INTRODUZIONE
Con la parola accertamento è possibile intendere due differenti
concetti, benché collegati.
Uno, di portata più ampia, è ricollegabile a tutte le attività, i poteri e le
procedure che l’amministrazione effettua ed utilizza nel contrasto all’evasione ed
all’elusione fiscale (tale prima accezione del termine è riconducibile, grosso
modo, alla struttura del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle
imposte dirette, peraltro applicabile anche in materia di IRAP, di contributi
previdenziali e di registro).
Un altro, di portata più limitata, che si identifica con l’atto impositivo
che l’Ufficio finanziario redige per determinare la pretesa tributaria erariale.
Esso può riguardare tutte le imposte del sistema tributario:dirette e
indirette, erariali e locali.
L’accertamento generale può essere eseguito sulla base di metodi
diversi di determinazione del reddito o del volume d’affari, a seconda della
natura e della gravità delle infrazioni commesse dal contribuente e delle categorie
di reddito da questi possedute.
Le tipologie di accertamento generale possono essere, in prima istanza,
distinte come esposto nella seguente tabella:
SoggettiTipologia di accertamentoImposte
Tutti i contribuenti-analitico o contabile-imposte sui redditi
ed IV A
-d’ufficio-imposte sui redditi
ed IV A
Soggetti obbligati alla Induttivo o extra - contabileimposte sui redditi ed
tenuta delle scritture IV A
contabili (imprenditori,
artisti e professionisti)
Solo persone fisicheSinteticoImposte sui redditi
Accertamento analitico
L’accertamento analitico si caratterizza in quanto relativo ai singoli
redditi o a singole operazioni rilevanti ai fini dell’IV A.
L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella
dichiarazione possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto
con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie acquisite
dall’ufficio.
Le disposizioni di riferimento sono, ai fini delle imposte dirette,
l’articolo 38 e l’articolo 39 del d.P.R. 600 del 1973 (per i redditi di impresa e di
lavoro autonomo) mentre per l’IV A la norma regolatrice è l’articolo 54 del d.P.R.
n. 633 del 1972.
Infatti, l’articolo 38 del decreto sull’accertamento delle IIDD dispone
che «l’ufficio … procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle
persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a
quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni
dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell’imposta locale su redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie».
Inoltre, ai fini dell’IV A è tra l’atro previsto che «l’infedeltà della
dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal
confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni … e con le precedenti
dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri» d e i
corrispettivi e delle fatture emesse o ricevute «e mediante il controllo della
completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed
altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e
notizie raccolti».
Accertamento analitico-presuntivo
I l c o s i d d e t t o a c c e r t a m e n t o « a n a l i t i c o – p r e s u n t i v o » p u ò e s s e r e
configurato come una sottocategoria dell’accertamento «analitico» perché, anche
in questo caso, l’Amministrazione ritiene che le scritture contabili, nel loro
complesso, siano ancora affidabili visto che non è in possesso di elementi da cui
risulti l’inattendibilità, per le operazioni registrate, di alcune poste contabilizzate
e dichiarate dal contribuente né si è rilevata una errata applicazione delle norme
fiscali.
La rettifica viene operata sulla base di «presunzioni», attraverso le quali
non vengono rettificate singole poste contabilizzate e dichiarate ma si interviene,
in senso globale, sui ricavi/compensi (o volume d’affari) e sui costi/spese.
La particolarità di questa tipologia di accertamento analitico consiste nel
fatto che la prova dell’infedeltà della dichiarazione non emerge direttamente da
documenti, verbali, questionari, ecc., ma è bensì fornita dall’Amministrazione
utilizzando presunzioni «semplici», purché gravi, precise e concordanti; in
sostanza, è necessario che si giunga al fatto da provare partendo da un fatto
«noto» per desumere dallo stesso un fatto «ignoto» quale, per l’appunto,
l’evasione effettuata.
Al riguardo, l’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone «l’esistenza
di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile
anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti», mentre l’articolo 54 del decreto IVA stabilisce che «le omissioni e
le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte … anche
sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti».
Accertamento induttivo
Ai fini delle imposte dirette l’ufficio può rettificare, ai sensi del
secondo comma dell’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione del
contribuente prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili e, per le
imprese a contabilità ordinaria, dalle risultanze del bilancio, avvalendosi di
semplici notizie e dati in suo possesso quando:
- il reddito non è stato indicato nella dichiarazione;
- quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all’ispezione una o più scritture contabili prescritte dalla
legge ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili in quanto
riconducibili a cause di forza maggiore;
- quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ovvero le
irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione
sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso
le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità
sistematica;
- quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici.
L’accertamento in argomento si può basare, quindi, su una presunzione
che è un minus rispetto a quella «semplice» prevista dal codice civile; infatti,
vengono utilizzati anche «dati e … notizie comunque raccolti o venuti a …
conoscenza», quindi presunzioni prive dei requisiti di «gravità, precisione e
concordanza».
Medesime considerazioni possono essere effettuate in materia di IV A,
laddove l’articolo 55 del d.P.R. n. 633 del 1973 stabilisce che «se il contribuente
non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio … può procedere in ogni
caso all’accertamento dell’imposta dovuta … sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti o venuti a conoscenza».
Tale tipologia di ricostruzione è possibile utilizzarla anche:
1. «quando risulta, attraverso il verbale di ispezione … che il contribuente non ha
tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all’ispezione i registri»
IV A «e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell’art.
2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche
soltanto alcuni di tali registri e scritture;
2. quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le
fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all’ispezione, totalmente o per una
parte rilevante, le fatture emesse;
3. quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni … ovvero le
irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal
verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile
la contabilità del contribuente».
Accertamento sintetico
La metodologia di accertamento sintetico consente agli uffici di
procedere alla determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche
in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi quali:
• beni e servizi,
• spese per incrementi patrimoniali,
• e altri indicatori,
indipendentemente dalla preventiva determinazione analitica dei redditi
posseduti dal contribuente (art. 38 co. 4 - 7 del DPR 600/73).
Tale modalità di accertamento si basa sul presupposto logico secondo
cui l'effettuazione di una spesa è indice dell'esistenza di un reddito idoneo a
sostenere la spesa stessa, prescindendo dall'individuazione delle effettive fonti di
produzione.
L ' a c c e r t a m e n t o s i n t e t i c o p u ò a s s u m e r e d u e f o r m e , c h e s i
concretizzano:
• nell'applicazione del c.d. "redditometro";
• nella determinazione del reddito sulla base dell'incremento della spesa
patrimoniale.
E’ proprio a quest’ultima tipologia di accertamento con forme, modalità,
termini e problematiche ad esso connesse che si farà riferimento nei capitoli
seguenti.
CAPITOLO I
L’ACCERTAMENTO SINTETICO
1.1. Generalità
L'accertamento sintetico rappresenta una tipologia di controllo di natura
induttiva, specificamente destinata alla determinazione del reddito delle persone
fisiche.
Esso si pone come alternativo all’accertamento analitico e, per sua
natura, è applicabile solo alle persone fisiche; riguarda, tuttavia, solo le imposte
sui redditi e non l’Iva.
L’applicazione dell’accertamento sintetico non esige un preventivo
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riscontro dell’impossibilità o difficoltà di effettuare l’accertamento analitico,
così come non è necessaria la mancata presentazione della dichiarazione dei
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redditi o la presentazione di dichiarazioni palesemente infedeli.
Caratteristica propria della determinazione sintetica del reddito
complessivo delle persone fisiche, consiste nell’accertare quel maggior reddito
occultato dal contribuente, spostando l’esame dalla fonte di reddito alla spesa, in
modo da poter giungere all’individuazione del fatto ignoto.
L’operazione logica di tale collegamento, che consente di risalire da una spesa al
reddito imponibile da parte del soggetto passivo del tributo, impone osservazioni
particolari sulle reciproche relazioni, ossia tra la dimensione della spesa e la
conseguente quantità del reddito.
L’articolo 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (come modificato
dall’articolo 1 comma primo lettera b) della legge del 1991 n. 413), prevede solo
che la quantificazione del reddito derivante dalla valorizzazione degli elementi
indizianti debba tener conto del contenuto induttivo di tali elementi. Questa
previsione induce a ritenere che, la regola generale sulla quantificazione del
reddito viene dunque a basarsi sul valore del contenuto induttivo degli elementi e
1
Cass. 20 giugno 2007 n. 14367.
2
Cass. 30 ottobre 2007 n. 22936.