Prefazione
Il D.Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio
2006, entra in vigore il 1° luglio 2006.
Il Codice ha inaugurato una rivoluzione lessicale e sostanziale,
non solo nell’ambito della materia dei lavori pubblici, ma anche in quella
dei servizi e delle forniture, presentandosi come un’opera di epocale e
radicale riassetto normativo, realizzata dalla Commissione De Lise,
perché mette ordine a quasi 150 anni di stratificazione normativa,
raggruppando, in un unico testo, le leggi emanate in materia, dall’Unità
d’Italia fino ai giorni nostri, con lo scopo di riordinare e semplificare
l’intera normativa di settore, armonizzandola con quella comunitaria,
favorendone la concorrenza e la trasparenza negli appalti.
Dal punto di vista della novità lessicale non si parla più di asta
pubblica, trattativa privata o licitazione privata, ma il Codice, all’art. 3,
riporta le nuove definizioni: come procedura aperta, procedura ristretta,
appalto concorso e appalto integrato.
Dal punto di vista sostanziale si aprono nuove possibilità per le
amministrazioni aggiudicatici, per gli operatori economici e per le
imprese, di avviare, o di partecipare, a procedure di affidamento più
flessibili grazie ai principi fondamentali del Trattato della Comunità
Europea, quali quelli della libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Il Codice, infatti, nasce dalla norma Legge 62/2005, che ha
delegato il Governo a recepire le nuove direttive comunitarie, la
2004/17/CE e la 2004/18/CE, nel rispetto dei principi di semplificazione,
riduzione dei tempi, massima flessibilità degli strumenti urbanistici.
Altra fondamentale novità introdotta dal Codice, come
recepimento delle direttive comunitarie, è il Regolamento di attuazione,
previsto all’art. 5 del Codice ed entrato in vigore il 1° luglio del 2006,
recante la disciplina attuativa ed esecutiva dei contratti pubblici di lavori,
1
servizi e forniture, che ha lo scopo di abrogare la normativa previgente,
e cioè il Regolamento sui lavori pubblici Dpr. 554/1999, ed il
Regolamento dei servizi e forniture Dpr 34/2000.
Ma Il D.Lgs. 163/2006 che avrebbe dovuto rappresentare una
rivoluzione nei settori ordinari e speciali, ha incontrato molte difficoltà
interpretative ed attuative, tanto da essere stato modificato per ben tre
volte e sottoposto ad una procedura d’infrazione da parte della
Commissione europea, poiché il legislatore italiano, non recependo
fedelmente le disposizioni comunitarie, di fatto ha violato il principio
comunitario, che rappresenta la fonte di ogni direttiva comunitaria. Tale
principio comunitario, infatti, è quello della libera concorrenza nel
mercato e della massima partecipazione agli affidamenti dei contratti
pubblici.
Vista la complessità dell’opera e la vastità delle disposizioni che
incidono su molti settori della materia dei lavori nei settori ordinari e
speciali, sia sopra soglia che sotto soglia comunitaria, nel presente
lavoro saranno oggetto di disamina esclusivamente le novità introdotte
dal Codice nella contrattualistica classica nei settori ordinari dei lavori
pubblici sotto soglia comunitaria, individuata al comma c dell’art. 28 pari
ad € 5.278.000,00, e la disamina delle disposizioni innovative e delle
criticità riscontrate in virtù del recepimento della direttiva 2004/18/CE.
Le maggiori novità apportate dal Codice al quadro normativo
previgente, in riferimento alla materia dei lavori pubblici, sono
contenute nelle Parte II, che tratta di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari, Capo III relativo alle procedure di
scelta del contraente e selezione delle offerte, nel quale sono comprese
anche le procedure di aggiudicazione innovative come il Dialogo
competitivo e l’Accordo Quadro, nella nuova fase di calcolo delle
offerte e delle offerte anomale quale l’avvalimento, nell’ampliamento
delle attività affidate agli organismi già individuati dalla normativa
2
previgente, nonché in riferimento al Responsabile Unico del
procedimento.
Novità molto importante presente nel Capo III, è l’art. 53 del
Codice che definisce l’oggetto del contratto dei lavori pubblici. Esso,
infatti, ne amplia l’ambito oggettivo, prevedendo la possibilità di affidare,
congiuntamente, la progettazione e la esecuzione dell’opera pubblica. Il
contratto così definito prende il nome di appalto integrato.
Ma la vera innovazione, che doveva essere quella di una
radicale rivoluzione del settore dei lavori pubblici, non è mai iniziata,
anzi in questi 3 anni abbiamo assistito ad un percorso molto tortuoso
sia del Codice che del Regolamento.
L’art. 253 deI D.Lgs. 163/2006, già dal momento in cui viene
approvato, differisce, al 1° agosto 2007, l’applicazione delle nuove
procedure di affidamento come il Dialogo competitivo e l’Accordo
Quadro e l’Asta elettronica.
Le vicende della notevole accelerazione nell’iter approvativo del
Codice, giustificata dal Governo con la necessità di ottemperare ad un
obbligo comunitario, hanno dato luogo alla sua prima correzione,
attraverso una ulteriore sospensione dei nuovi istituti negoziali previsti
dalle direttive al 31 luglio 2007, per un intervento più articolato e
approfondito del Governo sulla conoscenza di tali innovazioni.
Inoltre, il legislatore italiano, non recependo fedelmente le
disposizioni comunitarie, di fatto ha violato il principio comunitario, che
rappresenta la fonte di ogni direttiva comunitaria, che è quello della
libera concorrenza nel mercato e della massima partecipazione agli
affidamenti dei contratti pubblici.
Mentre il legislatore comunitario si pone l’obiettivo di
liberalizzare e semplificare tutto ciò che ostacola il libero e corretto
gioco dei legittimi interessi nel mercato delle opere pubbliche, il
legislatore italiano, invece, recepisce questa spinta di libertà con le
dovute prudenze di chi deve fare i conti con un mercato di lavori
3
pubblici ad alto rischio di infiltrazione criminale. Prudenze che,
inevitabilmente, sono state recepite dalla legge 109/19994, soprattutto
in riferimento all’oggetto del contratto che prevedeva la netta
separazione tra la progettazione e la esecuzione dell’opera pubblica.
Il secondo decreto correttivo, ha quindi lo scopo di stemperare
questo spirito liberale del legislatore comunitario, rimandando al
Regolamento di attuazione la previsione di una disciplina di dettaglio.
Infatti ad oggi l’art. 53 commi 2 e 3, relativo all’oggetto del
contratto così ampliato dalla direttiva comunitaria, è ancora sospeso.
Proprio quando sembrava essere in dirittura d’arrivo, il codice è
oggetto di una proceduta d’infrazione, la n. 2007/2309, che la
Commissione Europea ha avviato per norme previgenti, soprattutto in
riferimento alla legge 104/1999, che sono state riprodotte tal quali.
E’ necessario considerare, inoltre, che tra i due decreti correttivi
del ministro Di Pietro ed il Terzo decreto correttivo si è verificata la fine
della legislatura e le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere, che
hanno determinato una sospensione di tutti i lavori del Governo
uscente, lasciando al nuovo Governo Berlusconi, l’approvazione proprio
allo scadere del termine biennale delle correzioni.
Ad oggi, però, le Pubbliche amministrazioni ancora non possono
applicare completamente la normativa, a causa di tutte queste
circostanze che hanno sortito un vuoto normativo che ha creato caos e
contenziosi, non solo tra amministrazioni ed imprese, ma anche in
riferimento al recepimento della normativa in merito alle competenze
tra Stato e Regioni.
A far discutere, o meglio a far sorgere una molteplicità di
contenziosi, sottoposti al parere della Corte Costituzionale, è l’art. 4 del
Codice soprattutto, i commi 2 e 3, che lascia alla Regione la potestà
normativa solo per alcuni aspetti della materia, e le obbliga al rispetto
della disciplina prevista dal Codice. Molte Regioni hanno avviato dei
ricorsi dichiarando illegittimi tali commi, ma la Corte Costituzionale, con
4
la più significante sentenza n. 401/2007, respingendo le questioni
sollevate dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo
sulla illegittimità dei citati commi, andando, va a confermare quanto già
deciso dalla pur nota sentenza 3003/2003 e cioè come non esista una
materia relativa ai lavori pubblici e che gli stessi “ … di volta in volta,
rientrare nell’ambito della potestà legislativa esclusiva statale, ovvero
concorrente, ovvero ancora residuale delle Regioni”.
In conclusione si può affermare che le ripetute modifiche al
Codice dei contratti, rendono il quadro normativo instabile, creando non
pochi scompensi all’attività delle Stazioni appaltanti, con una incertezza
di fondo ed estesi contenziosi. Certamente non può non rivelarsi che
questo continuo incidere sul testo è sentore di un inefficace
funzionamento della disciplina previgente, e ciò dovrebbe imporre le
Autorità competenti ad una riflessione comune, al fine di pervenire a
soluzioni efficaci e soddisfacenti. E’ forse impensabile rimettere mano
ad una riscrittura del Codice dei Contratti, ma occorre prendere atto che
il tentativo di risolvere i problemi applicativi determinati dal Codice, non
è pienamente riuscito alla luce degli interventi legislativi intervenuti in
questi tre anni.
5
1. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COME COMPIMENTO DI
UNA RIFORMA NORMATIVA.
1.1 Articolazione e contenuto del codice.
“Il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, è articolato in cinque parti e composto da 256
articoli e 22 allegati.
La parte I intitolata “Principi e disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice”,
contiene le norme relative a: oggetto, principi, definizioni, fonti di
disciplina, riparto tra Stato e Regioni, Autorità di Vigilanza e
Osservatorio, responsabile del procedimento e accesso, nonché
l’elencazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice,
quali appalti segretati o stipulati sulla base di accordi internazionali.
La Parte II, intitolata “Contratti pubblici relativi a lavori, forniture e
servizi nei settori ordinari”, disciplina i contratti aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture sia sopra soglia che sotto soglia comunitaria,
articolata in quattro titoli, e rappresenta la parte più corposa e, probab
ilmente, più significativa. In tale Parte è recepita la Direttiva comunitaria
n. 2004/18/CE.
Il primo titolo disciplina i contratti di rilevanza comunitaria, e
contiene il cuore della disciplina delle procedure di affidamento, nonché
i principi in tema di esecuzione del contratto.
Il secondo titolo disciplina i contratti sotto soglia comunitaria,
mediante un rinvio alla disciplina dettata per i contratti sopra soglia
comunitaria e l’enucleazione delle specifiche regole derogatorie.
Il terzo titolo detta disposizioni per le concessioni di opere
pubbliche, per il promotore finanziario, per il contraente generale e per
le infrastrutture strategiche.
6