INTRODUZIONE
IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DELLE IMPRESE
MULTINAZIONALI TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO
INTERNAZIONALE
1. La globalizzazione dei mercati e la nascita delle imprese
multinazionali (o transnazionali)
Negli ultimi decenni lo scenario del mercato globale è andato via via
trasformandosi sotto l‟incalzare di una molteplicità di forze, alcune già in atto da
tempo e altre di più recente origine. Tali forze sono costituite dalla crescente
omogeneizzazione dei processi di consumo, dal ruolo integratore svolto dalla
tecnologia, dal venir meno delle barriere economiche, amministrative ed ideologiche
e dalla diffusione in tempo reale dell‟informazione. I processi di integrazione e di
unificazione dei mercati che ne sono derivati vengono definiti con la locuzione
“globalizzazione dei mercati,” espressione usata per la prima volta da Theodore Levit,
teorico e docente di marketing alla Havard Business School, in un suo articolo del 1983
1
.
Con questo termine solitamente ci si riferisce alla crescente integrazione ed
interdipendenza delle economie nazionali che è avvenuta non solo attraverso gli
1
Nell‟articolo in questione l‟autore afferma che la tecnologia è:<<Una forza di grande potenza
che spinge il mondo verso modelli sempre più uniformi e convergenti. Questa forza ha reso accessibili a tutti le
comunicazioni , i trasporti, i viaggi. Essa ha fatto si che anche nei luoghi più isolati e fra le popolazioni più povere sia
finito il richiamo del mondo moderno. Praticamente ogni uomo della terra desidera tutte le cose di cui ha sentito parlare o
che ha potuto vedere o sperimentare grazie alle nuove tecnologie. Da tutto ciò nasce una nuova realtà commerciale e cioè
l‟emergere dei mercati global>> LEVITT T., „The globalization of market‟, in Harvard Business Review, May–
June, 1983, 92-102.
5
scambi commerciali, ma in misura crescente attraverso gli investimenti diretti esteri,
le fusioni e le acquisizioni internazionali.
All‟interno di questo scenario, come prodotto e allo stesso tempo
catalizzatore del suddetto processo, un soggetto ha acquistato primaria importanza:
l‟impresa multinazionale. La definizione del carattere transnazionale di un‟impresa si
presenta assai ardua. In passato, la letteratura economica ha tentato di elaborare una
definizione univoca alla stregua di elementi quali il fatturato, la dimensione
complessiva, la dislocazione geografica e l‟attività economica svolta. Tali tentativi,
tuttavia, non hanno avuto buon fine a causa delle multiformi manifestazioni concrete
del fenomeno. L‟assenza di una univoca definizione economica di impresa
multinazionale, peraltro, ne ha impedita anche una adeguata classificazione giuridica
2
.
Oggi, sotto il profilo economico-aziendale l‟aggettivo multinazionale
associato al termine impresa indica una entità economica che esercita la propria
attività produttiva in un numero rilevante di stati attraverso la creazione di succursali
o affiliate, per la maggior parte situate in paesi in via di sviluppo, che per quanto
giuridicamente separate, sono unificate dal comune vincolo di soggezione ad una
società madre che fissa e detta le strategie economiche comuni
3
. Affinché si possa
parlare di impresa multinazionale è, quindi, necessario che vi sia una unità di azione
dei diversi nuclei produttivi su scala internazionale.
Se tale definizione risulta esaustiva dal punto di vista economico, la nozione
giuridica di impresa multinazionale richiede alcune precisazioni. In termini giuridici
l‟impresa può configurarsi come un aggregato di società, dalle più disparate
connotazioni giuridiche, controllate a livello centrale da una holding (società
2
ACCONCI P., Impresa Multinazionale, (diritto internazionale), in Dizionario di diritto pubblico sotto
la direzione di S. CASSESE, IV volume, 2006, 2955-2960.
3
FRANCIONI F., Imprese Multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità Internazionale,
Milano, 1979.
6
finanziaria che ne detiene le quote maggioritarie) e, dunque, funzionante come una
singola entità economica. Le singole consociate, quindi, sebbene giuridicamente
distinte, opererebbero in concreto secondo le direttive impartite loro da un‟ altra
società: la società capogruppo. Tuttavia il fenomeno dell‟impresa multinazionale non
necessariamente si identifica con quello del gruppo di società in quanto teoricamente
possono essere adottati diversificati moduli organizzativi che presentano
collegamenti di natura reale e/o personale con più di un ordinamento giuridico quali:
- esportazione e commercializzazione di beni o effettuazione dei servizi all‟estero da
parte di una società di persone o capitali che qualifica come transnazionale l‟attività
dell‟impresa.
- creazione di stabili organizzazioni all‟estero;
- costituzione di una singola società controllata all‟estero;
- creazione di più società operative e/o di controllo intermedie.
2. L’azione mondiale delle imprese e gli effetti della loro attività sui
paesi destinatari dell’investimento
Nell‟attuale sistema economico e mondiale, sempre più integrato ed
interdipendente, le imprese multinazionali hanno assunto un ruolo che sarebbe stato
impensabile fino ad una decina di anni or sono: sono divenute, infatti, le principali
operatrici economiche, partecipando in misura consistente agli scambi commerciali
internazionali ed effettuando gran parte degli investimenti diretti all‟estero.
4
4
Sul ruolo delle imprese multinazionali esiste una vastissima bibliografia interdisciplinare. Per
menzionare soltanto alcuni classici della letteratura sociologica e di relazioni internazionali si veda
CROUCH C., Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2003, 55-60 e 118-123; REICH R., The Work of
Nations. Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism, Vintage Books, New York, 1991, trad.it.,
7
Le imprese possiedono oggi un peso così rilevante nel quadro dell‟economia
globale che alcune di esse presentano bilanci più consistenti di quelli di molti stati.
Ciò consente loro di esercitare un‟influenza determinante non solo sui
governi di molti paesi ma anche sulla comunità economica internazionale
5
.
Caratteristica principale delle multinazionali è la mobilità, elemento che le
pone nella condizione di poter operare in uno spazio senza confini; in altri termini le
imprese possono scegliere liberamente dove svolgere le loro attività economiche.
Sempre più spesso, infatti, i grandi gruppi economici tendono a delocalizzare i propri
processi produttivi nei paesi meno sviluppati non solo per beneficiare dei costi
competitivi di materie prime e lavoro ma anche per usufruire dei vuoti legislativi o
comunque di regole meno stringenti di quelle in cui sarebbero assoggettati nei paesi
industrializzati.
La presenza delle imprese multinazionali nei paesi destinatari
dell‟investimento può dare un contributo notevole alla promozione del benessere
economico e sociale di questi paesi
6
. Esse infatti assicurano ricchezza, opportunità di
lavoro, miglioramento professionale, realizzano buona parte della ricerca e dello
sviluppo e indirizzano il cambiamento tecnologico. Tuttavia, i diritti umani, il rispetto
dell‟ambiente e i diritti dei lavoratori sono percepiti da alcune imprese solo come un
L‟economia delle Nazione, Il Sole 24 ore Libri, Milano, 1993; STRANGE S., The retreat of the state: The
diffusion of power in the world economy, University Press, Cambridge, 1996.
5
In un rapporto presentato alla Commissione per i diritti umani dell‟ONU, il Rappresentante
speciale del Segretario generale dell‟ONU in materia di diritti umani e società transnazionali, John
Ruggie, ha offerto un‟interessante „fotografia‟ di detto fenomeno rilevando: “some 70.000 transnational
firms, together with roughly 700.000 subsidaries and millions of suppliers spanning every corner of the globe. Theirs are
no longer external arms-length transactions (…..)In this respect, what once was external trade between National
economies increaasingly has become internalized within firms as global supply chain management, functioning in real
time, and directly shaping the daily lives of people around the world” .UN Doc. E/CN.4/2006/97 del 22
febbraio 2006, 5 ss.
6
Ben rievoca e sintetizza gli attualissimi problemi dell‟impatto dei comportamenti delle
imprese multinazionali sulla realtà socio-economica dei paesi ospiti un recente studio di NAYYAR D.
e COURT J., Governing globalization : Issues and Institutions, UNU World Institute for Development Economic
Research (UNU\WIDER), Policy Brief, 5, 2002, 23 ss.
8
ostacolo ai propri profitti. Non stupisce, dunque, che nel corso degli anni gli abusi
compiuti dalle imprese multinazionali siano cresciuti vertiginosamente. Numerosi
sono, infatti, i casi in cui le imprese si sono rese protagoniste di stupri, detenzioni
arbitrarie, minacce di morte, omicidi, intimidazioni, schiavitù, torture e distruzioni
ambientali.
7
Questo fenomeno è stato aggravato dal fatto che la durissima
concorrenza a livello globale ha portato molti paesi in via di sviluppo ad una vera e
propria corsa “verso il basso” per quanto riguarda la tutela dei lavoratori e
dell‟ambiente.
Lentamente, allora, si è fatta più pressante, presso l‟opinione pubblica
mondiale, l‟esigenza di accompagnare l‟accresciuto potere delle imprese ad un
effettivo ampliamento della responsabilità di questi nuovi attori. E‟ emersa, infatti, la
necessità di tutelare valori oggi ritenuti fondamentali come i diritti umani e l‟
ambiente.
In tale panoramica la domanda che occorre porsi è dunque la seguente: quali
strumenti offre il diritto internazionale allo stato attuale al fine di garantire una tutela
adeguata alle vittime delle violazioni? E‟ possibile configurare una responsabilità
internazionale delle imprese? Quali sono, invece, gli strumenti previsti dal diritto
interno?
3. La disciplina delle attività delle imprese multinazionali nel diritto
internazionale
3.1. Assenza di una normativa vincolante ad hoc e la supplenza delle norme
internazionali di jus cogens a tutela dei diritti umani
7
Tra i numerosi scandali che hanno visto come protagonista alcune delle più note imprese
multinazionali vanno menzionati quelli legati alle attività svolte dalla Coca Cola in Colombia, dalla
Unocal in Birmania, dalla Nike in Indonesia, dalla Shell in Nigeria, dalla Nestlè, dalla Enron, dalla
Parmalat etc.
9
Sul piano internazionale, mancano strumenti che direttamente impongano
alle imprese obblighi di tutela in materia di diritti umani e che di conseguenza
comportino una responsabilità delle stesse per eventuali violazioni.
Le motivazioni della situazione delineata sono abbastanza semplici da
comprendere: secondo la visione classica le norme internazionali in materia di diritti
umani si sono sviluppate quale strumento di protezione degli individui dall‟eventuale
uso arbitrario del potere statale; il diritto internazionale, quindi, indirizzandosi
esclusivamente ai rapporti tra stati non può imporre obblighi alle imprese.
L‟assenza, dunque, di strumenti giuridici vincolanti consente loro di agire
impunemente in modo illegittimo. Numerosi e ampiamente pubblicizzati sono,
infatti, i casi in cui le imprese, sebbene coinvolte in un numero impressionante di
violazioni dei diritti umani nelle più diverse aree del mondo in cui svolgono le
proprie attività produttive, godono di una totale impunità.
Il potere delle imprese è quindi aumentato in maniera esponenziale ed inversa
rispetto alla capacità degli organi di diritto di imporre un controllo sul loro operato
8
.
Tuttavia, nell‟ambito del diritto internazionale, è possibile individuare
disposizioni la cui violazione implica direttamente e senza la necessaria presenza di
un‟azione per conto dello stato la responsabilità internazionale dell‟individuo; la loro
violazione appare, dunque, di una gravità tale da necessitare non solo la
responsabilità dello stato ma anche la responsabilità del singolo per azioni commesse
in veste di privato e nei confronti di altri privati. Ci si riferisce, in particolare, alle
norme di jus cogens che vietano i crimini internazionali. E‟ plausibile ritenere che tali
disposizioni si indirizzino anche ad attori non statali quali le multinazionali che
8
KAMMINGA M.T. and S.ZIA-ZARIFI (eds.), Liability of multinational corporations under
international law, in Kluwer Law International, 2000, 5-6.
10
pertanto risultano soggetti idonei a divenire destinatari di un regime internazionale di
responsabilità
9
. L‟idea di trattare le “persone giuridiche” come sottoposte ad un corpus
di norme che sia ampio almeno quanto quello previsto per le “persone fisiche”
appare, non solo logicamente sensata, ma anche pienamente in armonia con l‟odierno
assetto di diritto internazionale, il quale, considera i valori incorporati da tali norme
come fondamentali.
Inoltre, nell‟ambito della lotta alla corruzione, diversi sono i trattati che
prevedono l‟obbligo per lo stato di adottare le misure necessarie per stabilire la
responsabilità di persone giuridiche ed individui per il compimento di atti di
corruzione. Un esempio recente è rappresentato dalla Convenzione
dell‟Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico sulla lotta alla
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali
del 1997
10
.
3.2. Impossibilità di chiamare le multinazionali a rispondere dei propri crimini dinanzi
alla Corte Penale Internazionale (CPI)
Pur essendo configurabile, in astratto, una responsabilità delle imprese
multinazionali per crimini internazionali, queste non possono essere chiamate a
rispondere dei propri crimini dinanzi ad un tribunale internazionale, ed in particolare
alla Corte Penale Internazionale. L‟art. 25 dello Statuto di Roma, infatti,
nell‟individuare la competenza ratione personae della Corte, stabilisce che essa è
9
DE SCHUTTER O., The Accountability Of Multinationals For Human Rights Violations In
European Law, Centre of Human Rights and Global Justice Working Paper 01/04, NYU School of
Law.
10
Secondo l‟articolo 2 “ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi
giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un pubblico ufficiale straniero”.
L‟articolo 4 sancisce inoltre che “ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria
giurisdizione in materia di corruzione di pubblico ufficiale straniero quando il reato è commesso in tutto o in parte sul
proprio territorio. (…) Ciascuna Parte deve esaminare se i vigenti presupposti giurisdizionali sono efficaci per la lotta
alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e adottare in caso contrario misure correttive adeguate”
11
competente esclusivamente per le persone fisiche. In questo modo è stato accolto il
principio stabilito dal processo di Norimberga in cui, con la sentenza del 1 ottobre
del 1946, si escluse la responsabilità di alcuni gruppi incriminati quali le SS, il
Gabinetto del Reich e lo Stato Maggiore, distinguendo la criminalità dei gruppi da
quella dei singoli individui e scegliendo di stabilire la responsabilità penale solo per
quest‟ultimi.
11
E‟ opportuno, tuttavia, precisare che in sede di elaborazione dello
statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale, alcune delegazioni
proposero di estendere la competenza della corte anche alle persone giuridiche. Il
testo provvisorio dello Statuto della Corte Penale Internazionale, sulla cui base si è
formato quello approvato a Roma il 17 Luglio del 1998, attribuiva, infatti, alla Corte
stessa la possibilità di giudicare le persone giuridiche: l‟art.23 comma 5 prevedeva
espressamente che “la Corte avrà giurisdizione anche sulle persone giuridiche, con eccezione degli
Stati, quando i crimini vennero commessi in nome di detta persona giuridica o dalle sue agenzie o
rappresentanti”, e l‟art. 76 stabiliva quali sanzioni applicare alle persone giuridiche in
caso di condanna, dalla multa alla riparazione del danno, dallo scioglimento alla
chiusura delle filiali coinvolte nell‟illecito. Gli articoli in questione, come già
anticipato, non sono stati approvati e sono scomparsi dal testo dello statuto; la scelta
finale è stata, infatti, quella di escludere la competenza della corte in base alla
considerazione che se è incontestabile che alcuni ordinamenti prevedano la
responsabilità penale anche in capo alle persone giuridiche, è altrettanto vero che la
11
Cfr. sentenza del Tribunale internazionale militare di Norimberga del 1 ottobre del 1946
pronunciata contro i gerarchi, i capi militari, colpevoli dell'instaurazione del nazismo, delle
persecuzioni razziali e di una condotta criminale della guerra. Una ricca e dettagliata documentazione
sullo svolgimento del processo è, reperibile, in inglese, al sito http://www.holocaust-
history.org/works/imt/01/htm/t365.htm.
12
maggior parte degli ordinamenti, come il nostro, si ispira al brocardo “societas
delinquere non potest”: sarebbe stato quindi problematico per questi ordinamenti
conformarsi ad uno statuto che estende la giurisdizione penale della corte alle
persone giuridiche.
3.3. La normativa di soft law
Diverse organizzazioni internazionali, interessatesi al problema delle attività
illecite delle imprese multinazionali, hanno adottato numerosi strumenti di soft law al
fine di esortare le imprese ad assumere un atteggiamento più responsabile.
Tra gli atti più significativi in questo ambito possiamo citare le Linee guida
12
sulle imprese multinazionali dell‟OCSE
13
del 1976 il cui testo è stato oggetto di
numerosi aggiornamenti fino all‟importante revisione del 2000; la Dichiarazione
Tripartita sulle imprese multinazionali e la Politica Sociale OIL
14
del 1977, emendata
successivamente nel 2000 e nel 2006; la Risoluzione denominata “norme ONU sulla
Responsabilità delle imprese multinazionali” e, infine, il Global Compact promosso
dal segretariato generale dell‟ONU con il quale le imprese vengono chiamate ad
12
ACCONCI P., Il nuovo testo delle Guidelines per le imprese multinazionali adottato dagli stati membri
dell‟OCSE. Comunicazione e Studi/Istituto di diritto internazionale e Straniero dell‟Università di
Milano, vol. XXII, 2002, 377ss. Le Linee Guida sono consultabili sul sito
www. pcnitalia. it.
13
L‟OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; acronimo inglese
OECD), nasce nel 1960 dalle ceneri dell‟OECE (Organizzazione Europea per la Cooperazione
Economica).Si tratta di un'organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, che
svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultativa e che consente un'occasione di confronto
delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche
commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi. Il testo è disponibile
sul sito www.ilo.org/pulic/english/employment/multi/download/declaration 2006.pdf.
14
UNITED NATIONS, Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises
with Regard to Human Rights, 13 August 2003, Sub-Com Res 2003/16, in Report of the Sub-Commission on
the Promotion and Protection of Human Rights on its Fifty-Fifth Session, 20 October 2003, E/CN 4/Sub
2/2003/43.
13