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Introduzione
Obiettivo di questa tesi è analizzare il disegno di legge 1167-B/bis “collegato lavoro”
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, in particolare gli articoli più
discussi relativi alle controversie nei rapporti di lavoro pubblico e privato che
rientrano in quella che può definirsi una vera e propria riforma del lavoro.
Nel primo capitolo si parla, in generale, del contenuto normativo del disegno di legge
1167-B/bis “collegato lavoro” approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il
19 ottobre 2010 che, se sarà promulgato dal Presidente della Repubblica, potrà
portare significativi cambiamenti nei rapporti di lavoro pubblici e privati, in
particolare per ciò che riguarda la risoluzione delle controversie tra lavoratore e
datore di lavoro.
Nel secondo capitolo viene ripercorso l‟intero e travagliato iter di formazione del ddl,
dalla prima volta che è stato presentato e discusso in Parlamento nell‟ottobre 2009
all‟ultima approvazione al Senato nel settembre 2010. Sono elencati tutti i passaggi
determinanti per comprendere le numerose difficoltà di Camera dei deputati e Senato
di arrivare all‟approvazione definitiva e soprattutto concorde di questo disegno di
legge così denso di contenuti.
È sembrato doveroso ricercare le ragioni ispiratrici del ddl, che troviamo nel terzo
capitolo, per capire come e perché l‟attuale Governo è arrivato a proporre un disegno
di legge che, di fatto, contiene una miniriforma del diritto del lavoro iniziata
ideologicamente nel 2001 con il Libro Bianco sul mercato del lavoro e mai portata
interamente a compimento. L‟intento è, quindi, cercare di comprendere in quale
contesto legislativo italiano si inserisce il ddl collegato lavoro.
Il quarto capitolo riporta le principali critiche del Quirinale contenute nel messaggio
di rinvio alle camere del Presidente della Repubblica, in particolare gli articoli sui
quali il Parlamento è chiamato ad una revisione per rispondere alle richieste del Capo
dello Stato. Inoltre vedremo come le Commissioni di Camera e Senato hanno
riesaminato e modificato gli articoli messi sotto accusa dal Presidente Napolitano,
dall‟opposizione e dalle parti sociali, in particolare la Cgil.
Tema centrale della tesi, nel quinto capitolo, è approfondire il cuore della riforma,
contenuta agli articoli 30 (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro),
31 (Conciliazione e arbitrato) e 32 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto
di lavoro a tempo determinato) che maggiormente modificano la normativa del
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rapporto di lavoro. Tali articoli sono ampiamente analizzati nel contenuto e nel
merito.
In particolare viene descritto in ogni sua caratteristica il nuovo strumento, introdotto
all‟articolo 31, l‟arbitrato, quale alternativa molto discussa per la risoluzione delle
controversie sul luogo di lavoro. È spiegata l‟intera procedura a partire dalle modalità
di accesso e di svolgimento dell‟arbitrato. Inoltre si cerca di chiarire cosa si intende
per equità nelle decisioni arbitrali e come funziona la clausola compromissoria
presente nel contratto di lavoro.
La tesi si conclude con le maggiori critiche dell‟opposizione e della Cgil che
vengono mosse riguardo l‟arbitrato. Viceversa, sono esposte le tesi a sostegno di
questa norma, della maggioranza, delle altre maggiori organizzazioni sindacali e di
alcuni giuristi del lavoro.
Quest‟ultimo capitolo permetterà di comprendere le motivazioni che stanno alla base
dei forti scontri avvenuti nei due lunghi anni di navetta parlamentare e, inoltre, il
ruolo delle organizzazioni sindacali.
In appendice, infine, sono riportati, sotto forma di tabelle riassuntive, tutti i cinquanta
articoli del ddl 1167-B/bis.
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Capitolo 1. Il contenuto del ddl 1167-B/bis “collegato lavoro”
Dopo due anni di navetta parlamentare è stato approvato dalla Camera dei deputati il
19 ottobre 2010 il ddl 1167-B/bis, il disegno di legge originariamente collegato alla
Legge Finanziaria del 2009, giunto alla sua sesta lettura, con l‟oggetto: "Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro".
Inoltre il ddl reca diverse altre deleghe al Governo in materia di mobilità del
personale delle pubbliche amministrazioni, di lavoro a tempo parziale, di pari
opportunità e benessere organizzativo, di modifiche alla disciplina dei permessi
della L. 104/1992 e certificati di malattia.
Tale disegno di legge era inizialmente costituito da 9 articoli, poi durante i lavori
parlamentari è passato a 28 articoli, per arrivare infine a 50 dopo i lunghi passaggi
alla Camera e al Senato.
Si è arrivati all‟approvazione in aula dopo un lungo iter e importanti lavori nelle
commissioni, cui sono seguiti dibattiti molto accesi sia alla Camera che al Senato,
dove alcuni articoli sono stati approvati con consenso bipartisan, ma per una buona
parte del provvedimento su può parlare di un sostanziale muro contro muro tra
maggioranza e opposizione nonostante i lavori preparatori delle Commissioni
Congiunte (Lavoro e Bilancio) avessero lasciato spiragli per una maggiore
condivisione e dialogo.
Lo stesso relatore di maggioranza Maurizio Castro (PdL) ha riconosciuto la
complessità del provvedimento definendolo una "stratificazione normativa
virtuosa"1, ma in senso positivo, mentre Tiziano Treu (Pd), in occasione di
dichiarazione di voto ha parlato di “norma arlecchino”2.
Il disegno di legge, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell‟originario Atto
Camera 14413, è un provvedimento onnicomprensivo, collegato alla manovra di
finanza pubblica per gli anni 2009-2013, che tocca molteplici aspetti, molti dei quali
relativi al mercato del lavoro, nella sua accezione più larga. Si può quindi parlare di
1
http://www.pietroichino.it/?p=7487
2
http://www.cislcagliari.it/uploaded_files/news/1268/file.pdf
3
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31947.htm
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un provvedimento di riforma del lavoro, in particolare riguardante le controversie
che possono nascere durante il rapporto di lavoro.
Nel corso del lungo iter parlamentare il testo si è andato progressivamente
arricchendo di nuovi e più ampi contenuti. Già il suo lunghissimo titolo basterebbe a
far capire la complessità dell‟intervento che, in cinquanta articoli, mette mano ad una
quantità di materie che è ben difficile sintetizzare. Il ddl collegato lavoro, come
detto, è quindi un provvedimento omnibus4: nei due anni di iter parlamentare il testo
ha raccolto i temi più disparati diventando molto complesso ed eterogeneo nella sua
lettura5.
Il ddl collegato lavoro rientra nel quadro dei provvedimenti del piano triennale per il
lavoro predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 30 luglio 20106
e reca alcune ampie deleghe al Governo e varie disposizioni che intervengono in
diversi settori della materia lavoristica.
1.1. Cosa cambia nel rapporto pubblico
Per quanto riguarda il settore pubblico, alcune disposizioni del progetto originario
sono state soppresse in quanto sostanzialmente confluite nel decreto legislativo
150/2009 (c.d. decreto Brunetta), che ha introdotto un‟ampia riforma del rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Innanzitutto l‟articolo 2 prevede la riorganizzazione di enti vigilati dal ministero del
Welfare attraverso una delega al Governo da esercitarsi entro un anno. L'intervento
riguarda, in particolare, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli
Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la
lotta contro i tumori, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori e Italia Lavoro Spa. Viene demandato a
regolamenti governativi il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi
istituiti, con legge o con regolamento, nell'amministrazione centrale della salute.
4
http://www.cub.it/article/?c=i-tuoi-diritti&id=6382
5
http://www.camera.it/465?area=28&tema=28&Il+DDL+%22collegato+lavoro%22
6
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Piano triennale per il lavoro: Liberare il lavoro per
liberare i lavori, Roma, 30 luglio 2010,
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/Piano_triennale_lavoro.htm
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All‟articolo 5 è presente una novità che prevede che le pubbliche amministrazioni
sono tenute a trasmettere al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata
la sede di lavoro, le comunicazioni di assunzione, di proroga, di trasformazione e di
cessazione, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica
l‟evento.
Novità anche sul fronte dello sport: l‟articolo 6 afferma che il medico di casa potrà
esercitare la sua attività presso la delegazione sportiva giunta dall‟estero per gare
internazionali anche, eventualmente, in deroga alle norme sul riconoscimento dei
titoli di studio o professionali rilasciati da autorità estere e limitatamente al periodo
di permanenza della delegazione o del gruppo. Si specifica, comunque, che i
professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del
medesimo trattamento, ove più favorevole.
Gli articoli dall‟8 al 12 riguardano disposizioni relative alle Università. Si prevede
che l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso anche ai
professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni
del quorum previsto per l'elezione. Per il triennio 2009-2011, ad eccezione degli
istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la maggior parte delle
risorse disponibili per nuove assunzioni dovrà servire per l‟assunzione di ricercatori a
tempo indeterminato. Inoltre nelle procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei ricercatori, si chiarisce che questa è effettuata sulla base dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi
pubblicamente con la commissione. Vengono abrogate, poi, alcune disposizioni
concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari e in caso di
trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e
delle finanze alle università statali, la citata Scuola trasferisce all'università
interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del
ricercatore trasferito.
Con l‟articolo 13 si interviene sul delicato tema della mobilità di personale tra
comparti pubblici. Si prevede, in particolare, che in caso di conferimento di funzioni
statali alle regioni e agli enti locali o di trasferimento di attività svolte da pubbliche
amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi,
al personale adibito a tali funzioni che risulta in eccedenza, si applicano le
disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui
all'articolo 33 del Dlgs 165/2001. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
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esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di
altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto
già previsto da norme speciali in materia. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente collegato lavoro, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le
assegnazioni temporanee in corso sulla base delle nuove norme. In caso di mancata
rideterminazione, i rapporti in corso continuano a essere disciplinati dalle originarie
fonti.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici
(articolo 14), si prevede che le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione siano rese
accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece comunicabili, se
non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il
predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare informazioni sensibili.
Gli articoli 15 e 17 riguardano la Presidenza del Consiglio dei ministri Si prevede, in
particolare, che i dirigenti di seconda fascia "prestati" alla Presidenza del Consiglio
da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita
nella prima fascia qualora sia stato ricoperto un incarico di direzione di uffici
dirigenziali generali per un periodo pari almeno a 3 anni senza essere incorsi nelle
misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L'innovazione vale per
gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dopo l'entrata in
vigore del testo in esame. Inoltre, al personale dirigenziale e non dirigenziale,
trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio in attuazione della
legge 233/2006 e della legge 286/2006, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2010,
i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei
ministri. L'intervento costa circa 3 milioni di euro, che saranno stornati dal Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
Con l‟articolo 18 si prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere
collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per
un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e
imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in
tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in
materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia,
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ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello
Stato.
L‟articolo 19 introduce il riconoscimento normativo della specificità delle Forze
armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandando la
disciplina attuativa di questo principio a successivi provvedimenti legislativi. Viene
attribuito al Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza militare) un ruolo negoziale,
ai fini dell'attuazione della specificità in materia di trattamento economico delle forze
armate e delle forze di polizia a ordinamento militare.
Oggetto di numerose modifiche è l‟articolo 20 che era nato originariamente come
norma interpretativa della legge 12 febbraio 1955 n. 51. In seguito è diventato una
disposizione che esclude sanzioni penali per i comandanti delle navi dello Stato nelle
quali la presenza di amianto ha cagionato danni al personale di bordo. Tuttavia sono
fatti salvi i risarcimenti dei danni per coloro che hanno contratto patologie. A fronte
di questi soggetti, ma anche per le vittime della criminalità e del terrorismo, è
previsto uno stanziamento di cinque milioni di euro.
All‟articolo 21 si ribadisce che le pubbliche amministrazioni debbono garantire
parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,
nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni sono chiamate a garantire anche un ambiente di lavoro improntato al
benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Per realizzare questi principi
e missioni, tutte le amministrazioni pubbliche, al proprio interno, entro 120 giorni
dall'entrate in vigore della presente legge, dovranno costituire un "Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni". Tale organo sostituirà, unificando le competenze in un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume
tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Grazie all‟articolo 22 i dirigenti medici del Ssn potranno andare in pensione, su
istanza, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, si
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prevede che il limite massimo di permanenza non possa superare il settantesimo anno
di età e la permanenza in servizio non possa dar luogo a un aumento del numero dei
dirigenti. Le novità si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010. Si precisa, poi,
che i dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentino
la domanda almeno 90 giorni prima del compimento del limite di età per il
collocamento a riposo.
L‟articolo 24 prevede modifiche alla normativa sui permessi lavorativi per
l'assistenza a soggetti portatori di handicap (articolo 33 della legge n. 104/92).
Vengono novellate le norme sul diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, per
l'assistenza a un familiare, parente o affine con handicap in situazione di gravità, e
sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga esigenza. Si
dispone che le pubbliche amministrazioni comunichino alla Funzione pubblica alcuni
dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti
summenzionati o dei permessi retribuiti previsti (nel limite di 2 ore quotidiane) per i
minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. Il
Dipartimento creerà una banca dati in cui far confluire le comunicazioni.
Per il personale del comparto sicurezza e difesa, arriva la possibilità di essere
collocati in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di
amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente
collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere
eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua a
occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di
appartenenza. Gli incarichi sono conferiti previa autorizzazione del ministro
competente, d'intesa con il ministro dell'Economia (articolo 26).
L‟articolo 27 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale delle Forze
armate, la disciplina in materia di comando posta per il personale delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91 dell'articolo 2 della
legge Finanziaria per il 2008, ponendo a carico della amministrazione utilizzatrice
l'onere di corresponsione del trattamento economico al personale. Si assegna, poi, al
Governo il compito di adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente
collegato lavoro, norme che armonizzino, con effetto dal 1° gennaio 2012, il sistema
di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo
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Corpo nazionale. L'operazione, che costa 20 milioni di euro per l'anno 2012 e un
milione di euro, a decorrere dall'anno 2013, è finanziata dal Fondo riserve speciali. Si
chiarisce, all‟articolo 28, che per particolari discipline sportive indicate dal bando di
concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, siano fissati, rispettivamente, in 17 e 35 anni. Si precisa, però, che il personale
arruolato ai sensi del presente articolo non possa essere impiegato in attività
operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Con l‟articolo 29 si dettano norme per facilitare il passaggio, tramite concorsi interni,
nei profili di vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato.
L‟articolo 31 estende alle controversie di lavoro nel settore pubblico gli articoli dal
410 al 412 quater del c.p.c.7
Con l‟articolo 37 si prevede che tutti i fondi intestati al Welfare non sono soggetti a
esecuzione forzata. Di conseguenza, gli eventuali atti di sequestro e di pignoramento
afferenti a tali fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello
Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati
centrali e periferici.
Infine, l‟articolo 47 prevede che il fondo per le vaccinazioni obbligatorie è
incrementato di 120 milioni di euro per l‟anno 2010.
1.2. Cosa cambia nel rapporto privato
L‟articolo 1 contiene una nuova delega al Governo per la revisione della disciplina
pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti, dopo che la precedente non
era stata esercitata. La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in
vigore del collegato lavoro. Lo scopo è quello di permettere ai lavoratori dipendenti
impegnati in particolari lavori o attività, e che maturano i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, di andare in pensione con un
requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni
di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla
decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre"). È previsto un meccanismo di
priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici (in ragione della maturazione
7
v. approfondimento ai capitoli 4, 5 e 6
14
dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della
domanda), qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al
beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura
finanziaria a disposizione.
L‟articolo 4 riporta importanti novità sul fronte delle sanzioni contro il lavoro
sommerso. Ci si riferisce all'impiego, da parte di datori di lavoro privati, di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Le nuove norme non si applicano nel caso di lavoro domestico. Negli altri casi di
lavoro sommerso, oltre alle sanzioni previste, si applica anche una sanzione
amministrativa fino a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di
150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è fino a
8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna
giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente
occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili
connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare
di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento. Tutte queste sanzioni non
trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo
precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il
rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione. Si prevede, infine, che nel
settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici
inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione
preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro.
Con l‟articolo 7 vengono apportate modifiche al regime sanzionatorio in materia di
orario di lavoro. In particolare il comma 1 ridefinisce le sanzioni per le ipotesi di
violazione della disciplina relativa alla durata media dell'orario di lavoro, al riposo
settimanale, alle ferie annuali retribuite e per il caso di violazione della normativa sul
riposo giornaliero. Si chiarisce, però, che tutte le novità in arrivo possono essere
derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere
stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso
15
alle deroghe deve, comunque, consentire la fruizione di periodi di riposo più
frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori
marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a
servizi portuali.
L‟articolo 23 contiene un‟altra delega al Governo per il riordino della disciplina in
materia di congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori dipendenti,
pubblici e privati. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore
del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il
coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia;
l'indicazione esplicita delle norme abrogate; il riordino delle tipologie degli istituti; la
razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefici
e della documentazione da presentare (il principio relativo alla documentazione è
posto con particolare riferimento alle fattispecie in cui rientrino soggetti in
condizione di handicap grave o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o
oncologico).
L‟articolo 25 estende al datore di lavoro privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il
sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la
malattia. La finalità è di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei
settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse.
L‟articolo 30, in sintesi, rivede il funzionamento dell‟istituto della certificazione e
delle clausole generali, con il potenziamento delle commissioni di certificazione e la
conseguente riduzione del potere del giudice del lavoro, che deve limitare il controllo
giudiziale esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può
estenderlo al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive. Inoltre il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del
licenziamento, è tenuto a tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di
giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con
l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.
L‟articolo 31 cambia le norme del c.p.c. con riferimento alla conciliazione e
all‟arbitrato previste agli articoli da 409 a 412 quater. Il tentativo di conciliazione
non è più obbligatorio e si introducono altre vie di risoluzione delle controversie di
lavoro in alternativa al ricorso al giudice8.
8
v. approfondimento ai capitoli 4, 5 e 6