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Capitolo I
Le origini della repressione dei crimini internazionali
1.1 Cenni storici
Nel corso della storia la dignità e l‟integrità della persona umana sono state
affermate dalla Comunità internazionale come valori fondamentali da tutelare
giuridicamente in qualunque circostanza, la cui violazione costituisce oggi una minaccia
alla convivenza pacifica tra i popoli e si configura come un‟offesa all‟umanità intera. Le
vicende storiche e politiche, specialmente del secolo scorso, hanno fatto sì che venisse
posta particolare attenzione al tema dei diritti umani, non più soltanto da parte di filosofi e
teorici del diritto, ma anche per quanto riguarda gli Stati, gli ordinamenti interni ed
internazionale, ricorrendo all‟istituzione di giurisdizioni internazionali al fine di giudicare i
crimini commessi durante le guerre
1
.
Già nel 1919, alla luce degli avvenimenti del primo conflitto mondiale, fu creata la prima
commissione internazionale d‟inchiesta con lo scopo di accertare i crimini di guerra e
contro l‟umanità perpetrati da militari tedeschi e turchi; la “Commissione sulle
responsabilità degli autori della guerra e sull‟applicazione delle sanzioni” fu, infatti,
istituita dalle potenze vincitrici durante la Conferenza di pace di Parigi per svolgere le
attività investigative e di accertamento su tali delitti. Per quanto riguardava poi i processi e
l‟esecuzione della pena, questi avrebbero dovuto essere assegnati ad un tribunale ad hoc,
secondo quanto previsto dal Trattato di Versailles
2
, ma quest‟ultimo non fu istituito per la
mancanza di volontà politica da parte degli Alleati
3
.
1
Per un‟analisi storico-politica dell‟argomento si veda Garapon A., “Crimini che non si possono nè punire nè
perdonare: l‟emergere di una giustizia internazionale”, Bologna, Il Mulino, 2002.
2
Il Trattato è stato lo strumento fondativo della Società delle Nazioni. Si prevedeva, in particolare, all‟art.
227 che “The Allied and Associated Powers publicly arraign William II of Hohenzollern, formerly German
Emperor, for a supreme offence against international morality and the sanctity of treaties. A special tribunal
will be constituted to try the accused, thereby assuring him the guarantees essential to the right of defence.
[...] In its decision the tribunal will be guided by the highest motives of international policy, with a view to
vindicating the solemn obligations of international undertakings and the validity of international morality. It
will be its duty to fix the punishment which it considers should be imposed. The Allied and Associated Powers
will address a request to the Government of the Netherlands for the surrender to them of the ex-Emperor in
order that he may be put on trial”. Il testo completo del Trattato è reperibile sul sito internet http://unipd-
centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Trattato-di-pace-di-Versailles-tra-le-Potenze-alleate-e-
associate-1919/169.
3
Cfr., Bassiouni M.C., “L‟expérience des premières jurisdictions pénales internationales”, in “Droit
international pénal”, Paris, Pedone, 2000, p. 635-659.
5
Peraltro, l‟imperatore tedesco Guglielmo II, accusato di gravissima offesa alla moralità
internazionale e alla sacralità dei trattati, non fu mai processato, perché l‟Olanda, dove si
era rifugiato, ne rifiutò l‟estradizione
4
; gli altri criminali tedeschi, affidati alla giustizia del
Paese d‟origine, furono assolti o subirono condanne molto miti
5
. La stessa Commissione
pervenne alla conclusione che erano stati commessi dei “crimini contro l‟umanità”, in
particolare con riguardo al genocidio degli armeni in Turchia perpetrato tra il 1915 ed il
1916, ma i tre maggiori responsabili dell‟olocausto armeno, Ismail Enver, Ahmed Jemal e
Mehmed Talat, furono processati e condannati a morte in contumacia da un tribunale
nazionale.
E‟ stato solo con la fine della Seconda Guerra Mondiale, con l‟istituzione del Tribunale
militare internazionale di Norimberga (TMI), la celebrazione dei processi e l‟esecuzione
delle condanne, che i diritti umani sono diventati giustiziabili a livello internazionale. Con
l‟approvazione della Risoluzione n. 3 (I) del 13 febbraio 1946, l‟Assemblea generale
dell‟Onu prese atto “della definizione dei crimini di guerra, dei crimini contro la pace e
contro l‟umanità come formulata nello Statuto del Tribunale militare internazionale di
Norimberga”
6
. Inoltre, con la Risoluzione n. 177 (II) del 21 novembre 1947, incaricò la
Commissione di diritto internazionale
7
di formulare “i principi di diritto internazionale
riconosciuti nello Statuto del Tribunale di Norimberga e sanzionati nella sentenza dello
stesso tribunale”.
Del resto, nel preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite, si precisa la comune volontà di
“riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della
persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni
grandi e piccole”, e l‟Organizzazione ha indicato, tra le proprie finalità, quella di
4
Sulla vicenda, si veda Orlando V.E., “Il processo del Kaiser”, in “Raccolta di scritti di diritto pubblico in
onore di G. Vacchelli”, Milano, Vita e pensiero, 1938, p. 337 ss.
5
In materia si veda, tra gli altri, Viviani A., “Crimini internazionali e responsabilità dei leader politici e
militari”, Milano, Giuffrè, 2005, p. 51 ss.
6
La stessa Assemblea ha confermato, con l‟approvazione della Risoluzione n. 95 (I) dell‟11 dicembre 1946,
“i principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto della Corte di Norimberga e dalle sentenze
della medesima Corte”.
7
La Commissione di Diritto Internazionale (CDI) è stata istituita come organo tecnico sussidiario
dell‟Assemblea Generale dell‟ONU con la Risoluzione n. 174 (II) del 21 novembre 1947, in base all‟art. 13
della Carta delle Nazioni Unite, prevedendo che essa intraprenda studi e faccia raccomandazioni per
incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. Nel 1950 la
Commissione produsse una Dichiarazione di sette principi, tra cui vi erano quello della responsabilità
individuale, l‟esclusione delle scriminanti e il diritto a un processo equo. I lavori sono poi iniziati degli anni
‟90 per la stesura dello Statuto della Corte penale internazionale permanente.
6
“conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di
carattere economico, sociale, culturale o umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza,
di sesso, di lingua o di religione”
8
.
Il 9 dicembre 1948, l‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con la
Risoluzione n. 260 A (III) la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di
genocidio e, il 10 dicembre, ha promulgato la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo, strumento giuridico non vincolante sulla cui base saranno elaborati il Patto
internazionale sui diritti civili e politici ed il Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali, adottati dalla stessa Assemblea il 16 dicembre 1966
9
.
Nel 1949 a Ginevra, con quattro convenzioni e due protocolli, è stato riordinato il diritto
umanitario ed esteso, per gli aspetti essenziali, a tutti i conflitti armati. Dal dopoguerra ad
oggi sia l‟ONU che le organizzazioni internazionali regionali dell‟Europa, degli Stati
latino-americani e degli Stati africani hanno adottato numerosi altri strumenti, aventi per
oggetto la protezione dei diritti umani, nelle più varie sfaccettature
10
.
Cercando di schematizzare lo sviluppo del diritto internazionale penale, sembra possibile
individuare tre tappe fondamentali. La prima ha coinciso con la creazione del Tribunale di
Norimberga e del Tribunale di Tokyo
11
e con il processo di codificazione dei crimini
internazionali cominciato in quello stesso periodo attraverso le quattro Convenzioni di
Ginevra, adottate il 12 agosto 1949 e destinate a sostituire tutto il corpo giuridico
8
Ricordiamo che si tratta dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), firmato a
San Francisco il 26 giugno 1945 a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione
Internazionale. E‟ entrato in vigore il 24 ottobre 1945 ed è stato ratificato dall'Italia con L. 848/1957.
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Nella stessa data, è stato adottato e sottoposto a ratifica anche un Protocollo facoltativo per conferire al
Comitato dei diritti dell'uomo
il “potere di ricevere e di esaminare […] comunicazioni provenienti da
individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto”. I due
Patti sono entrati poi in vigore nel 1976.
10
I principali strumenti regionali sono la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati membri del Consiglio d‟Europa, la
Convenzione Americana dei diritti umani, adottata a San Josè il 22 novembre 1969 in seno alla Conferenza
Interamericana specializzata sui Diritti Umani, e la Carta Africana dei diritti dell‟uomo e dei popoli, adottata
dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana a Nairobi il 28
giugno 1981.
11
Il TMI di Norimberga venne istituito con un trattato tra le potenze vincitrici (Regno Unito, Stati Uniti,
URSS e Francia) l‟ 8 agosto 1945 (Carta di Londra), mentre il TMI di Tokyo (o del “Far East”) venne
istituito un anno dopo da un decreto esecutivo del generale MacArthur, comandante supremo delle forze
alleate in Giappone. L‟argomento verrà approfondito nel capitolo 2.
7
preesistente in materia
12
. La seconda, risalente ai primi anni ‟90, è cominciata con
l‟istituzione dei due Tribunali ad hoc per la ex-Jugoslavia (TPIJ) ed il Ruanda (TPIR) e
con l‟attività svolta da questi due organi giurisdizionali. La terza, infine, ha preso avvio
con l‟adozione dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale
permanente (CPI).
Quanto alla prima fase, la norma più rappresentativa è costituita dall‟art. 6 dello Statuto del
TMI di Norimberga, in cui vengono classificate per la prima volta le tipologie di delitti
rientranti nella categoria dei crimini internazionali: i crimini contro la pace (lett. a), i
crimini di guerra (lett. b) e i crimini contro l‟umanità (lett. c)
13
. Allo stesso tempo è iniziato
un processo di riconoscimento giuridico-formale dei diritti fondamentali e delle parallele
figure delittuose, qualificabili come crimini internazionali. Al riguardo sono state adottate
alcune convenzioni internazionali riguardanti il crimine di genocidio, i crimini di guerra e i
crimini contro l‟umanità, contenenti la descrizione delle condotte punibili come illeciti
penali internazionali
14
. Infine, nello stesso periodo sono cominciati i lavori della
12
Si tratta della Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate
in campagna, della Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi
delle Forze armate sul mare, della Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra e della Convenzione
sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
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Si legge: “The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 hereof for the trial and
punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the power to try and punish
persons who, acting in the interests of the European Axis countries, whether as individuals or as members of
organizations, committed any of the following crimes. The following acts, or any of them, are crimes coming
within the jurisdiction of the Tribunal for which there shall be individual responsibility:
(a) Crimes against peace: namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a
war in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or
conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;
(b) War crimes: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be
limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian
population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas,
killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or
devastation not justified by military necessity;
(c) Crimes against humanity: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane
acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial
or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal,
whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.
Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common
plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any
persons in execution of such plan”.
Il testo completo dello Statuto di Norimberga è reperibile sul sito internet
http://www.icls.de/dokumente/imt_statute.pdf.
14
Esse sono la Convenzione internazionale per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio del
1948, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i protocolli addizionali del 1977, la Convenzione
8
Commissione di diritto internazionale per la formulazione di un Progetto unico di Codice
dei crimini contro la pace e la sicurezza dell‟umanità.
Questa prima fase, però, si è caratterizzata anche per l‟assenza, da un lato, della previsione
di una sanzione penale e, dall‟altro, di una giurisdizione penale internazionale che potesse
applicare direttamente tali disposizioni a livello internazionale. Ci si muoveva pertanto
ancora nell‟ambito dei classici meccanismi di cooperazione interstatale, poichè vi era stato
il riconoscimento sul piano politico-giuridico di alcuni principi avvertiti come
fondamentali e non esclusivi di un singolo Stato, senza tuttavia la predisposizione di un
apparato repressivo in termini di sanzioni e di organi giurisdizionali
15
.
Nei primi anni ‟90, con l‟istituzione da parte del Consiglio delle Nazioni Unite delle due
giurisdizioni ad hoc per la ex Jugoslavia e il Ruanda, competenti a giudicare gli individui
responsabili di gravi violazioni dei diritti umani commessi durante i rispettivi conflitti, si è
aperta la seconda fase del diritto e della giustizia penale internazionale. I Tribunali ad hoc
hanno avuto il merito di dare il via ad un processo che ha avuto come conseguenza quella
di far assumere carattere penale alle disposizioni che, pur riguardando la materia penale,
erano nate nel contesto del diritto internazionale e, pertanto, si risolvevano in obblighi di
tutela penale posti in capo ai singoli Stati. Benchè gli Statuti di tali giurisdizioni non
abbiano modificato le definizioni giuridiche dei crimini internazionali fino ad allora
elaborate, la giurisprudenza dei due tribunali ha fornito un apporto di tipo non solo
interpretativo ma anche creativo; si pensi, ad esempio, alle decisioni che hanno stabilito
che le condotte di stupro, a determinate condizioni, sono sussumibili nel crimine di
genocidio
16
, o anche, in relazione ai crimini di guerra, alla definizione delle nozioni di
conflitto armato interno e internazionale
17
. Bisogna poi tener presente che al momento
della compilazione dello Statuto di Roma per la Corte penale internazionale, le decisioni
dei due tribunali ad hoc sono state spesso assunte come base per la stesura del testo, dando
continuità sul piano dei contenuti alle diverse corti.
internazionale sull‟eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, la Convenzione
sull‟apartheid del 1973 e la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti inumani o degradanti del 1984.
15
Per un excursus sull‟evoluzione della materia, si veda, tra gli altri, Palma A., “Il diritto internazionale
penale e la giurisdizione internazionale”, in Diritto e Diritti, rivista giuridica on-line, luglio 2002, reperibile
sul sito internet http://www.diritto.it.
16
Sull‟argomento, Fronza E., “I crimini nella giurisprudenza dei tribunali ad hoc: il caso Akayesu”, in
Illuminati – Stortoni – Virgilio, “I crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai Tribunali penali
internazionali alle Commissioni Verità e Riconciliazione”, Giappichelli, 2000, p. 71-97.
17
Si veda, al riguardo, la pronuncia del TPIJ, Prosecutor v. Dusko Tadić, Decision on Defence Motion for
Interlocutory Appeal on Jurisdiction, del 2 ottobre 1995, caso n. IT-94-1-AR72, par. 96 ss.
9
L‟approvazione dello Statuto di Roma e la conseguente istituzione della Corte penale
internazionale a carattere permanente hanno rappresentato l‟inizio della terza significativa
tappa nell‟evoluzione del diritto penale internazionale, consacrando la nascita di un nuovo
sistema repressivo dei crimini internazionali attraverso cui tale tribunale può direttamente
condannare un individuo per i crimini di sua competenza. Pertanto, se sussistono i requisiti
previsti dalla Parte II dello Statuto per l‟esercizio della giurisdizione della Corte
18
, la
condanna di un individuo ad una pena privativa della libertà personale può avvenire al di
fuori dello Stato. Per quanto riguarda la parte speciale
19
, vale a dire le disposizioni nelle
quali si ha la tipizzazione delle singole figure criminose, lo Statuto, oltre a codificarle in
maniera organica, ha stabilito per la prima volte le sanzioni irrogabili dai giudici,
compiendo un ulteriore passo avanti rispetto alle esperienze precedenti. Dall‟altro lato,
durante la Conferenza di Roma si è optato per limitare la competenza della Corte ai c.d.
core crimes, segnatamente i crimini di genocidio, di guerra e contro l‟umanità, rinviando
ad un momento successivo un‟eventuale estensione della competenza, ai sensi dell‟art. 123
dello Statuto, ad esempio in materia di reati contro l‟ambiente, di terrorismo internazionale
o di traffico di stupefacenti
20
, ragion per cui si ritiene che le scelte formalizzate nello
Statuto abbiano tradotto il grado di consenso della Comunità internazionale sui crimini
internazionali nell‟attuale momento storico.
18
Accenniamo che gli artt. 5-9 riguardano i crimini internazionali, le fattispecie sottostanti e gli Elements of
Crimes; gli artt. 11-13 concernono la giurisdizione della CPI, mentre gli artt. 14-21 si occupano della
procedura per l‟attivazione della Corte. Il testo completo dello Statuto della Corte è reperibile sul sito
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/0D8024D3-87EA-4E6A-8A27-05B987C38689/0/RomeStatutEng.pdf.
19
Per un‟analisi dettagliata, si veda, per tutti, Lattanzi G., Monetti V., “La Corte Penale Internazionale:
organi, competenza, reati e processo”, Parte III – I crimini, contributi di AA.VV., Milano, Giuffrè, 2006, p.
545 ss.
20
Per approfondimenti, si veda Cassese A. – Gaeta P. – Jones J., “The Rome Statute of the International
Criminal Court: a Commentary”, Oxford, Oxford University Press, vol. 1, 2002, p. 497 ss.