5
I N T R O D U Z I O NE
L‟evoluzione della società, nel corso dei secoli, ha prodotto forme di
istituzionalizzazione delle dinamiche di convivenza tra gli individui sempre
più sofisticati; fra questi, particolare rilievo ha certamente avuto lo Stato,
quale forma superiore della convivenza di gruppi umani organizzati su un
dato territorio; accanto, e oltre esso, tuttavia, la dottrina giuridica ha già
evidenziato l‟esistenza di forme istituzionalizzate di interazione che, pur
attingendo alla stessa fonte di legittimità cui attingono le organizzazioni
collettive di tipo statuale, travalicavano in effetti i confini (territoriali e lato
sensu giuridici) di tali enti.
In quest‟ambito, uno di tali forme di interazione, il diritto internazionale, ha
costantemente seguito l‟evoluzione dei rapporti tra gli Stati; l‟attuale assetto
del diritto internazionale poggia sul metodo dell‟organizzazione
internazionale, che consente agli Stati di creare sinergie nella disciplina dei
rapporti economici, commerciali e sociali, al fine di “evitare il flagello della
guerra”.
Uno degli aspetti rilevanti del diritto internazionale attuale, è dato dalla
circostanza che esso non sia semplicemente mirato a regolare rapporti
interstatali, ma, pur indirizzandosi fondamentalmente agli Stati (e solo
raramente agli individui intesi come persone fisiche e giuridiche), tende a
disciplinare rapporti che si svolgono all‟interno delle varie comunità statali.
La tendenza attuale, salvo alcuni recenti episodi di rivoluzione “statualistica”,
è quella di trasferire dal piano nazionale a quello dell‟ordinamento
internazionale la disciplina di molteplici materie di primaria importanza,
sempre più spesso regolate da convenzioni internazionali
1
.
1
CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2002, p. 4 ss.
6
Gli Stati hanno sviluppato nel tempo l‟attitudine a stabilire contatti reciproci
per la gestione di interessi unitari, funzione svolta dalle ambascerie
permanenti fin dal XV secolo, dalle conferenze internazionali in epoca più
recente, quindi da ultimo nella forma più strutturata della diplomazia
multilaterale moderna
2
.
Come è noto, i primissimi esempi significativi di organizzazione stabile tra
Stati si ebbero con le Commissioni fluviali, quali la Commissione del Reno
istituita dal Congresso di Vienna del 1815 e la Commissione del Danubio
istituita dal Congresso di Parigi del 1856, entrambe dotate di ampi poteri in
materia di navigazione su tali fiumi, e con le Unioni amministrative dei primi
dell‟ottocento, forme di collaborazione a carattere specifico e limitato che
rispondevano ad esigenze settoriali, conseguenze del progresso della
tecnologia e delle comunicazioni.
Tuttavia, la dottrina è concorde nell‟individuare il vero precedente
dell‟attuale assetto della organizzazione internazionale nella Conferenza di
pace di Parigi del 1919 a conclusione del primo conflitto mondiale, che vide
la nascita della Società delle Nazioni
3
, prima organizzazione internazionale
istituita per garantire a tutti gli Stati indipendenza ed integrità territoriale,
creando in capo agli stessi diritti ed obblighi reciproci ed ispirata al
mantenimento della pace, ed alla tutela di intessi collettivi.
Nel 1945 lo scenario internazionale mutò ancora e con la Conferenza di San
Francisco la SdN fu sostituita (di fatto
4
) dalla nascita dell‟ONU, ente a
vocazione universale che fece propri i principi della SdN integrandoli con
scopi più attuali (Carta N.U. art. 1, n. 3) quali: la sicurezza collettiva, la
soluzione pacifica delle controversie, la tutela dei diritti fondamentali degli
individui, l‟autodeterminazione dei popoli e, in particolare la promozione
2
GUAZZARONI, La diplomazia multilaterale, Milano, 1986, p. 88
3
SAULLE, Lezioni di organizzazione internazionale, Napoli, 1993, p. 14
4
Sulla successione fra SdN e ONU, cfr. CONFORTI, Le Nazioni Unite, Padova, 2005, p. 36
7
della cooperazione internazionale nella soluzione di problematiche
internazionali di carattere economico-sociale ed umanitario.
Gli articoli dal 57 al 63 della Carta delle Nazioni Unite indicano
specifici strumenti per attuare accordi di collegamento tra l‟ONU e i suoi
Istituti specializzati, a competenza specifica e settoriale, costituiti mediante
accordi intergovernativi per attuare la cooperazione internazionale.
Agli Stati che intendano porsi su questa strada, non resta che
istituzionalizzare la loro cooperazione, creando degli appositi organi cui
demandare la gestione di un interesse unitario, in un tale contesto,
l‟organizzazione internazionale è senz‟altro la forma più avanzata di
collaborazione tra Stati.
Nella gestione di un interesse unitario, considerato dagli Stati meritevole di
tutela al di là degli interessi particolari, l‟organizzazione internazionale si
sostituisce agli Stati che le hanno dato vita
5
, fenomeno reso possibile dal
sacrificio volontario di prerogative nazionali, quando da una pluralità di
interessi si sviluppi una forte convergenza e condivisione di temi tra più Stati,
consentendo alla Comunità internazionale di ovviare, anche solo
parzialmente, all‟assenza di organi che la contraddistingue e di rispondere alla
domanda di organizzazione internazionale, sempre più insistente nella società
moderna.
Le organizzazioni internazionali, permettono un graduale processo di
formazione della volontà comune a più Stati su di un tema determinato, esse
dispongono di specifici connotati, che si rivelano nella istituzionalizzazione
della cooperazione internazionale, il cui fine è quello di dotare le
organizzazioni internazionali di organi propri, capaci di operare in forma
stabile e permanente, nel carattere volontaristico, in quanto l‟appartenenza di
5
FUMAGALLI MERAVIGLIA, Studi delle organizzazioni internazionali. Costituzione e vicende, Milano,
1997, p. 11 ss.
8
uno Stato ad una organizzazione internazionale non è affatto obbligatorio
6
,
bensì scaturisce dalla volontà dagli stessi manifestata volontariamente in un
accordo internazionale, nel multilateralismo, dal momento che le
organizzazioni internazionali rispondono ad interessi unitari, condivisi da una
pluralità di Stati e retti interamente da norme giuridiche di diritto
internazionale di carattere prevalentemente pattizio.
Lo spazio di azione ed il conseguente limite delle organizzazioni
internazionali, è dato dalla dimensione e dall‟intensità della misura qualitativa
e quantitativa del trasferimento di funzioni e poteri, che ciascuno Stato opera
in favore delle organizzazioni internazionali.
Ogni organizzazione internazionale si dota di un proprio ordinamento
giuridico, derivato rispetto al diritto internazionale e qualitativamente diverso
da quello degli Stati membri
7
, esso ha nondimeno fonti normative proprie ed
un ambito di applicazione determinato.
Fonte primaria del diritto interno all‟organizzazione internazionale, è l‟atto
costitutivo o statuto, che è una sorta di “costituzione interna” retta dal
principio “pacta sunt servanda”
8
e che si ispira al principio della libertà
statutaria, secondo il quale non esiste una regola generale o un modello di
struttura a cui conformarsi “obbligatoriamente” per istituire una
organizzazione internazionale, lasciando in tal modo agli Stati la possibilità di
ispirarsi alla prassi seguita negli anni per scegliere il modello di struttura
maggiormente idoneo all‟organizzazione internazionale che verrà ad
esistenza.
Mentre lo Stato rappresenta un modello uniforme con funzioni
omogenee, le organizzazioni internazionali possono differenziarsi tra loro in
6
che è per sua natura originario e sovrano: ZANGHI‟, Diritto delle organizzazioni internazionali, Torino,
2001, p. 130
7
CANSACCHI, Sovranità e diritti sovrani, Milano, 1987, p. 88
8
CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2002, p. 6
9
ragione del loro scopo sociale (esempio una organizzazione militare e una
umanitaria hanno strutture necessariamente diverse), essendo enti funzionali
dotati di propri organi. Le organizzazioni internazionali diventano centri di
esercizio di funzioni in nome e per conto degli Stati membri, le loro funzioni
e i loro poteri sono pertanto connaturate alla natura e all‟intensità del legame
che gli Stati instaurano tra loro al momento di costituire una organizzazione
internazionale, mentre gli Stati, che si sono formati “in via storica”, come enti
territoriali omogenei, sono una pluralità di centri di potere sovrani, essendo il
loro potere originario.
In virtù della loro doppia natura, di enti di origine convenzionale e di
enti non territoriali, le Organizzazioni internazionali non possono che
interagire con gli Stati, sia in quanto comunità organizzate, sia in quanto
territori soggetti a sovranità autonoma, attraverso gli strumenti del diritto
internazionale generale “adattato” alla particolare natura dell‟organizzazione
in quanto attore.
Oggetto di questa disamina saranno quindi in generale quegli atti di
delegazione diplomatica che consentono alle Organizzazioni internazionali di
operare su di un determinato territorio per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali, godendo di una serie di immunità e privilegi, concessi loro dallo
“Stato ospite”, nel rispetto delle norme del diritto internazionale e di quelle
stabilite dall‟ordinamento interno; gli strumenti oggetto di questa analisi sono
appunto gli accordi di sede.
In particolare, si analizzerà mediante quali accordi di sede il Centro
Internazionale di formazione dell‟OIL operi in Italia con una sua sede nella
Città di Torino, allo scopo di individuarne gli elementi tipici che qualificano
la relazione qualificata tra un soggetto avente natura di ente intergovernativo
ed il suo Stato ospite.
10
C A P I T O L O I - A c c o r d i d i s e d e d e l l e O r g a n i z z a z i o n i
I n t e r n a z i o n a l i
1.1 GLI ACCORDI DI SEDE E GLI ACCORDI SULLE IMMUNITA’
Le organizzazioni internazionali, in quanto enti gestori di interessi non
propri, ma appartenenti ad una pluralità di Stati, che in taluni casi possono
identificarsi con la Comunità internazionale nel suo complesso, attraverso la
negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, vengono sottratte, in
tutto o in parte, per volontà degli Stati che le costituiscono ai poteri sovrani
degli stessi, cui normalmente sono sottoposti gli enti che operano sotto la
sovranità statale
9
.
Tra le manifestazioni della sovranità dello Stato, che potrebbero interferire in
una gestione indipendente e rispettosa degli impegni collettivi delle attività
proprie della organizzazione internazionale, acquista particolare rilievo la
funzione giurisdizionale, funzione che potendo essere astrattamente esercitata
da tutti gli Stati membri dell‟organizzazione, o con riferimento ai quali
questa svolge la sua attività, potrebbe dar luogo a situazioni di interferenza od
ostacolo e talora di pratica impossibilità all‟effettivo raggiungimento degli
scopi propri dell‟ente, in relazione ai singoli Stati membri nei quali la
funzione viene esercitata.
10
Data la natura di enti non territoriali delle organizzazioni internazionali,
la necessità di sottrarre queste alle interferenze da parte dell‟autorità dei
singoli Stati membri, si manifesta in modo particolarmente evidente nei
confronti dello Stato nel cui territorio l‟organizzazione stabilisce il centro
9
MASTROJENI, Il negoziato e la conclusione degli accordi internazionali, Padova, 2000, pag.110
10
DURANTE, SPATAFORA, Gli accordi di sede, Milano, 1993, p. 21