CAPITOLO 2
PEDOFILIA, PEDO-PORNOGRAFIA E
PORNOGRAFIA VIRTUALE
“La pedofilia è una deviazione sessuale in cui si manifesta un interesse erotico
per fanciulli impuberi, maschi o femmine, talora limitato al desiderio o al
tentativo di seduzione, oppure unito ad esibizionismo, sadismo, feticismo”.
“Per pedo-pornografia si intende qualsiasi rappresentazione, con qualunque
mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o
qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino”.
“Per pedo-pornografia virtuale si intendono tutte quelle immagini realizzate
sovrapponendo ad un corpo adulto che compie atti sessuali il volto di un
minore, oppure quei disegni ottenuti mediante l’impiego di meccanismi
informatici tali da non rendere evidente il confine tra realtà e apparenza”.
2.1 Evoluzione storica della pedofilia
Con lo sviluppo di internet, gli studiosi, hanno dovuto rilevare la presenza di
una nuova dimensione organizzata della pedofilia; pur se quantitativamente
meno significativa rispetto alle forme “classiche”, essa riesce a mettere in
connessione pedofili di tutto il mondo, i quali corrono minori rischi di essere
scoperti, vista l’enorme quantità di collegamenti presenti e l’impossibilità di
monitorare tutto il traffico che “attraversa” la rete.
2.1.1 La pedofilia nella Grecia classica
La pedofilia ebbe la massima diffusione tra il VI ed il IV secolo a.C. a Sparta
ed Atene. Essa consisteva in una relazione sessuale tra adulti maschi e
adolescenti, spesso all'interno di un'esperienza spirituale e pedagogica
attraverso la quale l'amante adulto trasmetteva le virtù del cittadino. Il
coinvolgimento di molti maestri del tempo, tra cui Socrate e Platone, così come
la poesia di Alceo e Anacreonte rendono possibile un'ingente quantità di
documenti sulla pederastia - intesa come relazione sessuale di un adulto ed un
minore di età compresa tra i dodici ed i diciotto anni, - considerata lecita e
riconosciuta come forma pedagogico-educativa; a differenza della concezione
Note
S. FURFARO, Pedofilia. Un fenomeno giuridico e sociologico
della pedofilia - intesa invece come relazione sessuale con un minore di età
inferiore a dodici anni, - illegale e socialmente riprovevole.
L'erastes era l'amante, ovvero colui che prendeva l'iniziativa e organizzava il
corteggiamento, che si fondava su una serie di diritti, come il godimento di un
piacere rapido e di obblighi, quali la protezione e, talvolta, il sostentamento
economico del ragazzo.
L'eromenion era l'amato ed il suo ruolo era passivo. Il ragazzo doveva essere
pubere (i rapporti sessuali con bambini impuberi dovevano essere severamente
puniti dalla legge), la sua età non doveva essere inferiore a 12 anni. Se il
minore non aveva raggiunto i dodici anni di età, colui che intratteneva con lui
rapporti sessuali di qualunque tipo, commetteva un illecito. Se l’eromenion
aveva un'età compresa tra i dodici ed i quattordici anni, il rapporto era
consentito, ma solo all'interno di un legame affettivo duraturo ed era mirato ad
insegnargli le virtù del futuro cittadino. I ragazzi tra i quindici ed i diciotto anni
potevano scegliere i propri amanti liberamente.
A Sparta, Lesbo e Mitilene e in altre zone della Grecia, donne adulte usavano
avere delle amanti tra le adolescenti, ed era costume unirsi alle ragazze prima
del matrimonio.
Infine, veniva punita l'omosessualità a carattere pornografico o mercenario.
2.1.2 La pedofilia nel mondo romano
Nel mondo romano, l'omosessualità e la pedofilia, non erano condannate se
praticate con schiavi e liberti (in quanto era dovere di questi, compiacere in
tutto e per tutto le volontà del loro padrone), era considerato deprecabile solo
che un cittadino libero assumesse un ruolo passivo nei confronti di un altro suo
pari. Plutarco racconta che i romani mettevano al collo dei figli una bulla d'oro,
affinché, «quando giocavano nudi, non venissero scambiati per degli schiavi e
fatti oggetto di tentativi di seduzione». Il Cristianesimo fornì le basi religiose
per la condanna di ogni comportamento non eterosessuale. Infatti, con
Giustiniano (483-565 d.c.), imperatore cristiano, ogni manifestazione di
omosessualità fu bandita in quanto offendeva il Signore.
2.1.3 La pedofilia nel Medioevo
In pieno Medioevo, il matrimonio tra una bambina di 10 anni ed un uomo
molto più anziano non rappresentava un'eccezione, anche se la legge fissava a
12 anni l'età minima per contrarre un matrimonio. Nella Firenze del XIV
secolo pullulavano ragazzini e ragazzine che vendevano il proprio corpo.
Note
S. FURFARO, Pedofilia. Un fenomeno giuridico e sociologico
2.1.4 La pedofilia tra fine Ottocento ed inizio Novecento
La convinzione prevalente che la natura del bambino fosse più incline al male
che al bene, implicava la necessità di svolgere una continua azione di
correzione, che si espletava anche attraverso l’uso della violenza, per
sviluppare il carattere e la ragione. Tale convinzione favorì il consolidarsi di un
sistema educativo incentrato sulla necessità di reprimere, frenare e rettificare la
naturale inclinazione dei bambini al male.
Per Lombroso la tendenza generale dei fanciulli è criminosa e solo la buona
educazione può spiegare la normale metamorfosi che avviene nella
maggioranza dei casi. Il bambino che affiora dalle annotazioni successive è un
bambino sano e dotato di una risposta intelligente e curiosa, un bambino spesso
costretto a sottrarsi al confronto con gli adulti a causa del loro non ascolto,
della loro inattendibilità e talora nocività.
Nel “Disagio della civiltà”, Freud ritiene che gli istinti aggressivi e le passioni
primitive che portano allo stupro, all'incesto, all'omicidio costituiscono un
inconscio per sua natura immorale e sono tenute a freno in maniera imperfetta
dalle istituzioni sociali e dal senso di colpa. L'infelicità umana deriva dal fatto
che, a causa della civiltà, l'individuo è costretto ad adeguarsi ad un sistema che
entra in conflitto con quello primitivo. Le nevrosi e le perversioni sarebbero
figlie dell'eterno conflitto natura-cultura e della censura delle pulsioni sessuali
primitive.
2.2 Classificazione della pedo-pornografia in base a differenti
criteri
La pedo-pornografia può essere definita secondo differenti criteri:
1. in base a ciò che rappresenta;
2. in base all’utilizzo che della stessa viene fatto;
3. in base agli attori coinvolti.
In base a ciò che rappresenta: si tratta di immagini di un minore mentre viene
abusato sessualmente, in genere da un adulto. Anche se la maggior parte di
queste le immagini sono di facile identificazione, ci sono dei casi che
appartengono ad “aree grigie”, per esempio quando si tratta di adolescenti
prossimi alla maggiore età (quando i caratteri sessuali secondari cominciano ad
essere ben accentuati) è difficile stabilire se
si tratta di un minore o di un adulto. Ci sono, inoltre, immagini in cui sono
presenti solo minori e non vi è necessariamente la presenza di un adulto,
immagini che fanno parte di serie e immagini dove un bambino ha un’età
diversa, assume diverse pose, o è dedito ad diversi atti. Poi ci sono anche le
immagini di "child erotica", ovvero, bambini che in quel particolare momento,
non stanno subendo un esplicito abuso o violenze di tipo sessuale; si tratta di
immagini in cui i bambini posano in maniera esplicitamente sessuale o che
presentano un accento particolare sugli organi genitali, bambini semi-vestiti o
con gli indumenti intimi. Infine, ci sono le immagini realizzate al computer, la
cosiddetta pedo-pornografia virtuale, nelle quali non è stato utilizzato alcun
bambino ma l’immagine è stata costruita artificialmente al computer tramite un
software di fotoritocco.
In base all’utilizzo che della stessa viene fatto: l’immagine che rappresenta
una violenza e un abuso sessuale, è la prova permanente di un crimine e serve a
mantenere viva la memoria dell’abuso fino a quando l’immagine esiste.
Purtroppo, grazie alla tecnologia digitale ed alla distribuzione in rete
(soprattutto attraverso i programmi peer to peer) è quasi "impossibile"
eliminare completamente l’esistenza di tali immagini.
In base agli attori coinvolti: nella produzione di materiale pedo-pornografico
sono presenti, oltre alla vittima stessa, l’abusante - solitamente un adulto - e
spesso un altro soggetto che fotografa o riprende l’atto sessuale. Nella
distribuzione, bisogna distinguere tra: distribuzione fra cerchie ristrette (le c.d.
fratellanze), la quale avviene attraverso canali privati e la distribuzione di tipo
commerciale. Nel primo caso, spesso, gli autori sono quelli coinvolti nella
stessa produzione (moltiplicati per il numero delle persone che si scambiano i
files); nel secondo caso, sono presenti soggetti che non necessariamente hanno
un interesse di tipo sessuale nei confronti dei minori, sono coloro che ne
traggono profitto. Infine, per quanto riguarda la detenzione ed il possesso, gli
attori coinvolti possono essere molto diversi fra loro. Alcuni collezionano
immagini in maniera metodica, utilizzando criteri ben specifici; altri si limitano
ad un’aggregazione casuale di immagini, altri ancora ne usufruiscono
occasionalmente.
2.3 Origini del materiale pedo-pornografico
Il materiale pedo-pornografico può avere tre diverse origini:
produzione amatoriale: si tratta di bambini fotografati e/o ripresi dal
pedofilo durante le sue attività di molestia;
Note
S. FURFARO, Pedofilia. Un fenomeno giuridico e sociologico
produzione professionale: è frutto dell'attività di vere e proprie
organizzazioni criminali che operano prevalentemente in paesi con alto
tasso di disagio minorile e di povertà. Il materiale foto e/o videografico
viene collocato su siti web specializzati e quindi venduto online;
pseudo-fotografie: vengono utilizzati alcuni software per creare
immagini di bambini inesistenti, impegnati in atti sessuali e che sono
indistinguibili dalle immagini di bambini reali.
2.4 Ambienti internet dove è diffusa la pedo-pornografia
Internet ha aperto nuovi scenari e usi impropri degli strumenti informatici. La
possibilità di celarsi dietro l’anonimato, l’estrema facilità con cui è possibile
comunicare in tempo reale con persone in qualsiasi luogo del mondo, la facilità
di accesso alla rete, la presenza di navigatori giovani, sono tutte caratteristiche
che rendono il web un luogo ideale per i pedofili. L’adescamento di un
bambino non è l’unica attività online praticata dai pedofili, la rete é utilizzata
anche per ricercare materiale pedo-pornografico, incoraggiare e sostenere
movimenti di aggregazione tra pedofili, scambiarsi idee e materiale per
adescare le vittime. Non essendo possibile controllare tutte le informazioni
contenute in internet, è facile introdurre materiale illegale nei diversi ambienti
della rete. Siti web, e-mail, newsgroup e programmi di file-sharing sono i
luoghi virtuali in cui ci si può imbattere più facilmente in materiale pedo-
pornografico; il rischio legato alle chat ed ai social network riguarda, invece, il
pericolo di essere adescati dai pedofili.
2.4.1 Le vie preferite dai pedofili per il commercio in rete
I pedofili, per scambiarsi materiale fotografico, filmati, indirizzi url, itinerari
per "turismo sessuale" ed altri documenti a loro utili, usano, principalmente, i
newsgroup e/o la posta elettronica. I primi sono gruppi di discussione, che, in
questi casi, sono anonimizzati tramite coperture, ovvero mascherano le loro
attività con argomenti che servono ad attirare il meno possibile l’attenzione
degli investigatori. In particolare, vengono utilizzati messaggi codificati,
indicando nel "subject" - che nelle messaggerie indica l'argomento trattato -
parole chiave, che rappresentano l'età dei bambini ed altre caratteristiche come
il colore della pelle, il sesso ecc. Esistono, inoltre, anche siti dichiaratamente
pedofili. Essi, nella stragrande maggioranza, sono realizzati in paesi dove la
pedofilia non costituisce reato, l'accesso viene consentito a chi, con assegno o
carta di credito, paga la quota richiesta. Appena ricevuto l'importo viene fornita
la password d'accesso e si può fruire del servizio visionando e prelevando
immagini e filmati.
CAPITOLO 3
QUADRO NORMATIVO
La prima legge italiana da prendere in considerazione è la n. 66/96 denominata
“Norme contro la violenza sessuale”, prima della quale, non esistevano
disposizioni specifiche riguardo i reati sessuali sui minori. Uno degli aspetti più
importanti è che tali reati non vengono più considerati come reati contro “la
moralità pubblica ed il buon costume”, ma come reati contro la persona, in
quanto ledono il singolo ancor prima della collettività.
L’art. 609 quater c.p. punisce chi, pur senza violenza, minaccia o abuso di
autorità, compia atti sessuali con persona che al momento del fatto non abbia
compiuto gli anni quattordici. Al 2° comma dell’art. 609 quater c.p., viene
esclusa la perseguibilità del minore che compia atti sessuali con un altro
minore che abbia compiuto gli anni tredici se, la differenza tra i due soggetti
non è superiore a tre anni.
Un’ulteriore integrazione per la tutela del minore vittima di abusi sessuali si è
avuta con l’approvazione della legge 269/98, denominata “Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. Gli aspetti
innovativi riguardano soprattutto la definizione di nuove fattispecie di reato,
diventano penalmente perseguibili la prostituzione minorile, la pornografia
minorile, la detenzione di materiale pedo-pornografico e le iniziative turistiche
finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile.
La legge inserisce, inoltre, alcune disposizioni relative alle procedure più
idonee per tutelare il minore. Infatti, è prevista per finalità investigative la
possibilità per gli agenti delle Forze di Polizia, previa autorizzazione
dell’Autorità Giudiziaria, di simulare l’acquisto di materiale pedo-
pornografico, di effettuare attività in internet sotto copertura, nonché di
partecipare ad iniziative turistiche organizzate.
Il 22 dicembre 2003 è stata approvata la decisione quadro 2004/68/GAI con la
quale, l’Unione Europea, ha stabilito le regole per un’efficace lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile. L’obiettivo del
provvedimento è stato quello di superare le divergenze nelle impostazioni
giuridiche degli stati membri e di contribuire allo sviluppo di una cooperazione
efficace.
Con il decreto del 17 giugno 2003 viene creato l’Osservatorio del Comitato
Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Pedofilia (“CICLOPE”),
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità - con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni
relative alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la
prevenzione e la repressione della pedofilia.
Viene istituito, presso il Ministero dell’Interno, il Centro Nazionale per il
contrasto della pedo-pornografia sulla rete internet, con il compito di
raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di Polizia
stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia
minorile, riguardanti i siti che diffondono attraverso internet materiale
concernente lo sfruttamento sessuale dei minori.
Alla decisione quadro fa seguito, in Italia, l’approvazione della legge 38/06
denominata “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet”. Con tale normativa
sono state introdotte alcune importanti novità: è stata estesa la tutela del minore
fino al compimento del diciottesimo anno di età; è stata individuata come
nuova fattispecie di reato la “pedo-pornografia virtuale”, è stata aggravata
l’entità sia delle pene detentive sia di quelle pecuniarie; inoltre, per chi
commette tali reati, è prevista l’interdizione perpetua dall’attività nelle scuole e
negli uffici, servizi, istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da
bambini.
Con la legge n. 38 del 6 febbraio 2006 è stato istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
pornografia minorile, con il compito di raccordare le diverse fonti ed
informazioni attinenti allo sfruttamento ed abuso sessuale dei minori, nonché di
perfezionare e di condividere i sistemi di rilevazione già esistenti, al fine di
promuovere l’interazione tra le amministrazioni coinvolte.
Gli obiettivi di questo organismo sono:
superare le gravi lacune presenti nella legge n. 269 del 1998, alla luce
delle nuove tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di diffusione e
commercializzazione del materiale pornografico realizzato attraverso lo
sfruttamento di minori (programmi di file-sharing, diffusione a mezzo
newsgroup con contenuti binari ecc);
adeguare la disciplina processuale vigente al contenuto della Decisione
quadro 2004/68/GAI del Consiglio Europeo.
Con il D.M. dell’8 Gennaio 2007, il Legislatore, responsabilizza i fornitori dei
servizi di telecomunicazioni e connessioni alla rete, imponendo principalmente
agli internet provider precisi obblighi di segnalazione ed il ricorso a strumenti
di filtraggio di siti e soggetti che svolgono online attività legate alla pedo-
pornografia, con l’applicazione di precise ed ingenti sanzioni pecuniarie per i
trasgressori.
Il 5 maggio 2009 con la legge n. 41 viene istituita la giornata nazionale contro
la pedofilia e la pedo-pornografia.
3.1 La normativa italiana
Legge 66/66 “Norme sulla violenza sessuale”;
Legge 269/98 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme
di riduzione in schiavitù”;
DDL 7 Novembre 2003 “Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo
internet”;
Legge 38/06 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet";
D.M. 8 Gennaio 2007 “Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio
che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine
di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti
segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia”;
Legge 41 del 5 maggio 2009 Istituzione della giornata nazionale contro
la pedofilia e la pedo-pornografia.
3.2 La normativa ed i documenti europei
Raccomandazione n. 98/560/CE del 24 settembre 1998, concernente
lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e
d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali
volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei
minori e della dignità umana;
Decisione del Consiglio n. 1999/C 26/05 del 3 dicembre 1998 intesa ad
integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani
nell’allegato della convenzione Europol;
Decisione del Consiglio n. 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 relativa
alla lotta contro la pornografia infantile su internet;
Decisione quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI, del 22 dicembre
2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pornografia infantile.
3.3 Le convenzioni ed i documenti internazionali
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa:
Recommendation (91) 11 of the Committee of Ministers to
member States on sexual exploitation, pornography and
prostitution of, and trafficking in, children and young adults;
Recommendation (2001) 16 of the Committee of Ministers to
member States on the protection of children against sexual
exploitation;
Recommendation 1065 (1987) of the Parliament Assembly on
the traffic in children and other forms of child exploitation.
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo,
New York, 20 novembre 1989 (General Assembly
Resolution n. 44/25 del 20 novembre 1990);
Dichiarazione e Piano d’Azione adottati al Primo Congresso mondiale
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini (1996);
Convenzione OIL n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori
di lavoro minorile (1999);
Protocollo per prevenire, eliminare e punire la tratta di esseri umani,
specialmente donne e bambini, in supplemento alla Convenzione ONU
contro il crimine organizzato transnazionale (2000);
Impegno Globale di Yokohama, adottato al Secondo Congresso
mondiale, contro lo sfruttamento sessuale dei bambini (2001);
Protocollo Opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla
vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia
rappresentante bambini, adottato il 25 maggio 2000, entrato in vigore il
18 gennaio 2002 (General Assembly Resolution A/Res/54/263);
Convenzione del Consiglio d’Europa sul cybercrime (2001).
3.4 Disciplina delle attività di contrasto
La Legge 269/1998 ha aperto la strada ad un utilizzo molto ampio delle
indagini informatiche sotto copertura svolte dalle forze di Polizia, attraverso la
figura degli agenti provocatori e dei siti web civetta. L’art. 14 della Legge,
denominato “Attività di contrasto”, stabilisce al primo comma che, nell’ambito
di operazioni disposte dal questore o da un responsabile di livello almeno
provinciale, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria delle strutture specializzate
possono, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600 - bis, primo comma,
600 - ter, commi primo, secondo e terzo, e 600 - quinquies del codice penale,
procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico ed alle relative
attività di intermediazione.
Il secondo comma precisa, inoltre, che, nello svolgimento dei compiti di
Polizia delle Comunicazioni, l’organo del Ministero dell’Interno per la
sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni svolge le attività
opportune per il contrasto dei reati, di cui al primo comma, commessi
utilizzando sistemi informatici o reti di telecomunicazioni disponibili al
pubblico. A tal fine, il personale addetto può compiere azioni di copertura,
anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione,
scambio su reti o sistemi telematici.
E’ importante fare una distinzione tra la figura dell’agente infiltrato (c.d.
“undercover”) e quella dell’agente provocatore. Il primo è colui che, fa parte
delle Forze di Polizia o collabora formalmente con esse, pone - nell’ambito di
un’attività investigativa ufficiale - una condotta di mera osservazione e di
contenimento dell’altrui attività illecita. L’agente c.d. “infiltrato” si inserisce in
una o più attività penalmente illecite o rilevanti col solo obbiettivo di
raccogliere prove su reati a carico di persone che li abbiano commessi, ovvero
di far cogliere in flagranza i responsabili di uno o più delitti, ma non
assumendo un ruolo attivo nella commissione degli stessi. L’agente
provocatore invece è colui che - pur trovandosi nelle stesse condizioni
dell’agente “infiltrato” - a differenza del primo, pone in essere una condotta
“attiva”, ossia di induzione, ideazione ed esecuzione di uno o più fatti
penalmente illeciti.