INTRODUZIONE
l 25 marzo 1957 venne firmato a Roma il Trattato CEE che istituiva la Comunità Europea,
formata inizialmente da cinque Paesi: Belgio, Franc ia, Germania, Italia e Lussemburgo. La
Comunità Europea nasce con l’obiettivo principale d i creare un mercato unico interno dove
persone, servizi, merci e capitali possono circolar e liberamente senza vincoli e barriere di qualsiasi
genere.
Per dare attuazione concreta a tali diritti, e sopr attutto per rendere gli scambi commerciali
liberi tra i Paesi membri, è stato necessario coord inare a livello comunitario, in ottemperanza al
principio di sussidiarietà verticale, le diverse di scipline contabili esistenti.
Nel corso degli anni però, la Comunità si è allarga ta ad est, annettendo anche Paesi 1
che in
passato erano sottoposti al regime comunista dell’o rmai ex Unione Sovietica. Questo
ampliamento dei confini comunitari da un lato ha po rtato ad una maggior integrazione tra i Paesi
europei nel pieno rispetto del vincolo solidaristic o imposto dallo stesso Trattato di Roma, ma
dall’altro ha creato notevoli difficoltà di coordin amento tra la legislazione comunitaria ed i diversi
ordinamenti giuridici nazionali, a causa delle prof onde differenze culturali, economiche, sociali e
politiche esistenti tra i diversi Paesi membri. Si parla dunque di Europa unita, ma a cd. doppia
velocità.
L’uniformità e la comparabilità dei bilanci rappres entava per l’allora Comunità Europea,
successivamente denominata Unione Europea, uno dei principali obiettivi da perseguire per
favorire il dinamismo del processo di internazional izzazione delle imprese europee.
Pertanto, la predisposizione di un corpus di norme comuni, o quantomeno il più uniformi
possibili, è la condizione indispensabile per crear e un mercato unico, dove possano competere, a
parità di condizioni, tutte le imprese europee.
La strada intrapresa dalla Comunità Europea, al fin e di predisporre un’informativa di bilancio
comprensibile e confrontabile, rappresenta la pregi udiziale per la crescita e lo sviluppo delle
imprese intenzionate ad operare e reperire capitali anche al di fuori del territorio nazionale.
1
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Poloni a, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria entrano a far
parte dell’UE il 01 maggio 2004; Bulgaria e Romania entrano a far parte dell’UE il 01 gennaio 2007.
I
VI Introduzione
Il bilancio, inteso come documento contabile di rap presentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica, è il principale strumento informativo e valutativo a disposizione degli
stakeholders , dunque, la sua uniformità e comparabilità diventa u na prerogativa per tutti.
I differenti principi contabili nazionali adottati dai Paesi membri sono un motivo ostativo per la
comparabilità dei diversi sistemi di valori di bila ncio, diventa pertanto difficile per gli operatori
economici analizzare, confrontare ed elaborare le i nformazioni contabili, con la diretta
conseguenza di generare tra gli investitori una ret icenza nell’effettuare investimenti sulla base di
informazioni incerte ed eterogenee.
“L’assenza di un comune linguaggio contabile adatto a servire alle finalità del bilancio in ogni
tipo di impresa, comporta il rischio di generare de i modelli di rappresentazione della realtà e dei
risultati aziendali non confrontabili tra loro. Que sti, non consentendo il confronto spaziale e
temporale con il bilancio di altre imprese, attenua no l’utilità e l’utilizzabilità dell’informazione d i
bilancio per molti interlocutori aziendali, con un forte impatto sulle possibilità di sviluppo di
queste imprese” 2
.
La scarsa standardizzazione delle prassi contabili tra i Paesi dell’Unione Eur opea, costituisce un
fattore di impedimento alla libera circolazione dei beni e dei capitali, e più in generale alla
creazione di un mercato finanziario unico europeo, efficiente e concorrenziale.
Verso la metà degli anni Settanta la Comunità europ ea avvertì l’esigenza di migliorare
l’informazione contabile sia dal punto di vista qua litativo che quantitativo. Fu così che, sotto la
spinta della progressiva globalizzazione dei mercat i, del moltiplicarsi dei rapporti commerciali
extra nazionali, della necessità delle imprese di reperi re capitali esteri e del crescente sviluppo
economico dei Paesi, la Comunità Europea ha emanato delle direttive comunitarie volte ad
avviare un processo di armonizzazione contabile, in particolare:
- IV direttiva sui conti annuali delle società di cap itali – direttiva 78/660/CEE del Consiglio del
25 luglio 1978;
- VII direttiva sui conti consolidati dei gruppi di i mprese – direttiva 83/349/CEE del Consiglio
del 13 giugno 1983;
- VIII direttiva sull’abilitazione delle persone inca ricate al controllo dei conti annuali – direttiva
84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984;
- direttiva relativa ai conti delle banche e degli is tituti finanziari – direttiva 86/635/CEE del
Consiglio del 13 febbraio 1989;
2
MATONTI G., Il modello di bilancio per l’impresa minore , Giappichelli Editore, Torino, 2009, pag. 4.
Introduzione VII
- direttiva relativa ai conti delle imprese di assicu razione – direttiva 91/674/CEE del Consiglio
del 19 dicembre 1991.
La ratio 3
comune delle sopra citate direttive comunitarie è quella di uniformare quanto più
possibile l’informativa di bilancio di tutte le imp rese europee, comprese anche le istituzioni
finanziarie e le imprese di assicurazione, creando una sintesi dei principi contabili generalmente
accettati nei diversi Paesi membri.
Le direttive hanno il fine ultimo di rendere unifor mi sia nella forma – schemi di bilancio –, sia
nella sostanza – modalità di iscrizione e di valuta zione delle poste contabili – la redazione dei
bilanci.
Le discrepanze tra il quadro normativo nazionale e quello internazionale è andato via via
ampliandosi nel corso del tempo, fu così che la Com missione Europea, al fine di raggiungere
un’armonizzazione dell’informazione contabile, ipot izzò inizialmente di ricorrere ad una
novellazione delle direttive contabili, consapevole del fatto che non si sarebbe mai raggiunta una
standardizzazione dei diversi sistemi contabili vigenti nei Paesi eu ropei, a causa delle numerose
opzioni concesse dalle stesse direttive comunitarie .
Il legislatore comunitario, nel 2000, modificò il s uo orientamento iniziale intraprendendo una
duplice strada; per quanto riguarda le società quot ate in un mercato regolamentato europeo si è
avviato un processo di standardizzazione contabile, imponendo attraverso il regolamento (CE)
1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio de l 19 luglio 2002 l’adozione del sistema IAS
compliant per la redazione del bilancio d’esercizio e consoli dato.
Invece, per tutte le altre imprese non rientranti n ell’area di applicazione dell’anzidetto
regolamento, si è avviato un processo di revisione della IV e della VII direttiva contabile
comunitaria, che si è concluso con l’emanazione del la direttiva 2001/65/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 e della direttiva 2003/51/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 . Le due direttive modernizzatrici in questione hanno
l’obiettivo di appianare le notevoli differenze esi stenti tra gli standard internazionali IAS/IFRS e le
diverse discipline contabili nazionali.
Si ricorda che la standardizzazione contabile conduce ad un’assoluta uniformità a live llo
europeo del sistema di regole per la redazione del bilancio, a differenza dell’armonizzazione
contabile che è un processo molto meno stringente, che mira ad avvicinare corpi normativi che
3
Il legislatore nel preambolo della IV direttiva i ndividua che lo scopo del provvedimento è quello di stabilire
“ condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all ’estensione delle informazioni finanziarie che devo no essere fornite
al pubblico da parte di società concorrenti ”.
VIII Introduzione
rimangono pur sempre differenti e non perfettamente coincidenti, poiché emanati dai diversi
legislatori nazionali che esercitano discrezionalme nte le opzioni loro concesse, nel pieno esercizio
della loro potestà regolamentatrice.
Si precisa che il presente trattato prenderà in esa me esclusivamente le norme relative ai conti
annuali delle società di capitali contenute nella Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25
luglio 1978 , così come modificata dalla direttiva 2001/65/CE e dalla direttiva 2003/51/CE .
Le nostre attuali norme contabili, contenute nel co dice civile al libro V del lavoro alla sezione IX
dedicata al bilancio d’esercizio , trovano fondamento nella IV direttiva contabile c omunitaria, che è
stata oggetto di recepimento nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127 e successive modifiche.
In linea teorica, con il recepimento delle direttiv e comunitarie si dovrebbe avere, almeno a
livello europeo, un quadro armonizzato di norme con tabili, invece paradossalmente ciò non
avviene, per due motivi: in primis , perché le direttive non si occupano di aspetti ri levanti e, in
secundis , perché hanno lasciato eccessive opzioni ai Paesi membri da esercitare in sede di
recepimento.
L’obbligo comunitario di predisporre i bilanci dell e società quotate in mercati regolamentati
secondo i principi contabili omologati IAS/IFRS, ha per un verso standardizzato la comunicazione
economico-finanziaria delle grandi imprese quotate, ma dall’altro ha incrementato ancor più il
gap informativo esistente con le imprese che non rientr ano nell’area di applicazione del
regolamento comunitario e del relativo decreto attu ativo 4
.
L’emanazione delle due direttive modernizzatrici no n hanno condotto al risultato auspicato dal
legislatore comunitario, a causa di un ritardo cron ico del legislatore nazionale nel recepire le
disposizioni comunitarie, oltre che per una mancanz a di “coraggio” da parte di quest’ultimo nel
procedere a riformare radicalmente l’impianto conta bile codicistico. A supporto di tale tesi, si
precisa che il legislatore ha recepito solo parzial mente le direttive di modernizzazione. Ad oggi, le
differenze esistenti con la prassi internazionale s ono ancora molto accentuate.
Il sistema di bilancio nazionale e quello internazi onale assume dei connotati e delle finalità
differenti, poiché poggiano su due impianti concett uali e normativi nettamente diversi. Le norme
civilistiche si ispirano ad un modello cd. continen tale, che si fonda sulla prevalenza della forma
4
Il decreto attuativo emanato dallo Stato membro h a la funzione di esercitare le opzioni che sono con cesse dallo
stesso regolamento (CE) 1606/2002. Le opzioni rigua rdano la possibilità di estendere, in via facoltati va od obbligatoria,
l’adozione a determinate categorie di società degli standard IAS/IFRS. In Italia tali opzioni sono sta te esercitate con
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .
Introduzione IX
giuridica rispetto alla sostanza economica dell’ope razione, ed è orientato a garantire l’integrità
del patrimonio d’impresa. La consistenza del patrim onio mira a tutelare i creditori sociali
attraverso una valutazione prudenziale delle poste al costo d’acquisto. Tale modello di bilancio
determina il reddito prodotto che tiene conto delle perdite, anche se solo presunte, ma non degli
utili non ancora realizzati.
Il modello di bilancio internazionale invece, ha un ’impostazione di origine anglosassone che dà
prevalenza alla sostanza economica dell’operazione rispetto alla forma giuridica. L’informazione
contabile è orientata a rispondere ad esigenze cono scitive dei mercati finanziari e dei suoi
investitori, attuali e potenziali piuttosto che all a tutela dei creditori sociali. Tale modello di
bilancio mira a determinare la performance aziendale
5
e non invece il reddito realizzato.
Il modello anglosassone reputa l’investimento in ca pitale di rischio un impiego di breve termine
e di tipo speculativo, invece, il modello continent ale lo considera di lungo periodo in relazione alla
natura ed alla stessa etimologia dell’entità aziend a
6
. Appare evidente, che il bilancio IAS compliant
mal si combina al nostro ordinamento contabile, che concepisce l’investimento in capitale di
rischio come un impiego con duration di lungo periodo.
Proprio in questo contesto si inserisce il Progetto OIC
7
, volto al recepimento integrale
8
delle
direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, che condurrà all a modernizzazione del diritto contabile
nazionale secondo una logica internazionale, renden do così l’informativa di bilancio
maggiormente comparabile e riducendo così le ampie differenze attualmente esistenti tra le
disposizioni civilistiche ed i principi contabili i nternazionali.
La Commissione delegata alla stesura dell’articolat o OIC si è trovata subito dinanzi ad un
ostacolo, rappresentato dall’eterogeneità del tessu to economico del nostro Paese, formato
prevalentemente da realtà imprenditoriali di modest e dimensioni e contraddistinte da uno stile di
governance prettamente famigliare. Tali imprese fanno scarso r icorso al mercato finanziario per
5
Vengono inclusi in tale risultato anche profitti non ancora realizzati.
6
Organizzazione-istituto duraturo nel tempo di per sone e beni economici che ha come scopo il soddisfa cimento
dei bisogni umani attraverso la produzione, la dist ribuzione o il consumo di beni economici.
7
Elaborato dall’OIC. L’OIC è un organismo non gove rnativo preposto alla redazione dei principi contab ili nazionali,
oltre “a raccogliere e rappresentare a livello inte rnazionale le istanze nazionali in materia di infor mativa di bilancio,
tanto per quanto riguarda i bilanci di esercizio, q uanto per ciò che concerne i bilanci consolidati, s ia per le società non
esercitanti particolari attività, sia per quelle es ercitanti particolari attività (banche, istituti fi nanziari, assicurazioni),
comprese anche le aziende non profit ”. CERIANI-FRAZZA, Alcune osservazioni sulla proposta dell’OIC per il recepimento
delle direttive UE 65/01 e 51/03 , Aracne Editrice, Roma, 2007, pag. 21.
Tra gli altri compiti statutari dello standard setter italiano figura quello di coadiuvare il legislator e nazionale nell’ iter
legislativo di emanazione di norme in materia di bi lancio, di formulare proposte di riforma, guide ope rative e documenti
di studio, oltre che aiutare gli organi dell’Unione Europea nella fase di omologazione dei principi co ntabili IAS/IFRS.
8
Anche per la parte facoltativa delle direttive.
X Introduzione
acquisire nuovi capitali, poiché questo vorrebbe di re allargare la compagine sociale e condividere
la governance con soggetti esterni.
Il “sistema impresa” del nostro Paese è formato pre valentemente da micro, piccole e medie
imprese che rappresentano il volano della nostra ec onomia. Qui di seguito queste tipologie di
entità verranno denominate con l’acronimo di PMI (Piccole e Medie Imprese) o SME ( Small and
Medium Enterprises ).
L’adozione di un modello di bilancio IAS/IFRS per l e PMI comporterebbe dei benefits derivanti
dall’aumento quantitativo e qualitativo della disclosure , che renderebbero il bilancio più
comparabile e trasparente, costituendo per le PMI u n reale vantaggio competitivo sia per
ottenere capitali da parte di terzi finanziatori e sia per confrontarsi con i competitors europei. Ma i
benefits appena citati basterebbero a compensare i costs derivanti dalla maggior onerosità e
complessità nell’applicazione degli IAS/IFRS?
9
Per rispondere a questa domanda è necessario
analizzare e valutare le potenzialità ed i limiti i nformativi dei diversi modelli di bilancio esistent i e
proposti, al fine di verificare il grado di adeguat ezza al fabbisogno informativo degli stakeholders .
Per l’OIC, fin dal primo momento, l’applicazione in toto dei principi IAS/IFRS in Italia alle PMI è
apparsa una soluzione impraticabile a causa sopratt utto della loro complessità.
Il presente trattato si pone l’obiettivo di analizz are in senso critico il Progetto OIC evidenziando
le principali differenze esistenti con l’attuale di sciplina codicistica e con l’ IFRS for SMEs. Si precisa
che l’articolato non prenderà in considerazione le norme relative alla fusione ex art. 2504- bis .
L’ IFRS for SMEs, elaborato definitivamente dallo IASB nel lugl io del 2009, ma non ancora
omologato da parte della Commissione europea, conti ene tutte le norme per la redazione del
bilancio d’esercizio e consolidato delle PMI ed è u na versione più contratta e semplificata dei full
IAS/IFRS
10
.
La tesi si apre con un excursus storico che mette in evidenza i passi fondamentali del processo
di armonizzazione del diritto contabile nazionale, per arrivare infine ad introdurre il Progetto OIC
in attuazione delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/ CE e il nuovo principio IFRS for SMEs .
Il secondo capitolo fornisce una rassegna dei princ ipi generali di redazione del bilancio accolti
dall’articolato OIC, interpretati alla luce dell’in troduzione del fair value come criterio di
valutazione. Inoltre, si confronteranno tali postul ati con quelli previsti dall’ IFRS for SMEs .
9
Si ricorda che le istituzioni nazionali e comunit arie hanno l’obiettivo nel corso del tempo di sgrav are le imprese
dagli oneri amministrativi derivanti dagli adempime nti civili e fiscali.
10
Applicabili alle imprese che rientrano nell’area di applicazione del regolamento (CE) 1606/2002 e de l relativo
decreto attuativo.
Introduzione XI
Il terzo capitolo analizza i prospetti di bilancio previsti dal Progetto OIC, confrontandoli con
quelli attuali e con quelli previsti dall’ IFRS for SMEs . L’articolato OIC introduce altri due documenti
quantitativi: il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto e il Rendiconto finanziario , i quali
costituiscono parte integrante del bilancio e si af fiancano a quelli già previsti dall’art. 2423 del
codice civile: Stato patrimoniale , Conto economico e Nota integrativa .
L’articolato modifica radicalmente la struttura del lo Stato patrimoniale allineandosi a quella
dettata dalla prassi internazionale che prevede una classificazione dicotomica delle voci di bilancio
secondo il criterio corrente o non corrente . Tuttavia, il mutamento dell’aspetto formale del
prospetto patrimoniale si riverbera anche su quello sostanziale relativo alle modalità di
classificazione ed ai criteri di valutazione.
Invece, la struttura del Conto economico non ha sub ito modifiche sostanziali, infatti, è stata
mantenuta la forma scalare e la classificazione dei costi per natura, le uniche novità riguardano
l’aspetto formale relativamente all’eliminazione di alcuni raggruppamenti e di risultati intermedi.
Il quarto ed ultimo capitolo del presente trattato analizza i nuovi criteri di valutazione accolti
dall’articolato OIC in attuazione delle due diretti ve modernizzatrici. Questi sono contenuti nel
novellato art. 2426 e nel nuovo art. 2426- bis relativo ai soli strumenti finanziari, che nella m aggior
parte dei casi si allineano alla prassi internazion ale.
La novità di assoluto rilievo affrontata dal Proget to OIC è stata quella di introdurre il fair value
come criterio di valutazione esercitando l’opzione concessa dalla direttiva 2003/51/CE e
procedendo di conseguenza a riscrivere totalmente l ’art. 2426 del codice civile dedicato ai criteri
di valutazione delle poste di bilancio.
La Commissione OIC, al momento della stesura dell’a rticolato, si è interrogata circa
l’opportunità di introdurre il fair value obbligatoriamente ovvero facoltativamente. Alla fi ne,
valutando l’impatto nel bilancio che avrebbe avuto un’adozione obbligatoria del fair value , ha
optato per una riforma meno drastica, ma più soft , del diritto contabile pur introducendo rilevanti
novità dal punto di vista sostanziale. Riconferma c ome criterio base di valutazione quello del costo
storico, accolto dal nostro legislatore fin dal 194 2, affiancandolo altresì, in via esclusivamente
facoltativa, a quello del fair value , relativamente alla valutazione di determinate pos te di bilancio.
Tale scelta non ha forzato l’introduzione di questo “nuovo” criterio di valutazione, anche se nuovo
non è, dato che la prassi internazionale ne riconos ce l’applicazione da svariati decenni e ha
comportato delle conseguenze in merito alle modalit à di contabilizzazione delle variazioni di
valore intervenute per effetto di valutazioni al fair value , che in linea con i principi contabili
XII Introduzione
internazionali possono essere imputati direttamente a Conto economico o a riserva del
patrimonio netto.
Capitolo 1
L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE NELL’UNIONE EUROPEA
1.1 L’evoluzione del diritto contabile nazionale e sovranazionale
uniformità, unitamente alla trasparenza ed alla qua lità della comunicazione economico-
finanziaria, costituiscono i tasselli fondamentali, non solo per la confrontabilità dei bilanci ma
anche per lo sviluppo di un mercato finanziario eur opeo efficiente e concorrenziale. Ricordiamo,
che per essere tale, non può assolutamente prescind ere da un’informazione chiara, veritiera,
corretta e comparabile.
La direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 19 78 ha avuto il grande merito di
normatizzare i postulati di bilancio che fino a que l momento, anche se già stati elaborati dalla
dottrina contabile internazionale ed utilizzati nel la prassi dagli operatori, non erano inseriti, in
tutto o in parte, negli ordinamenti giuridici dei d iversi Paesi membri.
Con il recepimento della direttiva sono entrati a f ar parte dei singoli ordinamenti i seguenti
principi generali di redazione del bilancio:
- del true and fair view , ovvero la rappresentazione chiara, veritiera e co rretta;
- della continuità;
- della prudenza;
- della competenza economica;
- della costanza nei criteri di valutazione;
- del divieto di compensazione tra le singole voci de l bilancio;
- dell’omogeneità e comparabilità delle informazioni contabili.
La direttiva, pur introducendo i principi generali per la redazione del bilancio, ha lasciato per
espressa volontà del legislatore comunitario numero se opzioni, da poter esercitare in sede di
recepimento. Alcune di queste incidono solo formalm ente sul contenuto informativo del bilancio,
a differenza di altre che invece riguardano l’aspet to sostanziale. Il legislatore comunitario ha
L’
2 CAPITOLO 1 - L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea
attribuito ai singoli legislatori nazionali un’ampi a discrezionalità, scegliendo come strumento
flessibile di produzione normativa la direttiva com unitaria
1
.
Nella fase di recepimento ogni Paese membro ha dato attuazione alle opzioni contabili, in
funzione della loro compatibilità con la situazione socio-economica e della loro tradizione
contabile. Il recepimento della direttiva non ha po rtato al risultato sperato, ossia quello di
rendere perfettamente comparabili i bilanci delle i mprese europee.
In ogni caso, viene rilevato che la confrontabilità dei valori è assicurata dalle informazioni
supplementari contenute nella Nota integrativa
2
.
La direttiva in oggetto non hanno portato ad una standardizzazione delle norme a livello
comunitario, ma hanno creato il presupposto per int raprendere un processo di armonizzazione
contabile, ancora oggi non terminato, portando ad u n miglioramento della qualità e della
1
La direttiva comunitaria è un atto vincolante che il Parlamento europeo, congiuntamente con il Consi glio e la
Commissione può adottare per l’assolvimento dei com piti previsti dal Trattato istitutivo della Comunit à Europea.
Secondo l’ art. 288 TFUE, co. 3: “ la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli org ani nazionali in merito alla forma e ai mezzi ”. La direttiva di solito
ha portata individuale, a differenza del regolament o comunitario che ha portata generale, infatti, i d estinatari dell’atto
normativo sono un singolo o un numero definito di S tati membri, anche se non sono mancate le cd. direttive generali ,
rivolte a tutti gli Stati.
La direttiva ha l’obiettivo di avvicinare gli istit uti giuridici riguardanti date materie tra i Paesi dell’UE, ma lascia
ampia discrezionalità al legislatore nazionale, sia nella forma (relativamente alla fonte di produzion e da utilizzare), sia
nella sostanza (relativamente alle opzione che il P aese membro ha facoltà di esercitare). La direttiva è obbligatoria in
tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all’iniziativa legislativa di ogni Paese membro cui è
diretta. Il principio ed il fine sono i limiti fiss ati dal legislatore comunitario, spetterà poi a que llo nazionale il compito di
disciplinare la materia con i mezzi che ritiene più idonei. L’arbitrio rilasciato al Paese membro non è assoluto, in quanto
la disposizione nazionale deve garantire l’effetto voluto dall’UE. Allo Stato è posto divieto di adott are atti in contrasto
con gli obiettivi della direttiva.
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha sta bilito che nel caso in cui una direttiva non sia st ata recepita dal
Paese membro entro il termine perentorio fissato da lla stessa, e quest’ultima contenga disposizioni im mediatamente
precettive e sufficientemente precise, allora, le d irettive sono direttamente efficaci, cioè auto appl icative all’interno del
Paese membro. Tale interpretazione è nota anche com e principio dell’effetto utile, cioè nel riservare agli atti della
Comunità la maggior efficacia possibile. Quest’ulti ma sarebbe compromessa se, alle posizioni giuridich e attribuite da
una direttiva inattuata, non fosse concessa tutela giurisdizionale ai singoli cittadini comunitari.
Si precisa tuttavia che l’efficacia diretta di una direttiva inattuata è solo "verticale", cioè può es sere fatta valere solo
nei confronti degli organi statali in quanto respon sabili dell’inadempimento. Si tratta dunque di una sanzione a carico
dello Stato che non può più pretendere l’adempiment o di un dovere imposto ai cittadini in contrasto co n tale atto. È
negata invece l’efficacia “orizzontale”, ovvero la capacità d’agire in giudizio contro soggetti privat i che non rispettano gli
obblighi posti dalla direttiva inattuata.
Le direttive prive di efficacia diretta, in quanto non sufficientemente precise o non incondizionate o indirizzate a
soggetti privati la cui applicazione li svantaggere bbe, assumono rilevanza nell’ordinamento in via ind iretta grazie
all’obbligo di interpretazione conforme, che è post o in capo ai giudici nazionali ed al “risarcimento del danno”.
Quest'ultimo principio, dedotto dalla sentenza Francovich , afferma che lo stato è tenuto a risarcire il dann o causato al
singolo dalla mancata attuazione di una direttiva p riva di efficacia diretta a tre condizioni:
- che sia volta a conferire dei diritti ai singoli;
- che vi sia una grave e manifesta violazione del dir itto (la Corte la presume per il fatto stesso della mancata
attuazione da parte dello stato);
- che vi sia la presenza di un danno.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_dell' Unione_europea
2
È il terzo documento che forma, assieme al Conto economico ed allo Stato patrimoniale, in modo insci ndibile il
bilancio d’esercizio.
CAPITOLO 1 - L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea 3
comparabilità dell’informazione contabile, oltre al la riduzione del gap informativo esistente ante
recepimento.
Nel corso del tempo ci si è accorti, tuttavia, dei notevoli limiti della IV direttiva comunitarie,
causati dalla presenza di numerose opzioni contabil i che, per un verso hanno agevolato il
recepimento delle stesse e permesso di contemperare le diverse tradizioni e prassi contabili, ma
dall’altro hanno determinato una parziale ed incomp leta armonizzazione contabile, oltre a creare
un ostacolo alla comparabilità dei bilanci.
Si precisa che la IV e la VII direttiva sono state recepite in Italia con la legge delega del 26
marzo 1990, n. 69 , che ha portato all’emanazione del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 ,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica I taliana del 17 aprile 1991 ed entrato in vigore il
01 gennaio 1993.
Nel corso degli anni si sono rilevate alcune critic ità della IV direttiva contabile che riassumiamo
qui di seguito:
- lentezza nella sua attuazione. L’Italia, ad esempio , l’ha recepito con 13 anni di ritardo;
- interpretazioni diverse date dai legislatori nazion ali in sede di recepimento alle norme
comunitarie;
- numerosi aspetti contabili non sono stati affrontat i nella direttiva;
- eccessive opzioni contabili concesse al legislatore nazionale.
La IV direttiva è altresì rivolta alle società euro pee quotate in mercati regolamentati, tuttavia
gli obblighi in materia di comunicazioni sociali co ntenute in esse non garantiscono un elevato
livello di trasparenza e comparabilità dell’informa tiva di bilancio delle società quotate, non
potendo così creare un mercato dei capitali efficac e ed efficiente. Di fatto, il legislatore
comunitario avrebbe dovuto modificare il quadro nor mativo applicabile alle società quotate per
garantire trasparenza e comparabilità dell’informaz ione contabile.
A parere di chi scrive, e di autorevole dottrina, s i ravvisa una sostanziale inadeguatezza delle
norme contenute nelle direttive in oggetto a fornir e un’informazione omogenea e comparabile
tra valori di bilancio delle imprese europee. Tali limiti sono stati accentuati ancor più dalla
globalizzazione dei mercati, dall’internazionalizza zione delle imprese che intendono competere a
livello mondiale reperendo capitali anche oltre il territorio nazionale, e dall’evoluzione del sistema
economico e dello scenario finanziario internaziona le.
4 CAPITOLO 1 - L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea
Per le imprese europee virtuose, ossia che intendon o quotarsi nelle Borse valori di altri Paesi
europei o extraeuropei, le Autorità nazionali di vi gilanza
3
richiedono per la quotazione una
rielaborazione dei bilanci sulla base dei principi contabili vigenti in quel dato Paese.
Paradossalmente si dovranno redigere tanti bilanci quanti sono i mercati in cui l’impresa vuole
quotarsi, determinando così diversi risultati econo mici d’esercizio e patrimoni netti di
funzionamento.
Queste imprese saranno dunque obbligate a redigere i loro bilanci secondo dei principi
contabili riconosciuti a livello internazionale, po iché quelli redatti in applicazione delle direttive
contabili comunitarie o secondo i principi contabil i nazionali, non sono in grado di offrire un
adeguato livello informativo.
Questa proliferazione di informazioni differenti co mporta inevitabilmente per l’impresa, da un
lato un notevole aggravio dei costi amministrativi, dall’altro, per gli stakeholders , uno
svuotamento della valenza informativa del bilancio stesso.
La Commissione Europea ha dunque “deciso di cambiar e strategia e di optare per
un’armonizzazione più stringente, rapida e immediat a. Pertanto, nel 1995, con la comunicazione
n. 508/95/CEE, datata 14 novembre 1995 ed intitolat a « Armonizzazione contabile: una nuova
strategia nei confronti del processo di armonizzazi one internazionale », ha posto l’attenzione su un
importante problema avvertito dalle società europee quotate nei mercati regolamentati
internazionali, o, comunque, intenzionate a richied ere la quotazione; tale problema si manifesta
nella complessa ed onerosa necessità per le stesse società di redigere distinti bilanci per i diversi
mercati in cui i loro titoli fossero negoziati” 4
.
La Commissione Europea attraverso altre due comunic azioni 5
ha ribadito la necessità di
trovare una modalità per consentire alle società di quotarsi nei mercati extra nazionali, redigendo
i bilanci secondo delle regole comuni.
All’epoca, gli unici principi contabili riconosciut i a livello internazionale erano gli IAS
(International Accounting Standard ) predisposti da un organismo privato anglosassone allora
chiamato IASC ( International Accounting Standard Commitee ) ed i principi americani US Gaap
3
In Italia l’Autorità di vigilanza della Borsa è l a CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) istituita
con la legge 7 giugno 1974, n. 216 . È un’autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena
autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela de gli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato
mobiliare italiano.
In USA l’Agenzia federale per la vigilanza della Bo rsa è la SEC ( Securities and Exchange Commission ), fu istituita nel
1934.
4
CERIANI-FRAZZA, Alcune osservazioni sulla proposta dell’OIC per il recepimento delle direttive UE 65/01 e 51/03 ,
Aracne Editrice, Roma, 2007, pag. 12.
5
Comunicazione Commissione Europea n. 625 del 28 o ttobre 1998: “ Servizi finanziari: elaborazione di un quadro
d’azione ”; comunicazione n. 232 dell’11 maggio 1999: “ Servizi finanziari: messa in atto del quadro d’azio ne ”.
CAPITOLO 1 - L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea 5
(Generally Accepted Accounting Principles ) predisposti dal FASB ( Financial Accounting Standard
Board ). Nella sostanza i due corpus di principi contabili sono profondamente diversi t ra loro,
anche se entrambi sono orientati verso una maggior tutela degli investitori.
I principi contabili americani apparivano agli occh i del legislatore europeo sostanzialmente
incompatibili con la cultura contabile europea, fu così che la Commissione Europea con la
comunicazione n. 508/95/CEE
6
ritenne che i principi IAS fossero i più idonei ad essere applicati al
contesto delle imprese quotate europee, relativamen te alla redazione dei conti annuali e di quelli
consolidati.
Nel marzo del 2000 il Consiglio di Lisbona, al fine di accelerare la creazione di un mercato unico
europeo efficiente, ha fatto proprio il piano d’azi one elaborato dalla Commissione, ribadendo il
ruolo cruciale che avrebbe avuto l’adozione di standard contabili internazionali per realizzare le
condizioni di crescita economica ed occupazionale.
Le lungaggini legislative, che hanno portato al rec epimento tardivo delle direttive contabili, ne
hanno sconsigliato l’emanazione di nuove e, allo st esso tempo, si è abbandonata l’idea di
effettuare una radicale revisione di quelle attualm ente in vigore. L’obiettivo del legislatore era
quello di rendere il quadro normativo coerente con l’evolversi dello scenario macroeconomico e
finanziario.
Per i motivi sopra esposti, il legislatore comunita rio ha preso atto dell’inadeguatezza delle
direttive contabili e della sua sostanziale statici tà nell’emanazione di norme in materia di
armonizzazione contabile, e si è posto l’obiettivo, entro il 2005, di adottare obbligatoriamente un
corpo di principi contabili internazionali per la r edazione dei conti annuali e consolidati delle
imprese quotate di elevata qualità e generalmente r iconosciuti.
Considerando dunque il ritardo con cui i Paesi memb ri hanno sempre recepito le direttive
comunitarie nei loro ordinamenti giuridici interni, e le differenti modalità di esercizio delle
numerose opzioni contabili, il legislatore ha optat o per un’armonizzazione più stringente e rapida,
attraverso lo strumento del regolamento comunitario 7
, anziché della direttiva.
6
“ Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei c onfronti del processo di armonizzazione internazion ale”.
7
Il regolamento comunitario è un atto comunitario c on portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati me mbri (art. 249 TCE, co. 2). A differenza delle dire ttive, non
necessitano di alcun atto di recepimento o di attua zione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, perché si
trasformerebbe da un atto squisitamente comunitario ad un atto interno di recepimento. La diretta appl icabilità non
esclude che gli Stati intervengano con dei provvedi menti integrativi o d’esecuzione del regolamento.
I regolamenti sono obbligatori in ogni loro element o, nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo d i applicarli
integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta. Di regola sono dotati di efficacia diretta, sia ver ticale che
orizzontale, salvo siano privi di sufficiente preci sione o non siano incondizionati.
I giudici nazionali li applicano direttamente e pre valgono sulle disposizioni interne incompatibili.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_del l'Unione_europea
6 CAPITOLO 1 - L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea
La Commissione Europea, con la comunicazione n. 232/99/CEE
8
e la n. 359/00/CEE
9
, evidenzia
l’importanza del settore finanziario e della sua in formativa come motore della crescita e
dell’occupazione europea. La Commissione individua nella trasparenza, nella comparabilità e
nell’attendibilità dei bilanci delle imprese europe e i punti cardine per la creazione di un mercato
finanziario europeo unico, efficiente, stabile e gl obalizzato.
Inoltre, in queste comunicazioni veniva ribadita la mancanza di confrontabilità tra i bilanci
delle imprese europee, dovuta all’assenza di un corpus di norme contabili comuni. La
conseguenza diretta è un abbattimento degli investi menti da parte dei privati, limitando di fatto il
principio fondamentale della libera circolazione di capitali.
In questi documenti viene ribadita la necessità di provvedere a sostituire i principi contabili
adottati a livello nazionale, con un corpo di princ ipi contabili di calibro internazionale e
generalmente accettati.
Viene sottolineata l’impossibilità di delegare in p ieno, ad un organismo privato non
governativo, il compito di definire autonomamente g li standard contabili. Fu dunque necessario
prevedere uno speciale meccanismo di omologazione, il cd. Endorsement Mechanism , con il quale
si attribuisce forza di legge ai principi predispos ti dallo IASC-IASB.
La proposta che si evinceva dai documenti sopra cit ati, era quella di far redigere
obbligatoriamente entro il 2005 i conti consolidati delle imprese quotate nei mercati
regolamentati secondo il sistema di regole IAS, las ciando ai Paesi membri ampia discrezionalità
nell’estendere tali regole, come obbligo o facoltà, anche ai conti annuali delle società quotate,
oltre che alle altre tipologie societarie diverse d a quelle quotate.
La Commissione nella comunicazione sopra citata n. 359/00/CEE, si impegna nell’elaborare
due proposte: la prima riguarda la predisposizione di un regolamento comunitario che obblighi le
società quotate europee a redigere i bilanci consol idati secondo gli IAS, la seconda prevede la
modifica della IV e VII direttiva comunitaria, al f ine di armonizzare la disciplina delle società non
quotate convergendo verso i principi contabili inte rnazionali IAS.
La Commissione motiva la preferenza verso i princip i IAS piuttosto che verso gli US GAAP anche
sulla base del riconoscimento ottenuto in sede IOSC O
10
nel maggio del 2000, che raccomanda ai
membri dell’organizzazione di permettere alle impre se di utilizzare gli IAS per la redazione dei
bilanci nei rispettivi Paesi.
8
“Piano d’azione per i servizi finanziari ”.
9
“La strategia dell’UE in materia d’informazione fina nziaria: la via da seguire ”.
10
“International Organization of Securities Commission s ” è un organizzazione mondiale che raggruppa gli or gani di
vigilanza delle Borse valori dei Paesi appartenenti all’organizzazione.