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PREMESSA
Il presente lavoro si occupa dell‟operazione straordinaria di fusione: essa costituisce quello
strumento cui sempre più spesso gli operatori economici fanno ricorso, al fine di razionalizzare e
rendere più efficiente la loro organizzazione produttiva; essa rappresenta una fase importante della
vita dell‟impresa ed è spesso associata a delicati momenti di transizione.
Le operazioni di fusione sono state da sempre oggetto di numerosi studi, per lo più concentrati sul
mercato anglosassone e statunitense. Con riferimento al caso italiano, il fenomeno si è infatti
manifestato con un notevole ritardo: solo negli anni ‟80 l‟ondata di fusione ed acquisizioni che
aveva caratterizzato precedentemente tutte le altre economie capitalistiche occidentali si è registrata
con modalità ed intensità simili anche nel nostro Paese.
La fusione è nel nostro sistema economico un‟operazione di riorganizzazione e di ristrutturazione
aziendale, vale a dire una di quelle operazioni con le quali si ridefinisce l‟assetto dell‟impresa. Con
questa operazione due società si uniscono per diventare un unico soggetto, sia da un punto di vista
economico che giuridico; spesso, nella realtà economica attuale, le società che si fondono fanno già
capo ad un unico soggetto economico, costituiscono già, economicamente parlando, un‟unica
impresa, anche se da un punto di vista giuridico sono due enti distinti e autonomi.
La fusione rientra nel più vasto fenomeno della concentrazione ed integrazione fra più aziende,
rappresentando la forma di aggregazione aziendale più completa con l‟unificazione sia giuridica che
economica dei soggetti che vi partecipano. Comporta sempre crescita dimensionale dei soggetti
coinvolti, modifiche di natura organizzativa, patrimoniale – finanziaria e cambiamenti nelle
caratteristiche e modalità di svolgimento della gestione, influenzando i piani e i programmi
industriali sia a breve che a medio – lungo termine.
Nel nostro ordinamento, non si usano solo operazioni di fusione per realizzare processi di
concentrazione; molti sono gli strumenti, variamente combinati, che possono essere utilizzati, tra
cui giova ricordare l‟affitto, il conferimento d‟azienda, la cessione di partecipazioni societarie, la
costituzione di joint ventures, la realizzazione di holdings, ecc.
Ciò che differenzia, però, la fusione dalle altre forme di aggregazione (caratterizzate in sostanza da
collegamenti fra imprese il cui risultato è il controllo di alcune sulle altre) è che la fusione è l‟unico
istituto che, grazie all‟effetto estintivo – costitutivo che la caratterizza, comporta l‟estinzione di
alcuni (nella fusione per incorporazione) o di tutti (nella fusione propria) i soggetti che vi prendono
parte. E‟ cioè l‟unica combinazione che semplifica il panorama giuridico e che attua una
concentrazione economica anche formale.
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Il primo capitolo si occupa di quelli che sono gli aspetti giuridici della fusione: innanzitutto sarà
fatta una panoramica sull‟operazione, ossia sulle tipologie di fusione che esistono, sulle motivazioni
che possono spingere le imprese ad effettuare tale tipo di operazione e sugli effetti che vengono
generati in seguito all‟effettuazione della fusione stessa. Verranno poi illustrate le tre fasi tramite le
quali si attua un‟operazione di fusione, nonché tutti i documenti che devono essere predisposti per
la sua attuazione secondo le disposizioni del codice civile. Particolare attenzione verrà poi posta alla
disamina della tutela riservata ai creditori, agli obbligazionisti e ai soci delle società che partecipano
alla fusione, approfondendo i loro diritti, i rischi di pregiudizio a cui sono sottoposti e le possibilità
di opposizione alla delibera di fusione. A conclusione del capitolo, si porrà l‟attenzione sulle
semplificazioni che il legislatore ha ritenuto opportuno predisporre sia nel caso di fusioni per
incorporazione di società interamente possedute o possedute nella misura del novanta per cento, e
sia laddove le fusioni interessino società il cui capitale non è rappresentato da azioni.
Il secondo capitolo affronta invece l‟aspetto contabile della fusione: tale tipo di operazione
comporta ovviamente delle conseguenze dal punto di vista contabile per tutte le società coinvolte
nella stessa. Due gli aspetti fondamentali in questo senso: la valutazione delle imprese coinvolte
nella fusione e la determinazione del cosiddetto rapporto di cambio. Quest‟ultimo rappresenta un
importante elemento di tutta l‟operazione perché è quello che consente alle parti coinvolte di
decidere se la fusione è conveniente o meno e da cui quindi dipende la decisione di portare avanti
l‟operazione oppure di rinunciare; tale rapporto non è, come si vedrà, una semplice operazione
aritmetica di divisione dei valori di bilancio delle società coinvolte, ma, per le sue caratteristiche di
discrezionalità e negoziabilità tra le parti coinvolte, può rappresentare motivo di possibili conflitti
tra i soci. Altri aspetti contabili analizzati sono le differenze di fusione che nascono nell‟ambito
dell‟operazione; vedremo che esse possono essere di due tipi: avanzo o disavanzo, da concambio e
da annullamento.
Il terzo capitolo si incentra sugli aspetti fiscali della fusione: come tutte le operazioni compiute
dalle imprese, anche la fusione deve essere sottoposta al regime fiscale dettato dal Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (TUIR). Vedremo però come ad oggi la fusione sia considerata “neutra” dal
punto di vista fiscale, nonché i casi particolari che si presentano nell‟ambito di tale operazione.
Infine verranno trattate anche le imposte indirette e la loro applicazione all‟operazione in esame.
Nell‟ultimo capitolo, il quarto, verrà illustrato un caso pratico, ossia l‟operazione di fusione tra
Banca Intesa e Sanpaolo IMI, che ha portato alla nascita di un nuovo gruppo bancario denominato
Gruppo Intesa. Verranno prima di tutto illustrati quelli che sono i dati generali delle due banche
prima della fusione; saranno poi descritti la modalità, i termini e le condizioni in base alle quali è
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stata realizzata l‟operazione, ed infine sarà illustrato il business plan che indica quelli che sono stati
i dati previsionali per il triennio (2007-2009) successivo alla fusione stessa.
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CAPITOLO 1
ASPETTI GIURIDICI
1.1 INTRODUZIONE
La disciplina giuridica dell‟operazione di fusione è contenuta nella Sezione II, Capo X, titolo V,
libro quinto del codice civile, intitolata Della fusione delle società; si tratta di una disciplina
introdotta dal d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 che ha subito delle consistenti modifiche a seguito
dell‟attuazione della riforma del diritto societario, realizzata con il d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6,
entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ed emanato in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001 n.
366.
La riforma del diritto societario è intervenuta sulla materia delle fusioni societarie ritoccando talune
disposizioni normative senza modificare l‟impalcatura giuridica dell‟operazione, che aveva ricevuto
per la prima volta una disciplina organica con il d.lgs. 22/1991. La normativa ante tale decreto era
piuttosto scarna: in modo particolare, era lacunosa sotto l‟aspetto dell‟informazione a favore dei
soci e dei terzi interessati all‟operazione, in quanto non prevedeva la stesura di documenti
informativi a loro diretti. Inoltre, non dava risposte a tante questioni che si pongono nel
compimento dell‟operazione, come la nullità dell‟atto di fusione, la possibilità di retrodatare o
postdatare gli effetti della fusione, i soggetti ammessi a partecipare all‟operazione, le obbligazioni
convertibili delle società fondende, i conguagli in denaro, etc.
La normativa introdotta dal d.lgs. 22/1991 aveva previsto diversi nuovi istituti volti a tutelare
maggiormente i soci, istituendo il progetto di fusione, la relazione degli amministratori, la relazione
degli esperti. Il provvedimento fu emanato in attuazione delle direttive comunitarie 78/8555/CEE e
82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, meglio note come terza e sesta direttiva
CEE. Queste direttive limitavano l‟applicazione della normativa alle sole società per azioni; il
nostro legislatore ha preferito, invece, dettare una disciplina generale per tutti i tipi di società. Ciò in
quanto si è ritenuto fosse maggiormente in linea con la tradizione giuridica del nostro Paese dettare
una disciplina rivolta a tutti gli organismi di tipo societario piuttosto che specifica per le società per
azioni
1
.
Questo causa dei problemi di applicazione della normativa per alcuni soggetti, come società
semplici e società irregolari; fra l‟altro il testo di legge fa sempre riferimento alla struttura societaria
1
Relazione della commissione al Decreto Legislativo 16 gennaio 1991, n.22.
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della società per azioni e non sempre si adatta alle società a base personale. Inoltre l‟applicazione di
una normativa omogenea a soggetti che possono assumere dimensioni notevolmente differenti crea
appesantimenti burocratici eccessivi per le società di piccole dimensioni, costrette a seguire
procedure identiche a quelle delle grandi società per azioni; ciò finisce per scoraggiare le operazioni
di fusione negli ambiti societari di piccole dimensioni.
Il decreto 22/1991 lascia irrisolto il dilemma sulla natura dell‟operazione di fusione: si scontrano sul
campo la teoria dell’estinzione-creazione, che vede nell‟operazione di fusione un‟operazione con la
quale le società partecipanti o alcune di esse si estinguono ed una nuova società nasce, e la teoria
dell’unione, per la quale, con l‟operazione di fusione si realizza solo una modifica dell‟atto
costitutivo della società, anche se, formalmente, si ha l‟estinzione delle società incorporate o fuse.
Secondo l‟orientamento prevalente in giurisprudenza e che riprende l‟insegnamento tradizionale
della dottrina, con la fusione si verificherebbe un fenomeno successorio a carattere universale,
connotata dunque dall‟estinzione delle società che si fondono ovvero dell‟incorporata, nelle cui
posizioni giuridiche subentra integralmente la nuova società risultante dalla fusione o quella
incorporante, sulla scorta di principi analoghi a quelli che regolano, nel campo delle persone fisiche,
la successione a titolo universale mortis causa.
Un argomento a sostegno di tale ricostruzione era ricavato dal testo dell‟art. 2504-bis c.c. ante
riforma del diritto societario, che prevedeva il sub ingresso della società risultante dalla fusione nei
diritti e negli obblighi delle società partecipanti alla stessa e che espressamente qualificava queste
ultime come “estinte”. A favore della teoria della successione universale si è, inoltre, costantemente
pronunciata la Suprema Corte secondo cui “la società risultante dalla fusione subentra alle società
che si sono estinte, quale successore a titolo universale”
2
.
L‟orientamento che ricollega la fusione ad un fenomeno successorio è stato criticato da chi ritiene
che il fondamento della fusione vada individuato nella reciproca modificazione statutaria degli enti
partecipanti. Secondo questa teoria, la reale portata della fusione è quella di una modifica dell‟atto
costitutivo delle società partecipanti all‟operazione, al fine di consentire la prosecuzione dei
rapporti sociali nel nuovo assetto organizzativo deliberato dai soci. Il che meglio si concilierebbe,
rispetto all‟insegnamento tradizionale, con la permanenza dei precedenti rapporti sociali e col
carattere e lo scopo essenzialmente dinamico dell‟istituto della fusione che i soggetti interessati
nell‟operazione utilizzano per concentrare ed accrescere le potenzialità operative delle rispettive
imprese, atteso che l‟unificazione dei patrimoni e delle strutture organizzative impone
l‟integrazione reciproca dei contratti preesistenti per la disciplina di tutti i rapporti pertinenti alle
società partecipanti al procedimento in discorso. L‟estinzione sarebbe così solo una conseguenza
2
Cassazione 22 settembre 1997, n.9349; Cassazione, Sezione I 27 gennaio 1994, n.833; Cassazione 5 luglio 1993,
n.7321.
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della modificazione del contratto sociale e dell‟organizzazione della società che, però, continua
secondo un diverso contratto e una diversa organizzazione nella società risultante dalla fusione.
Essa sarebbe dunque una modificazione dell‟atto costitutivo, la cui attuazione comporta il
trasferimento di tutti i diritti e degli obblighi della società fusa alla società risultante dalla fusione e
ha come conseguenza lo scioglimento del rapporto sociale: solo in questo senso si può parlare di
estinzione della società
3
. In sostanza si avrebbe con la fusione un‟estinzione solo formale e non
sostanziale della società.
Il legislatore non ha preso posizione in questo dibattito, ritenendo fosse proprio compito non quello
di dirimere una controversia di carattere dottrinale, bensì quello di formulare una disciplina positiva
dell‟istituto in questione. A dire il vero, nel testo approvato con il d.lgs. 1991/22 erano contenute
delle espressioni che facevano pensare ad un atteggiamento del legislatore favorevole alla teoria
dell‟estinzione-creazione (nel punto in cui, all‟art. 2504-bis, riferendosi alle società fuse o
incorporate, parlava di società estinte) e, talaltra, inducevano ad intravedere nell‟atteggiamento del
legislatore una propensione per la teoria dell‟unione (ad esempio, per non aver previsto tra le cause
di scioglimento delle società la partecipazione ad un‟operazione di fusione).
Nel testo dell‟art. 2504-bis che esce dalla riforma del diritto societario è scomparso il riferimento
alle società estinte e si parla di società “partecipanti alla fusione”, mentre perdura l‟assenza tra le
cause di scioglimento delle società quella della partecipazione a operazioni di fusione.
Le fusioni possono essere classificate, al di là delle distinzioni formali, anche in relazione alla
direzione strategica di movimento. Questa classificazione appare di estremo interesse, perché
suscita conseguenze di rilievo su diversi piani. Possiamo infatti avere:
concentrazioni verticali;
concentrazioni orizzontali;
concentrazioni conglomerali.
Le prime hanno luogo quando si fondono due società che operano nello stesso settore ma in uno
stadio differente del ciclo produttivo e/o commerciale, le seconde quando le due società sono
concorrenti negli stessi mercati, mentre le terze quando le società partecipanti alla fusione operano
in settori completamente diversi.
Secondo il tipo di fusione realizzato, cambiano gli obiettivi delle società fondende.
In una fusione di tipo verticale, è prevalente l‟interesse delle società a realizzare economie nel
passaggio dei prodotti da una fase all‟altra, in modo da conseguire un vantaggio concorrenziale nei
confronti degli altri operatori del settore.
3
VENTURI CLAUDIO (2005), La fusione delle società: le novità della riforma – Articolo on line.
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In una fusione orizzontale, emerge maggiormente l‟interesse delle società fondende a conseguire
una quota di mercato maggiore e con essa economie di scala, vantaggi competitivi, maggiore forza
contrattuale e via discorrendo. In questo tipo di fusione è facile riscontrare l‟interesse delle parti o
di una di esse ad un‟espansione sui mercati tradizionali, con tutti i vantaggi che ne conseguono.
Nelle fusioni conglomerali, invece, l‟obiettivo delle parti è generalmente quello di diversificare i
propri investimenti o quello di conseguire sinergie con aziende operanti in settori differenti, con i
quali, però, vi può essere un interscambio favorevole per entrambe le parti. Ciò succede, ad
esempio, quando una società operante in un qualsiasi settore produttivo incorpora una società che
opera nel settore della pubblicità: è evidente il vantaggio che ne consegue per la prima in fatto di
politiche di marketing.
Nell‟ottica economica, solitamente, le fusioni vengono considerate operazioni di acquisizioni; ciò in
qualche modo, si pone in contrasto con la normativa civilistica, che considera la fusione
un‟operazione con la quale avviene una compenetrazione tra i patrimoni, le strutture e le
organizzazioni di due o più società differenti. Secondo quanto disciplinato dall‟Organismo Italiano
di Contabilità
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, la fusione può, in base alla natura economica, essere considerata:
1. un‟acquisizione di azienda: comporta l‟individuazione di una parte dominante che funge da
acquirente e consegue il controllo sull‟azienda unificata. In tale ottica, la fusione comporta
sempre il trasferimento del controllo delle società incorporate o fuse ed una negoziazione
dei termini dell‟operazione fra parti indipendenti appartenenti a gruppi diversi. Con tale
operazione si possono raggiungere ad esempio obiettivi in tema di sfruttamento di risorse
immateriali di cui è provvista l‟incorporata (brevetti, marchi, licenze, know how, ecc.), o di
utilizzazione di impianti o attrezzature specializzate non facilmente disponibili sul mercato o
di sfruttamento di una rete commerciale capillare e particolarmente efficiente o di
eliminazione di concorrenti per assicurarsi rapidamente il controllo della maggior possibile
quota di mercato;
2. un‟operazione di riorganizzazione o ristrutturazione di aziende esistenti; si tratta di
operazioni svolte nell‟ambito del medesimo gruppo di imprese, programmate ed eseguite in
base ad un disegno organizzativo concepito dalla capogruppo, che coinvolge solo aziende
del gruppo per cui non si ha un trasferimento del controllo e non si determina una
negoziazione economica fra gruppi portatori di interessi contrastanti. L‟operazione riguarda
due o più soggetti controllati da un solo socio e può comportare la creazione di nuove entità
anch‟esse assoggettate al controllo del medesimo;
4
OIC 4 (luglio 2006), Fusione e scissione.
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3. un‟unione fra aziende di dimensioni e valori economici uguali attraverso la quale si ottiene
una partecipazione ed una gestione paritetica dell‟azienda unificata, senza nessuna figura
dominante.
Il contenuto dell‟operazione di fusione dipende molto dalle modalità con le quali la stessa si attua.
Le fusioni per unione vengono realizzate con l‟obiettivo di unire due società, due diverse realtà
economiche; nella fusione per incorporazione, emerge, invece, il ruolo prevalente della società
incorporante che ingloba nella propria struttura la società incorporata, la quale è, generalmente, di
dimensioni inferiori. In questo secondo tipo di situazione, la fusione può effettivamente essere vista
come un‟operazione di acquisizione; la fusione per unione invece, avviene solitamente tra società
delle stesse dimensioni e più che come operazione di acquisizione può essere vista come
matrimonio tra due imprese.
Qualunque combinazione costituisce sempre un momento di straordinaria importanza nella vita
delle imprese che ne sono coinvolte. Afferma Clark
5
:
“L’evento costituisce sempre una profonda (si potrebbe dire traumatica)
esperienza per le società che si sposano, e tra le maggiori imprese
diventa talora un avvenimento pubblico di alta drammaticità”
e prosegue, sempre sul piano allegorico:
“non tutti i matrimoni societari hanno successo. Inoltre, alcuni di essi
sono volontari ed altri involontari. Nelle combinazioni volontarie, il
reciproco interesse delle imprese costituisce la più durevole forma di
amore societario”.
1.2 MOTIVAZIONI
Secondo la dottrina economica tradizionale
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, gli obiettivi dell‟operazione di fusione sono i seguenti:
1. incrementare la quota di mercato;
2. realizzare economie di scala;
3. realizzare sinergie; essenzialmente, questa motivazione risiede nella volontà di raggiungere
effetti come i seguenti:
5
CLARK J.J. (1985), Business merger and acquisition strategies - Prentice-Hall.
6
SARCONE SALVATORE (1996), Le fusioni societarie – Giuffrè.