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- NOZIONE DI SCISSIONE -
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1. NOZIONE DI SCISSIONE
Il legislatore non offre la nozione di scissione. La disciplina del codice su tale
istituto (contenuta negli artt. 2506-2506-quater), infatti, si apre con un articolo
dedicato alle forme di scissione, il quale stabilisce, al comma 1, che: “ Con la
scissione una società assegna l‟intero suo patrimonio a più società, preesistenti o
di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola
società , e le relative azioni o quote ai suoi soci “. Tale disposizione indica, in
altri termini, come si fa una scissione, non cos‟è una scissione.
I dati caratterizzati di ogni tipo di scissione sono fondamentalmente due:
1. Il trasferimento di tutto o parte del patrimonio di una società (la società che
si scinde) ad una o più altre società (le società beneficiarie);
2. L‟assegnazione da parte della (o delle) società beneficiaria (-e) di proprie
azioni o quote ai soci della società che si scinde, che diventano, per
conseguenza, soci della (-e) società beneficiaria (-e).
L‟aspetto caratterizzante la scissione, che va particolarmente sottolineato, è
proprio il secondo: esso, infatti, vale a differenziare giuridicamente l‟istituto della
scissione da altri „economicamente‟ simili, quale il conferimento di azienda.
Un esempio può valere a chiarire meglio il discorso. La società “Alfa” attribuisce
parte del suo patrimonio (della sua azienda) alla sua società “Beta”, realizzando,
quindi, un‟attribuzione patrimoniale in favore della stessa società “Beta”. In
cambio di quest‟attribuzione patrimoniale vi è necessariamente, sotto il profilo
economico, un “corrispettivo”: esso può essere rappresentato da azioni o quote
della società “Beta”. Ora, se tali azioni o quote (derivanti da un aumento del
capitale di “Beta”) vengono date alla società “Alfa”, allora si ha giuridicamente un
conferimento di azienda da parte della società “Alfa” alla società “Beta” (la
società “Beta” aumenta il suo capitale, al fine di incorporare l‟azienda, o parte
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dell‟azienda, della società “Alfa”); se, invece, le azioni o quote vengono date
direttamente ai soci della società “Alfa”, allora si ha una scissione.
E‟ proprio l‟attribuzione diretta di azioni o quote (della società beneficiaria) ai
soci della società che si scinde, che vale a caratterizzare l‟istituto della scissione e
a differenziarlo giuridicamente da istituti „economicamente‟ affini, quale,
appunto, è il conferimento di azienda.
Emerge quindi con chiarezza che anche la scissione è un istituto tipico, che non si
risolve in un mero trasferimento di azienda.
Tipicità e peculiarità si evidenziano ancor più quando la società che si scinde, in
seguito alla scissione, si estingue. Ciò accade nell‟ipotesi in cui l‟intero
patrimonio della società che si scinde viene attribuito alle società beneficiarie. In
questo caso, la società che si scinde si estingue, ma l‟estinzione non si realizza, in
realtà, per i soci di tale società, che ottengono le azioni o quote delle società
beneficiarie e, quindi, possono continuare la loro attività tramite queste ultime.
Discorso analogo vale per i creditori della società che si scinde e si estingue:
l‟attribuzione dell‟intero patrimonio della società “Alfa” alla società “Beta”,
comporta l‟attribuzione anche delle passività della società “Alfa”; quindi la
società “Alfa” si estingue, ma i creditori della stessa vedono sopravvivere e
continuare il loro rapporto con la società “Beta”.
In sostanza, un‟analisi anche superficiale dell‟istituto evidenzia che nella scissione
operano meccanismi analoghi a quelli della fusione, sia pure invertiti (estinzione
della società che si scinde, anche se non sempre, come nel caso della scissione
parziale, e continuazione della medesima attività con le società beneficiarie).
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2. CENNI STORICI
Il codice del 1942 nella sua versione originaria, conteneva solo una forma
embrionale di disciplina della fusione e, invece, non dettava alcuna regola per la
scissione e sia in dottrina che in giurisprudenza si dibatteva circa il concetto di
scissione e circa la sua legittimità e i suoi limiti.
La situazione appena presentata si viveva sia nel caso di scissione in senso
proprio, corrispondente a quella che oggi chiamano “totale”, sia nel caso della c.d.
scorporazione equivalente alla fattispecie di scissione oggi qualificata come
“parziale”1. Allo stesso modo il codice usava differenziare fra l‟operazione de qua
e quella, denominata “scorporo”2, in cui al passaggio di elementi del patrimonio
1
Si registrano, sia una ricostruzione dell‟operazione come separazione dalla società
scorporante di una parte del suo patrimonio; apporto di detto patrimonio ad una nuova società
appositamente costituita ed assegnazione delle relative partecipazioni ai soci della prima; sia una
ricostruzione in termini di sommatoria fra una riduzione del capitale con conseguente restituzione
parziale dei conferimenti ai soci, e successivo riconferimento del patrimonio così “liberato” ad una
società contestualmente costituita dagli stessi soci. E vedi infatti, nel primo senso, A. Genova, 9-2-
1956, cit. pubblicata insieme alla decisione resa in primo grado dal tribunale di Genova, con il
corredo di talune stimolanti riflessioni, in AA.VV., Casi e materiali di diritto commerciale, Società
per azioni, II, Giuffrè, 1974, 1903 ss.; nel secondo, T. Torino, 5-11-1968, in Foro pad., 1968, I,
1264, ampiamente (e criticamente) commentata da C. SANTAGATA, Rassegna di diritto
societario (1969-1970). Trasformazione, fusione, scioglimento e fallimento, in Riv. soc., 1972,
1048 ss.
2
A questa operazione si ricorre tuttora nella prassi, in tutti i casi in cui si reputi utile, o
vantaggioso (sul piano economico-aziendale, o al limite sul piano fiscale), o necessario per attuare
un ordine di deconcentrazione adottato dall‟autorità preposta alla tutela della concorrenza,
costituire una società nuova, ovvero incrementare i mezzi (il capitale) di una società già esistente,
attraverso l‟apporto di beni (per lo più complessi di beni economicamente coesi, ad esempio rami
di azienda) già facenti parte del patrimonio di un‟altra società, dal quale vengono, appunto,
scorporati.
Nella variante che prevede la costituzione di una società nuova (mediante l‟apporto del patrimonio
scorporato da un‟altra società), il fenomeno qui considerato andava incontro – nel sistema
previgente al 1993 – all‟obiezione del fondo dell‟impossibilità di costituire una società di capitali,
per atto unilaterale di un‟altra società; impossibilità che, come giustamente rilevato da una parte
della dottrina (IBBA, Scissione, scorporo e società unipersonali, in Riv. dir. civ., 1991, II, 693 ss.;
diversamente invece MAUGERI, L‟Introduzione della scissione di società nell‟ordinamento
italiano: prime note sull‟attuazione della VI direttiva CEE, in Giur. comm., 1991, I, 745 ss.) non
7
dalla società “Alfa” alla società “Beta” faceva riscontro il passaggio in senso
inverso, e cioè in direzione della società “Alfa” (e non dei suoi soci) di azioni o
quote della società “Beta”.
Risulta interessante a questo punto segnalare le difficoltà che si opponevano
all‟operazione e le esigenze che, nell‟ottica invece permissiva, si reputa di dover
in ogni caso salvaguardare.
Quanto alle difficoltà, ce n‟era una in particolare, comunemente definita “di
vertice”, secondo la quale soltanto le modificazioni statutarie specificamente
previste e disciplinate dalla legge erano da considerarsi legittime; tra le altre
difficoltà che cercavano di opporsi all‟operazione si facevano valere in
particolare:
- Il possibile pregiudizio dei creditori della società scindente o scorporante,
che vedono diminuire la garanzia patrimoniale del proprio credito;
- La contraddizione fra il principio, all‟epoca indiscusso, della natura
contrattuale dell‟atto costitutivo di società, e la costituzione di una o più
società nuove (le beneficiarie della scissione) sulla base di un atto
unilaterale (avente la forma di una deliberazione) posto in essere dalla
società scindente.
Secondo alcune correnti di pensiero3 le difficoltà segnalate erano tali da far
apparire preferibile la soluzione in senso negativo del problema dell‟ammissibilità
risultava attenuata, né tanto meno eliminata, dalla sopravvenuta – nel 1991 – disciplina del diverso
fenomeno della scissione (rectius, dal sopravvenuto riconoscimento legislativo della possibilità di
costituire società unilateralmente per scissione), e che sarebbe stata appunto superata con il d.lg. n.
88/1993, di attuazione della XII direttiva comunitaria di armonizzazione del diritto societario onde
è stata disciplinata la costituzione – mediante atto unilaterale – di società a responsabilità limitata.
Il d.lg. n. 6/2003 ha ulteriormente ampliato le possibilità di utilizzazione dell‟istituto dello
scorporo, in quanto ha – come è noto – consentito la costituzione per atto unilaterale altresì della
s.p.a. (cfr. art. 2328, 1° comma).
Poiché si tratta di un fenomeno da tempo diffuso nella prassi, anche se allo stato privo di una
disciplina civilistica, la letteratura su di esso è abbondante, e spesso risalente. Nella dottrina
recente, si segnala RACUGNO, Lo “scorporo” d‟azienda, Giuffrè, 1995; Id., Scorporo d‟azienda,
voce dell‟ Enc. Giur. Treccani, Appendice, 1996.
3
COTTINO, Diritto commerciale, Le società e le altre associazioni economiche, vol. I,
tomo II, Cedam, 1987, 643-644; C. SANTAGATA, Rassegna di diritto societario, cit., 1065; nella
giurisprudenza pratica, quasi a ridosso dell‟emanazione della disciplina italiana di recepimento
8
della scissione di società in assenza di un‟esplicita previsione legislativa, mentre
altri reputavano quelle stesse difficoltà superabili già de iure condito4. In
particolare, per quanto riguarda la tutela dei creditori, si proponeva di realizzarla,
sul presupposto che venisse operata comunque una riduzione del capitale della
società originaria, attraverso il ricorso ad istituti del diritto societario comune,
quale in particolare l‟opposizione prevista dall‟art. 2445 c.c. in rapporto ai casi di
riduzione del capitale mediante rimborso dei conferimenti ai soci; oppure facendo
appello alla regola per la quale i creditori della vecchia società conservano i loro
diritti nei confronti della nuova società o della società scorporata5. Per quanto
della VI direttiva comunitaria, T. Verona, 20-2-1990 (decr.), in Società, 1990, 1103 ss., con
commento di RORDORF; qualche anno dopo l‟introduzione di quella disciplina, ma con
riferimento ad una deliberazione di scissione assunta prima (nel 1989) e la cui esecuzione era stata
sospesa dal giudice, cfr. T. Roma, sez. II civ., 6-6-1994, Pitotti ed altri c/Cooperativa Oasi
Seconda s.r.l., in edita, che dichiarò la nullità di una deliberazione di scissione parziale, sia perché
non era stato rispettato il criterio della partecipazione proporzionale di tutti i soci della scissa nella
beneficiaria, sia perché era mancata la stima del patrimonio trasferito e di quello rimasto, con la
conseguente, potenziale lesione dei diritti dei soci e dei terzi.
4
SIMONETTO, Delle società, cit., 257-258: “la scissione non si rivela in tal senso come
una delibera modificativa sconosciuta e aberrante rispetto al sistema essa è contenuta
implicitamente nella stessa fusione, per il necessario contatto logico e continuità logica fra
contrari, costituenti l‟uno l‟immagine speculare dell‟altro”; ID., Scissione di società, in Arch. civ.,
1987, 577; TANTINI, Trasformazione e fusione della società, cit., 298 ss., il quale, da premesse
del tutto analoghe, inferisce la conseguenza che la scissione, pur quando non prevista dal
legislatore, debba ritenersi (del tutto legittima e) disciplinata dalle medesime regole che governano
la fusione, con l‟aggiunta della regola in tema di riduzione del capitale esuberante (art. 2445 c.c.
v.t.); G. FERRI, Le società, nel Trattato di diritto civile italiano fondato da F. Vassalli, Utet, 1985,
937 ss., egli sostiene che, essendo la società scorporata “soltanto un successore a titolo particolare
nel complesso dei beni e dei rapporti che vi sono stati apportati”, sotto il profilo giuridico “la
scorporazione è fenomeno inverso a quello della concentrazione di azienda, piuttosto che a quello
della fusione per incorporazione”. Peculiare anche la posizione di SERRA, La trasformazione e la
fusione della società, nel Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Utet, 1985, vol. XVII,
301 ss. a 379 ss., il quale sottolinea l‟impossibilità, in mancanza di una disciplina legislativa, di
congegnare la scissione come un procedimento unitario, e cioè di conseguire uno actu gli effetti
che tipicamente si riconnettono a questa operazione; nonché l‟inidoneità della serie di atti
attraverso i quali poteva essere perseguito il risultato pratico della scissione a produrre l‟effetto
della successione delle beneficiarie dei rapporti pendenti in capo alla società originaria.
5
Regola nella quale secondo FERRARA jr., Gli imprenditori e le società, Giuffrè, 1962,
574, nt. 20, doveva “logicamente” ravvisarsi una delle condizioni di legittimità dell‟operazione in
un ordinamento che testualmente non la prevedeva. Cfr. altresì FERRARO, Scissioni e
scorporazioni di società: problemi di principio e problemi pratici, in Nuovo diritto, 1988, 649 ss. a
650-651.
9
concerne invece la necessaria pluripersonalità dell‟atto costitutivo di società, si
suggeriva in sostanza di operare una distinzione fra la necessità, da un lato, della
presenza di più parti in sede di stipulazione dell‟atto e la sufficienza, dall‟altro, di
una deliberazione assembleare (della società scindente) a dar vita al vincolo tra i
soci (avente appunto ad oggetto la stipulazione dell‟atto costitutivo della nuova
società).
E‟ comunque importante rilevare che, nonostante la legittimità dell‟operazione,
pur non prevista expressis verbis da alcuna norma di legge, si era concordi nel
considerare la legittimità della stessa subordinata al rispetto del principio non
scritto della parità di trattamento dei soci (della società scindente), e cioè alla
circostanza che a questi ultimi fosse comunque attribuita una partecipazione in
ciascuna delle società beneficiarie, proporzionale a quella che avevano nella
società originaria6. Inoltre, fatta salva l‟ipotesi del trasferimento d‟azienda e la
possibilità dunque di applicare la relativa disciplina, nella ricorrenza dei
presupposti specifici di legge vi era il dubbio che non fosse realizzabile, in
assenza di una disciplina legislativa ad hoc, l‟imputazione alla o alle beneficiarie
dei rapporti giuridici preesistenti, e già facenti capo alla società scindente, in
particolare il passaggio dei debiti senza il consenso dei relativi creditori7.
Il legislatore comunitario ha regolato, nel 1982, con la sesta direttiva8 le
operazioni di scissione di società, la cui disciplina è stata concepita sulla base di
quella della fusione, anche se ovviamente se ne differenzia per aspetti originali e
finalità perseguite. Obiettivo del legislatore comunitario è stato non solo quello di
introdurre un nuovo istituto rispondente ad esigenze proprie degli operatori
economici, ma anche quello di prevedere una figura giuridica con caratteri
6
Cfr. FERRARA jr., op. ult. cit., 574, nt. 20; FERRARA jr. e CORSI, Gli imprenditori e
le società, Giuffrè, 1987, 743-745; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto della
società, Utet, 1988, 523.
7
SERRA, La trasformazione e la fusione delle società, cit., 380-381.
8
La sesta direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 17 dicembre 1982, n.
82/891 è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 378 del 31 dicembre 1982, nonché in Le Società n. 7, 1989,
747 ss.
10
“complementari” rispetto a quelli della fusione al fine di impedire facili elusioni
delle sue norme9. Di simili esigenze, però, il nostro legislatore sembra essersi reso
consapevole solo recentemente ed infatti l‟istituto della scissione è stato
riconosciuto ed introdotto nell‟ordinamento italiano soltanto all‟inizio del 1991.
L‟iter procedurale relativo all‟approvazione della legge sulla scissione aveva
preso avvio nel gennaio del 1989 con la presentazione al Senato del disegno di
legge n. 1519 portante la proposta di promulgazione di una legge delega al
Governo, approvata poi il 26 marzo 199010. In forza di essa il Governo fu delegato
ad emanare i provvedimenti necessari per recepire, tra le altre, la VI direttiva
CEE, fatto che si è realizzato con il decreto legislativo del 16 gennaio 1991 n.22 il
quale ha introdotto nel codice civile gli articoli 2504 septies e seguenti
disciplinanti appunto la scissione.
Il legislatore italiano, nell‟introdurre tale nuovo istituto, si è posto all‟avanguardia
rispetto agli altri Paesi Europei. infatti le direttive comunitarie prevedevano
l‟obbligo di disciplinare solo la c.d. “scissione totale”, ossia la scissione con
estinzione della società che si scinde, rendendo facoltativa la disciplina della c.d.
“scissione parziale”, ossia della scissione senza estinzione della società che si
scinde. Ebbene, l‟ordinamento italiano è tra i pochi in Europa ad avere introdotto
anche la disciplina di tale seconda fattispecie, finendo con il dare una completa
disciplina agli istituti. Il legislatore del 1991, come anche il legislatore del 2003,
ha disciplinato la scissione, ricorrendo alla tecnica del rinvio alle nuove norme in
tema di fusione, salvo il ricorso a disposizioni specifiche. Le principali
innovazioni apportate, a seguito del D.Lgs. n.6/2003, sono le seguenti: a) l‟art.
2506, comma 2 che prevede un conguaglio in denaro, purchè non superiore al
10% del valore nominale delle azioni o delle quote attribuite ai soci della società
scissa; b) è, altresì, consentito che per consenso unanime ad alcuni soci non
9
In questi termini si esprime: V. Cappuccilli, La Direttiva CEE in materia di scissione di
società per azioni, in Foro It. 1987, IV, c. 262 ss.
10
La legge delega 26 marzo 1990, n. 69, è pubblicata in Le Società n. 5, 1990, 704 ss.
11
vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione,
ma azioni o quote della società scissa; c) l‟art. 2506-bis, comma 3 prevede che per
gli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, la
responsabilità solidale delle società beneficiarie viene limitata dall‟attivo netto
attribuito in ciascuna società beneficiaria; d) l‟art.2506-bis, comma 4 prevede che,
nella ipotesi in cui le azioni delle società beneficiarie siano attribuite agli azionisti
della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti sul capitale di tale
società, gli azionisti di minoranza possono esercitare il diritto di fare acquistare le
proprie azioni al valore corrente concordemente determinato, ovvero a quello che,
in mancanza di accordo, sarà determinato dal giudice.
La nuova disciplina è entrata in vigore l‟ 1 gennaio 2004 ed è stata applicata
immediatamente anche ai procedimenti di fusione e di scissione in corso a quella
data. Si sono presentati dei problemi particolari per quei casi in cui, alla data dell‟
1 gennaio 2004, l‟iscrizione dell‟atto nel registro delle imprese fosse ancora in
itinere. In particolar modo si è sollevato il dubbio se l‟atto di scissione fosse da
considerare iscrivibile anche quando l‟atto costitutivo della o delle società di
capitali risultanti (beneficiarie della scissione) contenesse clausole incompatibili
con la nuova disciplina. Ebbene, la soluzione a tale dubbio riprende aspetti
negativi in quanto, in base ad una delle norme transitorie e di attuazione dettate
dal d. lg. n. 6/2003, e precisamente in base all‟art. 223-bis, 5° comma, “dalla data
del 1°-1-2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite
anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non
conformi al presente decreto”. Nell‟ipotesi prospettata spetta dunque agli
amministratori riconvocare l‟assemblea ponendo all‟ordine del giorno la modifica
dell‟atto costitutivo o dello statuto della o delle società di capitali che si
costituiscono contestualmente alla scissione, modifica diretta ad adeguare quegli
atti costitutivi e quegli statuti alle nuove regole.
A questo punto è possibile osservare che anche la disciplina della scissione di
società contenuta nel d.lgs. n. 6/2003 si caratterizza, come quella del precedente
12
d.lgs. n. 22/1991, per i molteplici rinvii alle disposizioni dettate in tema di
fusione, rafforzando così l‟idea che la scissione sia un fenomeno specularmente
simmetrico a quello della fusione11.
11
Il rinvio, investendo singole disposizioni in tema di fusione, e non l‟intera serie, lascia
sorgere forse più interrogativi di quanto non ne risolva, e comunque lascia scoperti profili di
tutt‟altro che lieve importanza. Basti pensare al profilo degli effetti dell‟operazione di scissione,
rispetto al quale l‟art. 2506-quater c.c. (come già l‟art. 2504-decies c.c. v.t.) interviene
esclusivamente in punto di decorrenza degli effetti medesimi, mentre l‟art. 2504-bis, 1° comma,
che individua gli effetti della fusione, non sembrerebbe applicabile in quanto, appunto, non
espressamente richiamato nella sedes materiae della scissione.
13
3. TIPI DI SCISSIONE: TABELLE ESPLICATIVE
La scissione può assumere varie forme:
1. scissione totale o parziale;
2. scissione “in senso stretto” o “per incorporazione”.
Si ha scissione totale quando l‟intero patrimonio di una società viene trasferito a
non meno di due altre società: la società “Alfa” si scinde attribuendo l‟intero suo
patrimonio, per il 50% alla società “Beta” e per il 50% alla società “Gamma” 12.
Le conseguenze di tale scissione sono che:
a. la società “Alfa”, all‟esito della scissione, si estingue;
b. i soci di “Alfa” diventano soci di “Beta” e soci di “Gamma”
(naturalmente, in base ad un rapporto di cambio prefissato)
c. i creditori della società “Alfa”, possono: diventare creditori della società
“Beta” e della società “Gamma”; diventare creditori solo di “Beta”;
diventare creditori solo di “Gamma” (a seconda di cosa sia stabilito nel
progetto di scissione, circa la destinazione della passività della società che
si scinde13.
La scissione parziale, che rappresenta una peculiarità dell‟ordinamento italiano, si
ha nell‟ipotesi in cui una società , scindendosi, attribuisce solo parte del suo
patrimonio anche ad una sola altra società.
12
Se l‟intero patrimonio di una società viene trasferito ad una sola altra società non si ha
scissione ma fusione per incorporazione: se l‟intero patrimonio della società “Alfa” viene
attribuito alla società “Beta” e la società “Alfa” si estingue, si ha fusione per incorporazione della
società “Alfa” nella società “Beta”. Questa precisazione vale a sottolineare la differenza tra
fusione e scissione, ma pure la contiguità sostanziale, oltre che giuridica, tra gli istituti stessi.
13
Volendo fare un esempio: Tizio è creditore di 1 milione di euro verso la società “Alfa”; nel
progetto di scissione si può prevedere che:
a. Tutto il debito nei confronti di Tizio sarà trasmesso solo alla società “Beta”;
b. Tutto il debito nei confronti di Tizio sarà trasmesso solo alla società “Gamma”;
c. Del debito dovranno farsi carico (secondo percentuali stabilite nel progetto stesso) in
parte la società “Beta” e in parte la società “Gamma”.
14
Esemplificando: la società “Alfa” si scinde parzialmente attribuendo il 50% del
suo patrimonio alla società “Beta”; oppure, il 25% alla società “Beta” e il 25%
alla società “Gamma”14.
In caso di scissione parziale, quindi:
a. non si determina mai l‟estinzione della società che si scinde: essa subisce,
piuttosto, una riduzione di patrimonio;
b. i soci della società che si scinde, restano soci di tale società e, nel
contempo, diventano soci della (-e) società beneficiaria (-e);
c. riguardo ai diritti e agli obblighi della società che si scinde, si possono
avere diverse soluzioni: possono restare tutti in capo alla società che si
scinde; possono essere trasferiti per intero alla (-e) società beneficiaria (-
e); possono essere variamente ripartiti tra società che si scinde e società
beneficiaria (-e)15.
In sostanza, la società che si scinde non si estingue, vede solo ridotto il suo
patrimonio, immutata la compagine sociale, eventualmente modificato l‟assetto
dei propri diritti ed obblighi. Le società beneficiarie (se preesistenti), dal canto
loro, vedono aumentato il patrimonio, modificata la compagine sociale,
eventualmente modificato l‟assetto dei diritti e degli obblighi.
Si ha invece scissione in senso stretto, quando beneficiaria (-e) della scissione è
(sono) società creata (-e) ex novo dalla società che si scinde: la società “Alfa” si
scinde attribuendo tutto il suo patrimonio (ipotesi di scissione in senso stretto
14
Nel caso di scissione parziale in favore di società preesistenti, si avrebbe un duplice
fenomeno: scissione da una parte e fusione per incorporazione di rami dell‟azienda originaria
dall‟altra. Così: GALGANO, Scissione di società, in Vita Not., 1992,507.
15
Esempio: Tizio creditore di 1 milione di euro verso la società “Alfa”; scissione parziale
della società “Alfa” a favore della società “Beta”; possibilità:
a. Tizio continua a restare creditore solo della società “Alfa”;
b. Tizio cessa di essere creditore della società “Alfa” e diventa creditore della società “Beta”
(in quanto trasferito dalla società “Alfa” alla società “Beta”, cioè, vi è anche l‟intero
debito verso Tizio).
15
totale) o parte del suo patrimonio (ipotesi di scissione in senso stretto parziale)
alle società “Beta” e “Gamma”, create ex novo dalla stessa società “Alfa”.
Si ha scissione per incorporazione, quando beneficiaria (-e) della scissione è
(sono) società preesistente (-i): la società “Alfa” si scinde attribuendo tutto il suo
patrimonio (ipotesi di scissione per incorporazione totale) o parte del suo
patrimonio (ipotesi di scissione per incorporazione parziale) alle società “Beta” e
“Gamma”, preesistenti alla scissione stessa.
La scissione in senso stretto dà vita a nuove società, ma il fenomeno non è
completamente equiparabile alla costituzione di una nuova società e, quindi, non
può applicarsi la relativa disciplina.
16
TABELLE ESPLICATIVE
Vi sono quattro tipi di scissione totale e due tipi di scissione parziale, come
esemplifichiamo negli schemi seguenti:
Scissione totale, in senso stretto proporzionale
Società A
(patrimonio
1000)
Società B
(patrimonio
300)
Socio a Socio b Socio c Socio d
Società C
(patrimonio
700)
Socio a Socio b Socio c Socio d
Socio a
Socio b
Socio c
Socio d
Prima della scissione
Dopo la scissione
17
Società A
(patrimonio 1000)
Socio a
Socio bSocietà B
(patrimonio 200)
Socio c
Socio d
Società C
(patrimonio 600)
Socio e
Socio f
Prima della scissione
Dopo la scissione
Società B
(patrimonio 200)
Socio a
Socio c
Socio d
Società B
(patrimonio 200)
Socio b
Socio e
Socio f
Scissione totale, per incorporazione non proporzionale