Introduzione
A conclusione del percorso universitario, ho voluto fare un
omaggio all’attività d’impresa svolta dai miei genitori.
La disciplina che regola la materia, complessa, delle gare di
appalto indette dalla Pubblica Amministrazione (Stato,
Regioni, Enti locali) è di per sé ad altissima specialità
perché fitta di norme che, nate per contrastare
malversazioni a malaffare, ha finito per rendere il percorso
sempre più articolato e di non facile accesso.
In questo ambito, riveste carattere di particolare
importanza il complesso normativo che regola le “offerte
anomale”. Tale argomento, infatti, è di estrema rilevanza
dal momento che le politiche di libero mercato hanno
comportato l’estremizzazione della concorrenza e,
soprattutto, la progressiva riduzione dei prezzi con l’intento
di vedersi aggiudicata la gara. Un processo non
alimentabile, chiaramente, all’infinito ma che diviene
predominante perché è proprio sul “fattore prezzo” che si
fonda la riuscita o il fallimento dei soggetti economici. Da
questo fattore, infatti, dipende l’indice di salute di un
impresa, perché solo una ditta estremamente efficiente,
dal punto di vista tecnico e qualitativo, può proporre al
mercato prezzi relativamente bassi, che però sono in grado
di coprire costi e, soprattutto, di garantire un utile,
necessario per lo sviluppo di una sana economia aziendale.
La situazione che andiamo accennando - e che più
dettagliatamente svilupperemo nel corso del lavoro - riveste
elementi di criticità quando l’azienda è posta di fronte a
contratti con la P.A. essendo differenti gli interessi in gioco:
collettivi e non meramente privati. In una società civile è
fondamentale, infatti, la garanzia dei servizi pubblici
essenziali. Per la loro realizzazione, in tanti casi, le
amministrazioni, sprovviste delle competenze tecniche
specifiche, sono costrette ad affidarsi a terzi.
I soggetti Pubblici nella realizzazione di opere, servizi o
forniture, predispongono pertanto bandi di gara, per potersi
avvalere dei imprese che abbiamo le necessarie competenze
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Vi è
degenerazione del fenomeno quando le imprese
partecipanti, a volte, pur di ottenere l’aggiudicazione del
bando, adottano politiche che falsano il percorso della libera
e leale concorrenza, proponendo offerte talmente basse che
non sono in grado di coprire i costi. Offerte, insomma, tali
da non permettere la realizzazione del servizio,
comportando, così, seri problemi alle amministrazioni.
Questa pratica veniva, e viene , tutt’ora adottata in quanto
l’impresa (appaltatrice) confida nel recupero economico
successivo all’affidamento (perizie di variante, rivalutazione
dei prezzi ect) con l’inevitabile aggravio dei costi e dei tempi
di realizzazione. Passività tutte che ricadono,
inevitabilmente, nella sfera dei pubblici interessi.
Proprio per ridurre questa degenerazione, l’Europa
chiarendo la propria posizione riguardo ai Contratti di
pubblico interesse (ribadendo il principio di libera
concorrenza), ha chiesto l’adeguamento a tutti gli stati
membri ai principi comunitari. Enorme sforzo è stato
richiesto, soprattutto, al legislatore italiano, essendo la
materia degli appalti pubblici affetta da un elevato tasso di
frammentarietà. Il 12 aprile 2006 con decreto legislativo
n.163 veniva varato il Codice dei Contratti Pubblici, con lo
scopo di unificare tutta la materia degli appalti pubblici e
soprattutto disciplinare compiutamente le offerte
anormalmente basse, stabilendo criteri per la loro
individuazione e il procedimento di verifica e di esclusione.
Il lavoro che vado a presentare è diviso in tre sezioni.
Preliminarmente, è stato rivolto lo sguardo ai profili
fondamentali dei contratti pubblici (appalto e concessioni),
sottolineandone l’evoluzione normativa. Si è poi passati ad
illustrare le procedure di gara, i criteri d’individuazione dei
contraenti e le varie procedure di scelta utilizzabili. Infine,
ci si è soffermati sulla nozione di offerta anomala,
sull’excursus normativo, evidenziando l’evoluzione
dell’istituto nei vari momenti storici. Sono stati illustrati i
criteri di individuazione e il procedimento che può indurre
all’esclusione, anche alla luce delle novità introdotte con la
legge 78/2009.
Tutto ciò a dimostrazione del fatto che l’offerta anomala è
un istituto, se pur attualmente normativizzato, in continua
evoluzione.
1
Capitolo I
Profili fondamentali in materia d‟appalto e
concessioni
1.1 L‟attività contrattuale della pubblica
amministrazione.
Lo strumento contrattuale è ampiamente utilizzato dalla
pubblica amministrazione, vuoi per il conseguimento dei
propri fini istituzionali, vuoi per soddisfare esigenze
patrimoniali ed organizzative.
Il fenomeno è talmente complesso e che i moduli
convenzionali utilizzati non possono ricondursi ad un unico
modello ben definito. La dottrina amministrativistica ha
determinato il nascere di diverse distinzioni e suddivisioni,
prima tra tutte quella tra attività amministrativa di diritto
pubblico, di diritto privato e attività privata della p.a. per
indicare, l‟attività formalmente e sostanzialmente
amministrativa, in quanto regolata da norme pubblicistiche;
l‟attività formalmente privata e sostanzialmente
amministrativa, in quanto la p.a. per il raggiungimento dei
2
suoi fini istituzionali pone in essere negozi giuridici alla
stessa stregua dei privati e infine l‟attività formalmente e
sostanzialmente privata, strumentale rispetto al
raggiungimento dei fini istituzionali propri
dell‟amministrazione, e relativamente alla quale i negozi
giuridici posti in essere sono in tutto e per tutto regolati dal
diritto privato.
Tale distinzione consente di mettere in luce un dato, la
possibilità che la p.a. persegua obiettivi di pubblico interesse
non solo per mezzo di atti amministrativi, ma anche con gli
strumenti propri dei soggetti privati.
Lo strumento negoziale, rispetto al provvedimento,
garantisce maggiore snellezza ed efficacia all‟azione
amministrativa, e svolge una funzione di prevenzione dei
conflitti, visto che è basato sulla ricerca del consenso con i
soggetti privati di volta in volta interessati. Tuttavia il
contratto sembra di per sé inidoneo ad una verifica circa la
sua conformità al pubblico interesse, mentre l‟atto
amministrativo può essere investito dal sindacato di
legittimità da parte del giudice amministrativo, onde
verificare che non sia stato adottato in violazione di legge, o
da un organo incompetente, o per fini diversi rispetto a quelli
previsti dalla norma attributiva del potere, questo controllo,
3
non sembra poter essere esteso anche all‟atto negoziale di
diritto privato.
Il contratto è sicuramente valido ove persegua una causa
lecita, non rilevando la sua idoneità al perseguimento del
pubblico interesse conforme al potere di cui è investita la p.a.
a norma di legge.
Qui nasce la necessità di risolvere una tale contraddizione,
ovvero c‟è bisogno di evitare che attraverso l‟impiego di
strumenti privatistici la p.a. possa sostanzialmente eludere i
meccanismi di controllo funzionale sull‟atto amministrativo e
il rispetto del principio di legalità, ciò ha indotto la dottrina a
diverse ricostruzioni dogmatiche, entro cui inquadrare
l‟attività contrattuale degli enti pubblici, quali il modello
dell‟evidenza pubblica e il contratto di diritto pubblico.
Il Contratto di diritto pubblico, si identifica in una fattispecie
contrattuale che, pur presentando molte similitudini con il
contratto di diritto privato, se ne differenzia per altri aspetti,
quali l‟oggetto contrattuale, che è un bene nella sola
disponibilità della parte pubblica; la presenza di clausole
contrattuali che sanciscono una posizione predominante
della p.a. e la natura pubblicistica di una delle parti
contrattuali.
Molteplici perplessità sono state avanzate in sede dottrinale
4
per quanto riguarda l‟ammissibilità di una tale figura
contrattuale, perplessità che ben possono riassumersi nella
discussa compatibilità logica tra potestà discrezionale
amministrativa, vincolata al perseguimento dell‟interesse
pubblico; e autonomia contrattuale che esprimono la
convinzione aprioristica che il pubblico interesse, cui è
funzionalizzata l‟attività amministrativa, possa essere
perseguito solo attraverso decisioni unilaterali e autoritative
della parte pubblica, e mai attraverso lo strumento
contrattuale
1
.
Assunto che Il pubblico interesse deve essere perseguito
esclusivamente attraverso il modulo provvedimentale, viene
messo in crisi dalla previsione dell‟art. 11 della legge n.
241/1990, che devolve espressamente a specifici accordi tra
p.a. e privati, la funzione di determinare il contenuto
“discrezionale” del provvedimento amministrativo o, nei casi
previsti dalla legge, di sostituirsi ad esso.
Il problema della qualificazione di un contratto di diritto
pubblico potrebbe trovare una plausibile soluzione, tuttavia,
solo ove si riscontrasse una normativa distinta da quella che
1
Per l‟analisi della quérelle circa la configurabilità di un contratto di diritto pubblico: G. Falcon, “ Le
convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri “, Milano, 1984, 71-203; F. Ledda, “Il problema del
contratto nel diritto amministrativo”, Torino, 1965, 25 ss.; Bruti Liberati, “ Consenso e funzione nei
contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati”, Milano, 1996.
5
regola e attribuisce rilevanza al contratto tra privati, «o
quanto meno un complesso di regole diverse ordinabili, e non
solo una serie di norme integrative o modificative del regime
ordinario, come quelle che si hanno per i contratti di diritto
privato dell‟amministrazione»
2
.
Il contratto ad evidenza pubblica
3
, è un modello al quale
possono ricondursi gran parte dei contratti stipulati dallo
Stato e dagli enti pubblici territoriali, tra cui il contratto
d‟appalto di opere pubbliche.
Tale modello prevede una fase procedimentale a rilevanza
pubblicistica, costituita da atti autoritativi della p.a.
(presupposto costitutivo del contratto), e un successivo
contratto che si ritiene disciplinato dalle norme civilistiche.
Le questioni problematiche sollevate dalla categoria
dell‟evidenza pubblica sono essenzialmente ricollegabili alla
qualificazione del tipo di connessione tra la fase
procedimentale pubblicistica (costituita da una deliberazione
2
F. Ledda, “Il problema del contratto nel diritto amministrativo”, Torino, 1965.
3
La teoria dell‟evidenza pubblica risale a M. S. Giannini, “Diritto amministrativo”, Milano, 1970, il quale
distingue tra contratti di diritto comune o ordinari (disciplinati dal diritto comune dei privati anche se una
delle parti è un ente pubblico); contratti speciali, disciplinati da norme di diritto privato singolare, e
contratti di diritto pubblico, che possono essere conclusi soltanto da pubbliche amministrazioni. L‟autore
individua, poi, la categoria particolare dei contratti ad evidenza pubblica, la quale configura una sorta di
schema al quale è possibile ricondurre sia i contratti ordinari che quelli speciali e di diritto pubblico.
L‟evidenza pubblica si caratterizza per la previsione di un procedimento amministrativo, predeterminato
dalla legge, attraverso il quale l‟ente perviene alla formazione della propria volontà contrattuale e alla
scelta del privato contraente.
6
di contrattare, dalla pubblicazione di un bando di gara,
dall‟aggiudicazione del contratto e infine dalla sua eventuale
approvazione) e il successivo contratto.
Il procedimento di formazione del contratto è soggetto a
regole che assicurano la trasparenza e l'imparzialità della
scelta del contraente, nell'ottica della migliore definizione
dell'attività volta al perseguimento dell'interesse pubblico,
quella che attiene allo svolgimento del rapporto contrattuale
derivante dalla stipulazione della convenzione con il soggetto
privato, è invece regolata dalle norme che riguardano i
rapporti tra privati.