Introduzione
Gli intermediari di cui trattasi sono le società d’intermediazione
mobiliare, meglio conosciute come SIM. Dopo una breve
panoramica sulla nascita e sulla disciplina societaria,
analizzando quelle che sono le differenze tra la norma istitutiva
delle SIM (legge n. 1/91) e le recenti modifiche, apportate
prima dal decreto Eurosim (D.L. n. 415/96) e poi dal Testo
Unico della Finanza (D.L. n. 58/98), si analizzano, sempre nella
stessa ottica comparativa, i servizi d’investimento offerti ai
risparmiatori, il loro svolgimento. Il secondo capitolo entra nel
vivo del discorso analizzando le forme di vigilanza cui tali
intermediari sono sottoposti. In particolare, sono trattati gli
articoli disciplinanti i provvedimenti cautelari, adottabili dalle
Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB), nei confronti di
detti intermediari. Il terzo capitolo mostra i provvedimenti
cautelari, l’amministrazione straordinaria e la liquidazione
coatta amministrativa. Fondamentalmente, lo scopo del lavoro
è stato quello di analizzare l’ambito di tutela creato dal
legislatore per il cliente-investitore, nonché di analizzare quello
attuato nei confronti del mercato. In ultima analisi si evidenzia
una forte differenza tra le SIM che svolgono un'attività di
dealing/underwriting da quelle con attività di brokerage/selling
nei prossimi passi di questo lavoro sarà fornito un quadro
generale riguardante la disciplina di queste società.
Di norma le prime hanno un portafoglio di titoli di proprietà e
quindi sono soggette al rischio di mercato perché proprietari
dell'azione trattata, le seconde negoziando per conto terzi
vanno incontro soltanto ad un rischio operativo e di
reputazione.
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CAPITOLO I
LE SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILARE
1.1 Definizioni
Le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) sono società per
azioni che svolgono l'attività di intermediazione mobiliare.
L’attività di intermediazione mobiliare
70
consiste in:
negoziazione titoli per conto terzi (brokerage)
collocamento dei titoli senza garanzia (selling) e
collocamento dei titoli con garanzia (underwriting)
negoziazione titoli per conto proprio (dealing)
gestione su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi;
ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.
Con il recepimento delle varie normative nel tempo si evidenzia
una forte differenza tra le SIM che svolgono un'attività di
dealing/underwriting da quelle con attività di brokerage/selling
nei prossimi passi di questo lavoro sarà fornito un quadro
generale riguardante la disciplina di queste società.
Di norma le prime hanno un portafoglio di titoli di proprietà e
quindi sono soggette al rischio di mercato perché proprietari
dell'azione trattata, le seconde negoziando per conto terzi
vanno incontro soltanto ad un rischio operativo e di
reputazione
71
.
70
L’art 1, comma 3 del d. lgs. 415/93 cosiddetto “Eurosim” sostituisce la locuzione “attività di intermediazione
mobiliare” con “servizi di investimento”.
71
Art. 1 lettera e) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 52.
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1.2 Nascita e disciplina societaria.
Le società di intermediazione mobiliare (SIM) nascono il 2
gennaio 1991 in occasione dell’approvazione della legge n°1
relativa alla “Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare
e alle disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari”.
Questi nuovi gestori del risparmio vanno a sostituire la
categoria, ormai in estinzione, degli agenti di cambio
72
. A
quella legge, che ha istituito la figura dell’intermediario
istituzionale e polifunzionale, sono seguiti altri provvedimenti
significativi riguardanti le società in esame. Tra questi il più
importante, poiché ha innovato in varie parti la disciplina
previgente, è senza dubbio alcuno il D.lgs. 415/96 (Eurosim).
Con questo si sono recepite anche nel nostro ordinamento le
direttive 93/22/CEE, riguardante i servizi di investimento e la
direttiva 93/6/CEE, concernente i requisiti patrimoniali. Il
decreto in questione (Eurosim) ha introdotto alcune modifiche
ed innovazioni rispetto alla precedente legge 1/91. Sono riviste
le attività che le SIM possono svolgere, si declassa l’attività di
consulenza facendola passare da servizio d’investimento
sottoposto ad autorizzazione a servizio accessorio, si inserisce
il principio dell’ Home Country Control
73
, si dà la possibilità
anche alle banche di operare in proprio su tutti i mercati
finanziari senza l’assistenza obbligatoria di una SIM, nasce la
figura del promotore finanziario, viene riformata la disciplina
delle crisi che possono investire questi intermediari. Il D.lgs.
415/96, ha mantenuto per le SIM quella “specialità” che gli era
stata attribuita dalla legge 1/91, anche se questa può definirsi
72
Come recita l’articolo 19, legge 1/91, “Disposizioni relative agli agenti di cambio...”, dalla data di entrata in
vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio.
73
Controllo dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine.
3
in un certo senso “affievolita”
74
a causa di una maggiore
assimilazione di queste ultime alle imprese bancarie. Tutto
questo insieme di norme è stato in seguito riordinato, ed in
qualche parte innovato, nel D.L. 58/98, detto anche Testo
Unico della Finanza (TUF). Nella parte relativa agli intermediari
è confermata, infatti, la disciplina che il legislatore aveva già
proposto con il decreto Eurosim, estendendo le predette norme
anche ad altre società operanti nel mercato finanziario quali
SICAV e OICR. Inoltre viene introdotta la figura di un nuovo
gestore collettivo ed individuale, le società di gestione del
risparmio (Sgr). La nascita di una SIM
75
deve, per obblighi di
legge, sottostare ad alcune condizioni essenziali. Prima fra
tutte l’autorizzazione della CONSOB
76
, sentita la Banca d’ Italia,
all’esercizio dei servizi di investimento che viene rilasciata solo
quando la SIM rispetti particolari requisiti. La costituzione deve
avvenire sotto forma di s.p.a. non lasciando più spazio alla
possibilità, che prevedeva la legge 1/91, di costituire dette
società anche sotto forma di s.a.p.a.
77
. Nella denominazione
sociale devono essere inserite le parole “società di
intermediazione mobiliare”
78
. E’ inoltre previsto che, qualora la
società non sia ancora stata autorizzata ma si sia già costituita,
74
CERA M., La disciplina speciale delle società di intermediazione mobiliare nel D.lgs. del 23 luglio 1996
n°415: primi appunti, relazione al convegno su “ European Investment Markets Implementation of the ISD and
National Law Reform” , Santa Margherita Ligure, 8-9 novembre 1996, reperibile sul sito http://www.assoreti.it.
75
Dall’art. 1 lett. e D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “Impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente
sede legale e direzione generale in Italia.”
76
Autorizzazione esclusivamente dettata per consentire l’esercizio dell’attività di intermediazione e non per la
costituzione della società che può avvenire indipendentemente da quest’ ultima. E’ così possibile avere società
che esercitino l’attività di consulenza senza essere autorizzate non potendo, però, esibire la qualifica di SIM ai
sensi dell’art. 60 comma 2° del decreto Eurosim. Sul punto F. MAZZINI, Strumenti e servizi allargano il raggio
d’azione, in Guida Normativa, n°163, 1996, p. 40.
77
La società in accomandita per azioni (Sapa) è una diretta derivazione della Società in accomandita semplice,
con la differenza che la S.A.P.A. ha l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese per poter acquistare la
personalità giuridica; le quote di partecipazione sono rappresentate, per l’appunto, da azioni; le norme applicabili
sono quelle degli artt. 2452 – 2461 c.c. e, per espressa disposizione dell’art. 2454 c.c., in quanto applicabili, le
norme sulle S.p.A.
78
Per le SIM costituite in forma di S.A.P.A. fu previsto dal decreto Eurosim, all’articolo 60, la loro diretta
iscrizione all’albo CONSOB senza l’obbligo di trasformarsi in S.p.A.
4
i terzi che vengono in contatto con questa siano informati della
situazione. La sede legale e la direzione generale della società
devono trovarsi in territorio della Repubblica, in tal modo
impedendo alle SIM di nuova costituzione la possibilità di
scegliere, in virtù della validità europea dell’autorizzazione, un
regime giuridico meno rigido cui sottostare ed operare poi in
uno stato che adotta un regime più severo. Un’altra condizione
è data dal possesso di un capitale versato di ammontare non
inferiore a quello stabilito in via generale dalla Banca d’Italia.
Compete, infatti, a questa istituzione l’insieme dei controlli
relativi alla stabilità patrimoniale delle SIM. Il capitale minimo
delle SIM è stabilito dunque dalla Banca d’Italia anche in
funzione dei singoli servizi di investimento che la SIM viene
autorizzata a svolgere; attualmente il capitale minimo è
stabilito nel Regolamento della Banca d’Italia in data 4 agosto
2000
79
in:
• trecentottantacinque mila euro (385 mila €) in caso di
svolgimento dei servizi di investimento di cui alle lett. c), d) ed
e) dell’art. 1, comma 5 del d.lgs. 58/98
80
; in tali casi, peraltro,
il Regolamento stabilisce che le limitazioni "devono essere
espressamente previste nello statuto"
81
;
• un milione di euro (1 mln €) in tutti gli altri casi;
pertanto occorrerà verificare che il capitale minimo deliberato
sia sufficiente per svolgere i servizi di investimento previsti
nell’oggetto sociale ed in particolare, permanendo le attuali
79
Regolamento in materia di: adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili e organizzazione interna delle
società di intermediazione mobiliare.
80
Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione.
81
Vedi art. 3 riguardante la Disciplina del capitale minimo, in particolare precisa che le attività di cui si parla
devono essere svolte senza assunzione di rischi da parte delle SIM.
5
indicazioni della Banca d’Italia, nel caso in cui il capitale sia
inferiore all’importo che consente lo svolgimento di tutti i
servizi di investimento, che l’oggetto sia limitato ai servizi
consentiti. Questa normativa ha lo scopo di produrre una
selezione qualitativa delle aspiranti società di investimento
82
. E’
previsto che la SIM, insieme all’atto costitutivo e allo statuto,
presenti un programma sull’attività iniziale ed una relazione
sulla struttura organizzativa. La CONSOB
83
ha disposto, inoltre,
uno schema tipo che le SIM sono obbligate a seguire
84
. Anche
nel TUF, come nel decreto Eurosim, gli esponenti aziendali che
in una SIM svolgono attività amministrative, direttive e di
controllo devono essere in possesso di particolari requisiti di
onorabilità e professionalità stabiliti dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze. I partecipanti al capitale delle SIM, che
superano una particolare quota di azioni della società
(partecipazione qualificata), stabilita dal Ministero dell'
Economia e delle Finanze, devono anch’essi possedere
particolari requisiti di onorabilità, stabiliti allo stesso modo che
per gli esponenti aziendali. Qualora questi ultimi dovessero
venire meno nell’arco della vita dell’intermediario renderanno
impugnabili, ai sensi dell’articolo 2377 del codice civile, le
delibere prese con il voto determinante di coloro che, in
assenza dei requisiti richiesti, non avrebbero avuto il diritto di
esprimere il proprio parere. E’ infatti inibito loro il diritto di voto
fino a che non saranno ripristinate le condizioni favorevoli al
rilascio della autorizzazione
85
. In realtà, le disposizioni che
prevedono i requisiti di onorabilità, costituiscono una tappa di
82
BENATTI L., Il capitale minimo nella disciplina degli intermediari finanziari, GIUFFRE’,1998 p.5.
83
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è
un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del
1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del
mercato mobiliare italiano.
84
CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2002, reperibile sul sito www.consob.it
85
Nella legge n. 1/91 non erano disciplinate misure sanzionatorie mentre in questo caso è espressamente vietato
l’esercizio del diritto di voto per le azioni eccedenti la percentuale rilevante.
6
un progressivo processo con il quale la necessità di tali requisiti
è stata introdotta nella disciplina di varie istituzioni finanziarie
allo scopo di contrastare l’infiltrazione di soggetti poco affidabili
nella compagine sociale, che può “costituire la premessa per lo
sviluppo di attività di riciclaggio e di fenomeni di usura”. Viene
ribadita la norma già prevista nel decreto Eurosim relativa al
gruppo SIM, la cui struttura deve evitare qualsiasi intralcio o
pregiudizio all’effettivo svolgimento della vigilanza sulla società
stessa. Per l’individuazione del gruppo si tiene conto della
normativa comunitaria, riprodotta in sede di TUF, con la quale
si individua il contorno dello stesso in base al rapporto di
controllo o al collegamento partecipativo superiore al venti per
cento del capitale con diritto di voto
86
. Una volta ottenuta
l’autorizzazione, la CONSOB iscrive la SIM in un apposito albo,
solo allora c’è la possibilità per la società di operare sul
mercato. E’ previsto, inoltre, dalla normativa in vigore che,
qualora non siano garantibili la sana e prudente gestione, la
CONSOB non rilasci l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Da
quanto detto finora si può notare come venga tuttora
mantenuta una diversa discrezionalità dell’organo preposto al
86
La nozione di controllo applicabile è quella dell’articolo 23 del TUB.
Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi
previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra
una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei
seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo
comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di
amministratori e dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.
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