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INTRODUZIONE
La rilevanza dell’istituto dell’estradizione nel diritto internazionale
contemporaneo.
La crescente internazionalizzazione delle problematiche legate alla
criminalità e alla repressione dei crimini, oltre che della sempre maggiore
interconnessione ed interazione dei diversi sistemi giuridici dei Paesi del mondo
(basti pensare al solo continente europeo), hanno spinto gli Stati a ricercare
sempre più una maggiore cooperazione nel campo penale, per assicurare
l’effettivo esercizio della loro potestà punitiva.
La cooperazione internazionale in campo penale, storicamente sempre
esistita attraverso l’utilizzo di diversi strumenti, ha visto crescere ed evolvere uno
dei suoi istituti tra i più peculiari, diffusi ed importanti: l’estradizione.
Negli ultimi decenni, in particolare, a causa della necessità della
repressione della criminalità organizzata internazionale, ma anche dell’aumento
dei crimini di rilevanza internazionale, abbiamo assistito ad un crescere della
centralità del ruolo e delle funzioni dell’estradizione stessa; importanza
confermata da molteplici fattori, tra cui il crescente numero dei trattati, sia
bilaterali che multilaterali che disciplinano la materia, l’incremento delle richieste
di estradizione inoltrate agli Stati, l’essere oggetto di normazione da parte di
organismi internazionali, sia in ambito universale (Organizzazione delle Nazioni
Unite), che a livello regionale (Unione Europea, Consiglio d’Europa,
Organizzazione degli Stati Americani).
La centralità dell’estradizione e della cooperazione giudiziaria
internazionale in materia penale va ad assommarsi anche alla crescente
importanza che l’individuo e i suoi diritti, contrariamente a quanto avveniva in
passato, ricoprono nella normativa del diritto internazionale, grazie alla quale si
avverte la necessità della predisposizione di appositi strumenti di tutela dei diritti
individuali.
A questa tendenza va, in ogni caso, associata la necessità che ogni Stato
ha di garantire l’esercizio della propria potestà punitiva, al fine di non lasciare
7
impuniti i criminali riparati all’estero per sottrarsi alla giustizia, contro i quali,
senza le adeguate forme di cooperazione internazionale, gli Stati non potrebbero
agire, dovendo rispettare i limiti di sovranità di ogni singolo Stato.
L’estradizione, quindi, configurandosi come un provvedimento di natura
individuale, deve tener conto del rapporto di mutua influenza che essa esercita
sulle norme internazionali per la tutela dei diritti dell’individuo
1
.
Considerata pertanto la natura peculiare di questo strumento, è di
primaria importanza analizzare il rapporto che intercorre fra questi due sistemi di
norme, che intervengono su un comune terreno sotto diversi profili, tenendo
sempre bene presente dell’eventualità di sovrapposizioni e di interferenze che si
vengono a creare: se è vero che la pretesa dello Stato di esercitare la propria
giurisdizione deve sicuramente essere rispettata, è altrettanto necessario che lo
stesso garantisca e tuteli l’individuo (che sia un suo cittadino o meno) anche
durante l’esercizio della potestà punitiva e della repressione dei crimini
2
.
La finalità ultima di uno strumento come l’estradizione, e più in generale
di ogni altra forma di cooperazione giudiziaria interstatale, è garantire
l’applicazione dei diritto nazionale dello Stato che esercita la propria giurisdizione
(nella forma di potestà punitiva), oltre che produrre una serie di standard
abbastanza uniformi di diritto penale sostanziale e processuale, ed una generale
accettazione di livelli comuni di tutela dei diritti umani.
In quanto tale, l’estradizione permette di creare un collegamento entro
diversi sistemi repressivi (nazionali) oltre i quali essi stessi non potrebbero avere
più applicazione per cessata competenza di giurisdizione; essa viene rappresentata
come lo strumento attraverso cui da un singolo sistema repressivo nazionale,
simbolo di espressione di sovranità, ad una ripartizione di competenze, o a una
1
Nel corso del lavoro, saranno prese in considerazione anche tutte quelle forme di consegna di un
individuo ad un altro Stato non legali, solitamente attuate per aggirare i tradizionali canali
dell’estradizione, o per superare un rifiuto alla non estradizione dell’individuo richiesto, sia essa
potenziale o formalmente rifiutata.
2
Si fa in particolare riferimento alle norme internazionali in materia di divieto di tortura,
trattamenti inumani e degradanti, esecuzione della pena capitale, diritti della difesa, diritto ad un
giusto ed equo processo.
8
giurisdizione universale
3
tra diversi ordinamenti, in quanto riconoscimento della
coesistenza di fatto di differenti sovranità (e quindi di sistemi repressivi).
L’importanza dell’estradizione, pertanto, risulta centrale per l’evoluzione
stessa degli ordinamenti giuridici statali e per l’ordinamento internazionale nel
suo complesso, nonostante per lungo tempo non sono esistite norme o trattati
internazionali che condizionavano l’estradizione o che ne disciplinavano la
procedura necessaria da seguire per la consegna di un individuo allo Stato
richiedente, al fine della sottoposizione al processo, o per l’esecuzione di una
sentenza già pronunciata a suo carico
4
.
Lo sviluppo delle norme convenzionali è intervenuto principalmente con
l’inizio del XIX secolo, che hanno portato alla creazione di molti trattati in
materia di estradizione, alcuni di essi ancora in vigore oggi, o di recente sostituiti
da strumenti convenzionali aggiornati
5
.
Ad oggi, la tendenza generale, è quella di non concedere l’estradizione
dell’individuo richiesto in assenza di un trattato vincolante che disponga un simile
obbligo internazionale; per contro, però, si registra nella Comunità internazionale
anche una certa tendenza a riconoscere il dovere di estradare o di perseguire
l’individuo secondo le norme del proprio ordinamento interno, in particolare per
certe categorie di crimini internazionali
6
.
La recente evoluzione dell’istituto dell’estradizione è stata segnata, negli
ultimi anni, da alcuni sviluppi che vanno oltre la natura tradizionale di questo
strumento di cooperazione internazionale: difatti abbiamo assistito a degli
avanzamenti notevoli in tale campo, attraverso il riconoscimento dei mandati di
arresto internazionali, come è avvenuto per esempio nell’Unione europea, la quale
3
Sul tema della giurisdizione internazionale, non ci si soffermerà in questa sede. Presupposto
all’esistenza di una giurisdizione universale anche in materia penale, è la presenza di un organo
giurisdizionale penale funzionante, quale la Corte penale internazionale aspira a divenire. In una
simile ipotesi, l’estradizione potrebbe essere intesa non più come strumento straordinario per la
repressione penale dei crimini, ma come lo strumento primario di un organismo internazionale il
cui compito è quello di assicurare la punibilità di ogni criminale in ogni luogo, superando le
tradizionali divisioni legate alla presenza degli ordinamenti penali nazionali.
4
Cfr. BASSIOUNI, International extradition, International law and practice, New York, 2002.p.32
ss.
5
vedi infra capitolo I, paragrafo 1.1 e capitolo II, par. 2.1 ss.
6
sul tema si riferirà più avanti. Per i cenni introduttivi e la necessità di una giurisdizione
universale vedi per tutti M.Cherif BASSIOUNI, The need for international accountability, in
International criminal law (1999), vol. 3, pp. 3 ss.
9
ha introdotto il cosiddetto “mandato di arresto europeo”, che consiste in un ordine
di arresto emesso dall’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione,
riconosciuto valido negli altri Stati membri e a cui dare adeguata implementazione
per la cattura dell’individuo richiesto
7
.
Nonostante gli importanti sviluppi di alcuni sistemi regionali, nuovi
trattati bilaterali e multilaterali sull’estradizione vengono conclusi apportando
nuove disposizioni sull’impiego e l’utilizzo di tale strumento, e molti altri
vengono continuamente aggiornati. A tale proposito, e allo scopo di creare delle
linee guida comuni nella redazione dei trattati in materia di estradizione, le
Nazioni Unite hanno predisposto due strumenti quali il Modello di trattato di
estradizione
8
e il Modello di legge sull’estradizione
9
, utilizzabili secondo due
modalità diverse: in primo luogo qualora un trattato di estradizione fra due Stati
fosse in vigore, i modelli possono essere utilizzati per modificare quello esistente
o provvedere ad una sua migliore implementazione; in secondo luogo, qualora
non esistesse un trattato vigente in materia, di fornire la base giuridica su cui poter
concedere l’estradizione allo Stato richiedente anche in assenza di un trattato
bilaterale fra i due Paesi
10
.
Gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite e da altri sistemi regionali hanno
portato a nuoci sviluppi nella disciplina dell’estradizione, tanto che da norma
tipicamente convenzionale, si discute della cogenza di alcuni suoi aspetti e di
alcuni principi che la regolano
11
, ma sui quali, ancora, la Comunità internazionale
dibatte senza trovare un accordo.
Principalmente, i nuovi limiti che all’estradizione vengono posti sono
costituiti dalle norme sui diritti umani, che a livello internazionale hanno visto
riconoscersi una notevole rilevanza nella prassi della cooperazione internazionale
anche in materia penale, e regolate anch’esse da norme di tipo pattizio.
Prima di passare, quindi, alla disamina del rapporto che intercorre fra le
norme sull’estradizione e quelle sui diritti umani, relazione che spesso crea delle
7
Per una maggiore trattazione dell’argomento, vedi infra cap. II, par. 2.1.1.2
8
Vedi infra, cap. II, par. 2.2.1
9
Vedi infra, cap. II, par. 2.2.2
10
I modelli, adottati con risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 45/116 e
52/88 saranno trattate in seguito nel dettaglio. Vedi infra par. 2.2.1 e 2.2.2
11
vedi infra capitolo VII
10
tensioni fra la volontà cooperativa dello Stato e la necessità protettiva dello stesso,
occorre soffermarsi su alcune considerazioni preliminari riguardanti la disciplina
estradizionale.
Nel corso del lavoro, saranno analizzati in primo luogo i principi che
regolano l’estradizione in quanto istituto di cooperazione internazionale in materia
penale, affrontando le criticità su cui dibatte la dottrina; vedremo anche le diverse
fasi della procedura di estradizione, e i criteri che la regolano, e analizzeremo
come viene inoltrata allo Stato richiesto la domanda di estradizione fino a quando
non sia avvenuta la consegna (e ancor più quando l’individuo è stato
definitivamente consegnato allo Stato richiedente).
Tali gradi di protezione diversi, e dipendenti da uno Stato piuttosto che
dall’altro, durante le diverse fasi del procedimento, creano anomalie e
problematicità su cui la comunità internazionale sta lavorando da tempo per
arrivare ad un giusto equilibrio fra potestà punitiva e diritti dell’individuo
12
.
A questo proposito saranno prese in esame differenti casi di
giurisprudenza sia dei principali organi internazionali di tutela dei diritti umani
che delle Corti superiori nazionali, al fine di valutare i diversi approcci alla
tematica della protezione dei diritti dell’uomo nei procedimenti di estradizione, e
le differenti forme di garanzie e di strumenti adottati per salvaguardare
l’estradando
13
.
Inoltre, saranno presi in esame i diversi modi per aggirare l’estradizione,
e che sottraggono all’estradando la possibilità di vedere garantiti i propri diritti
così come avverrebbe durante una normale procedura di estradizione, analizzando
le problematicità relative a tali modalità “alternative” di consegna
14
.
Infine, alla luce della giurisprudenza nazionale ed internazionale in
materia, saranno presi in esame i rapporti fra le norme convenzionali in materia di
estradizione e le norme in materia di diritti umani, analizzando le aree di criticità
fra questi due differenti sistemi che assai di frequente si sovrappongono e si
intersecano: risolvere una simile confliggenza è l’elemento chiave per garantire la
piena tutela dei diritti dell’uomo ed assicurare un’efficace cooperazione
12
vedi infra capitoli II, IV e V
13
vedi infra capitoli III, IV e V.
14
vedi infra capitolo VI
11
internazionale in materia penale, attraverso la consegna (o la punizione) degli
individui richiesti, necessario per combattere le nuove minacce alla Comunità
internazionale che provengono dai crimini di rilevanza internazionale.
12
1 - ESTRADIZIONE: PROFILI SOSTANZIALI E PROCEDURALI.
1.1 – I PRINCIPI CHE REGOLANO L’ESTRADIZIONE
Come è stato precedentemente considerato, presentandosi l’estradizione
in qualità di strumento di cooperazione internazionale in materia penale regolato
quasi interamente da norme di natura pattizia, è necessario esplicitare quali sono i
principi e le condizioni sancite nelle convenzioni, tracciando, a partire dalla
definizione dell’istituto stesso, un quadro generale delle sue caratteristiche
15
.
L’estradizione viene definita come “un procedimento attraverso il quale
uno Stato consegna ad un altro Stato un individuo, che si trovi sotto la sua
giurisdizione, accusato o condannato al fine della sua sottoposizione al processo
(estradizione processuale) o per l’esecuzione della pena (estradizione
esecutiva)”
16
.
Essa si configura come una forma di allontanamento dal territorio di un
individuo, del tutto peculiare e differente da altre forme di questo genere, che
possiede specifiche modalità di procedimento, disciplinate da norme interne ed
internazionali. Queste ultime sono principalmente di natura convenzionale,
tramite accordi prevalentemente bilaterali, anche se nel tempo sono venute
formandosi alcune convenzioni multilaterali che ne prevedono una disciplina
specifica
17
.
Sebbene l’estradizione sia uno strumento di cooperazione internazionale,
la sua natura può definirsi atipica, in quanto coinvolge in maniera più o meno
diretta, a seconda della disciplina interna agli Stati, sia l’autorità giudiziaria (che
solitamente si limita, come nel caso dell’Italia, all’accertamento delle condizioni
per la concessione dell’estradizione) che l’autorità ministeriale competente
(solitamente il Ministro di giustizia). La richiesta viene trasmessa abitualmente
per le vie diplomatiche, anche se nel caso del continente europeo, vista la recente
15 Riguardo ai principi di diritto generale che possono essere estratti o che sottendono le norme
convenzionali, si parlerà più avanti.
16
Cit. QUADRI, Voce “Estradizione, III) Diritto Internazionale” in Enciclopedia giuridica
Treccani, Roma, 1989.
17
Si fa riferimento in particolare alle Convenzioni stipulate in ambito del Consiglio d’Europa, in
particolare alla Convenzione europea di estradizione del 1957.
13
evoluzione della materia e della cooperazione in campo penale, ciò avviene
direttamente tramite i ministeri della giustizia dei due Paesi.
Per tali motivi, secondo alcuni autori l’estradizione è un atto
amministrativo discrezionale sottoposto a sindacato di legittimità da parte
dell’autorità amministrativa, mentre secondo altri è un atto di natura politica
rimesso alla valutazione di opportunità dell’autorità ministeriale competente ed è
insindacabile. Nonostante l’estradizione instauri un rapporto tra Stati, cui è
sostanzialmente estraneo il soggetto della cui consegna si discute, questi finisce
per essere coinvolto in maniera diretta poiché è in gioco un suo diritto primario,
ossia il diritto alla libertà personale.
È necessario, però, fare subito un distinguo: l’estradizione nasce
principalmente come forma di cooperazione politica
18
, evolutosi poi nel corso del
XIX secolo, periodo in cui si ha la massima espansione e diffusione della stipula
degli accordi bilaterali, ampliatasi fino a divenire un vero e proprio istituto
giuridico, esteso a ogni tipo di reato, inclusi quindi i reati comuni (gli unici che
saranno d’ora in poi veramente estradabili, in quanto contemporaneamente si
assisterà all’esclusione dei reati di natura politica). Il secolo scorso ha invece visto
la nascita dei primi trattati multilaterali
19
, e successivamente alle due guerre
mondiali, è intervenuta un’evoluzione assai peculiare della cooperazione
internazionale penale, anche attraverso lo sviluppo di un vero e proprio diritto
internazionale penale, sino ad arrivare ad assumere delle forme del tutto nuove,
come nel caso del continente europeo, in cui si è cercato di eliminare la
componente politica dell’estradizione esaltando l’aspetto prettamente procedurale
e più propriamente giuridico di questo strumento
20
.
18
Sin dalla creazione dell’impero romano sono rintracciabili forme di consegna di persone
condannate o sospettate di aver commesso dei crimini, ma è solo dal XII secolo in poi che
abbiamo i primi atti assimilabili ad accordi internazionali nel senso moderno del termine, anche
qui sotto forma di collaborazione politica fra entità statuali differenti, ma limitati ai reati più gravi.
19
Le convenzioni multilaterali, nate per la repressione di crimini internazionali quali la tratta di
esseri umani, la schiavitù, la pirateria, la presa di ostaggi, prevedono delle clausole c.d.
estradizionali, per assicurare la punizione di crimini che vanno contro la comunità internazionale.
20
L’autonomia giuridica dell’istituto dell’estradizione, è messa in dubbio da alcuni autori, che il
Quadri riporta nella sua opera (vedi QUADRI, Voce Estradizione, op. cit. supra), secondo i quali
essa non esisterebbe se non come mero strumento procedurale di consegna degli individui
richiesti.
14
È doveroso, quindi, interrogarsi sulla natura di tali norme: secondo una
parte minoritaria della dottrina, che lentamente va sempre più affermandosi negli
ultimi anni, esiterebbero delle obbligazioni di diritto consuetudinario basate sulla
solidarietà di tutti i paesi nella difesa del diritto, che impone allo stato di rifugio
dell’individuo sospettato o condannato di consegnarlo o sottoporto a giudizio. In
questo senso le convenzioni vigenti in materia e la legislazione nazionale,
cristallizzano principi validi per tutti gli Stati
21
.
Di contro, la parte prevalente della dottrina, ritiene che non esisterebbero
principi o consuetudini che impongono agli Stati di procedere all’estradizione, in
quanto un obbligo in tal senso deriva esclusivamente dal diritto pattizio, anche
secondo quanto affermato in precedenza.
Seguendo tale filo logico, viene naturale indagare circa l’ammissibilità
dell’estradizione in assenza di un accordo internazionale
22
. Attorno a questa
problematica, rileviamo la prima spaccatura all’interno della dottrina e della prassi
internazionale, in quanto, qualora si verificasse questa ipotesi, si può osservare
che i paesi di common law generalmente affermano che essa non può essere
concessa/richiesta in assenza di un trattato (di qualsiasi natura esso sia), mentre i
paesi di civil law hanno la tendenza a subordinare l’estradizione dell’individuo
richiesto, secondo una prassi largamente diffusa nel tempo, attraverso la
formulazione di una dichiarazione di reciprocità, che impegna lo Stato richiesto ad
estradare l’individuo che quivi ha trovato rifugio, a patto che lo Stato richiedente
faccia altrettanto con esso nel caso in cui una simile situazione si presenti.
Senza soffermarsi sulle difficoltà pratiche, oltre che giuridiche, che una
tale formulazione rappresenti, si osserva che tale dichiarazione di reciprocità
21
Vedi infra capitolo II.
22
In verità solitamente tale condizione si verifica molto raramente oggigiorno, in quanto tutta una
serie di trattati multilaterali in ambito Nazioni unite sulla cooperazione internazionale in materia
penale, forniscono una base legale per l’estradizione su cui poggiarsi in tali casi. Uno di questi
strumenti, è ad esempio la Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato
transnazionale, ove lo strumento di cooperazione principe è costituito dall’estradizione e dalla
consegna dei criminali, secondo le disposizioni della stessa Convenzione. In tal senso, dovendo
ogni Stato parte della Convenzione prevedere nel proprio ordinamento interno le adeguate norme
per la sua applicazione ed implementazione, si viene a creare un legame fra tutti gli Stati che
hanno aderito a tale strumento, andando quindi a sopperire alla mancanza del quadro legale
necessario in caso in cui non esista fra due Stati che della Convenzione fanno parte un trattato
bilaterale che disciplina l’estradizione in quanto tale. Attraverso l’inserimento di articoli e clausole
riguardati l’estradizione, in ambito multilaterale si è provveduto così a legare bilateralmente
attraverso uno strumento di portata universale tutti i paesi che ad esso aderiscono.
15
venga spesso disattesa, vedendone quindi diminuire l’importanza, anche a causa
del crescente numero di convenzioni sull’estradizione o più in generale sulla
cooperazione internazionale in materia penale, che sono stati stipulati sino ad oggi.
Prima di analizzare le norme relative all’estradizione nei trattati
multilaterali, sulla loro compatibilità con le norme sui diritti umani e
sull’individuazione di principi generali di diritto internazionale generale che
possono essere assurti a regole valide erga omnes per la disciplina dell’intera
materia, è possibile soffermarci su alcuni principi che sono indiscussi e
generalmente accettati dalla comunità degli Stati in materia estradizionale.
Rientrano fra questi alcuni principi noti in dottrina e validi anche in
materia di estradizione
23
: in primis, è da ricordare il principio dell’immunità
diplomatica, che configura l’esenzione dalla giurisdizione civile e penale dello
Stato accreditatario, di cui è titolare l’agente diplomatico dello Stato accreditato.
Principio universalmente accettato da tutte le nazioni del mondo, si discute circa
la sua estensione relativamente al personale della missione diplomatica o ai
membri della famiglia dell’agente diplomatico.
Legato a questo principio vi è anche la c.d. giurisdizione di bandiera
24
, in
base alla quale gli appartenenti alle forze armate di uno Stato sono sempre
sottoposti alla giurisdizione dello Stato cui le forze armate appartengono, anche se
i fatti vengono commessi nel territorio di un altro Stato, ove le dette forze armate
si trovano per qualsiasi ragione con il consenso dello Stato di soggiorno o di
transito.
Anche tale principio costituisce un’importante limite all’esercizio della
potestà punitiva degli Stati, e quindi della possibilità di avere la disponibilità
fisica dell’autore dei delitti commessi
25
.
Un altro principio largamente condiviso in materia di estradizione, è
quello riguardante la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, sanciti in
molteplici strumenti multilaterali universali e regionali, ai quali peraltro tutti gli
ordinamenti degli Stati dovrebbero uniformarsi.
23
Per una completa trattazione di tali principi e criteri, si rimanda a ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale, parte generale, Giuffrè, Milano, 16^ edizione, 2007, p. 119 ss.
24
Ibidem, p. 125 ss.
25
Ibidem, p. 146 ss.
16
L’applicazione di questa regola non è sempre così rispettata, costituendo
una delle principali problematicità in materia di estradizione, sia per lo Stato
richiesto che per lo Stato richiedente.
Entrando maggiormente nello specifico, un altro principio largamente
riconosciuto è il cosiddetto principio della specialità. La specialità
dell’estradizione consiste nel fatto che la sua concessione è sempre sottoposta alla
condizione che l’estradato non venga giudicato per un fatto criminoso differente
ed anteriore alla data del provvedimento concessivo, né assoggettato ad una pena
diversa da quella inflitta con la sentenza che deve essere eseguita
26
.
È interessante notare che, contrariamente a quanto si possa pensare, il
principio della specialità, contrariamente all’opinione di alcuni autori
27
, è una
conseguenza e non una condizione dell’estradizione, rimessa peraltro alla sola
lealtà dello Stato richiedente e totalmente slegata da ogni possibile controllo dello
Stato richiesto
28
.
Tale principio è solitamente esteso anche nei casi di estradizione differita
e di riestradizione, o estradizione verso un paese terzo, subordinando l’attuazione
della consegna alla condizione che il soggetto estradato non possa essere
sottoposto a procedimento per un fatto diverso ed anteriore alla consegna senza il
consenso dello Stato richiesto, consenso che si realizza solitamente con un
l’estensione dei limiti temporali previsti per l’estradizione. Analoga condizione
riguarda l’eventuale sottoposizione a misura restrittiva della libertà personale o ad
una misura di sicurezza in conseguenza di sentenza definitiva o, come è stato
precedentemente affermato, la consegna ad uno Stato terzo
29
.
26
Solitamente il principio di specialità viene interpretato come una previsione a favore della tutela
dei diritti dell’estradando, in quanto tende ad eliminare la possibilità di poter richiedere l’individuo
per un reato e poi processarlo per esempio per dei reati politici, per cui l’estradizione non sarebbe
stata concessa.
27
Vedi per tutti ANTOLISEI, op. cit. passim, p. 133 ss.
28
Difatti, nel momento in cui un individuo richiesto venga consegnato allo Stato richiedente, è
sotto la giurisdizione ed il controllo di detto Stato; più volte, soprattutto nei rapporti bilaterali in
materia di estradizione sono state violate le assicurazioni che lo Stato richiedente aveva formulato,
senza peraltro incorrere in conseguenze giuridiche rilevanti. È ovvio che tale tipo di assicurazioni
si basa sul principio valido nel diritto internazionale generale della buona fede nei rapporti fra gli
Stati.
29
Vincolo questo non sempre rispettato, la riestradabilità può essere utilizzato come metodo per
consegnare un individuo responsabile di atti criminosi ad uno Stato in cui la repressione e la
punizione di tale crimine sia di intensità superiore o, di contro, in maniera più blanda; tale pratica,
considerata la disparità che esiste tra i diversi ordinamenti giuridici e repressivi degli Stati,
17
Lo stesso principio, come vedremo a breve nell’analisi della
Convenzione europea di estradizione, è soggetto anch’esso ad alcune limitazioni
di carattere temporale e procedurale, poiché è sì un criterio posto a garanzia
dell’estradando, ma rappresenta un’importante condizione che dovrebbe garantire
lo Stato richiesto circa la correttezza del procedimento conseguente
all’estradizione. In sostanza, tale criterio si configura come un ostacolo alla
consumazione di una frode internazionale, consistente nel fatto che lo Stato
richiedente domanda la consegna di un individuo per un reato, mentre in realtà
intende semplicemente acquisire la materiale disponibilità del soggetto per
sottoporlo a persecuzione politica o trattamento inumano o crudele o altre gravi
violazioni dei diritti umani, per cui l’estradizione non sarebbe stata concessa
30
.
Un altro dei principi cardine dell’estradizione è quello della doppia
incriminazione
31
, vero principio che giustifica sul piano giuridico l’estradizione
stessa e concretizza la possibilità dell’instaurarsi di una forma di cooperazione
internazionale in materia penale fra gli Stati.
Secondo tale principio, l’estradizione non è ammessa, se il fatto, che
forma oggetto della domanda di estradizione, non sia previsto come reato dalla
legge dello Stato richiesto, nonostante sia ammissibile anche quando venga data al
permetterebbe una sorta di “scelta” della nazione che “offre” un trattamento “migliore”o più
efficace rispetto ad un altro. Differente dalla riestradabilità è invece l’estradizione che viene
definita “in transito”, in quanto essa consiste in un passaggio sotto custodia per un territorio da uno
Stato di partenza ad un altro Stato di destinazione. È questa una forma border-line di estradizione,
in quanto si configura come una forma più complessa di un semplice transito, in quanto vede il
coinvolgimento dell’autorità competente alla custodia dell’estradando dello Stato di transito, a cui
esso è affidato, per essere poi consegnato allo Stato richiedente.
30
Una precisazione doverosa riguarda la non applicabilità di questo principio in caso di espulsione.
Poiché l’estradizione si configura come una forma di allontanamento dal territorio dello Stato
richiesto, non può, però, essere assimilata alle forme di allontanamento dal territorio nazionale per
procedimenti amministrativi o giudiziari in ossequio al rispetto della legislazione nazionale, e non
facente parte di una forma di cooperazione internazionale fra due o più Stati. La materia
dell’espulsione e dell’allontanamento dal territorio è peraltro oggetto di normazione internazionale,
che non sarà presa in esame in questa sede.
31
Sull’argomento CARACCIOLI, L’incriminazione da parte dello Stato straniero dei delitti
commessi all’estero e il principio della stretta legalità, Riv. It. Di dir. Pen. Proc., 1962 p. 973 ss.;
De Francesco, il concetto di “fatto” nella previsione bilaterale e nel principio “ne bis in idem” in
materia di estradizione, in Indice Penale, 1981, 623; Romano, Il rapporto tra norme penali.
Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Giuffrè, p. 20 ss.