Capitolo I - « La Société par actions simplifiée »
L’inquadramento del diritto societario francese moderno.
L‟ordinamento giuridico francese, differenziandosi rispetto all‟esperienza giuridica
italiana, presenta un codice destinato a regolare specificatamente le società, il diritto
bancario, la borsa e il diritto industriale. Per questo possiamo parlare di un vero
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“Droit des Affaires.”
Il Code de Commerce, riflesso e specchio della storia giuridica francese, ha posto da
sempre come elemento fondante l‟aspetto contrattuale, definendo l‟assemblea dei
80
soci, “souveraine”, almeno fino alla riforma del 1966. Solo successivamente sotto
una spinta innovatrice, seppur graduale, il code si è evoluto, inquadrando un assetto
81
societario caratterizzato da una necessaria ripartizione dei compiti tra diversi organi
in base al principio per cui “toutes les fonctions qui ne sont pas réservées à
82
l’assemblée des actionnaires sont attribuées à des organes specialisés”, e pertanto
determinando funzioni rilevanti anche agli altri organi diversi dall‟assemblea.
Ancora oggi il Code de commerce è in continuo movimento, tanto che ormai sembra
83
divenuto un “codice economico”, volto a regolare non solo le tradizionali tematiche
come le società ed i contratti commerciali, ma anche tutti quei nuovi aspetti figli di un
79 B. Rossi, op. cit. pag. 42
80 D. Corapi, “La riforma italiana delle società di capitali:Modelli continentali ,modelli Common Law, modelli
comunitari”. Testo rielaborato e completato su relazione al Convegno: “ Le grandi opzioni della riforma del
diritto e del processo societario” Padova, 5-7 Giugno 2003 ,P. 531.
81 D. Corapi, op. cit., p. 531
82 C. Ducouloux Favard, “Société anonyme, Aktiengesellshaft, Società per azioni”
Vuibert, Parigi, 1992, p. 76
83 Ouvrage Collectif sous la direction de P. Le Cannu, op. cit., p.13
22
evoluzione giuridica, che ha portato certamente ad una frammentazione del diritto
84
commerciale.
2-L’origine e l’evoluzione S.A.S.
La “Société par actions simplifiée”, (qui di seguito “S.A.S.” ) è stata instituita dalla
legge 94-1 del 3 Gennaio 1994, introducendo, nell‟ordinamento giuridico transalpino,
un nuovo ed originale modello di società di capitali. Potendo certamente definire il
sistema giuridico francese “tradizionale”, quindi poco propenso alle grandi modifiche,
l‟introduzione di un nuovo modello societario ha rappresentato “uno
85
sconvolgimento” per tutta la normativa in materia. La S.A.S., pur essendo una
tipologia di società molto “giovane”, nel corso degli anni ha subito diverse modifiche,
alcune recentissime, rispetto al modello originario, tanto da modificarne in modo
sostanziale la funzione economica e la struttura giuridica all‟interno del panorama
societario francese.
Riforme, come vedremo, funzionali a rendere la S.A.S. un modello più “agile” da un
punto da vista economico e di facilità d‟uso, le quali però non hanno mai interessato
la struttura originaria, il cuore della società stessa, confermando la validità del
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modello originario. Modifiche normative anche piuttosto attese, considerando che
la legge istitutiva del 1994, pur molto valida, era troppo nuova e sperimentale per
essere perfetta; con la conseguente necessità di successive evoluzioni normative del
87
modello.
84 Si veda op. ult. cit. p.13
85 P.L. Périn ,« SAS, société par actions simplifiée », Joly édition , Parigi, 2008, p.4
86 Si veda op. ult. cit. p. 4
87 Si veda op. ult. cit. p. 8
23
2.1-La legge istitutiva della S.A.S. N. 94-1 del 1994
La progettazione e l‟istituzione da parte del legislatore francese del modello della
Société par actions simplifiée era stata inizialmente ipotizzata come una mera
88
variazione semplificata della “Société Anonyme”, per poi invece concretizzarsi un
vero “tertium genus” societario, con proprie regole ed una disciplina autonoma.
La S.A.S. nasce come precisa risposta ad una richiesta pervenuta dal mondo
89
imprenditoriale francese: il CNPF, presieduto all‟epoca dal Segretario Generale
90
della “Compagnie de Saint Gobain” , M.B. Field, si prese incarico fin dal 1989, di
studiare uno strumento giuridico che fosse funzionale, che meglio si adattasse, agli
91
accordi, alle intese, alle “joint ventures” fra società; in una parola una nuova
92
struttura societaria che fosse funzionale “alle operazioni fra le imprese.”
I risultati di questi studi furono inseriti in un rapporto del 1990 denominato “La
93
Société anonyme simplifiée, structure de rapprochement des entreprises.”
L‟attività intensa del CNFP era strumentale al tentativo di mettere un argine ad un
diffuso fenomeno dell‟epoca, che possiamo definire come una vera e propria
“delocalizzazione giuridica”, ossia la consuetudine per le società francesi di costituire
88 “Société Anonyme Simplifiée” Si veda op. ult. cit., p.5
89 ”Conseil National du Patronat Français” divenuto in seguito MEDEF “Mouvement des Entreprises de
France”
90 Segretario generale della “Compagnie de Saint Gobain”
91 C. Cannavacciuolo « Il termine Joint Venture, indica una forma di associazione temporanea tra imprese,
finalizzata alla realizzazione di un investimento o di un’opera in un settore d’interesse comune: esso designa
cioè l’accordo fra due o più imprese mirato alla creazione di complessi sistemi industriali, di appalti, ovvero
alla comune ricerca tecnologica od allo sviluppo di reti commerciali. »
http://www.diritto.it/materiali/commerciale/cannava2.html
92 V. Turinetti Di Priero, “ La Société par actions simplifiée: una nuova forma societaria creata dal legislatore
francese”, in “Dottrina e varietà giuridica”, 1995, fascicolo 10, p. 297
93 “La società anonima semplificata, struttura di raccordo delle imprese”
24
94
le loro filiali all‟estero, a causa dell‟inadeguatezza del diritto francese nel regolare
95
determinate situazioni. Ciò accadeva in quanto, come rilevava ancora il CNPF, in
principio degli anni 90, all‟interno del sistema giuridico transalpino, si sentiva la netta
mancanza di un modello che permettesse alle imprese di collaborare congiuntamente
96
ad un progetto produttivo comune attraverso la costituzione di una società ad hoc.
La société anonyme infatti, era caratterizzata da una serie di norme inderogabili, poco
funzionali ad un rapporto elastico come ad esempio quello di joint ventures, fra un
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esiguo numero di società.
La risposta al problema dell‟eccessiva rigidità non poteva essere neppure la “Société
en nom collectif”, in quanto, seppur sicuramente più modellabile della S.A., con molti
meno aspetti normativi inderogabili, presentava un ostacolo decisivo per il suo
concreto utilizzo. Insito nella sua struttura infatti, presentava un limite invalicabile ed
98
onerosissimo per le imprese: la responsabilità illimitata e solidale dei soci.
Dunque la sola ad unica via percorribile era quella di ricorrere a patti parasociali
99
(pactes d’actionnaires), mezzi idonei a raggiungere lo scopo, ma certo non
100
equivalenti ad una struttura forte come invece una società. In particolare si
101
ricorreva a strutture giuridiche molto “originali” sicuramente, ma altrettanto
complesse e fragili. Si procedeva, ad esempio, alla costituzione di sociétés anoymes ,
94 « In particolare in Olanda, sistema caratterizzato da ampia libertà del’organizzazione dell’attività
societaria “ ricorda V. Turinetti di Priero in op. cit., p.297. Ma anche in Lussemburgo sottolinea D.Vidal ,op.
cit. , p. 583
95 V. Turinetti Di Priero , op. cit., p.297
96 R.Torino, “Un nuovo tipo di società di capitali in Francia: La società per azioni semplificata”, in “Il diritto
commerciale internazionale”,1994, Fascicolo 3-4, Pag. 787
97 V. Turinetti Di Priero , op. cit., p. 297
98 Si veda op. ult. cit. p. 788
99 V. Turinetti Di Priero ,op.cit., p.297
100 R. Torino, op. cit., p. 787
101 V. Turinetti Di Priero ,op. cit. , p. 297
25
e parallelamente, si concludevano accordi fra i soci, con valore contrattuale. Accordi
che dettavano la “vera” organizzazione sociale, strutturandone le scelte organizzative
e destinando gli statuti sociali solo ad una mera ripetizione delle norme legali
102
previste dal codice. In sostanza si relegava gli stessi a vuoti contenitori. Inoltre, un
altro aspetto negativo degli accordi, riguardava il fatto che essi erano documenti
privati, dunque produttivi tuttalpiù di un risarcimento del danno in caso di
103
violazione. Confermando quindi l‟assoluta inadeguatezza a regolare un rapporto
stabile, solido e certo fra soci.
La finalità che, in quest‟ottica, si poneva la relazione del CNFP era quella di
ipotizzare una forma di società, alternativa alla S.A., che lasciasse ampio spazio alla
libertà contrattuale dei soci, per la definizione degli obblighi e dei doveri interni.
104
Una vera “Sociétè Contractualisée”, ove le imprese potessero liberamente
modellare la struttura societaria rendendola idonea ad uno specifico progetto
industriale comune, attraverso la creazione di uno strumento organizzativo agile e
dando grande rilievo al concetto di “intuitus personae.” Proprio a causa di questo
rapporto di fiducia che doveva caratterizzare i rapporti tra i soci, la struttura della
105
S.A.S. venne definita come una “struttura confidenziale.”
Questa caratteristica peculiare consente di distinguere notevolmente la S.A.S. dalla
S.A., che invece ha come funzione essenziale quella di raccolta del capitale, senza
particolare rilevanza delle caratteristiche personali dell‟azionista; in particolare per il
106
risparmiatore medio piccolo. Esemplificando, la S.A. non pone particolari limiti e
regole su chi possa detenere una piccola quota del proprio capitale e lo stesso soggetto
102 Si veda op. ult. cit. , p. 297
103 R. Torino, op. cit. , p. 789
104 V. Turinetti Di Priero, op. cit. , p. 298
105 « SAS : société par actions simplifiée » http://aesplus.net/SAS-societe-par-actions-simplifiee.html
106 V. Turinetti Di Priero ,op. cit., p. 298
26
avrà solo l‟interesse di veder fruttare il proprio investimento; nella S.A.S. invece,
sono fondamentali le caratteristiche personali dei singoli soci, soggetti che devono
essere “fidati” e funzionali nello svolgere quella determinata attività economica
comune, elemento questo di notevole interesse comparatistico, come vedremo in
seguito.
La S.A.S. si configura come modello geneticamente incentrato sulla assenza di
107
norme inderogabili, “un vero e proprio festival delle libertà”, strettamente ed
108
esclusivamente funzionale alle richieste provenienti dal mondo degli affari. Parte
della dottrina, addirittura in modo radicale, teorizza la S.A.S. come un modello più
109
vicino ad un patto parasociale che ad una figura istituzionale. Elementi che saranno
ancora più chiari dopo una successiva analisi specifica sugli aspetti propri della
S.A.S..
Nel momento della creazione del modello fu sottolineata anche la rilevanza degli
statuti, che dovevano tornare ad essere una vera “Charte des actionnaires”, e non
110
mera ripetizioni delle norme legislative, anche per quanto riguarda gli oneri
111
pubblicitari. Dunque un recupero della funzione dello statuto come vera
“Costituzione” della società, come vedremo.
La S.A.S. fu introdotta nel panorama societario francese, non come una mera
“variante” alla société anonyme, ma come un vero è proprio tertium genus,
107 D. Vattermoli , “Uno sguardo oltre frontiera: la société par actions simplifiée francese » in « Libertà e
responsabilità nel nuovo diritto societario : atti del convegno tenuto a Roma il 23/24.4.2004 » a cura di
Alessandro Nigro, Guiffrè, Milano, 2006
108 Si veda op. ult. cit.
109 A. Charveriat , A. Couret, « Société par actions simplifiée, Dossiers pratiques » Edition Francis Lefebvre,
Parigi, 2001, n° 35, p. 12.
110 Si veda op. ult. cit. p. 298
111 R.Torino, op. cit., p. 789
27
112
nell‟ambito delle società di capitali. Questo elemento deve essere considerato come
scelta ponderata da parte del legislatore francese, perché creando appunto un modello
“diverso”, la stessa S.A.S. non avrebbe dovuto uniformarsi alle discipline di rango
113
comunitario, generalmente rivolte verso le tradizionali società per azioni; e dunque
evitando che i suoi caratteri di libertà statutaria venissero limitati, facendo perdere la
peculiarità stessa al nuovo modello societario.
La strutturazione originale della S.A.S., introdotta nel 1994, era caratterizzata dalla
possibilità di creare esclusivamente una società composta da altre società, cioè i soci
della S.A.S. stessa dovevano essere a loro volta persone giuridiche. Era
categoricamente esclusa la presenza di un socio persona fisica, questo per due diverse
ragioni: la prima per rimanere fedeli all‟idea originale della società, come lungamente
espresso in precedenza, quale soggetto finalizzato unicamente a fornire una struttura
societaria agli accordi di cooperazione fra persone giuridiche; e, secondariamente, per
evitare una probabile situazione di inferiorità dei soci persone fisiche nella gestione
114
della società a fronte degli azionisti società di capitali, essendo questi del tutto
sprovvisti di quelle capacità di gestione, esperienza, professionalità e forza economica
che invece possedevano le grandi società possibili soci della S.A.S.
Tuttavia la restrizione non si limitava alle sole persone fisiche giacché il legislatore
aveva reso di fatto il modello della S.A.S. adottabile dalle sole società medio grandi.
Come si evidenzia, il capitale minimo originario per una società facente parte di una
115
S.A.S. doveva essere di 1.500.000 di Franchi (circa 500 milioni di lire nel 1994), un
impegno economico assolutamente fuori portata per società medio-piccole.
112 Si veda op. ult. cit.. p. 299
113 Si veda op. ult. cit., p.299
114V. Turinetti di Prierio, op. cit. , pag. 790
115 Ex articolo 262-1 Legge N 94-1 3/1/1994
28
L‟ammontare del capitale minimo richiesto inoltre, non era assolutamente derogabile
116
dalle parti, pena la dissoluzione della stessa S.A.S.
E‟ sicuramente interessante cercare di capire la ratio di questa disposizione che, di
fatto, concedeva l‟utilizzo della nuova forma societaria solo ad un numero esiguo di
società. Per trovare una risposta è bene far riferimento alla genesi del modello: una
forma societaria funzionale ad accordi fra altre società.
Una disciplina di questo tipo infatti, portava ad una “selezione naturale” dei soggetti
che sarebbero potuti divenire soci che, dati i requisiti richiesti, certamente avevano la
“forza” patrimoniale, contrattuale e dimensionale per strutturare un rapporto di tipo
orizzontale fra loro; situazione difficilmente replicabile se i soci fossero stati grandi
società, insieme a piccole e piccolissime società, ed ancora di più in caso di
compresenza di soci persone fisiche. Per questo motivo la S.A.S. veniva spesso
117
definita, in modo competente, come una società assolutamente “non amatoriale”,
ma anzi diretta verso un uso professionale.
La ratio era dunque quella di creare una società con un gruppo omogeneo di soci, in
118
grado di rapportarsi alla pari e di “parlare la stessa lingua.” Considerando poi che
l‟elemento dell‟ampia autonomia statutaria, pietra angolare del nuovo modello,
avrebbe certamente avuto come contrappasso quello di un probabile scarsa protezione
119
dei piccoli azionisti.
116 Infatti se il capitale sottoscritto, entro 6 mesi, non rientrava nella soglia minima prevista per la S.A.S., la
stessa andava ad estinguersi, o, obbligatoriamente a trasformarsi. Questa procedura ex art 262-5 legge 94-
1 3/1/1994 era detta “Régularisation”, ricorda Vittorio Turinetti Di Priero ,op. cit. pag.299
117 D. Vidal, op. cit. , p. 584
118 A. Le Fèvre,” Le droit des sociétés ” , RJ, 1992, p.89
119 R. Torino,op. cit., pag. 790
29
L‟ammontare del capitale sociale minimo della S.A.S. era invece costituito da una
120
cifra pari a 250.000 Franchi (circa 85 milioni di lire dell‟epoca) disciplina al centro
di un dibattito parlamentare molto vivo all‟epoca, soprattutto sulla possibilità di
prevedere un capitale sociale più elevato. Tuttavia al momento della promulgazione
121
della legge questa richiesta rimase insoddisfatta. La scelta di indicare un capitale
sociale minimo, non estremamente elevato, era probabilmente finalizzata a non
122
limitare la possibilità di utilizzo ad un numero troppo esiguo di soggetti.
Proprio per questo aspetto riguardante il capitale sociale rapportato al capitale dei
singoli soci, parte della dottrina ha definito la S.A.S. del 1994 come “una società
123
povera composta da azionisti ricchi.”
Questo “prototipo” societario, di “società di grandi società”, si è consolidato nel
panorama societario francese, ed in qualche modo testato per la propria effettiva
124
funzionalità e validità per circa cinque anni, prima di venire radicalmente
modificato nel 1999.
2.2- La riforma del 1999: l’apertura del modello della S.A.S.
125
La legge numero 99-587 del 12 Maggio 1999, “Innovation et recherche”, è stata
emanata durante la fase politica caratterizzata da Lionel Jospin come primo ministro e
Jacques Chirac come Presidente della Repubblica. Si tratta di un testo normativo
molto complesso e innovativo la cui portata, nell‟ordinamento francese, spazia
120 Ex Legge 94-1 3/1/1994
121 P.L. Périn, op. cit. p.5
122 V. Turinetti Di Priero ,op. cit. pag.299
123 Y.Guyon “ Droit des Affaires“ , Economica
124 P.L. Périn, op. cit., p.5
125 Détail d'un texte « Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759583&dateTexte
30
dall‟ambito societario, come vedremo, a quello tributario, fino all‟istituzione di
specifici centri di ricerca.
L‟esplicita funzione di tale legge era quella di “favorire l‟innovazione e sviluppare
126
l‟economia per la creazione di imprese innovative.”
La normativa all‟epoca fu accolta, nel suo complesso, in modo piuttosto critico:
infatti, poiché l‟approvazione definitiva era intervenuta in tempi molto brevi, tale
127
riforma correva il rischio di essere stata realizzata “à la sauvette”, cioè realizzata
“in fretta e furia”. Tuttavia, nonostante la rapidità dell‟approvazione, la normativa in
esame ha avuto, per quel che ci concerne, una notevole rilevanza.
Limitatamente al nostro campo di indagine la legge n°99-587 del 1999 comporta una
128
straordinaria innovazione rispetto al modello originario della S.A.S , quale modello
di “Società di grandi Società” avendo aperto, anche a soci persone fisiche o
129
piccole/medie società, la possibilità di adottare tale forma societaria e consentendo
anche la creazione di S.A.S. unipersonali, per le quali rimando un‟ analisi al capitolo
dedicato.
Come è stato sottolineato nel rapporto precedente alla legge, realizzato dalla
“Commission des affaires culturelles et sociales”, presieduta dal deputato Jean-Paul
Bret, la riforma mira a rendere la S.A.S. “particolarmente adatta alla creazione di
strutture societarie innovative, rendendo disponibile a tutti la possibilità di accedere
ad una forma sociale (la S.A.S.nda) contraddistinta da una grande libertà interna
126 « La loi sur l’innovation et la recherche pour favoriser création d’entre p r i s e de technologies
innovantes” Ministère de l’Éducation Nationale ,de la Recherche et de la Technologie.
www.education.gouv.fr
127 G. Baranger, « Le droit des sociétés bouleversé à la sauvette », Bull. Joly Sociétés, 1999, p. 831
128 J. Pailluseau “ La nouvelle S.A.S. Le Big Bag du droit sociétaire !” 1999 . Anche M.Germain “Le
commentaire” JCP, Ed. 1999 ; J. Barthelemy, “Société par actions simplifiée et droit sociale » in « Droit
Social » n°6 , 2001, p.637
129 Spesso abbreviate come « PME » , « Petites et Moyennes Entreprise »
31
accordata ai soci fondatori, tanto per l’organizzazione societaria quanto per il
130
controllo dell’azionariato.”
Ancora la stessa Commission des affaires culturelles et sociales, nella figura del
deputato Jean-Michel Dubernard, considerava che la chiave del successo della S.A.S.
fosse da rinvenirsi proprio nella “possibilità di strutturare ed organizzare il lavoro
131
societario in modo libero.”
Pertanto la finalità ultima di questa importante riforma legislativa non deve rinvenirsi
solamente nell‟ambito ristretto del diritto societario, ma “nell’incentivare e
promuovere lo sviluppo e l’innovazione,” facilitando “la creazione di imprese
funzionali a questi obiettivi” come ricorda l‟allora Ministro della Pubblica istruzione,
132
ricerca e tecnologia Claude Allègre.
L‟obiettivo perseguito era quindi quello di rendere accessibile la S.A.S. anche a soci
diversi da imprese medio grandi, rendendo disponibile a tutti una forma societaria
assolutamente innovativa, caratterizzata da un‟alta autonomia statutaria, così diversa
dalla société anonyme, maggiormente legata invece a vincoli e discipline direttamente
previste dalla legge ed assolutamente inderogabili. Gli autori parlarono in proposito di
133
una “democratizzazione” del modello. Da qui naturale l‟analisi del rapporto fra la
S.A.S. innovata e la société anonyme.
130 Si veda op. ult. cit. http://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r1642.asp#P537_136989
131 Si veda op. ult. cit.
132 Projet de loi sur l'innovation et la recherche, présenté au nom de M. Lionel Jospin, premier ministre,
et par M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Sénat,
session ordinaire de 1998-1999. N°152
133 P.H. Conac,« Quelques réflexions sur l’avant-projet de S.A.S. U. », Bull. Joly, 1999, p.607, §133
32
134
Parte della dottrina infatti, si domandò se detta riforma non “segnasse la morte della
135
société anonyme.” La riforma, come evidenziato, permetteva dunque a tutti i
soggetti, persone fisiche e giuridiche, piccole e medie società, di costituire una S.A.S.;
che quindi sarebbe potuta essere di gran lunga preferita alla S.A.
Questo per via della “genetica” libertà statutaria e organizzativa della S.A.S., di più
ampia versatilità rispetto alle rigide regole della S.A., spesso definita proprio per
136
questo un vero è proprio “mostro di formalismo.”
Questa previsione dottrinale, pur essendo sicuramente originale ed interessante, non
considerava però un elemento fondamentale: alla S.A.S. è fatto assoluto divieto di
ricorrere al pubblico risparmio, a differenza della S.A., che invece, potremmo dire, ha
come caratteristica fondante proprio quella di “potersi aprire” al mercato dei capitali
di rischio. Aspetto sul quale comunque ritorneremo in seguito.
Dunque, anche alla luce della riforma del 1999, si tratta di due modelli molto
differenti fra loro, con un eventuale “concorrenza” solo in caso, statisticamente
137
limitato, di S.A. “fermées”, cioè chiuse al pubblico risparmio.
2.3- La legge “Nouvelles régulations économiques“, “NRE” del 2001
Ritengo innanzitutto importante analizzare la fase prodromica all‟emanazione della
“loi Nouvelles régulations économiques” (da qui “NRE”) nel 2001, che conosce la
138
prima stesura però molto antecedentemente, in data 27 Aprile 2000.
134 A. Charvériat “La reforme de la S.A.S. signe-t-elle l’arrêt de mort de la société anonyme?” in « Opinion
Finance », n 556,12/7/1999, p.25
135 Si veda op. ult. cit.
136 P.L. Périn, op. cit. p.12
137 M.Germain “S.A.S.” Règles propres à chaque type de société”, JCP, 2002
33
Analizzando il progetto di legge infatti, troviamo elementi comuni alla riforma del
1999, che ha rappresentato la prima rilevante modifica al modello societario oggetto
di studio.
Nella relazione elaborata dall‟allora Ministro dell‟Economia, Finanze ed Industria,
139
Christian Sautter, troviamo una precisa dichiarazione di intenti su quale debba
essere l‟obbiettivo di questa nuova legge: “Rispetto alla globalizzazione
dell’economia e alla realtà del capitalismo attuale, lo Stato si deve dotare di
strumenti di regolazione efficaci al fine di assicurare trasparenza nello svolgimento
140
delle operazioni finanziare nel rispetto delle parità dei soggetti economici.” Uno
degli obiettivi cardine della normativa in esame, era infatti quello di riscrivere, o
meglio di ridefinire il concetto di “governo societario”, cercando di rinnovarlo per
141
creare un nuovo equilibrio dei poteri all‟interno del impresa stessa.
Gli elementi dunque similari alla riforma del 1999 sono molti: in primo luogo si tratta
di leggi di tipo economico, di ampio respiro, con “ratio” concettualmente collegate, da
un lato “il favorire l‟innovazione e lo sviluppo” dall‟altro “assicurare la trasparenza.”
Finalità queste che possono considerarsi come l‟una corollario dell‟altra. In altri
termini lo sviluppo economico seguirà certamente l‟ottenimento di una rimarcabile
trasparenza economica. Ulteriore elemento comune, il più rilevante per il nostro
studio, è costituito dal fatto che il modello della S.A.S. dovrà necessariamente passare
per un rinnovamento finalizzato proprio al raggiungimento di questi nuovi propositi.
138 J.F.Barbieri, M. H. Monserie-Bon, « La loi NRE et le droit des sociétés : actes du colloque organisé à
l’Université des sciences sociales de Toulouse le 5 octobre 2001 par le Centre de droit des
affaires » Parigi, Montchrestien, 2003, p. 6
139 Projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, présenté au nom de Lionel Jospin, Premier
Ministre, et par M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Enregistré à la
Présidence de l'Assemblée nationale le 15 mars 2000.
http://www.assembleenationale.fr/11/projets/pl2250.asp
140 http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl2250.asp
141 J.F. Barbieri, M. H. Monserie-Bon, op. cit. , p. 10
34
Per la verità, dobbiamo specificare, che la legge NRE ha inciso maggiormente sulla
142
disciplina della S.A., “ammorbidendone la struttura “; mentre, con riguardo la
S.A.S., le modifiche apportate, se pure importanti, sono state più limitate da quelle
introdotte dalla riforma del 1999.
La suddetta riforma innanzitutto, ha eliminato il termine di almeno due anni dalla
nascita della società per la sua trasformazione che, in caso i soci decidessero in questo
senso, potrà dunque intervenire anche immediatamente dopo sua costituzione. Tale
previsione riveste una certa importanza basti pensare, ad esempio, di voler ricorrere al
pubblico risparmio; in tale ipotesi la trasformazione sarà obbligatoria, ricordando che
la S.A.S. non può ricorrere ai mercati di capitali di rischio. Secondariamente viene
143
introdotta la possibilità di creazione della S.E.L.A.S, interessantissima forma
societaria, basata sulla modello della S.A.S., per lo svolgimento “des professions
libérales réglementées”, che mi riservo di analizzare nello specifico successivamente.
La legge NRE ha modificato anche le disposizioni riguardanti i “commissaires aux
comptes”, elemento rilevante anche per il nostro ambito di studio, come vedremo,
modificando l‟ambito delle sanzioni penali previste in caso di illeciti nello
svolgimento della loro attività ed approvando un nuovo codice deontologico della
144
professione.
2.4- “Loi de modernisation de l'économie”, “LME” del 2009
Ulteriori importanti modifiche al modello della S.A.S., sono state introdotte dalla
recentissima Loi n°776 del 4 agosto 2008, detta anche “Loi de modernisation de
l’économie” (da qui “LME”).
142 J. Simon, “DirComm.it –Il diritto commerciale oggi 2007” http://www.dircomm.it/2007/n.1/01.html
143 “Société d’exercice libéral par actions simplifiée”
144 J.F. Barbieri, M.H. Monserie-Bon, op. cit., p.133
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Il suddetto testo elaborato del ministro dell‟Economia transalpino Christine Lagarde è
strutturato come un dispositivo normativo molto ampio, con disposizioni che spaziano
in settori diversi, non solo il diritto commerciale. La suddetta legge ha come obiettivo
145
prefissato quello di far ottenere un incremento dello 0,3 del PIL, ed in aggiunta la
146
creazione di 50.000 di posti di lavoro l‟anno.
Inerenti al nostro campo di studio sono intervenute anche modifiche al modello
S.A.S., che ora analizzeremo.
La prima rilevante riguarda i “commissaires aux comptes”, divenuti da obbligatori a
147
eventuali. Questa modifica non possiamo che considerarla un punto di svolta
fondamentale per il modello S.A.S.; va infatti a modificarsi un aspetto da sempre
peculiare della disciplina, rendendo l‟attività di controllo contabile posto in essere dai
“commissaires” eventuale, e dunque rafforzando ancora e sempre più l‟elemento di
semplificazione e libertà di gestione della società stessa. Pertanto, alla luce di questa
normativa, la nomina dei “commissaires aux comptes” non sarà più obbligatoria per le
S.A.S. più piccole, aventi un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro, 1 milione
di bilancio, non più di 20 dipendenti assunti a tempo indeterminato. In caso almeno
due di questi tre parametri siano presenti, la nomina dei “commissaires” sarà
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eventuale. Per ulteriori aspetti inerenti a questo organo specifico rimando al
paragrafo dedicato.
145 La loi de modernisation de l'économie, Dossier d'actualité publié le mardi 13 octobre 2009.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Affaires. http://www.net-iris.fr/veille-
juridique/dossier/19037/la-loi-de-modernisation-de-economie.php
146 Si veda nota precedente
147 Le sort des mandats en cours des commissaires aux comptes des SAS dispensées depuis janvier 2009.
Actualité publiée le jeudi 8 octobre 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Commercial & Sociétés. http://www.net-iris.fr/veille-
juridique/actualite/23127/le-sort-des-mandats-en-cours-des-commissaires-aux-comptes-des-sas-
dispensees-depuis-janvier-2009-en-avoir-un.php
148 Si veda nota precedente
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