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INTRODUZIONE
§ 1. Inquadramento della materia. a) Premessa
La presente trattazione ha ad oggetto la ricostruzione delle regole giuridiche che il
diritto internazionale appronta per la materia di utilizzo dei corsi d'acqua condivisi
da duo o più Stati per finalità differenti dalla navigazione, riservando, in tale
contesto, peculiare attenzione al regime di utilizzazione delle acque del fiume
Nilo.
Si consideri la problematica che la materia in oggetto, generatim, viene a porre
sotto il profilo strettamente giuridico.
La condivisione di una risorsa da parte di una molteplicità di soggetti rende
indispensabile, nel caso di limitatezza di detta risorsa, l’adozione di un valido
criterio per la relativa utilizzazione. Questa considerazione trova una simmetrica
applicazione alla materia dei corsi d’acqua internazionali.
L’ambito di intervento del diritto internazionale, pertanto, consiste proprio
nell’individuazione di un criterio valido e certo da seguire nell’utilizzazione del
fiume condiviso da più Stati
1
.
Tuttavia, l’evoluzione e la graduale affermazione di un criterio unico e certamente
applicabile ha risentito, inizialmente degli interessi “particolari” degli Stati.
Infatti, è innegabile che la stessa struttura fisica di un corso d’acqua internazionale
favorisca il “particolarismo” degli interessi delle parti che lo condividono. Si
faccia, in tal senso, una considerazione elementare, ma altresì condizionale alla
comprensione: un corso d’acqua, secondo uno schema lineare e semplicistico,
1
La funzione del diritto anche in questo caso non differisce da quella classica di offrire certezza di
regole applicabili.
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presenta un punto di partenza ed un punto di arrivo. Tali locazioni possono
esaurirsi all’interno del territorio di uno Stato
2
ovvero di più Stati
3
. In questa
seconda direzione, si consideri che l’acqua del fiume, rinnovandosi costantemente
in forza del proprio ciclo idrologico, passa da uno Stato all’altro con un
movimento continuo. Si presenta, infatti, come un elemento fisico unitario,
suscettibile di trasmettere le variazioni quantitative e qualitative da un punto
all’altro del bacino: gli effetti di un determinato uso dell’acqua in un punto del
fiume, infatti, potranno avvertirsi a notevole distanza a valle di quel medesimo
fiume
4
.
E’ inevitabile, in tal senso, una certa interdipendenza degli Stati che condividono
un medesimo bacino
5
. E’ ovvio, infatti, che qualora lo Stato a monte, ove prende
avvio il corso del fiume, decida di effettuare una diversione del corso medesimo,
gli effetti di tale attività si produrranno, da un punto di vista quantitativo, sullo
Stato a valle, ove il fiume esaurisce il suo cammino
6
.
Ne consegue la centralità delle relazioni tra Stati diversi nella materia di utilizzo
7
.
Tali relazioni potranno essere informate da un principio di anarchia, intesa come
assenza di diritto certo ed applicabile alla fattispecie, dacchè ogni utilizzazione
sarà considerata lecita, anche ove privi sostanzialmente della propria risorsa
taluno dei titolari
8
, ovvero da un principio giuridico di certa applicazione: da una
2
In tal senso qualora il corso d’acqua sia interamente contenuto all’inetrno dei confini di uno Stato
sarà un corso d’acqua nazionale. Si pensi, a titolo esemplificativo della realtà italiana al fiume
Tevere.
3
In tal senso il corso d’acqua sarà senza dubbio internazionale.
4
ARCARI, Il regime giuridico delle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali, Cedam, 1998, p.
2.
5
C. FIORAVANTI, Acque internazionali a sud del Mediterraneo, Cedam, 2005, p. 1.
6
BAINS. J.S., The diversions of international rivers, IJIL, 1960, pp. 38-52.
7
CONETTI, Fiume nel diritto internazionale, DDP, 1991, p. 374.
8
E’ bene precisare che principio di anarchia non sta a significare “assenza di diritto”. Ciò è
impossibile in virtù del principio “ubi societas ibi ius”. Significa presenza della regola
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regolamentazione che si imponga come vincolante per i cointeressati. Tale
regolamentazione necessiterà del consenso delle parti, onde acquisire la forza di
legge tipica di un contratto
9
. In assenza di tale consenso, sarà giocoforza da parte
degli Stati richiamarsi a schemi “giuridici” che li tutelano, ovvio variabili
asseconda della posizione stessa dello Stato come a monte o a valle di un fiume
ovvero di altre considerazioni difficilmente inquadrabili aprioristicamente
10
.
In effetti, ogni fiume presenta una propria individualità, essendo caratterizzato da
certe particolarità geografiche, geomorfiche ed idrologiche. Cosicché, la materia
appare segnata da una forte relatività spaziale e temporale in merito ai criteri
elaborati dagli Stati per lo sfruttamento del fiume comune
11
.
Complessa è stata, in tal senso, l’opera di individuazione dei principi generali
della materia, in quanto si è trattato di tenere conto delle differenti soluzioni
elaborate nei diversi contesti, estraendone elementi comuni, sui quali è parso
indubbio il consenso della Comunità Internazionale nel suo complesso, ergo la
loro forza vincolante in quanto diritto consuetudinario
12
.
Fatta questa semplice considerazione preliminare, possiamo essere più precisi
circa l’inquadramento della materia trattanda: il diritto internazionale di utilizzo
del corso d’acqua condiviso da due o più Stati per finalità differenti dalla
navigazione sarà chiamato a risolvere, più che i problemi tecnici inerenti ad ogni
fondamentale per cui tutto è consentito, la quale è indubbiamente in tal caso un regola giuridica. V.
N. BOBBIO, Teoria generale cit., pp. 2 ss.
9
Lo schema proponibile, in effetti è quello del contratto, inteso come accordo tra più o più parti
per costiture, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di carattere patrimoniale.
10
Ovvio che lo Stato a monte avrà interesse a sostenere la propria sovranità esclusiva sul corso
d’acqua sito nel proprio territorio, mentre lo Stato a valle avrà interesse a sostenere la necessità che
il fiume proceda senza alterazioni nel suo corso naturale. Vedremo, infatti, come i più improbabili
argomenti giuridici richiamati a sostegno di queste posizioni costituiscano le prime forme di
approccio, anche se puramente teorico, alla materia di utilizzo dei fiumi internazionali.
11
ARCARI, Il regime cit.,pp. 3 ss.
12
Secondo il tipico procedimento di formazione delle regole consuetudinarie del diritto
internazionale perfettamente spiegato da CASSESE, I lineamenti cit., pp. 165 ss.
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singola utilizzazione, i conflitti esistenti tra differenti utilizzazioni e differenti
utilizzatori
13
. Pertanto non occorre, in questa sede, offrire una chiara definizione
delle possibili utilizzazioni di un corso d’acqua internazionale, essendo il nostro
ambito di riferimento quello delle relazioni tra Stati
14
. Ci limitiamo, in proposito
ad offrire la classificazione di massima proposta dalla dottrina tra usi agricoli,
industriali, commerciali, domestici e sociali, precisando che tale partizione ha una
funzione meramente descrittiva e non esaustiva
15
.
Piuttosto, ritengo doveroso dare ragione della scelta di circoscrizione oggettiva
della materia alle sole utilizzazioni per fini diversi dalla navigazione. La predetta
circoscrizione, infatti, trova ragione nella crescente attenzione dedicata sul piano
internazionale a questo ambito nell'ultimo secolo
16
; conferma ne è la tendenza
emergente dal crescente numero di accordi internazionali, relativi alla materia
suesposta: già da un rapporto pubblicato dalla FAO nel 1978, contenente una
rassegna sistematica di strumenti convenzionali relativi a risorse idriche
internazionali, emerge che nel periodo 60-78, si registrano ben 225 convenzioni
contenenti disposizioni in tema di usi differenti dalla navigazione a fronte di 98
convenzioni relative alla navigazione fluviale
17
. La ratio ispiratrice di tale
tendenza è suscettibile di agevole esplicazione ricorrendo ad un latinismo caro ai
13
KEARNEY, Non-navigational uses of international watercourses,BYIL, 1975, pp. 12-16.
14
SCHWEBEL, Second report on the law on non navigational uses of international watercourses,
YILC, 1980, Vol.II, Part. I, pp. 165-166; EVENSEN, First Report on the law on non navigational
uses of international watetercourses, YILC, 1983, vol. II, p. I, p. 163..
15
V. in tale direzione S. HALL, L’utilization industrielle des fleuves intenationaux, RdC, 1953, pp.
473-474; oppure BÉLANGER, L’utilization des fleuves internationaux a des fins agricoles, RGDIP,
1977, pp. 386 ss.
16
GODANA, Africa’s cit., pp. 25-26, spiega molto sinteticamente l’evoluzione del diritto
internazionale in questa materia: “in the 20th century the rapid rise of non navigational uses, wich
was largely due to new technology and new perspectives for water utilization such as the
production of hydro-electric power and other industrial purposes, and the contemporary
development of diverse modes oftrasportation, viz., more efficient rail, road and air transport,
cobined to lead in time to a relative decline in importance of navigation as a supreme use”.
17
FAO legislative studies, v. www.fao.org
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teorici del diritto: ubi societas, ibi ius
18
. Pare difatti innegabile che la maggiore
attenzione dedicata alla materia della regolamentazione giuridica dei corsi d'acqua
internazionali per fini diversi dalla navigazione sia simmetrica all'aumento e
differenziazione impressionante degli usi di acqua dolce, conseguenza ciò e del
rapido sviluppo economico dei tempi e del progresso scientifico tecnologico e
dell'espansione dei nuclei urbani. In buona sostanza il diritto internazionale altro
non ha fatto che svolgere appieno la propria funzione di rispondenza ad avvertite e
differenti esigenze sociali.
Stante, tuttavia, la graduale evoluzione del diritto internazionale che regola la
materia delle utilizzazioni dei corsi d’acqua condivisi da due o più Stati per fini
altri dalla navigazione, permangono incertezze circa il suo concreto modus
operandi.
Come anticipato, infatti, la materia in esame consta di una particolarità fisiologica,
giacchè ogni fiume ha proprie specifiche caratteristiche idrologiche che lo
rendono un unicum. In tal senso pare ovvio che regole di carattere generale,
ricavate dall’astrazione di elementi comuni alle soluzioni normative elaborate nei
diversi contesti geografici, o risentono di una grave frammentazione ed incoerenza
sostanziale, adottando tutte le soluzioni esaminate nel particolare, o risentono di
un’inevitabile genericità, derivante dall’adattamento alla differente situazione.
Dal nostro esame, infatti, emergerà come proprio l’inevitabile “genericità” delle
regole di diritto internazionale generale della materia renda difficile, se non
impossibile, il loro adattamento al caso concreto. In altri termini l’applicazione di
queste regole risulta inattuabile senza un previo accordo tra gli Stati rivieraschi
18
N. BOBBIO, Teoria generale cit., pp. 9 ss.
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coinvolti.
Il caso del fiume Nilo, singulatim, risulta esemplare sotto tutti i profili accennati,
giacchè si tratta di un corso d’acqua condiviso da ben dieci Stati ed utilizzato ab
origine a fini prevalentemente irrigui, in relazione al quale, pertanto, la
predisposizione di regole di certa applicazione nella materia di utilizzo delle sue
risorse idriche pare davvero indispensabile.
Emergeranno, infatti, dalla nostra ricostruzione della normativa di utilizzo del
fiume Nilo tutte la problematiche poc’anzi poste sul modus operandi del diritto
internazionale generale della materia, giacchè proprio questa fonte di diritto
costituisce parzialmente la regolamentazione dell’allocazione delle risorse idriche
tra Stati rivieraschi coinvolti.
Proprio l’assenza di un accordo, allo stato attuale, tra le parti cointeressate alla
risorsa nilotica rende di infattibile applicazione le norme di diritto internazionale
generale che informano la materia dei corsi d’acqua, determinando una parziale
conservazione dello status quo ante risalente al periodo coloniale.
Queste considerazioni, in definitiva, hanno informato la mia scelta redazionale,
imponendomi dapprima di fornire una panoramica pur sintetica sul diritto
internazionale generale che governa la materia delle utilizzazioni dei fiumi
internazionali, successivamente di riservare il maggiore spazio della trattazione
alla ricostruzione della disciplina giuridica di regolamentazione del fiume Nilo dal
periodo coloniale all’attualità, evidenziando le problematiche suesposte.
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§ 2. (segue) b) Nozione di fiume internazionale
Fatta questa ampia premessa circa la fisiologica difficoltà di ricostruzione delle
norme sostanziali che il diritto internazionale appronta per la regolamentazione
della materia di utilizzo dei corsi d’acqua condivisi da più Stati per finalità
differenti dalla navigazione, pare essenziale affrontare una questione di
importanza centrale a tal fine: la definizione di fiume internazionale.
Tale punto è, infatti, scevro da implicazioni meramente nominalistiche, chè giusto
al contrario ha un carattere preliminare nella ricostruzione delle norme di diritto
internazionale, poiché dalla sua risoluzione dipende la determinazione dell’ambito
di applicabilità materiale di tali regole e di conseguenza l’estensione dei limiti
gravanti su uno Stato circa il libero sfruttamento delle risorse idriche site nel
proprio territorio
19
.
La definizione di fiume internazionale è cambiata di pari passo con la
diversificazione delle utilizzazioni delle acque fluviali
20
.
La navigazione ha avuto un'importanza fondamentale in un primo momento,
stante il fatto che il diritto internazionale, come già accennato, ha iniziato ad
occuparsi dei fiumi nella misura in cui servissero alle esigenze della navigazione
medesima
21
. Prova ne sia la definizione offerta in ambito dottrinale dall'IDI nel
"Règlement pour la navigation des fleuves internationaux" approvato nel 1934, in
cui i fiumi internazionali sono definiti come corsi d'acqua che, nella parte
naturalmente navigabile, attraversano o separano due o più Stati
22
. Ergo
19
M. ARCARI, Il regime cit., p. 27.
20
CONETTI, Fiume cit., p. 375.
21
Si veda a titolo puramente esemplificativo il testo del Trattato di pace di Versailles del 28
giugno 1919, il quale dichiarava internazionali “ all navigable parts of these rivers systems”,
avendo riferimento ad alcuni fiumi dell’Europa Centrale. Testo consultabile su AJIL, 1919, p.341.
22 V. Règlement pour la navigation des fleuves internationaux, in www.idi-iil.org .
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desumibile da detta definizione che l'internazionalità di un fiume derivava dal
dato geopolitico della situazione delle sue parti navigabili nel territorio di due o
più Stati. Già, prima facie, pare indubbia la restrizione dell' ambito di applicabilità
di un'eventuale regolamentazione giuridica concernente l'utilizzazione dei fiumi
internazionali per fini diversi dalla navigazione, giacchè ne resterebbero esclusi in
primis i fiumi non navigabili, in secundis le parti secondarie del
fiume(affluenti,laghi ecc) non funzionali alla navigazione.
Il rilievo suesposto ha indotto la parte maggioritaria della dottrina ad emendare la
definizione di fiume internazionale del requisito della navigabilità
23
, prestando
attenzione in particolare al cd. criterio dell'effetto internazionale, in ragione del
quale l'utilizzo delle acque di un fiume in un punto qualunque del suo corso può
avere effetti in altri punti e dunque coinvolgere gli interessi degli altri Stati
attraversati dal fiume stesso
24
. Ciò ha indotto la dottrina ad un graduale
ampliamento della definizione di fiume internazionale, ampliandone il novero
delle componenti rilevanti: prova ne è la tendenza ad utilizzare in luogo
dell'espressione fiume l'espressione corso d'acqua, suscettibile di ricomprendere
altri elementi secondari( laghi e affluenti), la cui rilevanza è indubbia dal punto di
vista degli usi economico-industriali
25
.
Il passaggio dalla nozione classica di fiume internazionale a quella più estesa di
corso d'acqua è dovuto in particolar modo agli sforzi ermeneutici della dottrina
internazionale, la quale ha elaborato nella seconda metà del XX secolo la nozione
23
PATRY, Le régime des cours d’eau internationaux, CYIL, 1963, p.173, SETTE CAMARA,
Pollution of international rivers, RDC, 1984, pp. 139-140.
24
ANDRASSY, L’utilization des eaux des bassins fluviaux internationaux, in Annuaire, REgDI,
1960, p.26: “Les utilizations diverses des cours d’eau ne commencent à intéresser
l’internationaliste qu’au moment où l’utilisation enterprise dans un Etat ades suites
dommageables qui se font sentir sur le territoire d’un autre Etat”.
25
P. ZICCARDI, Dei corsi d’acqua internazionali e della loro utilizzazione da parte dei privati, Il
diritto dei beni pubblici, Terza Serie, 1940. p.432
- 15 -
di bacino fluviale-bacino di drenaggio
26
.
Già la risoluzione dell'IDI sull'uso delle acque internazionali non marittime del
1961, nell'individuare l'ambito di applicabilità della risoluzione medesima parla di
"utilizzo di acque facenti parte di un corso d'acqua o un bacino idrografico che si
estende sul territorio di due o più Stati"
27
. Il relatore della detta risoluzione ha cura
poi di precisare che la nozione di bacino idrografico- fluviale si deve intendere
comprensiva di tutte le acque tanto sotterranee che di superficie
28
. L'innovazione
pare straordinaria se ci si sofferma sul fatto che si tratta di una definizione di non
molto posteriore a quella che la stessa IDI prendeva in considerazione nel
regolamento per la navigazione dei fiumi internazionali del 1934, in cui la
nozione di fiume internazionale è ancorata al concetto di navigabilità del corso
d'acqua: difatti non solo il requisito della navigabilità, foriero di un'ingiustificata
restrizione applicativa, viene definitivamente abbandonato, ma addirittura la
nozione di fiume internazionale viene estesa anche alle acque sotterranee, oltre
che a quelle di superficie.
Le implicazioni giuridiche della nozione di bacino fluviale vengono poi sviluppate
dall'ILA, che a tal fine elabora la nuova definizione di bacino di drenaggio, già
nella sessione del 58', peraltro, precisando che a " system of rivers and lakes in a
drainage basin should be treated as an integrated whole"
29
. La compiuta
definizione di bacino di drenaggio è rinvenibile solo nell' art 2 delle Regole di
Helsinki sempre elaborate nel contesto dell'ILA , relativamente agli usi delle
26
Sulle origini della nozione di bacino di drenaggio internazionale v. L.A. TECLAFF, Evolution of
the river basin concept in national and interantional water law, NRJ, 1996, pp. 365 ss.
27
V. Annuaire IDI, cit. in www.idi-iil.org
28
ANDRASSY, Les relations internationals de voisinage, RdC, II, 1951, p. 108
29
V. www.ila-hq.org
- 16 -
acque dei fiumi internazionali, nel 1966
30
; vi si legge che bacino di drenaggio è "
a geographical area extending over two or more States determined by the
watersheds limits of the system of waters, including surface and underground
waters, flowing into a common terminus". Dal corpus di regole sembra, pertanto,
emergere un 'accezione ancor più estesa della nozione di fiume internazionale,
includendovi non solo gli elementi strictu sensu idrologici, ma anche quelli
territoriali ad esso pertinenti
31
.
Le soluzioni sopra prospettate, è essenziale ricordarlo, hanno trovato un
accoglimento in ambito se non esclusivamente, senz'altro prevalentemente,
scientifico: in effetti non sono molti gli esempi desumibili dalla prassi
internazionale, in cui si ricorre alle nozioni di bacino fluviale o di drenaggio. A
titolo puramente esemplificativo si abbia riferimento alla realtà regionale
africana
32
, che più di tutte le altre ha fatto ricorso alle suesposte nozioni: l'Atto per
la cooperazione economica tra gli Stati del bacino del Niger concluso nel 1963,
pur senza menzionare l'espressione bacino di drenaggio, ne accoglie l'idea base,
laddove testualmente parla di "utilisation of the River Niger, its tributaries and
subtributaries"
33
.
Al dibattito dottrinale non ha fatto seguito, tuttavia, uno speculare mutamento di
30
Vedi anche ILA, Report of the 48th conference (New York), 1958, pp.1-2.
31
Si noti, peraltro, come anche in sede di revisione delle regole di Helsinky, nel contesto della
Conferenza di Berlino del 2004, l’ILA abbia mantenuto la detta accezione estensiva della nozione
di corso d’acqua internazionale. V. www.ila-hq.org
32
Si noti, peraltro, che anche in ambito dottrinale la nozione di bacino di drenaggio ha incontrato
particolare favore nel continente africano, v. KAMTO, Le droit international des ressources en eau
continentales africaines, AFDI, 1990, pp. 851 ss; vedi come esempi della prassi convenzionale
Accordo per la creazione dell’organizzazione del fiume Kagera, 1977, disponibile su Appendice
Normativa; in ambito scientifico si veda anche COLLIARD, Droit fluvial international: les
problemes actuels des resources en eau, RREI, 1988, pp. 161 ss.
33
V. nota 36
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indirizzo della prassi internazionale in materia
34
; ciò trova una speciale conferma
nei lavori preparatori della Commissione di Diritto Internazionale, incaricata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione n. 2669/1970, di
intraprendere " the study of the law of the non navigational uses of international
watercourses"
35
. Già l'espressione "international watercourses" utilizzata nel
mandato dell'AG non lascia adito a dubbi: difatti essa non è casuale, bensì frutto
di una precisa volontà politica dei mandanti, che ha trovato concretizzazione nella
bocciatura della mozione proposta dalla Finlandia alla sesta commissione dell'AG
volta ad accogliere la nozione di Bacino di Drenaggio elaborata dall'ILA nelle
regole di Helsinky del 1966
36
.
Il medesimo contrasto circa la definizione di corso d'acqua internazionale ha
influenzato, poi, gli stessi lavori della CDI: in un primo momento il problema è
stato differito onde consentire un prosieguo delle attività della commissione; solo
nella sessione del 1980 veniva adombrata per la prima volta dal relatore Schwebel
la nozione di sistema di corso d'acqua, consistente testualmente in "all the
idrographic components such as rivers, lakes , groundwaters constituting by
virtue of their phisical relationship a unitary whole"
37
. Detta nozione presentava,
invero, un'unica differenza rispetto a quella di bacino di drenaggio adottata ad
Helsinky: il nome. Il contenuto, difatti, restava lo stesso e pertanto venne tale
tentativo di definizione additato come surrettiziamente teso ad introdurre niente di
34
Copiosa dottrina ha aspramente criticato l’estensione applicativa conseguente all’accoglimento
della nozione di bacino di drenaggio formulata dall’ILA alle porzioni di territorio drenate da un
corso d’acqua, v. GLASER, Considerations of international law concerning the international river
commission, RREI, 1971, pp. 168 ss. In particolare l’autore sottolinea: “ The theory of river basin
reccomends to put the superstate hypotesis at the basis of the regulation plan”.
35
SCHWEBEL, First report cit., p. 155.
36
Per maggiori dettagli v. A. TANZI, La convenzione di New York sui corsi d’acqua internazionali,
RDI, 1997, pp. 957 ss.
37
V. nota 47.
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diverso da un mero sinonimo dell'accantonato concetto di bacino di drenaggio.
Consequenziale ed inevitabile, dunque, una sua esclusione
38
.
Il punctum dolens del progetto di studio della CDI venne sciolto soltanto nel 1991
con una formula di sostanziale compromesso tra differenti istanze
39
. Ne risultò, ai
fini del progetto di articoli redatto dalla commisione, la considerazione di
"international watercourses as watercourses, parts of which are situated in
different States", watercourse as a system of surface waters and groundwaters
constituting by virtue of their physical relationship a unitary whole and normally
flowing into a common terminus "
40
. Proprio la scriminante del " common
terminus", assieme al requisito della "physical relationship" tra componenti,
rappresenta il fulcro del compromesso: essa difatti dovrebbe introdurre certe
limitazioni all'estensione geografica della definizione, evitando artificiose
dilatazioni della nozione di Sistema a fiumi diversi magari uniti da un canale
artificiale.
Cercando, dunque, di realizzare un'apprezzabile sintesi: la formula
compromissoria adottata in seno alla CDI, pur rappresentando un indubbio
avanzamento rispetto ai primi approcci "restrittivi" alla materia della definizione
di fiume internazionale, di fatto abbandona definitivamente la nozione di bacino
di drenaggio, elaborata dall'ILA, espungendovi in particolare tutte quelle
componenti pertinenti al fiume che non siano squisitamente idrologiche (porzioni
di territorio), relativamente alle quali, è il caso di segnalare, determinate attività
38
Per I comenti contrari all’approccio proposto v. Report of the Commission on the work of its
thirty-fifth session, YILC, 1983, vol. II, p. 69.
39
Il punto di partenza era rappresentato dalle indicazioni del relatore MC. CAFFREY, The
international law commission ad its efforts to codofy the international law of waterways, ASDI,
1990, p. 46.
40
V. MC CAFFREY, Seventh report on the law on non navigational uses of international
watercourses, YILC, vol.II, P. II, pp. 45 ss.