~ 3 ~
Desidero innanzitutto ringraziare il Prof. Amato, relatore della
tesi, per i preziosi insegnamenti impartiti durante lo svolgimento delle
sue lezioni e per l‟attenzione dedicata al mio lavoro; in secondo luogo,
ho il piacere di menzionare la Dott.ssa Lucia Simonetti, sempre
cortese e disponibile, per il tempo e i validi consigli dedicati a
sostegno di questa tesi. Un pensiero va ai miei genitori per l‟apporto
morale e economico ai miei studi, oltre che per il grande aiuto che mi
hanno sempre dato e che continueranno a darmi ora che nuove sfide
della vita mi attendono.
Ringrazio la facoltà di Scienze Politiche e tutti coloro che vi
lavorano: ricorderò sempre con piacere tutti i professori, da ognuno di
essi ho avuto modo di imparare qualcosa, non solo a livello didattico
ma anche a livello umano.
Inoltre, esprimo tutta la mia gratitudine ai colleghi d‟università
che hanno condiviso con me questo percorso di due anni,
un‟esperienza che ha avuto modo di arricchirci a livello formativo e
culturale. Probabilmente le nostre strade ci porteranno altrove, ma il
ricordo di un periodo importante della nostra vita resterà per sempre.
Infine, concludo ringraziando i miei amici, sempre preziosi, e
Fabiana, insostituibile presenza nella mia vita.
Francesco Piscitelli
~ 4 ~
L‟elaborato si pone il proposito di mostrare l‟importanza di
innovazione, ricerca e sviluppo quali carburanti per il motore dello
sviluppo economico territoriale. A tal fine, è illustrato il panorama
delle strutture che svolgono attività di sostegno alle imprese
(Università, Parchi, BIC), presentando uno scenario abbastanza
variegato, seppur poco conosciuto.
Il punto di partenza del primo capitolo è la descrizione delle
PMI quali motori dello sviluppo economico europeo e, soprattutto,
italiano. Esiste, però, un‟altra faccia della medaglia, quella che vede le
PMI alle prese con problemi di finanziamento e di management,
difficoltà a instaurare relazioni con altri partner commerciali e ad
accedere a informazioni e conoscenze per sviluppare idee innovative.
Si tratta di problematiche legate soprattutto alla fase di avvio
dell‟impresa, il cosiddetto “start-up”, di cui parleremo in modo
approfondito nel secondo capitolo.
Preso atto di queste problematiche, il discorso prende le mosse
dalle università, analizzate come soggetti utili per effettuare
trasferimenti tecnologici e rendere i risultati delle ricerche spendibili
sul mercato. L‟università, con il suo bagaglio di risorse (in termini di
conoscenza e di capitale umano) può offrire servizi di consulenza e
spazi ai propri studenti, ricercatori e docenti allo scopo di far evolvere
le loro idee innovative e trasformarle in reali applicazioni industriali.
Gli spin-off (in particolare quelli di ricerca) danno un importante
contributo per il trasferimento di conoscenza, la commercializzazione
della tecnologia e la diffusione d‟imprese innovative.
Le difficoltà incontrare nell‟avvio di un‟impresa possono essere
risolte col supporto di soggetti esterni in grado di supportare le idee
imprenditoriali innovative e ad alta intensità di tecnologia, affrontando
i rischi connessi nel supportare un‟impresa start-up; per questo motivo
il terzo capitolo si focalizza sul ruolo svolto dagli incubatori
d‟impresa, come soggetti in grado di assumere tali rischi e offrire quel
sostegno necessario per il sostegno di un‟idea imprenditoriale. Non
essendoci una classificazione degli incubatori basata su criteri generali
comuni, nella tesi si è scelto di presentare le definizioni della NBIA
(National Business Incubator Association), dell‟UNIDO (United
~ 5 ~
Nation Industrial Development Organization) e dell‟OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development), che
inquadrano, in sintesi, l‟incubazione come attività di sostegno
all‟imprenditoria per la nascita e lo sviluppo d‟impresa. Dopo una
breve panoramica sull‟evoluzione nel tempo delle funzioni degli
incubatori, ci si soffermerà su due particolari tipi di incubatori no
profit oriented: i Parchi Scientifici e Tecnologici (PST) e i Business
and Innovation Centres (BIC).
Nel quarto capitolo sono analizzati più nel dettaglio alcuni
esempi di incubatori che rappresentano realtà di eccellenza nel nostro
Paese. In particolare, vedremo nel dettaglio gli incubatori universitari
di Milano e Torino, studieremo l‟AREA Science Park di Trieste (il
primo PST costruito in Italia) e, soprattutto, parleremo della Città
della Scienza di Napoli. Situata a due passi dal mare, sulle rovine di
quella che fu una delle fabbriche di Bagnoli, Città della Scienza è
frutto di progetto – all‟epoca probabilmente pioneristico – fortemente
voluto dal fisico Vittorio Silvestrini, negli anni della cosiddetta
“dismissione” dell‟area industriale di Bagnoli.
Le conclusioni finali riportano delle riflessioni sull‟”economia
della conoscenza” e sui cambiamenti che hanno portato il mondo
dell‟impresa sempre più a orientarsi verso la produzione innovativa e
a elevata intensità di tecnologia. Cambiamenti che, purtroppo,
interessano ancora in maniera marginale il sistema italiano, che pur
non mancando del background necessario di cultura e creatività,
difetta forse nel saper cogliere le opportunità offerte dalla ricerca
scientifica. E questo discorso vale a maggior ragione per una città
come Napoli, ponte sul Mediterraneo ancora in cerca di una ben chiara
identità.
~ 6 ~
CAPITOLO PRIMO
1.1 – L’importanza di una definizione
Il ventaglio di opzioni disponibili per procedere a una
classificazione delle piccole e medie imprese (PMI) si presenta molto
vasto ed elaborato. Le difficoltà nascono dall‟estrema eterogeneità
della realtà imprenditoriale, l‟universo delle PMI costituisce, infatti,
un aggregato economico piuttosto complesso che riflette molteplici
realtà produttive; sotto la denominazione di PMI troviamo un
campionario di imprese di dimensioni differenti, ognuna con le
proprie specificità economiche. Partendo dalle microimprese con un
numero di addetti molto limitato, possiamo arrivare a imprese con
strutture organizzative più complesse e formalizzate, dalle aziende
specializzate in mono-produzioni operanti su mercati locali, arriviamo
a imprese distribuite sull'intero territorio nazionale con spesso una
presenza significativa anche all'estero. Per definire una PMI è
necessario considerare quindi caratteri sia qualitativi sia quantitativi
(tab. 1.1).
Tab. 1.1 - Confronto tra i parametri per la definizione delle PMI
Quantitativi Qualitativi
Strutturali Dinamici
Forma giuridica
Numero di addetti Fatturato Struttura organizzativa
Valore della produzione Forme di finanziamento
Capitale investito Volume delle vendite Grado di autonomia
Volume della produzione Ambito competitivo
Capacità produttiva installata Valore aggiunto Team di vertice
Quota di mercato Proprietà e management
Sovrapposizione famiglia-impresa
La scelta di preferire dei parametri quantitativi risponde a
esigenze legate alla necessità di maggior rigore e certezza nella
classificazione, magari per scopi statistici o per selezionare le imprese
meritevoli di finanziamenti o agevolazioni fiscali. In questi casi,
Fonte: F. ALBERTI, Le piccole (e medie) imprese. Definizione, specificità e ruolo, 2009
~ 7 ~
comprensibilmente, non si può affidare la definizione a criteri
interpretativi e/o soggettivi.
Ricorrere a una definizione in funzione dell‟organico e del
fatturato (ovvero del bilancio complessivo), infatti, è indispensabile
per determinare le imprese che possono beneficiare dei programmi o
delle politiche dell'Unione europea (UE) destinati in maniera specifica
alle PMI
1
.
Nonostante, comunque, la riconosciuta necessità di una
disciplina unitaria per le PMI a livello comunitario, i vari Stati membri
avevano in passato mantenuto qualificazioni diverse per designare le
imprese di taglia minore, rispondendo a esigenze particolari
riconducibili alla struttura produttiva del proprio Paese (in base alle
sensibili differenze che da sempre hanno caratterizzato gli apparati
infrastrutturali delle aziende nei vari Stati membri); in Germania, ad
esempio, la denominazione PMI designava le sole imprese di limitate
dimensioni rispetto alla taglia media delle imprese tedesche.
Un altro discorso va fatto invece per le PMI italiane,
caratterizzate storicamente da una dimensione media di gran lungo
inferiore a quelle tedesche, sia dal punto di vista del personale
impiegato, sia sotto l‟aspetto dei capitali utilizzati. Una differenza
strutturale che perdura ancora oggi; secondo il Rapporto PMI 2007 di
Unioncamere, rispetto ai principali Paesi europei la dimensione media
delle imprese manifatturiere italiane è significativamente più bassa:
8,9 addetti rispetto ai 36,2 addetti della Germania, i 22 addetti del
Regno Unito e i 15 addetti della Francia. In termini di fatturato il ruolo
delle imprese italiane fino a 9 addetti è notevolmente più elevato
(11,8%) rispetto a quanto registrato dalle imprese manifatturiere
tedesche (2,2%), britanniche (5,9%) e francesi (7,6%) delle stesse
dimensioni
2
.
1
Un esempio di tali programmi UE può essere rappresentato dal JEV (Joint European Ventures),
un supporto per le PMI che attuano joint-venture transnazionali all'interno della Comunità. Cfr.
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-it/euro/p3-7.htm. Da non dimenticare anche i
programmi JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions), JEREMIE
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), JESSICA (Joint European Support
for Sustainable Investiment in City Areas) e JASMINE (Joint Action to support microfinance
institutions in Europe): strumenti di politica regionale per il supporto a crescita, investimento ed
occupazione, con un ruolo centrale rivolto al finanziamento delle PMI. Cfr.
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/index_en.htm.
2
http://www.unioncamere.gov.it/Unioncamere_gestione/allegati/com_Rapporto_PMI_2007.pdf.
~ 8 ~
Il Legislatore italiano, per regolare la materia della definizione
delle PMI, era intervenuto occupandosi nel codice civile della figura
del piccolo imprenditore, contrapponendola a quella dell‟imprenditore
medio grande: “Sono piccoli imprenditori – afferma la legge – i
coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia”
3
.
Lo stesso codice civile definiva poi i contorni della piccola
impresa per ciò che concerne la facoltà di redigere il bilancio in forma
abbreviata (art. 2435-bis); tale facoltà, infatti, è concessa alle società
che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità
4
.
Tuttavia la semplice codificazione civilistica viene ben presto
considerata superata giacché era insufficiente a delineare i contorni
del fenomeno PMI soprattutto nell‟ottica del Mercato Unico
5
: il tema
cruciale delle riflessioni comunitarie era che il trattamento delle
imprese dovesse essere fondato su una base costituita da regole
comuni, in particolar modo per evitare che la Comunità finisse per
indirizzare le proprie azioni verso un certo tipo di PMI e gli Stati
membri invece a un altro.
Il Legislatore nazionale nella seconda metà degli anni „90 è
intervenuto delimitando i confini entro i quali un‟impresa potesse
essere definita PMI, con il Decreto Ministeriale Industria del
3
Art. 2083 c.c..
4
I limiti indicati sono quelli introdotti in base al D. Lgs. n. 173/2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 6/11/2008.
5
Il Mercato Unico Europeo è stato creato in seguito all‟Atto Unico Europeo, entrato in vigore nel
luglio 1987. Esso prevedeva, tra le altre cose, la graduale istituzione di un mercato unico entro la
fine del 1992. L‟Atto Unico era stato preceduto, nel 1985, dal Libro Bianco di Jacques Delors, che
prevedeva l‟abolizione, entro 7 anni, di tutti gli ostacoli fisici, tecnici e fiscali alla libera
circolazione all‟interno della Comunità Europea. Il Mercato Unico non va confuso con invece il
Mercato Comune Europeo, previsto dal Tratto di Roma del 1957 che istituisce la Comunità
Economica Europea e realizzato il 1° luglio 1968.
Cfr. http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_6/index_it.htm.
~ 9 ~
18/10/1997
6
che comportava l‟adeguamento alla normativa
comunitaria in materia: la Commissione, infatti, resasi conto che
“l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello
nazionale può generare incoerenze e, inoltre, comportare una
distorsione della concorrenza tra le imprese”
7
e “considerando che
molti Stati membri non dispongono di una definizione generale e si
accontentano di regole basate sugli usi locali o relative a settori
particolari”
8
, era intervenuta in maniera regolatrice con la
Raccomandazione
9
96/280, cui gli Stati erano invitati a conformarsi.
Lo scopo dell‟intervento non era solo quello di uniformare la
disciplina statale ma regolare anche l‟azione comunitaria in materia;
afferma, infatti, la Raccomandazione che sino a quel momento “una
serie di politiche comunitarie è stata sviluppata progressivamente
senza un approccio comune né un'opinione generale degli elementi
che oggettivamente, costituiscono una PMI”
10
.
Ben presto però ci si rese conto che fosse necessario un nuovo
intervento comunitario, per effetto delle profonde mutazioni delle
caratteristiche quantitative dell‟economia; i valori riferiti al lontano
1996, peccando della mancata considerazione del fattore
inflazionistico e dell‟incremento di produttività nel frattempo
registratosi, erano giudicati superati, soprattutto in relazione alle
soglie finanziarie (totale di bilancio e fatturato) utilizzate ai fini
dell‟inquadramento della classe dimensionale delle imprese.
In seguito inoltre alle richieste portate avanti da imprese e
amministrazioni degli Stati membri, che chiedevano una maggiore
chiarezza in merito alla classificazione delle PMI, l‟UE ha dovuto
provvedere quindi ad aggiornare la materia.
6
GU n. 229 del 1/10/1997, contenente “l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese”.
7
Raccomandazione 96/280/CE del 3/04/1996. Gazzetta Ufficiale Europea n. L 107 del
30/04/1996.
8
Ibidem.
9
Le raccomandazioni CE sono inviti rivolti agli Stati a conformarsi ad un determinato
comportamento o ad una determinata definizione. Possono essere emanate da qualsiasi organo
della Comunità e rientrano negli atti non vincolanti, cioè quegli atti che non esprimono norme in
senso tradizionale. Tuttavia, come la Corte di Giustizia ha affermato, essi hanno pur sempre una
funzione guida per l‟interprete (funzione particolarmente accentuata per le raccomandazioni
espresse dalla Commissione). Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Giappichelli,
Torino, 2005, p. 338.
10
Raccomandazione 96/280/CE del 3/04/1996. GUE n. L 107 del 30/04/1996.
~ 10 ~
In occasione del Consiglio Europeo di Santa Maria da Feira
11
del 2000, i Capi di Stato o di Governo e la Commissione Europea
erano giunti alla conclusione che occorresse orientare gli sforzi
strategici dell‟UE verso una linea di azione comune sul tema dello
sviluppo delle PMI.
Ormai i tempi erano maturi per regolare la materia: la presenza
nel tessuto produttivo europeo di imprese di ridottissime dimensioni
imponeva l‟esigenza di individuarne precisamente le soglie
dimensionali in termini di fatturato e di totale di bilancio
12
per
distinguerle dalla categoria delle piccole imprese. La questione
assumeva valenza ancora maggiore se si tiene conto dell‟esistenza di
numerosi provvedimenti nazionali e comunitari che prevedevano
specifiche misure di sostegno a favore non solo della classe di imprese
medio-piccole, ma anche di quella delle imprese cosiddette micro
13
.
Grazie alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione
Europea che, a partire dal 1° gennaio 2005, ha sostituito la precedente
definizione stabilita tramite la Raccomandazione 96/280/CE, si è
giunti pertanto a una nuova classificazione delle PMI.
Lo scopo principale della nuova Raccomandazione è stato
quello di favorire un più preciso inquadramento delle PMI in grado di
garantire maggiore sicurezza a livello giuridico e spingere verso
l‟investimento e l‟innovazione nelle suddette imprese incoraggiando i
partenariati e i raggruppamenti di entità indipendenti. Tutto questo
evitando l‟inserimento di imprese che, prive delle caratteristiche
economiche precipue delle PMI o che non ne vivessero le tipiche
difficoltà, beneficiassero in maniera indebita delle azioni di sostegno
destinate a queste ultime.
11
Il Consiglio Europeo si è svolto dal 19 al 20 giugno 2000. Per un estratto delle conclusioni,
consultare http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/00200-
r1.%20ann1.i0.pdf.
12
Nel decreto del Ministero delle Attività produttive 18/4/2005, recante l‟adeguamento dei criteri
di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria, viene chiarito: “Per
fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del
codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti
dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della
società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e
delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari”. Mentre per totale di bilancio si
intende “il totale dell’attivo patrimoniale”. Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005, art. 5,
commi a) e b).
13
http://www.irdcec.it/system/files/imce/aree-tematiche/ari/docari56.pdf, p. 6.
~ 11 ~
In base alla Raccomandazione, per la definizione delle PMI si
procede secondo tre criteri:
a) Effettivi,
b) Fatturato annuo,
c) Totale di bilancio annuo.
Il confronto dei dati con le soglie stabilite dai tre criteri,
consente di determinare se un‟impresa sia classificabile come una
microimpresa oppure una piccola o una media impresa
14
. Da notare
che, mentre è obbligatorio rispettare le soglie relative agli effettivi,
una PMI può scegliere se rispettare il criterio del fatturato oppure il
criterio del totale di bilancio. L‟impresa non deve soddisfare entrambi
i criteri e può anche superare una delle soglie senza perdere la propria
qualificazione
15
.
Nell‟allegato della Raccomandazione, all‟art. 5 viene anche
chiarito cosa debba intendersi per effettivi: “Gli effettivi
corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al
numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno
lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il
lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che
hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come
lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi
sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; b) dalle
persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la
legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti
dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono
14
L‟art. 2 della Raccomandazione precisa che le soglie indicate “costituiscono valori massimi. Gli
Stati membri, la BEI, e il FEI possono stabilire, in taluni casi, soglie inferiori”. Cfr. Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12/10/2005, art. 2. Ciò consente ai soggetti indicati di poter stabilire soglie più
basse di quelle comunitarie al fine di indirizzare i loro interventi verso una categoria puntuale di
PMI, così come di decidere di impiegare unicamente il criterio degli effettivi per l‟attuazione di
determinate politiche, tranne che nei settori disciplinati dalle varie normative in materia di aiuti
pubblici. La definizione è stata vincolante anche in materia di attuazione di fondi strutturali
europei e di programmi comunitari, in particolare del sesto programma quadro a favore della
ricerca. http://www.irdcec.it/system/files/imce/aree-tematiche/ari/docari56.pdf p. 5.
15
Commissione Europea, La nuova definizione di PMI, Pubblicazioni della Direzione Generale
per le imprese e l‟industria, Ufficio delle pubblicazioni, Lussemburgo, 2006, p. 13.
~ 12 ~
un’attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari
da essa forniti”
16
.
Fig. 1.1 – Nuovo modello di definizione per le PMI
Fonte: Commissione Europea, La nuova definizione di PMI, 2006
In base alle nuove soglie, le imprese sono ora classificate in:
Microimprese: il cui organico è inferiore a 10 persone e il cui
fatturato o il totale di bilancio annuale non supera 2 milioni di
euro;
Piccole: imprese il cui organico è inferiore a 50 persone e il cui
fatturato o il totale del bilancio annuale non supera 10 milioni di
euro;
Medie: imprese il cui organico è inferiore a 250 persone e il cui
fatturato non supera 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio
annuale non è superiore a 43 milioni di euro
17
.
Nello stabilire le categorie di micro imprese e PMI, la
definizione UE ha mantenuto le soglie relative al numero di
16
Da precisare che non vengono contabilizzati né apprendisti con contratto di apprendistato/
studenti con contratto di formazione né i congedi di maternità o parentali. Cfr. Gazzetta Ufficiale
Europea n. L 124/39 del 20/05/2003.
17
Gazzetta Ufficiale Europea n. L 124/39 del 20/05/2003.
~ 13 ~
dipendenti, stabilendo però un considerevole aumento del massimale
finanziario (fatturato o volume totale del bilancio), in particolare per
tener conto dell‟inflazione e degli incrementi di produttività
verificatisi dopo il 1996 (all‟epoca della prima definizione
comunitaria di PMI)
18
.
È importante sottolineare che se l‟impresa durante l‟anno di
riferimento supera i tetti finanziari o di effettivi previsti, non vede
mutare la sua situazione, conservando la condizione di PMI con la
quale ha iniziato l‟anno. Tale condizione verrà però persa se i tetti
previsti sono superati per due esercizi consecutivi. Allo stesso modo
una grande impresa acquisirà la condizione di PMI se per due esercizi
consecutivi si trova a ricadere sotto i tetti previsti
19
.
Un‟altra novità della Raccomandazione consiste nella revisione
del parametro dell‟indipendenza, ora espresso in termini di autonomia,
mentre i precedenti limiti a proposito del criterio degli occupati (ora
rinominati in effettivi) sono stati confermati. Pur dando primaria
importanza al criterio degli effettivi, il legislatore europeo riconosce,
tuttavia, la necessità di combinare tale parametro con indicatori di tipo
finanziario, indispensabili per quantificare la dimensione di
un‟impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti.
Tab. 1.2 - Confronto tra i parametri per la definizione delle classi dimensionali
Parametri Microimpresa Piccola impresa Media impresa
2003/361/CE 96/280/CE 2003/361/CE 96/280/CE 2003/361/CE 96/280/CE
Effettivi Inferiore a 10 persone Inferiore a 50 persone Inferiore a 250 persone
Fatturato
annuo
≤ 2 milioni
di €
≤ 10 milioni
di €
≤ 7
milioni di
€
≤ 50 milioni
di €
≤ 40
milioni di
€
Totale di
bilancio
annuo
≤ 5
milioni di
€
≤ 43 milioni
di €
≤ 27
milioni di
€
Con questi considerazioni la Commissione si è orientata a
muoversi verso una diversificazione dei criteri finanziari che
garantisse di considerare alternativamente fatturato e totale di
bilancio. L‟assunzione del fatturato come unico parametro sarebbe
18
Comunicato stampa n. IP/03/652 del 8/05/2003.
19
Commissione Europea, op. cit., p. 16.