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CAPITOLO I
ESEGESI DELL’ARTICOLO 2645 TER DEL CODICE CIVILE.
SOMMARIO: 1.1 L’articolo 2645 ter cod.civ. Riflessioni preliminari. 1.2
Forma dell’atto e oggetto della destinazione. 1.3 Soggetti e Durata della
destinazione ex art. 2645 ter Cod. Civ. 1.4 Scopo della destinazione:
ricostruzione del concetto di meritevolezza dell'interesse, riflessioni sulle
varie teorie 1.5 Trascrizione e opponibilità del vincolo. (Rinvio) 1.6 Le
azioni a tutela dei creditori e dello scopo della destinazione.
1.1 L’articolo 2645 ter cod. civ. riflessioni preliminari.
L'art. 39-novies (Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di
destinazione per fini meritevoli di tutela) del D.L. 30 dicembre 2005,
n.273, aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, ha
inserito l'art. 2645-ter nel codice civile. Tale articolo ha a oggetto la
trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione d’interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti e persone fisiche.
La portata innovativa della citata disposizione ha subito innescato un
vivace ed articolato dibattito a livello dottrinario, che ha già fatto
emergere posizioni non del tutto allineate riguardo alla corretta
individuazione della sua natura giuridica nonché dei suoi possibili profili
applicativi. Si parla per la prima volta di atti di destinazione negoziale, e
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sin da subito ci si domanda se l’articolo 2645 ter c.c. abbia inserito nel
nostro ordinamento una categoria generale di atti, e quindi un nuovo
negozio giuridico, o se abbia dato vita solo a un nuovo effetto negoziale,
e cioè quello della separazione patrimoniale in seguito alla trascrizione di
un qualsiasi atto giuridicamente rilevante. Secondo parte della dottrina
l’art. 2645 ter c.c. deve essere letto come un nuovo schema di negozio,
caratterizzato dalla destinazione di uno o più beni allo scopo, il cui
effetto vincolante viene a prendere forma nel momento stesso in cui è
attratto nell’orbita della pubblicità dichiarativa
1
. Secondo questa
dottrina il legislatore ha posto accanto al contratto in generale, un nuovo
schema di negozio idoneo a imprimere vincoli di destinazione a beni per
il perseguimento di un interesse che sia meritevole di tutela. In
contrapposizione a questa tesi abbiamo una giurisprudenza minoritaria
rappresentata dal Tribunale di Trieste
2
, che considera il 2645-ter c.c. solo
un particolare tipo di effetto negoziale, cioè quello di destinazione
3
, con
cui è possibile separare una parte di beni dal proprio patrimonio tramite
la trascrizione. Gli argomenti alla base delle due teorie sono gli stessi ma
visti da due prospettive differenti. È, infatti, possibile rilevare che il
legislatore abbia inserito la nuova norma nel LibroVI del codice civile
1
G. PALERMO, Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell’assetto di
interessi, in la trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, l’art. 2645 ter del codice civile ,
a cura di Mirzia Bianca; Milano 2007, p. 74 ss.
2
Decreto 7 Aprile 2006, annotato da MIRZIA BIANCA, Il nuovo art. 2645 ter, notazioni a margine
di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste, in Giust. Civ., 2006, II, p. 190 ss.
3
M. BIANCA, L’atto di destinazione: problemi applicativi, in atti del convegno su atti notarili di
destinazione dei beni: art 2645 ter c.c., Milano 19 giugno 2006.
10
(dedicato alla tutela dei diritti) al Titolo I della trascrizione, questo
porterebbe a considerare l’art. 2645 ter cod. civ. come una semplice
norma sulla pubblicità immobiliare
4
. In realtà nonostante la sua posizione
sistematica, l’articolo contiene elementi di disciplina sostanziale come la
durata, la forma, l’oggetto e la meritevolezza dello scopo. L’attuale
formulazione della norma
5
, infatti, permette di distinguere una forma e
un oggetto della destinazione, dei soggetti beneficiari in linea di massima
determinati o determinabili, ed un periodo di tempo prestabilito
finalizzato al raggiungimento di uno scopo che sia meritevole di tutela.
Da questa considerazione non si può non notare come esista, anche se in
forma embrionale, uno schema che permette non a torto di parlare di un
nuovo negozio giuridico che esprime determinati effetti se trascritto ma,
che resta valido ed efficace tra le parti pur se tale trascrizione non
avviene.
4
B. FRANCESCHINI, Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust, in Trust applicazioni nel diritto
commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, a cura DI M. MONEGAT, G. LEPORE, I. VALAS,
Volume II, 2009 Torino, p. 252 ss.
5
Art. 2645 ter c.c.“Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri
enti o persone fisiche. gli atti in forma pubblica,con cui beni immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata
della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere
opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire,
oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni
conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo
2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”
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1.2 Forma dell’atto e oggetto della destinazione.
L’articolo 2645 ter del codice civile prescrive che “gli atti in forma
pubblica… possono essere trascritti”. La legge utilizza il termine atto
per la qualificazione giuridica della figura introdotta dalla novella del
2005, senza che ricorra mai né la voce di “negozio”, né quella di
“contratto”.
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Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio generale
di libertà della forma degli atti. Esistono, però, alcuni casi in cui la forma
è prescritta ad substantiam, e di solito ciò avviene per la rilevanza degli
effetti negoziali dell’atto nei confronti dell’autore o dei terzi, un esempio
può essere la donazione. In altri casi essa è prescritta per il
conseguimento della personalità giuridica e quindi in vista
dell’entificazione di un soggetto come ad esempio la costituzione di una
società. Nel caso dell’art. 2645 ter c.c. il legislatore lascia la più ampia
autonomia alle parti nella scelta della tipologia giuridica di atti da
adottare in relazione al caso concreto ma, è ovvio che il negozio scelto
debba essere funzionale allo scopo di separazione e pertanto deve
necessariamente essere stipulato per iscritto ed in forma pubblica. In
realtà la previsione della forma scritta e della pubblicità dell’atto non si
basa su un giudizio di validità dello stesso, ma di semplice opponibilità
del vincolo ai terzi.
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Infatti, è necessario distinguere tra effetto dell’atto e
effetto della trascrizione dello stesso. L’effetto dell’atto è il vincolo,
6
A. FALZEA, Riflessioni preliminari, in la trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, l’art.
2645 ter del codice civile, a cura di Mirzia Bianca; Milano 2007 p. 5 e ss.
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B. FRANCESCHINI, Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust, in Trust applicazioni nel diritto
commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, a cura DI M. MONEGAT, G. LEPORE, I. VALAS,
Volume II, 2009 Torino, p. 257 ss.
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mentre l’effetto della trascrizione dell’atto è l’opponibilità del vincolo ai
terzi.
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Ci troviamo davanti ad una particolare forma richiesta dall’art.
2645 ter cod. civ. per la validità dell’atto, cioè quella di forma scritta
prevista “ad transcriptionem”
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Ne consegue che la mancanza di forma
non comporta la nullità dell’atto di destinazione, bensì la sua non
trascrivibilità e conseguentemente l’inopponibilità della destinazione ai
terzi, ma l’atto resta valido e gli effetti sono meramente obbligatori.
Quindi l’atto non adottato con le modalità richieste dalla norma resta
valido, ma produrrà effetti solo tra le parti che lo hanno stipulato. Un
problema ulteriore sollevato dall’art. 2645 ter c.c. riguarda i beni oggetto
della destinazione, la norma ad una prima lettura sembrerebbe
individuare come possibili beni oggetto della destinazione beni immobili
e mobili iscritti in pubblici registri. In realtà però, la prescrizione della
forma pubblica resta completamente slegata dalla natura del bene che
forma oggetto dell’atto, infatti, almeno in linea teorica, qualsiasi bene
confacente allo scopo può formare legittimo oggetto dell’atto di
destinazione. La limitazione ai beni mobili registrati ed agli immobili
deve essere letta alla luce della tutela dei terzi e, dunque, per il prodursi
dell’effetto separativo è necessario che vi sia un idoneo sistema di
pubblicità. Ciò significa che il richiamo ai beni mobili registrati ed
immobili è previsto a tutela dei terzi, in quanto questi beni hanno un
idoneo sistema pubblicitario
10
, ma arrivando a questa conclusione resta
8
M. LUPOI, Gli atti di destinazione nel nuovo art 2645 ter c.c. quale frammento del trust. In
rivista del notariato 2006 p. 469 e ss.
9
G. PETRELLI , La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006.
10
R. FRANCO, Il nuovo art.2645 ter cod.civ. in rivista del notariato 2006.
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un punto da chiarire, bisogna valutare la possibilità che altri beni non
rientranti nelle categorie predette, ma che abbiano lo stesso un idoneo
sistema di pubblicità possano essere destinati ex art. 2645 ter c.c.. La
risposta a tale quesito è, secondo la dottrina, affermativa in quanto
qualsiasi bene confacente allo scopo può formare legittimo oggetto
dell’atto di destinazione e ,dunque, può essere trascritto. Da ciò si
conviene che è possibile destinare beni anche come complesso unificato
da un fine, proprio perché la trascrizione del fine per cui i beni devono
essere impiegati vale come pubblicità dell’atto stesso. In ultima analisi è
possibile destinare beni mobili che non siano iscritti in pubblici registri
in quanto il fine non si esaurisce nella separazione ma, investe anche la
gestione che deve realizzarlo e che la legge rende pubblico e
controllabile da chi vi è “interessato”
11
, conseguentemente lo scopo della
destinazione si realizzerà solo tramite i beni intesi non come singoli
bensì come complesso. Infine, è possibile notare che la limitazione dei
beni destinabili sembra avere un’assonanza con l’art 167 c.c. che
riguarda il fondo patrimoniale, ma il parallelismo è solo apparente poiché
il 167 cod. civ. è una norma di fattispecie che ha carattere sostanziale e
quindi delimita l’oggetto del fondo patrimoniale, mentre l’art 2645 ter
cod. civ. può essere applicato anche a beni diversi purché, sia garantita
idonea pubblicità.
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Conseguentemente e in conclusione, si può dire che
l’unico limite della norma per quanto riguarda l’oggetto della
destinazione, è riconducibile alla possibilità che i terzi conoscano la reale
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G. OPPO in “la trascrizione dell’atto di destinazione in la trascrizione dell’atto negoziale di
destinazione l’art.2645 ter del codice civile a cura di Mirzia Bianca”, Milano 2007 p. 12 e ss.
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G. PETRELLI, la trascrizione degli atti di destinazione in Riv. dir. civ., 2006.
14
situazione del bene
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. Un ultimo aspetto di particolare interesse riguarda
l’alienabilità o meno dei beni destinati. Già da una prima lettura della
norma si evidenzia subito la mancanza di un regime di inalienabilità dei
beni destinati allo scopo. La motivazione di una tale scelta da parte del
legislatore è da rinvenire nella volontà dello stesso di creare una
destinazione in senso dinamico che mal si concilia con una regola di
inalienabilità dei beni soggetti al vincolo. Anche in questo caso, ciò che
conta è che il terzo acquirente conosca la reale situazione del bene. In
conclusione è necessario che vi sia la conoscenza del peso imposto sui
beni oggetto della destinazione attraverso lo strumento della trascrizione
o attraverso un altro strumento che possa garantire idonea pubblicità.
Una lettura così proposta dell’art 2645-ter c.c. allargherebbe lo spettro
d’azione dell’articolo facendovi rientrare tra i beni destinati, ad esempio
quote di società responsabilità limitata, ed in genere tutti i beni mobili
non registrati per i quali è realizzabile una pubblicità idonea a
evidenziare la destinazione.
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M.BIANCA, Novità e continuità dell’atto negoziale di destinazione, in “La trascrizione dell’atto
negoziale di destinazione. L’art 2645 ter del codice civile a cura di Mirzia Bianca”, Milano 2007
p. 30 e ss.
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1.3 Soggetti e Durata della destinazione ex art. 2645 ter Cod. Civ.
L’atto di destinazione richiede la presenza necessaria di determinati
soggetti, più precisamente di un disponente ed uno o più soggetti
beneficiari. Il soggetto disponente può vincolare soltanto beni rispetto ai
quali egli sia titolare di un diritto reale, tale affermazione è retta sul
principio interpretato in via analogica dettato dall’art. 817 del codice
civile, il quale al secondo comma, dispone che la destinazione può essere
effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un altro diritto
reale sulla medesima
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. In realtà l’art 2645 ter cod. civ. parla di
conferente e non di disponente, questo porta l’interprete ad interrogarsi
sul tipo di destinazione richiamata, e cioè se il legislatore con la nuova
norma si volesse riferire ad una destinazione con effetto traslativo o
meno. Questo interrogativo nasce perché nel nostro ordinamento è
possibile vincolare i beni con effetto traslativo, e quindi portandoli fuori
dal patrimonio del conferente, oppure vincolarli senza tal effetto e,
dunque, i beni pur se vincolati restano in capo al soggetto disponente. È,
infatti, possibile trasferire un bene a terzi apponendo un vincolo al bene
stesso (l’esempio più noto è il fondo patrimoniale), quando il costituente
sia soggetto diverso dai coniugi ma, è anche possibile vincolare un bene
proprio che tale rimane, senza cioè avere un effetto traslativo della
proprietà. Ciò che in questa sede interessa è capire a quale delle due
modalità di destinazione appartenga l’art. 2645 ter c.c.
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G. PETRELLI , La trascrizione degli atti di destinazione in Riv. dir. civ., 2006.