Il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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Capitolo 2
Il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro
2.1 Sicurezza europea
L‟Unione Europea non ha poteri legislativi ma è il Parlamento ad avere il potere di
emanare norme che si chiamano direttive. Spetta poi ai singoli Parlamenti della
comunità recepire queste direttive, adattandole ma non modificandole, nelle singole
legislazioni nazionali. La Corte di Giustizia europea vigila in modo che gli stati
nazionali recepiscano correttamente le direttive europee, prende provvedimenti
tramite sanzioni pecuniarie, ed obbliga alla revisione delle leggi nazionali. L‟Italia è
tra i paesi che ha subito condanne per la difforme applicazione delle direttive.
Il sistema delle direttive europee si attua attraverso un articolato sistema relazionale:
partecipazione attiva e collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti
nell‟ambiente di lavoro.
Qualità, ambiente e sicurezza è l‟obiettivo del sistema di gestione integrato che sta
alla base della strategia europea. Il 12 giugno 1989 viene approvata la direttiva
quadro che modifica radicalmente il processo della sicurezza sul lavoro: 391/89
(miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).
In seguito:
654/89: sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
655/89: sicurezza per le attrezzature di lavoro;
656/89: dispositivi di protezione individuale;
269/90: movimentazione manuale dei carichi;
270/90: sicurezza sul lavoro ai video terminali;
394/90: protezione da agenti cancerogeni;
679/90: protezione da agenti biologici. [11]
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Con il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono state recepite nella
legislazione italiana tutte le 8 direttive sociali europee. Da allora la definizione “626”
è sinonimo di sicurezza sul lavoro. Altre direttive europee e regolamenti sono
collegati e integrano il D.lgs. 626/94. Il Decreto Legislativo 626/94 È stato abrogato
dal D.lgs. 81/08. Si passa da un concetto di sicurezza oggettivo ad uno soggettivo per
quanto riguarda macchine, impianti e formazione delle persone.
La novità principale è il passaggio da una logica prevalentemente assicurativa, basata
sul risarcimento del danno, ad un‟azione che mette al primo posto, nella sicurezza sul
lavoro, la prevenzione. L‟applicazione del decreto riguarda tutti i lavoratori, sia del
settore pubblico sia del settore privato. Gli obiettivi del decreto sono rivolti ad
eliminare o ridurre i rischi da lavoro, e ad impedire il verificarsi di infortuni e
malattie professionali. Inoltre individua una procedura di prevenzione da attuarsi in
tutte le aziende. Il complesso delle norme previste dal D.lgs. 81/08 disegna un
sistema che vede i lavoratori al centro dell‟organizzazione della sicurezza nei luoghi
di lavoro al posto della macchina. [5]
2.2 D.lgs. 626/2004
II tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e, più in
generale, il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro si può far risalire alla fine
del XIX secolo, quando lo sviluppo delle grandi industrie e l‟aumento della
popolazione nelle fabbriche resero il problema di dimensioni e gravità crescenti.
La funzione primaria della legislazione del lavoro è stata quella di imporre regole per
proteggere direttamente il lavoratore. Ciò ha portato all‟emanazione di numerose
norme e principi, molto spesso divergenti e in contrasto tra loro, che hanno
generato, nel corso degli ultimi due secoli, frequenti conflitti dottrinari e fratture
nella disciplina giuridica. Sebbene il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro
fosse considerato da sempre un elemento di indubbia importanza per ogni società
democraticamente evoluta, è importante sottolineare che, anche se nel tempo si è
ampliata e strutturata la capacità di intervento al problema della sicurezza sul lavoro,
viene talvolta ad essere dispersiva e poco chiara.
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In materia di sicurezza sul lavoro, l‟ordinamento giuridico italiano, prima che
venissero recepite le direttive comunitarie con il D.lgs. 626/94, era costituito solo da
poche norme e principi contenuti nella Costituzione (1948), nel codice civile (1942)
e soprattutto in alcune leggi tecniche speciali che, con il passare del tempo, hanno
comunque mantenuto la propria disciplina di tutela preventiva in materia di
sicurezza. Il vero cambiamento in tema di organizzazione della sicurezza sul lavoro
è sicuramente svolto dalla normativa del D.lgs. 626/1994 e dalle successive
modifiche e integrazioni del D.lgs. 242/1996.
II legislatore degli anni „90 ha voluto presentare un nuovo modello di gestione della
prevenzione dei fattori di rischio sul lavoro, caratterizzandolo sia attraverso
l‟introduzione di nuovi strumenti e nuove figure attive, sia inserendo nuovi e più
elastici principi di tutela. [1]
Al datore di lavoro, quindi, non si richiede più soltanto di garantire l‟osservanza di
una serie di leggi, ma gli si impone di fare della sicurezza in azienda uno dei
parametri attorno ai quali impostare il proprio processo produttivo, rendendo la
sicurezza non più un insieme di obblighi, ma un parametro basilare che contribuisca
a programmare e gestire l‟intero processo produttivo.
Tali strumenti hanno determinato un cambiamento rivoluzionario nella gestione
della salute e sicurezza dei lavoratori, introducendo elementi come la valutazione
del rischio, la programmazione degli obblighi, la compartecipazione attiva di tutti i
soggetti interni all‟azienda, sia attraverso la formazione che l‟informazione degli
stessi e la predisposizione di quelle nuove figure esperte in materia di sicurezza e
prevenzione (servizio di prevenzione e protezione, la figura del suo responsabile, il
medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
Da questa analisi si evince che la gestione della sicurezza e della salute sul luogo
di lavoro è soggetta a numerosi vincoli normativi che impongono, al datore di
lavoro, ai dirigenti e ai preposti obblighi specifici nei confronti dei propri
dipendenti.
Una delle attività di primaria importanza consiste nella identificazione e valutazione
dei rischi che derivano dalla scelta delle attrezzature di lavoro, dalle sostanze e
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preparati chimici impiegati, dalle condizioni di lavoro e dalle modalità di
svolgimento delle attività lavorative.
Allo scopo di fornire alle organizzazioni i fondamenti di un efficace sistema di
gestione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, sono state create norme
internazionali apposite, che si prefiggono di aiutare le organizzazioni a controllare i
propri rischi di sicurezza e salute sul lavoro.
In questo ambito è nata la BS OHSAS 18001, norma redatta in modo tale da poter
essere applicata a qualsiasi realtà aziendale, di qualunque dimensione e tipo
d‟attività, il cui principio di base si poggia sul concetto di miglioramento continuo
delle prestazioni dell‟azienda, in termini di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Tale documento mira a fornire indicazioni puntuali e operative sulla realizzazione di
un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, utile per il
miglioramento dei livelli di sicurezza aziendali e nel rispetto della normativa
vigente. [1]
2.3 La legge 123/2007
La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha, nell‟art. 1, dettato principi e criteri direttivi per il
riassetto e la riforma del D.lgs. 626/04 in materia di tutela della salute e sicurezza
del lavoro, tramite l‟adozione, entro nove mesi, di uno o più D.lgs. Negli articoli da
2 a 12 ha, invece, previsto disposizioni di modifica del quadro normativo esistente
(D.lgs. n. 626/1994) o di completamento dello stesso.
La legge ha come obiettivo, in primo luogo, quello di fare chiarezza e
semplificare la normativa ma, tuttavia, questo tentativo non è completamente
riuscito e la norma vigente (D.lgs. 81/08) presenta, ancora, qualche aspetto di
contraddittorietà.
Di fatto, molti degli elementi di innovazione introdotti, oltre a non risolvere
vecchi problemi, tendono più che altro ad inasprire, direttamente o
indirettamente, l‟insieme delle regole che incombono sull‟impresa. In un tale
contesto, inoltre, non emerge la volontà di intervenire anche su quegli aspetti
(contratti di lavoro, sviluppo produttivo, mercato del lavoro, concorrenza) che, da
tempo e sempre di più, si stanno confermando.
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2.3.1 Finalità del D.lgs. 123/2007
Tra i principi generali previsti dall‟art. 1 del D.lgs. n. 123/2007, si segnalano i
seguenti:
l‟applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio assicurando il
coordinamento, a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati;
la semplificazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle piccole, medie e
micro imprese;
il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature
di lavoro e dispositivi di protezione individuale;
la riformulazione dell‟apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per
la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
contenute nei decreti legislativi;
la revisione delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale:
medico competente, anche attraverso percorsi formativi, introduzione della
figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del
rappresentante del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
la valorizzazione di accordi aziendali, territoriali e nazionali, ovvero di
codici di condotta, etici e di buona prassi che orientino i comportamenti dei
datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del
miglioramento dei livelli di tutela;
la previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo,
costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del
Consiglio nazionale dell‟economia e del lavoro (CNEL);
la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso progetti
formativi e di finanziamento per le piccole, medie e micro imprese; la
promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro
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all‟interno dell‟attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di
formazione;
la revisione della normativa in materia di appalti;
la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari
tipi di lavorazioni ed esposizioni. [12]
2.4 Il D.lgs. 81/2008 e le novità introdotte
L‟esigenza di avere un riferimento legislativo unico e armonico nell‟ambito delle
leggi in materia di sicurezza sul lavoro è da tempo presente nella mente del
legislatore italiano.
La normativa che regolamenta la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ha
subito un‟importante riorganizzazione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del 30/4/08 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 noto come Testo Unico in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, che riscrive tutta la previgente normativa. Tale
decreto è stato recentemente modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 entrato in
vigore il 20 agosto 2009.
Oltre alla disciplina di prevenzione a carattere generale, vengono riviste anche alcune
disposizioni di tipo tecnico. Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal
quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il 15 maggio
2008 e le disposizioni sulla valutazione dei rischi e sulla predisposizione del relativo
documento sono divenute operative dal 16 aprile 2009. [2]
Come è noto, le disposizioni contenute nel Testo Unico costituiscono l‟attuazione
dell‟articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, e realizzano il riassetto e la riforma delle norme
vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante il
riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Infatti, con
l‟emanazione del Testo Unico nel 2008 sono state abrogate ed armonizzate le norme
che erano di riferimento per le imprese e per tutti coloro che si occupano di
sicurezza. L‟intento perseguito dal Testo Unico è di garantire l‟uniformità della
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, attraverso il rispetto
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dei diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Il campo di applicazione è stato così ampliato estendendo il diritto alla tutela della
salute e della sicurezza a nuovi soggetti in precedenza esclusi dalle vecchie norme.
L‟impianto legislativo è molto vasto, articolato e si attendono ancora ulteriori
precisazioni e chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti. [3]
2.4.1 Struttura e articolazione
Il Testo Unico si pone l‟obiettivo di innalzare la qualità della sicurezza e della salute
sui luoghi di lavoro attraverso la valorizzazione del dialogo sociale sul territorio, al
fine di portare, per mezzo di un atteggiamento premiante ed incentivante,
all‟accrescimento della responsabilità sociale delle imprese.
La tecnica legislativa adottata è stata quella di un provvedimento non solo
compilativo, ma anche innovativo rispetto al sistema previgente.
Il decreto, quindi, si pone come strumento con il quale si è inteso portare avanti un
vero e proprio riassetto della regolazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
La finalità perseguita è, pertanto, quella di realizzare un complesso di norme stabili
ed armonizzate, che possano fornire agli operatori ed agli utenti, una certezza di
regole e una chiara strumentazione normativa.
Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si articola in 306 articoli, 13 titoli e 51 allegati:
Il titolo I (art. da 1 a 61) disciplina, anche mediante rinvio a tre allegati (da I a
III), i principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di
applicazione del Testo Unico.
I titoli da II a XI (artt. da 62 a 297) disciplinano, anche attraverso rinvio a
quarantotto allegati, gli specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di
sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento
delle attività lavorative rientranti nel campo d‟applicazione del Testo Unico,
secondo la seguente articolazione:
Titolo II (art. da 62 a 68) e un allegato (IV): luoghi di lavoro;
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Titolo III (art. da 69 a 87) e cinque allegati (da V a IX): attrezzature di lavoro
e dispositivi di protezione individuale (compresi impianti e apparecchiature
elettriche);
Titolo IV (art. da 88 a 160) e quattordici allegati (da X a XXIII): cantieri
mobili;
Titolo V (art. da 161 a 166) e nove allegati (da XXIV a XXXII): segnaletica
di salute e sicurezza sul lavoro;
Titolo VI (art. da 167 a 171) e un allegato (XXXIII): movimentazione
manuale dei carichi;
Titolo VII (art. da 172 a 179) e un allegato (XXXIV): attrezzature munite di
videoterminali;
Titolo VIII (art. da 180 a 220) e tre allegati (da XXXV a XXXVII): agenti
fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche
artificiali);
Titolo IX (art. da 221 a 265) e sei allegati (da XXXVIII a XLIII): sostanze
pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto);
Titolo X (art. da 266 a 286) e cinque allegati (da XLIV a XLVIII): agenti
biologici;
Titolo XI (art. da 287 a 297) e tre allegati (da XLIX a LI): atmosfere
esplosive;
Titolo XII (art. da 298 a 303) e capi finali dei titoli da I a XI: disposizioni
sanzionatorie;
Titolo XIII (art. da 304 a 306): norme transitorie e finali. [2]
I principali obiettivi che si pone il decreto sono:
la riorganizzazione delle leggi e norme in materia di sicurezza in un solo
testo. Le disposizioni contenute nel D.lgs. costituiscono attuazione
dell‟articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma
delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
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mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo
normativo;
semplificare gli adempimenti per le imprese più piccole;
rendere più efficace l‟applicazione: il legislatore ha ipotizzato di
raggiungere tale obiettivo mediante la definizione di ruoli di coordinamento
come l‟introduzione degli organismi sindacali, della figura del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di un sistema di gestione delle
informazioni e la riorganizzazione e il potenziamento degli organismi di
controllo. [1]
Sebbene il primo risultato che il legislatore si è posto, ovvero la realizzazione di un
unico testo legislativo di riferimento, non sia stato raggiunto, tuttavia oggi
l‟imprenditore ha la possibilità di individuare, nel D.lgs. 81/2008, il suo riferimento
normativo in merito agli aspetti di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.
Non è un unico testo in quanto sono rimasti esclusi dalla norma alcuni disposti
legislativi quali, ad esempio, le disposizioni relative alla tutela della salute delle
lavoratrici gestanti e le prestazioni di lavoro notturno. Fatte dunque le dovute
precisazioni, il decreto contiene tutte le leggi in materia di sicurezza sul lavoro. Ed
ecco che il D.lgs. 81/2008 abroga i principali disposti legislativi e nel contempo li
ripropone al suo interno e in maniera specifica ovvero include il DPR 27 aprile 1955,
il DPR 7 gennaio 1956, il DPR 19 marzo 1956, il D.lgs. 15 agosto 1991, il D.lgs. 19
settembre 1994, il D.lgs. 14 agosto 1996, il D.lgs. 14 agosto 1996 e il D.lgs. 19
agosto 2005. Inoltre, nell‟abrogare tali leggi, il decreto 81/08 stabilisce la propria
predominanza rispetto alle altre disposizioni, chiarendo che è il riferimento
legislativo da considerare rispetto ad ogni altra disposizione legislativa. [1]
L‟aspetto importante del Decreto Legislativo è il suo campo di applicazione, ovvero
il fatto che esso si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
nonché ai soggetti ad essi equiparati. In sostanza il decreto ha superato il concetto
di lavoratore quale persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro, come espresso nel D.lgs. 626/94, per passare a una persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un‟attività lavorativa
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nell‟ambito dell‟organizzazione con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un‟arte o una professione.
In questo modo il lavoratore, così concepito, è chiunque svolga un‟attività lavorativa
per conto di una organizzazione, indipendentemente dalla modalità contrattuale con
cui viene fornita la prestazione. L‟intento del legislatore è chiaro: garantire e
regolamentare tutte le persone che svolgono attività lavorative, indipendentemente
dalle modalità contrattuali con cui offrono la loro prestazione.
2.4.2 Novità introdotte rispetto al D.lgs. 626/04
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell‟articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, ovvero il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, prevede alcune
novità rispetto al D.lgs. 626/04 che coinvolgono anche la funzione del servizio di
prevenzione e protezione. Tra le principali novità si segnala:
Estensione della tutela ad alcune tipologie di lavoratori nel caso in cui
utilizzino attrezzature di lavoro e frequentino i luoghi di lavoro. Il D.lgs. è
applicato a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati.
La centralità del sistema di prevenzione, oltre che sul lavoratore, si sposta
sui preposti e sui dirigenti, ferma restando la responsabilità del datore del
lavoro. Le responsabilità del datore di lavoro e dei preposti erano già state
definite, ma non quella di dirigente. La dottrina qualificava il dirigente come
il primo e più elevato collaboratore del datore di lavoro. Il D.lgs. 626/94, con
l‟uso del termine “sovraintendere”, andava ad individuare tale figura. È una
figura dotata di funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto
controllo sulle modalità esecutive della prestazione. Si occupa degli sviluppi
e della realizzazione del programma di lavoro. Su questa figura e sul datore di
lavoro, il legislatore pone l‟accento sulla definizione dei compiti e delle
responsabilità e soprattutto sulla necessità della loro formazione per una
corretta attuazione del sistema di sicurezza.
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Si ribadisce la definizione di “coordinatore responsabile” del servizio di
prevenzione e protezione. II ruolo, proprio di tale figura, è quello di
coordinare un team di figure della prevenzione che vanno dal medico
competente, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dai dirigenti,
dai preposi e dai tecnici professionisti esterni.
La sospensione dell‟attività produttiva trova applicazione in tutte le attività di
impresa. Ciò avviene in caso di: mancata elaborazione del documento di
valutazione dei rischi, mancata elaborazione del piano di emergenza e di
evacuazione, mancata formazione e addestramento, mancata costituzione del
servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile, mancata
elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), mancata
elaborazione del piano operativo di sicurezza (PCS), mancato utilizzo della
cintura di sicurezza e mancanza di protezioni verso il vuoto. Avviene anche
nei casi di violazioni che espongono al rischio di seppellimento (mancata
applicazione delle armature di sostegno), e nei casi di violazioni che
espongono al rischio di elettrocuzione (lavori in prossimità di linee
elettriche).
Un nuovo obbligo è l‟elaborazione del documento di valutazione dei rischi e
la consegna di copie dello stesso al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
Obbligo di munire i lavoratori di una tessera di riconoscimento per lo
svolgimento delle attività in regime di appalto e subappalto. Il tesserino di
riconoscimento deve contenere l‟anagrafica dell‟azienda, la foto, il nome e
cognome, la data di nascita ed il numero di matricola del dipendente.
Vengono finalmente definite le modalità e i requisiti di validità della delega
di funzioni, prima demandate alle indicazioni della giurisprudenza. Vengono
inoltre confermati i compiti non delegabili del datore di lavoro ovvero
nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
redazione del documento di valutazione dei rischi.
Scompare l‟obbligo, penalmente sanzionato previsto dal D.lgs. 626/94, di
inviare all‟organo di vigilanza la nomina del responsabile del servizio di
Il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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prevenzione controfirmata dal datore di lavoro, la dichiarazione che attesta la
capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e la relazione
sull‟andamento degli infortuni e le malattie professionali.
La valutazione dei rischi dovrà riguardare tutti i rischi professionali e non
solamente quelli presenti nei luoghi di lavoro. In relazione ad ogni rischio si
dovrà identificare l‟eventuale presenza e la conseguente entità e valutazione.
Successivamente andranno definite misure di prevenzione e protezione. In
particolare, si dovrà valutare anche il rischio da stress da lavoro e rischi legati
alle radiazioni ottiche. Per quanto concerne la valutazione del rischi legato
all‟esposizione a campi elettromagnetici in base alla direttiva 2004/40/CE, si
è avuto un rinvio al aprile 2012.
È obbligatorio redigere, oltre al documento di valutazione dei rischi, il piano
di miglioramento con l‟indicazione delle procedure per l‟attuazione delle
misure ancora da realizzare. Il piano di miglioramento dovrà essere
approvato dal datore di lavoro.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere conservato presso l‟unità
produttiva a cui si riferisce.
Il D.lgs 81/2008 introduce la responsabilità amministrativa della società in
caso di infortunio o malattia professionale. Viene ripreso il D.lgs. 231/2001,
in cui si fa riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell‟igiene e della salute sul lavoro.
L‟adozione di modelli organizzativi, ai sensi del D.lgs. 231/2001, esimenti da
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica. Per essere efficace il
modello deve contenere:
- un organigramma funzionale ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- un idoneo sistema di controllo sull‟attuazione del modello;
- obbligo del riesame.
Obbligo dell‟aggiornamento periodico della formazione per il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza che deve essere non inferiore a 4 ore annue per
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le imprese che occupano dai 15 ai 50 dipendenti, e 8 ore annue per le imprese
che occupano più di 50 dipendenti.
Obbligo della verifica dell‟apprendimento per i corsi di formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti sulla sicurezza.
Il medico competente deve istituire, aggiornare e custodire la cartella
sanitaria.
In tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende che occupano fino a 15 addetti è
eletto tra i lavoratori al proprio interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti
può essere eletto all‟interno delle rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze il rappresentante è eletto dai lavoratori. Qualora
non si proceda all‟elezione del rappresentante, quest‟ultimo dovrà essere
identificato all‟interno dei rappresentanti dei lavoratori territoriali.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento. [1]
II decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce infatti come obbligo del datore di
lavoro e non delegabile, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento. L‟affermazione porta in sé due grossi concetti: in primo
luogo definisce senza alcun dubbio che il datore di lavoro è il garante della
effettuazione della valutazione dei rischi in azienda; in secondo luogo che tale
valutazione dei rischi dovrà prendere in considerazione tutti i rischi presenti
all‟interno dell‟attività lavorativa, ovvero tutti i rischi per la sicurezza e la salute a
cui sono esposti i lavoratori.
L‟analisi del rischio è un processo complesso e articolato che può essere descritto
nei seguenti passaggi:
identificazione dei pericoli;
identificazione dei soggetti;
stima dei rischi;
valutazione dei rischi. [1]
Il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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L‟identificazione dei pericoli è un‟analisi sistematica e dettagliata dell‟attività
lavorativa, che porta ad intercettare tutte le situazioni di possibile danno, le situazioni
pericolose, gli eventi dannosi a cui un lavoratore è esposto nello svolgimento delle
sue attività.
I pericoli sono riconducibili a:
pericoli presenti nei luoghi di lavoro;
pericoli connessi con le attività lavorative;
pericoli dovuti all‟uso di attrezzature;
pericoli dovuti all‟utilizzo di sostanze o preparati pericolosi. [13]
L‟identificazione dei soggetti richiede, a chi conduce l‟analisi del rischio, lo
sforzo di associare i pericoli individuati ai singoli lavoratori, ovvero a ciascuna
mansione, in modo da identificare chiaramente i rischi a cui è esposta ciascuna
persona che opera all‟interno di un‟organizzazione.
La stima dei rischi prevede la misurazione del rischio individuato secondo i
parametri della probabilità (quanto probabile è che succeda un evento dannoso) e di
magnitudo del danno (se succede un danno, quanto importante è il suo effetto, quanto
grave è quello che succede). L‟analisi del rischio e, in particolare, la stima del
rischio, deve essere condotta cercando di associare, alle grandezze, danno e
probabilità degli attributi misurabili, numerici e il più possibile oggettivi. Il
legislatore non impone alcuna modalità di valutazione del rischio né di stima. Ciò
che chiede è solo che la metodologia con cui è stata condotta venga descritta nel
documento di valutazione dei rischi e sia una valutazione omogenea.
Nel panorama legislativo e tecnico esistono dei rischi che vengono definiti “normati”
(VDT, MMC, movimenti ripetitivi, rumore e vibrazioni), per i quali esistono
riferimenti di legge, parametri di riferimento e soglie stabilite; altri chiamati “non
normati”, per i quali non esistono riferimenti e criteri di stima. Tutti i rischi dovranno
essere comunque uniformati ad un unico criterio valutativo da parte del datore di
lavoro.
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L‟opera del datore di lavoro e la sua responsabilità a fronte di infortuni, morti o
malattie professionali verrà misurata sulla base della perizia con cui avrà egli gestito
la valutazione dei rischi. E nel caso in cui, per i suoi limiti individuali, non sia in
grado di conoscere la migliore scienza ed esperienza, deve avere l‟accortezza di far
risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente, e
di far effettuare da personale competente le valutazioni dei rischi.
2.5 Il D.lgs. 106/2009 correttivo al Testo Unico 81/2008
Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell‟azione correttiva operata dal
D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, di modifica al Teso Unico sulla sicurezza sul lavoro, è
rappresentato dalla semplificazione della disciplina di prevenzione in un‟ottica che
tende ad agevolare la chiarezza del dato normativo, al fine di favorirne un
applicazione corretta ed efficace. Il decreto non ha carattere innovativo dovendo
rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dal Parlamento nel 2007. Un primo
obiettivo del provvedimento è appunto quello di correggere i molti errori tecnici
presenti nel Testo Unico 81/08 e, un secondo obiettivo, è quello di superare le
difficoltà operative e le criticità evidenziate dai primi mesi di applicazione delle
regole. Di particolare importanza, è la revisione delle disposizioni in materia di
valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, che divengono l‟asse portante in
materia di tutela della salute dei lavoratori. La valutazione dei rischi viene ad essere
il punto intorno al quale ruota l‟intera organizzazione aziendale che vede, nel datore
di lavoro, il protagonista della funzione di prevenzione. Numerose sono le novità
introdotte dal correttivo e di seguito sono analizzate le modifiche apportate al D.lgs.
81/08 in dettaglio. [2]
2.5.1 Campo di applicazione e computo dei lavoratori
Le principali novità riguardano i “lavoratori a domicilio”. Gli obblighi già vigenti in
merito alla formazione-informazione da effettuare nei confronti di tali soggetti, così
come l‟obbligo di fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e attrezzature
conformi, devono rispettare la normativa ricordando che non è ammessa l‟esecuzione
di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l‟impiego di sostanze o materiali