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cui le parti possano svolgere l'attività difensiva e l'organo giudicante
basare la propria decisione.
Va quindi ribadito, che l'esperto non partecipa nè collabora
direttamente alla funzione deliberativa, propria ed esclusiva
dell'organo giudicante, ma svolge un ruolo strumentale, volto ad
integrare le cognizioni del magistrato nel campo psichiatrico e
psicologico, che esula abitualmente dalla sua preparazione e
competenza.
La perizia quindi, non si sostituisce alla valutazione del giudice, ma
chiarisce allo stesso presupposti fisiologici e patologici necessari per
giungere ad una adeguata comprensione del caso.
Il carattere ausiliario della perizia rispetto alla sentenza, deve
essere inteso nel senso di negarle un ruolo decisorio nella valutazione
del caso, e di riconoscerle invece, un valore solo istruttorio, che deve
essere sottoposto al vaglio critico del giudice, similmente agli altri
mezzi di prova.
La nostra esposizione verterà essenzialmente su cinque punti:
1) - in primo luogo, si parte da una analisi di quelle che sono le fonti.
La perizia infatti, vanta un'origine che risale al diritto antico, anche se
il vero istituto risale al XVII secolo.
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A partire da tale periodo l'istituto ha uno sviluppo progressivo e
soprattutto di recente, ha avuto un'importanza crescente anche dovuta
all'aumento del numero delle dichiarazioni di nullità matrimoniali.
Dopo l'esame delle fonti, si passerà ad analizzare l'evoluzione
normativa giurisprudenziale di questo importante istituto, punto di
riferimento la giurisprudenza rotale romana.
Infatti, la ricerca canonistica è parallela all'evoluzione della scienza
psichiatrica e psicologica. Lo stesso pontefice ha sottolineato che:
"la giurisprudenza ecclesiastica non può e non deve trascurare il ...
cammino delle scienze ...".
Dall'analisi della giurisprudenza, si riconosce alla perizia il ruolo
di necessario strumento di conoscenza della realtà umana, ma anche
che il giudizio tecnico del perito va distinto dal giudizio giuridico del
giudice.
Non si mancherà poi di sottolineare, l'importanza crescente della
perizia. Infatti, i pareri dei periti nei processi canonici hanno assunto
rilievo specie in seguito ai progressi compiuti dalle scienze
psicologiche e psichiatriche, ma soprattutto per la particolare
attenzione agli elementi personalistici.
Infine, la sua disciplina giuridica. Nel Codice del 1983, la disciplina
della perizia è compresa in un ampio capitolo dedicato alle 'prove'
(De probationibus). Si occupano della perizia i canoni 1574-1571 ed
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il canone 1680. Da questi canoni emerge che la perizia costituisce un
particolare mezzo di prova, talvolta insostituibile, diretta alla
ricostruzione del fatto dedotto in giudizio;
2) - in secondo luogo si cercherà di parlare della prova in generale,
sia per quanto riguarda i soggetti a cui è affidato tale compito, sia per
quanto riguarda l'oggetto della prova, cioè 'i fatti' che il giudice deve
determinare.
Successivamente si esporrà la configurazione della perizia e la figura
del perito nel processo canonico; si traccerà inoltre la differenza tra i
periti giudiziali e stragiudiziali ma anche le differenze e le analogie
della perizia con alcune delle altre prove vigenti, come la
testimonianza e la consulenza tecnica.
Inoltre, si analizzerà il problema riguardante l'ammissibilità, ovvero
dell'obbligatorietà della perizia di cui al can. 1574: infatti, la perizia
risulta in alcuni casi assolutamente necessaria. Ciò avviene quando
sono indispensabili conoscenze tecnico-scientifiche.
Infine, non ci si dimenticherà di parlare di alcune figure particolari
di consulenti periti, come ad esempio 'i periti interessati alle cause
dei santi' oppure, il 'consiliarius-peritus' dell'Istruzione
Dispensationis matrimonii della Sacra Congregazione per la
disciplina dei Sacramenti, infine il perito di parte cioè nominato dalle
parti private;
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3) - in terzo luogo, si cercheranno di analizzare i requisiti necessari
per la designazione dei periti i quali dovranno essere valutati dal
giudice (can. 1795 § 1 c.i.c.).
A tal proposito si distingue: tra 'requisiti estrinseci', i quali
riguardano la persona del perito e 'requisiti intrinseci', i quali invece,
si riferiscono al contenuto della relazione peritale.
Il perito infatti, deve avere una adeguata preparazione tecnico-
scientifica ed una competenza specifica. Attraverso questi criteri, il
giudice può valutare il contenuto della perizia quindi, se l'attività è
svolta dal perito conformemente alla sua competenza.
Successivamente si procederà ad esaminare quelli che sono i requisiti
per la nomina del perito, cioè le qualità necessarie alla sua nomina.
Bisogna infatti dire che, alla nomina del perito vi procede il giudice
su richiesta o dopo aver ascoltato il parere - non vincolante - delle
parti private e pubbliche.
Il giudice stabilisce inoltre il numero e le qualità soggettive del
perito, evitando di scegliere coloro che non diano garanzie di
imparzialità.
Per quanto riguarda l'attività necessaria allo svolgimento dell'opera
del perito, sono previsti diversi obblighi: svolgimento con coscienza
ed obiettività della sua funzione, segreto professionale, non
accettazione di compensi dal giudice (can. 1580 c.i.c.).
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Compito precipuo del perito rimane l'esame degli atti della causa, il
quale avviene attraverso una relazione finale scritta che viene
presentata poi al giudice. Si tratta delle conclusioni del perito con
l'indicazione degli effetti (can. 1578 § 2 c.i.c.) e delle motivazioni.
Poi, si ha la pubblicazione ai sensi del can. 1598 c.i.c, la quale serve
alla conoscenza dell'atto in modo che sia garantito il diritto di difesa.
Infine, si vedranno quelli che sono i motivi della ricusazione del
perito, la quale è prevista ai cann. 1576 e 1579 c.i.c. del 1983.
I periti possono essere ricusati per le stesse ragioni dei testimoni: per
giusta causa oppure a causa di qualche legame personale esistente tra
perito e parti private. Sulla ricusazione decide il giudice con decreto
o sentenza che può essere sollevata in ogni tempo (can. 1555 c.i.c.);
4) - in quarto luogo, si analizzerà la perizia nelle cause di nullità
matrimoniale, con riferimento, nello specifico, alle perizie
psichiatriche e psicologiche ed alla perizia per impotenza e
inconsumazione, cercando anche qui, di vedere quali sono i compiti
del giudice e quelli del perito, e quale sia l'esigenza della presenza
del perito, che è alla base della sua funzione ma anche quando e come
si verifica la sua incompetenza.
Infine, verificare quale sia l'atteggiamento del giudice di fronte a
questo tipo di perizie;
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5) - si terminerà con l'analisi della figura del giudice, figura
ineliminabile di ogni diritto processuale.
Infatti, come più volte si ripeterà il giudice è 'peritus peritorum': ad
esso spetta la scelta, il numero, la verifica dei requisiti e della
competenza dei periti ma anche e soprattutto la valutazione della
relazione peritale sia per quanto riguarda la correttezza della sua
stesura che dell'attendibilità delle conclusioni raggiunte dal perito.
Non meno importante è la distinzione delle posizioni e delle
competenze processuali del perito e del giudice. Infatti, i loro ruoli
devono essere chiari e distinti : il giudice ha il potere decisionale
della causa, il perito è consulente, egli entra nel processo per provare
un fatto e se ne va appena è riuscito a provarlo.
Le loro funzioni spesso si incrociano ma non si contrappongono,
poichè la perizia riguarda esclusivamente elementi di fatto rimanendo
subordinata all'analisi del giudice, inoltre diversa è l'ampiezza della
sfera d'indagine dei due soggetti.
Altro momento importante è quello che riguarda i criteri
utilizzati dal giudice per la valutazione peritale: il giudice in primo
luogo deve esaminare attentamente gli atti di causa, valutare la
perizia (can. 1579, § 1 c.i.c.) ed effettuare un'analisi critica di essa.
Il giudice deve poi valutare l'attendibilità dei principi sui quali la
perizia si basa.
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Infine, avviene la valutazione finale della relazione peritale, diretta al
raggiungimento della verità, quella 'certezza morale' che è alla base di
un giusto processo, tutto ciò sottolineando che il giudice è 'perito dei
periti'.
Il giudice nello svolgere il suo compito deve essere libero, deve
decidere secondo la sua coscienza, la funzione decisoria infatti, è
esclusiva dell'organo giudicante.
Il giudice, facendo tesoro di tutta la sua saggezza e prudenza, deve
seguire il detto dell'antico giurista : "Peritis in arte sta(n)dum est",
cercando di non oltrepassare quelle scienze delle quali egli è ignaro,
ma vagliandole dall'esterno, senza temere le novità della stessa
scienza, l'attendibilità delle basi metodologiche e fattuali poste a
fondamento delle sue conclusioni.
Dovrà quindi, esaminare se le prove addotte dal perito conferiscano
certezza, e non solo vaghe ipotesi e teorie, non sostenute da positivi e
solidi argomenti; nel qual caso non varrebbero a costituire la base per
un sicuro giudizio che escluda cioè ogni dubbio.
Qualora il magistrato si convinca di dover respingere la perizia, per
ragioni connesse alla sua attendibilità estrinseca ed intrinseca, deve
spiegare esplicitamente nella sentenza i motivi dell'esclusione.
Dunque, il giudice può dirsi garante della verità, se nella certezza
morale, che salvaguardia il suo rapporto con la stessa verità, può a
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sua volta considerarsi tutelato da una libertà che ne consenta una
formazione diretta ed immediata, non ostacolata dal legalmente
precostituito che quando non si adatta al caso di specie finisce per
portare ad una verità artificialmente costruita.
Da tutto ciò si potrà ricavare che, la prova peritale ha la
funzione di illuminare il giudice, per consolidare i mezzi di prova già
acquisiti e pervenire alla certezza morale.
La perizia non sarà una prova piena, che vincola il libero
convincimento, ma è un mezzo idoneo, nella misura stimata dal
giudice, per raggiungerlo.
Per concludere va detto che, le conclusioni peritali devono fondarsi
su valide ed adeguate argomentazioni, e raggiungere il grado di
sicurezza della certezza morale. E' importante quindi, che i
professionisti sappiano come l'accoglimento dei loro pareri nel
giudizio canonico dipenda dall'essere formati secondo un particolare
criterio di verità, che esclude ogni fondato e ragionevole dubbio, ma
lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario.
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CAPITOLO PRIMO:
LA PERIZIA NELLA SUA EVOLUZIONE
1.1. - LE FONTI.
Sotto il titolo " De probationibus" nel Codice, si trova il capitolo
intitolato "de peritus".
Il perito1, soggetto esperto in arti e scienze chiamato a collaborare
col giudice per accertare determinati fatti, è colui che si pone come
figura atta a coadiuvare il giudice nell'accertamento di determinate
fattispecie giuridiche che vengono sottoposte all'attenzione del
giudice stesso.
Questa figura, anche se non propriamente definita nelle sue
funzioni tipiche, risale al diritto antico: infatti un vero e proprio
1In argomento: S. BERLINGO', Dalla perizia alla consulenza nel processo
canonico, in AA.VV., Studi sul processo matrimoniale canonico, a cura di S.
GHERRO, Padova, 1991, cit., 1-18; S.BERLINGO', Giustizia e carità
nell'economia della Chiesa, Torino, 1990, cit., 189-206; P.A.BONNET, Il giudice
e la perizia, in Bonnet-Gullo, L'immaturità psicoaffettiva nella giurisprudenza
della Rota Romana, Roma, 1990, cit., 57-92; G.CASSANDRO, Periti e Perizia
a) diritto canonico, in Enciclopedìa del diritto canonico,XXXIII, Milano, 1983,
cit., 103-106; A.FELICI, Indagine psicologica e cause matrimoniali, in AA.VV.,
1976, cit., 1-13; S.GHERRO-I.ZUANAZZI, Perizie e Periti nel processo
canonico. Collana di studi di diritto canonico ecclesiastico; B.GIASENIN,
Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico, Padova, 1989, cit., 149
e ss..
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istituto che ne definisce le funzioni e i caratteri non è presente se non
dopo il XVII secolo.
Di quanto ora detto, ne sono testimonianza le Decretali, ove la figura
in esame viene utilizzata in termini processuali nelle cause
matrimoniali. In queste ultime però, perizia e periti sono piuttosto
presupposti, che non chiamati direttamente in prima persona, nel
senso che non si fa mai esplicito riferimento ad essi, tuttavia, anche
in via embrionale se ne può presumere l'esistenza2.
A partire dal XVII secolo quindi, nasce e si concretizza la prima
regolamentazione dell'istituto, sviluppandosi progressivamente nella
prassi rotale dei secoli successivi, mentre le prime fonti legislative
risalgono solo al XIX secolo e riguardano il campo matrimoniale :
abbiamo la Instructio del 1840 della S. Congregazione del Concilio e
poi le Regolae Servandae della Sacra Rota Romana, promulgate per
ordine di Pio X il 4 agosto del 1910, le quali delineano l' istituto in
una configurazione moderna, che sarà poi quella recepita
sostanzialmente nel Codex Iuris Canonici del 1917 (cann. 1792-
1805, 1976-1982), il quale sottolinea la peculiarità dell'istituto della
2 Ci si riferisce a c. 4-14, X, De prob., II, 19 e c.3, 6-7, X, De frig. et malef., IV,
15; nella prima per accertare la verginità della sposa non essendo stata sufficiente
l'opera degli ostetrici si richiede l'intervento di Honestae matronae per compiere
un'ispezione corporale. Nella seconda, invece, trattandosi di impotenza del marito
ed egli negandola, si richiede la prova "per rectum iudicium".
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perizia di fronte agli altri mezzi di prova e ne perfeziona la disciplina
3.
Vi è da osservare che, fino al 1983, si occupano della perizia i
cann. 1574-1581 ed il can. 1680 4. L'intervento dei periti era, inoltre,
regolato dalle norme emanate dalla Sacra Congregazione dei
Sacramenti, precisamente disciplinata in due specifici documenti : le
"Regulae Servandae in processibus super matrimonio rato e
consummato" del 1923 e "l Instructio Servanda in tribunalis
dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum"
(Provida Mater) del 1936 (artt. 139-154).
Va certamente sottolineato che, la funzione di quest'ultima era di
mera integrazione del Codice, con la precisazione che qualora vi
3 G.CASSANDRO, Periti e perizia d) diritto canonico, in Enciclopedia del
diritto canonico, XXXIII, Milano, 103-106; F.FINOCCHIARO, Istruzione del
processo canonico, Milano, 1973, 234-239; F.ROBERTI, De processibus,
Romae, 1926, 79-85.
4 Il codice del 1917 al canone 1792 definiva la perizia così : "Peritorum opera
utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum
requiuritur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam
dignoscendam". Questa definizione, che è rimasta sostanzialmente immutata nel
nostro nuovo codice, è il punto di arrivo di una lunga elaborazione
giurisprudenziale e dottrinale, che si può trovare nell'opera del DE LUCA,
Theatrum, Enciclopedia del diritto XXXIII n. 19, in una prospettiva in cui
l'accenno batte piuttosto che sulla perizia, sulle funzioni e sulla posizione del
perito nel processo.