CAPITOLO I
1.1 La violenza sessuale come consuetudine di guerra
A partire dalla tarda epoca medievale agli albori dell‟età moderna, nacque l‟esigenza di
individuare determinate categorie di comportamenti illeciti che si riscontravano durante
le guerre e di punire i fatti più gravi.
Questa necessità ha origine da numerosi fatti quali le deportazioni, gli stupri, le torture, la
pulizia etnica, le uccisioni di civili, di prigionieri di guerra o di feriti, di fronte alle quali
si trova la Comunità internazionale.
Per poter punire questi gravi fatti, è stata elaborata un‟ampia definizione, che consente di
determinare e di individuare alcuni comportamenti come crimini internazionali, creando
progressivamente, norme giuridiche per punire i responsabili di tali atti.
Questo compito è affidato alla giustizia penale internazionale, che è caratterizzata
dall‟insieme di regole e istituzioni che hanno il compito di organizzare e disciplinare la
punizione degli individui che si rendono responsabili di gravi violazioni del diritto
internazionale.
Questi individui possono essere responsabili di crimini di guerra, crimini contro
l‟umanità, genocidio o crimini contro la pace.
Esistono tre piani normativi che compongono il complesso della giustizia penale
internazionale:
1) disposizioni, sia interne che internazionali, che forniscono una definizione dei
crimini internazionali e che, di conseguenza, prevedono la punizione dei
responsabili;
2) regole relative alla competenza dei giudici nazionali di ogni Stato a giudicare i
crimini internazionali;
3) norme organizzative concernenti l‟istituzione e il funzionamento dei Tribunali
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internazionali.
Le numerosissime guerre che hanno caratterizzato la storia, hanno fatto si che di fronte
alle gravissime violazioni subite dai civili, si arrivasse alla creazione di norme che
tutelassero proprio le vittime di guerra.
1
S. Zappalà, La giustizia penale internazionale, Bologna, 2005, p. 7.
6
Si può ricordare, il Codice di Francis Lieber, adottato durante la guerra di Secessione
americana (1815-1865), in cui i crimini di guerra vennero intesi come gravi violazioni.
Questo Codice fu promulgato dal Presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln.
Era una sorta di manuale d‟istruzione per le truppe americane considerate come “General
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Orders”, e costituisce il primo tentativo di codificazione delle leggi di guerra che ha
influenzato anche numerosi altri eserciti.
All‟art. 44, dichiara che sono punibili “all wanton violence committed against persons in
the invaded country, all destruction of property, all robbery, all pillage or sacking, all
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rape, wounding, maiming, or killing of such inhabitants”.
Mentre all‟art. 47 si vietano i “crimes punishable by all penal codes which are arson,
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murder, maiming, assaults, highway robbery, theft, burglary, fraud, forgery and rape”,
che venivano commessi da un soldato americano in territorio nemico, come se fossero
commessi “at home” , e con l‟applicazione delle pene più severe.
Ma è nel XX secolo che vengono mossi i primi passi concreti nell‟organizzazione della
repressione dei crimini internazionali.
Questi primi passi, però, non hanno portato a risultati immediati almeno fino alla fine del
secolo, a causa del rischio in cui si poteva incorrere infrangendo la protezione di cui
godevano i governanti delle comunità statali e di cui si facevano reciprocamente scudo.
Era, dunque, difficile trovare il giusto equilibrio tra le istanze di giustizia e l‟esigenza di
evitare il rischio di creare meccanismi che potevano screditare gli organi di uno Stato e,
di conseguenza, dello Stato stesso.
Con la fine della Prima guerra mondiale, si può dare l‟avvio al processo di affermazione
della responsabilità individuale per gravi violazioni del diritto internazionale.
Il 28 Giugno 1919, viene firmato il Trattato di Versailles, in cui gli Stati vincitori
all‟articolo 228 (1) imposero che il governo tedesco riconoscesse “alle potenze alleate il
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Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, 24 April 1863.
3
General Orders, Section II. Public and private property of the enemy - Protection of persons, and
especially of women, of religion, the arts and sciences - Punishment of crimes against the inhabitants of
hostile countries, art. 44.
4
General Orders, Section II. Public and private property of the enemy - Protection of persons, and
especially of women, of religion, the arts and sciences - Punishment of crimes against the inhabitants of
hostile countries, art. 47.
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diritto di tradurre innanzi a tribunali militari gli individui accusati di aver commesso atti
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in violazione delle leggi e delle consuetudini della guerra”.
L‟ordinamento internazionale si è progressivamente dotato di regole che proibiscono certi
comportamenti e dispongono che gli individui possano essere puniti.
Non è più accettata la giustificazione dell‟aver eseguito gli ordini.
La giustizia penale internazionale si è sviluppata tenendo conto di 3 aree fondamentali:
1) considerando le gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, e quindi
delle norme che disciplinano lo svolgimento dei conflitti armati; si tratta dei
cosiddetti crimini di guerra;
2) rispetto alle violazioni della pace e della sicurezza internazionale, e quindi dei
crimini contro la pace e di aggressione;
3) con riferimento alle norme sulla tutela dei diritti umani fondamentali, riferendosi
ai crimini contro l‟umanità e di genocidio.
Quando si ha a che fare con i crimini internazionali, spetta proprio agli Stati procedere
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alla repressione di tali atti attraverso il proprio ordinamento interno.
Vista l‟incapacità di alcuni Stati nell‟adottare le misure necessarie alla repressione, si
decise di creare una giurisdizione a livello internazionale con la creazione di appositi
Tribunali.
Con l‟espressione crimine internazionale si fa riferimento alle gravi violazioni del diritto
internazionale, alle quali si devono accompagnare sanzioni penali nei confronti dei
responsabili.
L‟insieme di norme che definiscono e regolano i crimini internazionali non si sono
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sviluppate in modo organico.
Si possono considerare il risultato finale di stratificazioni successive, alle quali hanno
contribuito sia le norme di natura consuetudinarie che le norme di natura pattizia
Sono, quindi, crimini internazionali quelle gravissime violazioni del diritto internazionale
8
che rientrano nella giurisdizione degli organi giudiziari internazionali.
5
S. Zappalà, La giustizia penale internazionale, Bologna, 2005, p. 10.
6
Sia nell‟esercizio delle funzioni di controllo del proprio territorio sia nell‟interesse della comunità
internazionale.
7
Per esempio attraverso l‟adozione di un dettagliato codice penale internazionale.
8
I crimini di guerra, i crimini contro l‟umanità e i crimini contro la pace e il genocidio.
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E‟ necessario mettere in evidenza una caratteristica particolare dei crimini internazionali,
che mette in relazione le tre categorie criminose principali.
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Si tratta dei crimini che possono essere considerati “fattispecie complesse”.
Questo significa che si compongono di un reato sottostante, cioè di un comportamento
criminoso, come può essere ad esempio lo stupro, che in base al contesto in cui è inserito
può diventare crimine di guerra o crimine contro l‟umanità .
Le prime norme che si hanno rispetto a questo tipo di crimine, nascono nel contesto del
diritto umanitario internazionale, e soprattutto con quelle che oggi sono conosciute come
le Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.
L‟oggetto principale di queste norme “è la protezione umanitaria di tutte quelle persone
che, per la loro condizione particolare, non sono più in grado di partecipare attivamente
al conflitto( perché feriti o malati, oppure perché prigionieri) o che per definizione non
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fanno parte dei combattenti ( la popolazione civile).”
La violenza condotta sui prigionieri di guerra è un elemento caratterizzante dei crimini di
guerra.
Gli atti di violenza più comuni tra la popolazione civile sono la violenza sessuale, gli
stupri e la prostituzione forzata.
L‟articolo 3, che è comune alle Quattro Convenzioni, si dispone di una soglia minima di
trattamento umano da accordare anche alle vittime di guerra.
Esso riporta e vieta al punto 1.a “ le violenze contro la vita e l’integrità corporale,
specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le
torture e i supplizi; e ancora al punto 1.c “gli oltraggi alla dignità personale,
specialmente i trattamenti umilianti e degradanti.”
Il riferimento allo “stupro” lo si trova, soprattutto, nella Quarta Convenzione.
In modo più specifico all‟art. 27 che cita:” Le persone protette hanno diritto, in ogni
circostanza, al rispetto della loro personalità, del loro onore, dei loro diritti familiari,
delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi.
Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto
9
S. Zappalà, La giustizia penale internazionale, Bologna, 2005, p. 19.
10
E. Greppi , Crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internazionale: lineamenti generali, Torino,
UTET, 2001, p.45.
9
di violenza o d’intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità .Le donne saranno
specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo
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stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore.”
Ma è con la fine della Seconda guerra mondiale, in reazione al genocidio degli ebrei
messo in atto dal nazismo, che si decide di far valere la responsabilità penale degli
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individui, con la concreta istituzione dei Tribunali militari internazionali.
1.2 Caratteri generali dei crimini internazionali
Questo paragrafo si occupa di definire i crimini internazionali.
Le gravi violazioni delle norme del diritto internazionale poste a protezione di valori
ritenuti dall‟ordinamento della comunità internazionale meritevoli di una particolare
tutela costituiscono i cosiddetti “crimini internazionali” o “crimini contro il diritto
internazionale”, in quanto la norma penale rilevante promana direttamente da un trattato
concluso secondo il diritto internazionale o dal diritto internazionale consuetudinario ed è
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dotata di efficacia vincolante sugli individui, senza interposizione di norme interne.
Si tratta, quindi, di un ambito che, investendo una ben specifica sfera di valori, diritti ed
interessi che sono particolarmente importanti per l‟intera comunità internazionale, si
colloca in una posizione del tutto peculiare.
I crimini internazionali sono quindi gravi violazioni dei diritti umani sia in tempo di pace
che in tempo di guerra.
Secondo gli Accordi di Londra del 1945, che hanno istituito il Tribunale di Norimberga, i
crimini internazionali si possono classificare in quattro categorie: i crimini di guerra, i
crimini contro la pace ( o crimini di aggressione), crimini contro l‟umanità e il genocidio
( che diventa una categoria a sé stante).
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Quarta Convenzione di Ginevra, 1949,Titolo III. Statuto e trattamento delle persone protette, Sezione I.
Disposizioni comuni per i territori delle Parti belligeranti e i territori occupati, art. 27.
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Individui che ricoprivano le più alte cariche dello Stato, anche per i crimini commessi contro i cittadini
della stessa nazionalità.
13
E. Greppi , Crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internazionale: lineamenti generali, Torino,
UTET, 2001, p.59.
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