, che appartiene alla sfera interna
dell’individuo.
11
11
La Fave, Scott, Criminal Law, St Paul, Minn, West Publishing, 1997, pp. 8 e s. e pp. 193 e s.
9
2.1 La classificazione dei reati nell’ordinamento penale inglese.
La prima grande distinzione, che riflette la dicotomia delle fonti del diritto
penale inglese, è fra Common Law Crimes e Statutory Crimes, cioè fra reati
disciplinati dal diritto giurisprudenziale e reati di previsione legislativa.
Altri reati trovano il loro fondamento giuridico sia nella Common Law, sia
nella Statute Law. È curioso rilevare che in questi casi il medesimo reato
assume denominazione diversa a seconda della fonte di diritto considerata; è
il caso della fattispecie criminosa della corruzione, che prende il nome di
Bribery come Common Law Crime e di Corruption come Statutory Crime.
Comune al diritto penale nordamericano è la distinzione fra reati mala in se e
mala prohibita. Mala in se sono le condotte lesive in sè e per sè, sono cioè le
condotte che, a prescindere dai sistemi politici ed economici vigenti, sono
penalmente perseguite. Mala Prohibita sono quei comportamenti, che in un
certo sistema politico ed economico, sono qualificati come reati da apposite
norme di legge.
Altra classificazione di notevole rilievo è fra arrestable offences e not
arrestable offences. Arrestable offences sono i reati per i quali è previsto
legalmente (Criminal Law Act 1967) l’arresto da parte di chiunque senza il
relativo mandato (warrant) di chi sta commettendo o ha commesso tale tipo
di reati. Si tratta in genere, di crimini che comportano la pena della reclusione
10
non inferiore ai cinque anni, anche se esistono arrestable offences punite con
la pena della reclusione inferiore ai cinque anni. Not arrestable offences
sono invece i reati per i quali è previsto l’arresto su mandato.
Distinzione avente rilievo procedurale è quella fra indictable offences,
summary offences ed either way offences. Per il primo genere di reati è
previsto un procedimento penale di fronte alla Crown Court, formata da
giudici togati e caratterizzata dalla presenza della giuria. Le summary
offences sono sottoposte alla cognizione delle Magistrates’ Courts formata
da giudici non togati e caratterizzata dalla assenza della giuria, da una
procedura rapida, e dal fatto che l’imputato può contare su una diminuzione
della pena. Le either way offences sono quei reati perseguibili sia di fronte
alla Crown Court, sia di fronte alle Magistrates’ Courts. La maggior parte
delle volte, questo ultimo tipo di cause penali vengono definite in sede di
Magistrates’ Courts.
Il Criminal Law Act del 1967 ha abolito la classificazione di matrice
giurisprudenziale fra felonies e misdeamanours, cioè fra reati più gravi e reati
meno gravi, distinzione tuttora esistente nel diritto penale nordamericano.
12
12
Card, Jones, Cross, Criminal Law, London, Butterworths, 1995, pp. 15-22; pp. 27-31, De Franchis,
Dizionario giuridico, vol. I, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 38-42. Ancora, De Franchis, Dizionario giuridico vol
II, Milano, Giuffrè, 1996, voce reato, p. 1191, Smith, Hogan, Criminal Law, 8th ed., London, Butterworths,
1996, p. 24, Ogus, Regulation Legal Form and Economic Theory, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 79.
11
2.2 La classificazione dei reati nell’ordinamento penale
nordamericano.
Anche nel diritto penale statunitense esiste la distinzione fra Common Law
Crimes e Statutory Crimes, che riflette la struttura del sistema delle fonti in
ambito penale. Per quanto riguarda la Common Law come fonte di diritto
penale, ricordiamo quanto detto nel par. 1.3 . Tale situazione ha comportato
il venire meno della rilevanza dei Common Law Crimes, il che del resto, si è
reso necessario per evitare una criminalizzazione con effetti retroattivi. Ne
consegue il ruolo sempre maggiore degli Statutory Crimes che sono in grado
di realizzare appieno la certezza del diritto.
Una classificazione dei reati che permane nel diritto penale statunitense è
quella fra felonies e misdeamanors. Le felonies sono i reati gravi, punite con
la pena capitale o con la detenzione in una State prison. Le misdeamanors
sono reati meno gravi, punite con una pena detentiva in una local prison o
con una pena pecuniaria o con entrambe.
13
13
De Franchis, Dizionario giuridico, vol. I, 1984, pp. 38-42; La Fave, Scott, Criminal Law, 1997, St Paul,
Minn, West Publishing, pp. 29 e s..
12
3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO.
Già abbiamo detto nel paragrafo precedente che la struttura del reato nel
diritto penale anglo-americano è analoga a quella del reato italiano.
L’elemento materiale (oggettivo) prende il nome di Actus Reus ed è composto
da condotta (Act), evento e legame di causalità fra condotta e evento.
L’elemento soggettivo è denominato Mens Rea e consiste nello stato mentale
con cui si è commesso il reato.
Come nel diritto penale italiano, il concorso di Actus Reus e Mens Rea è
necessario per la perfezione del reato.
Analizziamo adesso i singoli elementi.
3.1 Actus Reus.
Per la scienza penalistica inglese e nordamericana, l’Actus Reus è composto
da un comportamento commissivo od omissivo che ha causato nel mondo
sensibile un evento. L’omissione fa parte dell’elemento materiale del reato,
nel caso in cui ci sia un obbligo giuridico di agire e tale obbligo giuridico
non è stato rispettato.
Tale condotta (Act) deve essere realizzata volontariamente e
consapevolmente
13
dal soggetto agente; e inoltre, per la perfezione del reato è necessario anche la
sussistenza di un nesso causale fra il comportamento posto in essere e
l’evento lesivo verificatosi, in materia tale che la condotta possa essere
qualificata come legal or proximate cause di quell’evento; perchè ci sia
nesso causale, è necessario accertare che la condotta è stata la causa che, in
condizioni di continuità, ha prodotto quel pregiudizio, il quale, senza il
realizzarsi di quel comportamento, non si sarebbe verificato.
14
3.2 La Mens Rea nel diritto penale inglese.
Il termine Mens Rea indica l’elemento psichico del reato, e cioè lo stato
mentale dell’autore del reato al momento della commissione del fatto
criminoso.
Secondo la scienza penalistica inglese, la Mens Rea può assumere le forme
di:
1) Intention, simile al nostro dolo. È l’elemento soggettivo
riscontrabile quando l’autore del reato, secondo quanto ha
stabilito la Court of Appeal, Criminal Division, ha deciso di
realizzare un evento particolare, al limite anche se egli credeva
14
Bassiouni, ivi, pp. 197 e s. e pp 239 e s., La Fave, Scott, Criminal Law, St Paul, Minn, West Publishing,
1997, pp. 195 e s. e pp. 203 e s., Low, Criminal Law, St Paul, Minn, West Publishing, 1990, pp. 66 e s. e p.
75, Smith, Hogan, Criminal Law, London, Butterworths, 1996, pp.31 e s., Card, Jones, Cross, Criminal Law,
London, Butterworths, 1995, pp. 52 e s.
14
che quell’evento si sarebbe difficilmente realizzato.
15
È il caso
per esempio, dell’individuo che spara ad un altro soggetto, pur
pensando che quest’ultimo sia al di fuori della portata del
proiettile, ma in realtà lo ferisce, uccidendolo.
2) Recklessness, similare alla nostra colpa. Risulta suddivisa in
Subjunctive Recklessness e Caldwell-type Recklessness.
Il primo tipo di “imprudenza” è riscontrabile quando il soggetto
agente è consapevole dei rischi della propria condotta, ma
ciononostante la pone in essere.
Diversamente, il modello Caldwell di recklessness, così
denominato perchè fu sancito dalla House of Lords nel caso
Caldwell, si riferisce al frangente in cui l’autore del reato non
ha minimamente preso in considerazione i rischi derivanti dalla
propria condotta.
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3) Knowledge, vale a dire la conoscenza di determinati elementi,
in virtù della quale un certo comportamento è penalmente
rilevante. In assenza di tale consapevolezza, il reato non si
perfeziona. È il caso della ricettazione. Ai fini della perfezione
di questo reato, il soggetto che acquista del materiale rubato
15
R v Mohan, (1975).2 All ER 193
16
R v Caldwell, (1981) 1 All ER 961
15
deve essere consapevole dell’origine di quegli oggetti.
17
17
Card, Jones, Cross, Criminal Law, London, Butterworths, 1995, pp. 61 e s., Smith, Hogan, Criminal Law,
London, Butterworths, 1996, pp. 56 e s.
16