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1- La problematica questione della responsabilità da illecito all’interno dei
gruppi societari: profili penalistici.
Il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non prende in considerazione in modo
espresso il fenomeno del gruppo di società, nonostante solamente un anno prima, il
“progetto Grosso” di riforma del codice penale, prevedesse, all’art. 121, comma 3,
che «Se il fatto [di reato] è stato commesso nell'ambito di una attività sottoposta
alla direzione o controllo da parte di altra persona giuridica, la responsabilità ai
sensi di questo titolo si estende alla persona giuridica che esercita la direzione o il
controllo»
1
. Si tratta sicuramente di una grave lacuna da parte del legislatore, anche
e soprattutto considerata l’importanza che tale fenomeno assume all’interno del
tessuto economico/imprenditoriale del nostro Paese, dove, quella del “gruppo di
imprese” rivela essere la forma giuridica propria della medio-grande impresa
italiana.
Il gruppo ha una natura prettamente economica dai tratti para-giuridici, che
trova il proprio substrato non già nella regolamentazione normativa, bensì nelle
molteplici forme di espressione tipiche della creatività dell’iniziativa
imprenditoriale; infatti tale creatività si realizza attraverso gli strumenti tradizionali
dell’autonomia contrattuale e del diritto di proprietà, che consentono ad una
determinata società di esercitare le facoltà di godere e di disporre delle azioni da
essa acquistate o sottoscritte presso altra società, conseguendo in tal modo
un’influenza dominante su quest’ultima
2
.
Del resto, anche se tutt’oggi non vi è neanche tra la dottrina
commercialistica una definizione accolta in modo unanime del termine “gruppo”,
non si possono non menzionare tutte quelle disposizioni la presenza delle quali
permette di affermare che questo fenomeno non è più un istituto di mero fatto nel
1
Art. 121, comma 3, del progetto di riforma del codice penale presentato nel 2000 dalla Commissione
ministeriale istituita con D.M. 1° ottobre 1998 (c.d. commissione Grosso).
2
GALGANO, Il regolamento di gruppo nei gruppi bancari, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 2005, I, p.
87.
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nostro sistema normativo, ma è ormai previsto e disciplinato espressamente
dall’ordinamento giuridico.
Nell’ambito dell’ordinamento civilistico, l’evoluzione normativa nel corso
degli ultimi due decenni ha mosso i primi passi dalla disciplina del controllo
societario fornita dall’art. 2359 c.c. per poi, su un piano di maggiore sistematicità,
registrare l’introduzione, ad opera della riforma del diritto societario del 2003, di un
impianto normativo in materia di attività di “direzione e coordinamento di
società”
3
, che disciplina in modo organico i rapporti tra l’operatività dei gruppi, le
società ad essi appartenenti ed i soggetti terzi
4
.
Al contrario, il legislatore penalistico non si è finora interessato ad un
inquadramento sistematico della punibilità degli illeciti commessi all’interno di una
realtà di gruppo, perché, forse, l’attuale economia è sicuramente ostica da decifrare,
per la sua natura “multiforme” e “magmatica” e in continua evoluzione, anche per
questo difficilmente sottoponibile ad una rigorosa regolamentazione
5
. Il riferimento
al fenomeno del gruppo di imprese nell’ottica del legislatore penale, lo si ritrova in
alcune sporadiche disposizioni, comunque sempre successive al 2001:
- vengono innanzitutto all’attenzione le nuove ipotesi di “false
comunicazioni sociali” ex artt. 2621-2622 c.c., disposizioni le quali,
nell’individuazione dell’oggetto delle false comunicazioni fanno riferimento alla
«situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
3
L’attività di direzione e coordinamento si presume esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento
dei bilanci e che comunque esercitino un controllo ex art. 2359 c.c., anche sulla base di clausole statutarie o
contrattuali (art. 2497-sexies c.c.). Le disposizioni di cui agli artt. 2497 ss. (applicabili ad ogni società
appartenente ad un gruppo, a prescindere dal tipo di società prescelto) sono improntate al generale principio
della trasparenza che deve caratterizzare il comune indirizzo di gestione del gruppo: principio che si
configura di volta in volta, nella configurazione di precise responsabilità della holding verso i singoli
soci/creditori delle controllate, in obblighi di pubblicità e motivazione delle decisioni conseguenti
all’appartenenza del gruppo, nella previsioni delle condizioni per l’esercizio del diritto di recesso del socio
della società controllata, in una specifica disciplina dei finanziamenti infragruppo.
4
La legge-delega per la riforma del diritto societario, infatti, tra i principi generali in materia di società di
capitali, aveva previsto proprio quello di «disciplinare i gruppi di società secondo i principi di trasparenza e
di contemperamento degli interessi coinvolti» (art. 2, comma 1, lett. h) e art. 10, l. n. 366/2001); tuttavia, il
legislatore delegato, come è noto, non ha fornito una definizione di “gruppo di imprese” e si è limitato a
disciplinare una circostanza di fatto, ritenendo, forse, che qualunque nuova nozione si sarebbe dimostrata
inadeguata alla continua e implacabile evoluzione della realtà dei gruppi, rifuggendo da definizioni puntuali.
CORATELLA, 231 e gruppi di imprese: l‟interesse di gruppo come criterio di imputazione, in Diritto e
Pratica delle Società, II, 2010, p. 51.
5
SCAFIDI, La prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti nell‟ambito dei gruppi societari
italiani ed internazionali, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, I, 2010, p. 98.
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quale essa appartiene»
6
; ovviamente il riferimento è alla disciplina del c.d. bilancio
di gruppo cioè del bilancio consolidato
7
. È opportuno chiarire, tuttavia, che anche
prima della novella del 2002, per dottrina e giurisprudenza era pacifica la
riconducibilità del bilancio consolidato alla nozione penalmente rilevante delle
false comunicazioni sociali
8
. La rinnovata lettera dei due articoli non aggiunge
nulla a tali conclusioni, ma appare importante sia perché supera definitivamente
alcune incertezze applicative della disciplina del falso in bilancio inerenti a quello
consolidato, sia perché con essa viene utilizzato, per la prima volta all’interno del
codice civile, il termine «gruppo». Persiste, tuttavia, la questione sicuramente più
spinosa dell’argomento in questione, che il legislatore del 2002 sembra abbia
voluto ignorare: il dubbio sulla natura della responsabilità degli amministratori
della controllante in ordine ad eventuali falsità dei bilanci consolidati, cioè, in altri
termini, se rilevano solamente le falsità originarie, realizzate direttamente dagli
amministratori della holding che abusa della ampia discrezionalità di cui godono i
compilatori, oppure anche quelle derivate, consistenti nell’utilizzo consapevole di
informazioni false provenienti dalle società aggregate e quindi dei problemi
connessi ai limiti del loro potere di intervento
9
;
- un decisivo passo avanti in termini di riconoscimento della realtà dei
gruppi sotto il profilo penalistico – peraltro anteriore rispetto all’entrata in vigore
6
Artt. 2621, comma 1 e 2622, comma 1, c.c. così come modificati a seguito della riforma dei reati societari
del 2002 (d.lgs. n. 61/2002).
7
Il bilancio consolidato è una figura nata dalla prassi contabile dei gruppi di impresa che trova, oggi, nel
d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, la sua disciplina espressa e rappresenta lo strumento informativo tipico dei
gruppi di società. Si tratta di un documento, informativo e organizzativo, redatto dalla capogruppo in
aggiunta al proprio bilancio di esercizio e in cui è rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica considerata nella sua unità, sulla base dei bilanci di esercizio delle singole società del gruppo
opportunamente rettificati. Si compone dei medesimi documenti del bilancio di esercizio, va redatto
seguendo gli stessi criteri di valutazione ed è finalizzato a «rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla
controllante e dalle controllate» (v. artt. 29 e 35 d.lgs. n. 127 del 1991. Per maggiori approfondimenti si veda
FOFFANI, Sub art. 2634 c.c., in Aa. Vv. Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di
PALIERO-PALAZZO, Padova, 2007, p. 2524.
8
«Il riconoscimento della rilevanza penale del falso nel bilancio consolidato derivava non dalla ritenuta
unità, anche sotto il profilo contabile, dell’impresa di gruppo, quanto piuttosto alla possibilità di
ricomprendere il consolidato nella generica nozione di “bilancio” o, comunque, in quella più lata di “altra
comunicazione sociale”» SCAROINA, Societas delinquere potest: Il problema del gruppo di imprese,
Milano, Giuffrè, 2006, p. 55.
9
Dottrina e giurisprudenza persistono nel restare su posizioni diametralmente opposte: la seconda, in caso di
uso consapevole di dati provenienti dalle società satelliti, ritiene punibile l’amministratore come concorrente
nel reato, risiedendo, la sua responsabilità, nel mancato impedimento dell’evento ai sensi dell’art. 40, comma
2, c.p. Tali conclusioni sono avversate da una parte consistente di dottrina che, di contro, nega la possibilità
di ravvisare in capo all’amministratore della controllante una posizione di garanzia necessaria per poter
fondare una responsabilità omissiva.