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CAPITOLO I
LA PRECAUZIONE COME PRINCIPIO GIURIDICO
1. LE ORIGINI STORICHE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Il principio di precauzione rappresenta una delle novità più significative nel panorama dei
principî che orientano le politiche ambientali. Esso rientra, insieme alla prevenzione, tra i
principî sull’azione di tutela dell’ambiente; ovvero, quelli che individuano le esigenze
cui deve essere orientata la predisposizione delle azioni di tutela ambientale
1
. In
situazioni d’incertezza scientifica, l’approccio precauzionale assume una propria
autonomia e si può parlare di esso come una delle nuove frontiere del diritto
dell’ambiente. Il principio in discorso è stato definito, per i suoi elementi di novità,
“rivoluzionario”, “sovversivo”, “ambiguo”, “democratico” e “pericoloso”; è un principio
collegato strettamente con l’avanzamento della scienza e della tecnologia
2
. Il principio di
precauzione si pone come applicativo della primarietà dell’ambiente e comporta
un’anticipazione della soglia d’intervento. Si valutano tutte le opinioni scientifiche
esistenti rispetto ad un problema ambientale, anche qualora queste siano tra loro
discordanti e si privilegia “l’opinione scientifica più cauta e la sicurezza rispetto al
1
M. CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come «diritto dell’ambiente», Corso di diritto
dell’ambiente, LUISS Guido Carli, www.federalismi.it
Esistono altre due categorie che identificano i principî costituzionali per la tutela dell’ambiente: anzitutto, i principî
che individuano i caratteri fondamentali dell’ambiente come oggetto di tutela giuridica; in secondo luogo, i principî
sul ruolo dei soggetti pubblici e privati nella tutela dell’ambiente.
2
F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, Giuffrè, 2005,
Introduzione, XIII e XVII.
14
rischio”
3
. Nella sentenza del 26 novembre 2002, emessa dalla Seconda Sezione ampliata
del Tribunale CE, si legge che il principio di precauzione è “il principio generale del
diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti
appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la
sicurezza e per l’ambiente facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali
interessi sugli interessi economici”
4
. Una questione sulla quale anche la dottrina straniera
si è soffermata, è quella relativa all’ambito di applicazione del principio di precauzione;
ovvero, se questo debba riferirsi esclusivamente al diritto ambientale, oppure abbia
portata più ampia. In ambito italiano, si sostiene che non sono fattori indicativi di una
applicazione limitata del principio di precauzione al solo settore ambientale, né il suo
inserimento all’interno dell’art. 174, par.2, Tr. CE insieme ad altri principî tipici di
politica ambientale; né il fatto che le pronunce di legittimità espresse in casi d’incertezza
tecnico-scientifica, da giudici e legislatori, possano essere considerate valide solo a
livello specifico del diritto dell’ambiente
5
. Nella Comunicazione della Commissione delle
Comunità Europee del 2000, sul principio di precauzione, si legge che, nella pratica, il
principio ha portata molto più ampia, rispetto all’ambito espressamente individuato dal
Trattato, poiché esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione
scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti
nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante
3
A. ANDRONIO, Le ordinanze di necessità e urgenza per la tutela dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2005, p. 129.
L’Autore, inoltre, ricorda che: «uno degli strumenti applicativi del principio di precauzione è il meccanismo
dell’inversione dell’onere della prova. Viene infatti introdotta una sorta di presunzione di potenziale danno
all’ambiente di determinate attività … per evitare l’adozione di misure di tutela ecologica “è necessario dimostrare
che certe attività non danneggiano seriamente l’ambiente e che esse non causano danni irreversibili”».
4
Tribunale CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, in cause riunite T-74/00 e altre, Artedogan, punto
184.
5
F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, cit., p. 158. L’Autore sostiene che
sia la Commissione europea, sia il giudice comunitario, sia la giurisprudenza e la dottrina nazionale più recente,
hanno espressamente negato che il principio di precauzione si applichi solo all’ambiente; ciò, soprattutto, a seguito
della dilatazione della nozione di ambiente: «se, forse, un tempo, il diritto ambientale poteva essere considerato un
settore specialistico e particolare, oggi, certamente …. una tale affermazione non sarebbe più sostenibile».
15
possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla
Comunità.
6
1.1. La prime apparizioni del concetto di precauzione all’interno di atti e dichiarazioni
internazionali.
Molto spesso, quando si affrontano problematiche connesse alle questioni ambientali, è
necessario comprendere la dimensione ultra-territoriale del fenomeno che si osserva. Non
è sempre possibile circoscrivere un evento, i suoi effetti e le corrispondenti azioni per
affrontarlo, entro un ambito territoriale determinato. Si è assistito, col passare degli anni,
ad una presa di coscienza della globalità dei problemi ambientali; ed è, infatti, all’interno
di convenzioni e documenti internazionali che si fa per la prima volta cenno all’approccio
precauzionale.
Recentemente, autorevoli studiosi, sono pervenuti alla conclusione che il principio di
precauzione è richiamato in oltre cinquanta accordi multilaterali-internazionali, e
assegnano ad esso il ruolo di principio generale del diritto internazionale dell’ambiente
7
.
A partire già dalla metà degli anni ’70, numerose disposizioni confermavano il dovere
degli stati di intervenire a protezione dell’ambiente, anche in assenza di certezza
scientifica circa gli effetti negativi di una determinata azione.
Due sono i testi di diritto internazionale vincolante che assumono rilievo in questi anni,
riguardo alla precauzione. Il primo, la Convenzione sulla protezione dell’ambiente
6
Commissione delle Comunità Europee, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sul principio di precauzione,
Bruxelles, 2 febbraio 2000, sommario.
7
L. BUTTI, The precautionary principle in environmental law neither arbitrary nor capricious if interpreted with
equilibrium, Milano, Giuffrè, 2007, p. 19. L’Autore afferma, inoltre, che dallo studio di centinaia di accordi, trattati,
decisioni e dichiarazioni, il principio di precauzione risulta essere anche: “…a truly general customary norm, thus
not only legally binding for States parties to precautionary treaties”.
16
marino del Mar Baltico del 22 marzo 1974, laddove si afferma che gli Stati “must adopt a
precautionary approach and not wait for full and undisputed scientific proof of harmful
effects before taking action to prevent and abate pollution”. Il secondo documento è la
Convenzione sull’inquinamento marino, adottata il 4 giugno 1974, la quale prevede che
l’azione degli stati debba esserci “even where there is not scientific evidence to prove a
causal link between emissions and effect”. Qualche anno dopo, nel 1982, è stato emanato
quello che generalmente è riconosciuto come il primo documento che menziona
espressamente il principio di precauzione, ovvero la Carta Mondiale della Natura. Tale
atto è stato approvato con la risoluzione n.37/7 dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite; all’interno del testo, precisamente al principio 11b, si legge: “Le attività che
comportano un elevato grado di rischio per la natura saranno precedute da un esame
esaustivo; i loro promotori dovranno dimostrare che i benefici previsti prevalgano sui
potenziali danni per la natura e, nei casi in cui gli effetti nocivi eventuali di queste
attività sono perfettamente conosciuti, le attività stesse non devono essere intraprese”.
Rispettivamente negli anni 1987 e 1990 si sono svolte la seconda e la terza Conferenza
internazionale sulla protezione del Mare del Nord. Nelle dichiarazioni ministeriali
conclusive di tali incontri si sanciva la necessità di “una strategia di precauzione … al
fine di proteggere il Mare del Nord dai potenziali effetti dannosi delle sostanze
pericolose … tale strategia può richiedere l’adozione di misure di controllo delle
emissioni di tali sostanze prima che sia stabilito formalmente un legame di causa ed
effetto sul piano scientifico”. Inoltre, si statuiva che “ i governi firmatari devono adottare
il principio di precauzione, vale a dire adottare misure volte ad evitare gli impatti
potenzialmente nocivi di sostanze che sono persistenti, tossiche e suscettibili di
accumulazione biologica, anche quando non vi sono prove scientifiche dell’esistenza di
un nesso causale tra le emissioni e gli effetti”.
8
8
F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, cit., p. 6 e ss. L’ Autore riporta,
quali ulteriori esempi di testi internazionali che recepiscono il principio di precauzione, il preambolo alla
Convenzione sulla diversità biologica del 1992, il quale dispone che: “laddove esista minaccia di una riduzione
17
Merita menzione la Dichiarazione ministeriale di Bergen sullo sviluppo sostenibile del 16
maggio 1999, il cui paragrafo 7 sancisce : “Al fine di raggiungere lo sviluppo sostenibile,
le politiche devono essere fondate sul principio di precauzione … In caso di rischio di
danni gravi o irreversibili, la mancanza di un’assoluta certezza scientifica non deve
costituire un pretesto per rimandare l’adozione di misure per prevenire il degrado
ambientale”.
Di recente, è stato approvato il Protocollo sulla Biosicurezza, durante la Conferenza delle
Parti della Convenzione sulla diversità biologica, che riguarda gli organismi
geneticamente modificati. Questo documento ribadisce la funzione fondamentale del
principio di precauzione all’art. 10, par. 6: “La mancanza di certezza sul piano scientifico
dovuta a conoscenze e prove scientifiche insufficienti circa l’entità degli effetti negativi
che un organismo vivente modificato potrebbe esercitare sulla conservazione e sull’uso
sostenibile della diversità biologica nel territorio della parte d’importazione, tenuto
conto anche dei rischi per la salute umana, non impedisce alla parte in questione di
adottare, come opportuno, una decisione circa l’importazione dell’organismo vivente
modificato in questione … al fine di evitare o ridurre al minimo i suddetti potenziali
effetti negativi”.
9
rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l’assenza di esaurienti certezze scientifiche non
dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte a evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti”.
9
M. CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto dell’ambiente”, Corso di Diritto
dell’ambiente, Università LUISS Guido Carli, cit., p. 90.
F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, cit., p. 9.
18
1.2. Il formale riconoscimento del principio con la Dichiarazione di Rio del 3-14
giugno 1992. Il “principio 15” del Rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite
sull’ambiente e lo sviluppo.
La Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, che si è svolta a Rio de
Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, si è svolta con l’intento di stabilire metodi nuovi ed equi
di collaborazione tra gli Stati, al fine di realizzare, come obiettivo, la protezione
dell’integrità del sistema ambientale
10
. In dottrina è stato notato come un’efficace azione
di protezione dell’ambiente, deve essere in grado di abbracciare l’intero pianeta e, dal
punto di vista temporale, di guardare al futuro, constatando la propria incidenza anche
sulle generazioni future
11
.
Il documento in esame «tende a delineare i principî sui quali basare la solidarietà
internazionale sulle questioni che riguardano la sopravvivenza dell’uomo»
12
. La
precauzione è consacrata nel Principio 15 della Dichiarazione di Rio, che così recita: «Al
fine di tutelare l’ambiente, gli Stati adotteranno ampiamente un approccio cautelativo in
conformità alle proprie capacità. Qualora sussistano minacce di danni gravi o
irreversibili, la mancanza di una completa certezza scientifica non potrà essere addotta
come motivo per rimandare iniziative costose in grado di prevenire il degrado
10
Vedi Allegato I, RAPPORTO DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULL’AMBIENTE E LO
SVILUPPO, Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992, in cui si richiama come base di partenza della suddetta
Dichiarazione, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente umano, tenutasi a Stoccolma il
16 giugno 1972; quest’ultimo documento viene confermato e posto come base per un ulteriore ampliamento.
11
G. CORDINI, Istituzioni e ambiente nell’Unione Europea, in AAVV in 40 anni di diritto agrario comunitario,
Milano, Giuffrè, 1999, par. 1, p. 43. L’Autore sostiene: « L’ordinamento dello Stato singolo non è in grado di
assicurare alle risorse ambientali dell’umanità una protezione efficace, fondata su una filosofia della sicurezza e un
indirizzo precauzionale che privilegino la prevenzione del danno, da realizzare anche attraverso il riordino delle
funzioni».
12
G. CORDINI, Elementi giuridici comparati della protezione ambientale, Padova, Cedam, 1995, p. 30.
19
ambientale». Vi sono pareri concordi in dottrina nel ritenere che dalla interpretazione del
Principio 15 fuoriesca una versione non ampia, o prudente della precauzione.
Un primo elemento che è possibile annotare a sostegno di una tale lettura del principio, è
rappresentato dall’inciso “danni gravi o irreversibili”; questa specificazione consente di
concludere che un intervento precauzionale non debba essere sempre e comunque
adottato, ma solo qualora gli effetti temuti di un determinato evento possano essere
qualificati come “gravi o irreversibili”
13
. Inoltre, è stato notato come l’utilizzo
dell’espressione “approccio” precauzionale, piuttosto che “principio”, possa essere
considerato quale segno della flessibilità con cui deve essere inteso il principio di
precauzione. E’ presente nel testo della Dichiarazione di Rio, quale ulteriore elemento
esplicativo della precauzione, sia il riferimento ad un’analisi costi-benefici che renda
effettiva l’eventuale misura precauzionale adottata da uno Stato; sia la specificazione che
le azioni devono essere intraprese in base alle reali possibilità che uno Stato ha poi di
applicarle e di farle osservare
14
.
2. IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEL DIRITTO COMUNITARIO: UNO DEI
PILASTRI DELLA POLITICA AMBIENTALE EUROPEA
Un decisivo contributo nella definizione dei contenuti e nell’affermazione del principio di
precauzione, deriva dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria. La questione
ambientale si afferma pian piano sulla scena europea; infatti, la tutela dell’ambiente non
rientrava tra gli obiettivi originari dei fondatori delle Comunità Europee, come tale non
era espressamente presa in considerazione nelle disposizioni dei trattati.
13
In questo senso, F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, cit., p. 11.
14
L. BUTTI, The precautionary principle in environmental law neither arbitrary nor capricious if interpreted with
equilibrium, cit., par. II.1, p. 18, nota 7. L’ Autore aggiunge che questa versione prudente del principio di
precauzione è stata immediatamente utilizzata dalle Corti internazionali.
20
A partire dai primi anni ’70, un interesse per la questione ambientale inizia a desumersi,
ma solo incidentalmente, per interpretazione da altre norme dei trattati. Il primo atto
comunitario che si occupa direttamente di protezione dell’ambiente e di misure volte al
miglioramento dello stesso è la Prima Comunicazione in materia di ambiente, presentata
dalla Commissione al Consiglio in data 22 luglio 1971. Decisivo, per affermare la
rilevanza costituzionale dell’ambiente in ambito comunitario, è stato l’intervento della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Con due successive pronunce, la Corte
comunitaria affermò dapprima che la tutela dell’ambiente «costituisce uno degli scopi
essenziali della Comunità» , il cui raggiungimento può giustificare l’adozione di atti
comunitari limitativi dell’esercizio delle libertà fondamentali del commercio, della
concorrenza e della libera circolazione delle merci
15
. Successivamente, in una seconda
sentenza, la Corte si pronunciò sull’azione diretta degli Stati membri, affermando che la
tutela dell’ambiente rappresenta una di quelle «esigenze imperative» che abilitano gli
Stati a derogare al principio della libera circolazione delle merci
16
.
E’ con l’approvazione dell’ Atto Unico Europeo del 1986 che si è avuto il riconoscimento
giuridico della tutela dell’ambiente tra gli obiettivi che la Comunità persegue e la
positivizzazione di alcuni principî che fino a quel momento non avevano trovato una base
giuridica esplicita nei trattati, come ad esempio il principio dell’azione preventiva, il “chi
inquina paga”, e il principio della correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente.
15
Sent. 7 febbraio 1985, in causa n. 240/83, in materia di oli usati.
16
Sent. 20 settembre 1988, in causa n. 302/86, in materia di imballaggi per bibite e birre.
21
2.1. La positivizzazione giuridica del principio di precauzione con il Trattato di
Maastricht nell’art. 174 (ex art. 130R) :« … La politica della Comunità in materia
ambientale … è fondata sui principî della precauzione e dell’azione preventiva, sul
principio della correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente,
nonché sul principio “ chi inquina paga”».
L’ Atto Unico Europeo ha introdotto nel trattato CEE un intero titolo dedicato all’
ambiente (titolo VII), aggiungendo gli artt. 130R, 130S e 130T. Mentre queste ultime due
norme riguardano rispettivamente la definizione del procedimento decisionale delle
deliberazioni ambientali e il riconoscimento della clausola che consente agli Stati di
adottare misure più rigorose di quelle intraprese a livello comunitario, quello che
interessa più da vicino, per considerare l’evoluzione e l’affermazione in ambito europeo
del principio di precauzione, è l’art. 130R
17
. Questa norma individua gli obiettivi
dell’azione comunitaria in materia ambientale: «Salvaguardare, proteggere e migliorare
la qualità dell’ambiente; contribuire alla protezione della salute umana; garantire
un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali».
Il Trattato di Maastricht del 1993 ha modificato il contenuto dell’art. 130R, aggiungendo
ad esso dei contenuti nuovi. In particolare, l’art. 174, in base alla nuova numerazione,
dopo aver elencato una serie di elementi fondamentali per la politica ambientale europea,
al par. 2 introduce esplicitamente il richiamo al principio di precauzione: «La politica
della Comunità in materia ambientale …. è fondata sui principî della precauzione e
dell’azione preventiva …» . Il legislatore comunitario si è limitato ad inserire nel Trattato
una formula ampia e aperta che, per sua natura, si presta a molteplici interpretazioni,
fintantoché non interviene una specificazione del contenuto della precauzione.
17
M. CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto dell’ambiente”, cit., p. 10.
22
Originariamente, il principio, veniva da alcuni interpretato come clausola che si applica
indipendentemente da problemi specifici e presenti; secondo altri, esso giustificherebbe
l’adozione di misure di protezione ambientale, anche quando la scienza non è in grado di
dimostrare, in modo esaustivo, in che maniera una certa attività possa provocare danno
all’ambiente
18
.
Il Trattato di Amsterdam del 1997, successivamente, ha specificato che il principio di
precauzione deve essere implementato e integrato nella definizione delle altre politiche
della Comunità
19
.
Una specificazione e un approfondimento dei contenuti dell’approccio precauzionale è
poi stato fornito dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee sul
principio di precauzione del 2 febbraio 2000.
2.2. La Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 2 febbraio
(COM 2000/1) sul principio di precauzione.
La Commissione delle Comunità Europee ha approvato in data 2 febbraio 2000 una
Comunicazione sul principio di precauzione, con l’intento di sottolineare la strategia della
Commissione nell’utilizzazione del principio; di definire gli orientamenti per la sua
applicazione; di evitare un ingiustificato ricorso all’approccio precauzionale, che
potrebbe mascherare forme dissimulate di protezionismo; infine, con la volontà di
elaborare metodi comuni di gestione e comunicazione dei rischi che la scienza non è
ancora in grado di valutare appieno.
18
L. KRÄMER, Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Milano, Giuffrè, 2002, par. III-1, p.83.
19
L. BUTTI, The precautionary principle in environmental law neither arbitrary nor capricious if interpreted with
equilibrium, cit., par. II.2, p. 20. L’ Autore nel testo riporta la visione del principio di precauzione nelle intenzioni
dei Costituenti europei. Si legge, infatti, nel disegno della Costituzione Europea che il principio di precauzione è
uno degli obiettivi principali delle politiche comunitarie in materia ambientale.