CAPITOLO I
IL TRASPORTO AEREO:
QUADRO NORMATIVO DI BASE
1.1 LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO AEREO DI COSE
Nell’ordinamento giuridico italiano, in tema di trasporto aereo di cose,
coesistono più normative del medesimo grado, tutte ugualmente vigenti.
Oltre alle leggi che hanno autorizzato la ratifica e l’esecuzione sia della
Convenzione di Varsavia nel testo originario del 1929 ed in quelli successivamente
emendati sia della Convenzione di Montreal del 28 maggio del 1999, sono parimenti
in vigore le norme del codice della navigazione di cui agli art. 950 e seguenti. Una
più organica disciplina del trasporto aereo di cose si deve all’entrata in vigore del
d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151 che ha completato il processo di revisione della parte
aereonautica del codice della navigazione .
La sezione II , della parte seconda , libro III , capo III del codice della
navigazione, intitolata Del trasporto di aereo; nella previgente formulazione constava
solo di sei articoli , cui se ne aggiungevano altri nove ubicati nella sezione III Della
lettera di trasporto aereo, ivi erano disciplinati la forma del contratto di trasporto, la
responsabilità del vettore per perdita e avaria della merce, nonché per il ritardo, il
limite di risarcimento dovuto dal vettore , la derogabilità in favore del vettore
medesimo delle norme sulla responsabilità nei trasporti nazionali, la contestazione
3
della perdita ed avaria delle cose trasportate .1 Infine, l’art. 955 sanciva
l’applicabilità al trasporto aereo, per quanto non disposto nella sezione sul trasporto
aereo di cose in generale, degli art. 425 e 427 c. nav. da 451 a 456 c. nav, sul
trasporto di cose determinate per mare . In assenza di altra disciplina di diritto
speciale, sulla base dell’art. 1 c. nav. la mancata esecuzione del contratto era regolata
dal codice civile, all’art. 1218 sulla responsabilità del debitore comune. Delle
disposizioni sopra elencate, solamente una , a seguito del d.lgs 15 marzo 2006 n° 151
, è rimasta immutata, l’art. 950 in cui è stabilito che il contratto di trasporto aereo di
cose deve essere provato per iscritto. L’art. 951, I comma, c.nav. nella formulazione
novellata a seguito delle modiche apportate dal d.lgs n° 151 del 2006, dispone “Il
trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto
aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si
estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza
propria”. Ne deriva il problema di individuare quale sia la normativa cui fa
riferimento la disposizione; problema di non facile soluzione che diviene ancor più
delicato quando si considera che nel nostro Paese sono attualmente vigenti più
convenzioni di diritto uniforme che regolano il trasporto aereo internazionale di cose
quali: la Convenzione di Varsavia del 1929 successivamente emendata dal protocollo
dell’Aja del 1955 e dal protocollo di Montreal del 25 settembre 1975 n .4, nonché la
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, entrata in vigore a livello
internazionale il 4 novembre 2003 e negli Stati dell’Unione Europea, Italia compresa,
il 28 giugno 20042. Occorre verificare se vi sia nella Conv. di Montreal qualche
1
M. GRIGOLI, Profili normativi della navigazione aerea, Cacucci, Bari, 2006. Pag 85 e ss.
2
E. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose, Milano 2007.
4
disposizione volta a regolamentare i reciproci rapporti. Viene in rilievo sul punto
l’art. 55 della stessa che statuisce la prevalenza della più recente Convenzione su ogni
altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale in due casi: tra gli stati
che l’hanno ratificata che siano anche parte della Conv. di Varsavia del 1929 o della
stessa Conv. come modificato , dal protocollo dell’AJA del 1955 o dai successivi
protocolli.3 Il secondo caso invece impone un più meditato esame al fine di stabilire
se il riferimento al diritto interno di ciascuno Stato contraente la Convenzione, possa
chiarire il significato da attribuirsi all’espressione <<norme internazionali in vigore
nella Repubblica>>di cui all’art. 951 I comma c. nav. L’art. 55 della Convenzione di
Montreal , al numero 2, statuisce infatti la prevalenza della Conv. di Montreal del
1999 su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale all’interno
del territorio di ciascuno stato parte della convenzione medesima che sia anche parte
di uno dei precitati accordi (convenzione di Varsavia e Protocolli)4 , al riguardo si
potrebbe pensare che la disposizione miri a fissare i criteri per evitare nel diritto
interno, situazioni di conflitto tra norme che si riferiscono alla fattispecie del
trasporto internazionale così come definito dall’art. 1 della stessa Convenzione di
Montreal. Per cui si può ritenere che in virtù dell’art. 55, quando una determinata
fattispecie relativa al trasporto aereo di cose ricade nella sfera della Convenzione di
Montreal del 1999, sarà quest’ultima ad applicarsi , nel rispetto dei rapporti con gli
altri strumenti convenzionali precedenti ed ugualmente vigenti.
3
ANTONINI, La responsabilità del vettore aereo nel trasporto nazionale e in quello internazionale, in Dir. mar., 2000,
1180
4
ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose, Milano 2007.
5
La disciplina in tal modo individuata prevarrà sia sulle norme concernenti il
trasporto interno, in astratto idonee a regolare tale fattispecie, sia sulle norme di
diritto internazionale privato, qualunque origine esse abbiano.
Entro la sfera di operatività della Conv. di Montreal quest’ultima troverà
applicazione in forza della legge n° 12/2004 , a sua volta l’art. 951 c. nav. ha l’effetto
di estendere la sfera di applicazione della Convenzione ai rapporti cui la stessa non
si applica per forza propria in ogni in caso in cui venga in rilievo la legge italiana.
A questo punto è utile puntualizzare il campo di operatività della Convenzione
di Montreal del 1999. Essa statuisce l’applicabilità della normativa uniforme ad ogni
trasporto aereo «internazionale» di persone, bagagli, o merci, eseguito a titolo
oneroso o gratuito, da un’impresa di trasporto aereo. L’art. 2 estende l’applicazione
della Convenzione di Montreal anche al trasporto effettuato dallo Stato o da altre
persone giuridiche di diritto pubblico. Il significato di «trasporto internazionale» è di
notevole importanza e va riferito ad ogni trasporto in cui il luogo di partenza e di
arrivo, vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di
due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte della Convenzione, se è
previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche non aderente. Non si
considera assistito dal requisito dell’internazionalità, il trasporto tra due punti del
territorio di un medesimo Stato parte, senza scalo concordato sul territorio di un altro
Stato. Questo è l’aspetto che interessa maggiormente quando si affronta la questione
dell’applicazione della Convenzione. È opportuno ricordare la presunzione per cui il
trasporto svolto da più vettori successivi deve essere considerato un unico trasporto ,
qualora i contraenti lo abbiano considerato tale, indipendentemente dal fatto che sia
stato stipulato per mezzo di uno o più contratti . In questa ipotesi , il carattere
6
dell’internazionalità non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti
debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato. La
Convenzione di Montreal del 1999, infine , secondo quanto disposto nel suo capitolo
V, trova applicazione anche se il trasporto aereo è espletato da persona diversa dal
vettore contrattuale. 5La conseguenza è che le disposizioni concernenti il trasporto
aereo realizzato da una persona diversa del vettore contrattuale prevarranno sulle
disposizioni della Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961, ai sensi e alle
condizioni dell’art. 55 della Convenzione di Montreal.
5
G. CAMARDA – M. COTTONE – M. MIGLIAROTTI, La responsabilità civile del vettore nel trasporto aereo di
persone e di merci – Casi e materiali, I, Diego Carenati Editore, Milano, 2006.
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1.2 L’art. 951 c. nav. n.s. nella sistematica della sezione del codice della
navigazione relativa al trasporto aereo di cose
Il rinvio disposto dal nuovo art. 951 c. nav. n.s. sollecita l’opera dell’interprete
al vaglio della compatibilità tra le norme, sia da un punto di vista strettamente
giuridico che da un punto di vista tecnico. La dottrina, infatti, aveva espresso
opinioni diverse e talvolta contrastanti. Alcuni autori avevano esaltato la capacità di
integrazione della normativa; altri, al contrario ne avevano ridimensionato il ruolo e
la portata sia sul piano formale che su quello sostanziale. La tecnica impiegata nella
formulazione del rinvio di cui al nuovo art. 951 c. nav. ad alcuni articoli della parte
marittima ( se compatibili) pare più efficace di quella di cui al precedente art. 955 c.
nav. v.s., ove tale inciso difettava. L’art. 951 c.nav., n.s., 1 comma rinvia alla
normativa internazionale in vigore nella Repubblica per regolare il trasporto aereo di
cose, con conseguente notevole ampliamento delle disposizioni applicabili rispetto al
nucleo originario del c. nav.
Il richiamo di cui al II comma dell’articolo in esame concerne invece alcune
disposizioni collocate nella Sez. II inerente al trasporto di cose in generale (art. 435 a
437) e nella Sez. IV sul trasporto di cose determinate ( art.451 a 456), entrambe
ubicate nel capo III, intitolato Del Trasporto, all’interno del libro III Delle
obbligazioni relative all’esercizio della navigazione della Parte I.
Addentrandosi nel merito del rinvio operato dall’art. 951 c. nav. si riscontrano
disposizioni di varia natura e funzione.
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