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CAPITOLO PRIMO
ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE:
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1.1 DEFINIZIONE ECONOMICO AZIENDALE
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato introdotto in Italia
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dalla legge
297 del 29 Maggio 1982. Riconosciuto a tutti i lavoratori subordinati e in tutti i
casi di cessazione del rapporto di lavoro, ha sostituito l’INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
che rappresentava un premio per la fedeltà del lavoratore ma, rivolta solo agli
impiegati, era negata in caso di licenziamento per giusta causa e per dimissioni.
Conosciuto anche col termine liquidazione, il TFR è parte integrante della
retribuzione e precisamente rientra nella retribuzione differita perché è erogato al
lavoratore non periodicamente, come il salario - stipendio ma, alla cessazione del
rapporto di lavoro quindi in maniera posticipata.
1.2 DINAMICA ECONOMICA
Il TFR è un costo pertanto influisce sul risultato economico del periodo ma,
essendo non monetario è una fonte di finanziamento che rimane investito in
azienda fino al momento della liquidazione permettendo a quest’ultima di coprire
una parte dei suoi investimenti. Per il datore di lavoro dunque è un vero e proprio
debito costituito:
dal capitale vale a dire dal prestito effettuato ogni anno dai lavoratori e
pari al 6.91% della loro retribuzione lorda, infatti:
(TFR / retribuzione) – 0.50% = 6.91%
Lo 0.50% della retribuzione lorda, è versato dai datori di lavoro al Fondo
Adeguamento Pensioni (FAP). Il relativo importo è sottratto dal TFR maturato
nell’esercizio poiché, essendo a carico dei lavoratori, i datori hanno il diritto di
rivalsa.
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Il TFR non esiste in molti Paesi dell’Unione Europea come Francia, Germania, Spagna e Regno
Unito.
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Dal tasso di interesse, rappresentato dal coefficiente di rivalutazione
previsto dall’articolo 2120 del codice civile, normalmente è inferiore
rispetto a quello di mercato;
pertanto alla fine del rapporto di lavoro, il datore deve restituire, proprio come per
ogni altro debito, il capitale più gli interessi maturati.
Il TFR dunque, per i lavoratori rappresenta una retribuzione differita, per i
datori una fonte di finanziamento, a breve termine per i dipendenti assunti con un
contratto a tempo determinato, inferiore a 12 mesi, il cui importo dovrà essere
erogato entro 3, 6, 9 … mesi dall’assunzione, a medio – lungo termine negli altri
casi.
La riforma della previdenza complementare comporta un mutamento di
funzione del TFR, infatti:
per i lavoratori, potrebbe diventare contributo del fondo;
per i datori, un’uscita monetaria il cui importo sarà rilevante specialmente
per chi ha molti dipendenti. Pertanto l’intero, o parte del costo TFR
rilevato al conto economico, potrebbe non rappresentare più una fonte di
finanziamento comportando, di conseguenza, la diminuzione
dell’autofinanziamento e la ricerca, da parte degli imprenditori, di fonti
alternative quali l’aumento del capitale sociale, l’emissione di
obbligazioni, i prestiti bancari, il leasing, il factoring, lo sconto bancario
… , per colmare tale perdita.
L’autofinanziamento è una fonte importante per l’impresa perché non incide
sul conto economico poiché si ricorre ad una fonte interna e non esterna ed è un
importo che l’imprenditore può stimare in anticipo pianificando meglio gli
investimenti. Questo non vale per le altre fonti sopra citate che, comportando il
sostenimento di oneri, incidono negativamente sul risultato economico
d’esercizio.
Il decreto legislativo 252\05, per i motivi suddetti, ha previsto forme di
compensazione riguardanti la facilitazione nell’accesso al credito, per andare
incontro soprattutto alle imprese di piccole dimensioni penalizzate in ciò.
In particolare ha previsto:
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l’esonero per il datore, a partire dal 1° Gennaio 2007, dal versamento al
Fondo di garanzia
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nella stessa percentuale di TFR conferito alle forme
pensionistiche complementari o al fondo di Tesoreria
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;
la deduzione dal reddito di impresa, a partire dal 1° Gennaio 2007, di un
importo pari al 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle
forme pensionistiche complementari o al fondo di Tesoreria, il 6% per le
imprese con meno di 50 addetti;
la diminuzione degli oneri sociali, a partire dal 2008, in misura crescente
negli anni.
1.3 IL CALCOLO
Ogni anno, anche se la liquidazione avverrà in data futura, il datore di lavoro
deve accantonare, nel rispetto del principio di competenza, la quota TFR maturata
nell’esercizio il cui calcolo è stabilito dall’articolo 2120 del codice civile
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.
Il primo comma, parte inderogabile della disciplina, stabilisce che il TFR si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
L’inderogabilità fa riferimento:
al metodo di calcolo, infatti, non è ammesso un divisore diverso da 13.5;
alla relazione tra il TFR e la retribuzione.
La composizione della retribuzione tuttavia è derogabile, infatti, il secondo
comma afferma che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la
retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte:
in dipendenza del rapporto di lavoro. Questo è un concetto più ampio
rispetto a quello di prestazione lavorativa, infatti, vi rientrano anche le
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Istituito presso l’INPS, eroga il TFR qualora l’impresa venga sottoposta ad una procedura
concorsuale (fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo). Questa tutela si estende anche ai lavoratori la cui impresa non è soggetta a
dette procedure per non escludere le piccole imprese dove è più frequente il non pagamento del
TFR ma, il lavoratore può presentare la relativa richiesta, solo se dall’esecuzione forzata nulla ha
ottenuto.
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E’ il fondo che accoglie il TFR mantenuto dai lavoratori nelle aziende con almeno 50 dipendenti.
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Il commento si basa sugli articoli del Sole 24 Ore del 17 Settembre 2007 (vedi bibliografia).
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somme non corrisposte in contropartita alla prestazione resa, come il
premio di fedeltà;
a titolo non occasionale pertanto, la somma erogata deve essere prevista
nel contesto lavorativo a prescindere dalla frequenza con cui viene erogata
quindi, non deve essere collegata ad eventi eccezionali o atipiche rispetto
al rapporto di lavoro.
La disciplina fa riferimento alla retribuzione cosiddetta onnicomprensiva
escludendo quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
La derogabilità, che può essere effettuata sia in senso migliorativo, considerando
ad esempio elementi occasionali, che peggiorativo escludendo elementi che
invece la legge considera, fa riferimento agli elementi che compongono la
retribuzione utile al calcolo del TFR dunque, se nulla è detto dai contratti
collettivi, si applica l’articolo del codice civile.
Il terzo comma precisa che, nel caso di sospensione per la quale è prevista
l’integrazione salariale e nei casi previsti dall’articolo 2110 del codice civile -
infortunio, malattia, gravidanza e puerperio - la retribuzione, da considerare ai fini
del calcolo del TFR, è quella a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro dunque fa riferimento ad una
retribuzione figurativa, questi casi sono tassativi e i contratti collettivi non
possono crearne delle altre. E’ una retribuzione figurativa anche quella prevista al
primo comma che precisa: “La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di
anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15
giorni”, ciò non vuol dire che le frazioni inferiori non devono essere considerate
ma che occorre arrotondare al mese, le frazioni pari o superiori a 15 giorni.
Questo è il recente orientamento adottato dalla Cassazione che considera utile, ai
fini del calcolo del TFR, anche le frazioni inferiori al termine suddetto,
rispettando in questo modo quanto stabilito dallo stesso articolo: “Il prestatore di
lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto in ogni caso di cessazione del
rapporto di lavoro subordinato” evitando così discriminazioni tra i lavoratori a
tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Il quarto e il quinto comma stabiliscono che, il debito TFR, con esclusione
della quota maturata nell’anno, è incrementato, al 31 Dicembre di ogni anno, ad
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un tasso composto dall’1.5% in misura fissa e, dal 75% dell’aumento dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall’ISTAT, rispetto al mese di Dicembre dell’anno precedente.
L’incremento dell’indice ISTAT, a cui si fa riferimento, quando il rapporto di
lavoro termina durante l’anno, è quello risultante nel mese di cessazione del
rapporto rispetto a quello di Dicembre dell’anno precedente, anche in questo caso
le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni devono essere considerate come
mese intero.
1.3.1 SCRITTURE CONTABILI DI FINE ESERCIZIO
Il TFR è rilevato al 31\12 di ogni esercizio con la seguente scrittura
contabile
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:
TFR
a Debiti per ritenute da versare
a Debiti per TFR
Seguendo quando indicato dagli articoli 2425 e 2424 del codice civile, la
collocazione, nel conto economico e nello stato patrimoniale, è la seguente:
Conto economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
:::::::::::
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
:::::::::::
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E’ tratta dal testo ASTOLFI, RASCIONI e RICCI, Entriamo in azienda 2. Processi e rilevazioni
della gestione caratteristica, Tramontana 2005.