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invenzioni industriali.
(1)
Il contratto di compravendita è sinallagmatico, poiché agli obblighi
del venditore corrispondono opposti obblighi del compratore; è
tipicamente un contratto consensuale con prestazioni
corrispettive ad efficacia reale o traslativa, in quanto si
perfeziona per effetto del consenso delle parti legittimamente
manifestato ed il diritto o la proprietà sia di beni mobili ( anche
registrati ) che di immobili si trasferiscono immediatamente
dall’alienante all’acquirente ( art.1376 c.c.), senza richiedere
l’espletamento di ulteriori attività, quali la consegna del bene o
di documenti ovvero l’iscrizione nei pubblici registri; dunque la
vendita è perfetta anche senza il pagamento del prezzo e senza il
possesso materiale della cosa, elementi rappresentanti altrettanti
obblighi che le parti devono adempiere in esecuzione del
contratto perfezionato con il consenso.
(2)
L’ efficacia reale immediata del contratto di vendita rappresenta
la regola e si produce a condizione che la cosa oggetto di
(1)
A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, “ Manuale di Diritto Privato “, Milano, 1995, p.506.
(2)
A. TRABUCCHI, “ Istituzioni di Diritto Civile “, Padova, 1990, p. 675.
4
trasferimento sia determinata, sia di proprietà del venditore o
comunque abbia egli la facoltà di disporne ( es.
rappresentante legale o negoziale ),
ma il codice disciplina diverse ipotesi di vendita con efficacia
obbligatoria, laddove il trasferimento della proprietà non è
immediato, ma si realizza in un secondo momento ed il
venditore ha l’obbligo di procurarne l’acquisto al compratore; ne
rappresentano esempio la vendita di cosa generica, prevista
dall’art. 1378 c.c., la vendita di cosa futura, disciplinata
all’art. 1472 c.c., nonché la vendita di cosa altrui ( art. 1478
c.c.).
(3)
Gli elementi essenziali della vendita sono il consenso, la cosa
ed il prezzo.
Il consenso, per essere legittimamente e validamente espresso,
presuppone la capacità di agire di entrambe le parti; dunque
se l' atto è riferito alla sfera giuridica di un soggetto
legalmente incapace, è necessaria l’autorizzazione del Giudice
tutelare per l’acquisto e del Tribunale per l'alienazione dei
(3)
A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, “ Manuale di Diritto Privato“, Milano, 1995, p. 509.
5
beni.
Generalmente non è prevista per la vendita una particolare
forma, né ad substantiam , né ad probationem, ma per
l'alienazione di immobili (compresa la promessa), è richiesto ad
substantiam, in virtù di quanto disposto nell'art. 1350 c.c., l'atto
scritto, nonché l’iscrizione nei pubblici registri immobiliari.
Oggetto del contratto è tanto la cosa alienata, quanto il
prezzo, ed entrambi devono essere determinati o
determinabili, pena la nullità dello stesso.
Riguardo al prezzo, se è stato determinato dalle parti , ovvero
queste abbiano fissato le modalità per la determinazione, non
sorgono problemi, altrimenti possono delegare un terzo soggetto
e se questi non dovesse accettare l' incarico, la designazione di
altri avverrà in via giudiziale.
Qualora le parti non abbiano provveduto a determinare il
prezzo, né a conferirne l' incarico ad un terzo e la vendita
ha per oggetto cose abitualmente vendute dal venditore, si
presume che le parti abbiano inteso riferirsi al prezzo
regolarmente applicato dal venditore, altrimenti il Presidente del
6
Tribunale del luogo in cui il contratto è stato concluso, su
richiesta di una delle parti, ne affiderà la determinazione ad un
terzo ( art.1473 c.c.).
(4)
1.2 Obbligazioni delle parti
Dal contratto di vendita derivano, a carico del venditore, specifici
obblighi, diversi secondo l'efficacia reale o obbligatoria della
stessa.
Nell' ipotesi in cui la vendita abbia efficacia reale, poiché il
trasferimento della proprietà si è già verificato sin dal momento
della formazione del contratto, l'obbligo principale del venditore
è di consegnare la cosa al compratore, affinché ne acquisti la
disponibilità materiale (art. 1476 c.c.).
La consegna normalmente deve essere effettuata nel luogo ed al
tempo stabiliti contrattualmente dalle parti.
Se il periodo non è stato oggetto di specifica pattuizione, la
consegna dovrà avvenire contestualmente al trasferimento del
(4)
L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, “ Diritto Civile:
Obbligazioni e Contratti “, vol. III, in “ Sistema Giuridico Italiano “, Torino,1989, p.314 e
s.
7
diritto.
Per ciò che concerne il luogo, in virtù dell'art. 1182 c.c., la
consegna di cosa mobile certa e determinata, se non
diversamente stabilito, deve avvenire nel luogo in cui la
cosa si trovava quando è sorta l'obbligazione, a condizione
che tale luogo sia conosciuto dalle parti, altrimenti avverrà
presso il domicilio del venditore o presso la sede dell'
impresa (art. 1510 c.c.).
Qualora il venditore non ottemperi all’obbligo di consegnare la
cosa, il compratore potrà chiedere la risoluzione del
contratto per inadempimento; se invece la cosa venduta fosse
in possesso di terzi, l'acquirente potrà pretenderne la
restituzione, esercitando l’azione di rivendicazione.
(5)
Se la vendita ha invece efficacia obbligatoria, il venditore ha
l'obbligo di fare acquistare la proprietà della cosa al compratore,
attraverso la sua individuazione, se si tratta di vendita di genere,
ovvero acquistandola dal terzo proprietario, se si tratta di vendita
di cosa altrui.
(6)
(5)
P. TRIMARCHI, “ Istituzioni di Diritto Privato “, Milano, 1996, p. 467.
(6)
A. TRABUCCHI, “ Istituzioni di Diritto Civile “, Padova, 1990, p. 679 e ss.
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Secondo l'art. 1498 c.c., il principale obbligo del compratore è
quello di pagare il prezzo pattuito, come pure, salvo patto
contrario, le spese di vendita e le altre spese accessorie.
Nella prassi, il pagamento viene effettuato nel momento e nel
luogo della consegna, ma se il luogo non è stato determinato ed
è stato stabilito un momento diverso da quello di consegna,
questo avverrà al domicilio del venditore, come avviene per
tutti i debiti aventi
per oggetto una somma di denaro (art. 1182 c.c.).
1.3 In particolare: la garanzia per evizione e per vizi
La legge prevede una particolare tutela a favore del compratore,
qualora i terzi facciano valere pretese nei confronti del bene da
lui acquistato e ne turbino, dunque, il godimento.
L'evizione si ha quando un terzo soggetto, vantando diritti
sulla cosa acquistata dal compratore, risulti vittorioso in
giudizio.
Riguardo a tale fenomeno è necessario distinguere varie
ipotesi.
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L'evizione è totale se si riferisce all' intera cosa venduta ed il
compratore è rimasto soccombente in un giudizio instaurato
contro di lui da chi afferma di essere proprietario del bene
che, vincendo la causa, fa condannare l'acquirente alla sua
restituzione.
L'evizione si definisce parziale (art.1484 c.c.) se riguarda solo una
parte del bene: in questo caso, il compratore avrà diritto alla
risoluzione del contratto se si può ritenere che la cosa non
sarebbe stata da lui acquistata priva della parte oggetto di
evizione; in caso contrario, sempre a condizione che abbia
ignorato la proprietà altrui della cosa, potrà ottenere la riduzione
del prezzo e chiedere il risarcimento del danno.
Infine l' evizione si definisce limitativa, qualora il bene venduto sia
gravato da oneri o diritti reali o personali , non apparenti, che ne
diminuiscano il godimento.
In tal caso, il compratore potrà pretendere la risoluzione del
contratto se si può ritenere che, venendone a conoscenza, non
avrebbe realizzato l' acquisto, altrimenti avrà diritto alla sola
riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
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Una ulteriore forma di tutela a favore dell’acquirente è
rappresentata dalla garanzia per i vizi, la quale si differenzia da
quella per evizione, in quanto concerne i vizi della cosa nella sua
condizione materiale o nella sua funzione, mentre l'evizione è
inerente alla sua situazione giuridica.
I vizi sono le imperfezioni o alterazioni dovute alla
produzione o alla conservazione del bene.
(7)
Il presupposto fondamentale affinché l'acquirente
possa avvantaggiarsi di tale tutela, è che i vizi siano rilevanti,
ovvero tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui è destinata o,
tali da ridurne sensibilmente il valore. In tale ipotesi il vizio
viene definito redibitorio, dal latino redhibere (restituire), da cui
deriva il nome dell' azione, redibitoria appunto, che
rappresenta uno dei rimedi a cui il compratore può ricorrere,
al fine di ottenere la restituzione del prezzo pagato contro la
restituzione della cosa.
Dall' azione redibitoria va distinta quella estimatoria, per
effetto della quale l' acquirente, in virtù della minore utilità del
(7)
A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, “ Manuale di Diritto Privato “, Milano, 1995, p. 511 e
ss.
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bene, richiede una riduzione del prezzo. Essendo il venditore
obbligato a verificare lo stato della cosa oggetto di vendita, in
presenza di vizi, dovrà, oltre a restituire il prezzo o parte di esso,
anche risarcire i danni, qualora non riesca a dimostrare di
averne, senza colpa, ignorato l'esistenza.
Il compratore non sarà soggetto a tutela nell' ipotesi in cui,
trattandosi di alienazione di cosa specifica, al momento della
conclusione del contratto sia stato a conoscenza dei vizi oppure,
trattandosi di cosa contrattata a vista, i vizi fossero facilmente
individuabili.
Tale limitazione viene comunque a cadere, qualora il
venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
(8)
Affinché il compratore possa avvalersi della garanzia cui il
venditore è tenuto, ha l'obbligo di denunciare l'esistenza
dei vizi entro otto giorni dalla consegna se i vizi sono apparenti
( termine di decadenza, art. 1511 c.c.).
Il vizio viene definito apparente se il buon padre di famiglia,
con un diligente esame della cosa, avrebbe dovuto individuarlo.
(8)
P. TRIMARCHI, “ Istituzioni di Diritto Privato “, Milano, 1996, p. 467 e s.
12
L'azione a vantaggio del compratore è comunque soggetta a
prescrizione dopo un anno dalla data di consegna.
Identica tutela gli spetta nel caso in cui la cosa venduta non
abbia le qualità promesse dal venditore, ovvero le qualità
essenziali per l'uso cui è destinata. Anche i vizi di qualità vanno
denunciati entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive
dopo un anno dalla consegna.
Qualora il venditore abbia garantito il buon funzionamento della
cosa mobile, il termine di decadenza per la denuncia del difetto è
protratto a trenta giorni dalla sua individuazione e l' azione si
prescrive dopo sei mesi dalla scoperta (art. 1512 c.c.).
Nell' ipotesi di consegna Aliud Pro Alio, ovvero di consegna
di cosa diversa da quella pattuita alla conclusione del
contratto, il compratore avrà diritto a chiedere la risoluzione
del contratto ( art. 1453 c.c. ), non soggetta né a decadenza per
mancata tempestiva denuncia né a termine breve di
prescrizione annuale.
(9)
(9)
A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, “ Manuale di Diritto Privato”, Milano, 1995, p. 513 e
s.