Insider trading
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Un altro fondamentale motivo di crescita del mercato finanziario italiano è
dovuto allo strumento di "Internet": oggi è possibile conoscere l'andamento
del mercato finanziario o del prezzo del singolo strumento in modo assai
facilitato, come è possibile operare direttamente sul mercato utilizzando i
cosiddetti "trading lab"4.
A tutto ciò si aggiunga anche l'impegno del legislatore italiano di
regolamentizzare lo stesso mercato finanziario: il Testo Unico
dell'intermediazione finanziaria ha il pregio sia di tutelare il risparmiatore-
investitore sia di garantire l'efficienza del mercato stesso e, quindi, lo
sviluppo dei soggetti commerciali.
Tutelatrice degli investitori risultava essere anche la legge 157 del 1991:
essa fu considerata da diversi autori5 come una norma "manifesto": la
repressione dell'abuso delle informazioni privilegiate e dell'aggiotaggio
finanziario, se da un lato era tutelatrice della trasparenza informativa,
punendo con lo strumento penale le condotte lesive, dall'altro lato
incentivava gli investitori- risparmiatori ad avere fiducia nel mercato
finanziario; Inoltre è stato posto come garante del mercato stesso un
organo di vigilanza e controllo: la Consob.
È comunque d'aggiungere che una tutela penale in ambito del mercato
finanziario produce alcuni problemi: in primo luogo vi è una velocità
diversa tra la materia finanziaria e quella penale; se da un lato, sia di fatto,
che di diritto positivo, lo sviluppo del mercato finanziario è molto celere,
dall'altro lato quello del diritto penale è assai lento.
In secondo luogo il diritto penale deve essere utilizzato soltanto per le
condotte lesive più gravi.
L'insider trading si pone come strumento di repressione penale e, quindi,
come tutela della trasparenza informativa: punto centrale del mercato è
4
SEMINARA S., Le responsabilità penali connesse alla intermediazione finanziaria on line,
in Banca, borsa e titoli di credito, I. 2000, pag.449 e ss.
5
Su tutti si veda BARTALENA A La legge sull'insider trading in Banca borsa tit. cred.,
1991, pag. 234
Insider trading
7
proprio l'informazione, nel senso che informazione e valore finanziario
sono tra loro collegati.
Tutelando la trasparenza informativa e reprimendo l'abuso di informazioni
privilegiate è possibile diminuire lo scarto asimmetrico insito nel mercato:
"la correttezza dell'informazione ha un carattere fondamentale poiché da
essa discende il funzionamento efficiente del mercato e, quindi, anche una
giusta collocazione delle risorse economiche"6.
Il lavoro è strutturato nel seguente modo: in primo luogo sarà analizzato il
tipo di bene tutelato, verranno prospettate alcune teorie dottrinali, per
infine giungere al concetto di trasparenza informativa; in secondo luogo
saranno analizzate il rapporto e le differenze tra l'abuso di informazioni
privilegiate ed altri reati il cui elemento principale è l'informazione
(aggiotaggio, divulgazione di notizie false); in seguito sarà analizzata la
direttiva comunitaria 592 del 1989 in tema di insider trading.
Un breve spazio sarà lasciato alla legge abrogata 157 del 1991.
Infine sarà analizzato l'articolo 180 T.U.F riguardante l'abuso di
informazioni privilegiate, tuttora vigente; lo studio riguarderà i soggetti
attivi, le condotte vietate, il concetto di informazione e dei suoi elementi
qualitativi, in particolare sarà esaminato il problema del cosiddetto price-
sensitive. Inoltre saranno analizzate le sanzioni comminate, l'elemento
psicologico e alcuni elementi processuali.
Ogni elemento esaminato sarà confrontato con la disciplina precedente.
Saranno, anche, analizzati i poteri della Consob, i mezzi di accertamento
da essa stessa utilizzati e alcuni regolamentazioni della commissione
stessa.
Infine il reato di insider trading sarà valutato in considerazione ad alcuni
metodi di divulgazione delle informazioni: si analizzerà l'opera effettuata
dal consulente finanziario, l'attività del giornalista finanziario e dei
cosiddetti traders on line.
6
MOGLIA G. E RISTUCCIA E., Giornali correttezza finanziaria e tutela del mercato
mobiliare, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1991, pag. 9
Insider trading
8
Come ultimo aspetto sarà esaminato il fenomeno del cosiddetto
"scalping", soprattutto in relazione al reato di insider trading.
Insider trading
9
2
NOZIONE DI INSIDER TRADING
7
7
BARTALENA A. , Insider trading, in Trattato delle società per azioni, X, 1989;
MUSCO E A.A.V.V. , “Diritto penale commerciale”, 1999; MACCABRUNI, Insider trading
e analisi economica del diritto, in Giur. Comm. I, 1995, MANNE D. , Altruismo della
corporation, in Riv. Soc. , 1980, BAGELLA M., L'informazione, regole del gioco e
controllo nel mercato dei capitali: il caso dell'insider trading, in Economia e diritto del
terziario, 3/1991; CAVAZZUTI F., L’insider trading: profili economici, in Economia e
diritto del terziario 3/1991; ZADRA, Struttura e regolamentazione del mercato mobiliare,
1995, II ed.; CARBONE P ., Tutela civile del mercato e insider trading, Padova, 1993.;
CRESPI A., Insider trading e frode sul mercato dei valori mobiliari, in Riv. soc., 1991;
GRAZIANO F., Diritto penale d’impresa, in Collana universitaria, 1996; SEMINARA S.,
L'insider trading nella prospettiva penalistica, in Giur. comm., 1992, II; BAFFI, FIORE,
ASSUMA, Gli illeciti penali degli amministratori: profili sistematici ed orientamenti della
giurisprudenza, 1992; DI AMATO, Diritto penale d’impresa, 1996; ALIBRANDI L., I reati
societari: la tutela penale della costituzione e gestione delle società commerciali, 1993;
ERMETES M.F., Abuso di informazioni privilegiate , in Il testo unico dell’intermediazione
societaria. Commentario al D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, 1999; ZANNOTTI, La tutela
penale nel mercato finanziario, a cura di Fiandaca, Musco, Padovani e Palazzo, 1997;
MUSCO , I reati di insider trading, in Trattati delle società per azioni, IX, 1989,
SEMINARA S., Insider trading e diritto penale,, 1989; CARBONI P., Nuovi illeciti attinenti
alla negoziazione di valori mobiliari. Profili delle disciplina. Spunti critici, in Foro it.,
parte V, 1991; RIGOTTI M., Effettività delle misure repressive dell'insider trading:
verifiche empiriche, in Riv. delle Soc., 1994; BARTALENA A., L'abuso d'informazioni
privilegiate, in La disciplina delle società quotate in borsa nel T.U della finanza. D.Lgs.
n. 58 del 1998. Commentario, 1999; BARTALENA A., Aggiotaggio su strumenti finanziari,
in La disciplina delle società quotate in borsa nel T.U della finanza. D.Lgs. n. 58 del
1998. Commentario, 1999; DONATO L. E PORTOLANO, Aggiotaggio su strumenti
finanziari, in commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, 1998;
CARRIERO G., Abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari,
in commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
1998; RIGOTTI M., L’abuso di informazioni privilegiate , in Intermediari finanziari,
mercati e società quotate, 1998; MAZZA L., La repressione dell'insider trading nel
quadro della tutela del mercato azionario, in Banca e borsa e tit. di cred., 1989, I,
CARRIERO P., Il problema dell’insider trading, in Foro it. , parte V, 1988, BARTULLI A.,
Profili penalistici dell'insider trading, in Riv. soc., 1989; ZADRA F, Struttura e
regolamentazione del mercato mobiliare, 1966; FOFFANI L., Società e mercato: le
manovre vietate , in Manuale di diritto penale dell'impresa, 1998 , ANTOLISEI , Manuale
di diritto penale. Leggi complementari, 1990; GODANO G., La direttiva comunitaria
sull'insider trading, in Foro it., 1990, IV; CARCANO G., la direttiva CEE sull'insider
trading, in Riv. Soc., 1989; SOLIMENA L., La direttiva sull'insider trading, in Giur.
comm., 1989, II; GALLI S., Novità nell'insider trading: 2 recenti sentenze americane, un
progetto legislativo della Sec, la modifica del codice penale svizzero e la direttiva CEE,
in Giur. comm., 1988, I,; MORANO A., Insider trading: riflessioni sulla disciplina a
distanza di due anni, in Le Società, 6/1993.
Insider trading
10
SOMMARIO: 2.1-L'interesse tutelato; 2.2-Differenza dall'aggiotaggio e da altri
reati inerenti all'informazione; 2.3-La direttiva comunitaria.
Per Insider trading s’intende una speculazione su titoli azionari da parte di
soggetti interni all’organizzazione societaria ( i c.d. Insider), i quali,
sfruttando il possesso d'informazioni non pubbliche, o da pubblicare
tramite OPA, ottenute in virtù della propria posizione, sono in grado di
anticipare l’andamento del mercato della società stessa nel mercato
mobiliare, potendo comprare azioni qualora le notizie informano circa un
rialzo delle quotazioni di borsa oppure venderle in caso contrario
8
.
2.1- L’interesse tutelato
Prima di analizzare la fattispecie in esame è utile individuare l'oggetto di
tutela: capire, in primis, se vi è un bene da tutelare, e successivamente
stabilire qual è il bene garantito e difeso dalla legge penale.
In primo luogo, partendo dalle radici di tale questione, è giusto
evidenziare come una parte della dottrina
9
, tramite considerazioni di
analisi economica del diritto, sostenga che il profitto personale conseguito
grazie l’utilizzo di notizie riservate e non pubbliche, ottenute in virtù di una
propria posizione vantaggio rispetto ad altri investitori, sia un mezzo utile
per valutare l’effetto della buona e cattiva notizia all’interno del mercato
mobiliare.
Con ciò si vuole dimostrare che l’insider trading non arreca alcun danno ai
risparmiatori: il profitto personale conseguito tramite lo sfruttamento di
8
BARTALENA A. , Insider trading, in Trattato delle società per azioni, X, 1989, pag.
219
MUSCO E A.A.V.V. , “Diritto penale commerciale”, 1999, pag. 312
9
MACCABRUNI, Insider trading e analisi economica del diritto , in Giur. Comm. I,
1995, pag. 601
Insider trading
11
notizie riservate deve essere considerato lecito10, come il giusto premio
allo spirito imprenditoriale: permettere agli insider di effettuare
negoziazioni nel campo finanziario crea incentivi e massimizza il valore
delle società quotata, il profitto degli insider stessi, ma anche dei cosiddetti
“outsider”11.
Si ritiene che ciò porterebbe ad un doppio vantaggio: in primo luogo
l'insider trading potrà essere considerato come arbitro nello stesso
mercato, nel senso che attuerebbe brusche risalite e devastanti ribassi dei
valori dei titoli azionari, allineando i prezzi al loro valore effettivo;
in secondo luogo, un rialzo dei valori attuato da comportamenti insider
potrebbe comportare un vantaggio anche ai soggetti azionisti all'oscuro
delle informazioni privilegiate12.
Secondo questa scuola di pensiero13, il soggetto insider, acquistando
l’informazione della società, che la crea, e immettendola nel mercato,
porterebbe al soggetto stesso una retribuzione, adeguata al profitto
prospettato nell’utilizzo della notizia privilegiata14.
Tale dottrina presenta alcuni aspetti criticabili, poiché ammettere qualsiasi
negozio qualora sia giustificato da presunti e maggiori vantaggi economici,
quindi ammettere la liceità di operazioni al di fuori del cosiddetto principio
della parità di trattamento, significa rinnegare la validità della stessa scelta
di trasparenza del mercato.
Non solo, se l’attività dell’insider è percepita come una caratteristica
naturale del mercato, altri investitori (o “outsider”) potrebbero considerare
il mercato stesso poco affidabile15.
10
MACCABRUNI, ult. Op. cit., pag. 601 e ss.
11
MACCABRUNI, Insider trading e analisi economica del diritto , in Giurì. Comm. I,
1995, pag. 602 e ss
12
BARTALENA A. , Insider trading, in Trattato delle società per azioni, X, 1989, pag.
219
13
MANNE D. , Altruismo della corporation, in Riv. Soc. , 1980, pag. 737
14
MACCABRUNI, ult. op. cit., pag. 603 e ss
15
BAGELLA M., L'informazione, regole del gioco e controllo nel mercato dei capitali:
il caso dell'insider trading, in Economia e diritto del terziario, 3/1991, p. 717, 718
Insider trading
12
Inoltre è utile distinguere tra acquisizione di notizie in modo lecito e
volontario dall’acquisto delle stesse in modo causale ed illecito: per le
conoscenze acquisite lecitamente e tramite studi di ricerca ed analisi del
mercato i soggetti interessati sostengono costi di ricerca, elaborazione e di
tempo, quindi non può esser negato il loro diritto ad utilizzarle.16
Soprattutto è vano ritenere che sia l’etica a definire i limiti entro i quali il
comportamento degli operatori economici può muoversi. Infatti, nel caso in
cui il soggetto insider sia in possesso di una informazione che se utilizzata
reca a se stesso un profitto , ma danni alla società emittente, la teoria in
esame perderebbe di fondamento17
In realtà vi è una necessità di tutelare gli interessi degli investitori, o
meglio la condizione di eguaglianza di tutti coloro che partecipano al
mercato mobiliare18.
L’insider trading, essendo un comportamento che premia coloro che
utilizzano, o meglio, abusano di posizioni privilegiate, senza sostenere in
modo lecito alcun costo, deve essere vietato19.
E’ utile, inoltre, sottolineare l’importanza che ha il significato di
informazione nel mercato mobiliare e la sua capacità di renderlo efficiente:
si ha efficienza informativa quando il prezzo dei valori finanziari
rispecchiano il valore intrinseco dell’informazione stessa20.
Per l'individuazione dell'oggetto di tutela è utile analizzare alcune teorie
dottrinali;
Vi è una prima teoria, di stampo anglo-americano ed appoggiata da alcuni
16
MACCABRUNI, ult. Op. cit., pag. 608 e ss
CAVAZZUTI F. , L’insider trading: profili economici, in Economia e diritto del terziario
3/1991, pag. 694
17
MACCABRUNI, ult. Op. cit., pag. 608
18
CARRIERO, ult. Op. cit. , pag. 148
CAVAZZUTI, ult. Op. Cit., pag. 688
19
MACCABRUNI, ult. Op. cit., pag. 601 e ss
20
ZADRA , Struttura e regolamentazione del mercato mobiliare, 1995, II ed., pag, 317
BAGHELLA , ult. Op. cit., pag. 714, 715
CARBONE P ., Tutela civile del mercato e insider trading, Padova, 1993.,pag. 57
CRESPI A., Insider trading e frode sul mercato dei valori mobiliari, in Riv. soc., 1991, p.
915
Insider trading
13
autori italiani21, che ravvisa l’insider trading un fatto lesivo di interessi
societari: la fattispecie colpisce quelle condotte che ledono il rapporto
fiduciario interno di una società. In questo senso la tutela prospettata dalla
legge mirerebbe alla diffusione di un “codice etico”22 tendente a radicare
atteggiamenti e comportamenti professionalmente e giuridicamente
corretti.
Ciò risulta essere limitativo sia sul piano oggettivo che sul piano
soggettivo della disciplina in esame. Partendo da quest’ultimo aspetto, si
ritiene che il divieto di insider trading riduca il proprio raggio di
applicazione solo a determinate persone, escludendo che soggetto attivo
possa essere la società stessa. Sul piano oggettivo l’ambito di applicabilità
verrebbe limitato esclusivamente alle notizie riservate concernenti fatti
interni alla società, escludendo ogni responsabilità sia nel campo di
utilizzo di informazioni riservate esterne alla società che nel caso di notizie
riguardanti società diverse da quelle in cui l’insider è collegato.
In conclusione considerare l’insider trading un fatto lesivo di interessi
societari comporterebbe una fattispecie del tutto inadeguata alle
dimensioni e al significato del fenomeno che dovrebbe disciplinare23.
Infatti, prima dell’entrata in vigore della legge del 1991 sull’Insider trading,
vi era una fattispecie considerata da molti autori come tutelatrice di
interessi societari, soprattutto garante della trasparenza societaria.
Tale legge era considerata come mezzo per garantire la fiducia degli
investitori nella regolarità di funzionamento del mercato mobiliare, quindi,
assicurarne la credibilità ed incentivarne l'afflusso dei capitali per il
finanziamento delle imprese.
Ma era anche considerata come mezzo per evitare che si potesse
arrecare danni economici diretti alle società24.
21
BARTALENA A., ult. Op. cit., pag.225
22
GRAZIANO F., Diritto penale d’impresa, in Collana universitaria, 1996, pag. 204
23
SEMINARA S., L'insider trading nella prospettiva penalistica, in Giur. comm., 1992,
II, pag. 36.
24
BARTALENA A., ult. Op. cit., pag. 225
Insider trading
14
Altri autori, in seguito divenuti dominanti, considerano tale legge come un
maldestro tentativo di vietare lo sfruttamento in borsa di informazioni
riservate25.
Scartata l’idea che l’interesse protetto dalla fattispecie dell’insider trading
sia la tutela di interessi societari e la sua trasparenza, è utile ricercare il
bene in altri campi.
Parte della dottrina considera l’insider trading come una disciplina che
offre la possibilità agli investitori di potere operare nel mercato mobiliare in
parità di trattamento: la tutela ravvisa, così, una “par condicio” di
conoscenze inerenti le informazioni per far sì che tutti possano avere le
stesse possibilità di investire in borsa26.
Infatti la condotta insider risulta essere lesiva nei confronti
dell’uguaglianza di possibilità d’investimento tra gli operatori, annullandola,
ed è lesiva soprattutto rispetto alla fiducia di tutti gli investitori nel
mercato27.
Quindi, scopo della disciplina risulterebbe essere escludere dal
mercato coloro che possono speculare nel mercato finanziario stesso in
una posizione di privilegio informativo rispetto agli altri investitori28.
Questa dottrina viene criticata da altra più autorevole; il problema
principale è proprio l’individuazione del bene giuridico da tutelare, poiché
gli interessi come la trasparenza, la fiducia nel mercato e la
regolamentazione del funzionamento del mercato si presentano
difficilmente utilizzabili.
25
BAFFI, FIORE, ASSUMA, Gli illeciti penali degli amministratori: profili sistematici
ed orientamenti della giurisprudenza, 1992, pag. 103
26
BAFFI, ult. Op. Cit., pag. 103
DI AMATO, Diritto penale d’impresa, 1996, pag. 362
ALIBRANDI L., I reati societari: la tutela penale della costituzione e gestione delle
società commerciali, 1993, pag. 235
27
BAGHELLA M., ult. Op. cit.., pag. 718 ;
ERMETES M.F., Abuso di informazioni privilegiate, in Il testo unico dell’intermediazione
societaria. Commentario al D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, 1999, pag. 981
28
Trib. Di Roma, sent. del 23.05.1996, in Giur. Comm.., II, 1997, pag. 207 a cura di
GALLI S.
BAGHELLA M., ult. Op. cit., pag.713