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Introduzione
Il diritto europeo dei consumatori rappresenta una disciplina
relativamente molto giovane, perché giovane è l’idea di tutelare il consumatore,
quale categoria economica e sociale.
La necessità di introdurre norme asimmetriche volte a correggere lo squilibrio
esistente tra la posizione contrattuale delle due parti contraenti, consumatori da un
lato, professionisti/commercianti dall’altro, nasce dal fatto che, solo in Europa, i
consumatori rappresentano il 56% del PIL dell’Unione Europea eppure occupano
una posizione contrattuale inferiore rispetto alla controparte.
I primi interventi che in qualche modo possono essere ricondotti ad una forma di
tutela del consumatore si collocano verso la fine dell’Ottocento, ma è solo negli
anni Sessanta del Novecento, grazie all’interesse di sociologi ed economisti, che,
dapprima negli Stati Uniti e poi in Europa, emergono la figura del consumatore
come categoria giuridica da tutelare e il consumerism come movimento
d’opinione, di informazione, di contrasto e concertazione
1
volto a promuovere e
difendere il ruolo dei consumatori all’interno dello Stato moderno.
Il diritto europeo dei consumatori si presenta come una materia in continua
evoluzione la cui storia può essere suddivisa in tre fasi
2
: la prima, che va dalla
storica risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975, vera pietra miliare del diritto
europeo dei consumatori, fino all’Atto Unico Europeo è una fase in cui la
protezione dei consumatori è permeata dall’idea di stato sociale e in cui la
Commissione sembra quasi venire incontro ai bisogni degli Stati membri. La
seconda, che si estende dal 1987 fino ai primi anni Novanta, rappresenta la vera
rottura con il passato perché l’Atto Unico Europeo cambia il diritto di protezione
dei consumatori a diritto del consumo puro e semplice sottomesso alla
realizzazione del mercato interno; mentre la terza, ancora in corso, vede una
nuova trasformazione da diritto del consumo a diritto dei cittadini o della
cittadinanza.
1
ALPA G., Introduzione al diritto dei consumatori, Laterza, Roma-Bari 2006
2
MICKLITZ H.-W., De la nécessité d’une nouvelle conception pour le développement du droit
de la consommation dans la Communauté Européenne, in CALAIS-AULOY J., Etudes de droit
de la consommation Liber amicorum Jean Calais-Auloy, Dalloz, Paris 2004
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In questa terza fase si è assistito anche ad un sostanziale cambiamento
nell’approccio della Commissione rispetto al metodo di approssimazione delle
varie disposizioni nazionali in tema di protezione del consumatore, passando da
un approccio di tipo minimale a misure di completa armonizzazione.
Il principio di armonizzazione minimale, che ha costituito la filosofia dominante
dalla nascita del diritto europeo dei consumatori fino al 2002, consente agli Stati
membri di mantenere o introdurre misure più restrittive a tutela dei consumatori
rispetto a quelle dell’Unione Europea; per contro l’armonizzazione massimale non
permette ai Paesi membri di discostarsi dalla disciplina fissata dalla normativa
comunitaria e di applicare al loro interno regole divergenti, ma punta il riflettore
esclusivamente sul legislatore europeo. La portata di questi due approcci è
evidentemente molto diversa perché se il primo ha finora permesso di evitare la
stasi dell’attività comunitaria consentendo ai singoli Stati membri di continuare a
rispondere alle aspettative dei propri cittadini, rispettando tradizioni giuridiche e
socio-culturali diverse, il secondo rimette tutto nelle mani dell’UE con
conseguenze significative soprattutto sul sistema privatistico di ciascuno Stato
membro.
Il passaggio da armonizzazione minimale a misure di completa armonizzazione è
stato condotto quasi in sordina dalla Commissione senza che fosse aperto un
dibattito tra le parti interessate per valutare i potenziali benefici e i possibili
svantaggi del nuovo approccio. Il presente lavoro, quindi, senza pretendere di
essere esaustivo, si pone l’ambizioso obiettivo di confrontare i pregi e i difetti
dell’uno e dell’altro approccio cercando possibilmente di capire quale sia il livello
di armonizzazione che risponda meglio alle esigenze di tutela dei consumatori
europei. Dopo un excursus storico in cui saranno analizzate le tappe fondamentali
dell’evoluzione del diritto europeo dei consumatori, l’attenzione sarà rivolta
dapprima al principio di armonizzazione minimale, per il quale è più facile fornire
una valutazione degli effetti positivi e negativi che ha prodotto, quindi sarà
studiata l’armonizzazione massimale proponendo le considerazioni della
Commissione e quelle più critiche della dottrina.
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1. Il diritto europeo dei consumatori
La nascita del diritto dei consumatori è collocata da alcuni storici del
diritto francese, o del diritto statunitense
3
alla fine dell’Ottocento, anche se, più
che di una vera disciplina volta alla protezione del consumatore, si trattava di
misure adottate per la tutela della salute pubblica, come ad esempio la legislazione
penale contro le frodi alimentari
4
. Fu solo negli anni Sessanta, con lo sviluppo del
capitalismo e delle società opulente, che nacque la figura del consumatore così
come l’intendiamo noi oggi, vale a dire come categoria economica e sociale.
Patria di quel movimento di opinione e d’azione volto a rivendicare il ruolo
centrale del cittadino e della sua protezione nell’ambito dell’organizzazione di
uno Stato moderno
5
, al quale poi sarà dato il nome di consumerism, furono gli
Stati Uniti
6
, terra dei consumi per eccellenza. Il primo Capo di Stato ad erigersi a
difesa dei consumatori fu proprio il Presidente americano J. F. Kennedy, il quale
in un famoso messaggio al Congresso nel marzo del 1962 dichiarò la necessità di
riconoscere ai consumatori il diritto di essere informati, di conoscere il vero costo
degli interessi passivi, di conoscere il vero contenuto dei prodotti, di migliorare la
qualità della vita e di essere rappresentati
7
.
Negli anni Sessanta ma soprattutto negli anni Settanta del Novecento, il
movimento del consumerism si diffuse anche in Europa: a difesa dei consumatori
nacquero le prime associazioni private, furono stampati opuscoli e articoli, fecero
la loro apparizione le prime trasmissioni radiofoniche e televisive
8
e alcuni Paesi,
in particolare quelli economicamente più avanzati, adottarono le prime misure
veramente riconducibili al diritto dei consumatori
9
. In quegli stessi anni, però,
proseguiva anche il processo di costituzione e ampliamento della Comunità
3
ALPA G., Il diritto dei consumatori, Laterza, Roma-Bari, 2002, 3
4
Ibidem
5
BENACCHIO G., Diritto privato della Comunità Europea, Cedam, Padova, 2004, 297
6
La prima Consumer Union fu fondata nei primi anni Trenta, ma è appunto solo negli anni
Sessanta che il consumerism si diffonde ottenendo i primi risultati concreti.
7
ALPA G., Il diritto dei consumatori, op. cit.
8
Ibidem
9
L’unica eccezione a questo fermento di idee e di organismi a tutela dei consumatori era
rappresentata dall’Italia, Paese in cui le poche associazioni dei consumatori disponevano di scarsi
mezzi, la letteratura economica era piuttosto contenuta e l’opinione pubblica era poco sensibile
alle tematiche del consumerism.
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Economica Europea (CEE), quindi temendo che la proliferazione di norme
divergenti a tutela dei consumatori potesse ostacolare la realizzazione del mercato
interno, la CEE decise di intervenire. Ciascuno Stato membro, infatti, aveva
sviluppato un modello di tutela che rifletteva le proprie esigenze politiche e
tradizioni socio-culturali e già in quegli anni erano facilmente distinguibili quattro
filoni giuridici: il filone del Common law, il filone del diritto romano, quello del
diritto tedesco e infine il filone del diritto scandinavo
10
.
Nei Paesi di Common law la tutela dei consumatori era limitata alla sicurezza dei
prodotti e al diritto della concorrenza; i Paesi appartenenti al filone del diritto
romano, grazie all’attivismo francese, vantavano un certo sviluppo in materia di
tutela dei diritti dei consumatori ma erano un po’ carenti sul lato
dell’informazione; in Germania e nei paesi caratterizzati dal diritto tedesco solo
alcuni aspetti del diritto dei consumatori erano sviluppati; infine, nei Paesi
scandinavi il diritto dei consumatori era già molto avanzato e sia nell’ambito della
sicurezza dei prodotti che in materia di protezione degli interessi commerciali era
garantito ai consumatori un elevato livello di tutela
11
.
In un contesto normativo così eterogeneo, la CEE tentò di europeizzare le
problematiche comuni a tutti gli Stati membri, al fine di garantire ai professionisti
trattamenti equivalenti che non fossero d’ostacolo alla loro attività e ai
consumatori una tutela più adeguata e più uniforme.
Nel 1972 a Parigi, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri della CEE
incaricarono la Commissione di stendere un programma a tutela del
consumatore
12
e, tre anni dopo, fu approvata la storica risoluzione
13
del 14 aprile
1975 con la quale si posero le basi del diritto europeo dei consumatori.
10
MICKLITZ H.-W., De la nécessité d’une nouvelle conception, op. cit., 729
11
Ibidem
12
Nel frattempo la Commissione istituì il Comitato Consultivo dei Consumatori (C 283 del 1973)
con il compito di ricevere i pareri dei consumatori e delle loro associazioni circa le iniziative
adottate o in corso di adozione da parte della CEE.
13
Programma preliminare della Comunità Economica Europea per una politica di protezione e di
informazione del consumatore, G.U.C.E. C 92/1 del 25 aprile 1975