CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
CAPITOLO PRIMO
“CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI
RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
SOMMARIO: 1. IL CONCETTO DI RICERCA SCIENTIFICA. 1.1. La ricerca
scientifica e i suoi tipi. 1.2. Definizione giuridica di ricerca scientifica. 2.
LA RICERCA SCIENTIFICA NELL‘ORDINAMENTO ITALIANO. 2.1. Prima e dopo i
lavori dell‘Assemblea Costituente. 2.2. Il fenomeno culturale e scientifico
nel disegno costituzionale: gli articoli 9 e 33 Cost. 2.3. Il ruolo dei pubblici
poteri: aspetti problematici ed organizzativi. 3. I LIMITI ALLA RICERCA
SCIENTIFICA. 3.1. Il valore strumentale delle libertà scientifiche rispetto ad
altri valori costituzionali. 3.2. Dignità e vita come limiti alla ricerca
scientifica nella Costituzione italiana. 3.3. (segue) Nella Carta di Nizza. 3.4.
(segue) Nell‘esperienza internazionale. 4. LA RICERCA SCIENTIFICA
―APPLICATA‖ ALL‘EMBRIONE. 4.1. Le cellule staminali embrionali. 4.2. La
diagnosi preimpianto.
6
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
1. IL CONCETTO DI RICERCA SCIENTIFICA.
Dal dizionario della lingua italiana Devoto-Oli: ―Ricerca: Attività
rivolta ad un ritrovamento; indagine‖; ―Scientifica. Pertinente all’ambito o al
sistema proprio della scienza‖; ―Scienza. Il risultato delle operazioni del
pensiero, specialmente in quanto oggetto di codificazione sul piano teorico
(scienza pura) e di applicazione sul piano pratico (scienza applicata)‖.
1
Dal ―Manuale di Frascati‖: ―La ricerca e lo sviluppo sperimentale
comprendono il lavoro creativo intrapreso in modo sistematico allo scopo di
aumentare il patrimonio di conoscenza, compresa la conoscenza dell’uomo,
della cultura e della società, e l’uso di questo patrimonio di conoscenze per
2
disegnare nuove applicazioni”.
A scapito delle definizioni non esiste un concetto univoco, o
universalmente accettato, di ricerca scientifica ma in letteratura è possibile
individuare due gruppi di variabili che, combinate tra loro, contribuiscono a
definire il concetto di ricerca scientifica: I) diversità di metodo
(deduttivo/induttivo); II) diversa valutazione del risultato (punto di vista
prescrittivo/razionalista);
I) J. Dewey definisce il concetto di ricerca ―la trasformazione
controllata e diretta di una situazione indeterminata in altra determinata, nelle
distinzioni e nelle relazioni che la costituiscono, in modo da convertire gli
1
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), The measurement of
scientific and technical activities: proposed standard practice for surveys of research and
experimental development [c.d. Manuale di Frascati], Parigi, 1981. La Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) è un Organismo internazionale con sede a
Parigi, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale con il nome di Organizzazione Europea per la
Cooperazione Economica allo scopo di favorire l'attuazione del Piano Marshall. Nel 1961,
l'Organizzazione ha quindi adottato l'attuale denominazione e ha cominciato a sviluppare la
propria vocazione transatlantica e mondiale, promuovendo l'espansione economica,
l'occupazione e la stabilità finanziaria. L'OECD opera essenzialmente nel campo delle
pubblicazioni e della redazione di statistiche che trattano le tematiche della macroeconomia,
dello sviluppo, dell'innovazione scientifica e del commercio, costituendosi come un Forum
strategico per i Governi nazionali di oltre 70 Paesi nella definizione e nell'adozione delle
politiche economiche, finanziarie e fiscali e dei relativi Programmi di cooperazione regionale
ed internazionale.
2
Trad. di L. SAPORITO, La ricerca scientifica, in SANTANIELLO, Trattato di diritto
amministrativo, Padova, 1993, 35.
7
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elementi della situazione originaria in una totalità unificata‖. La
determinazione del filosofo statunitense si fonda su due elementi fondamentali:
epurazione della situazione incerta di alcuni elementi; definizione di una
situazione certa. In questi termini, il concetto di ricerca richiama la visione
platonica della verità rivelata dal saggio che squarcia il velo dell‘ignoranza
vedendo così nitidamente ciò che prima era oscuro. L‘aggettivo scientifico
connoterebbe da un punto di vista contenutistico l‘attività di ricerca,
3
astrattamente neutra, finalizzandola all‘ampliamento della conoscenza.
Applicata alla scienza, il procedimento di ricerca offre la possibilità di costruire
il sapere secondo un sistema ordinato fatto di assiomi e di teoremi costruiti
secondo il modello deduttivo (per astrazione). Accanto a questo modello
―classico‖ è possibile individuare un concetto di ricerca razionalista
descrivibile come quella attività di studio dei fenomeni ―tramite un
procedimento analitico ed interpretativo di questi‖, ovvero secondo gli schemi
4
del ragionamento pratico-induttivo.
II) La valutazione dei risultati ottenuti, sia con il metodo deduttivo o
induttivo, può essere effettuata secondo un approccio non razionalista,
ritenendo che costituiscano sempre un contributo all‘accumulazione delle
conoscenze seppur in modo irregolare a causa della ciclica ed incostante
5
confutazione dei paradigmi scientifici; in tale modello, il crescere delle
conoscenze scientifiche e la smentita di teorie precedentemente formulate è
causa di rivoluzioni scientifiche e genera nuovi paradigmi. Ovvero, secondo
una concezione più moderna e razionalista, il metodo scientifico è
necessariamente autocorreggibile e determina l‘evoluzione continua del sapere
6
senza mirare alla conoscenza assoluta (teoria prescrittiva): gli scienziati
formulano ipotesi, le verificano ed eventualmente le rifiutano se, anche
successivamente,vengono ritenute erronee, procedendo così verso una verità
3
G. L. C. BIANCO, La tutela dei diritti umani nella ricerca scientifica, Bari, 2006, 34.
4
R. CARNAP, I fondamenti logici dell’unità della scienza, in AA.VV., Neopositivismo ed unità
della scienza, Milano 1973.
5
V. J. S. KUNH, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 1969, 29 ss.
6
K. POPPER, Conoscenza oggettiva, Roma, 1975.
8
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nell‘indagine operata e comunque sapendo di non poter mai conseguire risultati
7
veri e definitivi in assoluto.
Occorre, preliminarmente, precisare che il concetto di ricerca deve
essere distinto da un‘altra serie di attività che pur possiedono una base
scientifica e tecnologica e sono legate alla ricerca scientifica per l‘analogia di
flussi di informazione, termini operativi, istituti e personale dedicato. Senza la
presunzione di fornire un elenco esaustivo possiamo ricordare: insegnamento;
raccolta, traduzione e analisi di dati (es. servizio bibliografico, ufficio brevetti);
innovazione industriale tesa ad individuare o sviluppare le potenzialità
commerciali di un prodotto; produzione e distribuzione di beni anche a seguito
dell‘uso di scienze sociali per la ricerca di mercato.
1.1. La ricerca scientifica e i suoi tipi.
Per una comprensione del fenomeno, occorre classificare la ricerca
scientifica in base al tipo di attività svolta, agli obiettivi perseguiti e
all‘organizzazione del fattore umano.
I) Per quanto riguarda l‘attività concretamente svolta nell‘ambito della ricerca
scientifica, questa può essere distinta in:
a. ―di base‖, tesa a comprendere i fenomeni attraverso lo studio e
l‘interpretazione dei dati in possesso (funzione interpretativa);
b. ―fondamentale‖, volta all‘ampliamento del sapere per una migliore
e dettagliata conoscenza della realtà senza porsi il problema di una
futura ed eventuale applicabilità dei risultati ottenuti, rappresenta,
quindi, la fonte del progresso economico e sociale (funzione
estensiva);
c. ―applicata‖, mira ad ottenere nuove conoscenze o ad utilizzare i
risultati acquisiti attraverso la ricerca di base e fondamentale per
soddisfare in concreto i bisogni e le esigenze della società , in
7
Sul punto, ricostruttivamente, G. BIANCO, Voce Ricerca scientifica (teoria generale e diritto
pubblico), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1997, 359.
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definitiva è il momento logicamente conseguente a quello della
ricerca fondamentale di cui rappresenta la fase di attuazione pratica
e di realizzazione concreta dei dati (funzione operativa);
d. ―tecnologica‖, si distingue dalle precedenti perché tesa, mediante
una sistematica sperimentazione, a migliorare l‘efficacia tecnica ed
economica della produzione attraverso l‘utilizzo dei risultato
8
ottenuti con la ricerca fondamentale (funzione parallela) .
II) Tenendo presente che la Costituzione (art. 9) sembrerebbe disegnare un
concetto di libertà di ricerca scientifica non strumentale mentre altre norme (v.
art. 41, sulla libertà di iniziativa economica) implicitamente consentirebbero di
ritenere costituzionalmente rilevante, seppur indirettamente, anche la ricerca
9
scientifica di tipo strumentale, dal punto di vista degli obiettivi, si possono
individuare tre tipi di ricerca scientifica:
a. ―orientata‖, ovvero riferita ad obiettivi definiti socialmente piuttosto
che tecnicamente. Normalmente le strutture che se ne occupano
sono organizzate verticalmente in modo integrato comprendo il
raggio di attività che va dalla ricerca fondamentale al supporto
tecnico per la produzione;
b. ―istituzionalmente fondamentale e non orientata‖, è demandata
essenzialmente agli Istituti di ricerca la cui missione statutaria è
definita soprattutto in termini scientifici (e non per obiettivi). Di
solito questi istituti svolgono un tipo di programma coerente e al
tempo stesso flessibile in funzione del variare dei risultati già
raggiunti, delle nuove frontiere e delle aree di interesse ma nel
complesso –per i costi e le strutture necessarie- si danno
pianificazioni a lungo termine;
c. ―accademica‖, è la ricerca effettuata nei dipartimenti da studenti,
ricercatori e gruppo docente. Di solito si limitano ad una ricerca
8
B. CARAVITA, Commento all’art. 9, in CRISAFULLI, PALADIN, Commentario breve alla
Costituzione, Padova, 1990, 52.
9
F. MERLONI, Voce Ricerca scientifica, Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, vol. XVII, 2.
10
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
programmata nel breve periodo anche in ragione del tipo di
finanziamenti a progetto di cui godono.
III) Sulla base dell‘ambiente istituzionale in cui la ricerca è svolta e,
soprattutto, del tipo di finanziamenti cui i ricercatori accedono e del fattore
umano coinvolto, la ricerca scientifica si distingue in:
a. ―piccola scienza‖, ovvero il tipo di lavoro scientifico svolto in
maniera più o meno isolata da un singolo ricercatore, da un piccolo
gruppo o da diversi gruppi indipendenti rispetto ai finanziamenti
(fatto questo che impedisce una forma di coordinamento dall‘alto in
virtù della distribuzione delle risorse economiche);
b. ―grande scienza‖, il lavoro scientifico di tipo prevalentemente
collettivo svolto da studiosi singoli o da gruppi ma fortemente
interdipendenti tra loro e spesso anche rispetto a gruppi esterni.
Questo tipo di ricerca è ad esempio quella svolta dai vari
dipartimenti del CNR (Centro Nazionale di Ricerca), istituito il 18
novembre del 1923.
1.2. Definizione giuridica di ricerca scientifica.
L‘espressione ricerca scientifica trova la sua fonte prima e principale
negli articoli 9 e 33 della Costituzione che, come vedremo nei paragrafi
successivi, collega la nozione di scienza a quella di cultura sancendone
l‘obbligo di promozione da parte dello Stato (art. 9 Cost.) e, dall‘altra parte,
avvicina la scienza all‘arte proclamandone, per entrambi, la libertà e
10
l‘autonomia, anche di insegnamento (art. 33 Cost.). In dottrina si è tentato di
individuare, o meglio di definire, il concetto giuridico di ricerca scientifica
partendo da tre coordinate fondamentali: l‘ambito di applicazione (a cosa si
riferiscono), il contesto costituzionale (analogie con altre disposizioni
costituzionali), lo spirito della tutela (l‘aspirazione del costituente).
10
L. SAPORITO, La ricerca scientifica, cit. 45.
11
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
Dal primo punto di vista, le norme costituzionali intendono la scienza
11
non solo come istituzione ma anche ―come complesso di risultati delle
attività di ricerca (conoscenza acquisita) e come attività che produce risultati,
in quanto gli spazi di libertà ed autonomia possono (anzi debbono) ben
riguardare il sistema di conseguimento e di gestione delle conoscenze prodotte
oltre naturalmente le relative attività poste in essere per il raggiungimento
12
degli obiettivi perseguiti”. In altri termini, da un punto di vista oggettivo, la
nozione giuridica di scienza comprende l‘attività in sé, il soggetto che la svolge
e i risultati che ha ottenuto.
Dal contesto in cui sono collocati gli articoli 9 e 33, e dal rapporto con
le altre norme della Costituzione, è possibile riferire al concetto ricerca
scientifica le seguenti affermazioni:
- è un principio fondamentale al pari dell‘unità nazionale,
dell‘uguaglianza, della tutela del paesaggio;
- attiene ai rapporti etico-sociali come il diritto alla salute, il diritto
all‘istruzione, la tutela dell‘arte;
- rientra tra i bisogni primari dell’uomo.
Infine, osservando che la promozione della ricerca scientifica
rappresenta una delle grandi novità della Costituzione del ‘48 con il passaggio
da un concetto formale di libertà ad uno sostanzialista, si può affermare che lo
Stato, anche in subiecta materia, diviene interventista obbligandosi a
rimuovere gli ostacoli economici e sociali che, limitando l‘eguaglianza tra i
cittadini, ne impediscono anche l‘esercizio della libertà. Nello Stato
interventista, dunque, la ricerca scientifica assume il rilievo giuridico di
partecipazione allo sviluppo nel quadro di un ordinamento solidarista in cui i
singoli e i gruppi contribuiscono all‘edificazione del bene e del benessere per
13
tutti.
11
F. MERLONI, op. ult. cit., 4.
12
L. SAPORITO, op. ult. cit., 46.
13
A. M. SANDULLI, Scritti giuridici, II, Napoli, 1990, 130 ss.
12
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
2. LA RICERCA SCIENTIFICA NEL PANORAMA COSTITUZIONALE
ITALIANO.
L‘attuale quadro normativo e costituzionale della ricerca scientifica in
Italia è il risultato di una lunga evoluzione storica, la quale pur rifacendosi ad
un ideale unitario di ricerca e di promozione culturale, è tuttavia priva di una
visione coerente ed organica del settore dal punto di vista organizzativo.
Ciò, probabilmente, è da ricollegare alla mutazione del contesto stesso
in cui la ricerca è stata nel corso degli anni inserita. Se, inizialmente, essa
poteva essere in qualche modo considerata quasi ―un mondo a parte‖,
governato da regole proprie e affidato quasi totalmente all‘iniziativa del mondo
scientifico, in una fase successiva, ha assunto un ruolo sempre più importante
14
l‘iniziativa dello Stato.
L‘intervento pubblico, peraltro, ha fatto sì che si venisse a delineare
l‘attuale quadro di sostegno e di promozione della ricerca, che vede
l‘assunzione di ruoli di primo piano da parte di diversi ed eterogenei soggetti
istituzionali. La pluralità di interventi pone, come è ovvio, delicati problemi di
coordinamento, problemi, questi, che indicano la direzione nella quale si dovrà
probabilmente agire nei prossimi anni.
Per quanto poi riguarda il dibattito costituzionale, il tema relativo alla
ricerca scientifica non ha sempre goduto di particolare fortuna. Ha inizialmente
scontato, infatti, la superficialità con cui è stato affrontato in sede costituente,
quando è stato quasi distrattamente inserito nel testo costituzionale agli articoli
9 e 33 Cost., e poi ha attraversato un lungo periodo di indifferenza da parte
degli studiosi, convinti che le disposizioni che lo riguardavano avessero una
mera efficacia programmatica.
Negli ultimi decenni, però, e ancor più nel corso degli ultimi anni, il
tema della ricerca scientifica si è imposto all‘attenzione della dottrina, oltre che
della politica, le quali ne hanno in particolare apprezzato la duplice
14
Per una ricostruzione del tema dell‘evoluzione della ricerca scientifica in Italia, si veda L.
SAPORITO, La ricerca scientifica, cit., 3 ss. Si veda, inoltre, S. LABRIOLA, Libertà di scienza e
promozione della ricerca, Padova, 1979, 8 ss.
13
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
caratterizzazione di valore da custodire, da una parte, e di ambito di intervento
dello Stato e delle autonomie, dall‘altra.
2.1. Prima e dopo i lavori dell’Assemblea Costituente.
Prima della Costituzione del 1947, non esisteva in Italia alcun
riconoscimento costituzionale formale della libertà di ricerca scientifica. Lo
Statuto Albertino, infatti, non conteneva nessuna disposizione in materia e ciò
può essere agevolmente spiegato se si tiene nella dovuta considerazione il fatto
che la tutela della ricerca, così come la tutela dell‘arte, della cultura e
15
dell‘insegnamento, non erano considerate ―materie di rilievo costituzionale‖.
In sede costituente, poi, si ritenne di inserire nel testo della nuova
Costituzione delle disposizioni che sancissero l‘impegno della Repubblica nei
confronti della libertà della scienza. La genesi di tali disposizioni, tuttavia, fu
caratterizzata da un‘elaborazione non particolarmente attenta e per certi versi
decisamente superficiale.
Ciò, in particolare, valse per la creazione dell‘articolo 9 Cost., il quale
nella sua attuale formulazione, stabilisce che “(1) La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. (2) Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Il primo comma,
quello che più direttamente interessa ai fini del presente discorso, addirittura
comparve in una prima versione solo alla fine della discussione in Assemblea
plenaria e subì modifiche rilevanti anche nella fase del coordinamento
redazionale finale.
Discorso analogo, peraltro, è possibile svolgere anche relativamente
all‘art. 33 Cost. Tale articolo, nella sua definitiva formulazione, dispone “(1)
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. (2) La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi. (3) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato. (4) La legge, nel fissare i diritti e gli
15
Cfr. V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 55.
14
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.(5) È prescritto un esame di Stato per
l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale. (6) Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
Mentre le differenti correnti politiche presenti nell‘Assemblea ebbero
modo di dar vita ad accesi e lunghi dibattiti in tema di libertà di insegnamento
(in particolare, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana discussero
lungamente del rapporto tra istituti scolastici pubblici e quelli privati), scarsa
16
rilevanza venne attribuita al 1° comma dell‘articolo 33 Cost., sulla libertà di
scienza e dell‘arte. Ciò è da attribuire, in particolare, alla scarsa rilevanza che
tale disposizione aveva dal punto di vista del confronto politico, nel quale non
si registravano sensibili differenze di opinione relativamente alla tutela della
17
ricerca.
Negli anni successivi all‘entrata in vigore della Carta costituzionale e
fino all‘inizio degli anni ‗70, il ruolo del tema della ricerca scientifica
all‘interno del dibattito giuridico risentì della genesi piuttosto inconsapevole e
18
―casuale‖ delle disposizioni che gli attribuivano rilevanza costituzionale.
19
Innanzitutto, si ritenne a lungo, e fatta eccezione solo per pochi autori,
che l‘articolo 9 Cost. non avesse una vera e propria efficacia normativa. Ciò, in
particolare, poiché se ne considerava infelice la formulazione e del tutto
16
Appare utile ricordare che il proponente dell‘attuale formulazione del primo comma
dell‘articolo 33 Cost. fu Concetto Marchesi, il quale espressamente dichiarò di essersi ispirato
all‘articolo 142 della Costituzione di Weimar.
17
Sul tema v. M. AINIS, M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura, Milano, 2003, 72 ss.
18
L‘espressione è in M. CECCHETTI, Articolo 9, in BIFULCO, CELOTTO, OLIVETTI,
Commentario alla Costituzione, Torino, 2006.
19
Ad es., E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Napoli, 1961; A.
PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Studi per il
ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, Firenze, 1969, II; A. NIGRO, Lo Stato
italiano e la ricerca scientifica (profili organizzativi), in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 740; G.
MORBIDELLI, La disciplina del territorio tra Stato e Regioni, Milano, 1974.
15
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
20
ingiustificata e inopportuna la collocazione tra i principi generali della Carta.
D‘altra parte, si rilevava come il contenuto dell‘articolo fosse eccessivamente
indeterminato e come ciò comportasse che ad esso poteva essere al massimo
attribuita la qualificazione di ―pseudodisposizione‖, ossia disposizione priva di
21
un vero valore normativo. Addirittura, non mancò chi ritenne che la
disposizione dell‘articolo 9 avesse un mero valore ―etico-politico‖, senza alcun
22
carattere di vincolatività.
Dai primi anni ‗70, però, l‘interesse per la potenzialità normativa della
disposizione contenuta nell‘articolo 9 Cost., crebbe notevolmente. Tanto la
giurisprudenza quanto la dottrina, infatti, iniziarono ad attribuire a tale articolo,
ed ai valori e principi in esso contenuti, addirittura un ruolo essenziale
23
nell‘operazione di caratterizzazione dell‘intero ordinamento giuridico.
La costituzionalizzazione della ricerca, che viene inserita nel più ampio
contesto del progresso del Paese, fa sì che la Repubblica nel suo insieme si
attribuisca compiti relativi tanto alla tutela quanto alla valorizzazione delle
esperienze culturali nel loro insieme. Esperienze culturali, quindi, che
comprendono inevitabilmente l‘attività di ricerca scientifica, tanto che è
possibile addirittura dire che ―sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un
24
tutto inscindibile‖.
Discorso analogo, peraltro, è possibile fare per ciò che riguarda il primo
comma dell‘articolo 33 Cost., il quale è oramai divenuto uno dei punti cardine,
una delle disposizioni principali per la ricostruzione della cd. costituzione
culturale. La libertà della ricerca scientifica - così come la libertà
dell‘insegnamento - ha assunto, quindi, il ruolo di punto di riferimento per la
caratterizzazione della Costituzione in termini di sostegno al progresso
culturale del Paese.
20
F. BASCHIERI, Articolo 9, in BASCHIERI, BIANCHI D‘ESPINOSA, GIANNATTASIO, La
Costituzione italiana. Commento analitico, Firenze, 1949, 37.
21
V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, 36
22
M. MAZZIOTTI DI CELSO, Il diritto al lavoro, Milano, 1956, 36.
23
F. MERUSI, Art. 9, in Comm. Cost. Branca, 1975, 434.
24
Così il Presidente della Repubblica Ciampi in occasione della consegna delle medaglie d‘oro
ai benemeriti della cultura e dell‘arte, 5.5.2003, in www.quirinale.it/Discorsi.
16
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
In tal senso, peraltro, sembra essere orientata anche la stessa Corte
costituzionale, la quale è giunta ad attribuire ai valori contenuti negli articoli 9
25
e 33 della Costituzione addirittura una fondamentale rilevanza costituzionale,
riconoscendo al cd. valore culturale il rango di valore primario
26
dell‘ordinamento, anziché di mera enunciazione di principio.
2.2. Il fenomeno culturale e scientifico nel disegno costituzionale.
Ciò detto, è possibile replicare a quanti hanno in passato nettamente
criticato l‘esistenza in Costituzione di una duplice previsione relativa alla
ricerca scientifica. Da più parti, infatti, è stato fatto rilevare come tale
circostanza costituisca un‘inutile duplicazione, un elemento di disturbo e di
27
confusione ai danni della coerenza del sistema. È possibile osservare, invece,
come le tre principali disposizioni che attribuiscono rilevanza costituzionale al
fenomeno culturale, ovvero gli artt. 9, 33 e 34 Cost., rispondono ad una logica
unitaria, ad un disegno coerente dell‘interessamento della Repubblica nei
28
confronti della cultura. Rispecchiando, infatti, il quadro derivante
dall‘avvento dello Stato sociale, che vuole il soggetto pubblico interessato in
maniera diffusa e penetrante tanto alla disciplina giuridica quanto alla
promozione ed alla gestione delle attività culturali, le disposizioni
costituzionali citate forniscono l‘indispensabile quadro costituzionale in cui
29
inserire l‘intervento e l‘attività dello Stato.
Si viene così delineando la c.d. Costituzione culturale dell‘ordinamento
repubblicano, che è stata autorevolmente definita, appunto, come ―la somma
25
Cfr. C. cost. n. 256 del 2004. Così, peraltro, la Corte nella sentenza n. 9 del 1965: la libertà
scientifica è tra quei beni protetti dalla Costituzione che ―meglio caratterizzano il regime
vigente dello Stato‖, quale ―condizione del modo d‘essere e di sviluppo della vita del Paese in
ogni suo aspetto culturale, politico e sociale‖. Si tratta, pertanto, di beni dotati di una
―superlegalità costituzionale‖. In tal senso, L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della
persona: bioetica e garanzie costituzionali, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1993, 65.
26
Cfr. C. cost. n. 151 del 1986.
27
Si veda, a tal proposito, M. CECCHETTI, op. cit.
28
Tanto che taluno ha addirittura definito norme sorelle le disposizioni contenute negli artt. 9 e
33 Cost. Si vedano in proposito M. AINIS , M. FIORILLO, op. cit., 2003, 79
29
Fautore dell‘adozione della formula tedesca (Kulturstaat) in riferimento alla Costituzione
repubblicana italiana è in E. SPAGNA MUSSO, op. cit., 1961
17
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
delle norme costituzionali che includono gli affari della cultura in senso stretto
30
nella disciplina del diritto costituzionale‖.
Ora, appare evidente, tuttavia, come le nozioni di scienza, cultura ed
arte non appartengono in alcun modo al linguaggio giuridico. Peraltro, lo stesso
concetto di cultura, per se stesso considerato, assume le vesti di un ―concetto
indeterminato la cui concreta esegesi è rimessa quasi per intero all‘opera
31
dell‘interprete‖. La stessa Corte costituzionale, d‘altra parte, non ha mai
provveduto a delineare un concetto unitario di ―cultura‖, così come previsto
dall‘articolo 9 Cost. Tuttavia, la dottrina più recente ha tentato di colmare tale
lacuna, individuando due diverse concezioni, di cui una ampia e quasi illimitata
e l‘altra più ristretta.
Secondo una prima concezione, che si basa su una lettura sistematica
dei principi fondamentali della Costituzione - in particolare il principio
pluralista, il principio democratico, il principio personalista, e l‘intero sistema
delle libertà e dei diritti inviolabili dell‘uomo - la cultura ―è quella che nasce
dal libero sviluppo della personalità dell‘uomo, dalla sua libertà di scelta dei
32
propri processi formativi, dalla libera formazione del suo sistema di valori‖.
Pertanto, secondo tale concezione, la tutela costituzionale della cultura avrebbe
33
effetto ―sull‘intero processo di formazione intellettuale della persona umana‖,
―sia che essa avvenga nei campi più generali dello scibile umano (la cultura
latamente intesa), sia che essa avvenga nei settori più definiti della scienza e
34
della tecnica‖.
Secondo l‘altra concezione, invece, quella più selettiva, la tutela
costituzionale della cultura dovrebbe essere limitata ―alle manifestazioni
superiori dell‘intelletto umano‖, i. e. solo le ―espressioni culturali (…) che
30
Cfr. A. PIZZORUSSO, Diritto della cultura e principi costituzionali, in Quaderni cost., 2000,
308 ss.
31
Così E. RIMOLI, Le libertà culturali, in, NANIA, RIDOLA, I diritti costituzionali II, Torino,
2001, 666.
32
Punto di riferimento di tali elaborazioni è la celeberrima definizione coniata da Edward
Burnett Tylor in Primitive Culture del 1871 e riportata da M. AINIS, Cultura e politica,
Padova, 1991, 71.
33
Ibidem.
34
Cfr. anche G. SANTORO PASSARELLI, I beni della cultura secondo la Costituzione, in Studi
per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, Firenze, 1969, II, 435.
18
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
35
raggiungano il livello dell‘arte o della scienza‖. Per la sua determinatezza e
36
maggiore rispondenza alla ratio costituzionale, la seconda concezione sembra
37
essere preferita dalla dottrina maggioritaria. Ad ogni modo, appare evidente
come entrambe le concezioni concordino su un punto di rilievo per il presente
discorso.
Tanto la prima concezione, quanto la seconda, infatti, includono
l‘attività di ricerca scientifica e tecnica nell‘ambito generale di sviluppo della
cultura, così come intesa nel testo costituzionale. La ricerca scientifica e
tecnica, quindi, diventano specificazioni della definizione generale
38
dell‘orientamento culturale della Repubblica.
Non può stupire, allora, che non sia mancato chi, in dottrina, abbia
39
elaborato un‘idea della Costituzione proprio come scienza della cultura,
secondo la quale ―lo Stato costituzionale nella sua individualità ha bisogno di
arte e di cultura in quanto emanazioni della libertà, libertà che a sua volta è una
40
cristallizzazione culturale‖.
L‘unitarietà e l‘uniformità delle diverse disposizioni costituzionali in
esame, ad ogni modo, non significano affatto che tali disposizioni abbiano lo
stesso contenuto e, ancora meno, lo stesso ruolo nel disegno costituente.
Piuttosto, ognuna risponde ad una specifica esigenza e svolge, pertanto, una
diversa funzione. Mentre, infatti, l‘art. 9 Cost. sancisce l‘impegno della
Repubblica nella promozione dello sviluppo scientifico e culturale, nonché la
41
libera accessibilità a tutti, l‘articolo 33 Cost. rappresenta, piuttosto, il
fondamento costituzionale della libertà della cultura. Appare evidente come il
Costituente abbia inteso, per mezzo delle due disposizioni citate, conciliare due
35
M. AINIS, op. ult. cit., 1991, 74 ss.
36
La prima concezione di ―cultura‖, infatti, finirebbe per trasformare la disposizione contenuta
nell‘articolo 9 Cost. in una mera ripetizione del principio generale di tutela e promozione della
persona umana, già sotteso al testo costituzionale nel suo complesso.
37
M. CECCHETTI, op. cit..
38
M. AINIS, op. cit., 1991, 76.
39
P. HÄBERLE, Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, Roma, 2001.
40
Ibidem.
41
M. AINIS, op. ult. cit., 1991, 14.
19
CAPITOLO I “CONTENUTI E LIMITI DELLA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA”
valori fondamentali per la creazione di un quadro costituzionale completo ma
uniforme.
Da una parte, infatti, ha inteso affermare nell‘articolo 9 Cost. il
principio per cui la Repubblica (e l‘utilizzo di questo termine anziché di
―Stato‖ non è casuale, come si vedrà in seguito) assume un ruolo determinante
nella promozione e nel sostegno della cultura, in generale, e della ricerca, in
particolare (c.d. libertà positiva). Ciò, come si è detto, in considerazione del
valore costituzionale che deve essere attribuito a tali attività.
D‘altra, però, apparve fin da subito evidente quanto fosse necessario
scongiurare il pericolo di una ―cultura di Stato‖, di un eccessivo dirigismo del
mondo della politica nei confronti dell‘attività di ricerca. Diversamente da
quanto era stato fatto durante il regime fascista, infatti, si volle affermare
(all‘articolo 33 Cost.) il principio per cui i ricercatori e gli scienziati dovevano
necessariamente operare in condizioni di libertà (c.d. libertà negativa).
A tal proposito, il dibattito di diritto costituzionale, così come quello
che si ebbe in sede costituente, ha a lungo risentito delle considerazioni relative
a due differenti concezioni del rapporto tra politica e cultura.
Secondo la concezione di stampo liberale la scienza deve essere
mantenuta nettamente separata dalle decisioni e dagli orientamenti politici, in
42
coerenza con l‘ideale della cd. cultura apolitica. Ne consegue che, secondo
tale impostazione, i pubblici poteri devono adottare una linea di
43
astensionismo, di tolleranza nei confronti di ogni forma di cultura e quindi
nei confronti di ogni decisione del mondo della ricerca. In questa sorta di
laissez-faire culturale, lo Stato deve limitarsi a creare le condizioni favorevoli
ad uno sviluppo autonomo e libero della cultura, senza avanzare alcuna pretesa
nelle scelte relative al suo indirizzo. Rifacendosi al tenore letterale dell‘articolo
33 Cost., i sostenitori di tale concezione rilevano come ― il compito della
Repubblica […] è limitato al ―promuovere‖ la cultura e la ricerca scientifica;
essa potrà e dovrà, quindi, dar corso a tutte quelle iniziative che potranno
42
F. MERUSI, Art. 9, cit., 434.
43
In tal senso, N. BOBBIO, Politica e cultura, Torino, 1955, 32 ss.
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