DIMITRIS KARLETSOS ALLEANZE E AGGREGAZIONI NEL SETTORE DEL TPL
Capitolo 1
Introduzione
1.1 Il contesto di riferimento
Il presente lavoro muove la propria analisi in un contesto, quello del Trasporto
Pubblico Locale (TPL), soggetto negli ultimi anni ad un profondo rinnovamento
normativo, sia comunitario, volto quindi all’armonizzazione delle politiche
implementate a livello locale dai diversi stati membri, che nazionale, iniziato con la
riforma dettata dal D.lsg. 422/97, meglio noto come “decreto Burlando”, e proseguito,
sia pur con le battute d’arresto proprie di ogni trasformazione normativa di settore,
con l’obiettivo di promuoverne la liberalizzazione e la modernizzazione, grazie ad un
decentramento decisionale, incentrato sul principio di sussidiarietà, che potesse
consentire alle Regioni, e quindi agli Enti Locali, di ricercare le strategie migliori
finalizzate al raggiungimento di un livello di efficienza sostenibile, implementando un
sistema di programmazione territoriale mirata, e commisurata alle esigenze locali: lo
strumento di cui la normativa ha deciso di avvalersi per raggiungere questo scopo si
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sostanzia nell’affidamento del servizio tramite procedure concorsuali ad evidenza
pubblica.
Si presenta in questi termini, quindi, l’ambiente al quale si sono dovuti
rapidamente adattare gli operatori di trasporto pubblico locale, abituati storicamente
ad operare in un contesto precluso alla concorrenza e al mercato: da qui, dunque,
nasce l’esigenza, per le società di questo settore, di stringere alleanze e di stabilire
strutture di collaborazione stabili, che consentano loro di ridefinire la propria
posizione, in un atteggiamento proattivo volto a scongiurare le minacce portate con
sé dal vento della liberalizzazione.
1.2 Obiettivi del lavoro
Il presente lavoro, quindi, si pone come obiettivo quello di descrivere e
analizzare le principali realtà di alleanze e di aggregazioni presenti nel settore del
trasporto pubblico locale italiano, siano queste sostanziate in consorzi, associazioni
temporanee d’impresa volte al conseguimento di specifici contratti di servizio,
aggregazioni di livello maggiore, come fusioni o scambi di partecipazioni azionarie,
oppure semplici gentlemen’s agreements, con particolare riguardo agli obiettivi verso
cui tendono, alle necessità dalle quali sono mossi gli attori che le ricercano, e alla
strategia implementata per il loro effettivo raggiungimento.
In questa disamina, inoltre, giocherà un ruolo di rilievo l’analisi del contesto nel
quale ognuno di questi processi ha avuto luogo: nella fattispecie, rivestiranno
particolare importanza le azioni poste in essere dagli organi istituzionali e dalle
autorità competenti in materia di regolamentazione.
Descritto il quadro di riferimento e analizzati i principali attori che vi operano,
gli obiettivi, le caratteristiche comuni, e le diverse strategie ricercate, verranno
riassunti all’interno di alcuni schemi concettuali di riferimento, che consentano di
identificarne i parametri chiave, e che possano essere la base per ulteriori riflessioni
di carattere complessivo.
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1.3 Metodologia e schema della tesi
Per raggiungere gli obiettivi sin qui descritti, dunque, il presente lavoro si
svilupperà come segue.
Nel capitolo di apertura verrà analizzato il quadro normativo di interesse, con
particolare riferimento all’evoluzione normativa europea, base dell’analisi, e alle leggi
susseguitesi nell’ordinamento italiano, per giungere alle disposizioni ad oggi vigenti.
Seguirà un capitolo di raccordo, che individua nelle gare per l’affidamento del
servizio l’oggetto della propria trattazione, con particolare riferimento alle diverse
tipologie di gara e loro caratteristiche. La seconda parte del capitolo traccerà un
quadro della regolazione del settore a livello europeo, elencandone e descrivendone
alcuni modelli. Infine, si presenterà una panoramica circa lo stato di avanzamento
delle gare in Italia, aspetto comunque ripreso nel dettaglio, caso per caso, ove
necessario ai fini della trattazione, nel capitolo seguente.
Il quarto capitolo, infine, rappresenta il cuore del lavoro: qui, dopo una breve
analisi circa le caratteristiche del settore del trasporto pubblico locale in Italia, così
come appare dal raffronto con alcuni dei principali paesi europei, verranno descritte e
analizzate le principali alleanze e aggregazioni presenti nel settore, suddivise in base
all’area geografica di afferenza. Infine, le stesse aggregazioni in precedenza
identificate, verranno analizzate secondo alcune variabili di riferimento e, in ultima
analisi, si procederà ad un secondo livello di indagine volto ad identificare ulteriori
elementi valutativi che consentano la definizione di un quadro complessivo il più
possibile efficace.
1.4 Rassegna della letteratura sul tema
Per quanto attiene alle fonti utilizzate per lo sviluppo del lavoro, una prima
fase ha riguardato lo studio del settore nel suo complesso, a me prima del tutto
sconosciuto, tramite una selezione bibliografica che ne descrivesse i tratti principali,
con particolare riferimento all’evoluzione del quadro normativo. Avere questa come
base è stato fondamentale per una corretta comprensione del settore: dalle novità
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normative, infatti, muovono le principali caratteristiche del settore nel suo complesso.
In questo senso, sono state di supporto, più di altre riportate nella bibliografia, le
pubblicazioni di Boitani A. e Cambini C. e di Montanari L. e Zara A..
Su queste basi, quindi, mi sono servito del sito istituzionale dell’Unione
Europea, nella sua sezione dedicata, eur-lex.europa.eu, per accedere ai testi
integrali dei regolamenti CE e delle relative proposte di regolamento, che mi hanno
permesso di capire le diverse fasi dell’evoluzione normativa, la cui traiettoria è
risultata essere tutt’altro che lineare. Ho seguito poi lo stesso procedimento per
quanto riguarda il quadro normativo italiano, accedendo ai testi di legge tramite
www.parlamento.it e www.camera.it. Un altro sito istituzionale che mi è stato di
grande aiuto, a livello trasversale durante tutta la stesura del testo, è stato quello
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, www.agcm.it: il materiale qui
reperito, oltre a fornirmi informazioni altrimenti difficili da individuare, mi ha permesso
una comprensione personale più approfondita e globale del settore.
Altre fonti delle quali mi sono servito per la stesura dei capitoli 2 e 3, hanno
riguardato le pubblicazioni di centri di ricerca specializzati, come il Centro Hermes,
nella sua sezione “osservatorio gare TPL”, e il centro ISFORT, Istituto superiore di
formazione e ricerca per i trasporti. Le riviste “Economia Pubblica” e “Management
delle Utilities” sono state di supporto nella definizione iniziale del percorso che il testo
avrebbe dovuto seguire, ma sono risultate poi di contenuti che, durante lo sviluppo,
hanno trovato poco spazio.
Per quanto riguarda il capitolo 4, le informazioni principali circa i
raggruppamenti di imprese analizzati sono state reperite nei bilanci societari, nei
portali dedicati, e nella stampa specializzata. Nella fattispecie, dovendo seguire
l’evolversi dinamico delle aggregazioni oggetto dell’analisi, per poterne meglio
comprendere la finalità strategica ed evolutiva, ho scelto di consultare l’archivio del
Sole24Ore Trasporti, rivista quindicinale dedicata al settore, che mi ha consentito di
ottenere una visione panoramica e di meglio cogliere alcuni aspetti di collegamento
tra alcuni dei concetti fin lì trattati.
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Capitolo 2
Il Quadro Normativo
2.1 Il contesto europeo
2.1.1 Il Regolamento CE 1191/1969
Riguardo l’ambizioso progetto della Comunità Europea, di progressiva
integrazione e allineamento normativo tra gli Stati membri, l’armonizzazione in tema
di politica dei trasporti beneficia di un’attenzione di primo momento. Già nel 1957, il
Trattato CE enunciava che devono essere abolite, nel traffico interno della
Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore,
di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse
relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti
trasportati. E proprio nel senso di una progressiva eliminazione di quelle condizioni
che potessero pregiudicare la creazione di un mercato comune va la norma che
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getta le fondamenta per la messa in pratica di questi principi generali: il
Regolamento CE 1191/1969, modificato ed integrato dal Regolamento CE
1893/1991, relativo all'azione degli stati membri in materia di obblighi inerenti alla
nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via
navigabile, introduce elementi chiave nella disciplina della regolamentazione del
settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL), pur non essendo specificamente o
esclusivamente indirizzato a questo.
La sagoma tracciata dall’art. 2, co.1, nella definizione di obblighi di servizio
pubblico come quegli obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio
interesse commerciale, non assumerebbe, o non assumerebbe nella stessa misura
né alle stesse condizioni, è riempita di sostanza dall’art. 1, co.1: “Gli Stati membri
sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico , definiti nel presente
regolamento”. Risulta chiaro come in questo si possa leggere l’evidente, nonché già
espressa, volontà del legislatore europeo di conferire alla disciplina del settore dei
trasporti pubblici un’impostazione di maggior apertura al mercato, in controtendenza
rispetto ad una situazione che nell’assoluta maggioranza dei paesi riconosceva
nell’erogazione diretta del servizio da parte degli enti pubblici, o nella presenza di
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società monopoliste a capitale pubblico, le soluzioni più probabili e consolidate: la
comprovata inefficienza e il disordine gestionale di queste hanno appunto imposto,
prima a livello europeo, e poi a livello nazionale-locale, di indagare delle soluzioni
alternative, diverse tra loro in quanto a manifestazione concreta, ma accomunate da
un’impronta di apertura, più o meno decisa, alla libera concorrenza.
Posta questa regola generale forte, il Regolamento 1191/1969 precisa nell’art.
1, co.2 come tali obblighi potranno tuttavia essere mantenuti nella misura in cui siano
indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto. Se è vero,
quindi, che questa precisazione del comma 2 risulta affatto naturale e necessaria, è
importante considerarla per come è stata formulata, e cioè un’eccezione, una via
d’azione residuale. A comprova di questa direzione che il legislatore ha voluto
imprimere alla disciplina, nella ricerca di una maggiore efficienza della gestione, il
primo comma dell’art. 3 dà risalto ad un altro punto di assoluta importanza,
meritevole di nota se calato in quel particolare contesto temporale, e cioè il principio
del costo minimo, tale per cui allorché le autorità competenti degli Stati membri
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cfr. par. 3.2 per un quadro generale dell’evoluzione nel settore ad oggi.
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decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più
soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di
trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la
collettività, decretando la necessità di una scelta tra forme alternative del servizio,
così da contenerne i costi.
A completamento dei punti essenziali del Regolamento 1191/1969, va citata la
definizione di obbligo di servizio pubblico, come da art. 2, co.2 e seg., che si
configura come una fusione di tre concetti distinti: l’obbligo di esercizio (l’obbligo fatto
alle imprese di trasporto di adottare […] , tutte le misure atte a garantire un servizio di
trasporto conforme a determinate norme di continuità, di regolarità e di capacità.),
l’obbligo di trasporto (l’obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di
effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto
determinati), e l’obbligo tariffario (l’obbligo per le imprese di trasporto di applicare
prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l’interesse
commerciale dell’impresa e derivanti dall’imposizione o dal rifiuto di modificare
misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune
categorie di prodotti o per talune relazioni).
Nell’art. 10, infine, trova collocamento la disciplina riguardante le
compensazioni dovute in caso di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico,
come anticipato dall’art. 6.: la compensazione dev’essere pari alla differenza tra la
diminuzione degli oneri e la diminuzione degli introiti dell’impresa che può derivare,
per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale
corrispondente dell’obbligo in questione. In altre parole, il Regolamento stabilisce che
la compensazione deve coprire la differenza tra i maggiori costi e i maggiori ricavi cui
l’impresa deve fare fronte in caso di mantenimento dell’obbligo di servizio e
direttamente imputabili ad esso. In base a quanto detto fino a qui, risulta evidente
come questa variazione incrementale di costi e ricavi non potrà che essere
sbilanciata a favore dei primi, e che quindi la compensazione avrà sempre natura
positiva.
Il Regolamento CE 1893/1991 rappresenta un piccolo passo indietro rispetto
alla direzione indicata nel 1969, probabilmente dettato da una situazione, quella del
settore del TPL, che stentava a sbloccarsi in senso concorrenziale. Infatti, già nelle
considerazioni preliminari del nuovo regolamento si legge come fermo restando il
principio della soppressione degli obblighi di servizio pubblico, lo specifico interesse
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pubblico dei servizi di trasporto può giustificare il fatto che in questo settore si
applichi la nozione di servizio pubblico. Inoltre, a modifica dell’art. 1 del precedente
regolamento, viene inserito un riferimento direttamente rivolto al settore dei TPL in
cui si afferma che gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione del
presente regolamento le imprese la cui attività è limitata esclusivamente alla fornitura
di servizi urbani, extraurbani o regionali, intendendo per servizi urbani ed extraurbani,
servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato
urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e la rispettiva periferia; e
per servizi regionali, servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto
di una regione.
Ad ogni modo, oltre a questa lieve ma sensibile correzione di prospettiva, che
si può appunto considerare come un raffreddamento delle posizioni più ferme
presenti nel regolamento originario, il Regolamento CE 1893/1991 introduce un
elemento che tuttora riveste un’importanza centrale proprio nel settore del TPL,
disciplinando il contratto di servizio pubblico, uno strumento che permette di gestire il
complicato equilibrio che vede l’incontro-scontro di due vettori difficilmente
conciliabili, come la privatizzazione o liberalizzazione del settore, e l’esigenza di
controllo da parte dell’ente pubblico. Dalla definizione che ne dà l’art. 14 si ha che
per «contratto di servizio pubblico» s’intende un contratto concluso fra le autorità
competenti di uno Stato membro e un’impresa di trasporto allo scopo di fornire alla
collettività servizi di trasporto sufficienti. Inoltre, non volendo il legislatore europeo
disciplinare uno strumento valido nella forma, ma debole di struttura, e quindi poco
efficace ed eludibile, ne specifica puntualmente il contenuto, almeno nei suoi punti
cardine, annotando al comma 2 che il contratto di servizio pubblico comprende tra
l'altro i seguenti punti: a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme
di continuità, regolarità, capacità e qualità; b) il prezzo delle prestazioni che formano
oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette
entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti; c) le norme
relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per
tener conto dei mutamenti imprevedibili; d) il periodo di validità del contratto; e) le
sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.
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DIMITRIS KARLETSOS ALLEANZE E AGGREGAZIONI NEL SETTORE DEL TPL
2.1.2 Il lungo iter per il Regolamento CE 1370/2007
Da quando ai piani alti di Bruxelles si riconobbe la necessità di una nuova
normativa che mettesse ordine nella mutevole materia del trasporto pubblico, furono
necessari sette anni di attesa, tre proposte di regolamento, e alcuni ripensamenti, per
approvare finalmente il Regolamento CE 1370/2007.
2
La prima proposta di regolamento, infatti, risale a Luglio del 2000, e si
pone come obiettivo proprio quello di armonizzare le politiche inerenti il settore del
trasporto pubblico tra i diversi Stati membri. Come si legge nella premessa di tale
proposta, infatti, al tempo della sua formulazione la situazione nel settore è mutata
profondamente rispetto a come appariva nel 1969, fatto di per sé prevedibile, o nel
1991, data della prima modifica del regolamento, con l’1893/1991. Fino agli anni ’90,
infatti, non si era mai avvertita la necessità di regolamentare a livello comunitario i
contratti di servizio pubblico nel settore del TPL, vista la totale assenza di
concorrenza transnazionale: la situazione è cambiata nel momento in cui alcuni
operatori di trasporto pubblico hanno partecipato a gare pubbliche indette da altri
stati membri e, non essendosi aggiudicati l’appalto – a loro giudizio a torto, o
secondo procedure non trasparenti –, hanno denunciato il fatto alla commissione
europea o alle istituzioni competenti a livello nazionale. A suffragio di questo, si legge
nella proposta del 2000 che nell’ultimo decennio le condizioni economiche del settore
del trasporto pubblico nell'Unione europea sono mutate considerevolmente,
annotando come undici dei quindici Stati membri hanno introdotto, nelle loro leggi e
nei loro provvedimenti amministrativi, elementi di concorrenza che interessano,
quanto meno, una parte del loro mercato dei trasporti pubblici. L’urgenza di un
Regolamento, che indirizzasse e disciplinasse a livello comunitario questo slancio,
già in essere, verso l’apertura al mercato, è a questo punto un fatto conclamato,
tanto che venne deciso di mettere nero su bianco come il punto qualificante della
proposta fosse lo sviluppo della concorrenza per la fornitura di trasporti pubblici:
locuzione, questa, che sarà interessante mettere a confronto con il testo del
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regolamento definitivamente approvato sette anni più tardi.
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Bruxelles, 26.7.2000 – COM (2000) 7 definitivo. Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
all’azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel
settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna.
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cfr. art. 1 co.1 del Regolamento CE 1370/2007.
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