INTRODUZIONE
Le operazioni di riorganizzazione aziendale, tra le
quali rientra il conferimento d’azienda, rappresentano
un’opportunità di crescita, che è molto importante non
sottovalutare: la crescita, infatti, presenta tante criticità da
monitorare, poiché comporta dei cambiamenti.
Il processo di integrazione, necessario, quando il
conferimento ha come destinataria una società preesistente,
può presentare più vincoli che opportunità: ostilità,
diffidenza da parte dei dipendenti di entrambe le società,
difficoltà nel coordinare i processi, cambiamenti nella
percezione del prodotto che potrebbero comportare un calo
delle vendite, differenti capacità manageriali che potrebbero
compromettere una gestione vincente, nonché differenti
mission o vision.
Un’operazione con cui si conferisce un complesso
aziendale in un’altra entità rappresenta certamente un
momento di crescita.
Ebbene, sarebbe una grande limitazione guardare al
conferimento soltanto dal punto di vista della conferitaria; il
conferimento, infatti, può rappresentare una crescita anche e
soprattutto per il conferente: si conferisce un ramo che, per
molteplici finalità non rappresenta più un elemento
importante o rappresenta un elemento critico, ma che
potrebbe, invece, rivelarsi strategicamente importante per la
conferitaria.
Ho evidenziato come, a volte, il conferimento
d’azienda rappresenti la prima mossa di un più ampio
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disegno strategico, uno strumento con cui avviare ben più
complesse operazioni di riorganizzazione aziendale. In
pratica, il conferimento è una sorta di operazione “minore”
rispetto a operazioni straordinarie dalla più ampia portata,
come una fusione o una scissione.
Credo, infatti, che delle operazioni straordinarie, il
conferimento d’azienda possa essere considerata quella
meno complessa, quella a cui, in un certo senso, conseguono
meno stravolgimenti: nel conferimento in neutralità dei
valori, infatti, la società conferitaria continua a contabilizzare
le poste di bilancio come se non ci fosse stato alcun
cambiamento di titolarità. I processi di ammortamento
continuano presso la conferitaria, come se essa avesse
sostenuto il costo originario dell’immobilizzazione, analogo
discorso riguarda eventuali svalutazioni.
In questo lavoro ho analizzato, o meglio, ho cercato di
analizzare, il conferimento d’azienda in tutti i suoi aspetti:
alla sua definizione, fa seguito la distinzione del
conferimento a seconda della forma giuridica della
conferitaria.
Le due tipologie di conferimenti differiscono da un
punto di vista procedurale, perché di differente ampiezza,
nelle due ipotesi, è la tutela da riconoscere: la procedura di
conferimento in società di persone è molto più semplice
rispetto ad un conferimento in società di capitali, per il quale
è obbligatorio una relazione di stima redatta da un perito.
Ho analizzato gli aspetti economici, le modalità di
contabilizzazione dell’operazione; in particolare, ne ho
approfondito gli aspetti fiscali, sia relativamente alle imposte
dirette che a quelle indirette.
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In merito a queste ultime, essendo il conferimento
non imponibile ai fini Iva, non c’è molto da esporre.
Molto più ampio, invece, è il discorso che può essere
fatto riguardo all’imposizione diretta: la neutralità fiscale, il
regime alternativo di continuità, il regime residuale del
valore normale.
Importante novità è rappresentata dalla possibilità di
affrancare, anche solo parzialmente, i maggiori valori
emergenti, mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva
dell’Ires, dell’Irpef e dell’Irap, per la quale sono previste
aliquote crescenti: un ulteriore incentivo per le imprese che
manifestano la volontà di crescere. Il legislatore ha, persino,
previsto due diverse modalità di affrancamento, una
integrale e una parziale con aliquote differenti: a seconda
della convenienza e della “natura”dei maggiori valori da
affrancare, il contribuente può optare per l’una ovvero per
l’altra modalità. L’affrancamento parziale, infatti, coinvolge
gli elementi immateriali, incluso l’avviamento, non
ricompresi nell’affrancamento integrale; sono altresì previste
aliquote alternative per gli altri elementi, a condizione che si
tratti di classi omogenee di immobilizzazioni.
La tesi è articolata in questo modo: nel primo capitolo
si inquadra l’operazione di conferimento d’azienda,
analizzandone le possibili finalità, analogie e differenze con
altre operazioni straordinarie.
Nel secondo capitolo si illustrano gli aspetti
procedurali e civilistici, distinguendo il conferimento in
società di persone da quello in società di capitali.
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Nel terzo capitolo, si analizzano gli aspetti contabili
dell’operazione, in particolare ci si sofferma sul
conferimento a saldi aperti, in regime di continuità: è questa
metodologia di conferimento che consente di definire
l’operazione neutrale, ovvero operazione che non genera
plusvalenze imponibili.
Dalla definizione di neutralità fiscale, si articola il
quarto capitolo, in cui si illustrano gli aspetti
dell’imposizione diretta, l’opzione per l’affrancamento, il
bonus aggregazioni di cui, fino all’anno scorso, potevano
beneficiare le imprese che ponevano in essere operazioni di
aggregazione aziendale. Si illustra, inoltre, l’ipotesi di
conferimento dell’unica azienda, la normativa antielusione.
Il quinto capitolo tratta gli aspetti relativi
all’imposizione indiretta: in particolare le questioni relative
all’Iva, la possibilità di assumere la qualifica del conferente di
esportatore abituale, beneficiando, così, del plafond Iva, gli
adempimenti dichiarativi, il conferimento dell’unica azienda,
il credito relativo agli acquisti, le fatture da emettere.
Il sesto capitolo, infine, analizza la convenienza a
trasferire un complesso aziendale secondo lo schema della
c.d. cessione indiretta: essa consiste nel conferimento a cui
fa seguito la cessione della partecipazione che gode dei
requisiti dell’esenzione ai sensi dell’articolo 87 del Tuir.
Si evidenziano anche i profili elusivi della cessione
indiretta.
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1.IL CONFERIMENTO
D’AZIENDA: INQUADRAMENTO
DELL’OPERAZIONE
1.1 La definizione di conferimento
d’azienda
Il conferimento d’azienda è un’operazione con cui un
soggetto, persona fisica o giuridica, che nel prosieguo
indicheremo “conferente”, trasferisce la propria azienda,
ovvero parte di essa ad un’altra società, la “conferitaria”, che
in cambio attribuisce al conferente azioni o quote della
propria società: questa può essere all’uopo costituita ovvero
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preesistente al conferimento. Essendo, quindi, il
corrispettivo dell’operazione rappresentato da azioni o quote
della conferitaria, è necessario che nel contratto sociale si
indichi il valore del conferimento e il metodo di valutazione
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adottato.
Il conferimento in società è una prestazione a
contenuto patrimoniale con la quale i soci apportano i
mezzi, mediante i quali si attua l’attività economica, attività
dal cui esercizio dipende la realizzazione dello scopo
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sociale.
1
L.Potito, Le operazioni straordinarie nell’economia dell’impresa,
Giappichelli, 2006, pag.181 ss.
2
G.Racugno, Conferimento d’azienda e scorporo, in Rivista di diritto
commerciale 3-4/5-6/2000, pag.162.
3
G.Ferri, Le società, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da
F.Vassalli, Utet, 1971, pag.14.
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Non esistono, nel nostro Codice civile, norme
specifiche sul conferimento d’azienda: non è un’ operazione
che il legislatore ha ritenuto opportuno tipizzare, poiché può
essere ricompresa nella più ampia categoria dei conferimenti
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disciplinata dagli articoli 2342-2345 del Codice: si determina
una successione a titolo particolare nei rapporti relativi al
complesso aziendale oggetto di apporto, secondo le regole
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tipiche della cessione d’azienda.
La normativa di riferimento viene, quindi, ricostruita
mediante l’applicazione delle norme in materia di
conferimenti in natura e di aumento del capitale sociale
mediante conferimenti in natura nelle società di persone e di
capitali: il conferimento, infatti, può avvenire in sede di
costituzione di una nuova società ovvero in sede di aumento
di capitale sociale di una società già esistente. Inoltre, si
applicano le disposizioni relative al trasferimento d’azienda
riguardo al divieto di concorrenza(art.2557c.c.), alla
successione nei contratti(art.2258 c.c.), ai crediti e ai debiti
dell’azienda ceduta(artt.2259-2260 c.c.).
Alla società conferitaria potrebbero essere assegnate
azioni in misura non proporzionale al valore del
conferimento: importante è, quindi, non il valore nominale
delle azioni, bensì il numero di azioni emesse e la
4
C.Bassani, Cessione e conferimento d’azienda, Il sole24ore, 2000,
pag.453.
5
L.Battella, S.Vallerignani, Il conferimento d’azienda trova maggiore
appeal nell’irrilevanza dell’articolo 37-bis del D.P.R. n.600/1973 e nel D.L. 14
marzo 2005 n.35, in Il fisco 28/2005, pag. I/4339.
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percentuale di quelle assegnate su quelle emesse. Questo
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metodo di conferimento si definisce non proporzionale.
1.2 Il ramo d’azienda
L’oggetto di un conferimento non necessariamente è
un’intera azienda: può esserlo anche solo un ramo di essa; in
questo secondo caso, deve trattarsi di un complesso di beni
e rapporti giuridici idoneo all’esercizio di un’attività
d’impresa.
La Cassazione precisa a riguardo che deve trattarsi di
attività diversa da quella svolta dal conferente e che
quest’ultimo deve integrare, una volta divenuto titolare
dell’azienda, il complesso dei beni trasferiti con ulteriori
fattori produttivi, senza però che ciò comporti alterazione
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dell’unità economica e funzionale del complesso aziendale.
Il comma 5 dell’articolo 2112, come modificato
dall’articolo 32 del d.lgs. 276/2003 (decreto Biagi), definisce
il ramo d’azienda quale“articolazione funzionalmente
autonoma di un’attività economica organizzata, identificata
come tale da cedente e cessionario in sede di trasferimento”;
in merito all’autonomia funzionale è venuto meno il
requisito delle preesistenza, essendo sufficiente, per
identificare il ramo d’azienda, l’identificazione delle parti al
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momento del trasferimento.
6
G.Cremona, P.Monarca, N.Tarantino, Manuale delle operazioni
straordinarie, Ipsoa, 2009, pag. 522.
7
A.Cotto, L.Fornero, G.Odetto, Cessione, conferimento, affitto e
donazione, Ipsoa, 2008, pag.25, 63 ss.
8
R.Del Punta, Diritto del lavoro, Giuffrè, 2008, pag.351 ss.
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