4
Questa sempre più viva globalizzazione rilancia un nuovo diritto
a carattere meta-nazionale a cui si da il nome di lex mercatoria
4
la cui complessità’ è legata a molteplici fattori derivanti sia dalle
regole di commercio internazionale
5
sia dall’intrecciarsi dei vari
sistemi informatici utilizzati. Si assiste quindi ad un uso sempre
più pronunciato di forme di pagamento quali carte di credito e
moneta virtuale rendendo il profilo degli acquisti “on line”
sempre più attraente quanto problematico per la sua trattazione.
Al consolidato sganciamento della moneta dalla sua materialità
’oggi si affianca il tema dello sganciamento , nel rapporto
contrattuale, dei contraenti dalla loro fisicità come si è sempre
stati abituati a intenderla, essendo ormai possibile stipulare
contratti con un “click”del mouse su Internet o addirittura via
telefono cellulare grazie al nuovo standard WAP. Quanto sin qui
detto rende molto attraente uno studio dei rapporti contrattuali in
ambito di E-commerce
6
, reso ancor più attuale per i profili
riguardanti la privacy e, ultimamente a gran voce, la sicurezza
“informatica” non essendo più possibile una automatica
applicazione dei vecchi principi codicistici, collegata alla sovente
oscurità o mancanza di disposizioni legislative di integrazione ed
aggiornamento.
4
Vedi F.Galgano, Diritto Civile e commerciale, vol I,Cedam, 1993.
5
Sulle quali vedi Bonell, Le regole oggettive del commercio internazionale,1976.
6
La locuzione in ambito internazionale si riferisce al commercio effettuato tramite sistemi
informatici ed ha un suo equivalente a livello europeo nel termine Electronic Trading.
5
Capitolo 1
Le Fonti
1.1 La Globalizzazione e Internet.
Ormai giunti nel nuovo millennio, da osservatori di parte
diremmo di essere nell’era di Internet, della multimedialità e
della globalizzazione dell’economia. La nuova sfida della
tecnologia avanzata, propostasi come compagna domestica per il
nostro futuro, pone scottanti temi di discussione e di confronto
per tutti gli studiosi: dalle sfide etiche poste nel campo bio-
tecnologico fino ad arrivare ai rilievi giuridici in ordine al tempo
e luogo di conclusione di un contratto on.line. Questo capitolo
dedicato alle fonti non vuole presentare le rispettive fonti
nazionali o segnalare alcuna convenzione, vuole solo
testimoniare che, cambiato lo scenario mondiale in cui si vive,
oggi il singolo stato non può pensare alla propria sovranità negli
come ad un blocco monolitico e immutabile. Se oggi per noi è
fondamentale il lavoro svolto dall’assemblea costituente quale
struttura portante per il nostro stato non ci si deve fermare al
profilo giuridico della sua rigidità per frenare i tentavi di
ammodernamento, si badi bene non di rifacimento, posto che
sempre maggiori sono gli ambiti di sovranità che vengono
demandati ad altri organi sovranazionali.
6
Non è più possibile continuare a ragionare in un ottica singola
ma è necessario , e il mondo del commercio insegna, allargare la
nostra prospettiva includendovi, gradatamente, l’intero panorama
degli stati più industrializzati.
Questo si manifesta nell’impossibilità, per ora in soli singoli e
non troppo ristretti settori, di determinare una politica nazionale
sganciandosi dal “resto del mondo”, ricostruendo confini che la
tecnologia cerca, in maniera sempre crescente, di eliminare.
Discorso a parte merita Internet, dove il problema non è quale
legge, ma proprio al mancanza di una legge!
Gli sviluppatori usavano agli inizi sponsorizzare la rete con lo
slogan “it was meant to be free” che potremmo tradurre in
“pensata per essere libera” nel senso che l’informazione e
l’accesso ad essa non devono subire restrizioni o arbitrarie
limitazioni, in quanto bene di tutti.
Ma Internet, così come adesso va sviluppandosi, deve rimanere
un luogo di infinita libertà, al riparo da ogni interferenza o
regola? O si deve porre almeno qualche principio di riferimento
in un quadro istituzionale di insieme? Nel caso di una risposta
affermativa, è possibile adattare i principi che già sono
conosciuti?
Recentemente la corte di Filadelfia, chiamata a decidere della
legittimità dl “Communication Decency Act”, ha concluso che le
limitazione in esso contenute erano contrarie al Primo
emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, più in
specifico nel fatto che il congresso non può approvare leggi che
limitino la “libertà di parola” dei cittadini. E questo sulla base di
un emendamento datato 25 settembre 1789!
Molto spesso decisioni (di corti statunitensi) scavalcano le
frontiere degli stati, proprio come la tecnologia oggetto del
giudizio. In questo frangente Internet deve fare i conti con un
mondo “giuridificato”
7
dove oltre alla sfida ai criteri tradizionali
7
Vedi S.Rodotà in Se non ci sono più confini qualche limite è necessario nel sito
http://baldo.fub.it/telema il 01/03/2000.
7
si incontrano regole da seguire , nell’assenza di norme che la
riguardino esplicitamente.
Un altro tassello del mosaico riguarda l’ Unione Europea che ,
prima ancora dei singoli stati, vede attribuirsi un importante
ruolo per promuovere e armonizzare le scelte legislative degli
stati appartenenti. Questo ruolo assumerà una valenza sempre
maggiore, data la continua rincorsa all’integrazione tra stati
membri in una prospettiva di un unico stato europeo.
Già in una comunicazione della Commissione dell’ottobre 1996
con riferimento alle “informazioni a contenuto illegale e
dannoso su Internet” si afferma una responsabilità in capo agli
stati al fine di garantire l’applicazione delle norma vigenti,
asserendo che ciò che è illegale fuori dalla rete, lo è anche sulla
rete. Ecco quindi che nasce spontaneo il quesito sugli eventuali
criteri da utilizzarsi come fondamento per successive
valutazioni in merito, subito seguito da analoghe considerazioni
in tema di copyright e del suo rapporto con un mondo , quello
virtuale di Internet, che per sua natura cerca di evitare rigidi
schematismi.
In questo senso Internet incarnerebbe un mondo vocato alla
deregulation , assistito solo da regole per garantire la libertà di
chi lo frequenta, in quanto ripudia ogni tentativo normativo di
matrice autoritaria o illiberale.
Ma la libertà su Internet ha bisogno di robusti presidi in quanto ,
anche in assenza di regole il pericolo non certo smette di
affacciarsi all’orizzonte , vedi i grandi gruppi industriali e le
pressioni delle varie lobbys per citarne solo alcuni.
Schematizzando al massimo nelle “tre P”
8
è possibile trovare le
spinte maggiori verso una regolamentazione giuridica di Internet:
ξ Pornografia.
ξ Proprietà.
ξ Privacy.
8
Vedi S.Rodotà in Ult. Op. Cit.
8
Pur senza trascurare la formidabile capacità moltiplicatrice della
rete e dalla facilità di accesso, alcuni aspetti, come sicuramente
quello della pornografia connesso alla pedofilia, non nascono per
il solo avvento di Internet. Tanto accanimento verso i “paradisi
virtuali” spesso fa dimenticare che molti “paradisi reali” sono
conosciuti e non osteggiati.
Per affrontare questi problemi , le strategie istituzionali devono
quindi muoversi nella direzione di discipline sovranazionali,
individuando un “nocciolo duro” di informazioni accessibili per
tutti in maniera assolutamente libera.
In ordine alla privacy, la sicurezza delle comunicazioni si muove
nel giusto versante ma l’anonimato può causare conflitti ,molto
più che ipotetici, tra due diverse agenzie di privacy. Ecco allora
che il “riconoscimento ” dovrebbe sempre essere possibile, per
finalità istituzionali quali la giustizia.
9
1.2 Commercio elettronico e sicurezza.
Il campo dei contratti on-line, forse per le pressanti spinte
economiche, oltre a vivere un momento molto propizio, è alla
ricerca di una propria identità giuridica. Questa necessità di
certezza giuridica ormai risulta un dato di fatto e le iniziative
non tardano a evidenziarsi.
“ In some areas, government agreements may prove necessary to
facilitate electronic commerce and protect customers. [..]
Government should establish a predictable and simple legal
environement based on a decentralized contractual model of law
rather than one based on top-down regulazion”
9
In sintesi si ritiene necessario un accordo tra governi per un
modello legale efficace, tale da non imporre troppi vincoli ma al
tempo stesso da garantire la tutela al consumatore.
All’indomani del convegno su commercio elettronico e fisco,
tenutosi a Firenze il 4 febbraio emerge che né l’Italia né l’Unione
Europea hanno raggiunto, nel commercio elettronico, un grado di
sviluppo paragonabile a quello degli Stati Uniti, senz’altro il
concorrente al quale fare riferimento, e non solo in termini
statistici
10
. Le ragioni sono molteplici: alcune di esse hanno
natura, per così dire, funzionale, altre di tipo strutturale.
Negli Stati Uniti gli utenti potenziali sono molti di più , sia per
la diffusione dei PC sia per l’utilizzo della loro lingua madre,
diversamente dall’Europa dove le lingue ufficiali della Comunità
Europea sono molte.
Per quanto riguarda invece le ragioni di tipo strutturale il
commercio in rete attuato da paesi membri dell’Unione Europea
difficilmente si articola su una prospettiva internazionale. Se è
vero che, come afferma il sottosegretario di Stato all'innovazione
tecnologica Stefano Passigli, alcuni articoli difficilmente
potranno trovare la loro collocazione all’interno del mercato
9
Parole del presidente americano W.J. Clinton per un convegno “A framework for global
electronic commerce” del 1998 , tratte dal sito www.iitf.nist.gov/elecomm/ecomm.htm
10
Vedi Time del 31 Gennaio 2000, pp. 48-51
10
telematico, è anche altrettanto vero che in molti casi non si è
neanche provato, o se li si è fatto, non ci si è minimamente
preoccupati di sfruttare quella che per tanti aspetti è la carta
vincente di Internet: la sua globalità
11
.
Sempre nel convegno di Firenze si è parlato anche di un
progetto, e-Europe, dove mediante una interazione reale e
funzionale tra legislazione, tecnologia ed elaborazione di codici
di condotta, usi commerciali e la possibilità di vedere le
pubbliche amministrazioni come fruitori dei servizi si dovrebbe
consentire il rapido sviluppo dell’e-commerce. Ancora si
propone di favorire la diffusione dello strumento digitale tra le
giovani generazioni, all’uopo provvedendo mediante facilitazioni
di accesso alla rete e maggiore economicità dello stesso;
sviluppare la possibilità di uso della rete per fini istruttivi, ed il
relativo uso da parte degli studenti; l’introduzione delle smart
card in grado di garantire pagamenti più sicuri effettuabili tramite
Internet; lo stanziamento di capitali di rischio per le imprese che
decidano di dedicarsi a questa nuova forma di commercio e,
ultima ma solo in ordine di elencazione, la possibilità del
cosiddetto healthcare online, ovvero dell’uso di Internet come
strumento utile anche a migliorare la tutela della salute dei
cittadini.
Si vede chiaramente come sia complesso individuare, e
conseguentemente disciplinare, un tale fenomeno nella sua
interezza. Certo serve una legislazione, che peraltro non svuoti
di efficacia quella dei singoli Stati, che potrebbero, per esempio,
disporre le regole per l’entrata nel mercato in rete, dopodiché
delegare il governo e la regolamentazione dell’impresa ad un
organismo sovranazionale, che nell’elaborazione delle regole e
dei codici di condotta non potrà prescindere dalle convenzioni
internazionali in materia e dal progresso tecnologico, che a ben
guardare rappresenta l’arma in possesso dell'Unione europea nei
confronti degli USA, più potenti dal punto di vista economico,
11
Vedi N.Menicacci, Commercio elettronico e legislazione europea nel sito
www.interlex.it del 17/02/2000.
11
ma sempre reticenti nell’adozione di standard comuni con il
vecchio continente.
Per ultimo ma non meno importante resta il tema della sicurezza
della transazioni, oggetto della presente dissertazione. Se è vero
che (a livello europeo) si prospetta l’introduzione delle Smart
card per rendere sicuro il commercio on-line, più avanti
vedremo
12
che non sono “la” soluzione in grado di risolvere tutti
i mali. Ancora non si deve trascurare il fatto che in attesa d una
soluzione globale, il commercio elettronico produce migliaia di
transazioni ogni momento e anche queste sono meritevoli di
tutela, cosa che allo stato attuale presenta non poche
problematiche, sia per la difformità delle diverse scelte sia per il
mancato coordinamento normativo.
12
Vedi § 4.5 e § 5.4.