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Capitolo I
L’AMBIENTE
Premessa
Da un punto di vista giuridico, possiamo considerare l‟ambiente come il
complesso di risorse naturali - l‟aria, l‟acqua, la flora, la fauna, il suolo, le
bellezze naturali - singolarmente considerate e oggetto di tutele giuridiche
diverse, ovvero poste in diretta e/o indiretta interrelazione ed interazione tra
loro, e l‟ambiente, inteso come “relazione” di esse, soddisfa un interesse
ulteriore - la qualità della vita - rispetto agli interessi direttamente da quelle
appagate, garantendo dignità e benessere quali diritti fondamentali dell‟uomo.
Nella materia ambientale si è verificato un fenomeno di proliferazione
delle fonti, gli atti normativi sono stati emanati da autorità diverse nell‟ambito
dello stesso ordinamento giuridico, ma anche da organi di ordinamenti giuridici
distinti ma collegati, e, tenuto conto dell‟autonomia di ciascun ordinamento,
eventuali conflitti tra norme interne e norme internazionali o comunitarie sono
risolti con il criterio del “livello più appropriato di tutela” ricavato dal principio
di sussidiarietà sancito dal Trattato UE, secondo il quale la Comunità Europea
interviene solo per quegli interessi ambientali che possono essere meglio
realizzati a livello comunitario, e dal principio della condivisione delle
responsabilità.
1
1
G. DI NARDO, G. D. – I reati ambientali, CEDAM, Padova, 2006, pp. 6-7.
4
Il concetto giuridico di bene ambientale, nel sistema normativo italiano, è
definito d.lgs. 152/2006 (c.d. codice ambientale), e l‟assenza sino ad allora, nel
nostro ordinamento normativo nazionale, di un articolo di legge che definisse
l‟ambiente in modo preciso, non è solo un limite normativo, ma per
comprendere le ragioni che possano avere indotto il legislatore italiano a tardare
tanto nella formulazione di una definizione di ambiente, occorre innanzitutto
evidenziare che fornire una nozione giuridica di esso è tutt‟altro che semplice,
data la molteplicità di significati cui il concetto di ambiente in sé si presta ad
essere accostato.
Il tentativo di delimitare la nozione di ambiente sotto il profilo giuridico
deve dunque necessariamente essere preceduto dallo sgombro del campo da
tutto ciò che a tal fine potrebbe rivelarsi superfluo o fuorviante.
2
1.1 L’evoluzione del concetto giuridico di “bene ambientale”
La definizione forse più semplice, e al tempo stesso memorabile, di
“ambiente” con ogni probabilità è stata data da Einstein, allorquando ha
affermato che “ambiente è tutto ciò che non sono io”. In effetti se si pensa
all‟etimologia della parola ambiente, Einstein ha indubbiamente colto nel segno:
ambiente viene dal latino ambiens, ambientis, participio presente del verbo
“ambire”, che significa “circondare, stare attorno”. Ma se si muove dal
presupposto che ambiente “è ciò che ci circonda”, qual‟è l‟oggetto del
circondare? Nella visione c.d. antropocentrica dell‟ambiente data da Einstein il
punto di riferimento è l‟Uomo.
2
S. BOLOGNINI – La definizione giuridica di ambiente: una chimera? in Diritto e giurisprudenza agraria,
alimentare e dell’ambiente, EDIZIONI TELLUS, dicembre, 2007,XII, p. 723.
5
In contrapposizione a questa concezione, con il passare degli anni, ha
iniziato a farsi strada una visione c.d. ecocentrica, una visione che pone, cioè, al
centro della nozione di ambiente non più l‟uomo, che diviene, invece, uno degli
elementi che lo compongono, ma l‟ecosistema nel suo complesso:“l‟ambiente
viene definito come ecosistema, di cui anche l‟uomo fa parte, di elementi fisici,
chimici e biologici” (Gentile
3
). Alla base di tale corrente di pensiero vi è la
convinzione che l‟ambiente costituisca un bene a carattere generale, autonomo e
distinto rispetto ai beni che lo compongono e meritevole di tutela in sé.
Il mutamento di rotta registratosi nel modo di concepire e,
conseguentemente, di definire l‟ambiente, quasi certamente si fonda sulla presa
di coscienza della sempre maggiore gravità dei pericoli ambientali, nonché del
ruolo estremamente importante giocato dall‟uomo come soggetto attivo ai fini
della tutela ambientale.
4
L‟opera di ricostruzione del concetto giuridico di bene ambientale è frutto
dell‟apporto scientifico profuso dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
E‟ possibile suddividere l‟opera di ricostruzione del concetto ambiente in
alcune fasi. Dagli anni ‟30 sino all‟entrata in vigore della Costituzione italiana, il
“bene ambiente” non avendo raggiunto ancora una definizione autonoma, non
costituiva oggetto di tutela diretta, rendendo perciò impossibile l‟esistenza di un
vero e proprio “diritto dell‟ambiente”. La tutela del diritto all‟ambiente veniva
riconosciuta in modo indiretto, attraverso la salvaguardia di altri beni, quali la
salute, la proprietà privata e le risorse suscettibili di utilizzazione economica.
Dal punto di vista giurisprudenziale, i primi accenni all‟ambiente in Italia
sono legati ad una visione estetica e statica del paesaggio come bellezza naturale
percepita dall‟esterno. Infatti al momento della Costituente erano già in vigore
3
GENTILE – La nozione giuridica di ambiente in Il Foro Cosentino, L. PELLEGRINI EDIZIONE, Cosenza, 1990, VI,
p. 16.
4
S. BOLOGNINI – La definizione giuridica di ambiente: una chimera? in Diritto e giurisprudenza agraria,
alimentare e dell’ambiente, EDIZIONI TELLUS, dicembre, 2007, XII, pp. 723-729.
6
due norme per molti versi ancora attuali: la Legge 1089/1939 sui Beni Culturali
e la Legge 1497/1939 sulle Bellezze Naturali.
Dal punto di vista dottrinario, e in particolare dall‟insegnamento del Prof.
Giannini
5
, negli anni che seguono il boom economico si comincia a parlare di
ambiente in 3 gruppi di distinti istituti giuridici:
1. le bellezze paesaggistiche (l‟art. 9 della costituzione italiana parla
esplicitamente di paesaggio, è di fatto l'unico esplicito riferimento all‟ambiente),
per le quali è prevista una tutela già dagli anni „30;
2. la salute umana: l‟art. 32 della costituzione prevede principi a tutela
della salute dell‟uomo;
3. il territorio.
L‟ambiente non aveva quindi ancora un rilievo giuridico autonomo, ma
era costituito dagli istituti concernenti la tutela delle bellezze paesaggistiche e
culturali, la lotta contro gli inquinamenti, la tutela del territorio.
6
Questa impostazione ha però aperto un ampio dibattito, poiché in realtà i
gruppi di istituti coinvolti nella tutela dell‟ambiente sono più numerosi.
Capaccioli
7
e Predieri
8
, partendo dalla convinzione, da un lato, che non sia
possibile riconoscere all‟ambiente il valore di bene unitario meritevole di tutela
in sé, stante l‟inevitabile scissione del medesimo in una pluralità di elementi,
dall‟altro, che una normativa che voglia far fronte, discplinandoli, ai problemi
dell‟ambiente non possa essere settoriale, e pur negando in linea di principio
l‟esistenza di un bene ambientale tutelabile nella sua globalità, individuano una
pluralità di tutele di cui sono oggetto i diversi elementi in cui si risolve la
nozione di ambiente.
5
M. S. GIANNINI – Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale in Rivista trimestrale di diritto
pubblico, GIUFFRE‟, Milano, 1971, p. 1122.
6
A. CORSETTI, N. FERRUCCI - Manuale di diritto forestale e ambientale, GIUFFRE‟, Milano,2008, p. 232.
7
E. CAPACCIOLI,G. DAL PIAZ – voce Ambiente (dell’) in Novissimo digesto italiano, Appendice, UTET, Torino,
1980, I, p. 257.
8
A. PREDIERI – “Paesaggio” e “ambiente”: referenti nazionali e normativi in Diritto e ambiente, Materiali di
dottrina e giurisprudenza commentati da Almerighi e Alpa, Parte I, Diritto civile, Padova, 1984, p. 503.
7
Si può tuttavia rilevare che a sostegno della ricostruzione “atomistica”, e
quindi non unitaria, del bene ambiente, vi sono due argomentazioni: da un lato,
si evidenzia l‟approccio generalmente tenuto dal legislatore italiano allorquando
disciplina la materia ambientale, contraddistinto da una serie di provvedimenti,
con normative di carattere settoriale in funzione della tutela di singole risorse
naturali, mirate più ad arginare emergenze ambientali che a realizzare una
efficace opera di prevenzione (Ferrucci); dall‟altro lato, si rivela una certa
consapevolezza del legislatore dell‟impossibilità di ricostruire unitariamente la
nozione di ambiente data l‟oggettiva complessità strutturale della materia.
9
Dall‟entrata in vigore della Costituzione (1948) al 1966, spicca l‟assenza
di riferimenti normativi nella Carta costituzionale, con riguardo tanto alla tutela
delle risorse naturali, quanto alla loro difesa dagli agenti inquinanti e tale
mancanza era dovuta al fatto che, all‟epoca, la tutela dell‟ambiente non
costituiva un “valore” universalmente percepito dall‟opinione pubblica. Nella
Costituzione, tuttavia, si trovano alcuni articoli che, ne garantiscono
indirettamente la tutela: si tratta dell‟art. 9 - “la Repubblica tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della Nazione”- dell‟art. 32 - “la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività”, ed anche dell‟art. 41, nella parte in cui si enuncia il principio
secondo cui “l’iniziativa economica privata non può mai svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana”.
Il primo fondamentale intervento in materia ambientale è rappresentato
dalla Legge 13 luglio 1966, n. 615, recante “provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico” dal cui art. 1 si evince il principio secondo il quale
“l‟aria costituisce una vera e propria risorsa, e quindi un bene giuridico da
9
S. BOLOGNINI – La definizione giuridica di ambiente: una chimera? in Diritto e giurisprudenza agraria,
alimentare e dell’ambiente, EDIZIONI TELLUS, dicembre, 2007, XII, p. 727.
8
proteggere”. Viene così introdotta per la prima volta una vera e propria tutela del
“bene ambiente”, pur se indirettamente, attraverso una tutela settoriale.
Dagli anni „70 e „80 si sviluppa una giurisprudenza consolidata e
l‟ambiente viene visto come valore e come insieme. La Cassazione afferma che
l’ambiente deve essere tutelato in quanto tale (valore)
10
. Al tempo stesso l‟art.
734 del codice penale dice che “Chiunque in qualsiasi modo distrugge o altera
bellezze naturali è punito ...”. Risulta evidente che si è passati da una visione
estetica e statica del paesaggio come bellezza naturale percepita dall‟esterno ad
una definizione più ampia del concetto di ambiente come un soggetto avente
proprietà emergenti che sono al di sopra delle sue componenti essenziali ed
intrinseche (flora, fauna, geologia, ecc.), e che quindi deve essere intenso nel
suo insieme, nella sua totalità.
11
La Suprema corte di Cassazione con la sentenza 5172 del 1979 stabilisce
inoltre che “l’ambiente è un fenomeno unitario e che, come un diritto della
personalità, costituisce un diritto fondamentale dell’uomo”. La Corte, attraverso
una rilettura degli artt. 2 e 32 Cost., ha ritenuto di identificare il diritto alla salute
anche come diritto all‟ambiente salubre, attribuendo al primo una protezione
analoga a quella dei diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana,
segnando così il primo riconoscimento del diritto all‟ambiente come diritto
soggettivo assoluto, tutelabile persino nei confronti della pubblica
amministrazione.
12
Gli sforzi della Corte si sono quindi concentrati sul tentativo di assicurare
all‟ambiente un riconoscimento specifico come diritto fondamentale della
persona e interesse primario della collettività, proponendo dello stesso
un‟accezione unitaria, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Ciò ha
determinato l‟emergere in dottrina di una nuova concezione (c.d. teoria
10
Cass. Civ. Sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Foro italiano, ZANICHELLI, Bologna, 1979, I, p. 2302.
11
A. CORSETTI, N. FERRUCCI- Manuale di diritto forestale e ambientale, GIUFFRE‟, Milano,2008, pp. 232-236.
12
Cass. S.U., 6 ottobre 1979, n. 5172 in Foro italiano, ZANICHELLI, Bologna, 1979, I, p. 2302 ss.
9
monistica), secondo la quale la disciplina ambientale non deve estrinsecarsi
nella tutela dei singoli elementi naturali dai fattori aggredenti, ma al contrario,
deve muovere dal presupposto che l‟ambiente sia un bene unitario, a carattere
generale, autonomo e distinto rispetto ai beni che lo compongono (Corasaniti
13
,
Patti,
14
Di Govine
15
, Torregrossa
16
, Postiglione
17
, Pericu
18
).
Un‟autorevole dottrina aveva anche richiamato l‟attenzione sul fatto che
nell‟ordinamento generale una situazione giuridica soggettiva che vede la
compresenza di un interesse pubblico - come avviene per disposto costituzionale
nell‟art. 32 - non configura un diritto soggettivo perfetto ma un interesse
legittimo (Lavagna).
19
Con l‟approvazione della Legge 8 luglio 1986, n. 349, fu istituito il
“Ministero dell’ambiente”. A partire da tale momento il bene ambiente viene
considerato un bene unitario giuridicamente rilevante, meritevole di una
specifica tutela istituzionale.
20
A distanza di dieci anni dalla storica pronuncia del 1979, la Corte è
tornata a pronunciarsi sull‟argomento. Con la sentenza n. 210 la Corte osserva
che “va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla
salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona e interesse
fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione.
Si tende cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale, comprensiva di
tutte le risorse naturali e culturali. Ne deriva che la repressione del danno
13
G. CORASANITI - Profili generali di tutela giurisdizionale contro il danno ecologico in La responsabilità
dell’impresa per i danni all’ambiente e ai consumatori, GIUFFRE‟, Milano, 1978, p. 41 ss.
14
S. PATTI - La tutela civile dell’ambiente, CEDAM, Padova, 1973, p. 13 ss.
15
G. DI GIOVINE - Diritto e ambiente, EDIZIONI CLUP-CLUED, Milano, 1983, p. 41.
16
L. TORREGROSSA - Profili della tutela dell’ambiente in Rivista diritto di processuale civile, CEDAM, Padova,
1980, p. 1368 ss.
17
E. POSTIGLIONE - Ambiente: suo significato giuridico unitario in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
GIUFFRE‟, Milano, 1985, p. 32 ss.
18
PERICU - voce Ambiente (tutele dell’) nel diritto amministrativo in Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET,
Torino,1987, I, p. 189 ss.
19
C. LAVAGNA - Istituzioni di diritto pubblico, UTET, Torino 1979, p. 436.
20
G. GALLONI - La definizione giuridica di ambiente: una chimera? in Diritto e giurisprudenza agraria,
alimentare e dell’ambiente, EDIZIONI TELLUS, dicembre, 2007, XII, p. 728.
10
ambientale […]costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino
individualmente e collettivamente”.
21
Nella sentenza n. 641 la Corte
Costituzionale ribadisce la natura unitaria del bene ambiente ,“l’ambiente non è
passibile di una situazione soggettiva di tipo appropriativo appartenendo alla
categoria dei beni liberi, fruibili dalla collettività e non dai singoli […] , in tema
di tutela dell’ambiente, la Costituzione collega aspetti naturalistici (paesaggio)
e culturali (promozione dello sviluppo della cultura e tutela del patrimonio
storico –artistico) in una visione […] di protezione integrata e complessiva dei
valori naturali insieme con quelli consolidati dalle testimonianze di civiltà; allo
stesso modo con l’ art 32 […] assicura al diritto all’ambiente […] una adeguata
protezione”. Quindi l‟ambiente salubre, inteso in una concezione sanitaria di
ambiente giuridicamente apprezzabile e rilevante (art. 32 Cost.) può essere
collegato ai diritti della persona, che comprendono anche l‟integrità fisica e
psichica e la salvaguardia della qualità della vita.
22
E ancora, nel 1992 con la sentenza n. 67 la Corte afferma che “l’integrità
ambientale è un bene unitario […] che va salvaguardato nella sua interezza”.
23
In tal senso la Cassazione penale con la sentenza n. 481 del 1993, che,
dopo aver confermato che l‟ambiente costituisce un bene “unitario”, aggiunge
che in esso sono ricomprese non solo le risorse naturali ma anche “il patrimonio
storico - artistico ... sicché ambiente è il contesto qualificato dalle risorse
naturali e dalle stesse opere dell’uomo più significative giuridicamente protette
[...]”.
24
In questa direzione muovono anche due importanti istituti introdotti con la
legge istitutiva del Ministero dell‟ambiente, ossia l’azione di risarcimento del
danno ambientale e la valutazione di impatto ambientale: entrambi, infatti,
tendono a confermare la ricostruzione del bene ambientale sia come risorsa da
21
Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210, in Foro italiano, ZANICHELLI, Bologna, 1988, I, p. 329 ss.
22
Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in Foro italiano, ZANICHELLI, Bologna, 1988, p. 694.
23
Corte Cost., 24 febbraio 1992, n. 67 , in Foro italiano, ZANICHELLI, Bologna, 1992, I, p. 2061 ss.
24
Cass. Pen., sez. III, 15 giugno 1993,n. 6031, in Rivista giuridica dell’ambiente, GIUFFRE‟,Milano, 1995, p. 481
11
tutelare giuridicamente anche in sede risarcitoria, sia quale ulteriore risorsa da
valutare in modo integrato, e quindi unitario, in relazione all‟impatto ambientale
arrecato da eventuali progetti ed opere.
Negli anni successivi alla legge istitutiva del Ministero dell‟ambiente la
produzione legislativa in materia ambientale si è fatta più insistente, sino ad
arrivare a toccare tutti i settori di maggior interesse sotto il profilo ambientale: la
normativa sui rifiuti, i testi unici sulle acque e sui beni culturali e paesaggistici,
la c.d. autorizzazione unica integrata, ecc. Tutti provvedimenti che hanno
contribuito a determinare talune linee direttrici, come l‟avvio ed il diffondersi di
processi di unificazione normativa attraverso la predisposizione di testi unici per
uno stesso settore, l‟integrazione dei procedimenti autorizzativi, la diffusione di
una cultura della prevenzione dall‟inquinamento, il decentramento delle
competenze autorizzative e gestionali verso gli enti locali e la valorizzazione
della partecipazione del pubblico all‟interno dei procedimenti autorizzativi e di
autocertificazione, perché il dovere di protezione dell‟ambiente fa capo non solo
allo Stato ma anche al cittadino.
La riforma costituzionale del 2001 ha elevato la tutela dell‟ambiente da
semplice interesse pubblico a valore costituzionale, cioè ha attribuito ad essa una
posizione primaria nell‟ordinamento.
Come spesso succede in Italia, la discussione della dottrina e della
giurisprudenza è stata attratta - più che dal significato e dal contenuto da
attribuire all‟espressione “tutela dell‟ambiente (e dell‟ecosistema)” - dalla sua
collocazione nel sistema di distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni.
In altri termini, ci si è interrogati su “chi” dovesse fare, prima di avere stabilito
“che cosa”.
E‟ avvenuto così che la dottrina c.d. ”regionalista”, cioè pregiudizialmente
schierata per un ampliamento delle competenze delle Regioni a detrimento di
quelle statali, aveva teorizzato l‟irrilevanza della menzione costituzionale della
12
tutela dell‟ambiente tra gli oggetti di potestà legislativa esclusiva dello Stato,
sulla base di un duplice argomento.
La riconosciuta natura di valore costituzionale della tutela dell‟ambiente
veniva utilizzata per negare che l‟esercizio della potestà legislativa fosse
riservato allo Stato, ritenendo che si configurasse una potestà di intervento
diffuso, riconosciuto a tutti i soggetti dotati della potestà di legiferare, allo scopo
di conseguire nel modo più articolato le esigenze di protezione di tale valore
primario. E dunque le Regioni potevano - secondo tale interpretazione - adottare
norme di diretta tutela ambientale, anche avvalendosi delle potestà ad esse
riconosciute nelle materie di potestà legislativa concorrente, come la tutela della
salute, l‟agricoltura, la protezione civile, l‟energia, o residuale (in quanto non
menzionate né in questo elenco né in quello riservato allo Stato).
In secondo luogo, alla “tutela dell‟ambiente” veniva negata la natura
giuridica di “materia”, e la conseguente valenza precettiva della disposizione
costituzionale dell‟art. 117, lett. s), ritenendo che si trattasse piuttosto di un
valore costituzionale con efficacia “trasversale”, la cui cura spetta a tutti i
soggetti pubblici dell‟ordinamento, non potendosi escludere l‟attivazione di
nessuna competenza settoriale. La tutela dell‟ambiente non costituirebbe una
“vera e propria materia” tale da fondare una riserva di competenza allo Stato, in
quanto consisterebbe piuttosto in un complesso variegato di attribuzioni di
diversa natura e di competenza distribuita. In questa prospettazione, allo Stato
residuerebbe soltanto il potere di dettare principi fondamentali e standard
minimi di tutela, mentre alle Regioni andrebbe riconosciuta la potestà di
legiferare su aspetti settoriali della tutela ambientale, introducendo anche
discipline più restrittive di quelle generali statali.
Riconoscere alla tutela dell‟ambiente il carattere di valore costituzionale
costituisce il coronamento di un percorso di tutela sempre più consapevole,
incisivo, avanzato, che colloca l‟ambiente tra i valori primari dell‟ordinamento
13
repubblicano, e la sua assunzione tra i principi fondamentali. La qualifica di
“valore costituzionale” indica la rilevanza che l‟ordinamento attribuisce al bene
giuridico ambiente, la funzione che è destinato a svolgere nel contesto
istituzionale, la scala di priorità nella quale è collocato nei confronti di altri beni
giuridici ed interessi pubblici da tutelare, l‟intensità e l‟estensione della tutela.
Il riconoscimento della tutela dell‟ambiente come “valore costituzionale”
non comporta affatto la conseguenza preclusiva che la medesima sia configurata
come una “materia”, in quanto i due concetti definiscono vicende giuridiche
diverse. A quest‟ultimo termine, infatti, va conferito il corretto significato di un
dato oggettuale compiutamente definito, in relazione al quale opera un
complesso organico di norme coordinate e indirizzate verso un fine unitario,
cioè la cura di un determinato bene giuridico o - come nella fattispecie - di un
insieme di beni e di interessi pubblici.
25
La Corte afferma che la competenza legislativa esclusiva dello Stato
avente ad oggetto i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali non costituisce “una “materia” in senso stretto, ma una competenza del
legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il
legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti,
sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come
contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa
limitarle o condizionarle”.
26
A sostegno della propria tesi, il Giudice delle leggi, richiama la
giurisprudenza antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della
Costituzione secondo la quale l‟ambiente costituisce un “valore”
costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia
“trasversale” nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi :
25
A. CORSETTI, N. FERRUCCI- Manuale di diritto forestale e ambientale, GIUFFRE‟ EDITORE, Milano,2008, pp.
215-221.
26
Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in Foro italiano, ZANICHELLI, Bologna, 2003, I, p. 394.
14
quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni.
27
Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, è proprio la trasversalità della materia
(o meglio, del valore) ambientale, derivante dal suo collegamento funzionale
con molteplici materie di competenza statale e regionale, a determinare
l‟impossibilità di qualificare l‟ambiente come materia in senso tecnico.
28
L‟inserimento della tutela ambientale fra le materie oggetto della potestà
legislativa esclusiva statale non ha, quindi, determinato un cambio di rotta della
Corte, che ribadendo quanto già espresso nelle pronunce emesse prima della
riforma costituzionale, continua a definire l‟ambiente quale valore trasversale,
affermando che “la natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su
materie di competenza di altri enti nella forma degli standards minimi di tutela,
già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella
previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell’art. 117 della
Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema”.
29
La negazione dell‟esistenza di una materia “tutela dell‟ambiente” appare
in contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione novellata, che non solo
la inserisce tra le altre “materie” oggetto di potestà legislativa esclusiva dello
Stato all‟art. 117, ma la menziona anche tra gli oggetti di un potenziale
regionalismo differenziato di cui all‟art. 116, 3° comma. Quest‟ultima
disposizione stabilisce che “ulteriori forme e condizioni di autonomia”,
concernenti le materie oggetto di potestà legislativa concorrente ed alcune
comprese nella potestà legislativa esclusiva, possono essere attribuite a regioni
diverse da quelle a statuto speciale, “con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art.
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
27
Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378, in Foro amministrativo, 2007, GIUFFRE‟, Milano, p. 3017
28
Corte Cost., 22 maggio 1987, n. 183, in Giurisprudenza costituzionale, GIAPPICHELLI, Torino1987, p. 1332.
29
Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in Foro italiano, ZANICHELLI, Bologna, 2003, I, p. 394.
15
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. La
Costituzione, dunque, sottopone ad una riserva di legge statale l‟eventuale
attribuzione ad alcune Regioni di poteri legislativi (e/o amministrativi) in
materia di “tutela dell‟ambiente”, sulla base di uno speciale procedimento
negoziale con la Regione interessata, che prevede l‟iniziativa della stessa, la
consultazione degli enti locali, l‟adozione di un‟intesa Stato-Regione,
l‟approvazione del conferimento mediante una legge a maggioranza qualificata.
Non solo, dunque, viene confermata l‟inclusione della “tutela dell‟ambiente” tra
le “vere e proprie materie”, ma viene stabilito che ogni modifica del quadro
istituzionale delineato dall‟art. 117, comma 2, deve avvenire mediante lo
speciale procedimento ivi definito.
L‟introduzione di una nuova categoria dogmatica, le “materie in senso
stretto”, di cui non vengono fornite neanche le essenziali coordinate
tassonomiche, sembra null‟altro che un espediente verbale. Per disconoscere alla
tutela dell‟ambiente il connotato di materia sarebbe buona regola indicare cosa
si intende con tale concetto. A prescindere dalla considerazione di notoria
evidenza che la natura di valore costituzionale trasversale non costituisce una
prerogativa peculiare della tutela dell‟ambiente, che anzi la condivide con la
“protezione della salute”, “la protezione civile”, “l‟assetto del territorio”, “lo
sviluppo economico”, “l‟energia”, cioè con molti degli oggetti riconosciuti come
“vere e proprie materie” dalla dottrina regionalista.
La questione è stata risolta dalla giurisprudenza costituzionale, che ha
riconosciuto la natura di vera e propria materia alla tutela dell‟ambiente,
sottolineando che l‟essere un valore costituzionale non rende incerta (o diffusa)
l‟appartenenza della potestà legislativa, ma ne sottolinea il rango primario, con
pari dignità rispetto agli altri valori costituzionali. In conseguenza di tale rilievo,
la Corte ha ribadito la riserva statale, non solo sull‟introduzione di principi
16
fondamentali di disciplina della materia, ma anche sulla legislazione ambientale
ordinaria, che è sottratta alle “invasioni di campo” delle regioni
30
.
La dottrina a sua volta, ha affermato che l‟assenza di confini e, più in
generale, la trasversalità della materia ambientale può comportare, tutt‟al più,
l‟applicabilità del principio di integrazione ed una maggiore collaborazione, nel
rispetto delle relative competenze legislative, fra Stato e Regioni per
l‟ottenimento di una più efficace tutela dell‟ambiente. Di conseguenza, dovrebbe
ritenersi superato l‟orientamento che giudica ancora oggi la tutela dell‟ambiente
e dell‟ecosistema soltanto un valore o, come parte della dottrina l‟ha definita,
una materia di scopo.
31
Appare riduttivo, infatti, attribuire all‟ambiente ed alla
sua tutela la qualificazione giuridica di semplice valore basandosi sulla sua
trasversalità (che è propria di tutte, o quasi, le materie affidate alla competenza
legislativa esclusiva statale che, sulla base di quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, dovrebbero costituire anch‟esse soltanto valori) da cui scaturisce
imprescindibilmente la concorrenza di poteri Stato Regioni, ovvero
sull‟indefinibilità (a volte oggettiva) dei suoi confini.
L‟ambiente, invece, nella sua natura di valore traversale, costituisce anche
una materia in senso tecnico
32
o meglio, uno specifico settore normativo (il
Diritto ambientale) e di ricerca, oggetto di una apposita disciplina organica e
tendenzialmente completa, mirante, come sopra evidenziato, alla salvaguardia
ed alla tutela dell‟equilibrio ecologico.
33
30
Corte Cost., 9 novembre 2006 n. 364; Corte Cost., 19 novembre 2007, n. 378; Corte Cost., 18 giugno 2008, n. 214, in
Rivista giuridica www.ambientediritto.it.
31
A. FERRARA, La materia ambiente nel testo di riforma del Titolo, in Problemi del federalismo, Milano, 2001, p.
191.
32
S. GRASSI - La tutela dell’ambiente dopo il Titolo V, in Diritto e gestione dell’ambiente, 2002, p. 361.
33
S. GRASSI - Prospettive di riordino della normativa a tutela dell’ambiente alla luce della riforma del Titolo V della
Costituzione in “Ambiente e sviluppo”, 2001, VII, p. 11 ss.