2
Tutto ciò non può prescindere da un’analisi delle politiche e strategie di
marketing necessarie per effettuare questa piccola “rivoluzione” in un
settore caratterizzato da peculiarità (e per i soggetti protagonisti e per la
struttura del mercato) che non si riscontrano in altri settori tradizionali.
Lo sviluppo di attività non legate ai prodotti petroliferi consentirà alla
stesse compagnie nazionali di attuare quella differenziazione
nell’offerta che in altri Paesi è già una realtà.
Questo cambiamento è molto legato al mutamento del quadro
normativo in seguito al Decreto n°32 del ’98 e alla legge sulla
deregolamentazione del commercio, ed essendo queste attività oggetto
del mio studio considerate sperimentali da parte delle stesse aziende
petrolifere da me interpellate, è stato necessario reperire informazioni
oltre che da libri e scritti di marketing, anche da pubblicazioni e
periodici specializzati; anche grazie alla collaborazione dell’A.P.I.
Petroli S.p.A. di Roma, (sia per il caso aziendale trattato, sia per la
totale disponibilità mostratami nei giorni in cui sono stato loro ospite
nella sede di Roma), del periodico “Quattroruote” edito da Editoriale
Domus S.p.A., di interviste a dirigenti del gruppo ENI (AGIP e IP), ed
Esso, della disponibilità della “Damato petroli” di Barletta e di ricerche
effettuate sulla rete Internet.
3
Capitolo 1
RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI
CARBURANTI
1.1) Normativa Decreto “Bersani”
Il varo da parte del Governo “Prodi” del Decreto legislativo n°32 del 11
febbraio 1998, noto soprattutto come Decreto Bersani (dal nome dell’ex
ministro dell’industria) in tema di: “Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti” ha suscitato vivaci reazioni di dissenso.
Scontenti i gestori, stupiti negativamente i petrolieri, parzialmente
insoddisfatta l’Autorità garante (Antitrust) che pur ritenendone
pregevoli gli intenti e le finalità, ne critica gli strumenti che si propone
di utilizzare.
Questo provvedimento ha l’innegabile merito di abolire un sistema
obsoleto che non ha riscontro negli altri Paesi Europei.
L’innovazione di maggiore portata è senz’altro quella prevista
all’articolo 1 (Norme per la liberalizzazione della distribuzione dei
carburanti): dove viene sancita l’eliminazione del regime concessorio
per l’esercizio della distribuzione dei carburanti in rete, in sostituzione
del quale viene introdotto –opportunamente- un regime autorizzativo da
parte dell’ente comunale.
4
In realtà la portata “rivoluzionaria” della norma, che dopo 27 anni
scardina l’istituto della concessione, viene ridimensionata dall’articolo
3 dello stesso Decreto che, al comma 1, introduce un periodo transitorio
che, fino al 31 dicembre 1999, condiziona l’autorizzazione all’apertura
di nuovi impianti alla chiusura di 3 già esistenti.
Ovvero di almeno 2 impianti purché l’erogato complessivo (nell’anno
solare precedente) sia sto non inferiore a 1,8 milioni di litri.
Il Decreto istituisce un “Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti”, nel quale confluiscono i fondi residui
disponibili nel conto economico avente la stessa denominazione;
integrato attraverso un contributo calcolato su ogni litro di prodotto
venduto.
Questo è pari a 3 lire a carico dei titolari di concessione o
autorizzazione e 1 lira a carico dei gestori.
Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la
chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o
concessione.
Il “Decreto Bersani” ha subito modifiche ed integrazioni, prima con il
Decreto legislativo dell’8 settembre 1999 n°346 che ha portato al 30
giugno 2001 il periodo entro il quale procedere alla razionalizzazione
della rete; e inoltre, stabilisce che i comuni entro 120 giorni dalla
entrata in vigore del Decreto, debbono individuare la aree (in
conformità col Codice della strada) che possiedano i requisiti e le
caratteristiche per installare nuovi impianti, frutto del riassetto della
rete.
5
Ma il 29 ottobre del 1999 col Decreto n°383 (disposizioni urgenti per
accelerare il processo di riassetto e di liberalizzazione della rete), viene
disposto che: l’installazione di nuovi impianti di distribuzione dotati di
dispositivi di pagamento posticipato e dotati inoltre di autonomi servizi
per l’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative
(non-oil), purché siano di dimensioni non superiori a quelle degli
esercizi di vicinato.
Queste tipologie di impianti non sono soggette alle norme sul riassetto.
Ciò significa che le compagnie possono aprire nuovi punti vendita.
dotati di queste caratteristiche senza chiuderne altri.
Quindi la ristrutturazione della rete porterà non una semplice
riqualificazione in termini quantitativi del numero dei punti vendita, ma
soprattutto qualitativi.
Questi saranno dotati di nuove attività e servizi, e la loro comparsa sulla
scena distributiva non è quindi più legata alla scomparsa dei vecchi
chioschi, comunque destinati alla chiusura.
In alcuni casi i nuovi impianti dotati di attività “non-oil” si
affiancheranno a questi ultimi rendendone più rapida la loro
obsolescenza.
6
1.1.1) SINTESI DISPOSIZIONI INNOVATIVE
INTRODOTTE CON IL D.LGS. N° 32/98
Periodo transitorio Proroga dal 31 dicembre al 30 giugno 2001del
periodo transitorio durante il quale
l’autorizzazione per nuovi impianti/potenziamenti
è subordinata a concentrazione.
Individuazione
criteri, requisiti
e caratteristiche
aree nuovi p.v.
Nuovi termini per i Comuni inadempienti
(20/02/2000).
Semplificazione iter procedurali (salvo centri
storici).
Potere sostitutivo Regioni per inadempienza
Comuni.
Previsione, in caso di inattività della Regione, del
meccanismo di silenzio assenso.
Verifiche
compatibilità
impianti esistenti.
Nuovi termini per i Comuni inadempienti
(entro il 23/01/2000)
Limitazione verifiche di compatibilità al solo
rispetto delle norme del Codice della strada.
Presentazione
Piani Volontari
di ristrutturazione
Riapertura termini (entro il 21/2000) per la
presentazione dei Piani Volontari da parte dei
titolari di autorizzazione.
Altre disposizioni Richiamati articolo 5 e 22 della Riforma
disciplina del commercio per quanto attiene ai
requisiti soggettivi del titolare di autorizzazione
ed alle sanzioni per l’inosservanza degli orari,etc
1.1.2) CALENDARIO SCADENZE D.LGS. N°346 DELL’8
7
SETTEMBRE 1999
.
DATA SOGGETTO INIZIATIVA
8 ottobre
1999
Public. D.LGS. su Gazzetta Ufficiale.
In vigore dal 23 ottobre 1999.
Entro il 21
gennaio
2000
Titolari di
autorizzazione
Presentazione Piani Volontari.
Entro il 23
gennaio
2000
Comuni Individuazione p.v. incompatibili con i
nuovi criteri (Codice della strada).
Entro il 20
febbraio
2000
Comuni Individuazione requisiti aree e
caratteristiche nuovi p.v.
19 giugno
2000
Regioni In caso di inadempienza del Comune,
intervento sostitutivo per
l’individuazione requisiti e
caratteristiche aree nuovi p.v.
Dopo il 19
giugno
Titolari di
autorizzazione
Acquisizione concessione edilizia con lo
strumento del silenzio assenso.
30 giugno
2001
Fine periodo transitorio.
8
1.2) COMMENTI E CRITICHE
AL DECRETO “BERSANI”
E’ comunque vero che, nella situazione attuale e considerate la parti in
causa, forse non si poteva ragionevolmente prescindere da una
situazione di transitorietà.
L’alternativa ideale infatti, rappresentata da una gestione simultanea tra
ridimensionamento e riqualificazione della rete esistente e apertura a
nuovi soggetti, avrebbe portato a una guerra aperta tra le parti e il
Governo.
Anche l’introduzione del silenzio-assenso come momento di
semplificazione estrema della procedura di rilascio dell’autorizzazione
da parte del Comune, accompagnato dall’autocertificazione del
richiedente sul possesso dei requisiti previsti dalla legge è un aspetto
estremamente positivo del Decreto.
Una delle novità di maggiore portata, però, giunge dal comma 7 dello
stesso articolo 1 che, a sorpresa, elimina un’altra pietra miliare
dell’attuale sistema di distribuzione in rete: “il contratto di
convenzionamento colori”.
L’eliminazione avviene di fatto attraverso la limitazione della libertà di
azione del titolare dell’autorizzazione, che pena la revoca della stessa, è
costretto ad utilizzare nel suo punto vendita, solo la sua insegna.
Quindi ancorché un fornitore rifornisca anche impianti di terzi, egli
potrà imporre la sua insegna solo nei punti vendita di sua proprietà.
9
I titolari degli impianti che non beneficeranno più del marchio noto,
infatti, dovranno organizzare ex novo la loro gestione imprenditoriale
ivi comprese strategie di acquisto, di distribuzione e di eventuale
logistica.
Nondimeno dovranno concepire strategie concorrenziali per imporsi ad
una utenza abituata a marchi noti e continuamente pubblicizzati sia
istituzionalmente che per singole campagne promozionali.
Finalmente il Decreto prevede la liberalizzazione delle attività “non-
oil”, che potranno essere esercitate liberamente dal gestore, e la
revisione degli orari di apertura degli impianti, i quali potranno essere
protratti, a discrezione del gestore stesso, fino ad un massimo del 50%
dell’orario minimo.
Quanto alla chiusura degli impianti incompatibili con le normative
urbanistiche, ambientali, della sicurezza stradale,ecc…, si è eccepito
che tale previsione normativa, se applicata nei tempi e nelle modalità
previste all’articolo 3, porterebbe alla chiusura della maggioranza degli
impianti attuali.
Tale critica appare improponibile per una serie di ragioni etiche e
pratiche. Non si vede come un Decreto che si prefigga la
ristrutturazione della rete esistente possa tollerare che continuino ad
esistere impianti che non siano in regola con le norme.
Quanto alla parte della norma che si occupa della logistica non si può
non notare che, al posto di un’auspicata e attesa apertura
concorrenziale, si è giunti ad un esito opposto.
10
L’indagine conoscitiva (1) condotta dall’Autorità Antitrust nel 1996
aveva evidenziato proprio nella logistica problemi di interdipendenza
tra tutti gli operatori (oltre alla posizione dominante dell’“AGIP”) tali
da contribuire ampiamente alla mancata concorrenza dell’intero settore.
L’Autorità aveva in quella sede suggerito la creazione di un’impresa
comune aperta a tutti gli operatori, in grado di fornire capacità di
stoccaggio a richiesta degli interessati.
Al di là degli intenti nella norma, così come è scritta, si legge una sorta
di rafforzamento dell’attuale sistema logistico aggravato
dall’introduzione di una specie di prezzo regolamentato all’ingrosso
che avrà, quale inevitabile conseguenza, l’ulteriore appiattimento e
allineamento dei prezzi al dettaglio tra tutti gli operatori presenti nel
mercato a valle.
(1):opinione di Fabio Gobbo: “componente Autorità garante della concorrenza e del
mercato” intervista pubblicata su: “il Sole 24-ore” 13 dicembre 1999.
11
1.2.1) COSA NE PENSANO GLI ITALIANI DELLA
RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE.
Sintesi e rielaborazione dei principali risultati cui è pervenuta
l’indagine della Demoskopea, effettuata nel giugno del 1999 e
promossa dall’Unione Petrolifera, sulla razionalizzazione del
sistema distributivo dei carburanti pubblicata su: “La Staffetta
Quotidiana” del 10 Novembre 1999.
1) Quali sono secondo lei, i vantaggi per gli automobilisti
derivanti dalla ristrutturazione?
2)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
più servizi meno
traffico
minore costo
carburante
risparmio di
tempo
automobilisti
12
2) Quali inconvenienti vede per i cittadini
dalla ristrutturazione della rete?
Anche se l’avvio del processo di riqualificazione della rete
distributiva, con la conseguente riduzione dei punti vendita, non è
ancora noto alla maggioranza degli automobilisti (solo poco più di un
terzo ne è informato); tuttavia, la prospettiva di eliminare molti dei
distributori presenti nei centri storici e altri più “marginali” avendo in
cambio una rete meno numerosa ma più attrezzata, è accolta
positivamente: l’80% degli italiani, automobilisti compresi, è
senz’altro favorevole.
0
20
40
60
80
100
più disoccupaz. scomodità nel
rifornimento
eccessivi servizi rifornimenti in
periferia
nessun
inconveniente
cittadini
13
La ristrutturazione della distribuzione è del resto coerente con le
aspettative del pubblico, e con il riconoscimento di una importante
funzione di servizio, peraltro già attribuita oggi ai punti vendita.
La maggior parte degli automobilisti ha infatti un ottimo rapporto con
il personale delle stazioni di servizio, riconoscendolo competente e
disponibile a fornire consigli e aiuti in caso di necessità.
Quasi l’80 % degli intervistati è favorevole alla modernizzazione
delle stazioni di rifornimento (i non favorevoli sono coloro che
preferiscono essere serviti dal distributore situato sul marciapiede
della strada in cui abitano) così destinate ad una diffusa integrazione
di offerta di merci e servizi non petroliferi.
Infine, le preferenze degli automobilisti si sono indirizzate verso:
1.3)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
officina lavaggio bar-caffè giornali minimarket
14
1.3) NORMATIVA SULLA DEREGOLAMENTAZIONE
DEL COMMERCIO E SULLA VENDITA DEI GIORNALI
NEI PUNTI VENDITA DI CARBURANTI.
Con il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°114: “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio”, si è introdotta
un’importante novità: la deregolamentazione per l’apertura di nuovi
esercizi commerciali.
Gli esercizi interessati dal Decreto sono quelli di “vicinato”.
All’articolo 4, è stabilito che si intendono “esercizi di vicinato”, quelli
aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e a 250 mq nei Comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti.
All’articolo 7 è stabilito che: l’apertura, il trasferimento e
l’ampliamento della superficie (fino ai limiti di cui sopra) di un
esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al Comune
competente e con il principio del “silenzio-assenso”, trascorsi 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione, si può dunque procedere.
Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, l’apertura di esercizi di
vicinato viene affrancata dalla procedura della licenza commerciale.
15
Ciò significa che potenziare un p.v. di carburanti idoneo ad accogliere
una struttura di vendita di prodotti non-oil, è diventato molto più
semplice, quindi è prevedibile un potenziamento di strutture
commerciali all’interno dei distributori; inoltre è liberalizzata
l’installazione di apparecchi automatici.
Naturalmente lo stesso non avviene per le medie e grandi strutture di
vendite, per le quali il regime autorizzativi rimane.
Il Decreto sulla deregolamentazione non si applica alla distribuzione
dei carburanti e ai generi di Monopolio.
Infine, con la Legge 13 aprile 1999, n°108: “Nuove norme in materia di
punti vendita per la stampa quotidiana e periodica” è stata avviata (art.
1.) la sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali.
La sperimentazione ha durata di 18 mesi e viene effettuata dalle
rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti con il
limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, e dai bar.
Gli esercizi devono assicurare parità di trattamento alle testate e devono
godere delle medesime condizioni di vendita assicurate agli altri
rivenditori; inoltre devono prevedere un apposito spazio espositivo per
le testate.
Ma il 4° comma che prevedeva la transitorietà di 18 mesi è stato
abrogato, quindi a coloro che ne faranno richiesta, verrà rilasciata
l’autorizzazione alla vendita di diritto.
Tutto ciò apre nuovi e interessanti spiragli sulle categorie di merci che
possono entrare a far parte del paniere di prodotti in un punto vendita
carburanti.
Avvicina i nostri impianti (almeno sotto il profilo delle potenzialità) a