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INTRODUZIONE
L’evoluzione dell’informativa esterna d’impresa: il ruolo dell’Unione Europea nel processo
di armonizzazione contabile e l’adozione di un nuovo modello teorico-contabile proposto
dallo IASB (International Accounting Standard Board).
Negli ultimi decenni, i processi di internazionalizzazione dell’economia e di globalizzazione dei
mercati hanno contribuito a porre in primo piano la tematica della comparabilità dei bilanci, intesa
sia sotto il profilo temporale che spaziale. La necessità di armonizzare i bilanci per migliorarne il
grado di comparabilità è emersa in primis in seguito all’intensificazione dell’emissione di titoli
azionari e obbligazionari sui mercati finanziari internazionali da parte di molte imprese in cerca di
capitale da investire per ampliare le proprie attività e le proprie dimensioni. L’ampliamento della
base azionaria, infatti, ha condotto, anche se con diversa intensità a seconda del Paese considerato,
all’affermazione delle grandi società ad azionariato diffuso caratterizzate da una netta separazione
interna tra proprietà e management. Tale frattura ha contribuito ad accrescere la richiesta di
informazioni comparabili di natura economica, finanziaria e patrimoniale da presentare attraverso
strumenti informativi ufficiali quali sono il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato.
L’esigenza di miglioramento del livello di comparabilità dei bilanci è stata particolarmente
avvertita in sede comunitaria dove, sin dal 1995, la Comunicazione intitolata “Armonizzazione
contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale”
individuava le possibili strade da percorrere al fine di armonizzare i principi contabili usati nei
paesi europei con quelli applicati dalle nazioni sotto l’influenza degli Stati Uniti. In seguito
all’introduzione della moneta unica il 1° gennaio 2002 , il processo di armonizzazione contabile è
stato intensificato: le Direttive n° 65/2001 e n° 51/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio
hanno avuto come obiettivo la modifica delle precedenti disposizioni in tema d’informativa esterna
d’impresa. In particolare, la Direttiva n° 51/2003 ha modificato le Direttive n° 660/1978, n°
349/1993 e n° 674/1991 così da consentire l’adozione da parte dei singoli Stati membri dei principi
contabili internazionali IAS-IFRS. Per rendere tempestivamente esecutive le due direttive, la
Comunità Europea ha emanato i Regolamenti n° 1606/2002 e n° 1725/2003. Il primo regolamento
citato ha reso obbligatoria la redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili
internazionali per i gruppi societari europei quotati. La Direttiva n° 1725/2003 ha recepito i
principi contabili internazionali IAS-IFRS emanati dall’International Accounting Standard Board
(IASB) alla data del 14 settembre 2002 ed ha reso tali principi direttamente applicabili
dall’esercizio 2005, ad eccezione dei soli principi IAS 32 e IAS 39.
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Per completare il processo di armonizzazione contabile, nel 2004 i Regolamenti n° 2236 e n° 2237
hanno omologato i principi contabili internazionali IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione in
bilancio) e IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione). L’adozione dello IAS 32 e
dello IAS 39 ha diffuso una nuova metodologia di valutazione ed esposizione in bilancio delle
operazioni realizzate mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, talvolta molto diversa e più
impegnativa rispetto a quella prevista dai principi contabili nazionali. In particolare, lo IAS 32 si
occupa della classificazione ed esposizione in bilancio degli strumenti finanziari nonché delle
informazioni integrative sugli strumenti finanziari da inserire nelle note al bilancio. Lo IAS 39,
invece, descrive le tecniche contabili da applicare per l’iscrizione, la valutazione e l’eliminazione
dal bilancio degli strumenti finanziari.
Con il Regolamento (CE) n° 108/2006, che ha modificato il Regolamento (CE) n° 1725/2003, è
stato adottato il principio IFRS 7 (Strumenti finanziari: informazioni integrative) il quale contiene
disposizioni che integrano, e in parte sostituiscono, i criteri dello IAS 32 in materia di informativa
integrativa sulle attività e passività finanziarie. L’IFRS 7 deve essere obbligatoriamente applicato
ai bilanci relativi all’esercizio che ha inizio dal 1° gennaio 2007 e ai successivi.
Questo lavoro intende analizzare le novità introdotte dagli IAS-IFRS nella valutazione ed
esposizione in bilancio degli strumenti finanziari, con particolare attenzione per l’informativa
integrativa da inserire nelle note al bilancio secondo lo IAS 32 e l’IFRS 7. Verrà, quindi, effettuata
un’analisi comparativa avente ad oggetto bilanci consolidati IAS-IFRS di gruppi societari italiani e
stranieri, opportunamente selezionati, con l’obiettivo di valutare la loro conformità alle
disposizioni precedentemente esposte. In particolare, l’analisi verterà sul grado di conformità dei
bilanci consolidati 2006 alle disposizioni dello IAS 32 e dei bilanci consolidati 2007 alle nuove
disposizioni dell’IFRS 7.
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CAPITOLO 1 Classificazione degli strumenti finanziari e relative
informazioni integrative secondo lo IAS 32
1.1. Introduzione
Lo IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione in bilancio) è stato introdotto il 6 dicembre 2004
dall’Unione Europea ed ha come obiettivo la definizione delle modalità di esposizione in bilancio
degli strumenti finanziari e l’individuazione delle relative informazioni qualitative e quantitative da
fornire nelle note al bilancio.
Le disposizioni contenute in tale principio sono strumentali alla finalità che il Framework, al
paragrafo 12, attribuisce al bilancio redatto secondo i principi IAS-IFRS cioè fornire informazioni
in merito alla “situazione patrimoniale e finanziaria, all’andamento economico e ai cambiamenti
della situazione patrimoniale e finanziaria di un’entità”, utili ad un’ampia serie di utilizzatori nel
processo di decisione economica.
Lo IAS 32, infatti, prescrive l’inserimento in bilancio di informazioni necessarie al lettore del
bilancio per valutare l’effetto degli strumenti finanziari detenuti sulla posizione finanziaria netta
del gruppo societario, sulla determinazione dei flussi finanziari e del risultato d’esercizio di
gruppo, sia in termini di costi e ricavi accertati che in termini di rischio.
Il principio affronta le seguenti importanti tematiche:
• il concetto di strumento finanziario e i criteri di individuazione dello stesso;
• l’esposizione degli strumenti finanziari in bilancio;
• l’informazione da fornire nelle note al bilancio relativa all’utilizzo degli strumenti
finanziari e al trattamento contabile adottato per la loro rappresentazione in bilancio.
1.2. Ambito di applicazione ed esclusioni
Lo IAS 32 deve essere applicato a tutti gli strumenti finanziari che rientrano nella definizione
di strumento finanziario fornita dal principio stesso ad eccezione delle seguenti attività e passività
finanziarie che sono regolate da appositi standard:
• partecipazioni in imprese controllate regolate dallo IAS 27, partecipazioni in imprese
collegate regolate dello IAS 28 e partecipazioni in joint venture;
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• diritti e obblighi derivanti da operazioni di leasing finanziario, regolate dallo IAS 17;
• obbligazioni dei datori di lavoro e dei fondi pensione derivanti dai piani relativi ai benefici
ai dipendenti per tutti i tipi di prestazioni da eseguire dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, regolati dallo IAS 19 e dallo IAS 26;
• diritti e obblighi derivanti da piani a favore dei dipendenti, regolati dallo IAS 19, come, ad
esempio, i piani di stock option;
• obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione regolati dall’IFRS 4, ad eccezione dei
derivati impliciti eventualmente contenuti all’interno degli stessi contratti;
• contratti per corrispettivi potenziali in un’operazione di business combination, regolati
dall’IFRS 3. Questa esenzione si applica soltanto all’acquirente;
• contratti che richiedono pagamenti determinati in base a variabili climatiche o geografiche.
Inoltre, non rientrano nell’oggetto dello IAS 32:
• tutti i contratti che comportano la rilevazione di un’attività o passività aventi natura non
finanziaria (ad esempio giacenze di magazzino, immobilizzazioni materiali e immateriali,
risconti attivi e passivi, obbligazioni per la garanzia di prodotti);
• tutte le attività e passività che non hanno natura contrattuale come, ad esempio, i debiti
tributari, regolati dallo IAS 12;
• diritti e obblighi contrattuali che non comportano il trasferimento di attività finanziarie,
come i future sulle materie prime e i leasing operativi.
1.3. Le principali definizioni contenute nello IAS 32
Lo IAS 32 fornisce alcune definizioni utili per definire il suo campo d’applicazione e comprendere
le successive disposizioni.
Il principio definisce strumento finanziario un “qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività
finanziaria per un’entità e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di
capitale per un’altra entità”.
Per attività finanziaria si intende qualsiasi attività rappresentativa di:
a) denaro o disponibilità liquide;
b) un diritto contrattuale di ricevere denaro o altre attività finanziarie da un’altra impresa;
c) un diritto contrattuale di scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa a condizioni
potenzialmente favorevoli;
d) patrimonio netto di un’altra impresa;
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Per passività finanziaria si intende qualsiasi passività a cui corrisponde un’obbligazione
contrattuale di:
a) consegnare denaro o un’altra attività finanziaria ad un’altra impresa;
b) scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa a condizioni potenzialmente
sfavorevoli.
La definizione di strumento rappresentativo di patrimonio netto (equity instrument) è
sostanzialmente allineata con quella comunemente accettata dall’ordinamento contabile
italiano. Lo IAS 32, infatti, intende un qualsiasi contratto che conferisce una cointeressenza
residua nelle attività di un’impresa dopo aver dedotto tutte la passività. Generalmente si tratta
di azioni, quote o diritti di acquistare o sottoscrivere azioni o quote di società.
Il valore equo (fair value) è considerato l’ammontare al quale un’attività può essere scambiata
o una passività estinta tra parti indipendenti, consapevoli e determinate a concludere
l’operazione. Nei casi più semplici, il valore equo coincide con il valore di mercato definito
come l’ammontare ottenibile dalla vendita o da pagare per l’acquisto di uno strumento
finanziario in un mercato attivo.
Lo IAS 32 rinvia allo IAS 39 per la definizione di concetti di rilievo quali quello di costo
ammortizzato, di strumento derivato e di classi di attività e passività finanziarie da trattare in
bilancio secondo il criterio di destinazione. Il principio rinvia allo IAS 39 anche per le
definizioni connesse alle operazioni di copertura e di contratti a termine e alle tipologie di
portafogli che possono essere costruiti dall’impresa.
1.4. La presentazione in bilancio degli strumenti finanziari: il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma
I paragrafi dal 15 al 50 dello IAS 32 descrivono i criteri di esposizione in bilancio degli strumenti
finanziari secondo una logica pienamente coerente con il principio di prevalenza della sostanza
sulla forma. Lo IAS 32, infatti, prevede che uno strumento finanziario o le sue componenti
vengano classificati al momento della rilevazione come attività finanziarie, passività finanziarie o
strumenti rappresentativi del patrimonio netto in base alla sostanza del contratto sottostante e
comunque nel rispetto delle definizioni fornite dallo stesso principio. Ne consegue che in caso di
mancanza di correlazione tra forma contrattuale e condizioni sostanziali previste dal contratto, la
rappresentazione in bilancio dello strumento finanziario dovrà evidenziare la sostanza economica
del contratto stesso anche se ciò potrebbe comportare una rappresentazione non fedele della sua
forma giuridica.
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In caso di emissione di azioni privilegiate che prevedono rimborsi obbligatori o determinati ad una
certa data oppure regolate da clausole (per esempio, dividendi sempre crescenti) che le rendono
così onerose che l’emittente è costretto a rimborsarle, la società emittente dovrà classificare le
stesse come passività, e non come strumenti rappresentativi del proprio patrimonio netto, dal
momento che non ha alcuna discrezionalità su ammontare o scadenza del dividendo. Al paragrafo
16 dello IAS 32, infatti, viene chiarito che l’emittente strumenti finanziari può rilevare gli stessi
come strumenti rappresentativi di patrimonio netto solo se sono soddisfatte le due seguenti
condizioni:
• lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità
liquide o attività finanziarie o anche ad effettuare scambi di attività o passività finanziarie
con un’altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli;
• qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di
capitale dell’emittente, esso è:
- un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l’emittente
a consegnare un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale;
- un derivato che sarà estinto soltanto dall’emittente scambiando un importo fisso di
disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria in cambio di un numero fisso di
strumenti rappresentativi di capitale (come ad esempio una call-option su titoli
azionari).
Lo IAS 32 descrive al paragrafo 28 i criteri di rappresentazione da applicare in caso di emissione
dei cosiddetti strumenti compositi cioè strumenti che contengono entrambe le componenti di
passività e di capitale. Il principio richiede che lo strumento venga scisso nei suoi componenti i
quali dovranno essere classificati ed esposti in bilancio separatamente secondo la loro natura,
sebbene siano inclusi in un unico strumento finanziario. Un’obbligazione convertibile, ad esempio,
può essere scissa in un’obbligazione ordinaria e in un warrant. Ai fini dell’applicazione dello IAS
32, l’emittente dovrà rilevare separatamente la passività connessa alla restituzione del capitale e la
componente che attribuisce al possessore il diritto di convertire tale titolo in strumento di capitale,
indipendentemente dalle probabilità di esercizio del warrant. La valutazione di queste due
componenti può seguire due strade:
• valutare prima la componente di più semplice valutazione e poi assegnare il valore residuo
all’altra componente. Per valore residuo si intende la differenza tra il valore di emissione
dello strumento e il valore assegnato alla parte valutata;
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• stimare il valore di mercato di tutti i componenti e, qualora la somma di tali valori risulti
diversa dal valore totale dello strumento al momento dell’emissione, ripartire tale valore
pro-rata in base ai valori stimati delle singole componenti. A tal proposito, va evidenziato
che il warrant deve essere valorizzato come differenza tra il denaro ricevuto e il valore
attuale del debito attualizzato al tasso dei prestiti non convertibili e imputato ad apposita
riserva di patrimonio netto.
La somma delle valutazioni iniziali delle due componenti separate deve essere uguale al valore che
sarebbe stato assegnato allo strumento nel suo complesso. Infatti, la contabilizzazione iniziale delle
componenti separate non può far sorgere né utili né perdite. Per il successivo trattamento delle
componenti rilevate distintamente, lo IAS 32 rinvia alle disposizioni dello IAS 39.
Il principio regola anche il trattamento delle operazioni connesse all’acquisto di azioni proprie e
all’esposizione di dividendi, oneri e proventi.
Gli effetti derivanti da operazioni di riacquisto di azioni proprie devono trovare rappresentazione
contabile solo nel patrimonio netto. Pertanto, le azioni proprie riacquistate devono essere
contabilizzate come riduzione del patrimonio netto e le eventuali remunerazioni, così come gli utili
o le perdite, devono essere rilevate nel patrimonio netto come variazioni dello stesso, al netto di
eventuali benefici fiscali. La vendita o l’annullamento di azioni proprie non comportano la
contabilizzazione di plusvalenze o minusvalenze, ma solo una variazione di patrimonio netto.
La riduzione del patrimonio netto dovuta alle azioni proprie deve essere indicata separatamente
nello stato patrimoniale oppure descritta nelle note al bilancio con le seguenti modalità:
• il costo totale delle azioni proprie è indicato su una linea a rettifica del patrimonio netto
totale;
• il valore nominale delle azioni proprie è portato in diminuzione del capitale sociale
(direttamente o inserendo una linea di rettifica) ed il premio o lo sconto rispetto al valore
nominale rettificano le altre voci del patrimonio netto.
In conformità a quanto richiesto dallo IAS 24, se l’impresa acquista azioni proprie da azionisti che
la controllano o che comunque esercitano un’influenza significativa, tale fatto deve essere descritto
nelle note al bilancio.
Il principio prevede che il trattamento contabile di dividendi, oneri, proventi ed interessi sia
correlato alla modalità di rappresentazione dello strumento finanziario da cui derivano. Pertanto,
gli interessi, i dividendi e gli oneri relativi a passività finanziarie vanno rilevati come costi o ricavi
nel conto economico mentre quelli relativi a strumenti finanziari classificati come rappresentativi
di capitale devono essere imputati direttamente al patrimonio netto. Ne consegue che i pagamenti
di dividendi su azioni totalmente rilevate come passività (ad esempio le azioni privilegiate che
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prevedono rimborsi obbligatori o determinati ad una certa data ) debbano essere rilevati come oneri
di conto economico alla stregua degli interessi su obbligazioni o finanziamenti. Inoltre, i costi di
transazione relativi all’emissione di strumenti finanziari rappresentativi del patrimonio netto non
potranno risultare nel conto economico ma verranno direttamente imputati al patrimonio netto. Gli
interessi e i dividendi relativi a strumenti finanziari classificati come passività possono essere
riportati nella sezione degli interessi di conto economico, con la possibilità di iscrizione separata,
concordemente al principio della rilevanza e della significatività e tenuto conto del diverso
trattamento fiscale previsto.
1.5. L’informativa integrativa richiesta dallo IAS 32
Nell’agosto del 2005, lo IASB ha trasferito tutte le disposizioni relative all’informativa
supplementare sugli strumenti finanziari nell’IFRS 7 (Strumenti finanziari: Informazioni
integrative). Il Board, infatti, ha riconosciuto la necessità di sottoporre a revisione e migliorare le
informazioni integrative di cui allo IAS 30 (Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli
istituti finanziari) e allo IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni
integrative). Nell’ambito di questa revisione, il Board ha eliminato le duplicazioni di informazioni
integrative e ha semplificato le informazioni integrative relative al rischio di credito, di liquidità e
di mercato di cui allo IAS 32. L’IFRS 7 è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che
hanno avuto inizio il 1° gennaio 2007 o in data successiva. Nonostante sia stata incoraggiata
l’applicazione anticipata di codesto principio, molti gruppi societari hanno preferito applicare ai
loro bilanci consolidati le disposizioni dello IAS 32 fino all’esercizio 2006 invece di procedere ad
un’applicazione anticipata dell’IFRS 7.
Prima dell’entrata in vigore dell’IFRS 7, i paragrafi dal 51 al 95 dello IAS 32 contenevano le
disposizioni riguardanti le informazioni integrative da fornire nelle note al bilancio in merito agli
strumenti finanziari. Considerando che la finalità del bilancio IAS-IFRS è quella di fornire
informazioni utili ad un’ampia schiera di utilizzatori per formulare correttamente un giudizio
economico e finanziario sul gruppo societario, lo IAS 32 prescrive l’inserimento nelle note al
bilancio o nella relazione degli amministratori di informazioni utili per valutare la posizione
assunta dalla società in strumenti finanziari, con particolare riferimento all’ammontare, alle
performance, alle scadenze e ai flussi di cassa associati agli strumenti finanziari. Sono inoltre
necessarie descrizioni delle strategie di gestione dei rischi come, ad esempio, le coperture,
l’eliminazione delle concentrazioni eccessive e la richiesta di garanzie.
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Le informazioni non devono essere troppo dettagliate per evitare che la loro quantità impedisca al
lettore del bilancio di utilizzarle adeguatamente e allo stesso tempo non devono essere troppo
aggregate per evitare che un eccesso di aggregazione nasconda informazioni significative. Il giusto
equilibrio tra dettagli e aggregazione è demandato alla sensibilità del redattore del bilancio. Inoltre,
il principio in esame non prescrive un formato e uno schema standardizzato per l’informazione
integrativa, limitandosi a richiamare i noti requisiti della rilevanza e della significatività.
I contenuti dell’informativa richiesta dallo IAS 32 sono suddivisibili nelle seguenti aree tematiche:
a) natura delle strategie;
b) politiche di rischio adottate dall’impresa;
c) operazioni di copertura;
d) clausole contrattuali;
e) condizioni di iscrivibilità;
f) criteri contabili adottati nel trattamento degli strumenti finanziari;
g) altre informazioni rilevanti, incluse nelle “other disclosure”.
Per la descrizione delle informazioni relative alle tematiche di cui ai punti a), b), c) si rinvia
al paragrafo successivo. In merito alle aree tematiche di cui ai punti e) ed f), per ogni categoria di
attività e passività finanziarie e di strumenti rappresentativi del patrimonio netto, contabilizzati o
fuori bilancio, devono essere fornite informazioni su:
• la natura dello strumento finanziario o della categoria, il suo ammontare e le eventuali altre
informazioni ritenute significative (incluse le condizioni generali e le clausole contrattuali
che possono influenzare ammontare, tempo e certezza dei futuri flussi di cassa);
• le politiche contabili e metodi adottati per la valutazione, l’iscrizione e le successive
rilevazioni: in particolare è necessario indicare le politiche contabili adottate con
riferimento anche ai criteri utilizzati per determinare il momento della contabilizzazione e
dell’eliminazione contabile dello strumento finanziario, alle basi di valutazione delle
attività e passività e alle basi di contabilizzazione dei relativi proventi e oneri finanziari.
• il grado di esposizione alle diverse tipologie di rischio correlate all’utilizzo degli strumenti
finanziari.
La tematica di cui al punto d) riguarda fattori quali le clausole contrattuali e le condizioni generali
a cui viene negoziato lo strumento finanziario che influenzano direttamente i valori, la natura e la
struttura temporale dei cash flow attesi dello strumento finanziario stesso. Pertanto, lo IAS 32, al
paragrafo n.63, prevede che, quando uno strumento finanziario posseduto o emesso da un’impresa,
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individualmente o per classi, comporta una potenziale esposizione ad un rischio, le informazioni
rilevanti da fornire sono le seguenti:
• valore nominale o, per alcuni strumenti derivati, ammontare nozionale;
• data di scadenza o di esercizio;
• opzioni di rimborso anticipato e relativo prezzo o intervallo di prezzi;
• opzione a beneficio di terzi di convertire o scambiare lo strumento con un’altra attività o
passività finanziaria, con il relativo periodo o data di esercizio dell’opzione;
• ammontare e tempi dei futuri flussi di cassa per il capitale dello strumento, inclusi eventuali
pagamenti rateali;
• tassi o ammontari prestabiliti di interessi o altri periodici redditi del capitale e loro tempi di
pagamento;
• garanzie ottenute per le attività finanziarie e pegni o altre garanzie concesse a fronte delle
passività finanziarie;
• la moneta in cui saranno denominati i flussi di cassa se diversa dalla moneta di conto;
• se è previsto lo scambio di strumenti finanziari, le informazioni descritte nei punti
precedenti relative allo strumento da ottenere in cambio;
• eventuali altre condizioni che, se non soddisfatte, potrebbero comportare la modifica
sostanziale delle caratteristiche dello strumento finanziario.
Per esempio, nel caso di strumenti finanziari valutati al costo, potrebbero essere necessarie le
informazioni sulla determinazione del costo di acquisto o di emissione, su aggi e disaggi, su
cambiamenti delle stime dei futuri flussi di cassa, su eventuali cambiamenti delle condizioni che
provocano significative incertezze dei tempi d’incasso, su diminuzioni del valore corrente delle
attività al di sotto del valore contabile, su eventuali rinegoziazioni di passività finanziarie.
1.6. La natura e la gestione del rischio: tipologie di rischi e relative procedure di copertura
Con riferimento alle tematiche di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo precedente, lo IAS 32
prevede che nelle note vengano descritte la tipologia e l’entità dei rischi a cui è esposta l’impresa
per effetto dell’utilizzo degli strumenti finanziari e le relative strategie di gestione dei rischi come,
ad esempio, le coperture, i trasferimenti, l’eliminazione delle concentrazioni eccessive e la
richiesta di garanzie. Il principio prevede l’esposizione di informazioni sulle seguenti tipologie di
rischio le quali possono essere correlate a strumenti finanziari contabilizzati o fuori bilancio:
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• rischio di prezzo composto da rischio di cambio, rischio di tasso d’interesse e rischio di
mercato;
• rischio di credito;
• rischio di liquidità;
• rischio relativo ai flussi finanziari.
Il rischio di cambio (currency risk) è definito come il rischio di fluttuazioni nel valore di uno
strumento finanziario a causa di cambiamenti nei tassi di cambio. Il rischio di tasso d’interesse è il
rischio di fluttuazioni nel valore di uno strumento finanziario a causa di cambiamenti nei tassi
d’interesse. Il rischio di mercato, o rischio di prezzo (price risk), riguarda l’eventualità in cui il
valore di uno strumento finanziario fluttui sulla base delle variazioni dei prezzi di mercato, a loro
volta causate da fattori inerenti il singolo strumento o il suo emittente o da fattori che influenzano
tutti i titoli negoziati in un mercato. Il principio chiarisce, inoltre, che con il termine rischio di
prezzo si intende sia un potenziale di perdita che di utile.
Il rischio di credito è connesso all’eventualità che una delle parti del contratto non sia in grado di
adempiere alle proprie obbligazioni e causi una perdita all’altra parte. Il rischio di liquidità è il
rischio che l’impresa incontri difficoltà nella raccolta di fondi per adempiere agli impegni connessi
agli strumenti finanziari. Il rischio di liquidità può portare all’impossibilità di vendere un’attività
finanziaria velocemente e ad un valore prossimo al suo fair value. Il rischio di flusso di cassa è
connesso all’eventualità che i flussi di cassa attesi di uno strumento finanziario fluttuino. In caso di
uno strumento di debito a tasso variabile, ad esempio, tali fluttuazioni porteranno ad un
cambiamento del tasso di interesse effettivo senza corrispondenti variazioni del suo valore
corrente.
Per ogni classe di attività e passività finanziarie, contabilizzate o fuori bilancio, occorre fornire le
seguenti informazioni in merito all’esposizione al rischio di interesse:
• data di scadenza o data in cui sarà applicata la clausola di variabilità del tasso d’interesse;
• tasso di interesse effettivo, se applicabile.
Tali informazioni sono rilevanti soprattutto con riferimento a quegli strumenti finanziari (attività o
passività finanziarie) i cui flussi finanziari o il cui fair value variano in base alle oscillazioni dei
tassi d’interesse. Si tratta, quindi, delle attività e passività finanziarie a tasso variabile e di quelle
soggette al rischio di prezzo. In presenza di tali strumenti finanziari, infatti, le informazioni sul
tasso di interesse effettivo sono indispensabili per valutare rispettivamente i futuri flussi di cassa e
il loro fair value. Anche in presenza di strumenti derivati quali gli interest rate swap, le
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informazioni sulla variazione dei tassi d’interesse sono indispensabili per valutare correttamente
sia l’ammontare dei flussi da scambiare che il valore dello strumento stesso.
Inoltre occorre specificare quali attività e passività finanziarie sono:
• esposte al rischio di tasso d’interesse, come le attività e passività finanziarie a tasso fisso il
cui fair value cambia in virtù delle oscillazioni dei tassi d’interesse sui mercati;
• esposte al rischio di flusso di cassa, come le attività e passività finanziarie a tasso variabile i
cui futuri flussi di cassa dipendono dall’andamento dei tassi d’interesse sui mercati;
• non esposte al rischio di tasso d’interesse, come gli investimenti in titoli rappresentativi del
patrimonio netto.
Lo IAS 32 non prescrive una specifica modalità di presentazione di dette informazioni le quali,
quindi, possono essere esposte in forma tabellare, discorsiva o come combinazione di entrambe le
forme, in base alla quantità e al tipo di strumenti finanziari. Per esempio, le informazioni sulle
scadenze degli strumenti esposti al rischio di prezzo possono essere esposte indicando
separatamente i valori contabili di quelli con scadenza entro l’anno, tra uno e cinque anni e oltre
cinque anni. Allo stesso modo, le informazioni sulle scadenze degli strumenti esposti al rischio di
flusso di cassa possono essere esposte indicando separatamente i valori contabili di quelli con
scadenza o con data di revisione del tasso entro un mese, fra uno e tre mesi, tra tre e dodici mesi e
oltre dodici mesi. Inoltre, per garantire una informativa completa in merito all’impatto degli
strumenti finanziari suddetti sul risultato d’esercizio, i redattori del bilancio possono indicare il
grado di sensitività del risultato economico ad un eventuale shock sui tassi di riferimento, oppure
indicando gli effetti sui flussi e sui prezzi degli strumenti soggetti a dette fluttuazioni. Il principio
richiede, inoltre, di qualificare le soglie e i requisiti per cui si reputano significative le esposizioni
al rischio di tasso d’interesse.
In ordine all’esposizione al rischio di credito, lo IAS 32 richiede che per ogni classe di attività e
passività finanziarie, contabilizzate o fuori bilancio, si debbano fornire le seguenti informazioni:
• l’ammontare della massima esposizione al rischio di credito alla data del bilancio, senza
tener conto del valore corrente delle eventuali garanzie, nel caso che le altre parti si
manifestino inadempienti: attraverso tale informazione, il lettore del bilancio potrà valutare
la misura massima di riduzione delle entrate finanziarie del gruppo in caso di
inadempimenti delle controparti in posizione debitoria. Poiché il principio parla di
esposizione massima al rischio di credito è opinione diffusa che tale ammontare sia
individuabile nel valore totale iscritto nell’attivo al netto degli accantonamenti per perdite.
Tale informazione deve comunque essere integrata da quella riguardante eventuali