CAPITOLO PRIMO
NUOVI STRUMENTI DI DEFINIZIONE DELLA
PRETESA FISCALE
SOMMARIO: 1.1 Adesione al Processo verbale di constatazione (P.v.c.) – 1.1.1 Disciplina del nuovo istituto –
1.1.2 Processi verbali oggetto di adesione – 1.1.3 Soggetti interessati – 1.1.4 Modalità di adesione e adempimenti
consequenziali – 1.1.5 Effetti della definizione – 1.2 Adesione all’invito al contraddittorio – 1.2.1 Nuova
definizione degli inviti al contraddittorio – 1.2.2 Modalità di adesione e soggetti interessati – 1.2.3 Ambito di
applicazione e perfezionamento – 1.2.4 Cause di esclusione – 1.2.5 Effetti della definizione – 1.3 Acquiescenza
all’accertamento dell’Ufficio – 1.3.1 Quadro normativo e recenti modifiche legislative – 1.3.2 Condizioni e
perfezionamento – 1.3.3 Effetti dell’acquiescenza – 1.3.4 Definizione in via breve – 1.3.5 Considerazioni
conclusive
1.1 - Adesione al Processo verbale di constatazione (P.v.c.)
Nell’ambito dei provvedimenti emanati attraverso la
Manovra 2008 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112), viene previsto il
nuovo istituto dell’adesione ai verbali di constatazione.
Il nuovo istituto dell’adesione viene a collocarsi, con il nuovo art.
5-bis, all’interno delle disposizioni in materia di accertamento con
adesione, contenute nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
1.1.1 - Disciplina del nuovo istituto
L’art 83, comma 18, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 6
agosto 2008, n. 133, ha inserito nel D.Lgs. n. 218/1997 l’art. 5-bis,
titolato “Adesione ai verbali di constatazione”. La nuova
disposizione, come precisa l’incipit dello stesso comma 18,
ancorchØ rubricata come “adesione” al verbale di constatazione
presenta caratteristiche ad un primo esame un pò ambigue, che lo
pongono a metà strada tra l’adesione e l’acquiescenza (con
quest’ultima ha in comune l’accettazione necessariamente integrale
9
dei rilievi di cui al verbale). Del resto lo stesso legislatore, nel
prevedere, al comma 2 dell’art. 5-bis, l’atto con cui l’Ufficio
sancisce l’accettazione della comunicazione inviata dal
contribuente, lo definisce atto di definizione dell’accertamento
parziale: abbiamo quindi un atto che avrà gli stessi contenuti
dell’art. 7, ma che formalmente non sarà intestato come “atto di
accertamento con adesione” ma come “atto di definizione
dell’accertamento parziale”. Questo rilievo, che può apparire
formalistico, pone invece la questione centrale intorno alla quale
ruoterà la corretta applicazione dell’istituto.
Appare pacifico che intento del legislatore è stato quello di
semplificare la gestione dei rapporti con l’Amministrazione
Finanziaria, ispirando tale istituto ai principi di reciproco
affidamento, contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, e
agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di
definizione, rendendo così possibile con estrema rapidità la
definizione di un processo verbale di constatazione redatto ai sensi
della L. 7 gennaio 1929, n. 4 (art. 24), senza dover attendere l’invito
a comparire da parte dell’Ufficio accertatore (art. 5), anticipando e
rendendo inutile la presentazione dell’istanza del contribuente di cui
2
all’art. 6. A tale ambizioso obiettivo si intende pervenire
anticipando la composizione bonaria delle liti con il Fisco già al
momento della consegna del processo verbale di constatazione
(rectius: entro i trenta giorni successivi) e concedendo un ulteriore
sconto sulle sanzioni (1/8 invece del preesistente ¼), in cambio
della totale acquiescenza ai rilievi mossi dagli organi verbalizzanti -
siano essi Guardia di Finanza o funzionari dell’Amministrazione
2
Cfr. M. BASILAVECCHIA, La definizione dei processi verbali, in Corr. trib., n. 36, 2008, 2891 ss.
10
Finanziaria e/o doganale - a conclusione dell’attività ispettiva svolta
3
a mezzo di accessi, ispezioni e verifiche.
Molto meno chiaro è il motivo per cui viene posta, come condizione
essenziale per l’applicazione dell’istituto, l’attitudine del verbale a
generare accertamenti parziali, tanto che l’atto di adesione è
espressamente qualificato come “definizione di un accertamento
parziale”. Le violazioni definibili devono poter consentire, secondo
il dettato normativo, l’emissione di accertamenti parziali previsti
dall’art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54,
quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633. Il legislatore
richiama la tipologia dell’accertamento parziale che rappresenta una
deroga al principio di tendenziale unicità e globalità dell’atto di
accertamento, in quanto non pregiudica la possibilità di riversare in
un atto successivo elementi già posseduti dall’Ufficio al momento
dell’emanazione di esso. La giustificazione di tale deroga si fonda
sull’esigenza di consentire all’ufficio di procedere subito
all’accertamento, in relazione a singoli aspetti della fattispecie
tributaria, quando gli siano pervenuti elementi che consentano
determinazioni autonome, in quanto di particolare semplicità ed
evidenza probatoria. Conviene tuttavia precisare che l’accertamento
parziale non si caratterizza per avere un oggetto limitato a singoli
elementi della fattispecie tributaria piuttosto esso si distingue da
quello ordinario per il fatto di basarsi, anzichØ su di un’istruttoria
svolta dall’Ufficio, su segnalazioni provenienti da determinati
soggetti “esterni” ad esso: la Guardia di finanza, l’Anagrafe
3
F. CERIONI, Definizione dei processi verbali e tutela giurisdizionale del contribuente, in Boll. trib., n.
2, 2009.
11
4
tributaria, Enti ed Amministrazioni pubbliche. Sembrerebbe chiaro
allora che sin dall’inizio il destinatario del verbale deve poter sapere
se la definizione è possibile o meno (se è cioè applicabile o meno
l’art. 5-bis al verbale di constatazione). Ciò sarebbe ipotizzabile,
anche sulla base delle precedenti considerazioni, solo se si
considerasse che i verbali idonei a generare accertamenti parziali
sono quelli relativi a controlli effettuati presso terzi, che potrebbero
quindi essere considerati mere segnalazioni e rispondere alla logica
che ispirò originariamente l’introduzione dell’accertamento
parziale. Ma, così inteso il legame tra processo verbale e
accertamento parziale renderebbe la nuova norma qui in esame
sostanzialmente inapplicabile, perchØ destinatario del verbale e
soggetto ammesso alla definizione non coinciderebbero, ed
oltretutto l’innovazione avrebbe portata limitata, mentre essa
sembra, almeno nell’intento del legislatore, ricoprire uno spazio
applicativo molto piø ampio. Non resta, in conclusione, che
considerare sostanzialmente inutile il riferimento al carattere
parziale dell’accertamento, ammettere un’applicazione
indiscriminata della nuova definizione a tutti i processi verbali e
considerarlo come un richiamo alla non preclusività della
definizione stessa rispetto ad ulteriori accertamenti, dato che l’art. 2
comma 4, lett. b), del D. Lgs. 218/97 ammette ulteriori
accertamenti, pur dopo l’adesione ad un accertamento, quando
5
quest’ultimo sia parziale
Notevole attenzione dovrà essere prestata dai verbalizzanti ad
evitare l’“appesantimento” del p.v.c. con rilievi eventualmente
4
Cfr. G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, 2009, cit. pag. 221-222.
5
Cfr. M. BASILAVECCHIA, La definizione dei processi verbali, in Corr. trib., n. 36, 2008, pag. 2892.
12
suscettibili di annullamento in autotutela, a seguito del riesame
critico che l’Amministrazione fiscale pone in essere prima
dell’emissione dell’atto di accertamento. Sul punto, va ricordato
che, soprattutto dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei diritti del
contribuente, gli uffici sono stati piø volte invitati a svolgere una
valutazione preventiva e critica di tutti gli elementi utilizzabili in
sede di accertamento, abbandonando le pretese risultanti ictu oculi
infondate. Il nuovo istituto deflativo introdotto dall’art. 5-bis, per
poter effettivamente “agevolare il contribuente mediante la
compressione dei tempi di definizione” necessita di p.v.c. snelli ed
essenziali, nei quali le violazioni risultino chiare e ben supportate,
senza indulgere in costruzioni e presunzioni troppo articolate, sulle
quali il contribuente ritenga piø opportuno invocare il riesame
dell’Ufficio anche alla luce delle prescrizioni di cui all’art. 12, co.
6
7, della L. 212/2000. A tal fine, risultano determinanti le istruzioni
7
operative che l’agenzia ha diramato agli Uffici periferici, in modo
da evitare che l’eventuale scarsa intelligibilità dei rilievi diventa
fattore discriminante per i contribuenti, impedendo l’adesione ai
p.v.c..
Quindi il nuovo istituto deflativo, al fine di consentire al
contribuente di esercitare agevolmente la facoltà di aderire ai rilievi
del processo verbale, impone di modificare il modus redigendi dei
p.v.c. perchØ i verificatori dovranno indicare distintamente, nel
6
Com’è noto, la norma in questione consente nel rispetto del “principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente” che - a chiusura delle operazioni di controllo e dopo il rilascio di copia
del processo verbale - il contribuente possa comunicare, nei successivi sessanta giorni, osservazioni e
richieste che devono formare oggetto di valutazione da parte degli uffici impositori. Sull’argomento, cfr.
G. TABET, Sospensione del potere impositivo dopo la chiusura delle operazioni di verifica?, in Boll.
trib., n. 12, 2006, pag. 1056,; M. THIONE, Considerazioni generali in ordine alla legittimità del c.d.
“accertamento anticipato”in Il fisco, n. 2, 2008, pag. 247.
7
Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008.
13
corpo dell’atto, le violazioni dalle quali può derivare l’accertamento
parziale, evidenziando che le stesse sono definibili ex art. 5-bis
D.Lgs. 218/1997. Andranno altresì evidenziati, con riguardo alle
annualità, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in
relazione al domicilio fiscale del contribuente. In calce al p.v.c. sarà
infine evidenziato che l’adesione integrale al verbale può essere
8
effettuata compilando l’apposito modello di comunicazione il
quale andrà presentato a tutti gli Uffici competenti in ragione di
ciascun periodo d’imposta, nonchØ all’organo che ha redatto il
processo verbale.
Il motivo per cui il nuovo art. 5-bis può - a pieno titolo - essere
annoverato fra gli strumenti deflativi del contenzioso è evidenziato
nel comma 2, ove si precisa che “L’adesione di cui al comma 1 può
avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale
di constatazione”. Il legislatore, quindi, subordina il beneficio
- della riduzione della sanzione ad 1/8 dei minimi edittali e
l’assenza di obbligatorietà alla prestazione di idonea garanzia nel
9
caso di pagamento rateale - all’accettazione integrale delle
risultanze dell’attività istruttoria esterna, così impedendo che gli
esiti delle verifiche debbano essere “trasferiti” in atti di
accertamento e che da essi si generi contenzioso tributario (piø che
10
di definizione maggiormente corretto parlare di “acquiescenza”).
Pertanto, l’adesione al p.v.c. su tale aspetto, ritrova piena sintonia
con la disciplina dell’accertamento con adesione (nel cui corpo
normativo, peraltro, è inserita), considerato che il procedimento
8
Approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2008.
9
Cfr. A. BORGOGLIO, Adesioni ai verbali, agli inviti al contraddittorio e agli accertamenti, in il Fisco,
n. 21, fasc. 1, 2009, pag. 3421.
10
C. NOCERA, Manovra d’estate: la definizione dei processi verbali di constatazione, in Il Fisco n. 28
del 14 luglio 2008.
14
considerato dall’art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 218/1997 non
permette la definizione parziale dell’atto di accetamento, invece
ammissibile in sede di conciliazione giudiziale.
Il procedimento ideato dal legislatore per incentivare la definizione
delle liti prima dell’emissione dell’atto di accertamento precisa che
la stessa “deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data
della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al
competente Ufficio delle entrate e al Reparto della Guardia di
finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla
comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto
di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni di
cui all’art. 7”. Alla richiesta del contribuente manifestata mediante
l’invio della comunicazione di adesione nei 30 giorni successivi alla
consegna del verbale, deve seguire la notifica dell’atto di
definizione da parte del competente ufficio dell’Agenzia, nei
successivi sessanta giorni. Pur in mancanza di esplicita indicazione
normativa, il termine per il contribuente è perentorio: pertanto, un
eventuale ritardo nell’invio della comunicazione comporta la
perdita da parte del contribuente dei benefici previsti dalla
disposizione. La norma dispone che l’atto di definizione deve essere
redatto in conformità alle previsioni dell’art. 7 del D. Lgs. 218/1997
che, fra l’altro, impone l’obbligo della motivazione. A tal proposito,
è interessante osservare che, in campo tributario, la motivazione si
pone in modo diverso a seconda che riguardi l’atto di accertamento
vero e proprio o l’atto di adesione: nel primo caso, la motivazione
evidenzia le ragioni che giustificano l’atto stesso, assolvendo la
duplice finalità di rendere esplicito e manifesto l’iter logico-
giuridico seguito nella formazione dell’atto e quello di consentire ai
15
destinatari la cognizione e la contestazione degli eventuali errori di
11
fatto e di diritto che lo inficiano. Come infatti autorevole dottrina
12
e giurisprudenza osservano, ogni atto amministrativo, per essere
giuridicamente valido, deve essere dotato di una idonea
motivazione atta a consentire al destinatario degli effetti dell’atto
stesso di verificare i criteri seguiti dall’Autorità Amministrativa
nell’adottare il provvedimento, in particolare i motivi di fatto e di
diritto sui quali si basa il convincimento dell’Ufficio. L’atto deve
dunque permettere di comprendere l’itinerario logico e quello
giuridico seguito dall’Ufficio per formare il proprio convincimento
intorno alle premesse di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dello stesso. Tale indicazione rappresenta
infatti una garanzia del rispetto delle regole sull’istruttoria,
considerandola superflua si rischia di legittimare la tendenza degli
Uffici ad emanare atti autoritativi in base ad istruttorie sommarie o
a meri sospetti e vacue congetture, contando sulla possibilità che il
contribuente faccia acquiescenza.
Invece, nel secondo caso, (accertamento definito in adesione)
13
trattandosi di atto non soggetto ad impugnazione, si deve ritenere
che il permanere dell’obbligo della motivazione sia volto piuttosto a
giustificare l’esercizio del potere discrezionale dell’Ufficio, oltre
che a soddisfare il generico richiamo contenuto nella L. 241/90.
Orbene l’adesione al p.v.c. non rientra in nessuna delle due
fattispecie, trattandosi di beneficio spettante per legge, in presenza
11
G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, III ed., 2009, cit. pag. 200 e ss.
12
Fra le altre Cass. civ., Sez. I, n. 4129 dell'11 luglio 1985 e n. 4541 del 30 luglio 1980.
13
L’ art. 2, co. 3, del D.Lgs. 218/1997 recita: L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad
impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonchØ ai fini extratributari, fatta eccezione per
i contributi previdenziali e assistenziali…
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delle condizioni richieste dalla norma. Deve concludersi quindi che
il richiamo all’obbligo della motivazione miri a soddisfare la
generica previsione contenuta nell’art. 3 della L. 241/90 che grava
su tutti i provvedimenti amministrativi.
Il co. 3 dell’art. 5-bis espone in dettaglio tutti i benefici della nuova
forma di definizione che si sostanziano nella riduzione delle
sanzioni ad un ottavo del minimo di legge (in luogo del quarto
previsto dall’acquiescenza) e nella possibilità di versare le somme
dovute risultanti dall’atto di definizione “nei termini e con le
modalità di cui all’art. 8, senza prestazione delle garanzie ivi
previste” L’art. 8, difatti, prevede la possibilità di rateizzare gli
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importi dovuti in forza dell’adesione, previo rilascio di idonea
garanzia, nel numero massimo di otto rate trimestrali di pari
importo fra loro, ovvero di dodici rate in caso di pagamenti di
somme superiori a euro 51.646,00, importo che tiene conto
dell’intera somma dovuta, comprensiva di imposte, sanzioni ed
interessi. La predetta disposizione è inscindibilmente connessa al
successivo articolo 9, nel quale si precisa che “la definizione si
perfezione con il versamento di cui all’art. 8, co. 1, ovvero con il
versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia,
previsti dall’art. 8, co. 2”. Pertanto, l’efficacia dell’atto di adesione
“tradizionale” è subordinata all’esatto, integrale e tempestivo
pagamento dell’obbligazione tributaria nascente dall’accordo
sottoscritto, o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della
prima rata e la presentazione della garanzia.
14
La stessa agevolazione è applicabile anche a tutti i pagamenti effettuati in conseguenza di notifica di
atti di accertamento, rettifica e irrogazione di sanzioni (vedi secondo comma dell’art. 15 del D.Lgs.
218/1997) ove la scelta del numero delle rate è interamente demandata al contribuente.
17
L’adesione al p.v.c. invece, omettendo il richiamo all’art. 9 del D.
Lgs. 218/1997, svincola l’efficacia dell’atto dal relativo pagamento,
subordinando la spettanza dei benefici esclusivamente all’invio
15
tempestivo della comunicazione e, deve ritenersi, mantenendo la
spettanza dell’agevolazione sanzionatoria anche in caso di omesso
pagamento delle somme dovute. In tal caso, diventa operativa la
previsione dell’art. 5-bis, co. 4, che abilita il competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, a
norma dell’art. 14 del DPR n. 602/73, senza alcun ulteriore
aggravio di penalità.
Così considerata l’articolazione del procedimento previsto dall’art.
5-bis, deve escludersi che l’adesione prestata dal contribuente possa
essere dal medesimo revocata nelle more della notifica dell’atto di
definizione (salvo il caso che consenta di ritenerla non validamente
espressa). E’ di tutta evidenza che il bonus sanzionatorio concesso
dalla nuova forma di definizione degli accertamenti - seppur
particolarmente appetibile - non escluderà il ricorso all’adesione
“tradizionale” (ex art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 218/1997) per
tutte quelle fattispecie che sono “interessate dall’applicazione di
metodologie induttive di accertamento (…che…) possono trovare il
loro sbocco fisiologico nel procedimento di adesione in
contraddittorio con il contribuente, in ragione di una piø fondata e
ragionevole misurazione del presupposto impositivo che tenga
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conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente”.
Pertanto, deve ritenersi che l’adesione ai p.v.c. riguarderà piuttosto i
15
In senso conforme, cfr C. NOCERA, Adesione ai verbali senza ripensamenti, in Il Sole 24 ORE del
21.08.2008. Dello stesso autore, cfr. anche L’adesione è irrevocabile – Chi accetta i verbali non torna
indietro, in Il Sole 24 ORE del 22.08.2008.
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Circolare n. 235/E dell’8 agosto 1997 dell’Agenzia delle Entrate.
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