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INTRODUZIONE
Le famiglie, le imprese e gli investitori istituzionali hanno da
sempre dedicato all‟investimento immobiliare una parte importante
delle proprie risorse finanziarie. D‟altra parte, l‟acquisto diretto di
asset sul mercato immobiliare presenta alcuni inevitabili svantaggi:
l‟elevato valore unitario delle attività, che rende difficile la
diversificazione dei portafogli immobiliari a causa della necessità
di disporre di risorse ingenti di capitale; la natura a medio lungo
termine degli impieghi, che comporta una bassa liquidità e gli alti
costi di transazione, che non rendono vantaggiosa la negoziazione
frequente delle attività. I limiti appena citati possono essere
superati solo attraverso investimenti indiretti, ricorrendo a specifici
strumenti presenti sul mercato immobiliare, come i fondi
immobiliari e i REITs. In Italia, fino alla prima metà degli anni
novanta, la società immobiliare rappresenta il soggetto giuridico di
riferimento per l‟investimento nel comparto immobiliare. Le
riforme normative susseguitesi dalla seconda metà degli anni
novanta consentono la nascita di nuovi strumenti di finanza
immobiliare: prima i fondi comuni di investimento immobiliare,
poi le società d‟investimento immobiliare quotate (SIIQ).
L‟introduzione dei fondi immobiliari quotati nel sistema
finanziario italiano (1994) dà il via al processo di
finanziarizzazione del comparto immobiliare, offrendo agli
investitori uno strumento d‟investimento innovativo che permette
la partecipazione al capitale di fondi chiusi o semichiusi, le cui
attività sottostanti sono costituite per almeno 2/3 da beni immobili,
diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Il
nuovo strumento è accolto con favore sia dagli investitori
11
professionali sia dai piccoli risparmiatori. Il fondo immobiliare
quotato rappresenta un prodotto finanziario che rende finalmente
possibile la costruzione di un nuovo rapporto fra il settore
finanziario e quello immobiliare, che tende a diventare sempre più
stretto: la sua funzione è di investire in attività sottostanti illiquide,
per poi offrire quote relativamente liquide agli investitori. Tale
strumento, inoltre, concilia la liquidità tipica dei titoli quotati con il
trend positivo dei rendimenti immobiliari. La normativa italiana
riserva l‟istituzione e la gestione dei fondi immobiliari a un
intermediario finanziario specializzato, ossia alla Società di
Gestione del Risparmio, escludendo la possibilità che altri soggetti
possano richiedere l‟autorizzazione in proprio. Le alte qualità
professionali delle SGR consentono una gestione efficiente dei
patrimoni dei fondi, ossia dei vantaggi in termini di
specializzazione, di economie di scala, di liquidabilità e di
trasparenza.
L‟analisi empirica qui proposta è stata eseguita esclusivamente sui
fondi immobiliari retail le cui quote sono ammesse alla
negoziazione presso Borsa Italiana nel segmento MTF (Mercato
Telematico dei Fondi). Il punto di partenza del presente lavoro è il
divario (sconto) esistente tra il prezzo cui le quote dei fondi sono
negoziate sul mercato telematico e il valore contabile delle stesse
in termini di NAV. Tale divario è argomento di studio che ha
generato un‟ampia attività di ricerca diramata verso numerose
direzioni. In particolare, la letteratura evidenzia due approcci
diretti all‟individuazione di potenziali variabili in grado di spiegare
l‟esistenza dello sconto: l‟approccio razionale che parte dall‟ipotesi
che lo sconto sia dovuto ad alcuni fattori di natura economica quali
oneri di gestione, imposte, liquidità, dimensione, indebitamento ed
errori nel calcolo del NAV e l‟approccio motivazionale che
ipotizza, invece, che lo sconto dipenda, fondamentalmente, da
12
elementi di natura motivazionale sottostanti alle decisioni
d'investimento dei piccoli risparmiatori. La presente trattazione si
inserisce in tale letteratura e si propone di studiare una nuova causa
dello sconto sul NAV: la conclusione di compravendite
immobiliari con parti correlate. In particolare, l‟indagine è diretta
all‟individuazione di possibili relazioni tra lo sconto e le
dismissioni immobiliari concluse in conflitto d‟interesse, alla luce
della recente normativa sulle operazioni con parti correlate. La
ricerca vuole comprendere se il compimento di tali operazioni può
essere o meno una variabile in grado di spiegare, anche
parzialmente, la quotazione a sconto dei fondi immobiliari italiani.
L‟indagine realizzata su documenti ufficiali di bilancio ha portato
alla creazione di un Data Base che raccoglie la totalità delle
informazioni ritenute necessarie ai fini dell‟analisi. I dati raccolti
provengono dai rendiconti redatti dalle SGR, dalle relazioni di
stima sugli immobili oggetto di dismissione stilate dagli esperti
indipendenti e dagli atti notarili di compravendita, aventi oggetto le
attività costituenti il portafoglio immobiliare. Per il reperimento dei
prezzi di quotazione è stata utilizzata la banca dati Datastream.
L‟osservazione dei prezzi di Borsa è stata condotta su base
giornaliera, mentre il NAV è stato rilevato semestralmente. Il
periodo di osservazione va dalla data di collocamento di ciascun
fondo sul mercato al 31/12/2007.
Infine, per una migliore lettura di questo elaborato, ne indichiamo
la struttura. Il primo capitolo percorre brevemente le tappe più
importanti dell‟evoluzione normativa dei fondi immobiliari italiani
e riporta una breve descrizione in merito alle caratteristiche del
comparto immobiliare italiano, europeo e americano. Il secondo
capitolo offre una panoramica generale sul quadro normativo
attuale con riguardo alla costituzione, funzionamento e gestione dei
fondi immobiliari italiani, soffermandosi sulla normativa dei fondi
13
immobiliari retail quotati e riportando qualche accenno in merito
alle altre tipologie di fondi. Nel terzo capitolo è presentata una
rassegna della letteratura internazionale e italiana in materia di
quotazione a sconto dei fondi chiusi, con particolare
approfondimento in relazione ai fondi immobiliari. L‟analisi
empirica è svolta nel quarto capitolo all‟interno del quale sono
riportate e interpretate dettagliatamente le evidenze riscontrate.
14
CAPITOLO I – IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE
1.1 Nascita ed evoluzione dei fondi immobiliari di diritto
italiano
I fondi comuni di investimento immobiliare sono introdotti
nell‟ordinamento italiano con la legge n. 86 del 25 gennaio 1994 in
materia di <<istituzione e disciplina dei fondi comuni di
investimento immobiliare>>. L‟impostazione della predetta legge
può essere ricondotta ai seguenti principi fondamentali:
a. l‟istituzione e la gestione dei fondi immobiliari costituiscono
l‟oggetto sociale esclusivo delle SGR, configurando un‟attività
specialistica nell‟ambito del settore del risparmio gestito;
b. i fondi immobiliari sono necessariamente istituiti come fondi
chiusi, cioè con capitale sostanzialmente invariabile rispetto a
quello inizialmente determinato;
c. l‟acquisto di beni immobili, diritti reali di godimento e società
immobiliari costituisce almeno l‟80% del patrimonio dei fondi
immobiliari, ma non più del 90% dello stesso; la parte
rimanente è necessariamente investita in valori mobiliari a
rapida liquidabilità;
d. l‟investimento in società immobiliari è soggetto ad un vincolo
del 25% del patrimonio;
e. la durata dei fondi immobiliari può arrivare sino a 30 anni;
f. è previsto l‟obbligo di quotazione in borsa per i prodotti
collocati al pubblico risparmio.
15
L‟assenza di iniziative nei primi anni di vita della legge sui fondi
immobiliari può essere imputata ad “una normativa rigida che
comprime l‟autonomia dei gestori nella costruzione dei fondi e ad
un regime impositivo con ridotte convenienze fiscali rispetto ad
altri veicoli societari”
1
. In particolare, la previsione da parte della
normativa di un procedimento autorizzatorio per l‟istituzione dei
fondi, ha frenato la crescita e la diffusione dei fondi comuni
d'investimento.
Il testo unico della finanza TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998) ha
modificato radicalmente la disciplina della gestione del risparmio.
In particolar modo, nell‟ambito dei fondi immobiliari, il TUF ha
totalmente abrogato la legge 86/1994 eccetto le norme relative ai
fondi immobiliari costituiti con l‟apporto di beni pubblici, tuttora
vigente. La normativa precedente si caratterizzava per alcuni
elementi di rigidità che scaturivano dalla fissazione delle
caratteristiche fondamentali del fondo. “Tale rigidità normativa
costituiva un ostacolo significativo di adeguamento del comparto
del risparmio gestito alle innovazioni dei mercati finanziari”
2
. La
nuova disciplina contenuta nel TUF, titolo III, capo I, II, II-bis,
articoli 33-42, offre un approccio improntato alla delegificazione e
alla deregolamentazione, recependo i principi contenuti nelle
direttive comunitarie. Tale normativa, racchiusa nel titolo
“Gestione collettiva del risparmio”, fornisce nuove direttive in
merito ai seguenti argomenti:
le attività esercitabili dalla SGR;
le condizioni generali di accesso all‟attività di gestione del
risparmio;
l‟istituzione presso la Banca d‟Italia dell‟albo delle SGR;
1
Tratto dal capitolo 5 di Riccardo Delli Santi e Stefano Mantella (2009), Capital market e RE, Egea.
2
Tratto dal capitolo 9 di Filippo Cappio, Vincenzo Felline e Fabrizio Vedana (2006), I fondi immobiliari, Egea.
16
il procedimento di autorizzazione e la struttura dei fondi
comuni di investimento;
i compiti della banca depositaria;
i compiti dell‟assemblea dei sottoscrittori;
l‟operatività all‟estero delle SGR;
il contenuto mimino del regolamento dei fondi comuni di
investimento.
Per favorire il definitivo decollo dei fondi immobiliari si è reso
opportuno introdurre ulteriori elementi di correzione di natura
operativa e fiscale. Lo scopo prefissato è quello di rendere tale
strumento maggiormente competitivo rispetto ad altre forme
alternative d'investimento finanziario e superare gli elementi di
rigidità ancora esistenti nell‟ordinamento. Il legislatore,
riconoscendo l‟importante ruolo dei fondi immobiliari nel sistema
economico-finanziario del paese, integra e modifica la disciplina
per dare loro un nuovo impulso. Più precisamente, prima con il
D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge il 23 novembre
2001, n. 410 e poi con la legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
introdotte misure correttive che disegnano un nuovo quadro
legislativo per i fondi immobiliari, caratterizzato da una maggiore
flessibilità. I principali obiettivi delle sopra citate leggi possono
essere raccolti nei seguenti punti:
conferire liquidità al mercato immobiliare;
favorire l‟afflusso del pubblico risparmio all‟investimento
immobiliare indiretto;
dare maggior rigore e trasparenza al settore;
consentire formule variegate di dismissione immobiliare (spin-
off) che permettano di riorganizzare ed integrare dal punto di
17
vista della proprietà e della gestione i vari compendi
immobiliari;
offrire maggior tutela al sottoscrittore del fondo immobiliare.
Tali obiettivi sono perseguiti dalle leggi 410/2001 e 326/2003 nel
loro complesso, attraverso le seguenti iniziative:
a. istituzione dei fondi cosiddetti “semiaperti” o “semichiusi” che
offrono la possibilità al fondo di effettuare una pluralità di
emissioni di quote;
b. introduzione di una nuova e più favorevole disciplina fiscale
per i sottoscrittori di quote di fondi immobiliari;
c. adozione di una disciplina che assicuri un‟adeguata trasparenza
sulle operazioni in conflitto di interessi;
d. la possibilità di conferire al fondo beni in natura, di costituire
fondi ad apporto di tipo privato e di ricorrere in modo più
ampio all‟indebitamento da parte del fondo;
e. la creazione dell‟Assemblea dei Partecipanti, ovvero di un
nuovo organo di rappresentanza a tutela degli interessi dei
sottoscrittori dei fondi immobiliari.
Le leggi appena menzionate hanno, inoltre, avviato il processo di
privatizzazione e di valorizzazione degli immobili di proprietà
delle Pubbliche Amministrazioni, modificando le disposizioni
precedenti in materia di dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico.
Alle modifiche introdotte dal TUF hanno fatto seguito numerose
disposizioni legislative e regolamentari in applicazione ed
attuazione dello stesso, tra cui, il D.M. 24 del 1999 n. 228
(Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri
generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di
18
investimento). Grazie e questi interventi normativi, i fondi comuni
di investimento immobiliare si sono inseriti all‟interno della
disciplina generale che regola i fondi comuni di investimento.
Con Provvedimento del Governatore datato 14 aprile 2005, la
Banca d‟Italia ha riordinato, con alcune innovazioni, la normativa
di propria emanazione riunendola in un‟unica fonte, il
“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”. Le nuove
disposizioni del provvedimento, oltre a rappresentare un piccolo
testo unico di riferimento per la regolamentazione delle SGR,
contengono altresì delle novità destinate ad aumentare il valore
strategico delle stesse. Tali novità hanno l‟obiettivo di rafforzare
gli assetti organizzativi delle SGR e di dare loro maggiore
flessibilità nella definizione dei compiti degli organi aziendali.
Riguardo alla normativa sulle operazioni con parti correlate, il
legislatore ha eliminato il divieto generale di compiere operazioni
in conflitto d'interesse (tuttora vigente per gli altri fondi comuni
d'investimento) e ha prescritto delle indicazioni da osservare, al
fine di evitare possibili danni ai partecipanti. In particolare, le
operazioni in questione possono essere eseguite subordinatamente
a determinate cautele e a precise limitazioni. Le ultime novità in
merito a tale argomento sono introdotte dalla Consob che, con la
delibera numero 17221, 12 marzo 2010, ha adottato il nuovo
“Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con
parti correlate”. Tale Regolamento detta i principi ai quali le
società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani
o di altri paesi dell‟Unione europea e con azioni diffuse tra il
pubblico in misura rilevante si devono attenere al fine di assicurare
la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle
operazioni con parti correlate effettuate direttamente o per il
tramite di società controllate. Inoltre, il Regolamento prescrive una
disciplina diretta al rafforzamento del ruolo degli amministratori
19
indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale sulle
operazioni con parti correlate.
In materia fiscale la legge 326/2003 ha rideterminato il regime
tributario dei fondi immobiliari introducendo una ritenuta del
12,5% sull‟ammontare dei proventi distribuiti dal fondo e sulla
differenza tra il valore di riscatto/liquidazione e il costo di
sottoscrizione/acquisto delle quote. Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha
parzialmente modificato il regime fiscale per il settore
immobiliare. In particolare, ferma restando la possibilità di
mantenere le operazioni di compravendita immobiliare nell‟ambito
del regime IVA, le principali novità introdotte dalla nuova
normativa riguardano l‟applicazione dell‟imposta ipo-catastale del
2% sul prezzo delle compravendite nelle quali un fondo
immobiliare sia controparte e l‟applicazione dell‟imposta di
registro dell‟1% per anno sul valore dei contratti di locazione.
1.2 SIIQ: una nuova figura di investimento immobiliare
In diversi ordinamenti l‟investimento indiretto è stato favorito per
mezzo di agevolazioni fiscali, attraverso la trasparenza o la ridotta
tassazione di veicoli d'investimento caratterizzati da specifiche
qualità; tali veicoli sono rappresentati dai REITs (Real Estate
Investment Trust)
3
. I REITs possono essere definiti come società
d'investimento immobiliare che svolgono in modo prevalente
attività di natura immobiliare, caratterizzate da trasparenza fiscale
e obbligo di distribuzione della maggior parte degli utili da tassare
direttamente in capo agli investitori. I REITs nascono negli Stati
3
Tratto dal capitolo 5 di Martin Hoesli e Giacomo Morri (2010), Investimento immobiliare, Hoepli.
20
Uniti nel 1960 e oggi sono presenti nella maggior parte dei paesi
economicamente avanzati. Il primo paese europeo a introdurli è
l‟Olanda, con i FBI (Fiscale Beleggings-Instelling) nel 1969,
seguita poi dal Belgio nel 1995. La Francia, invece, introduce le
SIIC nel 2003. In Italia il regime è stato introdotto di recente nel
2007, con le società d'investimento immobiliare quotate,
specializzate nel settore delle locazioni. La normativa di
riferimento delle SIIQ è contenuta nei commi 119 – 141
dell‟articolo 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007)
parzialmente modificata dall‟articolo 1 comma 374, della legge
244/2007 (legge finanziaria 2008). La disciplina è stata poi
integrata dal Decreto n. 174 del 2007 del Ministero dell‟Economia
e delle Finanze e dal provvedimento del direttore dell‟Agenzia
delle Entrate del 28 novembre 2007 che ha poi stabilito le modalità
d‟esercizio dell‟opzione per il regime speciale.
La normativa italiana prescrive i seguenti requisiti e condizioni da
soddisfare per le società che vogliono fruire del regime speciale:
essere costituite sotto forma di società per azioni aventi sede
legale nel territorio dello stato italiano e con azioni negoziate in
mercati regolamentati italiani;
svolgere in via prevalente l‟attività di locazione immobiliare; a
tale scopo gli immobili destinati alla locazione devono
rappresentare almeno l‟80% dell‟attivo patrimoniale e i ricavi
provenienti dall‟attività immobiliare devono rappresentare
almeno l‟80% dei componenti positivi del conto economico;
relativamente alla struttura partecipativa l‟azionariato deve
essere frazionato e più precisamente nessun socio deve
possedere, direttamente o indirettamente, più del 51% dei diritti
di voto nell‟assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di
partecipazione agli utili. Almeno il 35% delle azioni deve
21
essere detenuto da soci che non possiedono, direttamente o
indirettamente, più del 2% dei diritti di voto nell‟assemblea
ordinaria;
la disciplina prevede, inoltre, che le SIIQ devono distribuire ai
soci almeno l‟85% dell‟utile netto generato dall‟attività
immobiliare diretta e indiretta.
I benefici fiscali consistono nell‟esenzione del reddito in capo alla
SIIQ ai fini IRES e IRAP, con la conseguente applicazione di
un‟aliquota del 20% sugli utili distribuiti. Il venir meno di uno o
più dei requisiti comporta la cessazione dal regime stesso, salvo
alcune eccezioni.
Con l‟introduzione delle SIIQ, l‟intenzione del legislatore è di
raggiungere alcune finalità di carattere macroeconomico tra cui
4
:
a. accrescere la funzionalità del mercato immobiliare,
incentivando il conferimento di patrimoni reali a gestori
professionali sottoposti a controlli tipici delle società quotate;
b. concorrere allo sviluppo del mercato azionario in termini di
capitalizzazione e liquidità;
c. orientare il risparmio diffuso verso l‟investimento immobiliare
indiretto;
d. allineare il quadro normativo nazionale a quello dei principali
paesi occidentali, in modo da accrescere l‟attrattiva del mercato
immobiliare domestico per gli investitori istituzionali esteri
rimuovendo il fattore di distorsione nel processo di allocazione
dei capitali internazionali.
4
Tratto dal capitolo 4 di Riccardo Delli Santi e Stefano Mantella (2009), Capital Market e RE, Egea.
22
1.2.1 SIIQ e Fondi Immobiliari: un confronto
Nonostante le SIIQ siano strumenti simili ai fondi immobiliari, in
quanto entrambi consentono di investire indirettamente in beni
immobili, i due strumenti non si sovrappongono. Le SIIQ
rappresentano una nuova opportunità che si affianca a quella dei
fondi immobiliari offrendo la possibilità di un‟ulteriore evoluzione
del processo di finanziarizzazione del settore immobiliare. Questi
due strumenti presentano alcune differenze sostanziali che possono
essere così riassunte
5
:
Status giuridico. I fondi immobiliari sono OICR, mentre le
SIIQ sono società commerciali che svolgono un‟attività
imprenditoriale. Questa differenza implica che i fondi
immobiliari beneficiano del regime fiscale agevolato (esenzione
da IRES e IRAP e tassazione dei proventi in capo agli
investitori) a prescindere dalle caratteristiche e dalle
specializzazioni. Le SIIQ, invece, possono beneficiare del
regime di agevolazioni fiscali solo se si attengono all‟attività di
investimento immobiliare limitata agli immobili a reddito.
Inoltre, l‟esenzione riguarda solo i redditi della gestione esente
e non tutti i redditi; in effetti, le plusvalenze da dismissione
immobili o di partecipazioni in altre SIIQ o i redditi derivanti
da altre attività sono soggetti a tassazione secondo la normativa
ordinaria.
Vigilanza. I fondi immobiliari, in quanto finalizzati alla
gestione del risparmio pubblico, sono sottoposti a controlli e
autorizzazioni da parte della Banca d‟Italia, Consob e Banca
Depositaria che vigilano la composizione patrimoniale, gli
investimenti e la concentrazione del rischio. Le SIIQ, invece,
5
Tratto dal capitolo 5 di Martin Hoesli e Giacomo Morri (2010), Investimento immobiliare, Hoepli.