INTRODUZIONE 
La tortura è un fenomeno negativo che affonda le sue radici in epoca 
molto antica, risalente addirittura alle popolazioni primitive e all’antica 
Roma. 
Essa produce effetti devastanti sotto diversi punti di vista; infatti non lede 
soltanto la sfera psico-fisica dell’individuo torturato ma anche e soprattutto 
danneggia l’intero tessuto sociale di una nazione e ne penalizza le strutture. 
Ampiamente presente sin dall’antichità e presso tutte le culture, ebbe 
diffusione anche in Europa dal Medioevo all’età moderna. Fu solo nel 
XVIII secolo che si sviluppò un grande movimento di pensiero a favore di 
1
una minore crudeltà delle pene e di un piø umano sistema investigativo . 
Nel 1700 uno dei piø importanti esponenti dell’illuminismo italiano, Pietro 
Verri, nel suo “Osservazioni sulla tortura”, si associava al coro di grandi 
pensatori che in ogni epoca hanno manifestato la propria disapprovazione 
per l’uso di questa pratica, denunciandone le atrocità e l’inutilità: “Col 
nome di tortura non intendo una pena data al reo per sentenza, ma bensì la 
pretesa ricerca della verità co’ tormenti”; secondo tale concezione “quel che 
2
dice l’uomo tormentato col fuoco si reputa la verità stessa” . 
__________ 
1
 L. PANSOLLI, Voce Tortura, in N.mo DI, Torino, 1973, vol. XIX, p. 424 ss. 
2
 P. VERRI, Osservazioni sulla tortura, Milano, 2006. 
L’interrogatorio consisteva nell’indagare la verità per mezzo della tortura 
considerata dai suoi fautori un “dolore passeggero”, benefica ed opportuna, 
anzi necessaria alla salvezza dello Stato proprio in quanto consentiva, 
secondo l’opinione dei suoi fautori, di raggiungere la verità, a vantaggio di 
molti, grazie al sacrificio di pochi. In realtà, molti preferivano morire 
piuttosto che accusare se stessi di un delitto che non si era mai commesso, 
molti altri, non sopportando le atroci sofferenze, accusavano se stessi, pur 
essendo innocenti, spinti dal desiderio di vedere cessare il dolore. Secondo 
Seneca “Etiam innocentes cogit mentiri”: il dolore costringe anche gli 
innocenti a mentire. Come si vede, in nessuno dei due casi a beneficiarne 
era la verità. Dunque la tortura non è un mezzo per scoprire la verità, bensì 
un mezzo che spinge l’uomo ad accusarsi reo di un delitto, lo abbia 
commesso o meno. 
Quand’anche un tal metodo conducesse alla scoperta della verità, sarebbe 
intrinsecamente ingiusto: infatti, se il delitto è “certo” la tortura sarebbe in 
tal caso ingiusta poichØ ingiusto è far del male ad una persona 
superfluamente; se il delitto è solo “probabile” e quindi il presunto reo è 
probabilmente innocente, allora l’ingiustizia è ancor maggiore. 
Ma come mai una pratica tanto atroce e crudele, tanto inutile, tanto ingiusta, 
ha mai potuto essere esercitata e mantenersi sino al giorno d’oggi? La sua 
origine, innanzitutto, è antichissima quanto antico è il sentimento dell’uomo 
di prevalere su un altro uomo, quanto antico è il fatto che il potere non 
sempre è accompagnato dalla virtø e dalla ragione. Già nella Roma 
imperiale il potere dispotico e la corruzione della forma repubblicana 
produssero l’uso della tortura, ma già Cicerone affermava nell’orazione 
Pro Silla:”Illa tormenta moderatur dolor, gubernat natura cujsque tum 
animi, tum corporis, regit quaesitor, flectit livido, corrumpit spes, infirmat 
metus, ut in tot rerum angustiis nihil veritati locus relinquatur”. Anche S. 
Agostino: “Dum quaeritur utrum sit innocens cruciatur, et innocens luit 
2 
pro incerto scelere certissimas poenas, non quia illud commisisse detegitur, 
sed quia commisisse nescitur, ac per hoc ignorantia judicis plerumque est 
3
calamitas innocentis” . E così il Verri: “Fra i molti uomini d’ingegno e di 
cuore, i quali hanno scritto contro la pratica criminale della tortura e contro 
l’insidioso raggiro de’ processi che secretamente si fanno nel carcere, non 
ve n’è alcuno il quale abbia fatto colpo sull’animo dei giudici; e quindi 
poco o nessuno effetto hanno essi prodotto. […]La verità s’insinua piø 
facilmente quando lo scrittore postosi del pari col suo lettore parte dalle 
idee comuni, e gradatamente e senza scossa lo fa camminare e innalzarsi a 
lei, anzi che dall’alto annunziandola con tuoni e lampi, i quali sbigottiscono 
per un momento, indi lasciano gli uomini perfettamente nello stato di prima. 
Sono già piø anni, dacchØ il ribrezzo medesimo che ho per le procedure 
criminali mi portò a volere esaminate la materia ne’ suoi autori, la crudeltà 
e assurdità de’ quali sempre piø mi confermo nella opinione di riguardare 
come una tirannia superflua i tormenti che si danno nel carcere […]. Cerco 
che il lettore imparziale giudichi se le mie opinioni siano vere o no [...]. Se 
la ragione farà conoscere che è cosa ingiusta, pericolosissima e crudele 
l’adoperar le torture, il premio che otterrò mi sarà ben piø caro che la gloria 
di aver fatto un libro, avrò difesa la parte piø debole e infelice degli uomini 
miei fratelli; se non mostrerò chiaramente la barbarie della tortura, quale la 
__________ 
3
 Così Cicerone nell’orazione Pro Silla: “La tortura è dominata dallo spasimo, governata 
dal temperamento di ciascuno, sì d’animo che di membra, la ordina il giudice, la piega il livore, la 
corrompe la speranza, la indebolisce il timore, cosicchØ fra tante angosce nessun luogo rimane alla 
verità”; 
S. Agostino ha affermato: “Mentre si esamina se un uomo sia innocente si tormenta, e per un 
delitto incerto dassi un certissimo spasimo; non perchØ si sappia che sia reo il paziente, ma perchØ 
non si sa se sia reo, quindi l’ignoranza del giudice ricade nell’esterminio dell’innocente”. L. 
PANSOLLI, Tortura, op.cit., p. 424 ss. 
3 
4
sento io, il mio libro sarà da collocarsi fra i moltissimi superflui” . 
Tanto è cambiato nel diritto rispetto all’epoca in cui Pietro Verri scrisse le 
sue “Osservazioni sulla tortura”, riferite ad un’epoca in cui non si può 
dubitare che la tortura sia stata veramente atroce. Tuttavia, lo strumento 
della tortura è stato usato per secoli, nonchØ giustificato, teorizzato e 
legalmente ammesso nella 
convinzione di ottenere dall’imputato la confessione dei crimini ascrittigli e 
di assolvere così la funzione della giustizia. Il primo a vietare l’uso della 
tortura fu Federico di Prussia nel 1740 sulla scia di intellettuali e scrittori 
che cominciarono a denunciarne l’uso come pratica barbara e sanguinosa. 
Nella corrente di pensiero favorevole a una minore crudeltà delle pene e di 
un piø umano sistema investigativo prese parte nel XVIII secolo anche 
Cesare Beccaria il quale criticò aspramente l’istituto della tortura non solo 
per la sua disumanità ma anche per la sua inutilità ad ottenere la verità dagli 
imputati: “Allora l’innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda 
5
con ciò di far cessare il tormento” . Una strana conseguenza che 
necessariamente deriva dall’uso della tortura, nota Beccaria, è la condizione 
piø sfavorevole cui è soggetto l’innocente rispetto al reo; il primo, infatti, se 
viene giudicato innocente, patisce comunque un indebito supplizio, se viene 
giudicato colpevole patisce, oltre al supplizio una pena ingiusta; il secondo 
se giudicato innocente, vedesi almeno scongiurata una pena che avrebbe 
meritato. “Dunque l’innocente non può che perdere e il colpevole può 
guadagnare”. Beccaria, inoltre, si fa interprete di un principio 
fondamentale del diritto: quello della certezza della pena in sostituzione 
della crudeltà della pena sostenendo che “la certezza di un castigo, benchØ 
__________ 
4
 P. VERRI, Osservazioni sulla tortura, op. cit. 
5
 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Milano, 2003. 
4 
moderato, farà sempre una maggior impressione che non il timore di un 
altro piø terribile, unito colla speranza dell’impunità”. 
Nei primi anni dell’Ottocento quasi tutta l’Europa aveva abolito l’utilizzo di 
questa pratica. Bandita dal regno del diritto, vietata dai codici e dalle 
Costituzioni di tutti gli Stati, condannata dall’opinione pubblica, la tortura 
appare, di fatto, nel corso del XX secolo in forma e con finalità 
parzialmente diverse. In tale periodo la tortura trova ampia utilizzazione nei 
regimi totalitari d’Europa e costituisce altresì l’aspetto patologico della 
democrazia, laddove siano indebolite le garanzie istituzionali, come in 
Francia ai tempi della guerra di Algeria o in Inghilterra per la repressione 
nell’Irlanda del Nord. 
Di fronte al perpetuarsi di violazioni gravi e sistematiche che negano il 
principio fondamentale del rispetto della dignità e dell’integrità fisica 
dell’uomo, la Comunità Internazionale ha reagito impegnandosi su diversi 
fronti, confermando la convinzione che la protezione dall’uso della tortura 
rappresenti un diritto fondamentale dell’uomo che ha valore assoluto e crea 
un obbligo per lo Stato da rispettare nei confronti dell’intera Comunità 
Internazionale. 
Tuttavia, dobbiamo attendere ben due secoli dal 1700 perchØ la protesta 
sociale cominci a tradursi in precetti normativi: il problema della tutela dei 
diritti dell’uomo è stato infatti affrontato a livello giuridico soltanto nel 
secondo novecento, all’indomani dell’ultimo conflitto mondiale, che, con il 
suo triste portato di degradazione e misconoscimento di tutti i valori della 
persona, costituì la spinta ultima per il legislatore a dare ampio spazio alla 
tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, nella consapevolezza che tutti i 
diritti umani derivano dalla dignità e dal valore intrinseco della persona 
umana e che la persona umana è il soggetto centrale dei diritti umani e delle 
6
libertà fondamentali . 
5 
Una fondamentale apertura in tal senso è data dalla Dichiarazione 
Universale del 1948 che, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, 
costituisce uno standard comune per l’avanzamento di tutti i popoli e di 
tutte le nazioni. Obiettivo è far avanzare il progresso sostanziale nel campo 
dei diritti umani, contribuendo in tal modo alla stabilità e al benessere 
necessario per pacifiche e amichevoli relazioni tra le nazioni nonchØ per 
realizzare condizioni di pace e sicurezza internazionale: in quest’ottica 
vanno concepiti tutti gli atti internazionali che sono seguiti, compresi quelli 
relativi al divieto di tortura. La democrazia, lo sviluppo e il rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali sono interdipendenti e si 
rafforzano a vicenda. In tale contesto, la promozione e protezione dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale 
7
dovrebbe essere universale e venire perseguita senza condizioni. Ecco 
perchØ per parlare di divieto di tortura non si può prescindere dall’analisi 
dell’evoluzione della tutela dei diritti umani i quali vanno concepiti in modo 
indivisibile e strettamente legati tra di loro. Si potrebbe affermare che ogni 
convenzione che tuteli i diritti umani per varie categorie di soggetti 
indirettamente comprende il divieto di tortura. 
Obiettivo del presente lavoro è ricostruire il quadro normativo generale 
facendo riferimento agli strumenti internazionali e regionali che 
disciplinano il divieto di tortura, e i meccanismi posti alla tutela di questo, 
seguendo una triplice classificazione che permetterà di mettere in evidenza 
le specificità giuridiche che contraddistinguono i singoli ambiti. 
__________ 
6
 P GARGIULO, Nazioni Unite e diritti umani: il ruolo del Consiglio di Sicurezza, in CI, 
1998, p. 216 ss. 
7
 Dato il carattere inderogabile dei diritti umani. Vedi M. R. SAULLE, Norme standard e 
diritti umani nelle Nazioni Unite, in RIDU, 1994, p. 10 ss. 
6 
L’importanza del divieto di tortura, di cui si analizzerà il significato 
giuridico, è evidente se si tiene conto della sua natura di diritto 
fondamentale dell’individuo, come tale avente sia una valenza 
8.
giusnaturalistica sia il rango di norma di ius cogens 
Infine, colgo l’occasione per esprimere la mia riconoscenza a coloro che 
hanno reso possibile, in vario modo, lo svolgimento di tale lavoro, in 
particolare alla mia famiglia, senza la cui encomiabile pazienza non avrei 
potuto dedicarmi proficuamente a questo studio. 
__________ 
8
 MARCHESI, Il divieto di tortura nel diritto internazionale generale, in RDI, 1993, 4, p. 
981. 
7 
8 
Parte I 
IL DIVIETO DI TORTURA NEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE 
CAPITOLO 1 
NORMATIVA SU BASE UNIVERSALE: IL SISTEMA DELLE NAZIONI 
UNITE 
§ 1 Premessa: il problema della collocazione delle norme a tutela dei 
diritti dell’uomo nel diritto internazionale 
L’ordinamento giuridico della società internazionale è 
sostanzialmente il diritto degli Stati, volto a regolare i loro rapporti, a 
delimitare le rispettive sfere di sovranità, a dirimere i loro conflitti, a 
disciplinare le forme di cooperazione per il perseguimento di fini comuni. I 
protagonisti delle relazioni internazionali sono gli Stati che sono perciò i 
soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale, detentori di una potestà 
che opera sia verso l’esterno, escludendo così ogni forma di subordinazione 
ad altra autorità, sia nel proprio interno laddove esplicano un potere di 
governo nei confronti della comunità territoriale in maniera esclusiva: gli 
9 
individui, secondo questa concezione “classica” del diritto internazionale 
sono praticamente irrilevanti. 
In tal senso, la Comunità Internazionale rappresenta non l’insieme di tutti i 
1 
popoli ma l’insieme degli Stati, intesi come enti sovrani e il diritto 
internazionale non si indirizzerebbe agli individui, in quanto privi della 
soggettività internazionale ma esclusivamente agli Stati cui gli individui 
2
sono subordinati . 
3
Pur venendosi tale situazione progressivamente a modificare , grazie 
all’affermarsi di nuove concezioni dello Stato, gli individui restano ancora a 
lungo privi di una effettiva soggettività internazionale dato che il diritto 
internazionale ancora non incide sulla sovranità degli Stati, non riuscendo 
4.
così a farsi portavoce dei diritti dei singoli Al contrario, il diritto 
internazionale non poneva limiti alla potestà dello Stato rispetto al 
__________ 
1
 In quanto composta da Stati, la Comunità Internazionale ha come suoi soggetti degli enti 
sovrani: è sovrano l’ente che non è subordinato alle decisioni prese da altri enti che siano a esso 
superiori ( secondo il principio superiorem non recognoscens). In questo senso, gli Stati si trovano 
in una posizione di reciproca parità e indipendenza designata con l’espressione “sovrana 
uguaglianza degli Stati”. L’uguaglianza degli Stati, che è una diretta conseguenza della loro 
sovranità, si traduce in una parità sul piano giuridico-formale ( secondo il principio par in parem 
non habet jurisdictionem). T. SCOVAZZI, Corso di diritto internazionale, Milano, 2000. 
2
 U. VILLANI, La protezione internazionale dei diritti umani, Roma, 2005 , p. 13 ss. 
3
 Già il diritto internazionale “classico”aveva posto il divieto a carico di uno Stato di 
pretendere dallo straniero dei comportamenti, come il servizio militare, che presuppongono un 
legame specifico, quello di cittadinanza, con lo Stato; e ancora l’obbligo di assicurare allo straniero 
adeguata protezione, attraverso misure preventive e repressive. B. CONFORTI, Diritto 
Internazionale, Napoli, 2002, VI ed. 
4
 Gli stessi obblighi relativi al trattamento degli stranieri non si pongono, infatti, 
nell’ottica della tutela dell’individuo in quanto tale, ma tendono a soddisfare piuttosto un interesse 
dello Stato del quale l’individuo ha la cittadinanza. Dal punto di vista giuridico è lo Stato e non 
l’individuo il titolare del diritto in esame. B. CONFORTI, Diritto Internazionale, op. cit., p. 11 ss. 
10
trattamento dei propri cittadini. 
La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 costituisce una delle 
prime iniziative importanti che stabilirono obblighi tra gli Stati volti a 
garantire diritti degli individui: tuttavia, questa come altre iniziative, non 
scalfirono la regola secondo cui lo Stato non era tenuto a dar conto circa il 
trattamento dei propri cittadini. La materia dei diritti umani rientrava nel 
dominio riservato dello Stato il quale – secondo un autorevole parere della 
Corte internazionale di giustizia del 7 febbraio 1923 – era, in quella 
5
materia, l’esclusivo maïtre de ses dØcisions . 
Il diritto internazionale è, quindi, l’insieme delle norme che regolano i 
6
rapporti tra gli Stati che sono i tipici, anche se non unici destinatari delle 
sue norme. Questo dato di fatto separa nettamente il diritto internazionale 
dai sistemi di diritto interno (o nazionale o domestico), che si formano entro 
ogni singolo Stato e riguardano i vari soggetti che in esso operano (persone 
fisiche, persone giuridiche, enti pubblici). Dalla stessa nozione del diritto 
internazionale si deduce che esso non avrebbe ragione di essere, se venisse 
a mancare una pluralità di Stati. Proprio a causa dell’aspetto piø 
caratteristico della Comunità Internazionale, vale a dire l’assenza di 
un’autorità superiore agli Stati, può nascere il dubbio sulla natura giuridica 
dell’ ordinamento internazionale che presenta significative differenze 
__________ 
5
 U. VILLANI, La protezione internazionale, op. cit.,, p. 15. 
6
 E’ vero che nel sistema di diritto internazionale operano anche soggetti diversi dagli 
Stati, come le varie organizzazioni internazionali, prime fra tutte le Nazioni Unite, ma è altrettanto 
vero che il diritto internazionale è sorto come il diritto di una comunità di Stati e come tale si 
presenta ancor oggi. Le stesse organizzazioni internazionali sono istituite soltanto in base ad un 
trattato e devono quindi la loro esistenza a una decisione presa da un certo numero di Stati. Vedi 
U. VILLANI, La protezione internazionale, op. cit., p. 13 ss.. 
11 
7
rispetto ai sistemi di diritto nazionale . Tuttavia, è utile soffermarsi sul fatto 
che la Comunità Internazionale, nel suo insieme, ha storicamente promosso 
l’evoluzione del diritto internazionale attraverso una collaborazione volta a 
regolare in un modo unitario questioni di comune interesse e a rafforzare gli 
specifici obiettivi condivisi. 
Fondamentale, nell’insieme degli obiettivi perseguiti dalle principali 
organizzazioni internazionali, è il tema del mantenimento della pace, che 
costituisce il presupposto stesso perchØ si possano instaurare normali 
relazioni all’interno della Comunità Internazionale . Accanto al 
mantenimento della pace vanno oggi annoverati obiettivi come lo sviluppo 
economico e sociale, la protezione dell’ambiente, la tutela dei diritti 
8
dell’uomo e la responsabilità internazionale dell’individuo . 
__________ 
7
 Tra le differenze che è possibile riscontrare tra il diritto internazionale e il diritto interno 
si può rilevare che: 1) sul piano normativo, a seguito della mancanza di un’autorità superiore agli 
Stati, le norme del diritto internazionale derivano dal consenso degli stessi soggetti (gli Stati) che 
ne sono destinatari. Queste norme, di cui gli stessi Stati sono anche i promotori, rientrano nelle due 
fondamentali categorie del diritto consuetudinario (o generale) e del diritto convenzionale ( o dei 
trattati o pattizio); 
2) sul piano giudiziario, le corti internazionali istituite con appositi trattati, emanano sentenze sul 
merito di una controversia soltanto se tutte le parti ne accettano la giurisdizione; in caso contrario 
nessuno Stato sovrano può essere sottoposto alla giurisdizione di un giudice internazionale; 
3) sul piano esecutivo, non esistono apparati precostituiti che possano garantire l’osservanza delle 
norme di diritto internazionale da parte degli Stati. T. SCOVAZZI, Corso di diritto internazionale, 
op. cit., p. 8. 
Lo stesso meccanismo di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, istituito dalla 
Carta delle Nazioni Unite e affidato alla responsabilità del Consiglio di Sicurezza, presenta gravi 
condizionamenti politici che ne limitano l’efficacia. A. CASSESE , I diritti umani nel mondo 
contemporaneo, Laterza, 2004. 
8
 Il fatto di aver affiancato tra i fini dell’Organizzazione il concetto del rispetto dei diritti 
umani accanto a quello del mantenimento della pace evidenzia una stretta connessione tra i due: da 
un lato, il rispetto dei diritti umani costituisce, oltre che un valore in sØ, una condizione 
12
Il riconoscimento e la tutela dei diritti stanno alla base degli Stati 
costituzionali democratici: si tratta di una priorità riconosciuta anche dalla 
Comunità Internazionale che si pone nell’ottica della promozione e della 
protezione di tali fondamentali diritti. 
Nella nostra epoca i diritti umani si caratterizzano come elementi 
9
legittimanti di un’etica pubblica e universale . Una siffatta validità 
universale si pone come proprietà che tali diritti condividono con le 
10
norme morali . I diritti umani, così, esprimono una sorta di universale 
etico, che presenta una tensione (irrisolta) tra irrinunciabilità e 
11
irrealizzazione . Una tensione che rende evidente un paradosso: alla 
ampia approvazione di cui essi godono nel panorama etico e politico 
odierno corrisponde una loro generalizzata violazione e ciò rende quanto 
mai urgente il dovere di proteggerli. 
La logica universalistica richiede che la rivendicazione di un diritto è 
possibile solo in quanto colui che la propone la riconosca come valida, in 
linea di principio, per chiunque venisse a trovarsi nella medesima situazione 
12
in cui egli si trova . 
__________ 
indispensabile per lo stesso mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, dall’altro, la 
pace che l’ONU intende garantire non si risolve nella mera assenza di violenza nei rapporti 
internazionali ma è una pace, per così dire, qualificata in quanto fondata sui diritti umani. B. 
CONFORTI, Le Nazioni Unite, Padova, 2000, VI ed. 
9
 CASSESE, Ripensando i diritti umani, in Centro italiano Studi per la pace, 2005, 
(http://www.studiperlapace.it, reperibile on line). 
10
 Cfr. J. HABERMAS, L’idea kantiana della pace perpetua, due secoli dopo, in L. CEPPA ( 
a cura di ), L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Milano, 1998, p. 202 ss. 
11
 Cfr. F. D’AGOSTINO, Irrinunciabilità e irrealizzazione dei diritti dell'uomo, in AG, 208, 
1988, p. 103. 
12
 Cfr. F. D’AGOSTINO, Irrinunciabilità, op. cit.,p. 103. 
13 
I diritti umani rappresentano il piø rilevante ed accomunante sistema di 
valori degli ultimi due secoli. Essi tratteggiano quegli aspetti costitutivi 
della dignità degli esseri umani che rimandano alle dimensioni essenziali 
dello sviluppo della persona, nelle sue esigenze basilari e potenzialità. Tali 
esigenze e potenzialità convergono con i contenuti espressi nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del dicembre 1948, dalla 
quale prende avvio l’affermazione dei diritti nell’esperienza giuridica 
nazionale e internazionale del nostro tempo. 
§ 2 I primi passi verso la proibizione della tortura 
L’esigenza di proteggere i diritti fondamentali dell’uomo si è 
13
anzitutto manifestata nell’ambito delle Nazioni Unite le quali si sono 
progressivamente arricchite di norme che mirano a tutelare le singole 
persone (gli uomini in quanto individui) da possibili abusi perpetrati a loro 
danno dai poteri pubblici (gli uomini in quanto rappresentanti lo Stato). 
L’idea stessa di diritti dell’uomo si fonda sul presupposto che l’individuo 
__________ 
13
 Malgrado l’indubbia importanza del ruolo che i diritti umani hanno assunto nella Carta 
delle Nazioni Unite, è noto che l’attività dell’Organizzazione, in materia, è circoscritta 
essenzialmente alla promozione degli stessi. Infatti, la competenza dell’Assemblea, del Consiglio 
economico e sociale, della Commissione per i diritti umani e degli altri organi sussidiari, si 
esaurisce nell’emanazione di atti di tipo 
normativo ma non vincolanti, quali raccomandazioni, studi, inviti, dichiarazioni di principio, 
progetti di convenzione multilaterale. Gli organi delle Nazioni Unite, in generale, non sono, 
quindi, forniti di poteri decisionali di natura obbligatoria,. Si veda R. AGO, I quarant’anni delle 
Nazioni Unite, in CI, 1985, p. 623 ss. 
14
non deve essere considerato un mezzo per la realizzazione di superiori (o 
presunte tali) finalità dello Stato. La tutela del singolo individuo costituisce 
in sØ un obiettivo cui l’azione dello Stato si deve ispirare. Ne consegue che 
esiste una serie di diritti fondamentali della persona umana che lo Stato non 
può sopprimere o disconoscere. L’esistenza di tali diritti, tuttavia, può non 
essere condivisa e apprezzata specialmente, ma non soltanto, da Stati che 
operano in forza di regimi totalitari, giacchØ esigere che i diritti dell’uomo 
siano rispettati può in certi casi equivalere a mettere in discussione la 
legittimità stessa di un governo o il modo in cui questo esercita i suoi poteri. 
E’ quindi comprensibile come i diritti dell’uomo abbiano faticato ad 
affermarsi negli stessi sistemi giuridici nazionali e come, ancora oggi, essi 
appaiano tutelati in misura molto diversa, a seconda dei singoli Paesi. 
Altrettanto problematica è risultata l’affermazione dei diritti dell’uomo 
nell’ambito dell’ordinamento internazionale. Le norme di diritto 
internazionale sono di solito poste in essere dagli stessi governi nazionali 
contro i quali le norme sui diritti dell’uomo sono dirette. Per lungo tempo si 
è ritenuto che il modo in cui uno Stato tratta i propri cittadini fosse materia 
di competenza di ogni singolo Stato, rientrante nella giurisdizione 
14
domestica e come tale immune da ingerenze da parte di altri Paesi . 
__________ 
14
 Il principio della domestic jurisdiction è contenuto nell’art.2, par. 7 della Carta delle 
Nazioni Unite secondo il quale le stesse Nazioni Unite non possono intervenire in questioni che 
appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato: tale norma pone un limite 
all’azione, anche meramente esortativa, delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani essendo 
questa, notoriamente e a maggior ragione all’epoca, materia di dominio riservato. Si riteneva, 
pertanto, in passato che uno Stato potesse invocare nei confronti di un altro Stato l’istituto della 
protezione diplomatica soltanto se fossero state violate le norme di diritto internazionale relative al 
trattamento degli stranieri e se fossero stati maltrattati i cittadini del primo Stato. Ma si riteneva 
che norme di diritto internazionale non potessero vincolare uno Stato circa il trattamento che esso 
riservava ai propri cittadini. Interventi di altri Stati venivano occasionalmente svolti a puro titolo 
15