INTRODUZIONE
L’obiettivo principale della riforma in materia di società a responsabilità
limitata, secondo quanto indicato dall’art. 3 della legge delega 366/2001
era diretto alla totale revisione del modello societario. Essa, in parallelo ad
un processo rilevabile sia in Europa che a livello internazionale, aveva lo
scopo di:
- offrire agli operatori del diritto economico uno strumento caratterizzato
da una significativa elasticità;
- soddisfare esigenze sentite come rilevanti nell’ambito del settore delle
piccole e medie imprese.
Oggi, pertanto, la società a responsabilità limitata, non si presenta più
come una “piccola società per azioni”1 ma si identifica come una “società
personale” che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può
essere sottratta al regime di rigidità che caratterizzano la società per azioni.
In particolare, è stato affermato che, con la riforma del diritto societario,
attuata col D. Lgs. n. 6/2003, «la società a responsabilità limitata passa da
un paradigma definibile in termini di piccola società per azioni ad un
modello qualificabile come società di persone a responsabilità limitata »2.
Vi sono numerose innovazioni che fanno avvicinare in maniera
consistente la s.r.l. al sistema della società di persone: l'ampia libertà in
materia di conferimenti, l'estensione del diritto di recesso, la facoltà di
introdurre in statuto ipotesi di esclusione, la derogabilità del metodo
collegiale.
1-Buonocore V., La riforma delle società, Milano, 2004
2-Montalenti P. ,La riforma del diritto societario: profili generali, in “Rivista del diritto commerciale”,
2003, I, pag. 60
I
Sulla base di questa scelta politica, tra i profili più significativi di questa
riforma e di maggior impatto applicativo, non si possono non annoverare
gli incisivi poteri di controllo riconosciuti a tutti i soci non amministratori,
indipendentemente dalla quota di capitale da essi posseduta.3
Infatti, il secondo comma dell’articolo 2476 c.c. sancisce, che, «i soci
che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,
anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti
relativi all’amministrazione».
Da più parti è stato osservato che la nuova disposizione introdotta
conferma «l’esattezza del giudizio di privatizzazione del
controllo»4 sull’amministrazione sociale. In particolare, si tratta di un
controllo affidato integralmente al socio e reso ancor più incisivo dalla
duplice possibilità di azione riconosciuta in capo a quest’ultimo che si
concretizza, da un lato, nella possibilità di esperire l’azione individuale di
responsabilità5 e, dall’altro, nell’eventualità di chiedere la revoca d’urgenza
dell’amministratore.
Da questa breve introduzione è facile constatare che il riconoscimento
del potere di controllo valorizza, in un ottica di tutela, il ruolo del socio
nella governance della società in piena sintonia con quanto previsto dalla
legge delega sopra citata che, all’articolo 3 comma 1 lettera a), individuava
la rilevanza centrale del socio come principio ispiratore della riforma della
s.r.l.6 Espressione di tale scelta sono, oltre alla norma sul controllo
individuale del socio, oggetto di questa trattazione, talune norme che
sanciscono una competenza inderogabile dei soci. Tali competenze
3-Abriani N., Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità
limitata, in “Giur.comm.”, 2005, I, pag. 155.
4-Abriani N., op.cit., in Giur.Comm., 2005, I,p. 156
5-Fortunato S., I controlli nella riforma delle società, in Il nuovo diritto delle società di capitali e delle
società cooperative, p. 82 ss;
6-Malavasi M., Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in “Le società”, 2005, I,
pag. 759
II
riguardano, da un lato, la facoltà loro riconosciuta di assumere scelte
strategiche concernenti la gestione dell’impresa sociale e, dall’altro, la
possibilità di attribuire, a minoranze qualificate, il diritto di sollecitare su
qualunque materia la decisione dei soci.7
In questo contesto si inserisce, pertanto, la regola dettata dal secondo
comma dell’articolo 2476 c.c.
Questa mia tesi tenta di approfondire ambito e portata di questi diritti di
ispezione e controllo in base alle norme novellate del codice civile,
toccando i temi principali e più dibattuti: i soggetti titolari dei diritti di
controllo, il contenuto e le modalità di esercizio, i limiti, concludendo con
la delicata questione relativa alla derogabilità o meno della disposizione in
esame.
Prima di passare all'esame delle specifiche questioni, è utile svolgere una
breve premessa riguardo l'ambito di applicazione della norma e analizzare
gli ordinamenti europei a noi più vicini.
7-Cfr.articolo 2479 c.c.
III
1
CAPITOLO I
IL CONTROLLO DEL SOCIO NELLE NORME
PREVIGENTI
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA:IL VECCHIO
ARTICOLO 2489 c.c.
L'articolo 2476, comma 2, c.c., ha decisamente ampliato il diritto di
controllo nella s.r.l., consentendo che «i soci che non partecipano
all'amministrazione della società hanno il diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionista di loro fiducia, i libri sociali e i
documenti relativi all'amministrazione» .
Il diritto di controllo individuale era riconosciuto ai soci di s.r.l. anche
dal previgente articolo 2489 c.c., che disponeva che «nella società a
responsabilità limitata in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio
ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli
affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno
un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a
proprie spese la revisione della gestione. È nullo ogni patto contrario».
Tuttavia, a differenza della normativa antecedente alla riforma,
l'art.2476, comma 2, c.c., amplia tale diritto, sia da un punto di vista
soggettivo, che da un punto di vista oggettivo1.
Sotto il primo profilo, infatti, il vecchio art.2489 c.c., trovava
applicazione solo con riferimento alle società in cui non esiste il collegio
1 -Fico D., Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l., in
“Le società”, 2006, I, pag.169
2
sindacale, mentre la nuova disposizione non subisce questa limitazione.2
Dunque l'esercizio da parte dei singoli soci del diritto di avere notizie in
relazione allo svolgimento degli affari sociali e del diritto di consultazione
è consentito anche in presenza del collegio sindacale o del revisore3. Un
ulteriore supporto a tale considerazione4 è poi rappresentato dalla
collocazione sistematica della disposizione in esame inserita nell'articolo
avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori, e precisamente,
prima del comma concernente l'azione di responsabilità nei confronti
dell'organo amministrativo. Ciò ha portato a riconoscere la strumentalità
del diritto di controllo rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità,
dal momento che attribuisce «al socio uti singulus i poteri istruttori
necessari per realizzare un controllo penetrante sulla gestione sociale» e
tutelarsi, quindi, nei confronti dell'operato dei soci di maggioranza di cui
gli amministratori sono espressione.5
Sempre da un punto di vista soggettivo, è importante evidenziare che il
vecchio art.2489 c.c. attribuiva la legittimazione «a ciascun socio», mentre
la nuova norma la limita ai «soci che non partecipano
all'amministrazione», escludendo, evidentemente, quelli che invece
partecipano all'amministrazione.
Da un punto di vista oggettivo, invece, l'art. 2476, comma 2, c.c.
estende il diritto di controllo anche ai libri sociali non obbligatori ed a
tutti i documenti inerenti all'amministrazione, e non più ai soli libri sociali
obbligatori di cui all'art. 2478 c.c., come previsto dal previgente art. 2489
c.c.. I soci che non partecipano all'amministrazione, pertanto, si vedono
2 -Guidotti R., “I diritti di controllo del socio nella s.r.l.”, Milano, 2007, pag.25
3 -Della stessa opinione Malavasi, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità
limitata, in “Le società”, 2005, I, pag 759 e ss. Guidotti R., Società a responsabilità limitata e controllo
individuale del socio, in “Le società”, 2005, II, pag.962 e ss. Mainetti F., Commento sub art.2476 c.c., in
“Codice commentato delle nuove società”, a cura di Bonfante, 2004, Milano, pag 1064.
4 -Fico D., Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l., in
“Le società”, 2006, I, pag 170
5 -Malavasi M., Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in “Le
società”, 2005, I, pag 759 e ss.
3
a)confermato il diritto di consultare i libri sociali obbligatori, b)attribuito
un più penetrante diritto di richiedere agli amministratori informazioni
relative al contenuto e all'andamento degli affari sociali e sopratutto
c)riconosciuto il potere di prendere visione di tutta la documentazione che
contenga dati utili in ordine all'amministrazione sociale6.
Inoltre nella precedente norma si prevedeva, analogamente a quanto
ancora prevede l'art.2261, il diritto di avere notizia dello svolgimento
degli affari sociali, mentre oggi la norma disciplina il diritto di avere
notizie sullo svolgimento degli affari sociali.7
2. PROFILI COMPARATISTICI: ordinamento francese, tedesco, e
spagnolo.
È interessante volgere l'attenzione ad alcune delle esperienze straniere a
noi più vicine, per verificare le soluzioni adottate in relazione alla
fattispecie disciplinate dall'articolo in commento.
Il primo termine di confronto è rappresentato dall'ordinamento francese,
dove i diritti di informazione dei soci di societé à responsabilité limitée
sono molto ampi. Al riguardo vengono in considerazione quattro distinti
diritti di informazione: tre dei quali esercitabili da ogni socio, mentre il
quarto è attribuito ad una minoranza qualificata.
In primo luogo, ciascun socio ha un diritto di informazione permanente.
Si tratta del diritto di prendere conoscenza presso la sede sociale dei
principali documenti, quali ad esempio i bilanci, gli inventari, i verbali
dell'assemblea, relativi agli ultimi tre esercizi (art.L.225-26, comma 4, e
6 -Abriani N., Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a
responsabilità limitata, in “Giur.comm.”, 2005, I, pag. 155.
7 -Guidotti R., “I diritti di controllo del socio nella s.r.l.”, Milano ,2007, pag.25.
4
art. 33 décret 23 marzo 1967, n.67-236), escludendosi dunque l'esame dei
soli documenti relativi all'esercizio in corso. Ogni socio ha anche diritto di
estarre copia di tali documenti e di farsi assistere da un esperto iscritto in
un albo del tribunale.
Il secondo diritto di informazione dei soci è collegato alla convocazione
dell'assemblea. Infatti, almeno quindici giorni prima della stessa, gli
amministratori sono tenuti ad inviare ai soci una serie di documenti
relativi all'ultimo esercizio nonché il testo delle delibere proposte. Prima
dell'assemblea i soci possono porre delle questioni scritte alle quali gli
amministratori dovranno fornire una risposta nel corso dell'assemblea. Le
delibere assunte dai soci nel corso dell'assemblea in violazione dei diritti
di informazione possono essere annullate.
I diritti di informazione appena descritti non possono essere derogati da
clausole statutarie in quanto il comma 5 dell'art. L. 223-26 dispone che le
clausole contrarie si devono intendere come non apposte.
Il terzo diritto individuale di informazione ha un ambito di operatività
più limitato: ciascun socio, infatti, può formulare, non più di due volte
l'anno, delle domande e/o richieste scritte agli amministratori su ogni
circostanza che possa in qualche modo compromettere la continuità
dell'impresa. Gli amministratori devono rispondere per iscritto entro un
mese inviando una copia della risposta anche ai commissaires aux
comptes.
Infine l'ultimo diritto di informazione è riservato ad una minoranza
qualificata. Ai sensi dell'art. L. 233-37, comma 1, i soci che
individualmente o congiuntamente detengono un decimo del capitale
sociale possono chiedere al tribunale la designazione di uno o più esperti
incaricati di presentare un rapporto su una o più operazioni di gestione.8
8 -Angellillis A. - Sandrelli G., I diritti di controllo del socio non amministratore, in
“Commentario alla riforma delle società”, a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, 2008, Giuffre editore,
pag 670.
5
Volgendo l'attenzione all'ordinamento tedesco la Gesellschaft mit
beschrankter Haftung (GmbH) costituisce un modello tipologico
universale che raccoglie tendenzialmente tutte le iniziative economiche
facenti capo ad un gruppo ristretto di soci. Detto tipo di società è stato
oggetto di una importante revisione all'inizio degli anni ottanta, e tra i
punti vi è anche il riconoscimento espresso del diritto di informazione del
socio di minoranza.
Ai sensi del §51a, comma 1 Handelsgesetzbuch, si prevede
espressamente che gli amministratori della società debbano fornire
prontamente, dietro richiesta di un qualunque socio, informazioni circa
l'andamento della società e consentire l'esame dei libri e delle scritture
contabili da parte del medesimo. Al comma 2, si stabilisce che gli
amministratori della società possono negare le informazioni o l'esame
qualora vi sia il timore che i soci le utilizzino per scopi estranei
all'interesse sociale, e in tal modo venga causato un grave pregiudizio alla
società medesima, o ad altra impresa collegata; prevede ancora che il
diniego necessiti di una delibera dei soci; e da ultimo,al comma 3, che
l'atto costitutivo non possa derogare alle disposizioni precedenti.9
Ai sensi del §51b il socio al quale sia stato negato l'esercizio del diritto
di informazione può agire in giudizio e ottenere la tutela del proprio diritto
tramite il medesimo procedimento abbreviato previsto per le società per
azioni.
Il diritto del socio di prendere visione della documentazione sociale
ricomprende il diritto di incaricare un esperto. Detta facoltà del singolo
socio si può estendere fino alla possibilità di far effettuare a proprie spese
una revisione della gestione.10
9 -Guidotti R., Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza:un raffronto tra
ordinamenti, in “Percorsi di diritto societario europeo”, a cura di Pederzini, 2007, Torino, Giappichelli.
10 -Angellillis A. - Sandrelli G., I diritti di controllo del socio non amministratore, in
“Commentario alla riforma delle società”, a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, 2008, Giuffre editore.
6
In Spagna la disciplina della sociedad de responsabilidad limitada è
stata riformata nel 1995 con la ley n.2 del 23 marzo.Contrariamente a
quanto avviene negli ordinamenti dei quali si è sopra accennato, in questo
paese non è attribuito al socio un ampio diritto di informazione.
Il diritto di informazione in senso stretto è disciplinato
dall'art.51(Derecho de informacion) ai sensi del quale i soci possono
richiedere per iscritto, antecedentemente alla riunione dell'assemblea
generale, o verbalmente durante la medesima, le informazioni o le
spiegazioni che ritengono precisos in merito ai punti compresi nell'ordine
del giorno e, per parte sua, l'organo amministrativo è tenuto a fornire dette
indicazioni in forma orale o scritta, salvo il caso in cui, a giudizio del
proprio organo, la pubblicità di detta informazione pregiudichi gli interessi
della società.L'ultima parte della norma prevede però che l'organo
amministrativo non possa mai opporre il fatto che la diffusione delle
notizie possa in qualche modo pregiudicare gli interessi della società nel
caso in cui la richiesta provenga da soci che rappresentano almeno il 25%
del capitale sociale.
L'art.86 (Derecho de examen de la contabilidad) prevede poi che
qualsivoglia socio possa ottenere dalla società, in modo immediato e
gratuito, i documenti, che devono, essere sottoposti all'approvazione della
stessa.
La disciplina spagnola si caratterizza quindi per il fatto che il diritto di
informazione in senso stretto ed il diritto di ispezione sono limitati agli
argomenti indicati nell'ordine del giorno dell'assemblea.11
11 -Ancora Guidotti,op cit.,2007, Milano