INTRODUZIONE
Obiettivo del presente elaborato è quello di compiere un
ragionato percorso esplorativo all’interno dell’ampia tematica
del rapporto di lavoro artistico, allo scopo di indagare sulle
relative peculiarità, che - non riconducibili allo schema del
contratto di lavoro tipico - ne giustificano l’inquadramento
1
nel novero dei rapporti speciali.
Ciò nella consapevolezza che nell’ambito
dell’organizzazione sociale moderna, il fenomeno artistico non
solo ha mutato le proprie tradizionali caratterizzazioni, ma ha
dato origine ad una molteplicità di processi e fenomeni sociali,
a cui si sono accompagnati, sul piano più strettamente
giuridico, interventi legislativi, dispute dottrinali, e
orientamenti giurisprudenziali, che suggeriscono - se non
addirittura impongono - un approccio analitico e intepretativo
nello studio del fenomeno capace di diversificarsi rispetto ai
consueti schemi di indagine sul rapporto di lavoro
generalmente inteso, per privilegiare quegli aspetti più
direttamente connessi alla specificità del fenomeno artistico
1
Mazzoni G., Manuale di diritto del lavoro, VI ed., Milano, 1999, 675 e ss.
1
ed alle mutevoli forme che lo stesso va assumendo nell’attuale
contesto sociale.
L’analisi, non a caso, - premessi brevi cenni sul quadro
normativo di riferimento e sulla contrattazione collettiva di
2
categoria - muoverà dalle tematiche afferenti alla verifica
delle persistenti difficoltà nella definizione stessa del
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dibatutto concetto di lavoro artistico, in ordine al quale
particolare rilevanza riveste la distinzione tra ipotesi di lavoro
subordinato, autonomo e parasubordinato: nell’ambito
dell’intrattenimento in generale, infatti, l’originalità e la
creatività delle prestazioni spesso mal si conciliano con il
tradizionale concetto di subordinazione, richiedendo
un’indagine più approfondita che non escluda a priori
l’eventualità di considerare la rilevanza di ulteriori categorie
di appartenenza, e neppure ometta un costante riferimento alle
interpretazioni giurisprudenziali, il cui contributo alla
modernizzazione della disciplina relativa al lavoro artistico,
allorchè latitino interventi legislativi, va sorvegliato con
particolare interesse.
2
Vinci G., Personale artistico e spettacolo scritturato a tempo determinato da pubblici esercizi,
Torino, 2005, 112
3
Correra C., Diritto e Legislazione nello Spettacolo, Napoli, 2005, 158 e ss.
2
Ovviamente, affrontate la preliminare tematica di ordine
sistematico e classificatorio, non si potrà non entrare nel
“ vivo” del rapporto di lavoro, di cui - omessi gli aspetti
generali comuni a qualsiasi rapporto lavorativo, riferimenti
che farebbero esondare la trattazione dal campo d’indagine
prefissato, - si evidenzierà anzittutto il processo di
costituzione, alla luce delle recenti modifiche legislative che,
in un ottica di razionalizzazione e semplificazione dell’intero
settore, hanno determinato la cessazione degli Uffici di
collocamento per lo spettacolo previsti dal DPR 179/1981.
Si affronteranno, quindi, alcuni degli aspetti più
caratteristici e problematici della prestazione artistica, quali il
contratto di scrittura artistica principalmente sotto l’aspetto
del diritto dell’artista alla effettiva esecuzione della
4
prestazione, l’attività di impulso delle agenzie teatrali, la
determinazione, non esente da complicazioni, delle qualifiche,
e altri aspetti rinvenibili esclusivamente nel mondo dell’arte,
quali il debutto con i connessi diritti del prestatore a studiare
“la parte” a tutela della buona riuscita della prestazione, con i
4
Riffero G., Brevi cenni sul contratto di scrittura artistica: il diritto dell’artista all’effettiva
esecuzione della propria prestazione lavorativa in Riv. Dir. Aut. 2005, 178
3
correlati risvolti in termini di acquisizione di stima, notorietà
5
e vantaggi di carriera.
Non può, infatti, trascurarsi come il rischio della
preestazione (sotto il profilo artistico) ricada sul lavoratore,
esposto alle negative conseguenze di esibizioni
insoddisfacenti, come del resto sta a testimoniare l’istituto
della protesta, rinvenibile in quelle clausole contrattuali in
forza delle quali il datore si vede attribuita la facoltà di
risolvere il contratto prima della naturale scadenza, nel caso
di inidoneità dell’artista o di insufficienza della sua
prestazione.
Del datore di lavoro, peraltro, saranno posti in risalto, dopo
un breve riferimento al prevalente inquadramento delle
imprese datoriali nella categorie delle imprese industriali, i
principali poteri e doveri, anche in tal caso senza rinunciare ad
evidenziare le questioni peculiari del nostro tema, soprattutto
per ciò che concerne l’incidenza sulla posizione datoriale della
ratio dell’intuitu personae da cui è fortemente caratterizzato il
rapporto di lavoro in ambito artistico.
5
La Rosa A., Il rapporto di lavoro nello spettacolo, IV ed., Milano, 1993, 285
4
L’analisi si sposterà, quindi, su un determinato settore
dell’universo artistico e segnatamente sul rapporto di lavoro
musicale, meritevole di specifico approfondimento in ragione
della significativa estensione del fenomeno, che interessa
traversalmente tutte le fasce della popolazione, ivi comprese
le più giovani, e si impone all’attenzione generale anche per
l’enorme impatto che l’uso generalizzato di Internet e le
innovazioni tecnologiche in generale hanno esercitato
sull’industria musicale, determinando un lento ed inesorabile
declino dei supporti fisici su cui veniva tradizionalmente
registrata e commercializzata la musica nel contesto italiano, e
in generale, in quello mondiale.
Di qui la necessità di scrutare - dopo una premessa sulla
rilevanza del fenomeno musicale arricchita da spunti
sociologici e a seguito di una concisa rassegna delle
principali figure contrattuali esistenti nel settore ( con
particolare riferimento al contratto discografico, a quello di
edizione musicale, ai contratti professionali con enti lirici
nonché alle ipotesi di prestazione artistica occasionale) - le
relazioni venutesi progressivamente a configurare tra musica
e diritto, per studiare come, nel passaggio dal fonogramma
all’era digitale, siano sorte da un lato nuove opportunità di
5
lavoro e di espansione del fenomeno musicale, e dall’altro
rilevanti problemi di tutela della legalità finora affrontati con
6
interventi normativi non sempre rivelatisi del tutto efficaci.
In ambito musicale, peraltro, durante la stesura della tesi, è
intervenuta una recentissima riforma (d.l.64/2010 del
30.04.2010) della normativa sugli spettacoli dal vivo, che ha
interessato in particolar modo le fondazioni lirico-sinfoniche:
ci si soffermerà sugli aspetti più direttamente relativi al
rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle novità
introdotte in tema di contrattazione collettiva, di limiti alle
nuove assunzioni e di variazioni del trattamento retributivo.
La trattazione proseguirà, quindi, con un approfondimento
su una questione di enorme rilevanza ai fini della
comprensione delle tutele effettivamente accordate all’artista e
del grado con cui ne viene rispettata e garantita la dignità
lavorativa.
Ci si riferisce al trattamento economico applicato, con
riferimento al quale non solo dovrà verificarsi l’effettività del
diritto alla retribuzione, ma anche la “consistenza” degli
ulteriori diritti riconosciuti nella ben nota legge sul diritto
6
Pagano G. - Leziroli M., Musica e diritto: dal fonogramma al digitale, Milano, 2005, 185 e ss.
6
d’autore, tra i quali, nell’economia del presente elaborato,
spiccano i diritti di comunicazione al pubblico in quanto
meglio di altri si riconnettono alla peculiarità del lavoro
artistico, sotto il profilo della necessaria relazione con il
pubblico sia nella forma dell’esecuzione diretta davanti allo
stesso sia in quella, oggi ancor più estesa con la diffusione
della tecnologia satellitare, delle “ comunicazioni a pubblico
distante”, alle quali una articolata disciplina viene riservata
negli artt. 16 e 16 bis della citata legge sul diritto d’autore.
Provvedimento legislativo nel cui titolo quinto trova spazio
la regolamentazione della Società Italiana degli artisti e degli
editori (S.I.A.E), ente pubblico economico a base associativa
preposto in via esclusiva ad attività di intermediazione
nell’esercizo e nella protezione dei diritti d’autore: l’enorme
rilevanza dell’istituto in termini di rappresentazione,
esecuzione, recitazione, radiodiffusione riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate, rendono
opportuno riservare al tema mirati rilievi critici, soprattutto in
merito alle sorti altalenanti del “bollino” SIAE, da ultimo
ripristinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.31 del 23.02.2009.
7
Peraltro, le criticità nel sistema della intermediazione e del
funzionamento di enti che, a vario titolo, si occupano di
tutelare gli artisti sembrano aver trovato la più preoccupante
estrinsecazione nella vicenda che ha riguardato l’Istituto
Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori,
con l’abrogazione del vecchio Istituto ( oggi sostituito da
altro con la medesima denominazione, con d.l. n.64/2010 di
cui si dirà innanzi), disposta con Decreto del Prefetto di Roma
del 30.04.2009, dopo una ventennale esperienza costellata di
dubbi e perplessità, all’esito della quale risultava un
accantonamento del cd. “ equo compenso” per circa 118
milioni di euro variamente investiti e mai distribuiti agli
7
artisti.
Non si potrà, infine, non prendere in esame un aspetto, come
quello della tutela previdenziale ed assistenziale, che incide
fortemente sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori artistici,
le cui prestazioni, segnate - più che in ogni altro settore - da
discontinuità e precarietà, necessitano di un efficace sistema
di protezione sociale, assicurato nel nostro ordinamento
soprattutto dall’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza
7
Bilancio IMAIE aggiornato al 31 dicembre 2007
8
per i Lavoratori dello Spettacolo, (ENPALS), nonché, sul
versante degli eventi infortunistici, dall’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Del primo ente sarà interessante verificare come la continua
evoluzione delle figure professionali in ambito artistico abbia
reso necessario una ridefinizione, avvenuta con due decreti
ministeriali entrambi del 15 marzo 2005, delle categorie
obbligate alla iscrizione e beneficiarie delle prestazioni
previdenziali, che, peraltro, non mancheranno di essere
specificate ed approfondite nella presente trattazione.
Di sicuro interesse appare anche la tutela apprestata
dall’INAIL, anche alla luce dell’allargamento non solo della
platea dei beneficiari delle prestazioni erogate dall’Istituto
( con espresso riferimento anche a categorie artistiche, come
avvenuto nella circolare INAIL n.19 del 27.03.1995) ma
anche degli stessi danni risarcibili, oggi ricomprendenti anche
il danno biologico, secondo quanto previsto dal d.lgs. 38/2000.
L’intera trattazione, peraltro, sarà guidata da un unico e
preciso filo conduttore, consistente nel verificare se e in che
misura - al riparo da superficiali ed infondate presunzioni
circa la non piena riconducibilità del lavoro artistico alla
piena dignità di un autentico rapporto di lavoro - il lavoro
9
degli artisti sia effettivamente tutelato e salvaguardato, nel
rispetto della tradizione culturale del nostro paese in cui le
arti hanno da sempre occupato un posto eminente, nel rispetto
del fondamentale contributo che i lavoratori artistici hanno
apportato e continuano ad apportare all’affinamento dello
spirito umano, e nel rispetto, in ultima analisi, di quei
fondamentali valori di libertà dell’arte e di sviluppo della
cultura riconosciuti, nella Legge fondamentale, come base
portante del nostro Paese, della nostra società, della nostra
democrazia.
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CAPITOLO I
L’INQUADRAMENTO SISTEMATICO DEL RAPPORTO DI
LAVORO ARTISTICO NEL NOVERO DEI RAPPORTI
SPECIALI
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11 Il quadro normativo di riferimento
Ad un primo sguardo rivolto a tale tipologia di lavoro, ed al
suo principale “contenitore” rappresentato dal mondo dello
spettacolo e dell’industria dell’intrattenimento, si scorge un
vasto coacervo di norme, molto settoriali e tali da indurre il
fondato sospetto che in materia manchi un quadro organico di
norme, capace di regolamentare con principi chiari ed uniformi
i vari aspetti del fenomeno considerato.
Il giudizio è destinato a farsi ancora più critico ove se ne
circoscriva l’oggetto al più ristretto ambito del rapporto di
lavoro artistico, dal momento che la produzione legislativa del
fenomeno artistico ha privilegiato e regolamentato altri aspetti
8
e problematiche.
In particolare, un’abbondanza di fonti normative si è
occupata di regolamentare e disciplinare i criteri e le modalità
di erogazione dei contributi dovuti ai vari settori dello
spettacolo, come avvenuto con legge n.185 del 30 aprile 1963,
istitutiva del Fondo Unico dello Spettacolo, e con L. 534/96
( “ Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle
8
Soprattutto nel senso della vastità della produzione normativa, si veda: Di Lascio A.- Ortolani S.,
Istituzioni di diritto e legislazione dello spettacolo. Dal 1860 al 2010. I 150 anni dell’Unità di Italia
nello spettacolo, Milano, 2008, 30 e ss.
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istituzioni culturali”) che tra i requisiti necessari per
beneficiare della contribuzione annovera la promozione e
l’attuazione in modo continuo di un’attività di ricerca ed
elaborazione culturale e la disposizione di un rilevante
patrimonio bibliografico, archivistico, museale,
cinematografico, museale, ed ancora con L. 346/1997
(“ Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e
sovvenzioni a favore delle imprese cinematografiche”),
contemplante la possibilità per le imprese cinematografiche di
percepire acconti fino al 70% sui contributi attinti da un Fondo
Speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività
cinematografiche ( istituito con l’art.45 della L.4 novembre
1965 n.1213 e successive integrazioni).
Ne è seguita, in ordine ai criteri di erogazione dei contributi
a valere su tale Fondo, una fitta regolamentazione a livello di
normazione secondaria, le cui ultime concretizzazioni sono da
individuarsi in una serie di decreti del Ministero dei Beni
Culturali, tutti del novembre 2009, relativi ai settori della
danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli
spettacoli viaggianti.
Del pari copiosa è stata finora la legislazione relativa alle
autorizzazioni al Presidente della Repubblica per la ratifica di
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accordi internazionali di coproduzione cinematografica, con
vari Paesi, tra cui l’Uruguay ( L.23/04), Albania ( L.338/03),
Belgio (L.202/03), Germania ( L.151/2002), inserendosi tali
interventi in un trend generale di particolare attenzione che il
nostro Paese ha inteso riservare al settore cinematografico.
Anche in campo teatrale, si assiste ad una generale mancanza
di regolamentazione del rapporto di lavoro a livello
9
normativo, poiché di diverso contenuto appaiono i
provvedimenti legislativi approvati, rivolgendosi per lo più a
dettare nuove norme per favorire la riapertura di immobili
adibiti a teatro e per attività culturali ( come la legge
n.444/98) o a prevedere interventi di recupero per strutture
teatrali necessitanti di lavori di riattazione ( cfr: L.334/1991
sugli interventi straordinari a favore del teatro comunale di
Genoa, del teatro regio di Torino, del teatro dell’opera di
Roma, e del teatro La Fenice di Venezia).
Per quanto attiene alla disciplina specificamente riferita al
rapporto di lavoro, gli interventi sono quantitativamente
contenuti, essendo quelli di maggior rilievo relativi alla
9
Con particolare riferimento alla concentrazione della produzione normativa sul rilancio delle
strutture teatrali: Del Vecchio A., Profili di diritto e legislazione dello spettacolo, Roma, 2005, 120
14
costituzione del rapporto di lavoro, più che alla disciplina del
suo svolgimento e della sue vicende estintive.
Quanto alla costituzione, il legislatore è da ultimo
intervenuto con decreto legge n. 112/2008, convertito con
modificazioni con legge n. 133/2008, disponendo la cessazione
dell’obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle
liste e all’elenco speciale, costituiti presso l’Ufficio speciale
del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative
Sezioni ai fini del successivo inserimento occupazionale,
originariamente previsto dalle leggi n. 867/1968 e n. 8/1979 e
dal relativo regolamento attuativo approvato con d.p.r.
179/1981 in materia di impiego del personale artistico e
tecnico.
Pertanto, i predetti lavoratori possono essere assunti senza
dover dimostrare l’avvenuta iscrizione nelle suddette liste o
nell’elenco speciale, ex art. 3, legge n. 8/1979, come chiarito
con circolare n. 25/2008 emanata dalla Direzione Generale del
Mercato del lavoro del Ministero del Lavoro
A tal proposito, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero
del Lavoro, dette innovazioni, avvenute nell’ottica della
razionalizzazione e della semplificazione, hanno inteso
garantire l’uniformità delle regole di gestione, documentale e
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